Sentenza 6 dicembre 2024
Accoglimento
Sentenza 11 luglio 2025
Parere definitivo 10 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/07/2025, n. 6070 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6070 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06070/2025REG.PROV.COLL.
N. 01027/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1027 del 2025, proposto da Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
GI Orlando, rappresentata e difesa dall'avvocato Venerando Monello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) n. 22094/2024
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di GI Orlando;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 il Cons. RG ZE e udito l’avvocato Venerando Monello.
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La sentenza impugnata ha accolto il ricorso proposto dalla parte appellata avverso la delibera del CSM del 4 ottobre del 2023 che aveva rigettato l’istanza di trasferimento da lei proposta per il ricongiungimento al coniuge, militare di stanza a Roma, che aveva subìto un trasferimento di autorità, rimanendo nel medesimo comune, dal Reparto Operativo all’Ufficio del Personale dell’Arma dei Carabinieri.
A supporto del gravame la parte appellante espone le seguenti circostanze:
la parte appellata, in data 11 novembre del 2019, quando si trovava quale Sostituto Procuratore, in servizio presso la Procura della Repubblica di Patti (ME), aveva avanzato istanza di trasferimento al fine di ricongiungersi al proprio coniuge, presso la Procura della Repubblica di Roma, comune dove era la nuova sede di servizio del coniuge, che vi era stato trasferito di ufficio da una precedente sede siciliana;
il CSM aveva parzialmente accolto la richiesta del magistrato, disponendone il trasferimento presso la Procura di Latina, sede prescelta in luogo di quella romana, sia perché presentava una maggiore carenza di organico e sia per l’inopportunità di una sua assegnazione a Roma, per la potenziale situazione di incompatibilità che avrebbe potuto sorgere rispetto alle funzioni assegnate al coniuge, che era stato trasferito presso la Compagnia Carabinieri Roma Centro, con funzione di Comandante;
successivamente, la parte appellata aveva presentato una nuova domanda di ricongiungimento, ai sensi del combinato disposto degli artt.17 L. 266/1999 e 95 della Circolare CSM n.13778/2014, basandola sulla circostanza sopravvenuta del nuovo trasferimento del coniuge, che, pur restando a Roma, era stato assegnato ad un ruolo gestionale;
l’istanza è stata rigettata dalla delibera impugnata, che ha ritenuto che, sebbene non sia espressamente indicato nella norma, il trasferimento di sede del coniuge che giustifica un trasferimento extra ordinem del magistrato, sia solo quello che comporta un mutamento di comune della sede di servizio, cosa che non ricorreva nel caso di specie.
La sentenza gravata ha accolto il ricorso ritenendo al contrario che la nozione di altra “sede di servizio ”, di cui all’art.17 l. n.266 citata, dovesse essere interpretata in senso ampio, includendovi anche trasferimenti di sedi situate nell’ambito del medesimo comune, soprattutto nei casi in cui quest’ultimo abbia un territorio molto esteso, e che anche questa evenienza giustifichi l’agevolazione concessa al coniuge.
Tanto premesso, la parte appellante deduce i seguenti motivi di appello avverso la suddetta decisione:
Violazione e falsa applicazione dell’art. 17 della legge n. 266/99 e dell’art. 95 della Circolare C.S.M. n. 13778/2014.
2. Si è costituita in giudizio la parte appellata, contestando l’avverso dedotto e chiedendo il rigetto del gravame.
DIRITTO
3. L’unico motivo d’appello contesta l’interpretazione ampia della nozione di trasferimento ad altra “ sede di servizio ” di cui all’art.17 della L. 266/99 adottata dal primo giudice, ritenendola erronea alla luce di una corretta interpretazione, da svolgere seguendo i canoni dettati dall’art.12 delle Preleggi al codice civile.
Secondo la parte appellante - poiché, in un’ottica di tutela dell’unità familiare, è finalizzata a consentire al coniuge del militare che subisce il trasferimento di ufficio, di trasferirsi, a sua volta, in una sede di servizio prossima a quella del consorte - la previsione non avrebbe potuto/dovuto operare nel caso di spostamento di sede confinato nel raggio di pochi chilometri, e soprattutto allorquando si tratti dello stesso comune, pena la sostanziale elusione della ratio di eccezionalità che caratterizza questa disposizione.
3.1. Il motivo è fondato.
3.1.1. E’ infatti indubitabile che la suddetta disposizione, conferendo un particolare vantaggio nel rapporto di servizio del dipendente pubblico che ha sposato un militare, abbia carattere derogatorio rispetto ai criteri ordinari in materia di trasferimenti di sede; facendone corretta applicazione, e ritenendola, coerentemente alle sue natura giuridica e ratio, norma di stretta interpretazione, la delibera impugnata ha dunque condivisibilmente escluso che essa potesse operare anche nel caso di mero trasferimento di sede del dipendente che tuttavia sia restato a lavorare nello stesso comune di cui al precedente incarico.
3.1.2. Del resto la pretesa azionata nell’occorso dalla parte appellata, quale dipendente statale coniugata con dipendente pubblico trasferito di ufficio, non è assoluta, ma andava necessariamente comparata alle esigenze organizzative dell’amministrazione di appartenenza, nel caso di specie il CSM, chiamato a programmare le dotazioni di personale di magistratura degli uffici giudiziari, nell’ottica del perseguimento di un’ottimale efficienza della giurisdizione.
Ed infatti, in occasione della prima richiesta di trasferimento, l’autogoverno assegnò la parte appellata alla sede di Latina, e non a quella di Roma che era stata richiesta, perché presentava maggiori scoperture di organico.
Dunque, anche il contemperamento che va necessariamente operato, nell’applicazione della norma, tra l’interesse pubblico e il diritto all’unità familiare del pubblico dipendente, induce a confermare l’interpretazione data dal CSM, che, nell’occorso, si deve ritenere, ha dato un’operatività ragionevolmente contenuta alla disposizione, tesa a limitarne un uso eccessivo e/o distorto.
3.1.3. Vi è, di poi, anche un elemento di carattere logico che induce ad adottare una nozione ristretta del sintagma “altra sede di servizio”, dunque interno alla stessa previsione di legge e che peraltro esclude che, nella lettura della disposizione, possa trovare applicazione – come propone la parte appellata che cita in questo senso l’art.1 della legge n.86 del 2001, norma che concede l’indennità di trasferimento, specificando che essa spetta solo in caso di trasferimento di autorità “ad altra sede di servizio sita in un comune diverso ” (enfasi aggiunta) - il brocardo latino ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit .
Infatti la previsione della legge 266 citata attribuisce al trasferimento d’ufficio del coniuge del dipendente pubblico un’evidente “forza attrattiva” rispetto al rapporto di lavoro di quest’ultimo, che, in quanto tale, non può che presentare carattere fisico-materiale, e non meramente funzionale come invece supposto dalla sentenza gravata.
Se le si attribuisse quest’ultimo significato, la norma non avrebbe invero alcun senso e rischierebbe di divenire solo un privilegio ingiustificato attribuito al magistrato sposato ad un militare destinatario di un trasferimento d’autorità, lesivo come tale del principio della parità di condizioni nei trasferimenti di sedi giudiziarie, che non a caso, in via ordinaria sono amministrati tramite (e deliberati all’esito di) un apposito concorso interno indetto dal CSM.
Questo spiega perché non vi era, in questo caso, diversamente che nella previsione di cui all’art.1 L. n.86 del 2001, la necessità che il legislatore precisasse che per trasferimento di sede dovesse intendersi solo quello che si verifica in caso di mutamento di comune, trattandosi di presupposto logicamente implicato dalla suddetta disposizione, che sarebbe stato superfluo precisare.
Si consideri, a conferma di quanto appena osservato, che il beneficio economico di cui alla legge n.86 del 2001, in assenza dell’opportuna specificazione contenuta nell’art.1, diversamente dal vantaggio di sede spettante al coniuge di cui alla legge n. 266 del 1999, in tesi avrebbe potuto ragionevolmente spettare anche al militare trasferito da una funzione all’altra, potendosi giustificare, ad es. con la necessità per costui di acquistare testi per documentarsi sulle nuove funzioni attribuite, o anche con l’inevitabile aggravio di spese connesso ai primi tempi del trasferimento in un altro quartiere, dovuto alla non conoscenza di esercizi magari economici dove provvedere alle spese quotidiane, o più semplicemente, esso avrebbe potuto essergli riconosciuto dal legislatore a titolo di indennizzo per il disagio psicologico dovuto all’inevitabile aggravio di lavoro che normalmente si verifica all’inizio dello svolgimento delle nuove mansioni.
Dunque opportunamente il legislatore ha ritenuto di circoscrivere la suddetta previsione, configurandola come indennità di prima sistemazione, specificamente ed esclusivamente nel caso in cui al trasferimento di sede si accompagni il trasferimento in altro comune.
Esigenza che non è invece ravvisabile nel caso della previsione in oggetto, che, per le ragioni appena dette, è (già) inequivocabilmente applicabile al solo caso di trasferimenti di sede in altro comune rispetto a quello di precedente assegnazione.
