Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/03/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna
Picciotti
Alla udienza del 05/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 2391/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. MADONNA GIANCARLO, con elezione di domicilio in VIA POSILLIPO 69/20 NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: opp avv. addebito
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31-1-2024, ha proposto Parte_1 opposizione all'avviso di addebito n. 371 2023 0012795704 000, notificato in data 10-1-2024 con il quale l' aveva richiesto il pagamento di € CP_1
7.816,07 a titolo di contributi dovuti per l'anno 2017, eccependo l'omessa notifica dell'atto di accertamento e, in ogni caso, la violazione dei termini ex art. 14 della l. 689/1981, la genericità dell'avviso di addebito, la decadenza e, nel merito, la prescrizione del credito e la mancanza di prova. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'iscrizione a ruolo e l'accertamento della non debenza delle pretese contributive. Ritualmente instaurato il contraddittorio, l' non è costituito CP_1 restando contumace.
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Indispensabile una enucleazione dei vizi fatti valere con il ricorso al fine di individuare il regime giuridico da applicare al giudizio.
Rammentiamo che il titolo esecutivo, ai sensi del D.P.R. n. 602 del
1973, art. 49, si identifica nella cartella esattoriale;
quest'ultima, infatti, essendo un estratto del ruolo, costituisce titolo esecutivo a mente della disposizione citata, come modificata dal d.lgs. n. 46 del 1999, art. 16, (cfr.
Cass. n. 4506 del 2007; Cass. n. 21863 del 2004). Il difetto originario può ravvisarsi “allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003). Il difetto sopravvenuto si riscontra allorché “si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo” (Cass. n. 6119 del 2004; n. 18207 del 2003), come il pagamento.
Tale opposizione non è soggetta ad alcun termine, se non quello rappresentato dal compimento dell'esecuzione (Cass. n. 8061 del 2007). Allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notificazione della cartella e quelli riguardanti i singoli atti dell'esecuzione, l'opposizione è disciplinata dagli artt. 617 e 618 bis cpc.
2 L'opposizione agli atti esecutivi attiene al quomodo del procedimento, investendo la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva. La materia del contendere consiste nell'accertamento della nullità dell'atto impugnato per impedire gli effetti che da esso derivano, sia con riguardo all'atto stesso, che a quelli successivi nulli per derivazione. Detta opposizione deve essere proposta nel termine perentorio di venti giorni stabilito dall'art. 617 cpc. Il termine decorre dal momento in cui l'esistenza dell'atto esecutivo sia resa palese alle parti del processo esecutivo, ossia da quello in cui l'interessato ne abbia avuto legale conoscenza, ovvero abbia avuto conoscenza di un atto successivo che necessariamente presupponga il primo, con la conseguenza che l'opposizione proposta contro un atto successivo, implicando la legale conoscenza dell'atto precedente, fa decorrere il termine per l'impugnazione di quest'ultimo (Cass. n. 252 del 2008; Cass. n. 17780 del 2007; Cass. n. 2665 del 2003; Cass. n. 10119 del
2000; Cass. n. 8473 del 1998; Cass. n. 3785 del 1997).
La tempestività dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere controllata pregiudizialmente d'ufficio, anche in sede di legittimità (Cass.
