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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 31/10/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1000 / 2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1000 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GUIDI ELENA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. GUIDI ELENA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 29/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 17.03.2012 e
18.06.2017, le figlie ed;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Le figlie minori ed rimangono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla loro educazione, formazione e salute, con collocazione prevalente delle stesse presso la casa familiare sita in Santarcangelo di Romagna, Via
Piadina n. 136 int. 4 unitamente alla madre cui, per l'effetto, la medesima resterà assegnata.
2. I genitori si impegnano affinché rimangano e si consolidino i vincoli affettivi di entrambe le figlie verso ciascuno di loro e degli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale evitando, per quanto possibile, che a ed il divorzio dei genitori gravi sul piano della loro educazione, degli Per_1 Per_2 affetti e della loro formazione.
3. I genitori convengono che le minori possano vedere, sentire e frequentare il padre liberamente e quotidianamente.
I genitori avranno pertanto facoltà di convenire di volta in volta giornate ed orari di visita e di permanenza presso il padre, fermo restando che quest'ultimo provvederà, come fatto finora, a prelevarle ogni giorno da scuola e a riaccompagnarle a casa (fatti salvi i rientri in autonoma di . Sempre durante il Per_1 periodo scolastico, nelle giornate di lunedì e venerdì il padre rimarrà con le figlie e preparerà il pranzo presso la casa familiare e ciò fino all'arrivo della baby-sitter la quale si occuperà delle minori fino al rientro a casa della madre. Il martedì e il giovedì le minori pranzeranno con il padre presso i nonni paterni.
Il mercoledì il padre preleverà le figlie alle ore 17.30 e le terrà con sé, compresi i pernotti, fino al venerdì mattina quando avrà cura di riaccompagnarle a scuola.
Durante il periodo non scolastico, le minori staranno con i nonni materni per tre giorni a settimana mentre con quelli paterni due giorni a settimana.
pagina 2 di 4 Relativamente alle festività, alle vacanze scolastiche natalizie, a quelle pasquali e a quelle estive, i genitori concordano di accordarsi con la massima libertà di volta in volta.
Per tutti i restanti aspetti di vita e di gestione delle minori, i genitori si atterranno al piano genitoriale dai medesimi redatto ed allegato al presente ricorso.
4. Per quanto attiene il mantenimento delle figlie, ciascun genitore provvederà in via diretta per il tempo di permanenza delle minori presso di sé.
5. Le parti concordano che l'assegno unico universale e le relative detrazioni fiscali saranno ripartite al
50% come previsto dal legislatore.
6. Le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% - ad eccezione delle spese per la baby-sitter che saranno integralmente a carico della madre come fatto fin'ora - seguendo la ripartizione e le modalità di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna cui si fa espresso richiamo, che viene allegato in copia al presente ricorso e che il difensore ha con diligenza sottoposto ai ricorrenti in fase di studio e trattativa rendendo edotti gli stessi dell'utilizzo proprio e rispetto all'idonea interpretazione delle voci contenute nello stesso.
7. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti sicchè non viene disposta la corresponsione di alcun reciproco assegno divorzile.
8. Circa l'eventuale espatrio con le figlie minori, purché non a tempo indeterminato e motivato unicamente da esigenze di vacanza/svago, i genitori si concederanno di volta in volta il reciproco e necessario consenso/assenso, e ciò in relazione all'interesse esclusivo delle bambine.
9. I coniugi concordano che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita delle minori seguendo il criterio della gradualità e potranno frequentare ed non prima di mesi Per_1 Per_2 sei da quando la relazione sarà divenuta stabile.
10. Entrambi i coniugi si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge.
11. Entrambi i coniugi danno atto di aver risolto alla data della firma del presente ricorso ogni questione economica, di aver già diviso gli arredi e corredi della casa familiare e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione e/o causa.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 3 di 4 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 31.07.2010 in Santarcangelo di Romagna (RN) alle condizioni di cui sopra da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 33 Parte II Serie A Anno 2010 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Dott.ssa Chiara Zito Giudice Relatore Dott. Antonio Miele Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1000 / 2025 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. GUIDI ELENA (C.F. ) C.F._2
e
nato a [...] il [...] ( ) con il patrocinio Parte_2 CodiceFiscale_3 dell'Avv. GUIDI ELENA ( ) CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 29/05/2025 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione sono nate, entrambe a Rimini (RN), rispettivamente in data 17.03.2012 e
18.06.2017, le figlie ed;
Per_1 Per_2
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 13.06.2025 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non
è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
pagina 1 di 4 - ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi delle figlie minori e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. Le figlie minori ed rimangono affidate in via condivisa ad entrambi i genitori i quali Per_1 Per_2 prenderanno di comune accordo tutte le decisioni relative alla loro educazione, formazione e salute, con collocazione prevalente delle stesse presso la casa familiare sita in Santarcangelo di Romagna, Via
Piadina n. 136 int. 4 unitamente alla madre cui, per l'effetto, la medesima resterà assegnata.
2. I genitori si impegnano affinché rimangano e si consolidino i vincoli affettivi di entrambe le figlie verso ciascuno di loro e degli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale evitando, per quanto possibile, che a ed il divorzio dei genitori gravi sul piano della loro educazione, degli Per_1 Per_2 affetti e della loro formazione.
3. I genitori convengono che le minori possano vedere, sentire e frequentare il padre liberamente e quotidianamente.
I genitori avranno pertanto facoltà di convenire di volta in volta giornate ed orari di visita e di permanenza presso il padre, fermo restando che quest'ultimo provvederà, come fatto finora, a prelevarle ogni giorno da scuola e a riaccompagnarle a casa (fatti salvi i rientri in autonoma di . Sempre durante il Per_1 periodo scolastico, nelle giornate di lunedì e venerdì il padre rimarrà con le figlie e preparerà il pranzo presso la casa familiare e ciò fino all'arrivo della baby-sitter la quale si occuperà delle minori fino al rientro a casa della madre. Il martedì e il giovedì le minori pranzeranno con il padre presso i nonni paterni.
Il mercoledì il padre preleverà le figlie alle ore 17.30 e le terrà con sé, compresi i pernotti, fino al venerdì mattina quando avrà cura di riaccompagnarle a scuola.
Durante il periodo non scolastico, le minori staranno con i nonni materni per tre giorni a settimana mentre con quelli paterni due giorni a settimana.
pagina 2 di 4 Relativamente alle festività, alle vacanze scolastiche natalizie, a quelle pasquali e a quelle estive, i genitori concordano di accordarsi con la massima libertà di volta in volta.
Per tutti i restanti aspetti di vita e di gestione delle minori, i genitori si atterranno al piano genitoriale dai medesimi redatto ed allegato al presente ricorso.
4. Per quanto attiene il mantenimento delle figlie, ciascun genitore provvederà in via diretta per il tempo di permanenza delle minori presso di sé.
5. Le parti concordano che l'assegno unico universale e le relative detrazioni fiscali saranno ripartite al
50% come previsto dal legislatore.
6. Le spese straordinarie resteranno a carico dei genitori nella misura del 50% - ad eccezione delle spese per la baby-sitter che saranno integralmente a carico della madre come fatto fin'ora - seguendo la ripartizione e le modalità di rimborso di cui al Protocollo del Tribunale di Bologna cui si fa espresso richiamo, che viene allegato in copia al presente ricorso e che il difensore ha con diligenza sottoposto ai ricorrenti in fase di studio e trattativa rendendo edotti gli stessi dell'utilizzo proprio e rispetto all'idonea interpretazione delle voci contenute nello stesso.
7. I coniugi sono entrambi economicamente indipendenti ed autosufficienti sicchè non viene disposta la corresponsione di alcun reciproco assegno divorzile.
8. Circa l'eventuale espatrio con le figlie minori, purché non a tempo indeterminato e motivato unicamente da esigenze di vacanza/svago, i genitori si concederanno di volta in volta il reciproco e necessario consenso/assenso, e ciò in relazione all'interesse esclusivo delle bambine.
9. I coniugi concordano che eventuali rispettivi nuovi partner dovranno essere inseriti nella vita delle minori seguendo il criterio della gradualità e potranno frequentare ed non prima di mesi Per_1 Per_2 sei da quando la relazione sarà divenuta stabile.
10. Entrambi i coniugi si impegnano al più scrupoloso rispetto delle condizioni tutte concordate e stabilite nel presente ricorso, volendo, in difetto, risponderne come per legge.
11. Entrambi i coniugi danno atto di aver risolto alla data della firma del presente ricorso ogni questione economica, di aver già diviso gli arredi e corredi della casa familiare e di non aver, pertanto, null'altro a pretendere l'uno dall'altra ad alcun titolo e/o ragione e/o causa.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
pagina 3 di 4 a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 il 31.07.2010 in Santarcangelo di Romagna (RN) alle condizioni di cui sopra da Parte_2 intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 33 Parte II Serie A Anno 2010 );
c) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30.10.2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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