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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 14/04/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di NA
Causa R.G. 2936 /2022 Oggi 14 aprile 2025 alle ore 11,30 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia
Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, sono comparse: l'Avv. Elena Salvadori, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Trabalzini, per la parte attrice, e l'Avv.
Elena Lastrucci, nota all'Ufficio, in sostituzione dell'Avv. Bartoloni Saint Omer, per la parte convenuta. Le procuratrici delle parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
Le procuratrici delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria, contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese tutte anche istruttorie insistendo per l'accoglimento della propria domanda ed il rigetto di quella avversaria. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse le procuratrici delle parti si rimettono a giustizia, chiedendo di essere esonerate dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi sospesa dalle ore 13,15 alle ore 13,34 per causa R.G. 3295/16 di nuovo sospesa dalle ore
13,44 alle ore 14,01 per causa R.G. 1325/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento
1 dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,37).
Alle ore 18,00 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 18,01
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
T
Tribunale Ordinario di NA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di NA , in composizione monocratica, in persona del
giudice o.p. Dott.sa Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
nella causa civile iscritta al n° 2936 /2022 R.G.A.C., Oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) mobiliare
promossa da:
residente in [...], in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
con sede in Pienza, rappresentato e difeso Controparte_1
dall'avvocato Gianni Trabalzini ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in via Mazzini 18, Torrita di NA (SI), per procura allegata all'atto di citazione in opposizione
2 ATTORE OPPONENTE
contro
e con sede in Greve in Chianti(FI), CP_2 Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avvocato Pierfilippo Bartoloni Saint Omer ed elettivamente domiciliato presso e nel suo studio in viale dei Mille 59 Firenze, come da procura allegata all'atto di costituzione
CONVENUTA OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex artt. 615 e 617 c.p.c. ritualmente notificato
[...]
in proprio e nella sua qualità, ha convenuto in giudizio e Pt_1 CP_2
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_3
tempore, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:” Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa: IN VIA PRELIMINARE: - Accertato e dichiarato che per tutte le ragioni meglio esposte in premessa sussistono gravi motivi, sospendere immediatamente, anche inaudita altera parte o previa fissazione di apposita udienza, l'efficacia esecutiva del titolo;
- IN VIA
PRINCIPALE: - per tutti i motivi meglio esposti in premessa, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato in data 12.12.2022, dichiarando che l'opposta non ha diritto a procedere all'esecuzione nei confronti di e del sig. IN Controparte_1 Parte_1
VIA SUBORDINATA: - per tutti i motivi meglio esposti in premessa, accertare e dichiarare la nullità e/o l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 12.12.2022, dichiarando che l'opposta non ha diritto a procedere all'esecuzione nei confronti del sig. - per tutti i motivi meglio Parte_1
esposti in premessa, accertare e dichiarare l'eccessività della somma precettata e per l'effetto accertare e dichiarare la minor somma effettivamente dovuta dagli opponenti. Con vittoria di compensi professionali
e spese di lite..”.
3 Si è costituita in giudizio in Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, contestando recisamente le avverse domande ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:”
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis: In via preliminare di merito: - respingere l'Istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del Decreto Ingiuntivo n.
2841/2021 – R.g. n. 3700/2021 - GdP Firenze, per totale insussistenza dei relativi
presupposti; Nel merito: - rigettare l'Opposizione agli atti esecutivi ex art 617 cpc e
all'esecuzione ex art 615 cpc per tutti i motivi esposti in narrativa e per l'effetto rigettare l'Opposizione medesima e confermare l'Atto di Precetto in Rinnovazione
del 12.12.2022Con vittoria di spese di lite..”.
All'udienza del 9.3.2023 è stata rigettata la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, come motivato a verbale e su richiesta delle parti sono stati concessi termini per deposito delle memorie ex art. 183, comma VI, c.pc..
