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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 21/07/2025, n. 1152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1152 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1089/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Barbara De Munari Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1089/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Rebecca Fedetto e dell'Avv. E_ Augusta Ravagnan
Parte attrice contro on il patrocinio dell'avv. SPADA MONICA CP_1 Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. Nessun contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. ; E_
2. Nessun assegno di mantenimento in favore della sig.ra CP_1
3. Applicazione dell'art. 473 bis n. 18 cpc con conseguente valutazione della condotta processuale della signora CP_1
In via istruttoria:
1 Si insiste per le istanze già formulate ed in particolare per l'emissione di ordine di esibizione documentale a ex art. 210 c.p.c., in relazione ad ogni CP_1 posizione bancaria -finanziaria.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio
Per parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE:
Respingersi la richiesta di remissione in termini ex adverso formulata ai fini del deposito dell'avversaria “MEMORIA ex art. 473 bis n. 17 primo comma c.p.c.
CON COSTITUZIONE DI NUOVO DIFENSORE” in quanto inammissibile non sussistendo i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c.
Per l'effetto dichiararsi la tardività del deposito della succitata memoria con i documenti allegati e dunque dichiararsi la sua inutilizzabilità ai fini del decidere.
In ogni caso rigettarsi ogni domanda sia in merito che in via istruttoria ivi contenuta perché tardivamente proposta e infondata sia in fatto che in diritto.
NEL MERITO
Respinta ogni diversa e/o contraria istanza,
1) Porsi a carico del IG. il contributo al mantenimento dei figli E_ con la somma di € 357,41 (assegno così rivalutato successivamente alla separazione) ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese;
2) Porsi a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra E_ [...] la somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile, a far data dalla CP_1 domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, spese generali, cpa e iva.
Si chiede l'applicazione dell'art. 473 bis n. 18 c.p.c.. e dunque la condanna del
IG. ex art. 92 e 96 c.p.c. Pt_1
2 IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che da circa tre anni nel pomeriggio del mercoledì Testimone_1 partecipa ad un'attività di autonomia denominata “time out” ad , che Parte_2 egli raggiunge in autobus;
2) Vero che alla conclusione dell'attività di cui al capitolo precedente, la IG.ra va a prendere il figlio ad e lo riaccompagna a casa a CP_1 Parte_2
Selvazzano Dentro;
3) Vero che fino allo scorso anno il mercoledì pomeriggio frequentava Tes_1 orienteering nella sede di Padova, via Gabelli;
4) Vero che è sempre stata la IG.ra ad accompagnare e ad andare a CP_1 riprendere all'attività di orienteering;
Tes_1
5) Vero che da settembre 2023 il giovedì pomeriggio frequenta un Testimone_1 corso di ginnastica-motricità a Chiesanuova;
6) Vero che la IG.ra si occupa di accompagnare e andare a riprendere il CP_1 figlio per portarlo a casa, dopo l'attività di cui al capitolo precedente;
7) Vero che fino al settembre 2023, il martedì pomeriggio Testimone_1 frequentava il corso di ginnastica artistica presso Blukippe a RO e la mamma si occupava di accompagnarlo e andarlo a riprendere;
8) Vero che da circa 3 anni il venerdì pomeriggio, la IG.ra recupera CP_1
nel posto di lavoro a Padova, zona Portello, o all'Ipercity (Albignasego) o Tes_1
a Pontevigodarzere e lo accompagna direttamente alla palestra di Giarre, frazione di Abano Terme, per l'allenamento di basket;
9) Vero che dall'età di 12 anni pratica il calcio nel quartiere Natività di Tes_1
Padova;
10) Vero che fino all'anno scorso i giorni di allenamento di calcio erano il martedì e il giovedì e la madre si è sempre occupata di portarlo e andarlo a riprendere;
3 11) Vero che da quest'anno ha allenamento di calcio a Padova, Testimone_1 quartiere Natività, il martedì dalle ore 15 alle ore 17, e solitamente è accompagnato dal proprio allenatore;
12) Vero che nel caso di assenza o impedimento dell'allenatore a portare e a riprendere a calcio vi provvede la IG.ra Tes_1 CP_1
13) Vero che fin da quando ha iniziato a parlare, la IG.ra ha Tes_1 CP_1 sempre provveduto personalmente ad accompagnare il figlio per il trattamento presso il logopedista (prima presso l'associazione Nostra Famiglia nei pressi di
Santa Giustina a Padova, in seguito in vari ambulatori pubblici e privati);
14) Vero che le ultime sedute di logopedia per sono state effettuate Tes_1 nell'anno 2023 alle 15 del mercoledì o del giovedì;
15) Vero che da quando aveva pochi mesi a 5 anni la madre ha sempre accompagnato il figlio a lezione di psicomotricità; Tes_1
16) Vero che dall'età di 3 anni ha frequentato settimanalmente corsi di Tes_1 nuoto dove era accompagnato dalla madre;
17) Vero che la IG.ra ha sempre partecipato e partecipa tuttora agli CP_1 incontri del direttivo della società di calcio (Sport in Veneto, zona Natività di
Padova) dove si allena;
Tes_1
18) Vero che la IG.ra ha sempre partecipato e partecipa tuttora alle CP_1 riunioni dell'associazione (Cooperativa Vite Vere Down Dadi con sede in Padova,
Corte Ca' Lando) dove è inserito dalla nascita. Tes_1
19) Vero che gli incontri si svolgono nelle varie sedi dislocate nel territorio di
Padova.
20) Vero che la IG.ra nel novembre 2022 ha organizzato per il gruppo di CP_1 amici del figlio una gita a Roma con pernottamenti e lo ha ivi Tes_1 accompagnato;
21) Vero che la IG.ra nell'aprile 2023 ha organizzato per il gruppo di CP_1 amici del figlio una gita a Perugia con pernottamenti e lo ha ivi Tes_1 accompagnato;
4 22) Vero che la IG.ra per il Capodanno 2023 ha organizzato per il CP_1 gruppo di amici del figlio una gita a Torino con pernottamenti e lo ha ivi Tes_1 accompagnato;
23) Vero che tutti i giorni a pranzo (ad eccezione di quando deve trattenersi fuori per attività) e due sere alla settimana mangia presso la mamma;
Tes_1
24) Vero che da quando aveva un anno la IG.ra ha sempre Tes_1 CP_1 organizzato feste in occasione del compleanno del figlio;
25) Vero che in costanza di matrimonio, nell'ambito della coppia, la IG.ra si è dedicata all'accudimento dei figli seguendoli nelle attività scolastiche, CP_1 ricreative e sportive;
26) Vero che la IG.ra ha sempre provveduto ad intrattenere i rapporti CP_1 con gli insegnanti e gli educatori dei figli;
27) Vero che la IG.ra ha sempre svolto la carica di rappresentante nelle CP_1 classi frequentate dal figlio;
Tes_1
28) Vero che la IG.ra ha sempre provveduto ad intrattenere i rapporti CP_1 con l'associazione Vite Vere Down Dadi di Padova alla quale è stato Tes_1 iscritto da quando aveva pochi mesi di vita;
29) Vero che il figlio , per poter effettuare spostamenti in autonomia, Tes_1 necessita di essere prima accompagnato e addestrato, specie con i mezzi pubblici;
30) Vero che la IG.ra si è sempre occupata in via esclusiva di istruire il CP_1 figlio per effettuare gli spostamenti mediante mezzi pubblici e in generale i Tes_1 trasferimenti da casa al lavoro o a qualche diversa destinazione;
31) Vero che il IG. da quando ha contratto matrimonio con la IG.ra Pt_1 ha proseguito l'attività lavorativa a tempo pieno, senza soluzione di CP_1 continuità, oggi alle dipendenze di Aspiag;
32) Vero che nel corso del tempo il IG. ha conseguito aumenti stipendiali Pt_1 rapportati al progresso mansionale;
33) Vero che il IG. è dedito al basket sia come giocatore che come Pt_1 allenatore;
5 34) Vero che le attività di basket sono sempre state svolte dal IG. anche Pt_1 in costanza di matrimonio;
35) Vero che la IG.ra ha conseguito la laurea in lingue e letterature CP_1 straniere nell'anno 1992;
36) Vero che la IG.ra al tempo del matrimonio e fino alla nascita dei figli CP_1 ha prestato attività lavorativa presso una ditta per cui partecipava alle fiere all'estero in qualità di interprete e traduttrice;
37) Vero che la IG.ra al tempo del matrimonio e fino alla nascita dei figli CP_1 ha tenuto corsi serali di lingue.
