CA
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 10/11/2025, n. 1971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1971 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 3.1.2023 al n. 10 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Viareggio (LU), Fraz. Parte_1
Torre del Lago, elettivamente domiciliata in Foligno, presso e nello studio dell'avv. Maria Laura Ficola, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Milano, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Viareggio, presso e nello studio dell'avv.
IA LD, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Voglia la Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:
[OMISSIS];
IN RELAZIONE ALL'APPELLO INTERPOSTO
ACCOGLIERE il presente appello sui motivi come supra tutti formulati avverso la sentenza del Tribunale Civile di Lucca n. 1170/2022, emessa in data 29 novembre 2022, depositata e pubblicata in data 29 novembre 2022, notificata il 1 dicembre 2022 nel giudizio recante n.
R.G. 3773/2021, e quindi in riforma della sentenza gravata, così provvedere:
IN VIA ISTRUTTORIA disporre consulenza tecnica d'ufficio sul rapporto di conto corrente oggetto di causa per i motivi espressi al
§ III. del retroesteso atto;
NEL MERITO
1) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità del contratto di conto del 5.12.2003 ex art. 117 TUB per
i motivi espressi al § 1.1. del retroesteso atto;
2) ACCERTARE E DICHIARARE, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio Informativo Analitico dell'11.10.2003, la sussistenza di pattuizioni usurarie per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al § 4 del retroesteso atto;
3) ACCERTARE E DICHIARARE, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio Informativo Analitico dell'11.10.2003, la nullità delle pattuizioni inerenti agli interessi debitori del contratto di conto del
5.12.2003 per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 1.2. del retroesteso atto
2 4) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità ex art. 117, comma primo e comma terzo TUB del contratto bancario di apertura di credito del 15.12.2003, in uno all'allegato Prospetto delle condizioni economiche del
15.12.2003, per inosservanza dei requisiti minimi di forma scritta previsti da detta normativa speciale per i motivi espressi al § 2.1. del retroesteso atto, accertando e dichiarando l'invalidità anche ex officio di ogni contratto successivo integrativo ex art.1423 c.c. per i motivi espressi al § 2.1. del retroesteso atto;
5) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza di pattuizioni usurarie nel contratto di apertura di credito del 15.12.2003 per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al § 4 del retroesteso atto;
6) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità delle pattuizioni inerenti agli interessi debitori del
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2003 riferito al contratto di apertura di credito del
15.12.2003 per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 2.2. del retroesteso atto;
7) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio, ove non ritenuti integralmente invalidi per quanto richiesto alla conclusione 4) che precede, le pattuizioni inerenti agli interessi debitori di tutti i contratti successivi integrativi in atti per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 3.1. del retroesteso atto, ferma restando l'assenza di qualsiasi valore per i motivi espressi al § 3.2. dei
3 documenti di sintesi apposti in calce ai contratti di cui ai doc. 5 avv., doc. 7 avv. e doc. 9 avv.;
8) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza di pattuizioni usurarie nei contratti integrativi in atti per come dettagliati al § 4 del retroesteso atto per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al §
4 del retroesteso atto;
9) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole anatocistiche del contratto di conto del 5.12.2003, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio
Informativo Analitico dell'11.10.2003, del contratto di apertura di credito del 15.12.2003 (anche in relazione al
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2013 riferito a tale ultimo contratto), nonché dei contratti integrativi per come dettagliati al § 5 del retroesteso atto e per i motivi ivi espressi, accertando e dichiarando, ferma l'assenza di qualsiasi domanda in questo senso della , la nullità degli interessi CP_2 anatocistici a decorrere dal 1.01.2014 in forza di quanto disposto dall'art. 1,comma 629 L. 147/2013 per i motivi espressi al § 6 del retroesteso atto;
10) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità per indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto previste nel contratto di conto del 5.12.2013, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il
[...] dell'11.10.2003, nel contratto di Controparte_3 apertura di credito del 15.12.2003 (in relazione al
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2003) nonché nei contratti integrativi per come dettagliati al
§ 7 del retroesteso atto e per i motivi ivi espressi;
per l'effetto delle nullità o illegittimità sopra accertate
- ACCERTARE la misura degli addebiti illeciti operati sul conto a fronte di contratti o pattuizioni affette da
4 nullità per le violazioni rilevate, a titolo di interessi non dovuti, interessi usurari, interessi ultra-legali, interessi anatocistici, commissioni e spese non validamente pattuiti, come risultati annotati negli estratti di conto in atti e per come quantificati in atti per ogni violazione rilevata, segnatamente per un importo complessivo, a titolo di interessi, spese e commissioni, alla data del 31.03.2021, di Euro 121.112,75 ovvero alla diversa somma che verrà accertata tramite CTU, di cui
Euro 46.393,53 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata per interessi anatocistici, Euro 9.275,00 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata per commissioni di massimo scoperto, cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito delle stesse quantificati alla data del 31.03.2021 in Euro 13.983,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 23.258,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata, Euro 36.081,63 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata a titolo di altre commissioni, oneri e spese indebite comunque denominate in quanto mai pattuite per iscritto cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito degli stessi quantificati alla data del 31.03.2021 in Euro 23.571,23 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 59.652,86 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata;
- RICALCOLARE il saldo del rapporto, nelle varie date, senza applicazione di interessi e spese stante le rilevate pattuizioni usurarie in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma secondo c.c. o comunque in applicazione dell'art. 117, comma terzo TUB, stante la rilevata violazione dell'art. 117, comma primo
5 TUB, ovvero comunque, sempre in relazione alle varie date, ex art. 117 comma settimo TUB, stante la rilevata violazione dell'art. 117, comma quarto TUB, art. 1284
c.c. e 1346 c.c., ovvero in subordine ex art.1284 c.c., comunque senza alcuna commissione non validamente pattuita e senza alcuna capitalizzazione degli interessi stante la rilevata violazione del disposto normativo;
- RETTIFICARE il saldo del conto di cui è causa con elisione degli addebiti illeciti riscontrati negli estratti di conto in atti per i vari titoli, riaccreditando sul conto gli importi illecitamente addebitati a titolo di competenze non dovute a favore della correntista, al netto della somma già riconosciuta
e non richiesta in restituzione dalla per Euro CP_2
16.380,66 (a titolo di CIV, IS e interessi anatocistici dal 1.01.2014 al 30.09.2016), segnatamente:
- in via principale in un importo non inferiore ad
Euro (+) 84.791,94 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e ritenuta per i motivi espressi in atto;
- in subordine per un importo non inferiore ad Euro
(+) 79.030,93, ovvero a quella diversa misura che verrà accertata e ritenuta per i motivi espressi in atto;
- comunque per un importo non inferiore ad Euro
46.393,53 ovvero a quella diversa misura che verrà accertata e ritenuta a titolo di interessi anatocistici indebiti per i motivi espressi in atto;
- comunque per una misura non inferiore ad Euro
9.275,00 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata a titolo di commissioni di massimo scoperto nulle, cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito delle stesse quantificati alla data del 31.03.2021 in Euro
13.983,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro
6 23.258,22 ovvero a quella diversa somma che verrà ritenuta, per i motivi espressi in atti, e fermi gli ulteriori interessi maturandi dopo il 31.03.2021;
- comunque per un complessivo importo non inferiore ad Euro 36.081,63 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito degli stessi quantificati alla data del
31.03.2021 in Euro 23.571,23 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 59.652,86 ovvero a quella diversa somma che verrà ritenuta per i motivi espressi, e fermi gli ulteriori interessi maturandi dopo il 31.03.2021.
Maggiorata in ogni caso ogni somma riconosciuta con gli interessi attivi a favore della correntista ai tassi massimi BOT ovvero al tasso legale oltre rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo riaccredito, anche
a titolo di minori disponibilità finanziarie.
- IN OGNI CASO, riformare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna dell'attrice, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite nei confronti della
per i motivi espressi al § 9 del retroesteso atto, CP_2 con ogni conseguente provvedimento di compensazione anche parziale delle spese;
- IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per : Controparte_1
“Previa eventuale ammissione delle prove orali e peritali richieste nelle memorie ex art. 183 VI cpc in primo grado (salvo che la Corte le ritenga inutili considerato che trattasi di circostanze di fatto che controparte non ha concretamente contestato, né con la
7 prima memoria ex art. 183 VI c.p.c., né con la seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. in primo grado) .
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società (P.I. Parte_1 P.IVA_1 con sede in Viareggio (LU), per ottenere la riforma della sentenza n. 1170/2022 emessa dal Tribunale di Lucca il
29.11.2022, all'esito del procedimento R.G. 3773/2021, notificata il 1.12.2022, e quindi confermarsi detta sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g. 10/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1170 del 29.11.2022; parti: c. , esperiti gli Parte_1 Controparte_1 adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La intrattiene presso (già Cassa di Parte_1 CP_1 Risparmio di Lucca Spa) un rapporto di conto corrente rubricato con il n. 239738 (doc.2), già c/c n. 3626484, acceso in data 5.12.2003 (e ancora aperto alla data della citazione), assistito sin dall'origine da apertura di credito nelle forme del fido di cassa e di anticipi e sconti (doc. 3 banca). Con missiva del 14.07.2014 (doc.1 bis) la correntista richiedeva alla banca la consegna ai sensi dell'art. 119 TUB di tutta la documentazione relativa al rapporto di conto corrente affidato n. 239738; ricevuta la documentazione, la società attrice, con missiva del 19.06.2019 (doc. 7), sulla base delle risultanze di un elaborato peritale di parte a firma dott. contestava l'indebita applicazione di Per_1 interessi, commissioni di massimo scoperto, spese collegate al
8 credito, CIV e spese varie, per un ammontare di non inferiore a 121.112,75 euro. A seguito della contestazione, la rettificava CP_2 parzialmente i conteggi e stornava la somma di € 16.380,66 (missiva del 18.7.2019 - doc.8), ma la , ritenendosi Pt_1 non soddisfatta dal pagamento parziale ricevuto, provvedeva ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatorio, chiuso con verbale negativo in data 11.9.2019. Con atto del 14.9.2021 l'attrice conveniva in giudizio sostenendo, tra gli altri, la nullità della lettera CP_1 di apertura di c/c n. 3626484 del 5.12.2003 (doc.2), asseritamente mai consegnata alla correntista, per mancanza di idonea forma scritta, in violazione dell'art. 117 commi 1 e 3 TUB. Richiamando l'elaborato peritale che allegava, nel quale il saldo finale indicato dalla banca alla data del 31.3.2021 era negativo per € (-) 19.990,15, chiedeva la rettifica del saldo di conto corrente nella misura quantificata, mediante ristorno di tutti gli illegittimi addebiti riconosciuti solo in minima parte dall'Istituto di Credito, con ogni conseguente statuizione. Con comparsa del 22.11.2021 si costituiva la banca convenuta, contestando punto per punto la domanda attorea e depositando, all'uopo, la relativa documentazione. Rilevava che tutte le condizioni applicate erano conformi alle disposizioni legislative vigenti ed eccepiva la prescrizione decennale di ogni asserito indebito preteso dall'attrice. Rigettate le istanze istruttorie e di CTU, la causa veniva istruita con sole prove documentali e rinviata all'udienza del 29.11.2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termini per note. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda spiegata dalla società attrice è infondata e deve essere rigettata. La lettera denominata “domanda di apertura di c/c di corrispondenza” Parte attrice eccepisce la nullità dei contratti bancari per difetto di una valida forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B. La censura investe, innanzitutto, il contratto di apertura di c/c n. 3626484 (poi n. 239738) del 5.12.2003 (doc.2), ma l'eccezione è infondata. La ha consegnato alla società, a seguito di CP_2 richiesta ex art. 119 TUB, nonché depositato in giudizio, la lettera/contratto di apertura del c/c 3626484, corredata del disciplinare economico (qualificato espressamente
[...]
e delle condizioni generali (già Controparte_3 consegnati in copia al cliente al momento della sottoscrizione, come da espressa dichiarazione v. pag. 1 doc.2) E' necessario ricordare che l'art. 117 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1.09.1993) espressamente prevede (per i contratti bancari stipulati in data successiva all'entrata in vigore del predetto testo unico) che: 1. “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. 2.“Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”. 3. “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”; dunque, l'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. stabilisce che
9 i contratti bancari siano redatti per iscritto e che una copia del regolamento contrattuale sia consegnata al cliente;
ciò a pena di nullità del contratto. La forma scritta è da considerare carente sia nel caso in cui manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto contenente le necessarie condizioni economiche sia quando, pur essendo presente, tale documento non presenti la sottoscrizione di nessuna delle due parti, e sul punto occorre, altresì, precisare che alla luce della recente pronuncia delle S.U. della Corte di Cassazione, che ha sancito la validità del cd. contratto monofirma (cfr. Cass. S.U. n. 898 del 16.01.2018), deve ritenersi pienamente valido il contratto che riporti in calce unicamente la firma dal cliente in assenza della sottoscrizione di un rappresentante della banca. Nel caso di specie, le parti hanno allegato in atti copia della lettera/contratto di apertura di c/c, già consegnata al correntista nel 2003, integrando, così, il requisito della forma ad substantiam (Cass. 9196/2021). La lettera di affidamento del 15.12.2003 e il documento denominato “Prospetto condizioni economiche” A torto l'attrice assume che il “Prospetto delle Condizioni Economiche” datato 15.12.2003 (doc. 3) consegnato dalla banca a seguito di richiesta ex art. 119 TUB della
non sia riferibile al conto corrente di cui è causa, Pt_1 in quanto risulta essere stato formato in altra data (15.12.2003) rispetto a quella di apertura del conto n. 3626484 (5.12.2003): il Prospetto Iniziale si riferisce alla lettera di apertura di credito del 15.12.2003 (doc. 3 banca) collegato al c/c n. 3626484 intestato a Controparte_4
(v. pag.1 doc.3 attrice) e contiene tutte le
[...] condizioni economiche del rapporto di a/c (compresi i tassi di interesse intra fido e oltre fido e le CMS intra fido e oltre fido) che, pertanto, sono legittime ed esattamente determinate, ex artt. 116 e 117 TUB. Gli altri contratti bancari Come la lettera/contratto di apertura di conto corrente, tutti i vari contratti di apertura di credito assistiti da fido (depositati in atti dalla Banca - docc. da 3 a 22) sono regolati dalle condizioni generali e da quelle economiche, in vigore al momento della stipula dei medesimi, nonché dai fogli informativi analitici richiamati nei contratti medesimi e, successivamente, dai documenti di sintesi e dalle proposte di modifica portati a conoscenza del correntista a mezzo degli estratti conto inviati trimestralmente. Tutti i contratti sono stati approvati, ricevuti e sottoscritti espressamente dal cliente. Quanto alle condizioni economiche, queste sono indicate dettagliatamente negli allegati prospetti, nei documenti di sintesi e/o Fogli Informativi Analitici, cui i contratti rinviano per relationem. Il tasso di interesse ultralegale La doglianza è infondata, in quanto nei Fogli Informativi Analitici, cui i contratti rinviano per relationem e che il correntista dichiara di avere ricevuto e ritirato, risultano espressamente indicate e disciplinate tutte le voci del
10 rapporto, compresi i tassi di interesse convenzionale e le commissioni di massimo scoperto. Quanto alla validità di detto rinvio per relationem si richiama, per tutte, la sentenza n.260/2012 del Tribunale di Lucca (doc. 25 banca) “… l'art. 117, comma 6 TUB, esclude soltanto la possibilità di clausole di rinvio agli usi (su piazza) ma non anche di clausole di rinvio a documenti (quali i fogli informativi analitici) consegnati al cliente al momento della sottoscrizione del contratto. In altre parole, appare rispettosa della previsione dell'art. 117, comma 4, TUB, la clausola che individui le condizioni economiche del rapporto per relationem a documenti, quali i fogli informativi analitici vigenti all'epoca dell'instaurazione del rapporto, contestualmente consegnati al cliente". Nei contratti in atti, dunque, non si rinvia agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse convenzionale ma risulta espressamente precisato che il disciplinare giuridico è contenuto nelle
“Condizioni Generali”, mentre il disciplinare economico è contenuto nei “Fogli Informativi Analitici” e/o nei documenti di sintesi e/o addendum, integrati nel corso degli anni nelle convenzioni contrattuali. Nella fattispecie, inoltre, l'applicazione di interessi superiori alle soglie di legge era concretamente impedita dall'attuazione di uno specifico presidio adottato dal
[...]
la cd. “clausola di salvaguardia” contenuta nei CP_1 contratti: tutti i rapporti in essere con la clientela venivano monitorati costantemente tramite un'applicazione informatica, utilizzata per garantire il rispetto dei tassi soglia. La capitalizzazione trimestrale Nel contratto di conto corrente di cui è causa, la capitalizzazione trimestrale degli interessi (sia attivi che passivi), a pari periodicità, è stata espressamente prevista nel F.I.A. allegato al contratto di c/c (doc. 2 banca) e nell'art. 9 Sez. I delle Condizioni Generali del contratto di apertura del c/c ed è stata approvata specificamente dal cliente a pag. 2, con doppia firma, in conformità della delibera CICR del 9.2.2000. E tale legittimità persiste anche dopo la modifica dell'art. 120 TUB ad opera della L. 147/2013. L'attrice sostiene che, a seguito della nuova normativa, nei rapporti bancari sia vietata la capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal 1.1.2014. Tale interpretazione è palesemente infondata. Infatti, la nuova disposizione legislativa non ha immediata precettività, in quanto prevede anche che il CICR stabilisca previamente le modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, e pertanto, fino alla emanazione di una delibera CICR, deve ritenersi inoperante la nuova formulazione dell'art. 120 TUB, che nel prevedere un tendenziale divieto dell'anatocismo nei rapporti bancari, contestualmente rimanda ad una delibera CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi. L'art. 161 comma 5 TUB prevede infatti che: “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate
11 fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”, e la logica della norma è evidente, si vogliono evitare incertezze e vuoti normativi nel delicato settore del credito. La delibera CICR 9.2.2000, pertanto, ha continuato a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3.8.2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell'art. 17 bis D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella L. 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (Trib. Pavia 141 del 28-1-2019, Trib. Pescara 1194 del 23-8-2018, Trib. Livorno 560 del 16-5-2018, Trib. Cuneo 738 del 14-7-2017). La delibera del C.I.C.R. prevede che dal 1ottobre 2016 (e non dal 1gennaio 2014) le nuove aperture di credito in c/c, comprese le operazioni di anticipo su crediti e documenti, gli sconfinamenti e i contratti già in essere, dovranno adeguare le proprie clausole alla nuova disciplina normativa dell'art. 120 T.U.B. Nella fattispecie è stato rispettato il dettato normativo e in data 24.01.2017 è stato formalizzato un addendum contrattuale sulla capitalizzazione degli interessi debitori (doc. 20). La CMS Parte attrice rileva la nullità delle clausole relative alle CMS per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. La censura è infondata. Nel caso in esame, non sussiste alcuna indeterminatezza della CMS in quanto nei contratti risultano esattamente indicate la percentuale (1% e 1,5%), la modalità di applicazione (che corrisponde all'ammontare del fido accordato al correntista) e la periodicità di calcolo (trimestrale). Il F.I.A., a pag.4 doc. 2, prevede che la commissione di massimo scoperto, nella percentuale indicata (1% e 1,50%) venga applicata fino al limite del fido (sul massimo utilizzo nel trimestre) e oltre il limite del fido (sulla cifra massima oltre fido nel trimestre). Il Prospetto delle Condizioni Economiche del 15.12.2003 (doc.3), allegato al contratto di c/c, prevede e disciplina le CMS intra fido ed oltre fido. L'usura L'attrice lamenta una pattuizione usuraria degli interessi nel contratto di apertura di credito del 15.12.2003, ma trattasi di una affermazione totalmente generica e indimostrata: i tassi di interesse sono indicati esattamente nel Prospetto delle Condizioni Economiche allegato al contratto e l'attrice non ha provato che nei contratti fossero stati pattuiti interessi usurari ab origine, applicando le note formule individuate dalla Banca d'Italia, anche alla luce della pronuncia delle S.U. 16303/2018. La Banca d'Italia, per il periodo precedente l'entrata in vigore del D.L. 185/08, aveva previsto che “la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali” e che “il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo
12 della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata”. La sentenza delle Sezioni Unite ha recepito le Istruzioni della Banca d'Italia: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la
“CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. La perizia depositata da parte attrice, a firma del dott. , risulta Per_1 inconferente. Il CTP si addentra in “scelte” giuridiche riservate tassativamente al Magistrato ed elabora una serie di cifre, che riporta tout court, senza indicare il criterio di calcolo: nel caso in esame, dunque, non vi è stata dimostrazione che dal calcolo separato sia derivato il superamento del tasso soglia usurario e, pertanto, è stata disattesa la richiesta di CTU, che non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sono incorse le parti
o avere carattere meramente esplorativo. La Cassazione ha più volte sottolineato che “la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati” (Cass., sez. 1°, 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ. n. 5091/2016). Ma vi è di più. Nei contratti è prevista la c.d.
“clausola di salvaguardia”: l'applicazione di interessi superiori alle soglie di legge è concretamente impedita da un'applicazione informatica che monitora costantemente i rapporti per garantire il rispetto dei tassi soglia. Quanto all'usura “sopravvenuta”, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la decisione n. 24675 del 19 ottobre 2017 ha sentenziato che, allorquando il tasso convenzionale degli interessi superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura come determinata ai sensi della l. n. 108 del 96, «non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del [suddetto] tasso. Pertanto, la riscossione degli interessi, secondo il tasso validamente concordato, appare perfettamente conforme al principio di
13 buona fede nell'esecuzione del contratto». Nella sostanza, ha affermato che l'usura c.d. sopravvenuta non rileva. Le altre voci di spesa e commissioni Anche in questo caso i contratti prevedono analiticamente le varie operazioni bancarie ed indicano con precisione i costi per ogni servizio, ivi comprese le spese di conto, commissioni assegni e giorni valuta ecc... Le contestazioni di parte attrice in merito a tali voci di costo sono pertanto infondate. La prescrizione A seguito della domanda di accertamento giudiziale delle nullità e di rettifica del saldo - per effetto della indebita applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, usura, CMS, altre commissioni, oneri e spese - la ha eccepito la CP_2 prescrizione decennale di ogni diritto di credito preteso da parte attrice. La domanda di accertamento negativo del credito presuppone l'inesistenza della causa debendi (per i contratti bancari, la nullità delle clausole contrattuali). Con la nota sentenza n. 24418/10 la Suprema Corte a S.U. ha accentrato la attenzione sulla nozione di pagamento e sulla natura solutoria oppure ripristinatoria delle rimesse, affermando il principio di diritto secondo cui, nel caso di rimesse solutorie, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di ogni singolo pagamento;
nel caso di rimesse ripristinatore la prescrizione decorre solo dalla fine del rapporto (Cass. S.U. 24418/2010). Come già evidenziato dalla Cassazione con la sentenza n. 99141/2020, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti illegittimi scaturenti da clausole contrattuali nulle e, conseguentemente, rideterminare il reale saldo del conto (ordinanza Cass. 15.2.2021 n. 3858). Nel caso che ci occupa tutte le clausole contrattuali sono valide, non esistono addebiti illegittimi e, pertanto, non risulta un saldo da rettificare. La questione relativa all'eccezione di prescrizione (e alla individuazione dei versamenti ripristinatori piuttosto che solutori) sollevata dalla convenuta rimane dunque assorbita dalle CP_2 insussistenti nullità. Lo ius variandi Nella lettera di apertura del c/c/ (doc.2) la Pt_1 ha espressamente approvato la clausola n. 4 sulle
[...] modifiche unilaterali delle condizioni economiche applicate al rapporto, anche in senso sfavorevole al correntista. Tutte le successive modifiche consensuali/addendum contrattuali (docc. 13-14-16-17-20 ) depositate in atti dalle parti, sono CP_2 relative al contratto n. 239738, sono state espressamente accettate dal correntista, riportano tutte le condizioni economiche, sono state consegnate dalla banca al momento della sottoscrizione. Conclusioni e spese. Per quanto sopra esposto, la domanda attrice è infondata e deve essere rigettata e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta la domanda e condanna al rimborso Parte_1 in favore della convenuta delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in €. 14.103,00 oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
, formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:
IN VIA CAUTELARE
SOSPENDERE anche inaudita altera parte ovvero in una apposita udienza a questo fine fissata nel contraddittorio tra le parti, con ogni relativo provvedimento, l'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. per i motivi espressi;
IN RELAZIONE ALL'APPELLO INTERPOSTO
ACCOGLIERE il presente appello sui motivi come supra tutti formulati avverso la sentenza del Tribunale Civile di Lucca n. 1170/2022, emessa in data 29 novembre 2022, depositata e pubblicata in data 29 novembre 2022, notificata il 1 dicembre 2022 nel giudizio recante n.
R.G. 3773/2021, e quindi in riforma della sentenza gravata, così provvedere:
IN VIA ISTRUTTORIA disporre consulenza tecnica d'ufficio sul rapporto di conto corrente oggetto di causa per i motivi espressi al
§ III. del retroesteso atto;
NEL MERITO
1) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità del contratto di conto del 5.12.2003 ex art. 117 TUB per i motivi espressi al § 1.1. del retroesteso atto;
2) ACCERTARE E DICHIARARE, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio Informativo Analitico dell'11.10.2003, la sussistenza di pattuizioni usurarie
15 per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al § 4 del retroesteso atto;
3) ACCERTARE E DICHIARARE, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio Informativo Analitico dell'11.10.2003, la nullità delle pattuizioni inerenti agli interessi debitori del contratto di conto del
5.12.2003 per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 1.2. del retroesteso atto
4) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità ex art. 117, comma primo e comma terzo TUB del contratto bancario di apertura di credito del 15.12.2003, in uno all'allegato Prospetto delle condizioni economiche del
15.12.2003, per inosservanza dei requisiti minimi di forma scritta previsti da detta normativa speciale per i motivi espressi al § 2.1. del retroesteso atto, accertando e dichiarando l'invalidità anche ex officio di ogni contratto successivo integrativo ex art.1423 c.c. per i motivi espressi al § 2.1. del retroesteso atto;
5) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza di pattuizioni usurarie nel contratto di apertura di credito del 15.12.2003 per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al § 4 del retroesteso atto;
6) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità delle pattuizioni inerenti agli interessi debitori del
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2003 riferito al contratto di apertura di credito del
15.12.2003 per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 2.2. del retroesteso atto;
16 7) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio, ove non ritenuti integralmente invalidi per quanto richiesto alla conclusione 4) che precede, le pattuizioni inerenti agli interessi debitori di tutti i contratti successivi integrativi in atti per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 3.1. del retroesteso atto, ferma restando l'assenza di qualsiasi valore per i motivi espressi al § 3.2. dei documenti di sintesi apposti in calce ai contratti di cui ai doc. 5 avv., doc. 7 avv. e doc. 9 avv.;
8) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza di pattuizioni usurarie nei contratti integrativi in atti per come dettagliati al § 4 del retroesteso atto per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al §
4 del retroesteso atto;
9) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole anatocistiche del contratto di conto del 5.12.2003, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio
Informativo Analitico dell'11.10.2003, del contratto di apertura di credito del 15.12.2003 (anche in relazione al
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2013 riferito a tale ultimo contratto), nonché dei contratti integrativi per come dettagliati al § 5 del retroesteso atto e per i motivi ivi espressi, accertando e dichiarando, ferma l'assenza di qualsiasi domanda in questo senso della , la nullità degli interessi CP_2 anatocistici a decorrere dal 1.01.2014 in forza di quanto disposto dall'art. 1,comma 629 L. 147/2013 per i motivi espressi al § 6 del retroesteso atto;
10) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità per indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto previste nel contratto di conto del 5.12.2013, ove
17 ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il CP_3 dell'11.10.2003, nel contratto di Controparte_3 apertura di credito del 15.12.2003 (in relazione al
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2003) nonché nei contratti integrativi per come dettagliati al
§ 7 del retroesteso atto e per i motivi ivi espressi;
per l'effetto delle nullità o illegittimità sopra accertate
- ACCERTARE la misura degli addebiti illeciti operati sul conto a fronte di contratti o pattuizioni affette da nullità per le violazioni rilevate, a titolo di interessi non dovuti, interessi usurari, interessi ultra-legali, interessi anatocistici, commissioni e spese non validamente pattuiti, come risultati annotati negli estratti di conto in atti e per come quantificati in atti per ogni violazione rilevata, segnatamente per un importo complessivo, a titolo di interessi, spese e commissioni, alla data del 31.03.2021, di Euro 121.112,75 ovvero alla diversa somma che verrà accertata tramite CTU, di cui
Euro 46.393,53 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata per interessi anatocistici, Euro 9.275,00 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata per commissioni di massimo scoperto, cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito delle stesse quantificati alla data del 31.03.2021 in Euro 13.983,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 23.258,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata, Euro 36.081,63 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata a titolo di altre commissioni, oneri e spese indebite comunque denominate in quanto mai pattuite per iscritto cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito degli stessi quantificati alla
18 data del 31.03.2021 in Euro 23.571,23 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 59.652,86 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata;
- RICALCOLARE il saldo del rapporto, nelle varie date, senza applicazione di interessi e spese stante le rilevate pattuizioni usurarie in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma secondo c.c. o comunque in applicazione dell'art. 117, comma terzo TUB, stante la rilevata violazione dell'art. 117, comma primo
TUB, ovvero comunque, sempre in relazione alle varie date, ex art. 117 comma settimo TUB, stante la rilevata violazione dell'art. 117, comma quarto TUB, art. 1284
c.c. e 1346 c.c., ovvero in subordine ex art.1284 c.c., comunque senza alcuna commissione non validamente pattuita e senza alcuna capitalizzazione degli interessi stante la rilevata violazione del disposto normativo;
- RETTIFICARE il saldo del conto di cui è causa con elisione degli addebiti illeciti riscontrati negli estratti di conto in atti per i vari titoli, riaccreditando sul conto gli importi illecitamente addebitati a titolo di competenze non dovute a favore della correntista, al netto della somma già riconosciuta e non richiesta in restituzione dalla per Euro CP_2
16.380,66 (a titolo di CIV, IS e interessi anatocistici dal 1.01.2014 al 30.09.2016), segnatamente:
- in via principale in un importo non inferiore ad
Euro (+) 84.791,94 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e ritenuta per i motivi espressi in atto;
- in subordine per un importo non inferiore ad Euro
(+) 79.030,93, ovvero a quella diversa misura che verrà accertata e ritenuta per i motivi espressi in atto;
- comunque per un importo non inferiore ad Euro
46.393,53 ovvero a quella diversa misura che verrà
19 accertata e ritenuta a titolo di interessi anatocistici indebiti per i motivi espressi in atto;
- comunque per una misura non inferiore ad Euro
9.275,00 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata a titolo di commissioni di massimo scoperto nulle, cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito delle stesse quantificati alla data del 31.03.2021 in Euro
13.983,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro
23.258,22 ovvero a quella diversa somma che verrà ritenuta, per i motivi espressi in atti, e fermi gli ulteriori interessi maturandi dopo il 31.03.2021;
- comunque per un complessivo importo non inferiore ad Euro 36.081,63 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito degli stessi quantificati alla data del
31.03.2021 in Euro 23.571,23 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 59.652,86 ovvero a quella diversa somma che verrà ritenuta per i motivi espressi, e fermi gli ulteriori interessi maturandi dopo il 31.03.2021.
Maggiorata in ogni caso ogni somma riconosciuta con gli interessi attivi a favore della correntista ai tassi massimi BOT ovvero al tasso legale oltre rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo riaccredito, anche a titolo di minori disponibilità finanziarie.
- IN OGNI CASO, riformare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna dell'attrice, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite nei confronti della per i motivi espressi al § 9 del retroesteso atto, CP_2 con ogni conseguente provvedimento di compensazione anche parziale delle spese;
20 - IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
, a sua volta così concludendo: Controparte_1
“Previa eventuale ammissione delle prove orali e peritali richieste nelle memorie ex art. 183 VI cpc in primo grado (salvo che la Corte le ritenga inutili considerato che trattasi di circostanze di fatto che controparte non ha concretamente contestato, né con la prima memoria ex art. 183 VI c.p.c., né con la seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. in primo grado).
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società (P.I. Parte_1 P.IVA_1 con sede in Viareggio (LU), per ottenere la riforma della sentenza n. 1170/2022 emessa dal Tribunale di Lucca il
29.11.2022, all'esito del procedimento R.G. 3773/2021, notificata il 1.12.2022, e quindi confermarsi detta sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
Con ordinanza del 30.5.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello (pagg.
5-15 dell'atto di impugnazione) viene, in sintesi, denunciata l'omessa motivazione da parte del Tribunale circa la verifica dell'avvenuto o meno rispetto della forma scritta con riferimento all'originario contratto di apertura di conto corrente del 5.12.2003, e in particolar modo alle condizioni generali di contratto e ad alle condizioni
21 economiche, le quali ultime, secondo l'assunto dell'appellante, oltre a non essere state espressamente sottoscritte, sarebbero altresì frutto di creazione posticcia rispetto alla data riportata nelle due uniche pagine iniziali formalmente sottoscritte.
Il motivo è infondato, in particolare dovendosi integrare la motivazione del primo Giudice secondo quanto di seguito esposto.
Vi è in atti copia di una iniziale missiva inviata in data 14.7.2014 dalla società correntista alla (doc. CP_2
1-bis fascicolo primo grado appellante) con cui si chiedeva, inter alia, tutta la documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 385/1993.
Non vi è in atti una missiva di risposta o accompagnamento in proposito della né CP_2 un'attestazione di avvenuto rilascio che la si sia CP_2 fatta rilasciare in sede dalla società correntista.
Dal tenore della missiva 19.6.2019 del legale della società correntista (doc. 7 fascicolo primo grado appellante), della risposta data dalla Banca 18.7.2019
(doc. 8 fascicolo primo grado appellante) e soprattutto dal contenuto degli atti di introduzione e risposta del giudizio di primo grado, è emerso che:
- quanto al contratto di apertura di conto corrente del 5.12.2003 vi è stata la sola consegna, ante iudicium ex art. 119 cit., delle due uniche pagine iniziali formalmente sottoscritte e prodotte dall'attrice ed odierna appellante sub suo doc. 2
- quanto allo stesso contratto la alla sua CP_2 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, ha allegato (vd. suo doc. 2), oltre alle suddette due pagine iniziali, anche ulteriori 32 pagine contenenti la scheda anagrafica, le condizioni generali e le condizioni economiche.
22 Dette ulteriori pagine (che sono in formato .pdf immagine e non recano riprodotta in ciascuna di esse né alla fine apposita sottoscrizione) non riproducono, come rappresentato da parte appellante, apposito timbro di congiunzione.
Vi è tuttavia un dato testuale, riportato nelle prime due (ed incontestabilmente sottoscritte) pagine, che le fa ritenere ritualmente allegate ed approvate dalla società correntista.
Si fa menzione all'ultimo capoverso della prima pagina dell'avvenuta ricezione da parte della società correntista, inter alia, delle Condizioni Generali e del
Disciplinare Economico, poco prima già menzionati.
Nelle Condizioni Generali si dichiara esservi stato l'avvenuto deposito in data 3.4.2003 delle stesse presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Lodi.
Alcune delle clausole delle suddette Condizioni
Generali, con menzione della sintesi del contenuto che trova corrispondenza nel testo, sono state, nella seconda delle prime due pagine, espressamente sottoscritte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2,
e 1342 c.c.
Dal canto suo il Disciplinare Economico (che è nello specifico denominato “Capitolo n. 5 – Conti correnti -
Foglio Informativo Analitico, edizione del 11/10/2003”, con relativa riattestazione, unitamente al numero della pagina e al totale delle stesse, al numero di edizione –
6 – e alla suddetta data, in calce a ciascuna pagina) è parimenti menzionato nelle prime due pagine sottoscritte con l'espressa attestazione che “il citato Foglio
Informativo Analitico resta a nostra libera disposizione presso la dipendenza che amministra il rapporto per tutto il periodo che manterrà la sua validità e
23 successivamente, a richiesta, secondo le previsioni di legge”.
Da ciò segue che delle Condizioni Generali di
Contratto e di un Disciplinare Economico è stata comunque consegnata alla società correntista una copia, che di ciò
è stato fatto espresso richiamo nella parte espressamente sottoscritta, che vi sono indici univoci che quelle erano le Condizioni Generali di Contratto e il Disciplinare
Economico all'epoca vigenti e che non è stata né dedotta né offerta prova, che incombeva alla società correntista
(mediante opportuna ed articolata richiesta di ordine di esibizione), che altre o ulteriori potessero essere
Condizioni e Disciplinare vigenti e verosimilmente allegati e consegnati.
I requisiti della forma scritta e dell'avvenuta consegna risultano essere stati pertanto rispettati.
Con lo stesso motivo viene evidenziato come il contratto di apertura di conto corrente non contenesse indicazione del tasso annuo effettivo.
Osserva questa Corte come ciò è testualmente smentito dal dettato testuale del Foglio Informativo Analitico che riporta, quanto ai tassi attivi, sia il tasso nominale che quello effettivo;
i tassi effettivi passivi, pur non espressamente indicati, sono desumibili dalla subito menzionata periodicità trimestrale di capitalizzazione. A ciò deve essere aggiunta la considerazione che, essendo il conto assistito da (formalmente e di lì a poco stipulata) apertura di credito, riguardo a quest'ultima
(vd. infra con riguardo al secondo motivo di appello) risultano, quanto agli interessi passivi, indicati sia il tasso nominale che quello effettivo.
Il tasso attivo annuo effettivo è indicato nella misura uguale a quello nominale (0,025%) in ragione del valore infinitesimale della differenza matematicamente
24 ottenibile in ragione della espressamente indicata capitalizzazione trimestrale.
Conseguentemente il motivo è infondato.
Analoghe doglianze sono mosse nel secondo motivo di appello (pagg. 15-22 dell'atto di impugnazione) con riguardo alla originaria apertura di credito del
12.12.2003 (doc. 3 in primo grado e doc. 3 – ma CP_2 solo per la parte economica – appellante in primo grado).
Gli aspetti contenutistici, in punto di determinazione dei tassi, sono smentiti dal tenore testuale delle condizioni economiche (in entrambe le produzioni sono indicate con la lettera “B” e sono espressamente sottoscritte dalla società correntista nel prodotto esemplare in possesso della . CP_2
Non vi è, riguardo a detta apertura di credito, attestazione di avvenuta consegna, la cui carenza tuttavia, ove eventualmente verificatasi, non costituisce motivo di nullità in senso stretto degli accordi (vd.
Cass., 3 luglio 2024 n. 18230).
Il terzo motivo di appello – pagg. 23-30 dell'atto di impugnazione, con cui viene denunciata l'omessa motivazione riguardo ai c.d. “altri contratti”, che sono le aperture di credito che si sono succedute nel tempo
(vd. docc.
4-22 in primo grado) e al riguardo si CP_2 rappresenta, in sintesi, l'omessa indicazione dei tassi annui effettivi – è infondato in ragione dell'esito testuale della documentazione in atti: in particolare, laddove non ve ne è espressa indicazione, la determinazione del tasso annuo effettivo è desumibile dalla sempre riportata periodicità trimestrale di capitalizzazione delle competenze passive.
Il quarto motivo di appello – pagg. 31-43 dell'atto di impugnazione con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha
25 rilevato la sussistenza di usura in particolar modo con riguardo al tasso annuo effettivo e alla mancata considerazione della c.d. indennità di sconfinamento e della c.d. commissione di istruttoria veloce – è parzialmente fondato.
Deve farsi applicazione del principio in ragione del quale (cfr. Cass., 17 novembre 2022, n. 33964, cui adde
Cass., 28 marzo 2024, n. 8383; sul punto vd. altresì in motivazione Cass., 28 febbraio 2024, n. 5282) in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla Deliberazione CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce comunque un costo del credito concesso e ciò in virtù sia del disposto di cui all'art. 644, comma 5, c.p. (in ragione del quale
"per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito") che del carattere
"onnicomprensivo" ai fini della rilevanza delle voci economiche nel fenomeno usurario - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - per la considerazione ai fini civili non diversamente che per quelli penali.
Con riferimento all'apertura di credito in conto corrente del 15.12.2003 (concessa fino alla concorrenza massima di Euro 35.000,00) risulta pattuito un tasso di interesse nominale annuo del 13,25% e, considerando la capitalizzazione trimestrale, un tasso effettivo del
13,923%, a fronte di un tasso soglia usura pro tempore vigente fissato al 13,89%.
26 Con la successiva nuova apertura di credito del
20.3.2006 (fino all'importo di Euro 30.000,00: vd. doc. 4
in primo grado) sono rispettivamente previsti un CP_2 tasso nominale oltre i limiti del fido (per fido maggiore di Euro 5.000,00) del 13,25% e un tasso effettivo oltre i limiti del fido (per fido maggiore di Euro 5.000,00) del
13,923%, entrambi inferiori al tasso soglia usura pro tempore vigente fissato al 14,07%. Lo stesso vale per le successive aperture di credito, su cui parte appellante nulla in particolare osserva, se non con riferimento alla modifica delle condizioni di conto corrente (c.d.
Addendum) del 20.3.2015 (doc. 16 , dove vengono CP_2 inammissibilmente (perché un fido vi era, e che era quello del 17.11.2014 per Euro 50.000,00: doc. 15 Banca) posti a comparazione il “tasso annuo debitore in assenza di fido-nominale e/o tasso mora” del 19,5000% e il tasso soglia vigente alla stipula del contratto del 16,4625%.
Di conseguenza, per effetto del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. non sono dovuti alla CP_2 interessi che, con riferimento al periodo in questione
(vd. perizia di parte dell'appellante, pag., 43, prospetto 1, i cui dati numerici non sono contestati), sono stati pagati in virtù di operazioni non aventi natura solutoria (vd,. infra, con riguardo all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla e CP_2 riproposta in questo grado).
Il motivo è per il resto infondato atteso che parte dall'assunto, meramente ipotetico e non dimostrato, che delle summenzionate indennità di sconfinamento e commissione di istruttoria veloce andasse ad essere addebitata la prevista quantificazione giornaliera per tutti i giorni di ogni mese.
In ordine al quinto motivo di appello – pag. 43-50 dell'atto di impugnazione, incentrato sul mancato
27 riscontro della dedotta violazione della disciplina contenuta nella Deliberazione CICR 9.2.2000 con riguardo da un lato, nell'originario e principale contratto di conto corrente, alla eguale quantificazione del tasso creditore annuo effettivo rispetto a quello nominale e, dall'altro, alla mancata indicazione di alcun tasso di interesse attivo in taluni dei contratti di apertura di credito che si sono succeduti nel tempo – deve da un lato ribadirsi che la contraria e prospettata diseguale quantificazione avrebbe, condotto dato l'ammontare limitato del tasso attivo (0,025%), a dei differenziali infinitesimali ed irrilevanti: deve essere sul punto in particolare disattesa l'osservazione dell'appellante, con cui viene, in sintesi, sostenuto che vi sia difetto di reciprocità nella pattuizione degli interessi anatocistici, in difformità rispetto a quanto previsto dalla citata Deliberazione CICR 9.2.2000 ed in ragione del fatto che, quanto agli interessi creditori, il tasso annuo effettivo globale, al contrario di quanto avvenuto per gli interessi debitori, aveva lo stesso ammontare
(0,025%) di quello annuo nominale. Osserva in proposito questa Corte, senza al riguardo sottoporre ad un giudizio critico il principio affermato da Cass. 10 febbraio 2022,
n. 4321 e, successivamente, in senso conforme, da Cass. 3 luglio 2023, n.18664, Cass. 22 aprile 2024, n. 10775 (a mente delle quali la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 – rectius: 2;
N.d.E. - della Delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della Delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione
28 infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione), come nel caso in esame, dato l'ammontare del tasso creditorio, gli effetti della invocata capitalizzazione sarebbero emersi solo con la sesta cifra decimale, all'esito della formula di calcolo
[TAE = (((TAN/100)/4 + 1)4 – 1) X 100], di fatto scarsamente significativa.
Sotto il secondo dei due profili deve osservarsi che, stante la particolare tipologia del contratto di apertura di credito (che ha funzione di finanziamento al correntista) non vi era alcuna necessità che fossero indicati i tassi di interesse attivi, supplendovi al riguardo quello indicato nell'originario e principale contratto di conto corrente e che per di più coincide nell'ammontare con quello comunque indicato, ad abundantiam, nella prima apertura di credito del
15.12.2003.
Il sesto motivo di appello – pagg. 50-54 dell'atto di impugnazione, con cui, in sintesi, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 147/2013 art. 1, comma
629, violazione dell'art. 1 delle Preleggi e l'errata interpretazione dell'art.161, comma 5, del D.Lgs.
385/1993 - è fondato.
Si invoca l'illegittimità dell'applicato anatocismo per il periodo 1.1.2014-24.1.2017 (data quest'ultima dell'Addendum con cui è stata data attuazione alla
Deliberazione CICR n. 343 del 3.8.2016).
Ritiene questa Corte che detto istituto doveva comunque ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con normativa di immediata applicazione all'1.1.2014 (art. 1, comma 629, L. n. 147/2013, modificativo dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993: vd. Cass., 30 luglio 2024,
n. 21344 nonché Cass., 10 marzo 2025, n. 6302).
29 Essendo stati addebitati nel suddetto periodo
1.1.2014-24.1.2017, a titolo di interessi anatocistici i seguenti importi (vd. pag. 46 della relazione di c.t.p. di parte appellante, prospetto 2, i cui dati numerici non sono contestati;
vd. altresì gli ee/cc di cui al doc. 10 di parte appellante in primo grado;
sono stati frazionatamente conteggiati 24 gg. su 90 per il primo trimestre 2017 in cui in totale sono conteggiati Euro
243,97 e quindi Euro 65,06; è stato considerato sugli interessi il tasso massimo applicato)
TRIMESTRE INTERESSI TA ANATOCISMO 2014/I 2.068,63 14,500 299,95 2014/II 1.293,00 14,500 187,48 2014/III 905,31 8,106 73,38
2014/IV 976,85 14,500 141,64
2015/1 979,39 14,500 142,01 2015/II 937,77 7,986 77,76 2015/III 935,02 14,500 135,57
2015/IV 1.452,35 14,500 210,59
2016/I 1.437,29 14,500 208,40 2016/II 969,44 11,505 111,53 2016/III 187,62 6,500 12,19 2016/IV 204,70 6,500 13,30 1-24.1.2017 65,06 6,500 4,22 TOTALE 12.412,43 1.618,02
deve essere quindi conteggiato a credito dell'odierna appellante l'importo di Euro 1.618,02.
Con il settimo motivo (pagg. 55-61 dell'atto di impugnazione) viene in sintesi denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. in relazione alla pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Il motivo è infondato.
Il contratto di apertura di conto corrente del
5.12.2003 indica i criteri di determinazione della commissione di massimo scoperto non secondo una mera percentuale su una non ben definita base di calcolo (che
30 avrebbe reso la voce di addebito come meramente incrementativa degli interessi pattuiti) bensì con riferimento al massimo utilizzo nel trimestre entro i limiti del fido (per l'1%) e, oltre il limite del fido, sulla cifra massima oltre fido nel trimestre (per l'1,50%).
A detti criteri devono pertanto ritenersi conformate le percentuali riferite ai vari scaglioni menzionati nelle aperture di credito che si sono succedute nel tempo.
L'esame dell'ottavo motivo (pagg. 61-63 dell'atto di impugnazione), con cui si muove in sintesi censura all'impugnata decisione nella parte in cui non è stata fatta applicazione del disposto di cui all'art. 117
D.Lgs. 385/1993, è ultroneo, in quanto la relativa questione è stata già delibata con i primi due motivi di appello.
Viene quindi esaminata la questione relativa alla prescrizione, ritenuta dal primo Giudice assorbita in ragione dell'integrale rigetto della domanda proposta dalla società correntista attrice in primo grado ed odierna appellante, e richiamata, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., secondo il rispettivo punto di interesse, da entrambe le parti in questo grado.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il conto corrente era ancora aperto alla data di introduzione della lite (14.9.2021: data della notifica della citazione in primo grado).
Le operazioni di addebito degli interessi anatocistici successivi all'1.1.2014 erano comunque infradecennali rispetto all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Le più lontane operazioni di addebito, relative agli anni 2004-2006, sono avvenute allorché il conto era già
31 affidato per Euro 35.000,00: donde la natura non solutoria delle corrispettive operazioni di ripianamento avvenute con saldo temporaneo contenuto nei limiti dell'affidamento concesso (vd. perizia di parte dell'appellante, pag., 43, prospetto 1, cit.), secondo lo schema seguente:
TRIMESTRE FIDO FIDO UTILIZZATO IMPORTO DOVUTO 2004/1 35.000,00 55.484,94 918,67 2004/II 35.000,00 36.271,47 595,67 2004/III 35.000,00 29.545,95 525,23 525,23
2004/IV 35.000,00 23.998,55 419,81 419,81
2005/I 35.000,00 41.091,38 748,64 2005/II 35.000,00 27.686,81 498,88 498,88 2005/III 35.000,00 30.992,60 559,63 559,63
2005/IV 35.000,00 40.226,43 694,27
2006/I 35.000,00 55.716,42 1.023,05 TOTALE 5.983,85 2.003,55
essendo quindi dovuti Euro 2.003,55.
La ha ante causam operato un riaccredito per CP_2
Euro 16.380,66 in data 23.7.2019 che riguarda nello specifico Euro 1.700,66 per anatocismo post 1.1.2014 (la differenza riguarda l'indennità di sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce addebitate: vd. missiva
18.7.2019 della e comparsa di quest'ultima in primo CP_2 grado).
Conseguentemente deve essere emesso, in parziale accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, ordine di riaccredito di ulteriori Euro 2.003,55 (pari alla sola usura non prescritta, essendo viceversa esaustivo dell'epurazione dell'anatocismo ritenuto illegittimo il riaccredito ante causam di Euro 1.700,66, di poco superiore agli accertati
Euro 1.618,02) con valuta 23.7.2019.
Le spese di lite (relativamente al primo grado oggetto del nono ed ultimo motivo di appello – pagg. 63-
70 dell'atto di impugnazione -) seguono la parziale
32 soccombenza della , in relazione ad una domanda CP_2 della correntista per Euro 104.732,09 (vd. pag. 14 dell'atto di citazione in primo grado).
Ritiene questa Corte di non dover seguire un criterio meramente aritmetico (ciò in considerazione del fatto che la ha pienamente assolto agli obblighi sulla stessa CP_2 gravanti ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 385/1993 solo a giudizio già instaurato e con riferimento a posizioni nel merito ritenute non prescritte) e di addivenire ad una compensazione per 4/5 delle spese di lite sopportate dalla correntista attrice ed appellante e condanna della alla refusione del residuo 1/5 (rapportate per CP_2
l'intero secondo aliquote medie allo scaglione ricompreso fra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, esclusa la fase istruttoria per il presente grado) in favore dalla società correntista attrice in primo grado ed odierna appellante, previa revoca della condanna a carico di quest'ultima pronunciata dal Tribunale;
il tutto, così come richiesto, con distrazione in favore dell'officiata procuratrice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1170
[...] del 29.11.2022,
1. ordina, ai sensi di cui in motivazione, a
[...] di procedere con valuta 23.7.2019 CP_1 all'ulteriore accredito di Euro 2.003,55 sul conto n.
239738, già c/c n. 3626484, intercorrente con Pt_1
;
[...]
2. revoca la condanna alle spese di lite a carico di disposta dal Tribunale di Lucca con la Parte_1 sentenza impugnata;
33
3. liquida le spese di lite del primo grado di giudizio sopportate da in Euro 14.103,00 Parte_1 per compensi di avvocato ed Euro 759,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge e le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da Pt_1
in Euro 9.991,00 per compensi di avvocato ed Euro
[...]
1.138,50 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
4. dichiara le stesse compensate per quattro quinti del loro ammontare;
5. dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1 refusione in favore di del residuo quinto, Parte_1 con distrazione in favore dell'officiata procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Firenze il 10 novembre 2025.
Il Presidente rel.est.
34
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Luigi Nannipieri Consigliere
Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 3.1.2023 al n. 10 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: Contratti bancari promossa da:
corrente in Viareggio (LU), Fraz. Parte_1
Torre del Lago, elettivamente domiciliata in Foligno, presso e nello studio dell'avv. Maria Laura Ficola, che la rappresenta e difende come da mandato allegato all'atto di citazione in appello,
APPELLANTE contro
corrente in Milano, elettivamente Controparte_1 domiciliata in Viareggio, presso e nello studio dell'avv.
IA LD, che la rappresenta e difende come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in appello,
APPELLATA
All'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, le parti precisavano le seguenti conclusioni:
Per : Parte_1
1 “Voglia la Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:
[OMISSIS];
IN RELAZIONE ALL'APPELLO INTERPOSTO
ACCOGLIERE il presente appello sui motivi come supra tutti formulati avverso la sentenza del Tribunale Civile di Lucca n. 1170/2022, emessa in data 29 novembre 2022, depositata e pubblicata in data 29 novembre 2022, notificata il 1 dicembre 2022 nel giudizio recante n.
