Articolo 14 della Legge 20 dicembre 1974, n. 684
Articolo 13Articolo 15
Versione
8 gennaio 1975
Art. 14.
Fermo restando il disposto dell' articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634 , e dell' articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 , sono soggetti alle tasse fisse di registro ed ipotecaria di L. 10.000:
a) tutte le convenzioni stipulate in applicazione della presente legge;
b) gli atti posti in essere dalle societa' indicate negli articoli 1 e 2, dalla Societa' finanziaria marittima (FINMARE) e dall'Istituto per la ricostruzione industriale, riguardanti costruzioni, compravendite, permute, conferimenti e trasferimenti di navi, noleggi, apertura di crediti e finanziamenti, compresi le garanzie e gli aumenti di capitale.
Entrata in vigore il 8 gennaio 1975
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