38) Vero che le aspirazioni della IG.ra fin dalla giovane età, erano CP_1 quelle di spendere le competenze linguistiche acquisite anche con lavori che la portassero all'estero.
Si indica a teste su tutti i capitoli:
- la IG.ra , residente in [...]; Testimone_2
- la IG.ra residente in [...] Testimone_3
- la IG.ra residente in [...]
33;
- la IG.na , residente in [...]. Testimone_5
Si chiede:
- ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. il contratto di assunzione del IG. Pt_1
e documentazione attestante le attuali mansioni del IG. alle
[...] Pt_1 dipendenze di Aspiag;
- disporsi l'indagine di Polizia Tributaria e della Guardia di Finanza al fine della verifica dei redditi, del patrimonio, dei beni mobili ed immobili, dei rapporti bancari, postali e finanziari intrattenuti dal IG. sotto qualsiasi E_ forma, nella disponibilità dello stesso anche per il tramite di terzi soggetti.
Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate perché tardivamente proposte e comunque inammissibili.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
6 , nato il [...] a [...], e nata E_ CP_1 il 21/07/1966 a PADOVA, contraevano matrimonio in data 22 maggio 1993 in
Padova, trascritto al n. 234, parte II, serie A, vol. 01 dell'anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova.
Dal matrimonio sono nati due figli: (Cod. Fiscale: Testimone_1
) nato ad [...] il [...] e C.F._1
(Cod. Fiscale: ) nata a [...] il 16 Testimone_5 C.F._2 gennaio 2001;
Con verbale di separazione consensuale del 2 ottobre 2015, omologata in data 12 novembre 2015, il Tribunale di Padova dichiarava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni congiunte:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo per ogni conseguente annotazione;
2. Assegnarsi l'abitazione in Selvazzano Dentro (PD), via Carnaro 28 ad entrambi i coniugi con impegno degli stessi a provvedere nuovamente alla separazione delle due unità abitative di cui consta la casa coniugale mediante
l'apposizione di una porta nel pianerottolo del secondo piano, all'entrata dell'appartamento, ovvero delle utenze domestiche, affinché in una (piano di sopra) vi viva la sig.ra con i figli e nell'altra (piano di sotto) il sig. CP_1
; Pt_1
3. Affidarsi i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i Tes_1 Tes_5 genitori, con residenza prevalente presso la madre ed ampia facoltà di vedere
e stare con il padre, ogniqualvolta questi lo desideri, compatibilmente con le proprie esigenze e quelle dei figli e previo avviso alla sig.ra Per CP_1 quanto riguarda i periodi di vacanza, il sig. comunicherà alla sig.ra Pt_1 il proprio piano ferie così come approvato dall'azienda datrice di CP_1 lavoro e in detti periodi di ferire i figli staranno con lui;
4. Porsi a carico del sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Pt_1
e conviventi con la madre, la somma mensile complessiva di Tes_1 Tes_5
7 euro 600,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/c intestato alla sig.ra somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno CP_1 secondo indici Istat;
5. Il sig. concorrerà nella misura del 100% alle spese scolastiche (da Pt_1 intendersi libri di testo, gite, spese di trasporto relativo alla scuola), mediche straordinarie non mutabili, sportive e ricreative (per esempio Grest) dei figli.
Tali spese, comunque, verranno decise e stabilite di comune accordo tra i genitori;
6. Tenuto conto delle circostanze di fatto come descritte in atti, porsi a carico del sig. a titolo di assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_1 CP_1 la somma di euro 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/c alla stessa intestato, somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo indici Istat;
7. L'autovettura EVOQUE rimarrà al sig. , mentre lo CP_2 Pt_1 stesso si impegna a pagare il bollo della macchina intestata alla sig.ra
CP_1
8. Il conto corrente comune cointestato tra i coniugi verrà intestato al solo sig.
e lo stesso riconoscerà alla sig.ra una somma di euro Pt_1 CP_1
10.000,00;
In data 29.02.2024 depositava ricorso chiedendo che E_ venisse pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici. Il ricorrente evidenziava che il figlio , disabile sin dalla nascita, all'incirca sei mesi Tes_1 dopo la separazione (maggio 2016) ha voluto trasferirsi a vivere definitivamente con il padre che, da quel momento, si è occupato in via esclusiva del mantenimento del figlio, sia ordinario che straordinario, pur continuando a versare l'assegno di mantenimento per entrambi i figli alla moglie. Il sig. Pt_1 precisava, inoltre, che il figlio, ormai maggiorenne e indipendente sotto ogni punto di vista, percepisce una pensione di invalidità civile più accompagnatoria pari a
8 complessivi € 1.000,00 circa mensili, oltre a svolgere attività formativa/lavorativa presso la “Cooperativa Sociale Vite Vere Down Dadi” per cui percepisce uno stipendio di circa € 800,00 mensili. La figlia , invece, è studentessa Tes_5 universitaria non economicamente autosufficiente e ha sempre convissuto con la madre. Infine, relativamente alla convenuta, il sig. evidenziava come Pt_1 nel corso degli anni non avesse mai reperito o cercato di reperire alcuna occupazione lavorativa stabile, tale da poterle garantire l'indipendenza economica.
In data 14.05.2024 si costituiva la sig. che non si opponeva alla CP_1 domanda di divorzio e contestava le diverse istanze e ricostruzioni fattuali del ricorrente. In particolare, la convenuta contestava la totale indipendenza del figlio
, infatti, la sig.ra ha sempre continuato a seguire il figlio e a Tes_1 CP_1 rappresentare per lui un punto di riferimento, ad esempio, continuando ad accompagnarlo nelle palestre dove svolge attività sportiva e ricreativa o aiutandolo a prendere dimestichezza con i mezzi di trasporto pubblici. Inoltre, lo stipendio percepito dal figlio non è sufficiente a garantirgli l'indipendenza economica trattandosi di una somma irrisoria, peraltro per attività precaria. Questo, pertanto, giustificherebbe il versamento da parte del sig. dell'assegno di Pt_1 mantenimento per il figlio alla sig.ra Relativamente alla Tes_1 CP_1 propria attività lavorativa, la IG.ra ha dichiarato che la decisione di CP_1 dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia, e in particolare del figlio
, è stata assunta congiuntamente da entrambi i coniugi, e non rappresenta Tes_1 una scelta unilaterale. Ha inoltre precisato che le uniche entrate economiche attualmente percepite derivano da occasionali lezioni private, attività che non garantisce alcuna stabilità né una remunerazione significativa.
In data 24.10.2024 entrambe le parti comparivano dinanzi al Giudice con i rispettivi procuratori. Veniva prima sentito il ricorrente che confermava la volontà di divorziare, non essendosi i coniugi riconciliati dopo la separazione. Dichiarava di lavorare come dipendente del settore commerciale con un reddito da lavoro di
3200,00 euro per 14 mensilità e di non avere altri redditi, dichiarava, inoltre, di
9 essere proprietario dell'appartamento in cui vive, mentre la casa familiare era rimasta alla moglie essendo di sua proprietà. Relativamente ai figli, confermava quanto dedotto nel ricorso introduttivo e nelle memorie ovvero che la figlia vive con la madre e il figlio con il padre.