n. 3404 del 2004; Cass. n. 9912 del 2001; Cass. n. 8765 del 1997). Le descritte opposizioni esecutive in materia, a mente dell'art. 618 bis, co. 1, cpc, “sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili”: con conseguente competenza del giudice del lavoro. Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione limitatamente alle fasi che culminano con “provvedimenti assunti con ordinanza” (art. 618 bis, co. 2, cpc). In ordine all'individuazione del contraddittore nelle opposizioni esecutive si rileva che per le questioni che riguardino la sola attività esecutiva la legittimazione passiva compete esclusivamente al concessionario della riscossione (v. Cass. n. 2617 del 2007; Cass. n. 6450 del 2002). Segnatamente nelle opposizioni all'esecuzione può accadere che l'oggetto del giudizio riguardi anche la persistenza del credito vantato, come nel caso di specie in cui il contribuente eccepisca l'estinzione dell'obbligazione venuta in essere dopo la formazione del titolo esecutivo. Ai sensi dell'art. 39 del d.l.vo n. 112 del 1999, “il concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la
3 regolarità o la validità degli atti esecutivi, deve chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Secondo, poi, il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 21534 del 20/08/2019), il disposto del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39, non è, tuttavia, applicabile ove l'opponente non abbia prospettato alcun vizio formale degli atti esecutivi, se non quello, proposto in via incidentale, relativo alla notifica della cartella al fine di impedire la pronuncia di decadenza, ed abbia chiesto l'accertamento negativo del diritto di credito oggetto della riscossione. In ogni caso, tale disposizione, lungi dal configurare un'ipotesi espressa di litisconsorzio necessario, costituisce solo il riconoscimento di un interesse in capo all'agente per la riscossione a chiamare in giudizio l'ente creditore, ove sia stato chiamato a rispondere anche in ordine a questioni relative al merito della pretesa. Essa giustifica, dunque, la chiamata in causa dell'ente creditore ex artt. 106 o 107 c.p.c.,
Da ciò consegue che laddove sia convenuto in giudizio anche il concessionario, unitamente all'ente previdenziale, è legittimato passivo unicamente quest'ultimo. L'affidare la riscossione al concessionario non importa, invero, che l'ente impositore si spogli del proprio credito, nè ancora, si può confondere, la legittimazione passiva o la titolarità nel lato passivo del rapporto oggetto di lite (che è pur sempre il rapporto contributivo) con la responsabilità d'una eventuale prescrizione dell'azione esecutiva (responsabilità che concerne il rapporto fra ente impositore e concessionario), per poi inferirne la legittimazione passiva del concessionario.
Delineata la tripartizione delle opposizioni che possono essere proposte nell'ambito di una procedura di riscossione per crediti contributivi, occorre dire che spetta al contribuente – coerentemente con il principio della domanda – la facoltà di scegliere l'uno o l'altro percorso di contestazione.
In ipotesi siffatte chi agisce o può far valere esclusivamente l'invalidità dell'atto a valle sull'assunto della irrituale notificazione dell'atto a monte oppure può proporre questioni inerenti il merito della pretesa contributiva, o, come nella specie, può introdurre censure di entrambe le tipologie.
4 Alla stregua dei rilievi che precedono devono essere partitamente esaminate le censure poste nell'unico atto di opposizione. L'azione si qualifica in termini di opposizione agli atti esecutivi relativamente alle censure che attengono al difetto di motivazione ed indeterminatezza dell'avviso di addebito impugnato e al vizio di violazione dell'art. 25 del d.lgs 46/99.
Tali vizi, per consolidata opinione del giudice di legittimità, configurano come un vizio di forma del titolo esecutivo (Cass. n. 18691 del 2008 in ordine alla genericità dell'atto) ovvero una ipotesi di decadenza di carattere procedimentale (Cass. n. 3486 del 23/02/2016; Cass., n.5963 del
12/03/2018).
Occorre dunque verificare d'ufficio la tempestività di tale opposizione rispetto alla conoscenza dell'atto impugnato avuta dall'opposto.
Orbene, i vizi lamentati risultano tardivamente proposti, perché l'opposizione è stata proposta oltre il termine di venti giorni di cui all'art. 617 c.p.c., decorrenti dalla notifica dell'avviso di addebito.
Parimenti è tardiva, perché relativa al quomodo dell'esecuzione e, comunque, infondata la censura in cui si articola il ricorso sulla necessità di atti prodromici, quali la preventiva contestazione.
Tale censura, alla luce del chiaro insegnamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. n. 24882 del 21/11/2014), è priva di pregio.
Nel caso di specie, trova applicazione, come lex specialis, il D.Lgs. n. 46 del 1999, che prevede, come solo facoltativa, la possibilità per l'ente di “di richiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore”. Tanto assorbe anche la questione circa il mancato rispetto dei termini di ci all'art. 14 della l. 689/1981.
Per il resto, l'opposizione, facendosi valere censure in ordine alla sussistenza della pretesa creditoria dell' è tempestiva essendo stata CP_1 presentata entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell'avviso di addebito come prescritto dall'art.24 del d.lvo 46/99.
Gli è, tuttavia, che, nel merito, l'opposizione non può trovare accoglimento nei sensi di seguito precisati.
5 La pretesa dell' trae fondamento dall'omesso versamento dei CP_1 contributi per l'anno 2017.
Occorre quindi esaminare l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa dell'opponente, che si sarebbe maturata dalla scadenza dei termini di pagamento dei contributi dovuti alla gestione commercianti per l'anno
2017. In proposito trova, quindi, applicazione la previsione di cui al D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 18, comma 4, secondo cui "i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.” In via ulteriore, sulla scia della piu' recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 27950/2018 cit.) il dies della prescrizione corre dalla decorrenza del termine ultimo, individuato nella scadenza prevista per il versamento del saldo. La data di scadenza del versamento dei contributi per l'anno 2017 risulta fissata al 2-7-2018.
In ordine, poi, al termine di prescrizione, è dirimente, invero, l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte che, con la sentenza n. 23397 del 2016, risolvendo il contrasto insorto in sede di legittimità, ha affermato il seguente principio di diritto “è di applicazione generale il principio secondo il quale la scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito ma non determina anche l'effetto della c.d.
"conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 cod. civ. Tale principio, pertanto, si applica con riguardo a tutti gli atti - comunque denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via.
Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 cod. civ., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo".
6 Alla luce di tale insegnamento, poiché la cartella esattoriale, ovvero l'avviso di addebito, non rientrano tra i provvedimenti idonei a divenire cosa giudicata ai sensi del combinato disposto degli artt. 324 c.p.c. e 2953
c.c., la definitività del credito ivi indicato, per mancata tempestiva opposizione ex art. 24 del d.lgs n.46/99, comporta che dalla notifica della cartella non opposta comincia a decorrere nuovamente il termine di prescrizione proprio per legge e non quello ex art. 2953 c.c.. E', poi, appena il caso di rilevare, che ai fini del maturare del termine di prescrizione, spiega, altresì, efficacia, la normativa emergenziale di cui alle disposizioni contenute nell' art. 68, comma 1, del D.L. n. 18/2020 (decreto Cura Italia) come più volte modificato, da ultimo, con l'art. 9, D.L. n. 73/2021.
Per effetto di tali disposizioni è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti “in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto gia' versato.
Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159” . In conseguenza del richiamo all'art. 12 del d.Lgs. 159/2015(come modificato dall'articolo 1, comma 431, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208), è stabilito, per il periodo di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, relativamente alle stesse entrate, un corrispondente periodo di tempo di sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonche' la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione,
Tale normativa trova, invero, applicazione nella presente fattispecie, non essendo la prescrizione già interamente maturata alla data di entrata in vigore della disciplina emergenziale, come si avrà modo di evidenziare infra.
7 Dalla data di debenza dei contributi per l'anno 2017, considerando il periodo di sospensione emergenziale, la prescrizione risulta, effettivamente, essere stata tempestivamente interrotta con la notifica dell'avviso di addebito avvenuta in data 10-1-2024. Del tutto generica, infine, la contestazione circa la mancanza di prova della pretesa dell CP_1
Pertanto l'opposizione deve essere integralmente rigettata. Nulla per le spese attesa la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, così provvede: 1) Rigetta l'opposizione; 2) nulla per le spese. Così deciso in data 05/03/2025 .
il Giudice
Dott. Giovanna Picciotti
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