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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 17/03/2025, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2-1/ /2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione civile e concorsuale
Il Tribunale di Siena composto dai magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 2/2025 r.g. promosso da
, C.F. – P.I. Parte_1 C.F._1
con sede legale in POGGIBONSI (SI) Loc. FOSCI, 25/A, in persona del titolare P.IVA_1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesco Parte_1
Gaviraghi del Foro di Firenze, con studio in Firenze, Via San Francesco di Paola n. 15, come da procura in atti;
Debitore ricorrente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 09/01/2025, l'impresa individuale ha Parte_1
formulato domanda in proprio di apertura della liquidazione giudiziale.
L'impresa ricorrente ha dedotto di possedere i presupposti soggettivi di accesso alla procedura maggiore adita di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII con particolare riguardo al passivo pari ad
Euro 541.804,00 come risulta dalla situazione patrimoniale al 30/09/2024 e dalle scritture contabili allegate, e di versare in stato di insolvenza.
Il debitore ha, in particolare, ricostruito le ragioni all'origine dell'attuale condizione di dissesto, ha esposto di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e di far fronte alla propria situazione debitoria pregressa, evidenziando altresì che la prosecuzione della gestione con marginalità negativa potrebbe dare luogo ad un progressivo aggravamento del passivo.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCI.
All'udienza del 13/03/2025 il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La Giudice Delegata ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
2. Esaminati gli atti e i documenti, lette le risultanze delle informative acquisite e sentita la Giudice
Relatrice in camera di consiglio, nonché ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del presente Ufficio, deve essere aperta la liquidazione giudiziale di quale titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 Parte_1
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I. ed ha assolto agli oneri di produzione documentale di cui all'art. 39 comma 1 CCII.
La natura di impresa commerciale del debitore emerge dal tipo di attività svolta di “stampa su: carta, plastica, metallo, vetro (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
L'entità dei debiti scaduti, e non pagati, è tale da superare lo sbarramento procedurale fissato dall'art. 49, comma 5, CCI, tenuto conto dei debiti dichiarati dal ricorrente in ricorso e risultanti dalla situazione patrimoniali al 30/09/2024 e al 31/12/2024.
La condizione di insolvenza del debitore risulta comprovata da molteplici elementi indicativi dello stato di decozione dell'impresa, ovverosia dell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, quali la pluralità e entità dei debiti, avuto riguardo anche all'andamento in perdita e alla composizione dell'attivo, perlopiù costituito da crediti con incerte prospettive di recupero, come risulta dall'ultima situazione patrimoniale versata in atti.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Come curatore si nomina la dott.ssa , professionista iscritto presso l'Albo Nazionale Persona_1
dei Gestori della crisi, tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nato a [...] il 5 dicembre Parte_1
1966, quale titolare dell'impresa individuale , C.F. Parte_1
– P.I. , con sede legale in POGGIBONSI (SI) Loc. FOSCI, C.F._1 P.IVA_1
25/A, nomina la dott.ssa Valentina Lisi Giudice Delegata per la procedura nomina curatore la dott.ssa , la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 03/07/2025 ad ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti alla Giudice
Delegata; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; autorizza il curatore nominato, visti gli artt. 16 bis d.l. 179/2012 e 44 ss. d.l. 90/2014:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra sé l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza venga notificata ai debitori soggetti a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del giorno 14/03/2025.
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione civile e concorsuale
Il Tribunale di Siena composto dai magistrati
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice rel.
Dott.ssa Marta Dell'Unto Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale n. 2/2025 r.g. promosso da
, C.F. – P.I. Parte_1 C.F._1
con sede legale in POGGIBONSI (SI) Loc. FOSCI, 25/A, in persona del titolare P.IVA_1
nato a [...] il [...], rappresentata e difesa, dall'Avv. Francesco Parte_1
Gaviraghi del Foro di Firenze, con studio in Firenze, Via San Francesco di Paola n. 15, come da procura in atti;
Debitore ricorrente
Motivi della decisione
Con ricorso depositato il 09/01/2025, l'impresa individuale ha Parte_1
formulato domanda in proprio di apertura della liquidazione giudiziale.