Veniva poi sentita la resistente che dichiarava di vivere a Selvazzano nella casa di proprietà insieme alla figlia, mentre il figlio dormiva a casa del padre al piano terra e, quando vuole, pranza o cena a casa della madre.
La sig.ra deriva alla domanda di divorzio e precisava di tenere lezioni CP_1 private da cui deriva un'entrata mensile pari al massimo a 200,00 euro. Altra fonte di reddito è l'assegno di mantenimento per lei e per i figli, pari alla somma complessiva di 800 euro al mese corrisposto dal marito.
Le parti dichiaravano concordemente che il figlio presenta una invalidità riconosciuta al 100%; nonostante ciò, è riuscito a raggiungere un buon livello di formazione e attualmente risulta occupato. A partire da settembre 2024, per una settimana al mese si trova fuori casa. Tra l'assegno di invalidità e il reddito da lavoro percepisce complessivamente circa 1.700 euro mensili. La figlia, invece, ha iniziato a lavorare a tempo determinato nel marzo 2024, con un reddito mensile pari a 830 euro.
Il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, invitava le parti a discutere in merito ai provvedimenti provvisori e allo status.
In tale sede, il procuratore della parte resistente sollevava eccezione di tardività in relazione alla memoria depositata dalla controparte e alle relative conclusioni, contestando altresì la sussistenza dei presupposti per un'eventuale remissione in termini.
Il procuratore di parte ricorrente si riportava alle proprie conclusioni della memoria 4.10.24, chiedeva, pertanto, la rimozione dell'assegno di mantenimento per il figlio , concordando, invece di continuare a rimborsare le sole spese Tes_1 straordinarie per la figlia. Il procuratore chiedeva anche di non considerare tardiva
10 la memoria del 4.10.24 da valutarsi, invece, come istanza di modifica della domanda iniziale anche in considerazione di fatti nuovi sopravvenuti.
Il procuratore di parte resistente chiedeva termine per dedurre in ordine alla modifica della domanda.
Il giudice concedeva termine per le deduzioni della convenuta sulla istanza di modifica fino al 25.11.24; fissava udienza cartolare del 5.12.24 con termine per note.
Le parti depositavano le rispettive note scritte autorizzate in data 04.12.2024.
In data 03.02.2025 il Giudice depositava l'ordinanza ex art. 473bis.22 con i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) Dichiara non più dovuto l'assegno di mantenimento per il figlio , ormai Tes_1 economicamente autosufficiente;
2) Conferma a carico di l'obbligo di continuare a versare a E_
, entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento CP_1 della figlia la somma già prevista in sede di separazione, da Tes_5 continuare a rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, come già previsto;
3) Conferma a carico di l'obbligo di versare a E_ CP_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento la somma di
[...] euro 450 al mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata il 5 di ogni mese;
4) riconosce a carico di l'obbligo di versare a E_ CP_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, dal passaggio in
[...] giudicato della sentenza sullo status di divorzio la somma di euro 450 al mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata il 5 di ogni mese;
non ammette le istanze istruttorie formulate dalle parti perché generiche, irrilevanti e/o contenenti giudizi, nonché ritenuta la sufficienza delle prove documentali alla luce del disposto di cui all'art. 473 bis 18 cpc
11 riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.
Il Tribunale, in composizione collegiale, con sentenza non definitiva n. 210 pubblicata il 4.2.25, pronunciava sullo status di divorzio.
Con separata ordinanza, il Tribunale rimetteva la causa innanzi al relatore per la prosecuzione del giudizio, invitando le parti a formulare reciproche proposte conciliative;
fissava in modalità cartolare la udienza del 27.2.25, con termine per note fino a due giorni prima dell'udienza.
Il Giudice all'udienza cartolare del 27/02/2025 prendeva atto delle note scritte depositate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la udienza del 22.5.25 per rimettere la causa in decisione assegnando i termini ex art. 473 bis n. 28 c.p.c., nonché il termine fino al giorno prima della udienza per il deposito delle note cartolari.
Le parti depositavano le precisazioni delle conclusioni e memorie nei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e il giudice rimetteva la causa in decisione.
****
Preliminarmente va rilevato che il ricorrente si è costituito con ricorso depositato il
29.2.24, chiedendo il divorzio, la revoca dell'assegno di mantenimento della moglie e del figlio, il mantenimento dell'assegno per la figlia nella misura di 300 euro al mese, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie.
Il giudice fissava per trattazione la udienza del 13.6.24, che non si era potuta tenere per impedimento del giudice;
i termini delle memorie ex art. 437 bis 13 cpc, tuttavia, vanno computati rispetto alla udienza del 13.6.24 e rispetto a tale udienza il ricorrente non ha depositato memorie (come, peraltro, la convenuta che ha solo depositato la memoria di costituzione).
Successivamente, in data 4.10.24, il ricorrente si è costituito con nuovi difensori, con “MEMORIA ex art. 473 bis n. 17 primo comma c.p.c.” modificando le proprie conclusioni e chiedendo di non pagare neppure l'assegno di mantenimento per la figlia, che nel frattempo aveva trovato lavoro;
la convenuta ha eccepito la tardività della memoria;
in effetti, la memoria è tardiva perché erano oramai decorsi i
12 termini ex art. 473 bis n. 17 primo comma c.p.c.; su richiesta del ricorrente, questo giudice ne ha, comunque, tenuto conto, e ne terrà qui conto, per valutare se fossero intervenute nuove circostanze che consentissero una modifica delle condizioni ex art. 473 bis 23 cpc.
1.
Quanto ai provvedimenti inerenti al mantenimento del figlio si osserva Tes_1 quanto segue.
Va confermato quanto già disposto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 dichiarando non più dovuto l'assegno di mantenimento per il figlio , ormai Tes_1 economicamente autosufficiente e, in ogni caso, convivente con il padre. In base alla giurisprudenza di legittimità il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto (ex multis Cassazione civile sez. I, 08/05/2025,
n.12121).
Nel caso di , sebbene affetto da sindrome di down (trisomia 21), Tes_1 attualmente riveste una posizione lavorativa presso Aspiag in collaborazione con
Cooperativa Vite Vere con uno stipendio mensile di euro 850,00 e percepisce una pensione d'invalidità mensile di € 865,09, quindi mensilmente dispone di un importo complessivo di € 1.715,00 (vedi doc.15 e doc.21 memoria depositata da parte ricorrente il 4.10.2024).
Inoltre, entrambe le parti hanno confermato che il figlio si è già da anni trasferito stabilmente dal padre recandosi talvolta dalla madre per pranzare o cenare.
Tutto ciò considerato, avendo, al momento, un'entrata più che sufficiente Tes_1
a garantirgli una indipendenza economica nulla è dovuto a titolo di mantenimento.
2.
Quanto al mantenimento della figlia si ritiene di confermare quanto Tes_5 disposto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22.
13 è stata assunta il 4.3.24 (cfr. busta paga prodotta doc. 27 padre) con un Tes_5 contratto di lavoro part-time e a tempo determinato, la cui scadenza era prevista per settembre 2024, con uno stipendio netto di € 870,00 circa al mese, contratto poi prorogato il 26.9.24 fino al 30.9.25 (come da proroga prodotta in allegato alle note d'udienza depositate il 4.12.24). Da quanto allegato dalla madre, il contratto non sarà oggetto di rinnovo, la sig.ra a invece evidenziato che la figlia CP_1
è interessata ad iscriversi ad un master continuando così il proprio percorso di studi. Si ricorda che la figlia è nata il [...], ed appare verisimile che voglia approfondire la propria preparazione.
