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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1497 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'01.11.1986), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Curatola, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via A. Cimino n. 61 ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: , nato a [...] - CP_1 CodiceFiscale_2
Giappone il 16.08.1984), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferri, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Perugia, Piazza Biordo Michelotti n.
5, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 30.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 03.09.2021; -considerato che con decreto dell'01.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 29.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22.04.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.;
-preso atto che, con decreto del 30.10.2024, il Giudice delegato ha anticipato l'udienza al giorno 28.01.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a 5 giorni prima;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria il 03.09.2021 dal quale non sono nati figli;
b) con decreto n. 199/23 depositato il 25.10.2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il
12.09.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 12.09.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato il 30.05.2024 da e così Parte_1 CP_1
provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
03.09.2021 tra e il cui atto risulta trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte I, n. 134 anno 2021, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
La casa coniugale, situata in EL (RC) sulla Via Vecchia Provinciale n. 47/A, di proprietà della Sig.ra e concessa in comodato gratuito alla Sig.ra Parte_2
, rimarrà a disposizione della ricorrente con tutti gli arredi ed Parte_1 oggetti ivi contenuti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA riunito in camera di consiglio e composto dai signori Magistrati:
1) Dott. Giuseppe CAMPAGNA -Presidente
2) Dott. Elena M.A. LUPPINO -Giudice rel.
3) Dott. Flavio TOVANI -Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1497 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 19.02.2025, promosso da
(cod. fisc.: , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
l'01.11.1986), rappresentata e difesa dall'avv. Angela Curatola, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Reggio Calabria, alla via A. Cimino n. 61 ha eletto domicilio, e (cod. fisc.: , nato a [...] - CP_1 CodiceFiscale_2
Giappone il 16.08.1984), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Ferri, giusta procura in calce al ricorso, presso il cui studio in Perugia, Piazza Biordo Michelotti n.
5, ha eletto domicilio
-ricorrenti- nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso congiunto depositato il 30.05.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio
Calabria il 03.09.2021; -considerato che con decreto dell'01.07.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 29.04.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 22.04.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis.48, 473 bis.13, comma 3, 473 bis.12, comma 3, c.p.c.;
-preso atto che, con decreto del 30.10.2024, il Giudice delegato ha anticipato l'udienza al giorno 28.01.2025, assegnando termine per il deposito di note scritte sino a 5 giorni prima;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio civile in Reggio
Calabria il 03.09.2021 dal quale non sono nati figli;
b) con decreto n. 199/23 depositato il 25.10.2023 il Tribunale di Reggio Calabria ha omologato la separazione personale consensuale tra i coniugi, dopo essere comparsi davanti al Presidente del Tribunale il
12.09.2023;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale risalente al 12.09.2023 e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.1 e 3 n.2) lett. b)
Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74, così come di recente ulteriormente modificato dall'art.1 Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 01.07.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di scioglimento del matrimonio civile, depositato il 30.05.2024 da e così Parte_1 CP_1
provvede:
-dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Reggio Calabria il
03.09.2021 tra e il cui atto risulta trascritto nel registro Parte_1 CP_1
degli atti di matrimonio del Comune di Reggio Calabria parte I, n. 134 anno 2021, alle seguenti condizioni:
“I coniugi vivranno separati serbandosi reciproco rispetto;
La casa coniugale, situata in EL (RC) sulla Via Vecchia Provinciale n. 47/A, di proprietà della Sig.ra e concessa in comodato gratuito alla Sig.ra Parte_2
, rimarrà a disposizione della ricorrente con tutti gli arredi ed Parte_1 oggetti ivi contenuti.”;
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
-spese compensate;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 19.02.2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino
Il Presidente
dott. Giuseppe Campagna