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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 2433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2433 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
7877/2023
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MANCONI FRANCESCO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
All'esito dell'udienza del 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA 281 sexies cpc u.c.
1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso ex artt. 281undecies c.p.c. e 30 D. Lgs. 286/1998 depositato in data 22.06.2023, nato in [...] il [...], di nazionalità marocchina, c.f. Parte_1
ha impugnato il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di C.F._1 soggiorno per motivi familiari, reso dalla QUESTURA DI PRATO-Ufficio Immigrazione-II Sezione, del 29 maggio 2023, Cat.A12/2023 imm. Prot. n. 23, notificato il 31.05.2023. Il ricorrente deduce di essere nato in [...] e oggi risiedere con i propri genitori in Vernio (PO), via del Bisenzio n. 54 (cfr. all.03-all.04). Ha quindi presentato, in data 28.10.2021, istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, già ottenuto, essendo figlio convivente sul territorio italiano del sig. , nato in [...] il Persona_1
01.01.1965 e residente in [...] (all.03). Il 20.06.2022 veniva notificata all'interessato la “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo”, datata 26.04.2022, cui lo stesso dava riscontro con memoria difensiva depositata a pagina 1 di 6 mezzo difensore il 16.03.2023 (all.05). Ciò nonostante, la Questura non rinnovava il permesso di soggiorno né per motivi familiari, né per motivi di lavoro autonomo, nonostante il ricorrente avesse inteso documentare di aver anche avviato medio tempore un'attività lavorativa propria. Lamenta quindi il ricorrente che il Questore abbia errato nel negare i presupposti del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, e per motivi di lavoro, sulla base di: a) carenza di motivazione del provvedimento, che non specifica le ragioni in forza delle quali, quanto alla richiesta di permesso per lavoro autonomo, “…la documentazione, di natura contabile e fiscale, idonea a comprovare quanto dichiarato…non può essere considerata sufficiente ai fini della positiva evasione dell'istanza subordinata in quanto il richiedente non allegava alcuna documentazione, di natura contabile e fiscale, idonea a comprovare quanto dichiarato...”; b) eccesso di potere e/o carenza di motivazione e/o mancanza di prova del fatto che, quanto al rinnovo per motivi familiari, per i reati contro il patrimonio e la persona non sussistano “…in capo all'Amministrazione, margini di discrezionalità, trattandosi di reati per i quali la pericolosità sociale è stata già valutata a monte dallo stesso legislatore…”; c) eccesso di potere, non potendosi esprimere valutazioni sulla personalità del ricorrente al di fuori di previsione normativa che lo consenta e che fissi i parametri in base ai quali una tale valutazione deve essere effettuata;
d) travisamento dei fatti per aver ritenuto, contrariamente al vero, che la condanna per i reati per i quali il ricorrente ha già espiato la condanna (rapina e lesioni), sia ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno. La motivazione del provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, risulta anche violare il diritto costituzionalmente garantito all'unità familiare, nonché l'art. 8 della CEDU. Lamenta infine la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse espulso e rinviati in Marocco, in considerazione della precaria situazione della madrepatria, dalla quale derivano limitazioni sociali, culturali e economiche, che li esporrebbe ad ulteriori condizioni di vulnerabilità. Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, sia annullato il provvedimento impugnato. Il Giudice, con propria ordinanza, ha sospeso il provvedimento impugnato, rinviando per la trattazione e la discussione del ricorso. Il non si è costituito in giudizio;
ne va quindi dichiarata la contumacia Controparte_2
A seguito della comparizione delle parti all'udienza del 11/03/2025, parte ricorrente ha chiesto essere autorizzata alla produzione di note e documenti. All'udienza del 8.7.2025 il ricorrente veniva anche sommariamente sentito sostenendo colloquio in italiano e dichiarando che: Preso atto che il ricorrente parla e comprende la lingua italiana procede a breve colloquio:
“ Nato a Setatt (Marocco) l'11.12.1998, sono arrivato in Italia nel 2016. Parte_1
Adr. ora lavoro in una azienda di materassi a Vaino da circa un anno e mezzo
Adr. arrivo a guadagnare circa 1200 al mese.