E' vero che la figlia, trovando l'impiego a tempo determinato ha dimostrato di avere capacità lavorativa, ma è anche vero che l'impiego trovato non era tale da consentirle una vera autonomia economica, perché il modesto importo erogato non era sufficiente ad assicurarle una vita autonoma al di fuori della realtà familiare
(che le garantisce vitto e alloggio), e, peraltro, tra pochi mesi il contratto scadrà.
Ritenuto, pertanto, che la figlia non possa ritenersi allo stato indipendente economicamente, in considerazione della precarietà del contratto di lavoro che terminerà a settembre 2025, si conferma a carico di E_
l'obbligo di continuare a versare a , entro il 5 di ogni mese, a CP_1 titolo di assegno di mantenimento della figlia la somma già prevista in Tes_5 sede di separazione (300,00 euro mensili) da continuare a rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT a far data dal primo anno successivo alla previsione in separazione, oltre al 100% delle spese straordinarie, come già previsto.
3.
Con riferimento alla domanda di parte resistente di previsione di un assegno divorzile di ammontare pari ad euro 500,00 appare opportuno ricordare, previamente, la natura dell'assegno divorzile in rapporto a quella dell'assegno disposto in sede di separazione (che era di 200 euro oltre rivalutazione, come concordato all'epoca tra le parti).
14 A differenza dell'assegno di separazione, il quale presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tali parametri non rilevano in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere qualificato in sede di considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
(cfr. Cass. Civ. n. 11790 del 05.05.2021; Cass. Civ. 5605 del 28.02.2020).
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, dovendosi tener conto delle funzioni assistenziale/compensativa e perequativa dello stesso, va valutata in concreto l'impossibilità del coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di aver dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'ex coniuge, tenuto conto che l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr.
Cass. Civ. n. 21234 del 09.08.20219).
Ciò posto in linea generale, appare necessario procedere all'esame della situazione economica delle parte come documentata dalle parti stesse.
Parte ricorrente lavora presso la società Aspiag Service Srl e ha prodotto le
Dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 da cui risulta un reddito di lavoro dipendente rispettivamente pari ad euro 66.217,00,
71.139,00, 67.297,00 e 67.762,00 (doc. 8-9-10 ricorso introduttivo e doc. 30 memoria depositata in data 04.10.2024).
La sig.ra a invece allegato la sola Dichiarazione dei redditi relativa al CP_1 periodo di imposta anno 2023 da cui risulta un reddito di lavoro dipendente e
15 assimilati pari ad euro 2400,00 (doc. 11 memoria difensiva), tuttavia, da tale ultimo documento non è possibile ricavare il reddito effettivo prodotto dalla resistente considerato che la stessa, come confermato anche in sede di udienza, non ha occupazione lavorativa stabile, ma fa ripetizioni private presso la propria abitazione da cui derivano entrate liquide non contabilizzate. Risulta, poi, che ha dei risparmi (cfr polizze doc 8,9 e 10).
La casa coniugale è attualmente di proprietà dei coniugi, avendo gli stessi provveduto alla separazione delle due unità abitative di cui constava la casa stessa.
La figlia , economicamente non autosufficiente, vive con la madre, il Tes_5 figlio , economicamente indipendente, vive con il padre. Tes_1
Il matrimonio è durato circa 23 anni. La parte resistente ha dedotto di aver rinunciato, di comune accordo con il coniuge, all'attività lavorativa durante il matrimonio per dedicarsi prevalentemente alla cura della famiglia, fin dall'inizio del matrimonio;
situazione che si è consolidata con la nascita del primogenito
, affetto da sindrome di Down, e la nascita della secondogenita , a Tes_1 Tes_5 soli 16 mesi di distanza dal fratello.
Sebbene il IG. contesti che tale decisione sia stata frutto di un accordo Pt_1 condiviso, la ricostruzione dei fatti offerta dalla resistente appare plausibile e coerente, soprattutto alla luce delle oggettive difficoltà connesse alla gestione quotidiana di due figli piccoli di cui uno con disabilità. Peraltro, dai documenti prodotti da entrambe le parti emerge che, ancora oggi, , pur avendo Tes_1 acquisito una certa autonomia, necessita di un costante supporto familiare, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti e le attività della vita quotidiana.
Quanto al sig. , egli, pur partecipando alla gestione familiare, ha invece Pt_1 continuato a lavorare a tempo pieno, proseguendo nella propria carriera professionale coltivando il rapporto di lavoro dipendente che gli garantisce e gli garantirà in futuro, anche da pensionato, una serenità reddituale.
Circostanza non oggetto di contestazione specifica, e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. è che la sig.ra urante il matrimonio ha comunque svolto CP_1
16 ripetizioni private dimostrando di avere capacità lavorativa, che tuttavia, non appare oggi spendibile in un rapporto di lavoro dipendente, stabile e sicuro come quello del marito, alla luce dell'età oramai maturata dalla moglie, già in sede di separazione.
Alla luce, quindi, della documentazione prodotta ed esaminata, considerata la durata del matrimonio (23 anni), l'età della resistente (59 anni), la precarietà del lavoro della sig.ra he non le consente oggi autonomia economica dal CP_1 marito e non le consentirà alcun sostegno previdenziale futuro, va stabilito a carico del marito e a favore della moglie, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, un assegno divorzile, quantomeno sotto il profilo compensativo e perequativo, di ammontare pari ad euro 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Va precisato che l'assegno divorzile stabilito in sede di provvedimenti provvisori era pari ad euro 450 al mese, ma appare corretto limitarlo all'importo di euro 350 perché va considerato che la moglie fruisce anche dell'assegno unico, e, in ogni caso, non ha fornito adeguata prova del suo reddito mensile.
Per le stesse ragioni, l'assegno di separazione, che era stato elevato a 450 euro in sede di provvedimenti provvisori, merita di essere riportato all'importo originariamente concordato tra le parti in sede di separazione nella somma di euro
200 oltre rivalutazione monetaria dal primo anno successivo alla previsione in sede di separazione.
4.
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e la parziale soccombenza reciproca, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma a carico del IG. il contributo al mantenimento della E_ figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 100% delle spese Tes_5
17 straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data dal primo anno successivo al suo riconoscimento in sede di separazione, e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
2) pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra E_ [...] la somma mensile di € 350,00 a titolo di assegno divorzile, dal passaggio CP_1 in giudicato della sentenza di divorzio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
3) conferma, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'assegno di mantenimento nella misura concordata dalle parti in sede di separazione, di euro
200 al mese, oltre rivalutazione monetaria dal primo anno successivo alla sua previsione in sede di separazione.
4) spese di lite compensate
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente Cinzia Balletti
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dr.ssa Cinzia Balletti Presidente relatore dr.ssa Barbara De Munari Giudice dr.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1089/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'Avv. Rebecca Fedetto e dell'Avv. E_ Augusta Ravagnan
Parte attrice contro on il patrocinio dell'avv. SPADA MONICA CP_1 Convenuta
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
1. Nessun contributo al mantenimento dei figli a carico del sig. ; E_
2. Nessun assegno di mantenimento in favore della sig.ra CP_1
3. Applicazione dell'art. 473 bis n. 18 cpc con conseguente valutazione della condotta processuale della signora CP_1
In via istruttoria:
1 Si insiste per le istanze già formulate ed in particolare per l'emissione di ordine di esibizione documentale a ex art. 210 c.p.c., in relazione ad ogni CP_1 posizione bancaria -finanziaria.
Con vittoria di spese e onorari di giudizio
Per parte convenuta:
IN VIA PRELIMINARE:
Respingersi la richiesta di remissione in termini ex adverso formulata ai fini del deposito dell'avversaria “MEMORIA ex art. 473 bis n. 17 primo comma c.p.c.
CON COSTITUZIONE DI NUOVO DIFENSORE” in quanto inammissibile non sussistendo i presupposti di cui all'art. 153 c.p.c.
