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Accoglimento
Sentenza 12 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9851 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05706/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/12/2025
N. 09851 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05706/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5706 del 2025, proposto da
AR DO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
MP e LT CE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 503/2025, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 89/2024 del Tribunale di Trani; N. 05706/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. DA Di
RL;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- L'odierna appellante ha adito il Tribunale di Trani, chiedendo l'assegnazione della retribuzione professionale docenti, con riferimento agli anni in cui aveva insegnato con rapporti a tempo determinato.
2.- Con sentenza n. 89 del 16/1/24, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al
Ministero di versare l'importo di € 1.175,64.
3.- Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, la sua previa notifica con formula esecutiva in data 31 gennaio 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il Ministero non ha ottemperato alla sentenza.
4.- L'attuale appellante in data 28 ottobre 2024 ha quindi proposto ricorso innanzi al
TAR per la Puglia, per ottenere l'esecuzione della prefata sentenza del Tribunale di
Trani.
5.- Successivamente alla notifica e deposito del ricorso il Ministero ha proceduto al pagamento.
6.- Il TAR Puglia, con l'impugnata sentenza ha preso atto del pagamento e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha tuttavia compensato integralmente le spese di lite “tenuto conto dell'esito della vicenda e, comunque, della limitata attività processuale svolta”. N. 05706/2025 REG.RIC.
7.- La ricorrente propone appello avverso tale sentenza, nella parte in cui ha integralmente compensato le spese di lite, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 della Cost., in relazione all'art. 6 della Cedu, in quanto il Tribunale ha disposto la compensazione sulla base di una motivazione apparente, al di fuori dei casi previsti di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, che, soli, avrebbero potuto giustificare una compensazione.
8.- Ha resistito il Ministero dell'istruzione e del merito.
9.- Alla udienza in camera di consiglio dell'11 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
10.- L'appello è fondato.
11.- La sentenza è censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui agli artt.
26 e 34 c.p.a.), a mente del quale: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.»
Alla suddetta regola non si sottraggono le pronunce, qual è quella qui appellata, di cessazione della materia del contendere, dovendo il giudice verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno della parte ricorrente.
Secondo il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti,
«la dichiarazione di improcedibilità, al pari di quella di cessata materia del contendere, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo N. 05706/2025 REG.RIC.
ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio
2024, n. 4737; Id. sez. IV, 17 agosto 2022, n. 7214).
Secondo l'indirizzo ancora più rigoroso seguito dalla Corte di cassazione la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale e le "gravi ed eccezionali ragioni", atte a legittimare la compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cass. civ., sez. I, 16 giugno
2023, n. 17256).
La giurisprudenza amministrativa ha in particolare chiarito che ogni eccezione al principio della soccombenza, ancorché non riconducibile alle fattispecie tipiche indicate dal legislatore, può trovare ingresso purché «adeguatamente 'esternata' in motivazione, in modo tale da rendere comprensibile l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equità) su cui essa si fonda, e purché impostata su argomentazioni coerenti con le coordinate normative soprarichiamate» (Cons. Stato, sez. III, n. 4275/18).
Osserva il collegio che, nel caso di specie, in antitesi ai riportati principi, non emerge alcuna ragione che possa giustificare la compensazione delle spese di lite in relazione al decisum. (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7946/2024).
Ritiene quindi il collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dai menzionati arresti, e che anzi agli stessi occorra fare riferimento quali precedenti specifici e N. 05706/2025 REG.RIC.
conformi ai quali adeguarsi, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d)
c.p.a..
Nel caso di specie è infatti provato che l'attuale appellante ha atteso ben dieci mesi prima di azionare il giudizio di ottemperanza (la sentenza del Tribunale di Trani è stata infatti pubblicata in data 16 gennaio 2024 e notificata il successivo 31 gennaio), per cui l'esecuzione della sentenza è avvenuta dopo che era ampiamente decorso il termine di 120 giorni concesso dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per dare esecuzione alla sentenza (temine che è scaduto in data 30 maggio 2024). Né può essere sottaciuto che il pagamento è intervenuto addirittura un mese dopo la notifica e deposito del ricorso per l'ottemperanza (effettuato in data 28 ottobre 2024), nonostante l'esecuzione della sentenza civile non presentasse alcuna difficoltà: l'ottemperanza alla ridetta sentenza richiedeva infatti il pagamento del modesto importo di € 1.175,64, per cui il ritardo ultrannuale non è giustificabile neppure dall'esigenza di effettuare conteggi o reperire le risorse, oltre al fatto che, in ogni caso, l'art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 prevede espressamente che «il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso».