La causa è stata, quindi, istruita mediante produzione documentale ed espletamento delle prove per testi ed interpello ammesse, all'esito delle quali, e su richiesta delle parti è stata fissata udienza di precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.12.2023 il giudice assegnatario della causa, ritenuto di poter decidere la stessa ex art. 281sexies c.pc., ha fatto precisare alle parti le conclusioni e rinviato per la discussione e decisione all'udienza del 9 luglio 2024,
assegnando termine per il deposito di eventuali note concesse anche ai fini della discussione.
Seguiva rinvio per motivi dell'Ufficio
All'udienza del 14 aprile 2025 la causa è stata discussa e, previa camera di consiglio, contestualmente decisa come di seguito illustrato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4 Breve riassunto dei fatti di causa
Nell'introdurre il giudizio parte opponente ha lamentato la mancata menzione, nell'atto di precetto opposto, del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà al D.I. 2841/21 emesso dal Giudice di Pace di Firenze, e della data di detto provvedimento lamentando la violazione dell'art. 654 c.p.c. con conseguente nullità del precetto opposto. Ha, poi, eccepito il mancato rispetto della norma di cui all'art. 2304 cod. civ., avendo notificato il precetto de quo sia al legale rappresentante della in proprio, che alla Controparte_1
società stessa senza aver preventivamente provato a recuperare il dovuto dalla società e solo successivamente nei confronti del legale rappresentante in proprio,
eccependo la carenza del diritto di agire esecutivamente nei confronti del sig.
[...]
in proprio e quale legale rappresentante, non avendo preventivamente Pt_1
escusso la società, chiedendo che l'atto di precetto notificato al socio sia dichiarato invalido e/o inefficace. Nel merito ha contestato l'eccessiva somma richiesta eccependo l'erronea imputazione sia degli interessi legali che di quelli di mora ex D.
Lgs. 231/02, nonché l'erronea imputazione dell'acconto di €. 1.000,00 ricevuto, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate.
Si è costituita in giudizio in Controparte_4
persona del suo legale rappresentante pro-tempore, contestando le avverse difese e pretese, evidenziando di aver già notificato alla parte attrice opponente ed alla sola società un primo precetto basato sul D.I. n. 2841/2021 emesso dal Giudice di Pace
di Firenze in data 24.05.2021e reso esecutivo in data 25.01.2022, in quanto notificato e non opposto. Successivamente è stato notificato agli odierni opponenti un primo atto di precetto, cui seguivano delle trattative ed il pagamento di soli €. 1.000,00,
senza provvedere al saldo di quanto concordato in via transattiva non novativa,
5 conseguentemente è stato notificato il precetto in rinnovazione qui impugnato.
Premesso ciò ha contestato gli assunti avversari rilevando che nel precetto, qui impugnato, viene nominato sia il titolo che la sua valenza esecutiva, contestando la violazione dell'art. 654 c.p.c. ed insistendo per il rigetto dell'eccezione de qua. Ha, poi, rilevato come dall'atto introduttivo della parte opponente emerga da un lato, la mancata indicazione, gravante sull'opponente, di beni alternativi su cui il creditore sociale potrebbe soddisfare la propria pretesa e dall'altro che vi è dichiarazione confessoria inerente la circostanza che la società non risulta intestataria CP_1
di un patrimonio immobiliare, con ciò solo redendo infondata anche sotto questo profilo la proposta opposizione. Nel merito ha evidenziato come le contestazioni in ordine agli interessi liquidati dal giudice in decreto ingiuntivo avrebbe dovuto e potuto essere oggetto di opposizione a decreto ingiuntivo non proposta nei termini di legge, cristallizzando il provvedimento emesso anche nella parte in cui ha concesso i doppi interessi, ad oggi, quindi dovuti. Mentre in ordine all'imputazione dell'acconto di €.
1.000 ha rilevato come “…sulla base di precedenti intese transattive, non
novative, intervenute tra le parti (e non completamente adempiute dal debitore!), in virtù delle quali il Sig. a fronte del maggiore importo dovuto di cui all'Atto Pt_1
di precetto del 16.02.2022, avrebbe dovuto corrispondere rate mensili di importo pari a €.200,00 ciascuna fino a concorrenza dell'importo in linea capitale (cfr doc.