Adr. abito a Vernio, abito con i miei genitori e le mie sorelle e mio fratello.
Adr. mio padre è da circa 30 anni che vive in Italia.
Adr. mia madre e le mie sorelle abitano in Italia da 4 anni.
Adr. io sono arrivato in Italia con mio fratello
Adr. ho partecipato ad un furto/rapina perché mi trovavo con le persone sbagliate
pagina 2 di 6 Adr. dopo il carcere ho subito lavorato. Dentro il carcere ho studiato l'italiano e ho partecipato ai lavoro di pulizia Discussa all'esito la causa la stessa era trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc u.c. con termine di gg 30 per deposito motivazione.
2. Il quadro normativo Osserva preliminarmente il Giudice, in rito, che la domanda oggetto di causa viene trattata secondo il rito semplificato a decisione monocratica di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c. e 19 ter D.Lvo 150/2011, in ragione delle norme procedimentali vigenti. Nel merito, la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno si fonda sui disposti di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), ed anche lett. a), TUI, secondo cui “… il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29; … c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari”. In considerazione del fatto che il padre del ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, è invocato anche l'art. 10 del D.L. 30/2007, secondo cui “
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è poi superiormente tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e tale diritto non può subire ingerenze da parte dell'autorità, a meno che non costituisca una misura necessaria per la sicurezza pubblica e nazionale, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui: non vi è dubbio, per questo Ufficio, che la ratio del diritto del ricongiungimento del figlio con il genitore a carico si basi su questa fonte normativa primaria.
3. La decisione Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta sono ravvisabili i presupposti richiesti dagli artt. 29 e 30 TUI. Si rileva infatti come l'odierno ricorrente abbia dimostrato i requisiti normativi necessari per l'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto.
3.1 Convivenza con genitore cittadino italiano La decisione si fonda sulla circostanza incontrovertibile per cui il padre del ricorrente, R_
, con il quale il richiedente convive insieme a tutta la famiglia, e che risulta fiscalmente a
[...] Pt_1 suo carico, è divenuto cittadino italiano.
pagina 3 di 6 Come risulta dalla documentazione prodotta, , nato in [...] il Persona_1
1° gennaio 1965, residente in [...], Vernio, codice fiscale , in C.F._2 forza di Decreto del Presidente della Repubblica Numero K10/914527 del 21 aprile 2023, giuramento prestato il 20.06.2023, atto n. 6, trascritto al comune di Vernio (PO) il giorno 20 giugno 2023, Numero 7 ATTI DI CITTADINANZA, è all'attualità cittadino italiano (all.10-19). Ulteriormente, risulta che lo stesso padre, , è lavoratore dipendente con contratto Persona_1
a tempo indeterminato presso Leader Tops S.r.l.di Vaiano (PO) ed ha maturato, nell'anno 2022, retribuzioni lorde pari ad € 23.450,46 (cfr. CU2023-all.13, dove risulta a carico il figlio , e Pt_1 risulta titolare del contratto di locazione dell'immobile di Vernio (PO), che abita con tutta la propria famiglia (all.14); la madre, nata a [...] il [...], ha frequentato un corso di Persona_2
Lingua italiana L2, mentre le sorelle del ricorrente, nata a [...], il Persona_3
29.12.2011 ed nata a [...] il [...] (all.16), frequentano, Persona_4 rispettivamente, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado entrambe Per_5 Persona_6 con sede in Vernio (all.17). Il ricorrente ha poi iniziato e mantenuto una stabile relazione affettiva con la sig.na
[...]
, lavoratrice dipendente dell'Azienda Unità Sanitaria Toscana Centro, titolare di reddito Per_7
(all.20), la quale ha rilasciato agli atti dichiarazione sulla personalità del ricorrente (all.06-07) e che evidentemente ha avuto una positiva influenza sulla resipiscenza della sua condotta di vita. Quelli superiori sono elementi di fatto, dimostrativi della esistenza, in capo al ricorrente, di un forte legame familiare e sociale, nel contesto dell'inserimento nel contesto della realtà italiana che può definirsi stabilizzato, elementi che il provvedimento impugnato non ha dato mostra di avere valutato.
3.2 Valenza ostativa di precedenti penali Il ricorrente contesta che, in ordine ai suoi precedenti giudiziari, il provvedimento motivi che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5 comma 5 e 4 comma 3 del D. lgs. N. 286/1998, “…il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se rilasciati, essi sono revocati … allo straniero condannato per i reati ex art. 380 ovvero, come nel caso in esame, per i reati contro il patrimonio e la persona, senza che sussistano, in capo all'Amministrazione, margini di discrezionalità, trattandosi di reati per i quali la pericolosità sociale è stata già valutata a monte dallo stesso legislatore”. Sul punto, tuttavia, l'art. 27 della “Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004” (all.23) precisa che “1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
3.il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società”. Pertanto, anche nel nostro ordinamento, per effetto delle modifiche introdotte, con il D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5 comma 5 (cui è stato aggiunto il comma 5 bis) del D.lgs. 286/98, in caso di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che pagina 4 di 6 scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuato ex ante in via legislativa, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato articolo 5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, quali la natura dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con i paesi di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso (così Cassazione, ord. 28/06/2018 n. 17070, nonché diverse pronunce di merito, anche di questa Sezione Specializzata, ordinanza del 05.05.2022-R.G. 6680/2021). Ne deriva che, nel caso di specie, l'Amministrazione non ha motivato in quale modo il ricorrente possa appresentare una minaccia concreta, effettiva, attuale e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona e dell'incolumità pubblica, né ha tenuto conto del reinserimento sociale del richiedente e della presenza, sul territorio nazionale, di tutta la sua famiglia di origine, cioè del padre, oggi divenuto, come detto, cittadino italiano, della madre e delle due sorelle. Non ultimo, va preso in considerazione il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., talché il decreto di rigetto avrebbe l'effetto incongruo di causare uno sconvolgimento irrimediabile, dal momento che tutta la famiglia è residente in R_ maniera stabile e ben inserita nel tessuto economico-sociale della comunità di Vernio, e ciò in violazione del rispetto dell'unità familiare e delle formazioni sociali, tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché della attuale inesistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Marocco. A ciò si aggiunge quanto emerso dalla relazione degli assistenti sociali di (doc. 36) CP_1 predisposta per la causa di riconoscimento del figlio avuto da una relazione con la Sig.ra Parte_2
dalla quale emerge un percorso di recupero sociale del ricorrente dopo aver scontato la pena.
[...]
Anche in carcere tale recupero è tuttavia stato avviato avendo il ricorrente, come da lui stesso narrato, ivi partecipato a corsi di italiano. Detto quanto sopra, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza dei requisiti per la coesione familiare: nella ricorrenza, pertanto, dei presupposti di cui agli artt. 29 e 30 TUI, e riconosciuto al ricorrente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato.
Per le predette ragioni, può ritenersi assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione, fondato sulla erroneamente ritenuta, dall'Amministrazione, mancanza di documentazione reddituale del ricorrente, oltre “ad autocertificazione vistata da professionista, con la quale dichiarava di aver conseguito alla data del 23/02/2023, per l'anno fiscale 2023, un "totale provvisorio" di euro 4.168,00. Tali utili non venivano tuttavia documentati mediante esibizione di documentazione contabile e fiscale e, soprattutto, non veniva dato atto delle spese sostenute relativamente all'attività lavorativa esercitata…”
Il ricorrente si duole infatti della circostanza che non si sia tenuto conto che l'attività lavorativa autonoma, avviata con partita I.V.A. aperta il 12.12.2022 (all.09), è di tipo agricolo, in regime fiscale forfettario, per cui non sussiste obbligo di tenuta di libri contabili.
Anche alla luce della predetta osservazione, non può in ogni caso ritenersi immotivata la conclusione della Questura, secondo cui la documentazione prodotta non era idonea ad effettuare un pagina 5 di 6 giudizio prognostico sulla effettiva capacità di produrre un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, a norma dell'art. 26 del D.lgs. n. 286/1998.
Quanto alle spese di lite, considerato che la piena esplicazione dei presupposti comprovanti il diritto azionato dal ricorrente è emersa nella presente fase giudiziale, impugnativa del precedente procedimento amministrativo, appare quindi giustificata l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso,
1) Annulla il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, reso dalla Questura di Prato-Ufficio Immigrazione-II Sezione, del 29 maggio 2023, Cat.A12/2023 imm. Prot. n. 23, notificato il 31.05.2023, su istanza presentata dal ricorrente nato in [...] il [...], di nazionalità marocchina, c.f. Parte_1
C.F._1
2) di conseguenza ordina alla Questura di il rilascio del permesso richiesto dal ricorrente CP_1 come familiare di cittadino italiano, , nato in [...] il Persona_1
01.01.1965; 3) spese compensate.
Firenze, 08/07/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze
Sezione Protezione Internazionale
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
7877/2023
promossa da:
con il patrocinio dell'avv. MANCONI FRANCESCO;
Parte_1
RICORRENTE contro
, in persona del Ministro, l.r.p.t., con il Controparte_1 patrocinio ex lege dell'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE e Oggetto: Impugnazione avverso diniego/revoca di rilascio/rinnovo permesso di soggiorno
All'esito dell'udienza del 8.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA 281 sexies cpc u.c.
1. I fatti e l'andamento del processo Con ricorso ex artt. 281undecies c.p.c. e 30 D. Lgs. 286/1998 depositato in data 22.06.2023, nato in [...] il [...], di nazionalità marocchina, c.f. Parte_1
ha impugnato il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di C.F._1 soggiorno per motivi familiari, reso dalla QUESTURA DI PRATO-Ufficio Immigrazione-II Sezione, del 29 maggio 2023, Cat.A12/2023 imm. Prot. n. 23, notificato il 31.05.2023. Il ricorrente deduce di essere nato in [...] e oggi risiedere con i propri genitori in Vernio (PO), via del Bisenzio n. 54 (cfr. all.03-all.04). Ha quindi presentato, in data 28.10.2021, istanza volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, già ottenuto, essendo figlio convivente sul territorio italiano del sig. , nato in [...] il Persona_1
01.01.1965 e residente in [...] (all.03). Il 20.06.2022 veniva notificata all'interessato la “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo”, datata 26.04.2022, cui lo stesso dava riscontro con memoria difensiva depositata a pagina 1 di 6 mezzo difensore il 16.03.2023 (all.05). Ciò nonostante, la Questura non rinnovava il permesso di soggiorno né per motivi familiari, né per motivi di lavoro autonomo, nonostante il ricorrente avesse inteso documentare di aver anche avviato medio tempore un'attività lavorativa propria. Lamenta quindi il ricorrente che il Questore abbia errato nel negare i presupposti del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, e per motivi di lavoro, sulla base di: a) carenza di motivazione del provvedimento, che non specifica le ragioni in forza delle quali, quanto alla richiesta di permesso per lavoro autonomo, “…la documentazione, di natura contabile e fiscale, idonea a comprovare quanto dichiarato…non può essere considerata sufficiente ai fini della positiva evasione dell'istanza subordinata in quanto il richiedente non allegava alcuna documentazione, di natura contabile e fiscale, idonea a comprovare quanto dichiarato...”; b) eccesso di potere e/o carenza di motivazione e/o mancanza di prova del fatto che, quanto al rinnovo per motivi familiari, per i reati contro il patrimonio e la persona non sussistano “…in capo all'Amministrazione, margini di discrezionalità, trattandosi di reati per i quali la pericolosità sociale è stata già valutata a monte dallo stesso legislatore…”; c) eccesso di potere, non potendosi esprimere valutazioni sulla personalità del ricorrente al di fuori di previsione normativa che lo consenta e che fissi i parametri in base ai quali una tale valutazione deve essere effettuata;
d) travisamento dei fatti per aver ritenuto, contrariamente al vero, che la condanna per i reati per i quali il ricorrente ha già espiato la condanna (rapina e lesioni), sia ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno. La motivazione del provvedimento impugnato, secondo il ricorrente, risulta anche violare il diritto costituzionalmente garantito all'unità familiare, nonché l'art. 8 della CEDU. Lamenta infine la violazione del principio di non respingimento, laddove venisse espulso e rinviati in Marocco, in considerazione della precaria situazione della madrepatria, dalla quale derivano limitazioni sociali, culturali e economiche, che li esporrebbe ad ulteriori condizioni di vulnerabilità. Conclude chiedendo che, accertata la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, sia annullato il provvedimento impugnato. Il Giudice, con propria ordinanza, ha sospeso il provvedimento impugnato, rinviando per la trattazione e la discussione del ricorso. Il non si è costituito in giudizio;
ne va quindi dichiarata la contumacia Controparte_2
A seguito della comparizione delle parti all'udienza del 11/03/2025, parte ricorrente ha chiesto essere autorizzata alla produzione di note e documenti. All'udienza del 8.7.2025 il ricorrente veniva anche sommariamente sentito sostenendo colloquio in italiano e dichiarando che: Preso atto che il ricorrente parla e comprende la lingua italiana procede a breve colloquio:
“ Nato a Setatt (Marocco) l'11.12.1998, sono arrivato in Italia nel 2016. Parte_1
Adr. ora lavoro in una azienda di materassi a Vaino da circa un anno e mezzo
Adr. arrivo a guadagnare circa 1200 al mese.
Adr. abito a Vernio, abito con i miei genitori e le mie sorelle e mio fratello.
Adr. mio padre è da circa 30 anni che vive in Italia.
Adr. mia madre e le mie sorelle abitano in Italia da 4 anni.
Adr. io sono arrivato in Italia con mio fratello
Adr. ho partecipato ad un furto/rapina perché mi trovavo con le persone sbagliate
pagina 2 di 6 Adr. dopo il carcere ho subito lavorato. Dentro il carcere ho studiato l'italiano e ho partecipato ai lavoro di pulizia Discussa all'esito la causa la stessa era trattenuta in decisione ex art 281 sexies cpc u.c. con termine di gg 30 per deposito motivazione.
2. Il quadro normativo Osserva preliminarmente il Giudice, in rito, che la domanda oggetto di causa viene trattata secondo il rito semplificato a decisione monocratica di cui agli artt. 281 decies ss. c.p.c. e 19 ter D.Lvo 150/2011, in ragione delle norme procedimentali vigenti. Nel merito, la domanda di annullamento del provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno si fonda sui disposti di cui all'art. 30, comma 1, lett. c), ed anche lett. a), TUI, secondo cui “… il permesso di soggiorno per motivi familiari è rilasciato: a) allo straniero che ha fatto ingresso in Italia con visto di ingresso per ricongiungimento familiare, ovvero con visto di ingresso al seguito del proprio familiare nei casi previsti dall'articolo 29; … c) al familiare straniero regolarmente soggiornante, in possesso dei requisiti per il ricongiungimento con il cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residenti in Italia, ovvero con straniero regolarmente soggiornante in Italia. In tal caso il permesso del familiare è convertito in permesso di soggiorno per motivi familiari”. In considerazione del fatto che il padre del ricorrente ha ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, è invocato anche l'art. 10 del D.L. 30/2007, secondo cui “
1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione". Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è poi superiormente tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., secondo cui ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, e tale diritto non può subire ingerenze da parte dell'autorità, a meno che non costituisca una misura necessaria per la sicurezza pubblica e nazionale, per il benessere economico del paese, per la difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, per la protezione della salute o della morale, o per la protezione dei diritti e delle libertà altrui: non vi è dubbio, per questo Ufficio, che la ratio del diritto del ricongiungimento del figlio con il genitore a carico si basi su questa fonte normativa primaria.
3. La decisione Tanto premesso in diritto, venendo al caso di specie, il Tribunale ritiene che la domanda meriti accoglimento in quanto, alla luce della documentazione prodotta sono ravvisabili i presupposti richiesti dagli artt. 29 e 30 TUI. Si rileva infatti come l'odierno ricorrente abbia dimostrato i requisiti normativi necessari per l'ottenimento del rinnovo del permesso di soggiorno richiesto.
