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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/02/2025, n. 145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 145 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4649/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4649/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
COLALONGO ANDREA MARIA
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLALONGO Controparte_1 C.F._2
ANDREA MARIA
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 14/11/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“) 1) i coniugi vivranno separati, con obbligo di reciproco rispetto e, liberi di fissare e/o modificare la rispettiva residenza e dimora, di comunicare all'altro ogni loro variazione, anche riguardo ai rispettivi recapiti telefonici, e ciò nel preminente interesse della prole minore;
2) viene assegnata alla moglie la casa coniugale sita in Ravarino (MO) alla Via
Bellini n.85, con i mobili e le suppellettili ivi presenti, eccezion fatta che per i beni e gli effetti personali del marito, il quale ha già lasciato detta abitazione e provvederà al loro definitivo ritiro, trasferendo la propria residenza nella nuova abitazione;
3) saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori i figl , Per_1 Per_2
con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno regolamentato nel seguente modo:
il sig potrà vederli e tenerli con sé nei giorni feriali tutte le volte che gli Pt_1
impegni lavorativi glielo consentiranno, con un congruo preavviso e, comunque,
per almeno un pomeriggio a settimana, di regola il venerdì, fino all'ora di cena;
nonché nel fine settimana, a settimane alterne, dal sabato mattina alla domenica pomeriggio, con orari da concordarsi volta per volta, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei figli.
Inoltre, i minori potranno trascorrere con ciascun genitore ad anni alterni periodi continuativi di più giorni durante le vacanze natalizie e pasquali, da concordare tra i coniugi volta per volta, quanto a collocazione temporale e durata, almeno dieci giorni prima del loro inizio;
nonché periodi continuativi, anche di due settimane non consecutive, durante le vacanze estive, da concordare tra i coniugi volta per volta entro la data del 31 maggio di ogni anno.
Quanto ai compleanni dei bambini, questi li trascorreranno alternativamente con il padre o con la madre, ove non sia possibile festeggiarli tutti insieme.
Dette condizioni potranno subire in ogni tempo variazioni o mutamenti,
compatibilmente con le esigenze dei minori e delle parti, comunque di concerto tra queste ultime, anche in considerazione dei rispettivi impegni lavorativi;
4) durante il periodo in cui i figli rimarranno con un genitore, questi provvederà in modo autonomo a decidere nel loro interesse per le questioni di rilievo ordinario,
come ad esempio feste, gioco, svago e tempo libero, nonché a permetterne la corretta frequentazione dei nonni e degli altri parenti dei rispettivi rami familiari,
garantendo che la loro condizione odierna non subisca bruschi cambiamenti;
5) nulla i coniugi si corrisponderanno reciprocamente a titolo di mantenimento personale e continueranno a concorrere entrambi al 50% al pagamento delle rate del mutuo contratto per l'acquisto della casa coniugale e dei finanziamenti accesi per esigenze familiari comuni, provvedendo ciascuno al pagamento della metà
dell'esposizione debitoria comune. Attesa la minor presenza durante la settimana per motivi di lavoro, il sig verserà mensilmente alla moglie un rimborso Pt_1
per le spese familiari comuni, che concorrerà con il mantenimento per la prole di cui al punto successivo per una somma complessiva di € 850,00 mensili;
6) il sig corrisponderà alla sig.r per il mantenimento dei figli la Pt_1 CP_1
somma di € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascuno), da versarsi anticipatamente a far data da mese di ottobre 2024 entro il giorno 05 (cinque) di ogni mese con le modalità individuate dalla moglie e rivalutarsi annualmente secondo gli indici
Istat a decorrere dal mese di ottobre 2025. Inoltre, saranno divise a metà tra i coniugi, secondo il modello adottato dal Protocollo famiglia del Tribunale di
Modena, le spese straordinarie mediche non coperte dal SSN, scolastiche e ludico-sportive relative ai minori, da concordarsi previamente e documentarsi successivamente. Infine, sarà percepito interamente dalla madre l'assegno unico universale erogato in favore della prole.
7) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente il rilascio ed il rinnovo dei documenti di identificazione validi per l'espatrio.
8) Saranno compensate tra i coniugi le spese del procedimento di separazione.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze.
-La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e , ogni diversa domanda, Parte_1 Controparte_1
deduzione ed eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nato a [...] Parte_1
il 08/09/1979 e nata a [...] il [...] Controparte_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Modena di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2005, atto n.71, Parte I)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 12/02/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale