Articolo 16 della Legge 21 agosto 1963, n. 1197
Articolo 15Articolo 17
Versione
29 settembre 1963
Art. 16.
E' data facolta' al Ministro per il tesoro di emettere durante l'esercizio finanziario 1963-1964, Buoni poliennali del Tesoro, a scadenza non superiore a nove anni, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941 .
Detti Buoni poliennali, il cui ammontare non puo' superare il disavanzo finanziario risultante dal successivo articolo 33 ed e devoluto al netto degli oneri di cui al successivo comma, a copertura del disavanzo medesimo, possono essere anche utilizzati per il rinnovo dei Buoni del Tesoro novennali di scadenza 1 aprile 1964 e per essi pure si osservano, in quanto applicabili, le norme del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 .
Agli oneri derivanti dall'emissione e dal collocamento dei Buoni previsti dal primo comma, si fara' fronte, giusta quanto disposto dall'articolo 4 della citata legge 27 dicembre 1953, n. 941 , con un'aliquota dei proventi dell'emissione stessa.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 29 settembre 1963