Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/1958, n. 3508
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Sentenza 27 ottobre 1958

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L'art. 19, terzo comma, del regolamento edilizio di Roma nel disporre che, se la lunghezza del distacco tra due fabbricati i quali si fronteggiano sia limitata (precisamente non superiore a metri 20) e sia in diretta comunicazione, da entrambe le parti,con ampi spazi liberi (cortili, strade), la larghezza del distacco può essere svincolata dall'altezza dei fabbricati (purché non inferiore a metri 10 nella parte periferica della città e a metri 8 nella parte centrale), riferisce il distacco alle fronti dei fabbricati che danno sul distacco stesso e quindi queste soltanto, ove la sagoma frontale dei fabbricati sia una linea spezzata, debbono prendersi in considerazione e non anche la fronte del terreno inedificato il quale, inserito tra le fronti suddette non le continua ove determini una soluzione di continuo che,per le sue proporzioni, renda del tutto autonomo il distacco di una fronte dei fabbricati rispetto a quello dell'altra fronte. L'art. 28, primo comma, del regolamento edilizio di Roma costituisce una deroga al principio di prevenzione di cui agli art.873,875 codice civile, in quanto chi costruisce per primo, in Roma, su una di due aree libere contigue deve tenersi, se non edifica al confine, tanto lontano da questo da lasciare una zona libera proporzionale alla massima altezza dei fabbricati permessa dall'art. 19 del regolamento edilizio; a meno che non sia stata costituita, a favore del fondo, una servitù debitamente trascritta a carico del fondo vicino,per cui ove si dovesse costruire anche su questo sia garantito, tra i due fabbricati in rapporto a quello più alto di essi, il distacco regolamentare. L'art. 28, terzo comma, del regolamento autorizza soltanto chi costruisca dopo, ove il fabbricato esistente nell'area contigua sia stato tenuto oltre la metà del distacco regolamentare, a utilizzare l'eccesso di zona di rispetto lasciato dal primo costruttore e, quindi, ad avvicinarsi al confine anche a meno della metà del distacco previsto dall'art. 19 del regolamento, ma soltanto con una costruzione a muro cieco. Se invece il secondo costruttore intende aprire vedute deve arretrarsi dal confine della metà del distacco regolamentare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/10/1958, n. 3508
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3508
    Data del deposito : 27 ottobre 1958

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