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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 14/07/2025, n. 603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 603 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice,
Dr. Marino Reda, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 502 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, trattenuta a sentenza all'udienza del 14.07.2025, vertente
TRA
, c.f. con l'Avv. Francesco Carnovale Scalzo;
Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
E
c.f. ; CP_1 C.F._2
Parte resistente contumace
OGGETTO: Risoluzione contratto locazione per inadempimento (morosità).
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione".
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il IG. ha dato prova del rapporto di locazione con il deposito del contratto sottoscritto Parte_1 dalle parti e registrato.
Lo stesso ha allegato il mancato pagamento di nr. 18 canoni di locazione e ne ha denunciato la persistente morosità.
La IG.ra , parte convenuta resistente, alla quale è stata notificata l'ordinanza di mutamento CP_1 del rito, restava contumace.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” Cassazione Civile, Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533
Orbene, la parte intimata non si è costituita in giudizio e, pertanto, non veniva, pertanto, allegato alcun fatto estintivo, si deve, di conseguenza, pervenire alla declaratoria di risoluzione per morosità della conduttrice.
Inoltre, dalla relazione di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario risulta che la conduttrice ha abbandonato, oramai da tempo, la casa di abitazione (allocata nell'immobile locato) sicché appare congrua l'assegnazione del termine per il rilascio di trenta giorni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica e nella persona del giudice Dr. Marino Reda definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-dichiara la risoluzione del contratto locazione stipulato, tra il IG. e la IG.ra , Parte_1 CP_1 in data 27/11/2019 e registrato il 28/11/2019 al nr. 2321 serie 3T per grave inadempimento, nel pagamento del canone, di parte conduttrice;
-ordina, conseguentemente, alla parte conduttrice, IG.ra , di rilasciare libero da persone e/o CP_1 cose, l'immobile oggetto del contratto, sito in Pianopoli (Cz) alla Via Santa Venere nr. 15 (in catasto al fl 22 part. 278 sub. 12), entro il 31 agosto'25;
-condanna la parte conduttrice, IG.ra , al pagamento della somma di € 6.130,00, per canoni CP_1 arretrati scaduti alla data di intimazione, e dei canoni a scadere, con interessi, fino alla data dell'effettivo rilascio;
-condanna la parte conduttrice, IG.ra , al rimborso delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
1.293,00, oltre spese € 494,04, rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme in data 14 Luglio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda
- SEZIONE UNICA CIVILE –
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione unica civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice,
Dr. Marino Reda, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 502 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, trattenuta a sentenza all'udienza del 14.07.2025, vertente
TRA
, c.f. con l'Avv. Francesco Carnovale Scalzo;
Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
E
c.f. ; CP_1 C.F._2
Parte resistente contumace
OGGETTO: Risoluzione contratto locazione per inadempimento (morosità).
CONCLUSIONI: Come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto di redigere la presente sentenza conformemente al disposto degli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c. come novellati dalla l. n. 69/2009, alla cui stregua la sentenza contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” in luogo della "concisa esposizione dello svolgimento del processo e dei motivi in fatto e in diritto della decisione".
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Il IG. ha dato prova del rapporto di locazione con il deposito del contratto sottoscritto Parte_1 dalle parti e registrato.
Lo stesso ha allegato il mancato pagamento di nr. 18 canoni di locazione e ne ha denunciato la persistente morosità.
La IG.ra , parte convenuta resistente, alla quale è stata notificata l'ordinanza di mutamento CP_1 del rito, restava contumace.
“In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.” Cassazione Civile, Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533
Orbene, la parte intimata non si è costituita in giudizio e, pertanto, non veniva, pertanto, allegato alcun fatto estintivo, si deve, di conseguenza, pervenire alla declaratoria di risoluzione per morosità della conduttrice.
Inoltre, dalla relazione di notificazione dell'Ufficiale Giudiziario risulta che la conduttrice ha abbandonato, oramai da tempo, la casa di abitazione (allocata nell'immobile locato) sicché appare congrua l'assegnazione del termine per il rilascio di trenta giorni.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica e nella persona del giudice Dr. Marino Reda definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da così provvede: Parte_1
-dichiara la risoluzione del contratto locazione stipulato, tra il IG. e la IG.ra , Parte_1 CP_1 in data 27/11/2019 e registrato il 28/11/2019 al nr. 2321 serie 3T per grave inadempimento, nel pagamento del canone, di parte conduttrice;
-ordina, conseguentemente, alla parte conduttrice, IG.ra , di rilasciare libero da persone e/o CP_1 cose, l'immobile oggetto del contratto, sito in Pianopoli (Cz) alla Via Santa Venere nr. 15 (in catasto al fl 22 part. 278 sub. 12), entro il 31 agosto'25;
-condanna la parte conduttrice, IG.ra , al pagamento della somma di € 6.130,00, per canoni CP_1 arretrati scaduti alla data di intimazione, e dei canoni a scadere, con interessi, fino alla data dell'effettivo rilascio;
-condanna la parte conduttrice, IG.ra , al rimborso delle spese di lite che si liquidano in € CP_1
1.293,00, oltre spese € 494,04, rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso in Lamezia Terme in data 14 Luglio 2025
Il Giudice
Dr. Marino Reda