12.- Ne discende che l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, secondo il principio della soccombenza virtuale,
l'amministrazione soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
13.- Vanno di conseguenza assorbite le restanti censure dedotte.
14.- Quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, tenuto conto che la sorte capitale ammontava ad euro 1.175,64, lo scaglione di riferimento è quello da €
1.100,00 ad € 5.200,00. Non considerando la fase istruttoria, che effettivamente non si è svolta, va liquidata la somma complessiva di euro 2.000,00 oltre accessori di legge. N. 05706/2025 REG.RIC.
15.- Le spese del presente grado vanno invece liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del ricorso di primo grado che liquida in complessivi € 2.000.00
(duemilaquattrocento), oltre accessori di legge.
Condanna, altresì, il Ministero appellato, alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 500,00 (seicento), oltre oneri di legge.
Dispone la distrazione di entrambi i liquidati importi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
DA Di RL, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere N. 05706/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
DA Di RL
IL PRESIDENTE
Marco LI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 12/12/2025
N. 09851 /2025 REG.PROV.COLL. N. 05706/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5706 del 2025, proposto da
AR DO, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola
MP e LT CE, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia n. 503/2025, per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 89/2024 del Tribunale di Trani; N. 05706/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. DA Di
RL;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- L'odierna appellante ha adito il Tribunale di Trani, chiedendo l'assegnazione della retribuzione professionale docenti, con riferimento agli anni in cui aveva insegnato con rapporti a tempo determinato.
2.- Con sentenza n. 89 del 16/1/24, il Tribunale ha accolto il ricorso, ordinando al
Ministero di versare l'importo di € 1.175,64.
3.- Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, la sua previa notifica con formula esecutiva in data 31 gennaio 2024 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il Ministero non ha ottemperato alla sentenza.
4.- L'attuale appellante in data 28 ottobre 2024 ha quindi proposto ricorso innanzi al
TAR per la Puglia, per ottenere l'esecuzione della prefata sentenza del Tribunale di
Trani.
5.- Successivamente alla notifica e deposito del ricorso il Ministero ha proceduto al pagamento.
6.- Il TAR Puglia, con l'impugnata sentenza ha preso atto del pagamento e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ma ha tuttavia compensato integralmente le spese di lite “tenuto conto dell'esito della vicenda e, comunque, della limitata attività processuale svolta”. N. 05706/2025 REG.RIC.
7.- La ricorrente propone appello avverso tale sentenza, nella parte in cui ha integralmente compensato le spese di lite, deducendo violazione degli artt. 91 e 92 del c.p.c. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 della Cost., in relazione all'art. 6 della Cedu, in quanto il Tribunale ha disposto la compensazione sulla base di una motivazione apparente, al di fuori dei casi previsti di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, che, soli, avrebbero potuto giustificare una compensazione.
8.- Ha resistito il Ministero dell'istruzione e del merito.
9.- Alla udienza in camera di consiglio dell'11 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
10.- L'appello è fondato.
11.- La sentenza è censurabile sotto il profilo della violazione dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., applicabile al processo amministrativo in forza del rinvio esterno di cui agli artt.
26 e 34 c.p.a.), a mente del quale: «Se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.»
Alla suddetta regola non si sottraggono le pronunce, qual è quella qui appellata, di cessazione della materia del contendere, dovendo il giudice verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto soddisfatta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno della parte ricorrente.
Secondo il consolidato indirizzo seguito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti,
«la dichiarazione di improcedibilità, al pari di quella di cessata materia del contendere, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. soccombenza virtuale, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo N. 05706/2025 REG.RIC.
ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (Consiglio di Stato, sez. V, 28 maggio
2024, n. 4737; Id. sez. IV, 17 agosto 2022, n. 7214).
Secondo l'indirizzo ancora più rigoroso seguito dalla Corte di cassazione la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale e le "gravi ed eccezionali ragioni", atte a legittimare la compensazione, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere (Cass. civ., sez. I, 16 giugno
2023, n. 17256).
La giurisprudenza amministrativa ha in particolare chiarito che ogni eccezione al principio della soccombenza, ancorché non riconducibile alle fattispecie tipiche indicate dal legislatore, può trovare ingresso purché «adeguatamente 'esternata' in motivazione, in modo tale da rendere comprensibile l'iter logico-giuridico e/o le valutazioni (di fatto ed eventualmente di sostanziale equità) su cui essa si fonda, e purché impostata su argomentazioni coerenti con le coordinate normative soprarichiamate» (Cons. Stato, sez. III, n. 4275/18).
Osserva il collegio che, nel caso di specie, in antitesi ai riportati principi, non emerge alcuna ragione che possa giustificare la compensazione delle spese di lite in relazione al decisum. (Consiglio di Stato, sez. VII, n. 7946/2024).
Ritiene quindi il collegio che non sussistano ragioni per discostarsi dai menzionati arresti, e che anzi agli stessi occorra fare riferimento quali precedenti specifici e N. 05706/2025 REG.RIC.
conformi ai quali adeguarsi, ai sensi degli artt. 74, comma 1 e 88, comma 2, lett. d)
c.p.a..
Nel caso di specie è infatti provato che l'attuale appellante ha atteso ben dieci mesi prima di azionare il giudizio di ottemperanza (la sentenza del Tribunale di Trani è stata infatti pubblicata in data 16 gennaio 2024 e notificata il successivo 31 gennaio), per cui l'esecuzione della sentenza è avvenuta dopo che era ampiamente decorso il termine di 120 giorni concesso dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 per dare esecuzione alla sentenza (temine che è scaduto in data 30 maggio 2024). Né può essere sottaciuto che il pagamento è intervenuto addirittura un mese dopo la notifica e deposito del ricorso per l'ottemperanza (effettuato in data 28 ottobre 2024), nonostante l'esecuzione della sentenza civile non presentasse alcuna difficoltà: l'ottemperanza alla ridetta sentenza richiedeva infatti il pagamento del modesto importo di € 1.175,64, per cui il ritardo ultrannuale non è giustificabile neppure dall'esigenza di effettuare conteggi o reperire le risorse, oltre al fatto che, in ogni caso, l'art. 14, comma 2, del D.L. n. 669/1996 prevede espressamente che «il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso».
12.- Ne discende che l'appello deve essere accolto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, secondo il principio della soccombenza virtuale,
l'amministrazione soccombente deve essere condannata alla rifusione delle spese del giudizio di ottemperanza.
13.- Vanno di conseguenza assorbite le restanti censure dedotte.
14.- Quanto alla liquidazione delle spese del primo grado, tenuto conto che la sorte capitale ammontava ad euro 1.175,64, lo scaglione di riferimento è quello da €
1.100,00 ad € 5.200,00. Non considerando la fase istruttoria, che effettivamente non si è svolta, va liquidata la somma complessiva di euro 2.000,00 oltre accessori di legge. N. 05706/2025 REG.RIC.
15.- Le spese del presente grado vanno invece liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata in parte qua, condanna il Ministero intimato al pagamento delle spese del ricorso di primo grado che liquida in complessivi € 2.000.00
(duemilaquattrocento), oltre accessori di legge.
Condanna, altresì, il Ministero appellato, alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 500,00 (seicento), oltre oneri di legge.
Dispone la distrazione di entrambi i liquidati importi in favore dei procuratori costituiti, dichiaratisi antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
DA Di RL, Consigliere, Estensore
Raffaello Sestini, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere N. 05706/2025 REG.RIC.
L'ESTENSORE
DA Di RL
IL PRESIDENTE
Marco LI
IL SEGRETARIO