Per l'effetto dichiararsi la tardività del deposito della succitata memoria con i documenti allegati e dunque dichiararsi la sua inutilizzabilità ai fini del decidere.
In ogni caso rigettarsi ogni domanda sia in merito che in via istruttoria ivi contenuta perché tardivamente proposta e infondata sia in fatto che in diritto.
NEL MERITO
Respinta ogni diversa e/o contraria istanza,
1) Porsi a carico del IG. il contributo al mantenimento dei figli E_ con la somma di € 357,41 (assegno così rivalutato successivamente alla separazione) ciascuno, oltre al 100% delle spese straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese;
2) Porsi a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra E_ [...] la somma di € 500,00 a titolo di assegno divorzile, a far data dalla CP_1 domanda, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
IN OGNI CASO
Con vittoria di spese e compensi del giudizio, spese generali, cpa e iva.
Si chiede l'applicazione dell'art. 473 bis n. 18 c.p.c.. e dunque la condanna del
IG. ex art. 92 e 96 c.p.c. Pt_1
2 IN VIA ISTRUTTORIA
Si chiede prova per interpello e testi sulle seguenti circostanze:
1) Vero che da circa tre anni nel pomeriggio del mercoledì Testimone_1 partecipa ad un'attività di autonomia denominata “time out” ad , che Parte_2 egli raggiunge in autobus;
2) Vero che alla conclusione dell'attività di cui al capitolo precedente, la IG.ra va a prendere il figlio ad e lo riaccompagna a casa a CP_1 Parte_2
Selvazzano Dentro;
3) Vero che fino allo scorso anno il mercoledì pomeriggio frequentava Tes_1 orienteering nella sede di Padova, via Gabelli;
4) Vero che è sempre stata la IG.ra ad accompagnare e ad andare a CP_1 riprendere all'attività di orienteering;
Tes_1
5) Vero che da settembre 2023 il giovedì pomeriggio frequenta un Testimone_1 corso di ginnastica-motricità a Chiesanuova;
6) Vero che la IG.ra si occupa di accompagnare e andare a riprendere il CP_1 figlio per portarlo a casa, dopo l'attività di cui al capitolo precedente;
7) Vero che fino al settembre 2023, il martedì pomeriggio Testimone_1 frequentava il corso di ginnastica artistica presso Blukippe a RO e la mamma si occupava di accompagnarlo e andarlo a riprendere;
8) Vero che da circa 3 anni il venerdì pomeriggio, la IG.ra recupera CP_1
nel posto di lavoro a Padova, zona Portello, o all'Ipercity (Albignasego) o Tes_1
a Pontevigodarzere e lo accompagna direttamente alla palestra di Giarre, frazione di Abano Terme, per l'allenamento di basket;
9) Vero che dall'età di 12 anni pratica il calcio nel quartiere Natività di Tes_1
Padova;
10) Vero che fino all'anno scorso i giorni di allenamento di calcio erano il martedì e il giovedì e la madre si è sempre occupata di portarlo e andarlo a riprendere;
3 11) Vero che da quest'anno ha allenamento di calcio a Padova, Testimone_1 quartiere Natività, il martedì dalle ore 15 alle ore 17, e solitamente è accompagnato dal proprio allenatore;
12) Vero che nel caso di assenza o impedimento dell'allenatore a portare e a riprendere a calcio vi provvede la IG.ra Tes_1 CP_1
13) Vero che fin da quando ha iniziato a parlare, la IG.ra ha Tes_1 CP_1 sempre provveduto personalmente ad accompagnare il figlio per il trattamento presso il logopedista (prima presso l'associazione Nostra Famiglia nei pressi di
Santa Giustina a Padova, in seguito in vari ambulatori pubblici e privati);
14) Vero che le ultime sedute di logopedia per sono state effettuate Tes_1 nell'anno 2023 alle 15 del mercoledì o del giovedì;
15) Vero che da quando aveva pochi mesi a 5 anni la madre ha sempre accompagnato il figlio a lezione di psicomotricità; Tes_1
16) Vero che dall'età di 3 anni ha frequentato settimanalmente corsi di Tes_1 nuoto dove era accompagnato dalla madre;
17) Vero che la IG.ra ha sempre partecipato e partecipa tuttora agli CP_1 incontri del direttivo della società di calcio (Sport in Veneto, zona Natività di
Padova) dove si allena;
Tes_1
18) Vero che la IG.ra ha sempre partecipato e partecipa tuttora alle CP_1 riunioni dell'associazione (Cooperativa Vite Vere Down Dadi con sede in Padova,
Corte Ca' Lando) dove è inserito dalla nascita. Tes_1
19) Vero che gli incontri si svolgono nelle varie sedi dislocate nel territorio di
Padova.
20) Vero che la IG.ra nel novembre 2022 ha organizzato per il gruppo di CP_1 amici del figlio una gita a Roma con pernottamenti e lo ha ivi Tes_1 accompagnato;
21) Vero che la IG.ra nell'aprile 2023 ha organizzato per il gruppo di CP_1 amici del figlio una gita a Perugia con pernottamenti e lo ha ivi Tes_1 accompagnato;
4 22) Vero che la IG.ra per il Capodanno 2023 ha organizzato per il CP_1 gruppo di amici del figlio una gita a Torino con pernottamenti e lo ha ivi Tes_1 accompagnato;
23) Vero che tutti i giorni a pranzo (ad eccezione di quando deve trattenersi fuori per attività) e due sere alla settimana mangia presso la mamma;
Tes_1
24) Vero che da quando aveva un anno la IG.ra ha sempre Tes_1 CP_1 organizzato feste in occasione del compleanno del figlio;
25) Vero che in costanza di matrimonio, nell'ambito della coppia, la IG.ra si è dedicata all'accudimento dei figli seguendoli nelle attività scolastiche, CP_1 ricreative e sportive;
26) Vero che la IG.ra ha sempre provveduto ad intrattenere i rapporti CP_1 con gli insegnanti e gli educatori dei figli;
27) Vero che la IG.ra ha sempre svolto la carica di rappresentante nelle CP_1 classi frequentate dal figlio;
Tes_1
28) Vero che la IG.ra ha sempre provveduto ad intrattenere i rapporti CP_1 con l'associazione Vite Vere Down Dadi di Padova alla quale è stato Tes_1 iscritto da quando aveva pochi mesi di vita;
29) Vero che il figlio , per poter effettuare spostamenti in autonomia, Tes_1 necessita di essere prima accompagnato e addestrato, specie con i mezzi pubblici;
30) Vero che la IG.ra si è sempre occupata in via esclusiva di istruire il CP_1 figlio per effettuare gli spostamenti mediante mezzi pubblici e in generale i Tes_1 trasferimenti da casa al lavoro o a qualche diversa destinazione;
31) Vero che il IG. da quando ha contratto matrimonio con la IG.ra Pt_1 ha proseguito l'attività lavorativa a tempo pieno, senza soluzione di CP_1 continuità, oggi alle dipendenze di Aspiag;
32) Vero che nel corso del tempo il IG. ha conseguito aumenti stipendiali Pt_1 rapportati al progresso mansionale;
33) Vero che il IG. è dedito al basket sia come giocatore che come Pt_1 allenatore;
5 34) Vero che le attività di basket sono sempre state svolte dal IG. anche Pt_1 in costanza di matrimonio;
35) Vero che la IG.ra ha conseguito la laurea in lingue e letterature CP_1 straniere nell'anno 1992;
36) Vero che la IG.ra al tempo del matrimonio e fino alla nascita dei figli CP_1 ha prestato attività lavorativa presso una ditta per cui partecipava alle fiere all'estero in qualità di interprete e traduttrice;
37) Vero che la IG.ra al tempo del matrimonio e fino alla nascita dei figli CP_1 ha tenuto corsi serali di lingue.
38) Vero che le aspirazioni della IG.ra fin dalla giovane età, erano CP_1 quelle di spendere le competenze linguistiche acquisite anche con lavori che la portassero all'estero.
Si indica a teste su tutti i capitoli:
- la IG.ra , residente in [...]; Testimone_2
- la IG.ra residente in [...] Testimone_3
- la IG.ra residente in [...]
33;
- la IG.na , residente in [...]. Testimone_5
Si chiede:
- ordinarsi ai sensi dell'art. 210 c.p.c. il contratto di assunzione del IG. Pt_1
e documentazione attestante le attuali mansioni del IG. alle
[...] Pt_1 dipendenze di Aspiag;
- disporsi l'indagine di Polizia Tributaria e della Guardia di Finanza al fine della verifica dei redditi, del patrimonio, dei beni mobili ed immobili, dei rapporti bancari, postali e finanziari intrattenuti dal IG. sotto qualsiasi E_ forma, nella disponibilità dello stesso anche per il tramite di terzi soggetti.
Ci si oppone alle istanze istruttorie ex adverso formulate perché tardivamente proposte e comunque inammissibili.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
6 , nato il [...] a [...], e nata E_ CP_1 il 21/07/1966 a PADOVA, contraevano matrimonio in data 22 maggio 1993 in
Padova, trascritto al n. 234, parte II, serie A, vol. 01 dell'anno 1993 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Padova.
Dal matrimonio sono nati due figli: (Cod. Fiscale: Testimone_1
) nato ad [...] il [...] e C.F._1
(Cod. Fiscale: ) nata a [...] il 16 Testimone_5 C.F._2 gennaio 2001;
Con verbale di separazione consensuale del 2 ottobre 2015, omologata in data 12 novembre 2015, il Tribunale di Padova dichiarava la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni congiunte:
1. Pronunciare la separazione personale dei coniugi, disponendo per ogni conseguente annotazione;
2. Assegnarsi l'abitazione in Selvazzano Dentro (PD), via Carnaro 28 ad entrambi i coniugi con impegno degli stessi a provvedere nuovamente alla separazione delle due unità abitative di cui consta la casa coniugale mediante
l'apposizione di una porta nel pianerottolo del secondo piano, all'entrata dell'appartamento, ovvero delle utenze domestiche, affinché in una (piano di sopra) vi viva la sig.ra con i figli e nell'altra (piano di sotto) il sig. CP_1
; Pt_1
3. Affidarsi i figli minori e in modo condiviso ad entrambi i Tes_1 Tes_5 genitori, con residenza prevalente presso la madre ed ampia facoltà di vedere
e stare con il padre, ogniqualvolta questi lo desideri, compatibilmente con le proprie esigenze e quelle dei figli e previo avviso alla sig.ra Per CP_1 quanto riguarda i periodi di vacanza, il sig. comunicherà alla sig.ra Pt_1 il proprio piano ferie così come approvato dall'azienda datrice di CP_1 lavoro e in detti periodi di ferire i figli staranno con lui;
4. Porsi a carico del sig. a titolo di concorso nel mantenimento dei figli Pt_1
e conviventi con la madre, la somma mensile complessiva di Tes_1 Tes_5
7 euro 600,00, da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/c intestato alla sig.ra somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno CP_1 secondo indici Istat;
5. Il sig. concorrerà nella misura del 100% alle spese scolastiche (da Pt_1 intendersi libri di testo, gite, spese di trasporto relativo alla scuola), mediche straordinarie non mutabili, sportive e ricreative (per esempio Grest) dei figli.
Tali spese, comunque, verranno decise e stabilite di comune accordo tra i genitori;
6. Tenuto conto delle circostanze di fatto come descritte in atti, porsi a carico del sig. a titolo di assegno di mantenimento a favore della sig.ra Pt_1 CP_1 la somma di euro 200,00 mensili, da corrispondersi entro il giorno 15 di ciascun mese sul c/c alla stessa intestato, somma da rivalutarsi automaticamente ogni anno secondo indici Istat;
7. L'autovettura EVOQUE rimarrà al sig. , mentre lo CP_2 Pt_1 stesso si impegna a pagare il bollo della macchina intestata alla sig.ra
CP_1
8. Il conto corrente comune cointestato tra i coniugi verrà intestato al solo sig.
e lo stesso riconoscerà alla sig.ra una somma di euro Pt_1 CP_1
10.000,00;
In data 29.02.2024 depositava ricorso chiedendo che E_ venisse pronunciata la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio e i consequenziali provvedimenti relativi alla prole ed economici. Il ricorrente evidenziava che il figlio , disabile sin dalla nascita, all'incirca sei mesi Tes_1 dopo la separazione (maggio 2016) ha voluto trasferirsi a vivere definitivamente con il padre che, da quel momento, si è occupato in via esclusiva del mantenimento del figlio, sia ordinario che straordinario, pur continuando a versare l'assegno di mantenimento per entrambi i figli alla moglie. Il sig. Pt_1 precisava, inoltre, che il figlio, ormai maggiorenne e indipendente sotto ogni punto di vista, percepisce una pensione di invalidità civile più accompagnatoria pari a
8 complessivi € 1.000,00 circa mensili, oltre a svolgere attività formativa/lavorativa presso la “Cooperativa Sociale Vite Vere Down Dadi” per cui percepisce uno stipendio di circa € 800,00 mensili. La figlia , invece, è studentessa Tes_5 universitaria non economicamente autosufficiente e ha sempre convissuto con la madre. Infine, relativamente alla convenuta, il sig. evidenziava come Pt_1 nel corso degli anni non avesse mai reperito o cercato di reperire alcuna occupazione lavorativa stabile, tale da poterle garantire l'indipendenza economica.
In data 14.05.2024 si costituiva la sig. che non si opponeva alla CP_1 domanda di divorzio e contestava le diverse istanze e ricostruzioni fattuali del ricorrente. In particolare, la convenuta contestava la totale indipendenza del figlio
, infatti, la sig.ra ha sempre continuato a seguire il figlio e a Tes_1 CP_1 rappresentare per lui un punto di riferimento, ad esempio, continuando ad accompagnarlo nelle palestre dove svolge attività sportiva e ricreativa o aiutandolo a prendere dimestichezza con i mezzi di trasporto pubblici. Inoltre, lo stipendio percepito dal figlio non è sufficiente a garantirgli l'indipendenza economica trattandosi di una somma irrisoria, peraltro per attività precaria. Questo, pertanto, giustificherebbe il versamento da parte del sig. dell'assegno di Pt_1 mantenimento per il figlio alla sig.ra Relativamente alla Tes_1 CP_1 propria attività lavorativa, la IG.ra ha dichiarato che la decisione di CP_1 dedicarsi esclusivamente alla cura della famiglia, e in particolare del figlio
, è stata assunta congiuntamente da entrambi i coniugi, e non rappresenta Tes_1 una scelta unilaterale. Ha inoltre precisato che le uniche entrate economiche attualmente percepite derivano da occasionali lezioni private, attività che non garantisce alcuna stabilità né una remunerazione significativa.
In data 24.10.2024 entrambe le parti comparivano dinanzi al Giudice con i rispettivi procuratori. Veniva prima sentito il ricorrente che confermava la volontà di divorziare, non essendosi i coniugi riconciliati dopo la separazione. Dichiarava di lavorare come dipendente del settore commerciale con un reddito da lavoro di
3200,00 euro per 14 mensilità e di non avere altri redditi, dichiarava, inoltre, di
9 essere proprietario dell'appartamento in cui vive, mentre la casa familiare era rimasta alla moglie essendo di sua proprietà. Relativamente ai figli, confermava quanto dedotto nel ricorso introduttivo e nelle memorie ovvero che la figlia vive con la madre e il figlio con il padre.
Veniva poi sentita la resistente che dichiarava di vivere a Selvazzano nella casa di proprietà insieme alla figlia, mentre il figlio dormiva a casa del padre al piano terra e, quando vuole, pranza o cena a casa della madre.
La sig.ra deriva alla domanda di divorzio e precisava di tenere lezioni CP_1 private da cui deriva un'entrata mensile pari al massimo a 200,00 euro. Altra fonte di reddito è l'assegno di mantenimento per lei e per i figli, pari alla somma complessiva di 800 euro al mese corrisposto dal marito.
Le parti dichiaravano concordemente che il figlio presenta una invalidità riconosciuta al 100%; nonostante ciò, è riuscito a raggiungere un buon livello di formazione e attualmente risulta occupato. A partire da settembre 2024, per una settimana al mese si trova fuori casa. Tra l'assegno di invalidità e il reddito da lavoro percepisce complessivamente circa 1.700 euro mensili. La figlia, invece, ha iniziato a lavorare a tempo determinato nel marzo 2024, con un reddito mensile pari a 830 euro.
Il Giudice, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, invitava le parti a discutere in merito ai provvedimenti provvisori e allo status.
In tale sede, il procuratore della parte resistente sollevava eccezione di tardività in relazione alla memoria depositata dalla controparte e alle relative conclusioni, contestando altresì la sussistenza dei presupposti per un'eventuale remissione in termini.
Il procuratore di parte ricorrente si riportava alle proprie conclusioni della memoria 4.10.24, chiedeva, pertanto, la rimozione dell'assegno di mantenimento per il figlio , concordando, invece di continuare a rimborsare le sole spese Tes_1 straordinarie per la figlia. Il procuratore chiedeva anche di non considerare tardiva
10 la memoria del 4.10.24 da valutarsi, invece, come istanza di modifica della domanda iniziale anche in considerazione di fatti nuovi sopravvenuti.
Il procuratore di parte resistente chiedeva termine per dedurre in ordine alla modifica della domanda.
Il giudice concedeva termine per le deduzioni della convenuta sulla istanza di modifica fino al 25.11.24; fissava udienza cartolare del 5.12.24 con termine per note.
Le parti depositavano le rispettive note scritte autorizzate in data 04.12.2024.
In data 03.02.2025 il Giudice depositava l'ordinanza ex art. 473bis.22 con i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
1) Dichiara non più dovuto l'assegno di mantenimento per il figlio , ormai Tes_1 economicamente autosufficiente;
2) Conferma a carico di l'obbligo di continuare a versare a E_
, entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento CP_1 della figlia la somma già prevista in sede di separazione, da Tes_5 continuare a rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 100% delle spese straordinarie, come già previsto;
3) Conferma a carico di l'obbligo di versare a E_ CP_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno di mantenimento la somma di
[...] euro 450 al mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata il 5 di ogni mese;
4) riconosce a carico di l'obbligo di versare a E_ CP_1
entro il 5 di ogni mese, a titolo di assegno divorzile, dal passaggio in
[...] giudicato della sentenza sullo status di divorzio la somma di euro 450 al mese, da rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT e da corrispondersi in via anticipata il 5 di ogni mese;
non ammette le istanze istruttorie formulate dalle parti perché generiche, irrilevanti e/o contenenti giudizi, nonché ritenuta la sufficienza delle prove documentali alla luce del disposto di cui all'art. 473 bis 18 cpc
11 riferisce al collegio sulle conclusioni relative allo status.
Il Tribunale, in composizione collegiale, con sentenza non definitiva n. 210 pubblicata il 4.2.25, pronunciava sullo status di divorzio.
Con separata ordinanza, il Tribunale rimetteva la causa innanzi al relatore per la prosecuzione del giudizio, invitando le parti a formulare reciproche proposte conciliative;
fissava in modalità cartolare la udienza del 27.2.25, con termine per note fino a due giorni prima dell'udienza.
Il Giudice all'udienza cartolare del 27/02/2025 prendeva atto delle note scritte depositate dalle parti e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava la udienza del 22.5.25 per rimettere la causa in decisione assegnando i termini ex art. 473 bis n. 28 c.p.c., nonché il termine fino al giorno prima della udienza per il deposito delle note cartolari.
Le parti depositavano le precisazioni delle conclusioni e memorie nei termini ex art. 473bis.28 c.p.c. e il giudice rimetteva la causa in decisione.
****
Preliminarmente va rilevato che il ricorrente si è costituito con ricorso depositato il
29.2.24, chiedendo il divorzio, la revoca dell'assegno di mantenimento della moglie e del figlio, il mantenimento dell'assegno per la figlia nella misura di 300 euro al mese, oltre al pagamento del 100% delle spese straordinarie.
Il giudice fissava per trattazione la udienza del 13.6.24, che non si era potuta tenere per impedimento del giudice;
i termini delle memorie ex art. 437 bis 13 cpc, tuttavia, vanno computati rispetto alla udienza del 13.6.24 e rispetto a tale udienza il ricorrente non ha depositato memorie (come, peraltro, la convenuta che ha solo depositato la memoria di costituzione).
Successivamente, in data 4.10.24, il ricorrente si è costituito con nuovi difensori, con “MEMORIA ex art. 473 bis n. 17 primo comma c.p.c.” modificando le proprie conclusioni e chiedendo di non pagare neppure l'assegno di mantenimento per la figlia, che nel frattempo aveva trovato lavoro;
la convenuta ha eccepito la tardività della memoria;
in effetti, la memoria è tardiva perché erano oramai decorsi i
12 termini ex art. 473 bis n. 17 primo comma c.p.c.; su richiesta del ricorrente, questo giudice ne ha, comunque, tenuto conto, e ne terrà qui conto, per valutare se fossero intervenute nuove circostanze che consentissero una modifica delle condizioni ex art. 473 bis 23 cpc.
1.
Quanto ai provvedimenti inerenti al mantenimento del figlio si osserva Tes_1 quanto segue.
Va confermato quanto già disposto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22 dichiarando non più dovuto l'assegno di mantenimento per il figlio , ormai Tes_1 economicamente autosufficiente e, in ogni caso, convivente con il padre. In base alla giurisprudenza di legittimità il dovere dei genitori di mantenere i figli non cessa ipso facto con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età, ma termina solo nel momento in cui il figlio consegue l'autonomia economica, o avrebbe dovuto farlo secondo paramenti di una diligente condotta, da accertare con riferimento al caso concreto (ex multis Cassazione civile sez. I, 08/05/2025,
n.12121).
Nel caso di , sebbene affetto da sindrome di down (trisomia 21), Tes_1 attualmente riveste una posizione lavorativa presso Aspiag in collaborazione con
Cooperativa Vite Vere con uno stipendio mensile di euro 850,00 e percepisce una pensione d'invalidità mensile di € 865,09, quindi mensilmente dispone di un importo complessivo di € 1.715,00 (vedi doc.15 e doc.21 memoria depositata da parte ricorrente il 4.10.2024).
Inoltre, entrambe le parti hanno confermato che il figlio si è già da anni trasferito stabilmente dal padre recandosi talvolta dalla madre per pranzare o cenare.
Tutto ciò considerato, avendo, al momento, un'entrata più che sufficiente Tes_1
a garantirgli una indipendenza economica nulla è dovuto a titolo di mantenimento.
2.
Quanto al mantenimento della figlia si ritiene di confermare quanto Tes_5 disposto in sede di ordinanza ex art. 473bis.22.
13 è stata assunta il 4.3.24 (cfr. busta paga prodotta doc. 27 padre) con un Tes_5 contratto di lavoro part-time e a tempo determinato, la cui scadenza era prevista per settembre 2024, con uno stipendio netto di € 870,00 circa al mese, contratto poi prorogato il 26.9.24 fino al 30.9.25 (come da proroga prodotta in allegato alle note d'udienza depositate il 4.12.24). Da quanto allegato dalla madre, il contratto non sarà oggetto di rinnovo, la sig.ra a invece evidenziato che la figlia CP_1
è interessata ad iscriversi ad un master continuando così il proprio percorso di studi. Si ricorda che la figlia è nata il [...], ed appare verisimile che voglia approfondire la propria preparazione.
E' vero che la figlia, trovando l'impiego a tempo determinato ha dimostrato di avere capacità lavorativa, ma è anche vero che l'impiego trovato non era tale da consentirle una vera autonomia economica, perché il modesto importo erogato non era sufficiente ad assicurarle una vita autonoma al di fuori della realtà familiare
(che le garantisce vitto e alloggio), e, peraltro, tra pochi mesi il contratto scadrà.
Ritenuto, pertanto, che la figlia non possa ritenersi allo stato indipendente economicamente, in considerazione della precarietà del contratto di lavoro che terminerà a settembre 2025, si conferma a carico di E_
l'obbligo di continuare a versare a , entro il 5 di ogni mese, a CP_1 titolo di assegno di mantenimento della figlia la somma già prevista in Tes_5 sede di separazione (300,00 euro mensili) da continuare a rivalutarsi di anno in anno secondo gli indici ISTAT a far data dal primo anno successivo alla previsione in separazione, oltre al 100% delle spese straordinarie, come già previsto.
3.
Con riferimento alla domanda di parte resistente di previsione di un assegno divorzile di ammontare pari ad euro 500,00 appare opportuno ricordare, previamente, la natura dell'assegno divorzile in rapporto a quella dell'assegno disposto in sede di separazione (che era di 200 euro oltre rivalutazione, come concordato all'epoca tra le parti).
14 A differenza dell'assegno di separazione, il quale presuppone la permanenza del vincolo coniugale e, conseguentemente, la correlazione dell'adeguatezza dei redditi con il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, tali parametri non rilevano in sede di fissazione dell'assegno divorzile, che deve, invece, essere qualificato in sede di considerazione della sua natura assistenziale, compensativa e perequativa, secondo i criteri indicati dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, essendo volto non alla ricostruzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge beneficiario alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi
(cfr. Cass. Civ. n. 11790 del 05.05.2021; Cass. Civ. 5605 del 28.02.2020).
Pertanto, ai fini dell'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile, dovendosi tener conto delle funzioni assistenziale/compensativa e perequativa dello stesso, va valutata in concreto l'impossibilità del coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di aver dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l'alto livello reddituale dell'ex coniuge, tenuto conto che l'entità del reddito dell'altro coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze (cfr.
Cass. Civ. n. 21234 del 09.08.20219).
Ciò posto in linea generale, appare necessario procedere all'esame della situazione economica delle parte come documentata dalle parti stesse.
Parte ricorrente lavora presso la società Aspiag Service Srl e ha prodotto le
Dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta 2020, 2021, 2022 e 2023 da cui risulta un reddito di lavoro dipendente rispettivamente pari ad euro 66.217,00,
71.139,00, 67.297,00 e 67.762,00 (doc. 8-9-10 ricorso introduttivo e doc. 30 memoria depositata in data 04.10.2024).
La sig.ra a invece allegato la sola Dichiarazione dei redditi relativa al CP_1 periodo di imposta anno 2023 da cui risulta un reddito di lavoro dipendente e
15 assimilati pari ad euro 2400,00 (doc. 11 memoria difensiva), tuttavia, da tale ultimo documento non è possibile ricavare il reddito effettivo prodotto dalla resistente considerato che la stessa, come confermato anche in sede di udienza, non ha occupazione lavorativa stabile, ma fa ripetizioni private presso la propria abitazione da cui derivano entrate liquide non contabilizzate. Risulta, poi, che ha dei risparmi (cfr polizze doc 8,9 e 10).
La casa coniugale è attualmente di proprietà dei coniugi, avendo gli stessi provveduto alla separazione delle due unità abitative di cui constava la casa stessa.
La figlia , economicamente non autosufficiente, vive con la madre, il Tes_5 figlio , economicamente indipendente, vive con il padre. Tes_1
Il matrimonio è durato circa 23 anni. La parte resistente ha dedotto di aver rinunciato, di comune accordo con il coniuge, all'attività lavorativa durante il matrimonio per dedicarsi prevalentemente alla cura della famiglia, fin dall'inizio del matrimonio;
situazione che si è consolidata con la nascita del primogenito
, affetto da sindrome di Down, e la nascita della secondogenita , a Tes_1 Tes_5 soli 16 mesi di distanza dal fratello.
Sebbene il IG. contesti che tale decisione sia stata frutto di un accordo Pt_1 condiviso, la ricostruzione dei fatti offerta dalla resistente appare plausibile e coerente, soprattutto alla luce delle oggettive difficoltà connesse alla gestione quotidiana di due figli piccoli di cui uno con disabilità. Peraltro, dai documenti prodotti da entrambe le parti emerge che, ancora oggi, , pur avendo Tes_1 acquisito una certa autonomia, necessita di un costante supporto familiare, in particolare per quanto riguarda gli spostamenti e le attività della vita quotidiana.
Quanto al sig. , egli, pur partecipando alla gestione familiare, ha invece Pt_1 continuato a lavorare a tempo pieno, proseguendo nella propria carriera professionale coltivando il rapporto di lavoro dipendente che gli garantisce e gli garantirà in futuro, anche da pensionato, una serenità reddituale.
Circostanza non oggetto di contestazione specifica, e quindi da ritenersi provata ex art. 115 c.p.c. è che la sig.ra urante il matrimonio ha comunque svolto CP_1
16 ripetizioni private dimostrando di avere capacità lavorativa, che tuttavia, non appare oggi spendibile in un rapporto di lavoro dipendente, stabile e sicuro come quello del marito, alla luce dell'età oramai maturata dalla moglie, già in sede di separazione.
Alla luce, quindi, della documentazione prodotta ed esaminata, considerata la durata del matrimonio (23 anni), l'età della resistente (59 anni), la precarietà del lavoro della sig.ra he non le consente oggi autonomia economica dal CP_1 marito e non le consentirà alcun sostegno previdenziale futuro, va stabilito a carico del marito e a favore della moglie, dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, un assegno divorzile, quantomeno sotto il profilo compensativo e perequativo, di ammontare pari ad euro 350,00 rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
Va precisato che l'assegno divorzile stabilito in sede di provvedimenti provvisori era pari ad euro 450 al mese, ma appare corretto limitarlo all'importo di euro 350 perché va considerato che la moglie fruisce anche dell'assegno unico, e, in ogni caso, non ha fornito adeguata prova del suo reddito mensile.
Per le stesse ragioni, l'assegno di separazione, che era stato elevato a 450 euro in sede di provvedimenti provvisori, merita di essere riportato all'importo originariamente concordato tra le parti in sede di separazione nella somma di euro
200 oltre rivalutazione monetaria dal primo anno successivo alla previsione in sede di separazione.
4.
Quanto alle spese legali, attesa la natura della causa e la parziale soccombenza reciproca, le stesse vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) conferma a carico del IG. il contributo al mantenimento della E_ figlia pari ad euro 300,00 mensili, oltre al 100% delle spese Tes_5
17 straordinarie, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a far data dal primo anno successivo al suo riconoscimento in sede di separazione, e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
2) pone a carico del IG. l'obbligo di versare alla IG.ra E_ [...] la somma mensile di € 350,00 a titolo di assegno divorzile, dal passaggio CP_1 in giudicato della sentenza di divorzio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat e da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese.
3) conferma, fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, l'assegno di mantenimento nella misura concordata dalle parti in sede di separazione, di euro
200 al mese, oltre rivalutazione monetaria dal primo anno successivo alla sua previsione in sede di separazione.
4) spese di lite compensate
Così deciso in Padova, nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Presidente Cinzia Balletti
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