8)…” (v. comparsa d costituzione pag. 8), insistendo per il rigetto dell'opposizione e la conferma del precetto in rinnovazione.
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa
Sull'asserita violazione dell'art. 654 c.p.c.
L'eccezione è infondata e deve essere disattesa e respinta aderendo il giudice alla prevalente e costante giurisprudenza di merito e legittimità che ritiene,
6 conformemente al dettato normativo, che il creditore che promuove l'esecuzione forzata avvalendosi di un decreto ingiuntivo può limitarsi alla sola menzione nell'atto di precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà del decreto e dell'avvenuta apposizione della formula esecutiva, poiché tale menzione sostituisce la formalità della nuova notificazione ed integra la precedente notificazione del titolo, se questo, al momento della sua notificazione ai sensi dell'art. 643 c.p.c., non aveva ancora carattere di titolo esecutivo.
Peraltro, nel caso che ci occupa va rilevato come il precetto impugnato sia un precetto in rinnovazione e che nel corpo di detto atto si legge espressamente
7 (v. atto di precetto impugnato pag. 1).
A ciò si aggiunga che prova della notifica e dell'apposizione della formula esecutiva emerge dalla documentazione versata in atti da parte opposta.
L'eccezione, pertanto, è manifestamente infondata e deve essere disattesa e respinta.
Sul mancato rispetto della norma ex art. 2304 c.c.
Anche detta eccezione appare smentita per tabulas.
Non può sfuggire, infatti, che la stessa opponente dichiara e dimostra con documentazione allegata all'atto introduttivo che la società NON ha beni immobili e che risulta inattiva e non deposita bilanci dal 2018, con ciò solo dimostrando che la stessa non ha la capacità economica e patrimoniale per far fronte al debito per cui è
giudizio.
A questo punto va evidenziato, in aderenza alla prevalente e costante giurisprudenza in materia che la preventiva escussione del patrimonio sociale,
richiesta dall'art. 2304 cod. civ. affinché il creditore di una società di persone possa pretendere il pagamento dai singoli soci illimitatamente responsabili non comporta la necessità per il creditore di sperimentare in ogni caso l'azione esecutiva sul patrimonio della società, tale necessità venendo meno quando risulti aliunde dimostrata con sufficiente e ragionevole grado di certezza, l'insufficienza di quel patrimonio per la realizzazione del credito (cfr. Cass. 18185/2006; 2647/1987;
4810/1984; 4752/1984; 4606/1983).
In ultimo, ma non ultimo, la società opponente dopo aver iniziato a versare delle somme in acconto a seguito della notifica del primo atto di precetto, ha sospeso gli stessi con ciò solo comprovando la propria incapacità a provvedere al saldo del
8 debito e giustificando l'azione nei confronti del quale socio e legale Parte_1
rappresentante della stessa.
Anche sul punto, quindi, l'opposizione è infondata e deve essere disattesa e respinta.
Sul quantum degli interessi
Nel D.I. 2841/21emesso dal Giudice di Pace di Firenze è lo stesso giudice onorario che liquida gli interessi legali e di mora ex D.Lgs. 231/02 sulla somma ingiunta dalle singole scadenze al saldo. Il D.I. non è stato opposto, mentre la sede ove rilevare detta erronea liquidazione era proprio l'opposizione al decreto ingiuntivo, ad oggi il precetto è stato effettuato sulla base di quanto disposto dal giudice che prevede sia gli interessi legali che quelli moratori ex D. Lgs. 231/02.
Peraltro, anche volendo interpretare tale refuso come errore materiale, la correzione va richiesta al e disposta dal giudice che ha emesso il provvedimento, che fino a che non viene corretto, risulta validamente emesso come notificato e posto a fondamento del calcolo della somma indicata in precetto.
Anche in parte qua l'opposizione è infondata e deve essere disattesa e respinta.
Sull'imputazione di €. 1.000,00
Va evidenziato come l'imputazione dei pagamenti è soggetta all'approvazione del creditore che può tranquillamente imputare i pagamenti prima al capitale e poi agli interessi, ciò si evince dal mero disposto normativo di cui all'art. 1194 c.c. rendendo infondata anche sotto questo profilo l'opposizione.
Peraltro, il debito nel sul ammontare come da fatture in atti e sulla sua esistenza non è stato contestato.
9 L'opposizione pertanto deve essere integralmente disattesa e respinta con piena conferma dell'atto di precetto in rinnovazione impugnato
Sulle spese di lite
Le spese del giudizio seguono il principio della soccombenza e liquidate, in assenza di nota spese sulla base dei parametri di cui al D.M. 147/22 ai medi di scaglione, in considerazione del valore della causa come indicato in atti e dell'attività processuale effettivamente espletata, che non ha visto istruttoria, ma solo il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., giustificando la liquidazione ai minimi di detta fase, quindi, in complessivi €. 4.237,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti.
Sulla condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
La pretestuosità dell'opposizione come si manifesta ex se dai motivi di impugnazione e dalla documentazione versata in atti, dalla stessa attrice, giustifica anche la condanna ex art. 96, comma III, c.p.c.
Tale condanna, infatti, serve, inoltre, a sanzionare il comportamento abusivo della parte in considerazione del danno, arrecato al sistema giudiziario che, inteso nella sua complessità, è già gravato da milioni di procedimenti pendenti per cui,
l'aggravamento del carico complessivo con procedimenti introdotti per finalità
strumentali e dilatorie, è un comportamento abusivo che merita di essere adeguatamente sanzionato con il pagamento di una somma equitativamente individuata
Del resto, corre l'obbligo rilevare che il terzo comma dell'art. 96 c.p.c.
presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente come nell'ipotesi di cui all'articolo 96, primo comma, c.p.c., ma non esige la prova specifica del pregiudizio sofferto dalla parte a
10 causa della lite temeraria subita, trattandosi di una condanna che può essere emessa dal Giudice anche d'ufficio, sulla base degli elementi emersi all'esito del giudizio.
Infatti, l'istituto presenta una natura mista sanzionatoria risarcitoria, ove la liquidazione viene operata in via equitativa dal decidente, tenendo conto della gravità
della colpa, dei presumibili pregiudizi arrecati alla controparte in ragione della natura, dell'oggetto della causa e della durata del processo, sia in termini di pregiudizio patrimoniale che non patrimoniale.
Ciò è coerente con quanto anche recentemente affermato dal Supremo
Collegio che ha chiarito che “…La ratio dell'istituto delineato nell'art. 96 comma 3 c.p.c. è assolutamente pubblicistica, come conferma d'altronde la
natura sanzionatoria e non risarcitoria della condanna. Si tratta, invero, di un
presidio del processo dal suo abuso, ovvero dalla lesione dell'interesse
collettivo, id est pubblico, a un adeguato funzionamento del sistema
giurisdizionale, che ovviamente si rispecchia sull'esigenza della ragionevole
durata del processo. La norma presuppone anche un criterio di imputazione
soggettiva, da intravedere nel dolo o nella colpa grave. Quantomeno abuso con
colpa grave deve riscontrarsi in una impugnazione che travisa un
contenuto chiaro e lineare del provvedimento impugnato, attribuendo ad
esso un contenuto diverso per sostenere la propria tesi di impugnante.
E ancora, deve riconoscersi un abuso con mala fede o colpa grave nel caso in cui, senza alcun dubbio, l'impugnazione viene utilizzata per una funzione
diversa da quella che il legislatore le affida. Così avviene, per esempio,
qualora si presenti una impugnazione esclusivamente di merito dinanzi al giudice di legittimità (cfr. in quest'ultimo senso la già citata Cass. sez. 6 - 3,
ord. 22 febbraio 2016 n. 3376). Infine, non può non rilevare quel che è
11 sempre stato il presupposto sotto il profilo soggettivo già del primo comma dell'articolo 96, cioè la conclamata infondatezza (la "temerarietà") della
prospettazione giuridica con cui si agisce o con cui ci si difende, vale a dire
una inconsistenza giuridica percepibile che avrebbe dovuto indurre dal farla
valere (cfr. ancora la già citata Cass. sez. 6 - 3, ord. 18 novembre 2014 n.
24546, nonché Cass. sez. 3, 30 dicembre 2014 n. 27534 e Cass. sez. 6 - 3, 21
gennaio 2016 n. 1115): infondatezza che non rileva soltanto in relazione al
diritto sostanziale, ma deve rapportarsi anche al rito processuale, e dunque a
quanto concerne le modalità di proposizione del diritto sostanziale (per
esempio, una rappresentazione del diritto sostanziale del tutto generica ed
assertiva, priva di alcuna specifica illustrazione). Tutti aspetti che, ovviamente,
sono ben idonei a riflettersi, previo il necessario accertamento su chi ha operato nel
caso concreto le scelte abusive, sulla responsabilità professionale del difensore:
nel caso in cui questa sussista e l'assistito agisca nei confronti del suo avvocato,
viene a configurarsi - logico e inevitabile completamento del presidio posto
dal legislatore a una corretta utilizzazione dello strumento processuale - una
fattispecie di sanzione per via indiretta a carico della parte tecnica in forza
di iniziativa della parte sostanziale (aspetto, questo, che non a caso riecheggia parzialmente l'altro affidamento all'iniziativa privata che si rinviene nell'articolo 96, terzo comma, cioè, come evidenziato dalla Corte
Costituzionale, la riscossione ad opera della parte vittoriosa della sanzione
dal suo avversario), così giungendo tendenzialmente a un pieno effetto deflattivo/preventivo di tutela dell'adeguato funzionamento del sistema giurisdizionale…” (v. Cass. 19285/16).
12 Del resto, anche successivamente un orientamento costante della Suprema
Corte ha chiarito che “..la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, applicabile d'ufficio
in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico,
autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96
c.p.c., commi 1 e 2, e con queste cumulabile, volta – con finalità deflattive del
contenzioso – alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. (Sez. 2,
Sentenza n. 27623 del 21/11/2017)….” (v. Cass. 21055/19), non può sfuggire, infatti,
che la norma richiamata ha introdotto nel nostro codice l'istituto dei "punitive damages" per scoraggiare l'abuso del processo e preservare la funzione del sistema giustizia.
L'orientamento giurisprudenziale sopra ricordato, cui il giudicante aderisce, è stato poi, ulteriormente confermato dalla nuova formulazione dell'art. 96 c.p.c., che prevede all'ultimo comma una condanna in favore della cassa delle ammende, con ciò solo confermando il carattere sanzionatorio e deflattivo verso l'abuso del processo.
Per le dette considerazioni, quindi, si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna della parte attrice anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96, comma
III, c.p.c. e tutto quanto sopra considerato sanzione equa, anche alla luce del principio di diritto espresso dal Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 21570 del 30/11/2012,
appare essere quella pari alla somma sopra liquidata per le spese di lite ai sensi del
D.M. n. 147/22.
Visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna altresì l'attrice al pagamento della somma di €. 700,00 in favore della cassa delle ammende
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo:
13 - Rigetta l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto conferma integralmente il precetto in rinnovazione opposto;
- visto l'art. 91 c.p.c. condanna parte attrice opponente al pagamento in favore della convenuta opposta delle spese del presente procedimento liquidate in complessivi €. 4.237,00 per onorari ex D.M. 147/22, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CAP come per legge, se dovuti;
- legge;
- visto l'art. 96,,comma III, c.p.c. condanna, per quanto in motivazione, la parte attrice al pagamento in favore della convenuta della somma di €.
4.237,00,00;
- visto l'art. 96 c.p.c. u.c. condanna altresì parte attrice al pagamento della somma di €. 700,00 in favore della cassa delle ammende;
- visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità
e degli altri dati identificativi degli interessati.
NA lì 14 aprile 2025
Il giudice dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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