R.G. 3773/2021, e quindi in riforma della sentenza gravata, così provvedere:
IN VIA ISTRUTTORIA disporre consulenza tecnica d'ufficio sul rapporto di conto corrente oggetto di causa per i motivi espressi al
§ III. del retroesteso atto;
NEL MERITO
1) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità del contratto di conto del 5.12.2003 ex art. 117 TUB per
i motivi espressi al § 1.1. del retroesteso atto;
2) ACCERTARE E DICHIARARE, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio Informativo Analitico dell'11.10.2003, la sussistenza di pattuizioni usurarie per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al § 4 del retroesteso atto;
3) ACCERTARE E DICHIARARE, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio Informativo Analitico dell'11.10.2003, la nullità delle pattuizioni inerenti agli interessi debitori del contratto di conto del
5.12.2003 per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 1.2. del retroesteso atto
2 4) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità ex art. 117, comma primo e comma terzo TUB del contratto bancario di apertura di credito del 15.12.2003, in uno all'allegato Prospetto delle condizioni economiche del
15.12.2003, per inosservanza dei requisiti minimi di forma scritta previsti da detta normativa speciale per i motivi espressi al § 2.1. del retroesteso atto, accertando e dichiarando l'invalidità anche ex officio di ogni contratto successivo integrativo ex art.1423 c.c. per i motivi espressi al § 2.1. del retroesteso atto;
5) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza di pattuizioni usurarie nel contratto di apertura di credito del 15.12.2003 per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al § 4 del retroesteso atto;
6) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità delle pattuizioni inerenti agli interessi debitori del
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2003 riferito al contratto di apertura di credito del
15.12.2003 per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 2.2. del retroesteso atto;
7) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio, ove non ritenuti integralmente invalidi per quanto richiesto alla conclusione 4) che precede, le pattuizioni inerenti agli interessi debitori di tutti i contratti successivi integrativi in atti per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 3.1. del retroesteso atto, ferma restando l'assenza di qualsiasi valore per i motivi espressi al § 3.2. dei
3 documenti di sintesi apposti in calce ai contratti di cui ai doc. 5 avv., doc. 7 avv. e doc. 9 avv.;
8) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza di pattuizioni usurarie nei contratti integrativi in atti per come dettagliati al § 4 del retroesteso atto per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al §
4 del retroesteso atto;
9) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole anatocistiche del contratto di conto del 5.12.2003, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio
Informativo Analitico dell'11.10.2003, del contratto di apertura di credito del 15.12.2003 (anche in relazione al
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2013 riferito a tale ultimo contratto), nonché dei contratti integrativi per come dettagliati al § 5 del retroesteso atto e per i motivi ivi espressi, accertando e dichiarando, ferma l'assenza di qualsiasi domanda in questo senso della , la nullità degli interessi CP_2 anatocistici a decorrere dal 1.01.2014 in forza di quanto disposto dall'art. 1,comma 629 L. 147/2013 per i motivi espressi al § 6 del retroesteso atto;
10) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità per indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto previste nel contratto di conto del 5.12.2013, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il
[...] dell'11.10.2003, nel contratto di Controparte_3 apertura di credito del 15.12.2003 (in relazione al
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2003) nonché nei contratti integrativi per come dettagliati al
§ 7 del retroesteso atto e per i motivi ivi espressi;
per l'effetto delle nullità o illegittimità sopra accertate
- ACCERTARE la misura degli addebiti illeciti operati sul conto a fronte di contratti o pattuizioni affette da
4 nullità per le violazioni rilevate, a titolo di interessi non dovuti, interessi usurari, interessi ultra-legali, interessi anatocistici, commissioni e spese non validamente pattuiti, come risultati annotati negli estratti di conto in atti e per come quantificati in atti per ogni violazione rilevata, segnatamente per un importo complessivo, a titolo di interessi, spese e commissioni, alla data del 31.03.2021, di Euro 121.112,75 ovvero alla diversa somma che verrà accertata tramite CTU, di cui
Euro 46.393,53 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata per interessi anatocistici, Euro 9.275,00 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata per commissioni di massimo scoperto, cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito delle stesse quantificati alla data del 31.03.2021 in Euro 13.983,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 23.258,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata, Euro 36.081,63 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata a titolo di altre commissioni, oneri e spese indebite comunque denominate in quanto mai pattuite per iscritto cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito degli stessi quantificati alla data del 31.03.2021 in Euro 23.571,23 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 59.652,86 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata;
- RICALCOLARE il saldo del rapporto, nelle varie date, senza applicazione di interessi e spese stante le rilevate pattuizioni usurarie in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma secondo c.c. o comunque in applicazione dell'art. 117, comma terzo TUB, stante la rilevata violazione dell'art. 117, comma primo
5 TUB, ovvero comunque, sempre in relazione alle varie date, ex art. 117 comma settimo TUB, stante la rilevata violazione dell'art. 117, comma quarto TUB, art. 1284
c.c. e 1346 c.c., ovvero in subordine ex art.1284 c.c., comunque senza alcuna commissione non validamente pattuita e senza alcuna capitalizzazione degli interessi stante la rilevata violazione del disposto normativo;
- RETTIFICARE il saldo del conto di cui è causa con elisione degli addebiti illeciti riscontrati negli estratti di conto in atti per i vari titoli, riaccreditando sul conto gli importi illecitamente addebitati a titolo di competenze non dovute a favore della correntista, al netto della somma già riconosciuta
e non richiesta in restituzione dalla per Euro CP_2
16.380,66 (a titolo di CIV, IS e interessi anatocistici dal 1.01.2014 al 30.09.2016), segnatamente:
- in via principale in un importo non inferiore ad
Euro (+) 84.791,94 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e ritenuta per i motivi espressi in atto;
- in subordine per un importo non inferiore ad Euro
(+) 79.030,93, ovvero a quella diversa misura che verrà accertata e ritenuta per i motivi espressi in atto;
- comunque per un importo non inferiore ad Euro
46.393,53 ovvero a quella diversa misura che verrà accertata e ritenuta a titolo di interessi anatocistici indebiti per i motivi espressi in atto;
- comunque per una misura non inferiore ad Euro
9.275,00 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata a titolo di commissioni di massimo scoperto nulle, cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito delle stesse quantificati alla data del 31.03.2021 in Euro
13.983,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro
6 23.258,22 ovvero a quella diversa somma che verrà ritenuta, per i motivi espressi in atti, e fermi gli ulteriori interessi maturandi dopo il 31.03.2021;
- comunque per un complessivo importo non inferiore ad Euro 36.081,63 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito degli stessi quantificati alla data del
31.03.2021 in Euro 23.571,23 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 59.652,86 ovvero a quella diversa somma che verrà ritenuta per i motivi espressi, e fermi gli ulteriori interessi maturandi dopo il 31.03.2021.
Maggiorata in ogni caso ogni somma riconosciuta con gli interessi attivi a favore della correntista ai tassi massimi BOT ovvero al tasso legale oltre rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo riaccredito, anche
a titolo di minori disponibilità finanziarie.
- IN OGNI CASO, riformare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna dell'attrice, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite nei confronti della
per i motivi espressi al § 9 del retroesteso atto, CP_2 con ogni conseguente provvedimento di compensazione anche parziale delle spese;
- IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Per : Controparte_1
“Previa eventuale ammissione delle prove orali e peritali richieste nelle memorie ex art. 183 VI cpc in primo grado (salvo che la Corte le ritenga inutili considerato che trattasi di circostanze di fatto che controparte non ha concretamente contestato, né con la
7 prima memoria ex art. 183 VI c.p.c., né con la seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. in primo grado) .
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società (P.I. Parte_1 P.IVA_1 con sede in Viareggio (LU), per ottenere la riforma della sentenza n. 1170/2022 emessa dal Tribunale di Lucca il
29.11.2022, all'esito del procedimento R.G. 3773/2021, notificata il 1.12.2022, e quindi confermarsi detta sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa di appello, iscritta al n.r.g. 10/2023 di questa Corte (avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1170 del 29.11.2022; parti: c. , esperiti gli Parte_1 Controparte_1 adempimenti ex artt. 350 e 352 c.p.c. e sulle produzioni documentali delle parti, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 28-30.1.2025, celebrata secondo il modello di trattazione scritta, e sono stati concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Si riportano, per comodità di esposizione, motivazione e dispositivo della sentenza impugnata:
“SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La intrattiene presso (già Cassa di Parte_1 CP_1 Risparmio di Lucca Spa) un rapporto di conto corrente rubricato con il n. 239738 (doc.2), già c/c n. 3626484, acceso in data 5.12.2003 (e ancora aperto alla data della citazione), assistito sin dall'origine da apertura di credito nelle forme del fido di cassa e di anticipi e sconti (doc. 3 banca). Con missiva del 14.07.2014 (doc.1 bis) la correntista richiedeva alla banca la consegna ai sensi dell'art. 119 TUB di tutta la documentazione relativa al rapporto di conto corrente affidato n. 239738; ricevuta la documentazione, la società attrice, con missiva del 19.06.2019 (doc. 7), sulla base delle risultanze di un elaborato peritale di parte a firma dott. contestava l'indebita applicazione di Per_1 interessi, commissioni di massimo scoperto, spese collegate al
8 credito, CIV e spese varie, per un ammontare di non inferiore a 121.112,75 euro. A seguito della contestazione, la rettificava CP_2 parzialmente i conteggi e stornava la somma di € 16.380,66 (missiva del 18.7.2019 - doc.8), ma la , ritenendosi Pt_1 non soddisfatta dal pagamento parziale ricevuto, provvedeva ad instaurare il procedimento di mediazione obbligatorio, chiuso con verbale negativo in data 11.9.2019. Con atto del 14.9.2021 l'attrice conveniva in giudizio sostenendo, tra gli altri, la nullità della lettera CP_1 di apertura di c/c n. 3626484 del 5.12.2003 (doc.2), asseritamente mai consegnata alla correntista, per mancanza di idonea forma scritta, in violazione dell'art. 117 commi 1 e 3 TUB. Richiamando l'elaborato peritale che allegava, nel quale il saldo finale indicato dalla banca alla data del 31.3.2021 era negativo per € (-) 19.990,15, chiedeva la rettifica del saldo di conto corrente nella misura quantificata, mediante ristorno di tutti gli illegittimi addebiti riconosciuti solo in minima parte dall'Istituto di Credito, con ogni conseguente statuizione. Con comparsa del 22.11.2021 si costituiva la banca convenuta, contestando punto per punto la domanda attorea e depositando, all'uopo, la relativa documentazione. Rilevava che tutte le condizioni applicate erano conformi alle disposizioni legislative vigenti ed eccepiva la prescrizione decennale di ogni asserito indebito preteso dall'attrice. Rigettate le istanze istruttorie e di CTU, la causa veniva istruita con sole prove documentali e rinviata all'udienza del 29.11.2022 per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con termini per note. MOTIVI DELLA DECISIONE La domanda spiegata dalla società attrice è infondata e deve essere rigettata. La lettera denominata “domanda di apertura di c/c di corrispondenza” Parte attrice eccepisce la nullità dei contratti bancari per difetto di una valida forma scritta ai sensi dell'art. 117 T.U.B. La censura investe, innanzitutto, il contratto di apertura di c/c n. 3626484 (poi n. 239738) del 5.12.2003 (doc.2), ma l'eccezione è infondata. La ha consegnato alla società, a seguito di CP_2 richiesta ex art. 119 TUB, nonché depositato in giudizio, la lettera/contratto di apertura del c/c 3626484, corredata del disciplinare economico (qualificato espressamente
[...]
e delle condizioni generali (già Controparte_3 consegnati in copia al cliente al momento della sottoscrizione, come da espressa dichiarazione v. pag. 1 doc.2) E' necessario ricordare che l'art. 117 T.U.B. (d.lgs. n. 385 del 1.09.1993) espressamente prevede (per i contratti bancari stipulati in data successiva all'entrata in vigore del predetto testo unico) che: 1. “I contratti sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti”. 2.“Il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma”. 3. “Nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”; dunque, l'art. 117, commi 1 e 3, T.U.B. stabilisce che
9 i contratti bancari siano redatti per iscritto e che una copia del regolamento contrattuale sia consegnata al cliente;
ciò a pena di nullità del contratto. La forma scritta è da considerare carente sia nel caso in cui manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto contenente le necessarie condizioni economiche sia quando, pur essendo presente, tale documento non presenti la sottoscrizione di nessuna delle due parti, e sul punto occorre, altresì, precisare che alla luce della recente pronuncia delle S.U. della Corte di Cassazione, che ha sancito la validità del cd. contratto monofirma (cfr. Cass. S.U. n. 898 del 16.01.2018), deve ritenersi pienamente valido il contratto che riporti in calce unicamente la firma dal cliente in assenza della sottoscrizione di un rappresentante della banca. Nel caso di specie, le parti hanno allegato in atti copia della lettera/contratto di apertura di c/c, già consegnata al correntista nel 2003, integrando, così, il requisito della forma ad substantiam (Cass. 9196/2021). La lettera di affidamento del 15.12.2003 e il documento denominato “Prospetto condizioni economiche” A torto l'attrice assume che il “Prospetto delle Condizioni Economiche” datato 15.12.2003 (doc. 3) consegnato dalla banca a seguito di richiesta ex art. 119 TUB della
non sia riferibile al conto corrente di cui è causa, Pt_1 in quanto risulta essere stato formato in altra data (15.12.2003) rispetto a quella di apertura del conto n. 3626484 (5.12.2003): il Prospetto Iniziale si riferisce alla lettera di apertura di credito del 15.12.2003 (doc. 3 banca) collegato al c/c n. 3626484 intestato a Controparte_4
(v. pag.1 doc.3 attrice) e contiene tutte le
[...] condizioni economiche del rapporto di a/c (compresi i tassi di interesse intra fido e oltre fido e le CMS intra fido e oltre fido) che, pertanto, sono legittime ed esattamente determinate, ex artt. 116 e 117 TUB. Gli altri contratti bancari Come la lettera/contratto di apertura di conto corrente, tutti i vari contratti di apertura di credito assistiti da fido (depositati in atti dalla Banca - docc. da 3 a 22) sono regolati dalle condizioni generali e da quelle economiche, in vigore al momento della stipula dei medesimi, nonché dai fogli informativi analitici richiamati nei contratti medesimi e, successivamente, dai documenti di sintesi e dalle proposte di modifica portati a conoscenza del correntista a mezzo degli estratti conto inviati trimestralmente. Tutti i contratti sono stati approvati, ricevuti e sottoscritti espressamente dal cliente. Quanto alle condizioni economiche, queste sono indicate dettagliatamente negli allegati prospetti, nei documenti di sintesi e/o Fogli Informativi Analitici, cui i contratti rinviano per relationem. Il tasso di interesse ultralegale La doglianza è infondata, in quanto nei Fogli Informativi Analitici, cui i contratti rinviano per relationem e che il correntista dichiara di avere ricevuto e ritirato, risultano espressamente indicate e disciplinate tutte le voci del
10 rapporto, compresi i tassi di interesse convenzionale e le commissioni di massimo scoperto. Quanto alla validità di detto rinvio per relationem si richiama, per tutte, la sentenza n.260/2012 del Tribunale di Lucca (doc. 25 banca) “… l'art. 117, comma 6 TUB, esclude soltanto la possibilità di clausole di rinvio agli usi (su piazza) ma non anche di clausole di rinvio a documenti (quali i fogli informativi analitici) consegnati al cliente al momento della sottoscrizione del contratto. In altre parole, appare rispettosa della previsione dell'art. 117, comma 4, TUB, la clausola che individui le condizioni economiche del rapporto per relationem a documenti, quali i fogli informativi analitici vigenti all'epoca dell'instaurazione del rapporto, contestualmente consegnati al cliente". Nei contratti in atti, dunque, non si rinvia agli usi su piazza per la determinazione del tasso di interesse convenzionale ma risulta espressamente precisato che il disciplinare giuridico è contenuto nelle
“Condizioni Generali”, mentre il disciplinare economico è contenuto nei “Fogli Informativi Analitici” e/o nei documenti di sintesi e/o addendum, integrati nel corso degli anni nelle convenzioni contrattuali. Nella fattispecie, inoltre, l'applicazione di interessi superiori alle soglie di legge era concretamente impedita dall'attuazione di uno specifico presidio adottato dal
[...]
la cd. “clausola di salvaguardia” contenuta nei CP_1 contratti: tutti i rapporti in essere con la clientela venivano monitorati costantemente tramite un'applicazione informatica, utilizzata per garantire il rispetto dei tassi soglia. La capitalizzazione trimestrale Nel contratto di conto corrente di cui è causa, la capitalizzazione trimestrale degli interessi (sia attivi che passivi), a pari periodicità, è stata espressamente prevista nel F.I.A. allegato al contratto di c/c (doc. 2 banca) e nell'art. 9 Sez. I delle Condizioni Generali del contratto di apertura del c/c ed è stata approvata specificamente dal cliente a pag. 2, con doppia firma, in conformità della delibera CICR del 9.2.2000. E tale legittimità persiste anche dopo la modifica dell'art. 120 TUB ad opera della L. 147/2013. L'attrice sostiene che, a seguito della nuova normativa, nei rapporti bancari sia vietata la capitalizzazione trimestrale degli interessi a far data dal 1.1.2014. Tale interpretazione è palesemente infondata. Infatti, la nuova disposizione legislativa non ha immediata precettività, in quanto prevede anche che il CICR stabilisca previamente le modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, e pertanto, fino alla emanazione di una delibera CICR, deve ritenersi inoperante la nuova formulazione dell'art. 120 TUB, che nel prevedere un tendenziale divieto dell'anatocismo nei rapporti bancari, contestualmente rimanda ad una delibera CICR per la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione degli interessi. L'art. 161 comma 5 TUB prevede infatti che: “Le disposizioni emanate dalle autorità creditizie ai sensi di norme abrogate o sostituite continuano ad essere applicate
11 fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del presente decreto legislativo”, e la logica della norma è evidente, si vogliono evitare incertezze e vuoti normativi nel delicato settore del credito. La delibera CICR 9.2.2000, pertanto, ha continuato a trovare applicazione ed a regolare la materia fino alla sua sostituzione con la delibera CICR del 3.8.2016, emanata in attuazione dei princìpi dettati dall'art. 120, comma 2, TUB, come modificato ad opera dell'art. 17 bis D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito nella L. 8 aprile 2016 n. 49, che ha anch'esso attribuito al CICR il potere di stabilire modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (Trib. Pavia 141 del 28-1-2019, Trib. Pescara 1194 del 23-8-2018, Trib. Livorno 560 del 16-5-2018, Trib. Cuneo 738 del 14-7-2017). La delibera del C.I.C.R. prevede che dal 1ottobre 2016 (e non dal 1gennaio 2014) le nuove aperture di credito in c/c, comprese le operazioni di anticipo su crediti e documenti, gli sconfinamenti e i contratti già in essere, dovranno adeguare le proprie clausole alla nuova disciplina normativa dell'art. 120 T.U.B. Nella fattispecie è stato rispettato il dettato normativo e in data 24.01.2017 è stato formalizzato un addendum contrattuale sulla capitalizzazione degli interessi debitori (doc. 20). La CMS Parte attrice rileva la nullità delle clausole relative alle CMS per indeterminatezza ex art. 1346 c.c. La censura è infondata. Nel caso in esame, non sussiste alcuna indeterminatezza della CMS in quanto nei contratti risultano esattamente indicate la percentuale (1% e 1,5%), la modalità di applicazione (che corrisponde all'ammontare del fido accordato al correntista) e la periodicità di calcolo (trimestrale). Il F.I.A., a pag.4 doc. 2, prevede che la commissione di massimo scoperto, nella percentuale indicata (1% e 1,50%) venga applicata fino al limite del fido (sul massimo utilizzo nel trimestre) e oltre il limite del fido (sulla cifra massima oltre fido nel trimestre). Il Prospetto delle Condizioni Economiche del 15.12.2003 (doc.3), allegato al contratto di c/c, prevede e disciplina le CMS intra fido ed oltre fido. L'usura L'attrice lamenta una pattuizione usuraria degli interessi nel contratto di apertura di credito del 15.12.2003, ma trattasi di una affermazione totalmente generica e indimostrata: i tassi di interesse sono indicati esattamente nel Prospetto delle Condizioni Economiche allegato al contratto e l'attrice non ha provato che nei contratti fossero stati pattuiti interessi usurari ab origine, applicando le note formule individuate dalla Banca d'Italia, anche alla luce della pronuncia delle S.U. 16303/2018. La Banca d'Italia, per il periodo precedente l'entrata in vigore del D.L. 185/08, aveva previsto che “la commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali” e che “il calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto va effettuato, per ogni singola posizione, rapportando l'importo
12 della commissione effettivamente percepita all'ammontare del massimo scoperto sul quale è stata applicata”. La sentenza delle Sezioni Unite ha recepito le Istruzioni della Banca d'Italia: “Con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la
“CMS soglia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il “margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati”. La perizia depositata da parte attrice, a firma del dott. , risulta Per_1 inconferente. Il CTP si addentra in “scelte” giuridiche riservate tassativamente al Magistrato ed elabora una serie di cifre, che riporta tout court, senza indicare il criterio di calcolo: nel caso in esame, dunque, non vi è stata dimostrazione che dal calcolo separato sia derivato il superamento del tasso soglia usurario e, pertanto, è stata disattesa la richiesta di CTU, che non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sono incorse le parti
o avere carattere meramente esplorativo. La Cassazione ha più volte sottolineato che “la mancata disposizione della consulenza tecnica d'ufficio da parte del giudice, di cui si asserisce l'indispensabilità, è incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte dall'onere della prova o richiesta a fini esplorativi alla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati” (Cass., sez. 1°, 05.07.2007, n. 15219; Cass. Civ. n. 5091/2016). Ma vi è di più. Nei contratti è prevista la c.d.
“clausola di salvaguardia”: l'applicazione di interessi superiori alle soglie di legge è concretamente impedita da un'applicazione informatica che monitora costantemente i rapporti per garantire il rispetto dei tassi soglia. Quanto all'usura “sopravvenuta”, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la decisione n. 24675 del 19 ottobre 2017 ha sentenziato che, allorquando il tasso convenzionale degli interessi superi, nel corso del rapporto, la soglia dell'usura come determinata ai sensi della l. n. 108 del 96, «non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del [suddetto] tasso. Pertanto, la riscossione degli interessi, secondo il tasso validamente concordato, appare perfettamente conforme al principio di
13 buona fede nell'esecuzione del contratto». Nella sostanza, ha affermato che l'usura c.d. sopravvenuta non rileva. Le altre voci di spesa e commissioni Anche in questo caso i contratti prevedono analiticamente le varie operazioni bancarie ed indicano con precisione i costi per ogni servizio, ivi comprese le spese di conto, commissioni assegni e giorni valuta ecc... Le contestazioni di parte attrice in merito a tali voci di costo sono pertanto infondate. La prescrizione A seguito della domanda di accertamento giudiziale delle nullità e di rettifica del saldo - per effetto della indebita applicazione di interessi ultralegali, anatocismo, usura, CMS, altre commissioni, oneri e spese - la ha eccepito la CP_2 prescrizione decennale di ogni diritto di credito preteso da parte attrice. La domanda di accertamento negativo del credito presuppone l'inesistenza della causa debendi (per i contratti bancari, la nullità delle clausole contrattuali). Con la nota sentenza n. 24418/10 la Suprema Corte a S.U. ha accentrato la attenzione sulla nozione di pagamento e sulla natura solutoria oppure ripristinatoria delle rimesse, affermando il principio di diritto secondo cui, nel caso di rimesse solutorie, il termine di prescrizione decennale decorre dalla data di ogni singolo pagamento;
nel caso di rimesse ripristinatore la prescrizione decorre solo dalla fine del rapporto (Cass. S.U. 24418/2010). Come già evidenziato dalla Cassazione con la sentenza n. 99141/2020, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti illegittimi scaturenti da clausole contrattuali nulle e, conseguentemente, rideterminare il reale saldo del conto (ordinanza Cass. 15.2.2021 n. 3858). Nel caso che ci occupa tutte le clausole contrattuali sono valide, non esistono addebiti illegittimi e, pertanto, non risulta un saldo da rettificare. La questione relativa all'eccezione di prescrizione (e alla individuazione dei versamenti ripristinatori piuttosto che solutori) sollevata dalla convenuta rimane dunque assorbita dalle CP_2 insussistenti nullità. Lo ius variandi Nella lettera di apertura del c/c/ (doc.2) la Pt_1 ha espressamente approvato la clausola n. 4 sulle
[...] modifiche unilaterali delle condizioni economiche applicate al rapporto, anche in senso sfavorevole al correntista. Tutte le successive modifiche consensuali/addendum contrattuali (docc. 13-14-16-17-20 ) depositate in atti dalle parti, sono CP_2 relative al contratto n. 239738, sono state espressamente accettate dal correntista, riportano tutte le condizioni economiche, sono state consegnate dalla banca al momento della sottoscrizione. Conclusioni e spese. Per quanto sopra esposto, la domanda attrice è infondata e deve essere rigettata e le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
14 Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede: rigetta la domanda e condanna al rimborso Parte_1 in favore della convenuta delle spese di Controparte_1 lite, che liquida in €. 14.103,00 oltre IVA, CPA e maggiorazione spese generali come per legge“.
Avverso la suddetta sentenza ha interposto appello
, formulando le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello adita, ogni diversa istanza disattesa e reietta:
IN VIA CAUTELARE
SOSPENDERE anche inaudita altera parte ovvero in una apposita udienza a questo fine fissata nel contraddittorio tra le parti, con ogni relativo provvedimento, l'esecutività della sentenza impugnata ex art. 283 c.p.c. per i motivi espressi;
IN RELAZIONE ALL'APPELLO INTERPOSTO
ACCOGLIERE il presente appello sui motivi come supra tutti formulati avverso la sentenza del Tribunale Civile di Lucca n. 1170/2022, emessa in data 29 novembre 2022, depositata e pubblicata in data 29 novembre 2022, notificata il 1 dicembre 2022 nel giudizio recante n.