L'impresa ricorrente ha dedotto di possedere i presupposti soggettivi di accesso alla procedura maggiore adita di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) CCII con particolare riguardo al passivo pari ad
Euro 541.804,00 come risulta dalla situazione patrimoniale al 30/09/2024 e dalle scritture contabili allegate, e di versare in stato di insolvenza.
Il debitore ha, in particolare, ricostruito le ragioni all'origine dell'attuale condizione di dissesto, ha esposto di non essere più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni e di far fronte alla propria situazione debitoria pregressa, evidenziando altresì che la prosecuzione della gestione con marginalità negativa potrebbe dare luogo ad un progressivo aggravamento del passivo.
La cancelleria ha provveduto ad acquisire le informative previste dagli artt. 42 e 367 CCI.
All'udienza del 13/03/2025 il procuratore del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La Giudice Delegata ha riservato di riferire al Collegio per la decisione.
2. Esaminati gli atti e i documenti, lette le risultanze delle informative acquisite e sentita la Giudice
Relatrice in camera di consiglio, nonché ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del presente Ufficio, deve essere aperta la liquidazione giudiziale di quale titolare dell'omonima impresa individuale Parte_1 Parte_1
Il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I. ed ha assolto agli oneri di produzione documentale di cui all'art. 39 comma 1 CCII.
La natura di impresa commerciale del debitore emerge dal tipo di attività svolta di “stampa su: carta, plastica, metallo, vetro (…)”, risultante dalla visura camerale in atti.
L'entità dei debiti scaduti, e non pagati, è tale da superare lo sbarramento procedurale fissato dall'art. 49, comma 5, CCI, tenuto conto dei debiti dichiarati dal ricorrente in ricorso e risultanti dalla situazione patrimoniali al 30/09/2024 e al 31/12/2024.
La condizione di insolvenza del debitore risulta comprovata da molteplici elementi indicativi dello stato di decozione dell'impresa, ovverosia dell'incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, quali la pluralità e entità dei debiti, avuto riguardo anche all'andamento in perdita e alla composizione dell'attivo, perlopiù costituito da crediti con incerte prospettive di recupero, come risulta dall'ultima situazione patrimoniale versata in atti.
Sussistono, pertanto, i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
Come curatore si nomina la dott.ssa , professionista iscritto presso l'Albo Nazionale Persona_1
dei Gestori della crisi, tenuto conto dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCI.
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 39, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di nato a [...] il 5 dicembre Parte_1
1966, quale titolare dell'impresa individuale , C.F. Parte_1
– P.I. , con sede legale in POGGIBONSI (SI) Loc. FOSCI, C.F._1 P.IVA_1
25/A, nomina la dott.ssa Valentina Lisi Giudice Delegata per la procedura nomina curatore la dott.ssa , la quale, alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1
delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCI, risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010,
n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 03/07/2025 ad ore 10.30 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti alla Giudice
Delegata; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal
Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3,
CCI; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; autorizza il curatore nominato, visti gli artt. 16 bis d.l. 179/2012 e 44 ss. d.l. 90/2014:
- a munirsi, entro l'accettazione del presente incarico, di un redattore e/o di un gestionale di atti telematici, che non comporti oneri per l'Erario, per depositare tramite esso ogni atto di procedura, ivi incluse le relazioni periodiche e i rapporti riepilogativi;
- a comunicare al fornitore del redattore e/o gestionale di cui sopra sé l'attivo della procedura abbia sopravanzato o non abbia sopravanzato la soglia di € 5.000,00;
- a depositare la fattura che verrà emessa dal fornitore del redattore e/o gestionale, quale spesa prededucibile;
dispone che la presente sentenza venga notificata ai debitori soggetti a liquidazione giudiziale, comunicata al
Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del giorno 14/03/2025.
La Giudice est. La Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Dott.ssa Marianna Serrao