3.1.4. Aggiungasi ancora che, come condivisibilmente sostenuto dalla parte appellante, l’ampliamento della portata semantica della disposizione comporterebbe una dilatazione della sua applicazione dagli incerti confini, a sua volta produttiva di un’inammissibile incertezza, che potrebbe consentire arbitri, o, nella migliore delle ipotesi, una prassi ispirata alla regola del “caso per caso”, in violazione dei principi di trasparenza e prevedibilità che devono presidiare le procedure concorsuali per i trasferimenti di sede dei magistrati italiani.
4. Le considerazioni di cui ai precedenti paragrafi sono di per sé sufficienti ad accogliere l’appello e dunque a riformare la decisione del primo grado.
Per completezza converrà aggiungere che quest’ultima va riformata anche nella parte in cui ha ritenuto che la delibera impugnata fosse carente di motivazione, per non aver valutato che, in occasione della prima richiesta di trasferimento, nella quale il magistrato aveva indicato come sede la Procura di Roma, le era stata assegnata Latina, oltre che perché presentava maggiori carenze di organico, anche perché il CSM aveva ritenuto inopportuno un suo trasferimento a Roma, dal momento che il marito era responsabile della Compagnia Carabinieri Roma Centro, e dunque occupava un incarico potenzialmente incompatibile con le funzioni di Sostituto Procuratore attribuite alla moglie in detto circondario.
Il primo giudice, dopo aver preso atto che quelle ragioni di opportunità sono nel frattempo venute meno, avendo il marito della parte appellata assunto un incarico gestionale, e non più operativo, essendo divenuto Responsabile dell’Ufficio Impiego Personale dell’Arma dei Carabinieri, ha ritenuto che sul punto la delibera impugnata avrebbe dovuto prendere posizione, valutando in senso favorevole alla richiedente, la suddetta sopravvenienza, e non rimanere del tutto silente, come invece ha fatto.
4.1. La deduzione è infondata e/o comunque irrilevante.
4.1.1. Sotto il primo profilo, si osserva che quella valutazione si riferiva all’originaria domanda di trasferimento proposta dalla parte, in occasione del trasferimento d’ufficio del militare dalla sede siciliana a Roma.
Di conseguenza non vi erano ragioni di stretto diritto che imponevano al CSM di procedere ad una rivalutazione di questo elemento, in occasione della nuova richiesta, visto che quell’elemento era stato solo incidentalmente scrutinato, per di più nel corso del precedente procedimento, e che vi era un motivo più rilevante per assegnare la sede di Latina, e non quella di Roma, alla parte appellata, rappresentato dalla maggiore criticità delle carenze di personale giudiziario che la prima presentava rispetto alla seconda.
Quest’ultima rappresentava la motivazione principale che sorreggeva quella scelta, rispetto alla quale, le ragioni di opportunità indicate, legate al ruolo concreto svolto dal marito in quel momento, rappresentavano un elemento ulteriore, ma non decisivo, né in un senso, né nell’altro, ai fini della valutazione del trasferimento alla Procura di Roma.
Tanto è vero che questo caso non è contemplato tra quelli che configurano espressamente un’incompatibilità di sede, diversamente da altri, che, nell’esercizio del proprio potere regolamentare, il CSM ha ritenuto di tipizzare.
4.1.2. Del resto, come già osservato, il potere funzionale attribuito al CSM in tema di trasferimenti impone la necessità di operare una valutazione comparativa tra il diritto all’unità familiare spettante al magistrato e le esigenze organizzative della giurisdizione, il cui punto di confluenza è stato appunto individuato in questo caso, dall’organo di autogoverno, nell’assegnazione della parte appellata alla sede di Latina.
Sede che, si deve presumere, non avendo quest’ultima dedotto alcunché in merito, è tuttora affetta da carenze di organico più gravi di quelle della Procura di Roma, il che ancora giustifica, anche sotto questo versante, la scelta adottata nel 2019 e, indirettamente la motivazione che sorregge il diniego impugnato.
In disparte che, per le ragioni indicate, in relazione alla seconda richiesta di trasferimento, ossia quella di cui si controverte, la parte non era legittimata a formulare la relativa domanda, ai sensi della legge n.266, perché il trasferimento del coniuge in altro ufficio della stessa città, come detto, non integra(va) i presupposti richiesti dalla norma.
5. Questi motivi inducono all’accoglimento dell’appello, e, per l’effetto, al rigetto del ricorso introduttivo del giudizio.
La novità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio del doppio grado,
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto, rigetta il ricorso introduttivo del giudizio.
Compensa le spese del doppio grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
RG ZE, Consigliere, Estensore
Rosaria Maria Castorina, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG ZE | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO