Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/02/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 5033/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. D'AMICO Parte_1
ILENIA);
E
, nata a [...] il [...] (Avv. BARILLARO Controparte_1
ANGELA MARIA );
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note depositate in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025 - celebrata con modalità cartolare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che la presente sentenza viene emessa a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza del 3.02.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento del ricorso.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta in data 5.10.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo, con decreto dei 19.10.2022 – 4.11.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
I coniugi, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo, che in questa sede vengono riportate:
1. I coniugi godono di adeguati redditi propri e pertanto sono economicamente indipendenti;
2. Con il presente ricorso, inoltre, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro;
3. Il sig. continuerà a versare alla moglie Parte_2 CP_1
ogni mese, entro e non oltre giorno 5, mediante accredito sulla carta
[...]
Postpay Evolution intestata alla stessa, un assegno di mantenimento in ragione di € 300,00, da dividere equamente per le due figlie minori e le spese straordinarie relative alle figlie e , continueranno ad Persona_1 Per_2 essere ripartite nella misura del 50% ciascuno;
4. I coniugi si impegnano a comunicarsi reciprocamente l'eventuale mutamento delle rispettive residenze, a tal proposito la sig.ra Controparte_1 essendo stata inserita nella graduatoria per il personale ATA (30 scuole dove si trova tra i primi 50 in graduatoria) a Genova, trasferirà la propria residenza e quella delle figlie in loco con il consenso del padre Pt_2
;
[...]
5. La stessa, a tal proposito si impegnerà, tutte le volte che le sarà
Possibile, a tornare a Palermo per dare la possibilità al sig. di vedere Pt_2
- 2 - le bambine e lui stesso (dato l'ottimo rapporto che ha mantenuto con l'ex moglie) quando possibile, si recherà a Genova per incontrarle;
6. La casa coniugale, sita in Monreale, in SS 186 n. 53/4 di proprietà non esclusiva del marito limitatamente al piano primo, rimane Parte_2 assegnata alla sig.ra che la abiterà unitamente alle figlie e CP_1 Per_2
fino al trasferimento o in caso di rientro;
Persona_1
7. Le figlie e saranno affidate ad entrambi i genitori e Per_2 Persona_1 collocate prevalentemente presso la madre, il padre manterrà il diritto di visita così come indicato nella separazione (due pomeriggi a settimana che le parti concorderanno in base alle esigenze lavorative di entrambi;
e un fine settimana ad alternanza oltre che 15 giorni continuativi nel periodo estivo e in ogni caso quando lo riterrà opportuno previo accordo con la madre) sempre considerando quanto indicato sopra riguardo il trasferimento a Genova delle minori. A tal proposito, i sig.ri e si impegneranno e faranno il CP_1 Pt_2 possibile, così come hanno fatto fino ad ora, per garantire il benessere delle bambine;
8. Durante le varie festività le figlie e staranno con un Per_2 Persona_1 genitore o con l'altro secondo il criterio dell'alternanza;
9. Si da atto che gli effetti del predetto accordo, per volontà dei coniugi, si produrranno già all'atto del deposito del presente ricorso presso la Cancelleria dell'adito Tribunale.
Le spese del presente giudizio sono integralmente compensate fra le parti”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né a disposizioni imperative di legge né all'interesse della prole e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Monreale in data 13/10/2007, da , nato a Parte_1
- 3 - PALERMO il 23/07/1976, e da , nata a [...] il Controparte_1
13/05/1983, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n.
201, Serie A, Parte II , ANNO 2007, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 6/02/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presiden- te e dal relatore.
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