3.1 Convivenza con genitore cittadino italiano La decisione si fonda sulla circostanza incontrovertibile per cui il padre del ricorrente, R_
, con il quale il richiedente convive insieme a tutta la famiglia, e che risulta fiscalmente a
[...] Pt_1 suo carico, è divenuto cittadino italiano.
pagina 3 di 6 Come risulta dalla documentazione prodotta, , nato in [...] il Persona_1
1° gennaio 1965, residente in [...], Vernio, codice fiscale , in C.F._2 forza di Decreto del Presidente della Repubblica Numero K10/914527 del 21 aprile 2023, giuramento prestato il 20.06.2023, atto n. 6, trascritto al comune di Vernio (PO) il giorno 20 giugno 2023, Numero 7 ATTI DI CITTADINANZA, è all'attualità cittadino italiano (all.10-19). Ulteriormente, risulta che lo stesso padre, , è lavoratore dipendente con contratto Persona_1
a tempo indeterminato presso Leader Tops S.r.l.di Vaiano (PO) ed ha maturato, nell'anno 2022, retribuzioni lorde pari ad € 23.450,46 (cfr. CU2023-all.13, dove risulta a carico il figlio , e Pt_1 risulta titolare del contratto di locazione dell'immobile di Vernio (PO), che abita con tutta la propria famiglia (all.14); la madre, nata a [...] il [...], ha frequentato un corso di Persona_2
Lingua italiana L2, mentre le sorelle del ricorrente, nata a [...], il Persona_3
29.12.2011 ed nata a [...] il [...] (all.16), frequentano, Persona_4 rispettivamente, la scuola primaria e la scuola secondaria di I grado entrambe Per_5 Persona_6 con sede in Vernio (all.17). Il ricorrente ha poi iniziato e mantenuto una stabile relazione affettiva con la sig.na
[...]
, lavoratrice dipendente dell'Azienda Unità Sanitaria Toscana Centro, titolare di reddito Per_7
(all.20), la quale ha rilasciato agli atti dichiarazione sulla personalità del ricorrente (all.06-07) e che evidentemente ha avuto una positiva influenza sulla resipiscenza della sua condotta di vita. Quelli superiori sono elementi di fatto, dimostrativi della esistenza, in capo al ricorrente, di un forte legame familiare e sociale, nel contesto dell'inserimento nel contesto della realtà italiana che può definirsi stabilizzato, elementi che il provvedimento impugnato non ha dato mostra di avere valutato.
3.2 Valenza ostativa di precedenti penali Il ricorrente contesta che, in ordine ai suoi precedenti giudiziari, il provvedimento motivi che, ai sensi del combinato disposto dagli artt. 5 comma 5 e 4 comma 3 del D. lgs. N. 286/1998, “…il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se rilasciati, essi sono revocati … allo straniero condannato per i reati ex art. 380 ovvero, come nel caso in esame, per i reati contro il patrimonio e la persona, senza che sussistano, in capo all'Amministrazione, margini di discrezionalità, trattandosi di reati per i quali la pericolosità sociale è stata già valutata a monte dallo stesso legislatore”. Sul punto, tuttavia, l'art. 27 della “Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004” (all.23) precisa che “1. Fatte salve le disposizioni del presente capo, gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. Tali motivi non possono essere invocati per fini economici.
2. I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona nei riguardi della quale essi sono applicati. la sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
3.il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società”. Pertanto, anche nel nostro ordinamento, per effetto delle modifiche introdotte, con il D.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5 comma 5 (cui è stato aggiunto il comma 5 bis) del D.lgs. 286/98, in caso di richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che pagina 4 di 6 scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma, sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuato ex ante in via legislativa, occorrendo invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato articolo 5, comma 5, del D.lgs. n. 286 del 1998, quali la natura dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con i paesi di origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso (così Cassazione, ord. 28/06/2018 n. 17070, nonché diverse pronunce di merito, anche di questa Sezione Specializzata, ordinanza del 05.05.2022-R.G. 6680/2021). Ne deriva che, nel caso di specie, l'Amministrazione non ha motivato in quale modo il ricorrente possa appresentare una minaccia concreta, effettiva, attuale e sufficientemente grave ai diritti fondamentali della persona e dell'incolumità pubblica, né ha tenuto conto del reinserimento sociale del richiedente e della presenza, sul territorio nazionale, di tutta la sua famiglia di origine, cioè del padre, oggi divenuto, come detto, cittadino italiano, della madre e delle due sorelle. Non ultimo, va preso in considerazione il diritto al rispetto della vita privata e familiare del ricorrente, tutelato dall'art. 8 C.E.D.U., talché il decreto di rigetto avrebbe l'effetto incongruo di causare uno sconvolgimento irrimediabile, dal momento che tutta la famiglia è residente in R_ maniera stabile e ben inserita nel tessuto economico-sociale della comunità di Vernio, e ciò in violazione del rispetto dell'unità familiare e delle formazioni sociali, tenuto conto della natura e della effettività dei vincoli familiari, della durata del soggiorno nel territorio nazionale, nonché della attuale inesistenza di legami familiari, culturali o sociali con il Marocco. A ciò si aggiunge quanto emerso dalla relazione degli assistenti sociali di (doc. 36) CP_1 predisposta per la causa di riconoscimento del figlio avuto da una relazione con la Sig.ra Parte_2
dalla quale emerge un percorso di recupero sociale del ricorrente dopo aver scontato la pena.
[...]
Anche in carcere tale recupero è tuttavia stato avviato avendo il ricorrente, come da lui stesso narrato, ivi partecipato a corsi di italiano. Detto quanto sopra, deve ritenersi adeguatamente dimostrata la sussistenza dei requisiti per la coesione familiare: nella ricorrenza, pertanto, dei presupposti di cui agli artt. 29 e 30 TUI, e riconosciuto al ricorrente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno richiesto, va conseguentemente annullato il provvedimento impugnato.
Per le predette ragioni, può ritenersi assorbito l'ulteriore motivo di impugnazione, fondato sulla erroneamente ritenuta, dall'Amministrazione, mancanza di documentazione reddituale del ricorrente, oltre “ad autocertificazione vistata da professionista, con la quale dichiarava di aver conseguito alla data del 23/02/2023, per l'anno fiscale 2023, un "totale provvisorio" di euro 4.168,00. Tali utili non venivano tuttavia documentati mediante esibizione di documentazione contabile e fiscale e, soprattutto, non veniva dato atto delle spese sostenute relativamente all'attività lavorativa esercitata…”
Il ricorrente si duole infatti della circostanza che non si sia tenuto conto che l'attività lavorativa autonoma, avviata con partita I.V.A. aperta il 12.12.2022 (all.09), è di tipo agricolo, in regime fiscale forfettario, per cui non sussiste obbligo di tenuta di libri contabili.
Anche alla luce della predetta osservazione, non può in ogni caso ritenersi immotivata la conclusione della Questura, secondo cui la documentazione prodotta non era idonea ad effettuare un pagina 5 di 6 giudizio prognostico sulla effettiva capacità di produrre un reddito sufficiente per il proprio sostentamento, a norma dell'art. 26 del D.lgs. n. 286/1998.
Quanto alle spese di lite, considerato che la piena esplicazione dei presupposti comprovanti il diritto azionato dal ricorrente è emersa nella presente fase giudiziale, impugnativa del precedente procedimento amministrativo, appare quindi giustificata l'integrale compensazione delle stesse fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in accoglimento del ricorso,
1) Annulla il provvedimento di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, reso dalla Questura di Prato-Ufficio Immigrazione-II Sezione, del 29 maggio 2023, Cat.A12/2023 imm. Prot. n. 23, notificato il 31.05.2023, su istanza presentata dal ricorrente nato in [...] il [...], di nazionalità marocchina, c.f. Parte_1
C.F._1
2) di conseguenza ordina alla Questura di il rilascio del permesso richiesto dal ricorrente CP_1 come familiare di cittadino italiano, , nato in [...] il Persona_1
01.01.1965; 3) spese compensate.
Firenze, 08/07/2025 il Giudice
Dott. ssa Barbara Fabbrini
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