R.G. 3773/2021, e quindi in riforma della sentenza gravata, così provvedere:
IN VIA ISTRUTTORIA disporre consulenza tecnica d'ufficio sul rapporto di conto corrente oggetto di causa per i motivi espressi al
§ III. del retroesteso atto;
NEL MERITO
1) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità del contratto di conto del 5.12.2003 ex art. 117 TUB per i motivi espressi al § 1.1. del retroesteso atto;
2) ACCERTARE E DICHIARARE, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio Informativo Analitico dell'11.10.2003, la sussistenza di pattuizioni usurarie
15 per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al § 4 del retroesteso atto;
3) ACCERTARE E DICHIARARE, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio Informativo Analitico dell'11.10.2003, la nullità delle pattuizioni inerenti agli interessi debitori del contratto di conto del
5.12.2003 per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 1.2. del retroesteso atto
4) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità ex art. 117, comma primo e comma terzo TUB del contratto bancario di apertura di credito del 15.12.2003, in uno all'allegato Prospetto delle condizioni economiche del
15.12.2003, per inosservanza dei requisiti minimi di forma scritta previsti da detta normativa speciale per i motivi espressi al § 2.1. del retroesteso atto, accertando e dichiarando l'invalidità anche ex officio di ogni contratto successivo integrativo ex art.1423 c.c. per i motivi espressi al § 2.1. del retroesteso atto;
5) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza di pattuizioni usurarie nel contratto di apertura di credito del 15.12.2003 per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al § 4 del retroesteso atto;
6) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio la nullità delle pattuizioni inerenti agli interessi debitori del
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2003 riferito al contratto di apertura di credito del
15.12.2003 per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 2.2. del retroesteso atto;
16 7) ACCERTARE E DICHIARARE anche ex officio, ove non ritenuti integralmente invalidi per quanto richiesto alla conclusione 4) che precede, le pattuizioni inerenti agli interessi debitori di tutti i contratti successivi integrativi in atti per violazione della normativa a tutela della trasparenza bancaria (TUB e norme di attuazione) e della corretta determinazione dei costi del prestito ex artt.1284 e 1346 c.c. per i motivi espressi al § 3.1. del retroesteso atto, ferma restando l'assenza di qualsiasi valore per i motivi espressi al § 3.2. dei documenti di sintesi apposti in calce ai contratti di cui ai doc. 5 avv., doc. 7 avv. e doc. 9 avv.;
8) ACCERTARE E DICHIARARE la sussistenza di pattuizioni usurarie nei contratti integrativi in atti per come dettagliati al § 4 del retroesteso atto per violazione dell'art. 644 c.p. per i motivi espressi al §
4 del retroesteso atto;
9) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità delle clausole anatocistiche del contratto di conto del 5.12.2003, ove ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il Foglio
Informativo Analitico dell'11.10.2003, del contratto di apertura di credito del 15.12.2003 (anche in relazione al
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2013 riferito a tale ultimo contratto), nonché dei contratti integrativi per come dettagliati al § 5 del retroesteso atto e per i motivi ivi espressi, accertando e dichiarando, ferma l'assenza di qualsiasi domanda in questo senso della , la nullità degli interessi CP_2 anatocistici a decorrere dal 1.01.2014 in forza di quanto disposto dall'art. 1,comma 629 L. 147/2013 per i motivi espressi al § 6 del retroesteso atto;
10) ACCERTARE E DICHIARARE la nullità per indeterminatezza delle commissioni di massimo scoperto previste nel contratto di conto del 5.12.2013, ove
17 ritenuto riferibile al contratto del 5.12.2003 il CP_3 dell'11.10.2003, nel contratto di Controparte_3 apertura di credito del 15.12.2003 (in relazione al
Prospetto delle condizioni economiche del 15.12.2003) nonché nei contratti integrativi per come dettagliati al
§ 7 del retroesteso atto e per i motivi ivi espressi;
per l'effetto delle nullità o illegittimità sopra accertate
- ACCERTARE la misura degli addebiti illeciti operati sul conto a fronte di contratti o pattuizioni affette da nullità per le violazioni rilevate, a titolo di interessi non dovuti, interessi usurari, interessi ultra-legali, interessi anatocistici, commissioni e spese non validamente pattuiti, come risultati annotati negli estratti di conto in atti e per come quantificati in atti per ogni violazione rilevata, segnatamente per un importo complessivo, a titolo di interessi, spese e commissioni, alla data del 31.03.2021, di Euro 121.112,75 ovvero alla diversa somma che verrà accertata tramite CTU, di cui
Euro 46.393,53 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata per interessi anatocistici, Euro 9.275,00 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata per commissioni di massimo scoperto, cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito delle stesse quantificati alla data del 31.03.2021 in Euro 13.983,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 23.258,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata, Euro 36.081,63 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata a titolo di altre commissioni, oneri e spese indebite comunque denominate in quanto mai pattuite per iscritto cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito degli stessi quantificati alla
18 data del 31.03.2021 in Euro 23.571,23 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 59.652,86 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata;
- RICALCOLARE il saldo del rapporto, nelle varie date, senza applicazione di interessi e spese stante le rilevate pattuizioni usurarie in applicazione del disposto di cui all'art. 1815, comma secondo c.c. o comunque in applicazione dell'art. 117, comma terzo TUB, stante la rilevata violazione dell'art. 117, comma primo
TUB, ovvero comunque, sempre in relazione alle varie date, ex art. 117 comma settimo TUB, stante la rilevata violazione dell'art. 117, comma quarto TUB, art. 1284
c.c. e 1346 c.c., ovvero in subordine ex art.1284 c.c., comunque senza alcuna commissione non validamente pattuita e senza alcuna capitalizzazione degli interessi stante la rilevata violazione del disposto normativo;
- RETTIFICARE il saldo del conto di cui è causa con elisione degli addebiti illeciti riscontrati negli estratti di conto in atti per i vari titoli, riaccreditando sul conto gli importi illecitamente addebitati a titolo di competenze non dovute a favore della correntista, al netto della somma già riconosciuta e non richiesta in restituzione dalla per Euro CP_2
16.380,66 (a titolo di CIV, IS e interessi anatocistici dal 1.01.2014 al 30.09.2016), segnatamente:
- in via principale in un importo non inferiore ad
Euro (+) 84.791,94 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e ritenuta per i motivi espressi in atto;
- in subordine per un importo non inferiore ad Euro
(+) 79.030,93, ovvero a quella diversa misura che verrà accertata e ritenuta per i motivi espressi in atto;
- comunque per un importo non inferiore ad Euro
46.393,53 ovvero a quella diversa misura che verrà
19 accertata e ritenuta a titolo di interessi anatocistici indebiti per i motivi espressi in atto;
- comunque per una misura non inferiore ad Euro
9.275,00 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata a titolo di commissioni di massimo scoperto nulle, cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito delle stesse quantificati alla data del 31.03.2021 in Euro
13.983,22 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro
23.258,22 ovvero a quella diversa somma che verrà ritenuta, per i motivi espressi in atti, e fermi gli ulteriori interessi maturandi dopo il 31.03.2021;
- comunque per un complessivo importo non inferiore ad Euro 36.081,63 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata cui devono essere aggiunti interessi corrisposti sull'affidamento a causa dell'illegittimo addebito degli stessi quantificati alla data del
31.03.2021 in Euro 23.571,23 ovvero a quella diversa somma che verrà accertata e quindi per un totale non inferiore ad Euro 59.652,86 ovvero a quella diversa somma che verrà ritenuta per i motivi espressi, e fermi gli ulteriori interessi maturandi dopo il 31.03.2021.
Maggiorata in ogni caso ogni somma riconosciuta con gli interessi attivi a favore della correntista ai tassi massimi BOT ovvero al tasso legale oltre rivalutazione monetaria dal dovuto sino ad effettivo riaccredito, anche a titolo di minori disponibilità finanziarie.
- IN OGNI CASO, riformare la sentenza nella parte in cui dispone la condanna dell'attrice, odierna appellante, al pagamento delle spese di lite nei confronti della per i motivi espressi al § 9 del retroesteso atto, CP_2 con ogni conseguente provvedimento di compensazione anche parziale delle spese;
20 - IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali (15%), come per legge, IVA e CPA, da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
Si è costituita, resistendo all'avversario appello,
, a sua volta così concludendo: Controparte_1
“Previa eventuale ammissione delle prove orali e peritali richieste nelle memorie ex art. 183 VI cpc in primo grado (salvo che la Corte le ritenga inutili considerato che trattasi di circostanze di fatto che controparte non ha concretamente contestato, né con la prima memoria ex art. 183 VI c.p.c., né con la seconda memoria ex art. 183 VI c.p.c. in primo grado).
Dichiarare inammissibile, e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dalla società (P.I. Parte_1 P.IVA_1 con sede in Viareggio (LU), per ottenere la riforma della sentenza n. 1170/2022 emessa dal Tribunale di Lucca il
29.11.2022, all'esito del procedimento R.G. 3773/2021, notificata il 1.12.2022, e quindi confermarsi detta sentenza.
In ogni caso con vittoria di spese e competenze anche del secondo grado”.
Con ordinanza del 30.5.2024 questa Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello (pagg.
5-15 dell'atto di impugnazione) viene, in sintesi, denunciata l'omessa motivazione da parte del Tribunale circa la verifica dell'avvenuto o meno rispetto della forma scritta con riferimento all'originario contratto di apertura di conto corrente del 5.12.2003, e in particolar modo alle condizioni generali di contratto e ad alle condizioni
21 economiche, le quali ultime, secondo l'assunto dell'appellante, oltre a non essere state espressamente sottoscritte, sarebbero altresì frutto di creazione posticcia rispetto alla data riportata nelle due uniche pagine iniziali formalmente sottoscritte.
Il motivo è infondato, in particolare dovendosi integrare la motivazione del primo Giudice secondo quanto di seguito esposto.
Vi è in atti copia di una iniziale missiva inviata in data 14.7.2014 dalla società correntista alla (doc. CP_2
1-bis fascicolo primo grado appellante) con cui si chiedeva, inter alia, tutta la documentazione contrattuale ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 385/1993.
Non vi è in atti una missiva di risposta o accompagnamento in proposito della né CP_2 un'attestazione di avvenuto rilascio che la si sia CP_2 fatta rilasciare in sede dalla società correntista.
Dal tenore della missiva 19.6.2019 del legale della società correntista (doc. 7 fascicolo primo grado appellante), della risposta data dalla Banca 18.7.2019
(doc. 8 fascicolo primo grado appellante) e soprattutto dal contenuto degli atti di introduzione e risposta del giudizio di primo grado, è emerso che:
- quanto al contratto di apertura di conto corrente del 5.12.2003 vi è stata la sola consegna, ante iudicium ex art. 119 cit., delle due uniche pagine iniziali formalmente sottoscritte e prodotte dall'attrice ed odierna appellante sub suo doc. 2
- quanto allo stesso contratto la alla sua CP_2 comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di primo grado, ha allegato (vd. suo doc. 2), oltre alle suddette due pagine iniziali, anche ulteriori 32 pagine contenenti la scheda anagrafica, le condizioni generali e le condizioni economiche.
22 Dette ulteriori pagine (che sono in formato .pdf immagine e non recano riprodotta in ciascuna di esse né alla fine apposita sottoscrizione) non riproducono, come rappresentato da parte appellante, apposito timbro di congiunzione.
Vi è tuttavia un dato testuale, riportato nelle prime due (ed incontestabilmente sottoscritte) pagine, che le fa ritenere ritualmente allegate ed approvate dalla società correntista.
Si fa menzione all'ultimo capoverso della prima pagina dell'avvenuta ricezione da parte della società correntista, inter alia, delle Condizioni Generali e del
Disciplinare Economico, poco prima già menzionati.
Nelle Condizioni Generali si dichiara esservi stato l'avvenuto deposito in data 3.4.2003 delle stesse presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio Locale di Lodi.
Alcune delle clausole delle suddette Condizioni
Generali, con menzione della sintesi del contenuto che trova corrispondenza nel testo, sono state, nella seconda delle prime due pagine, espressamente sottoscritte ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341, comma 2,
e 1342 c.c.
Dal canto suo il Disciplinare Economico (che è nello specifico denominato “Capitolo n. 5 – Conti correnti -
Foglio Informativo Analitico, edizione del 11/10/2003”, con relativa riattestazione, unitamente al numero della pagina e al totale delle stesse, al numero di edizione –
6 – e alla suddetta data, in calce a ciascuna pagina) è parimenti menzionato nelle prime due pagine sottoscritte con l'espressa attestazione che “il citato Foglio
Informativo Analitico resta a nostra libera disposizione presso la dipendenza che amministra il rapporto per tutto il periodo che manterrà la sua validità e
23 successivamente, a richiesta, secondo le previsioni di legge”.
Da ciò segue che delle Condizioni Generali di
Contratto e di un Disciplinare Economico è stata comunque consegnata alla società correntista una copia, che di ciò
è stato fatto espresso richiamo nella parte espressamente sottoscritta, che vi sono indici univoci che quelle erano le Condizioni Generali di Contratto e il Disciplinare
Economico all'epoca vigenti e che non è stata né dedotta né offerta prova, che incombeva alla società correntista
(mediante opportuna ed articolata richiesta di ordine di esibizione), che altre o ulteriori potessero essere
Condizioni e Disciplinare vigenti e verosimilmente allegati e consegnati.
I requisiti della forma scritta e dell'avvenuta consegna risultano essere stati pertanto rispettati.
Con lo stesso motivo viene evidenziato come il contratto di apertura di conto corrente non contenesse indicazione del tasso annuo effettivo.
Osserva questa Corte come ciò è testualmente smentito dal dettato testuale del Foglio Informativo Analitico che riporta, quanto ai tassi attivi, sia il tasso nominale che quello effettivo;
i tassi effettivi passivi, pur non espressamente indicati, sono desumibili dalla subito menzionata periodicità trimestrale di capitalizzazione. A ciò deve essere aggiunta la considerazione che, essendo il conto assistito da (formalmente e di lì a poco stipulata) apertura di credito, riguardo a quest'ultima
(vd. infra con riguardo al secondo motivo di appello) risultano, quanto agli interessi passivi, indicati sia il tasso nominale che quello effettivo.
Il tasso attivo annuo effettivo è indicato nella misura uguale a quello nominale (0,025%) in ragione del valore infinitesimale della differenza matematicamente
24 ottenibile in ragione della espressamente indicata capitalizzazione trimestrale.
Conseguentemente il motivo è infondato.
Analoghe doglianze sono mosse nel secondo motivo di appello (pagg. 15-22 dell'atto di impugnazione) con riguardo alla originaria apertura di credito del
12.12.2003 (doc. 3 in primo grado e doc. 3 – ma CP_2 solo per la parte economica – appellante in primo grado).
Gli aspetti contenutistici, in punto di determinazione dei tassi, sono smentiti dal tenore testuale delle condizioni economiche (in entrambe le produzioni sono indicate con la lettera “B” e sono espressamente sottoscritte dalla società correntista nel prodotto esemplare in possesso della . CP_2
Non vi è, riguardo a detta apertura di credito, attestazione di avvenuta consegna, la cui carenza tuttavia, ove eventualmente verificatasi, non costituisce motivo di nullità in senso stretto degli accordi (vd.
Cass., 3 luglio 2024 n. 18230).
Il terzo motivo di appello – pagg. 23-30 dell'atto di impugnazione, con cui viene denunciata l'omessa motivazione riguardo ai c.d. “altri contratti”, che sono le aperture di credito che si sono succedute nel tempo
(vd. docc.
4-22 in primo grado) e al riguardo si CP_2 rappresenta, in sintesi, l'omessa indicazione dei tassi annui effettivi – è infondato in ragione dell'esito testuale della documentazione in atti: in particolare, laddove non ve ne è espressa indicazione, la determinazione del tasso annuo effettivo è desumibile dalla sempre riportata periodicità trimestrale di capitalizzazione delle competenze passive.
Il quarto motivo di appello – pagg. 31-43 dell'atto di impugnazione con cui, in sintesi, viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non ha
25 rilevato la sussistenza di usura in particolar modo con riguardo al tasso annuo effettivo e alla mancata considerazione della c.d. indennità di sconfinamento e della c.d. commissione di istruttoria veloce – è parzialmente fondato.
Deve farsi applicazione del principio in ragione del quale (cfr. Cass., 17 novembre 2022, n. 33964, cui adde
Cass., 28 marzo 2024, n. 8383; sul punto vd. altresì in motivazione Cass., 28 febbraio 2024, n. 5282) in tema di usura, nei rapporti di credito regolati in conto corrente bancario, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi - legittimamente concordata secondo quanto previsto dalla Deliberazione CICR del 9 febbraio 2000 - deve essere inserita nel conto delle voci rilevanti ai fini della verifica del superamento del "tasso soglia", poiché, anche se lecita, costituisce comunque un costo del credito concesso e ciò in virtù sia del disposto di cui all'art. 644, comma 5, c.p. (in ragione del quale
"per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito") che del carattere
"onnicomprensivo" ai fini della rilevanza delle voci economiche nel fenomeno usurario - nel limite esclusivo del loro collegamento all'operazione di credito - per la considerazione ai fini civili non diversamente che per quelli penali.
Con riferimento all'apertura di credito in conto corrente del 15.12.2003 (concessa fino alla concorrenza massima di Euro 35.000,00) risulta pattuito un tasso di interesse nominale annuo del 13,25% e, considerando la capitalizzazione trimestrale, un tasso effettivo del
13,923%, a fronte di un tasso soglia usura pro tempore vigente fissato al 13,89%.
26 Con la successiva nuova apertura di credito del
20.3.2006 (fino all'importo di Euro 30.000,00: vd. doc. 4
in primo grado) sono rispettivamente previsti un CP_2 tasso nominale oltre i limiti del fido (per fido maggiore di Euro 5.000,00) del 13,25% e un tasso effettivo oltre i limiti del fido (per fido maggiore di Euro 5.000,00) del
13,923%, entrambi inferiori al tasso soglia usura pro tempore vigente fissato al 14,07%. Lo stesso vale per le successive aperture di credito, su cui parte appellante nulla in particolare osserva, se non con riferimento alla modifica delle condizioni di conto corrente (c.d.
Addendum) del 20.3.2015 (doc. 16 , dove vengono CP_2 inammissibilmente (perché un fido vi era, e che era quello del 17.11.2014 per Euro 50.000,00: doc. 15 Banca) posti a comparazione il “tasso annuo debitore in assenza di fido-nominale e/o tasso mora” del 19,5000% e il tasso soglia vigente alla stipula del contratto del 16,4625%.
Di conseguenza, per effetto del disposto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. non sono dovuti alla CP_2 interessi che, con riferimento al periodo in questione
(vd. perizia di parte dell'appellante, pag., 43, prospetto 1, i cui dati numerici non sono contestati), sono stati pagati in virtù di operazioni non aventi natura solutoria (vd,. infra, con riguardo all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla e CP_2 riproposta in questo grado).
Il motivo è per il resto infondato atteso che parte dall'assunto, meramente ipotetico e non dimostrato, che delle summenzionate indennità di sconfinamento e commissione di istruttoria veloce andasse ad essere addebitata la prevista quantificazione giornaliera per tutti i giorni di ogni mese.
In ordine al quinto motivo di appello – pag. 43-50 dell'atto di impugnazione, incentrato sul mancato
27 riscontro della dedotta violazione della disciplina contenuta nella Deliberazione CICR 9.2.2000 con riguardo da un lato, nell'originario e principale contratto di conto corrente, alla eguale quantificazione del tasso creditore annuo effettivo rispetto a quello nominale e, dall'altro, alla mancata indicazione di alcun tasso di interesse attivo in taluni dei contratti di apertura di credito che si sono succeduti nel tempo – deve da un lato ribadirsi che la contraria e prospettata diseguale quantificazione avrebbe, condotto dato l'ammontare limitato del tasso attivo (0,025%), a dei differenziali infinitesimali ed irrilevanti: deve essere sul punto in particolare disattesa l'osservazione dell'appellante, con cui viene, in sintesi, sostenuto che vi sia difetto di reciprocità nella pattuizione degli interessi anatocistici, in difformità rispetto a quanto previsto dalla citata Deliberazione CICR 9.2.2000 ed in ragione del fatto che, quanto agli interessi creditori, il tasso annuo effettivo globale, al contrario di quanto avvenuto per gli interessi debitori, aveva lo stesso ammontare
(0,025%) di quello annuo nominale. Osserva in proposito questa Corte, senza al riguardo sottoporre ad un giudizio critico il principio affermato da Cass. 10 febbraio 2022,
n. 4321 e, successivamente, in senso conforme, da Cass. 3 luglio 2023, n.18664, Cass. 22 aprile 2024, n. 10775 (a mente delle quali la previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della Delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 – rectius: 2;
N.d.E. - della Delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della Delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione
28 infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione), come nel caso in esame, dato l'ammontare del tasso creditorio, gli effetti della invocata capitalizzazione sarebbero emersi solo con la sesta cifra decimale, all'esito della formula di calcolo
[TAE = (((TAN/100)/4 + 1)4 – 1) X 100], di fatto scarsamente significativa.
Sotto il secondo dei due profili deve osservarsi che, stante la particolare tipologia del contratto di apertura di credito (che ha funzione di finanziamento al correntista) non vi era alcuna necessità che fossero indicati i tassi di interesse attivi, supplendovi al riguardo quello indicato nell'originario e principale contratto di conto corrente e che per di più coincide nell'ammontare con quello comunque indicato, ad abundantiam, nella prima apertura di credito del
15.12.2003.
Il sesto motivo di appello – pagg. 50-54 dell'atto di impugnazione, con cui, in sintesi, si denuncia violazione e falsa applicazione della legge 147/2013 art. 1, comma
629, violazione dell'art. 1 delle Preleggi e l'errata interpretazione dell'art.161, comma 5, del D.Lgs.
385/1993 - è fondato.
Si invoca l'illegittimità dell'applicato anatocismo per il periodo 1.1.2014-24.1.2017 (data quest'ultima dell'Addendum con cui è stata data attuazione alla
Deliberazione CICR n. 343 del 3.8.2016).
Ritiene questa Corte che detto istituto doveva comunque ritenersi illegittimo in quanto in contrasto con normativa di immediata applicazione all'1.1.2014 (art. 1, comma 629, L. n. 147/2013, modificativo dell'art. 120, comma 2, D.Lgs. n. 385/1993: vd. Cass., 30 luglio 2024,
n. 21344 nonché Cass., 10 marzo 2025, n. 6302).
29 Essendo stati addebitati nel suddetto periodo
1.1.2014-24.1.2017, a titolo di interessi anatocistici i seguenti importi (vd. pag. 46 della relazione di c.t.p. di parte appellante, prospetto 2, i cui dati numerici non sono contestati;
vd. altresì gli ee/cc di cui al doc. 10 di parte appellante in primo grado;
sono stati frazionatamente conteggiati 24 gg. su 90 per il primo trimestre 2017 in cui in totale sono conteggiati Euro
243,97 e quindi Euro 65,06; è stato considerato sugli interessi il tasso massimo applicato)
TRIMESTRE INTERESSI TA ANATOCISMO 2014/I 2.068,63 14,500 299,95 2014/II 1.293,00 14,500 187,48 2014/III 905,31 8,106 73,38
2014/IV 976,85 14,500 141,64
2015/1 979,39 14,500 142,01 2015/II 937,77 7,986 77,76 2015/III 935,02 14,500 135,57
2015/IV 1.452,35 14,500 210,59
2016/I 1.437,29 14,500 208,40 2016/II 969,44 11,505 111,53 2016/III 187,62 6,500 12,19 2016/IV 204,70 6,500 13,30 1-24.1.2017 65,06 6,500 4,22 TOTALE 12.412,43 1.618,02
deve essere quindi conteggiato a credito dell'odierna appellante l'importo di Euro 1.618,02.
Con il settimo motivo (pagg. 55-61 dell'atto di impugnazione) viene in sintesi denunciata violazione e falsa applicazione degli artt. 1346 e 1418 c.c. in relazione alla pattuizione della commissione di massimo scoperto.
Il motivo è infondato.
Il contratto di apertura di conto corrente del
5.12.2003 indica i criteri di determinazione della commissione di massimo scoperto non secondo una mera percentuale su una non ben definita base di calcolo (che
30 avrebbe reso la voce di addebito come meramente incrementativa degli interessi pattuiti) bensì con riferimento al massimo utilizzo nel trimestre entro i limiti del fido (per l'1%) e, oltre il limite del fido, sulla cifra massima oltre fido nel trimestre (per l'1,50%).
A detti criteri devono pertanto ritenersi conformate le percentuali riferite ai vari scaglioni menzionati nelle aperture di credito che si sono succedute nel tempo.
L'esame dell'ottavo motivo (pagg. 61-63 dell'atto di impugnazione), con cui si muove in sintesi censura all'impugnata decisione nella parte in cui non è stata fatta applicazione del disposto di cui all'art. 117
D.Lgs. 385/1993, è ultroneo, in quanto la relativa questione è stata già delibata con i primi due motivi di appello.
Viene quindi esaminata la questione relativa alla prescrizione, ritenuta dal primo Giudice assorbita in ragione dell'integrale rigetto della domanda proposta dalla società correntista attrice in primo grado ed odierna appellante, e richiamata, ai sensi dell'art. 346
c.p.c., secondo il rispettivo punto di interesse, da entrambe le parti in questo grado.
Si osserva in proposito quanto segue.
Il conto corrente era ancora aperto alla data di introduzione della lite (14.9.2021: data della notifica della citazione in primo grado).
Le operazioni di addebito degli interessi anatocistici successivi all'1.1.2014 erano comunque infradecennali rispetto all'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Le più lontane operazioni di addebito, relative agli anni 2004-2006, sono avvenute allorché il conto era già
31 affidato per Euro 35.000,00: donde la natura non solutoria delle corrispettive operazioni di ripianamento avvenute con saldo temporaneo contenuto nei limiti dell'affidamento concesso (vd. perizia di parte dell'appellante, pag., 43, prospetto 1, cit.), secondo lo schema seguente:
TRIMESTRE FIDO FIDO UTILIZZATO IMPORTO DOVUTO 2004/1 35.000,00 55.484,94 918,67 2004/II 35.000,00 36.271,47 595,67 2004/III 35.000,00 29.545,95 525,23 525,23
2004/IV 35.000,00 23.998,55 419,81 419,81
2005/I 35.000,00 41.091,38 748,64 2005/II 35.000,00 27.686,81 498,88 498,88 2005/III 35.000,00 30.992,60 559,63 559,63
2005/IV 35.000,00 40.226,43 694,27
2006/I 35.000,00 55.716,42 1.023,05 TOTALE 5.983,85 2.003,55
essendo quindi dovuti Euro 2.003,55.
La ha ante causam operato un riaccredito per CP_2
Euro 16.380,66 in data 23.7.2019 che riguarda nello specifico Euro 1.700,66 per anatocismo post 1.1.2014 (la differenza riguarda l'indennità di sconfinamento e la commissione di istruttoria veloce addebitate: vd. missiva
18.7.2019 della e comparsa di quest'ultima in primo CP_2 grado).
Conseguentemente deve essere emesso, in parziale accoglimento del proposto appello e in riforma dell'impugnata sentenza, ordine di riaccredito di ulteriori Euro 2.003,55 (pari alla sola usura non prescritta, essendo viceversa esaustivo dell'epurazione dell'anatocismo ritenuto illegittimo il riaccredito ante causam di Euro 1.700,66, di poco superiore agli accertati
Euro 1.618,02) con valuta 23.7.2019.
Le spese di lite (relativamente al primo grado oggetto del nono ed ultimo motivo di appello – pagg. 63-
70 dell'atto di impugnazione -) seguono la parziale
32 soccombenza della , in relazione ad una domanda CP_2 della correntista per Euro 104.732,09 (vd. pag. 14 dell'atto di citazione in primo grado).
Ritiene questa Corte di non dover seguire un criterio meramente aritmetico (ciò in considerazione del fatto che la ha pienamente assolto agli obblighi sulla stessa CP_2 gravanti ai sensi dell'art. 119 D.Lgs. 385/1993 solo a giudizio già instaurato e con riferimento a posizioni nel merito ritenute non prescritte) e di addivenire ad una compensazione per 4/5 delle spese di lite sopportate dalla correntista attrice ed appellante e condanna della alla refusione del residuo 1/5 (rapportate per CP_2
l'intero secondo aliquote medie allo scaglione ricompreso fra Euro 52.001,00 ed Euro 260.000,00, esclusa la fase istruttoria per il presente grado) in favore dalla società correntista attrice in primo grado ed odierna appellante, previa revoca della condanna a carico di quest'ultima pronunciata dal Tribunale;
il tutto, così come richiesto, con distrazione in favore dell'officiata procuratrice dichiaratasi antistataria.
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, sull'appello proposto da Pt_1 avverso la sentenza del Tribunale di Lucca n. 1170
[...] del 29.11.2022,
1. ordina, ai sensi di cui in motivazione, a
[...] di procedere con valuta 23.7.2019 CP_1 all'ulteriore accredito di Euro 2.003,55 sul conto n.
239738, già c/c n. 3626484, intercorrente con Pt_1
;
[...]
2. revoca la condanna alle spese di lite a carico di disposta dal Tribunale di Lucca con la Parte_1 sentenza impugnata;
33
3. liquida le spese di lite del primo grado di giudizio sopportate da in Euro 14.103,00 Parte_1 per compensi di avvocato ed Euro 759,00 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge e le spese di lite del presente grado di giudizio sopportate da Pt_1
in Euro 9.991,00 per compensi di avvocato ed Euro
[...]
1.138,50 per spese, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge;
4. dichiara le stesse compensate per quattro quinti del loro ammontare;
5. dichiara tenuta e condanna alla Controparte_1 refusione in favore di del residuo quinto, Parte_1 con distrazione in favore dell'officiata procuratrice dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Firenze il 10 novembre 2025.
Il Presidente rel.est.
34