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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1552 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6271/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR GA Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Giulia Lanzoni e dell'Avv. Denise Pizzi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Nova Milanese (MB), Via Vanzati n. 2/E, di proprietà di entrambi i ricorrenti, in ragione del 50% ciascuno, su cui è stato costituito usufrutto in favore della Sig.ra
, con atto del 21/02/2025 Notaio rimane definitivamente Parte_1 Persona_1 assegnata alla stessa con quanto l'arreda.
3) Il Sig. corrisponderà, in favore della sig.ra , un Parte_2 Parte_1 contributo al suo mantenimento in ragione di € 400,00 mensili per dodici mensilità, entro il giorno
5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4) I ricorrenti confermano la loro volontà affinché la Sig.ra venga Parte_1 costantemente tenuta a conoscenza della documentazione contabile delle società CP_1
e e che gli utili di competenza del Sig. vengano Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 ripartiti nella misura del 50% ciascuno, come pure il valore delle relative quote. 5) I ricorrenti convengono che, per quanto riguarda il posto auto acquistato in costanza di matrimonio, ma intestato unicamente al Sig. nel momento della vendita Parte_2 quest'ultimo corrisponderà alla Sig.ra il 50% del ricavato. Parte_1
6) Le spese ed i compensi legali verranno suddivisi nella misura del 50% ciascuno.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 23 febbraio 2023 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Nova Milanese in data 08.07.1990 (atto n. 49, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Nova Milanese, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025.
Il Presidente
UR GA
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa UR GA Presidente rel. dott.ssa Michela Bordieri Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado vertente tra:
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. Giulia Lanzoni e dell'Avv. Denise Pizzi ed elettivamente domiciliati presso il loro studio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
1) I ricorrenti continueranno a vivere separati portandosi reciproco rispetto.
2) La casa coniugale sita in Nova Milanese (MB), Via Vanzati n. 2/E, di proprietà di entrambi i ricorrenti, in ragione del 50% ciascuno, su cui è stato costituito usufrutto in favore della Sig.ra
, con atto del 21/02/2025 Notaio rimane definitivamente Parte_1 Persona_1 assegnata alla stessa con quanto l'arreda.
3) Il Sig. corrisponderà, in favore della sig.ra , un Parte_2 Parte_1 contributo al suo mantenimento in ragione di € 400,00 mensili per dodici mensilità, entro il giorno
5 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat.
4) I ricorrenti confermano la loro volontà affinché la Sig.ra venga Parte_1 costantemente tenuta a conoscenza della documentazione contabile delle società CP_1
e e che gli utili di competenza del Sig. vengano Controparte_2 Controparte_3 Parte_2 ripartiti nella misura del 50% ciascuno, come pure il valore delle relative quote. 5) I ricorrenti convengono che, per quanto riguarda il posto auto acquistato in costanza di matrimonio, ma intestato unicamente al Sig. nel momento della vendita Parte_2 quest'ultimo corrisponderà alla Sig.ra il 50% del ricavato. Parte_1
6) Le spese ed i compensi legali verranno suddivisi nella misura del 50% ciascuno.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con decreto di omologa emesso in data 23 febbraio 2023 dal Tribunale di Monza.
Non è poi contestato tra le parti non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in Nova Milanese in data 08.07.1990 (atto n. 49, Parte II, Serie A del Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Nova Milanese, alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Nova Milanese, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 20.11.2025.
Il Presidente
UR GA