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Sentenza 7 marzo 2025
Sentenza 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 07/03/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 10124/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10124/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2766/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 11/10/18, pubblicato il 12/10/18
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Martone, presso il cui studio sono
[...]
elettivamente domiciliati in Massa Martana (PG), alla via Cicognola n. 419, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Edoardo Rossi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Battipaglia, alla via Fratelli
Rosselli n. 7, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., tramite la procuratrice Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Merola,
[...]
con la quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via A. Lerro n. 6, in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento volontario
TERZA INTERVENTRICE
pagina 1 di 9 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 22/11/18, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2766 dell'11- Parte_4
12/10/18, notificato il 18/10/18, con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro, in solido con
, il pagamento, in favore della Parte_5 Controparte_4
della somma di € 80.176,07 per e e
[...] Parte_1 Parte_5 di € 75.000,00 per , e , oltre interessi moratori Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenzionali e spese processuali, in ragione delle fideiussioni omnibus del 15/02/08 e del
22/02/08 prestate nell'interesse della società di Parte_6 Parte_7 intestataria del contratto di c/c di corrispondenza n. 122185/62 del 27/12/07, accesso con l'allora
Cassa Rurale ed Artigiana di Montecorvino Rovella e chiuso il 28/03/12 per recesso della banca.
Gli opponenti deducevano: 1) la violazione dell'art. 752 c.c. in ordine all'intimazione in solido, anzichè “pro quota hereditaria”, nei confronti di , e , in relazione Parte_3 Pt_2 Pt_4 al debito gravante sul fideiussore “de cuius”; 2) la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito vantato da controparte;
3) che il rapporto di c/c intestato alla debitrice principale era inficiato da pattuizioni usurarie e da addebiti illegittimi protrattisi nel corso del tempo a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni e valute non pattuite, sicchè era necessario disporre CTU contabile per ricalcolare il saldo di tale rapporto.
Tanto premesso, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 31/05/19, si costituiva la
[...]
la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse domande, Controparte_4 concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata il 23/02/22, si costituiva in giudizio la tramite la mandataria quale cessionaria, con contratto del Controparte_2 CP_3
16/11/21, del credito vantato dalla banca opposta. La cessionaria si riportava alla domanda monitoria proposta dalla chiedendone l'accoglimento con conferma del Controparte_4
decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 16/03/22 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
pagina 2 di 9 Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione della terza interventrice, sollevata dagli opponenti.
In proposito, la ha specificamente allegato, fin dalla propria comparsa di Controparte_2
intervento, le circostanze relative alla intervenuta stipulazione di un contratto di cessione di crediti in data 16/11/21, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 4 e 7 l. n. 130/99 e 58
d.lgs. n. 385/93 (T.U.B.) intercorsa con la , come da avviso pubblicato sulla Controparte_4
G.U., Parte II, n. 140 del 25 novembre 2021.
Tale cessione, come emerge dal contenuto del predetto avviso, comprendeva “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione
Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i "Crediti da
Finanziamento")…i Crediti da Finanziamento derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa CA Cedente alla Data di Stipulazione…I Crediti sono sorti nel periodo tra novembre 1971 e gennaio 2021…ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione”.
Il credito posto a fondamento della domanda monitoria rientra nella predetta categoria, trattandosi di fideiussione prestata in relazione a rapporto di c/c con apertura di credito e fido stipulato nel
2007. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
pagina 3 di 9 E' pur vero che non è stato prodotto il contratto di cessione, ma, come precisato in giurisprudenza, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, ragion per cui la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Nella specie, la terza interventrice ha prodotto, in data 23/03/22, anche la dichiarazione del
17/03/22 con cui la ha attestato Controparte_4
di aver alienato alla il credito oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto nei Controparte_2
confronti degli odierni opponenti.
Assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la banca cedente ha abbandonato il presente giudizio non appena si è perfezionata la dedotta cessione del credito, da ciò potendosi evincere la sopravvenuta carenza di interesse della stessa in conseguenza del venir meno della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U., che richiama categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo”, la dichiarazione e la condotta processuale della cedente, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dagli opponenti, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame in capo alla
Controparte_2
Del tutto infondata, e quindi da rigettare, è anche la deduzione degli opponenti secondo cui, essendo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. della banca opposta deceduto in data 06/06/20, l'attività svolta dal difensore dell'opposta dal 24/09/20 sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 299 c.p.c.: invero, premesso che i “rappresentanti legali” la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto pagina 4 di 9 coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività (Cass. n. 2817/18), va in ogni caso rilevato che l'interruzione del giudizio per morte (del legale rappresentante) della parte, a tutto voler concedere, poteva essere chiesta solo dal difensore della stessa banca opposta, e non certo dagli opponenti, in quanto le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo (Cass. n. 18804/21).
Venendo al merito, dalla documentazione in atti risulta che la Parte_8
stipulava, in data 27/12/07, con la ora
[...] Controparte_5 [...]
a seguito di fusione per Controparte_4
incorporazione, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 122185/62. Con atto del
25/02/08 veniva accordata alla società correntista un'apertura di credito sul predetto conto corrente di € 50.000,00, con relativa pattuizione delle condizioni economiche (modificate con lettera raccomandata del 14/05/08), poi rideterminata in € 20.000,00 con atto del 15/12/08; inoltre, con contratto del 15/12/08, veniva concesso alla società correntista “…un affidamento sotto forma di anticipazione su fatture o altri documenti...” fino alla concorrenza massima di € 30.000,00, regolato sul medesimo conto corrente di corrispondenza n. 122185, secondo le condizioni pattuite nel citato contratto, nonché nell'allegato documento di sintesi delle condizioni economiche più significative, anch'esso recante data del 15/12/08, credito poi elevato ad € 60.000,00 con contratto dell'01/07/09 e relative condizioni economiche applicabili.
Con atto del 15/02/08, rilasciava in favore della Parte_1 Controparte_5 fideiussione omnibus a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte o da assumere da parte della fino a concorrenza dell'importo di € Parte_8
75.000,00, poi elevato ad € 120.000,00 con atto integrativo dell'01/07/09. Analoga fideiussione omnibus sottoscriveva fino a concorrenza dell'importo di € 75.000,00, con atto del Parte_9
22/02/08.
La decedeva “ab intestato” il 16/06/08 (cfr. certificato di stato di famiglia originario del Pt_9
coniuge ), lasciando a sé eredi il marito ed i figli Controparte_6 Controparte_6 Parte_3
ed , per la quota di 1/3 ciascuno;
decedeva il 20/11/12,
[...] Parte_2 Controparte_6
sicchè la sua quota di 1/3 si trasferiva ai figli ed , nonchè ad Parte_3 Parte_2
e quali figli avuti dalla prima moglie. Parte_1 Parte_4
pagina 5 di 9 Con lettera raccomandata del 28/03/12, la banca, a seguito del perdurare dell'anomalo andamento dei rapporti intrattenuti, revocava l'affidamento concesso, recedendo dal contratto di conto corrente e invitando la società correntista al pagamento della somma all'epoca dovuta.
La banca opposta ha depositato i contratti di tutti i predetti rapporti e l'estratto conto integrale del c/c di corrispondenza, da cui si evince che la correntista era debitrice della somma di € 80.176,07, come da estratto conto ex art. 50 T.U.B. del 25/11/15, oltre interessi successivi al tasso contrattuale del 9,50% annuo.
Le eccezioni sollevate nel merito dagli opponenti sono infondate e vanno rigettate.
In primo luogo, la prescrizione decennale del credito vanato da parte opposta, decorrente dalla chiusura del c/c in data 28/03/12, è stata interrotta con le lettere raccomandate di messa in mora del
19/07/16 (la cui ricezione non è stata contestata), oltre che con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto attiene alla asserita responsabilità parziaria degli eredi della fideiubente Parte_9 in base al disposto dell'art. 752 c.c., l'art. 3 del contratto di fideiussione sottoscritto da quest'ultima prevede che: “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”.
In proposito, la giurisprudenza ha condivisibilmente sostenuto che “La clausola di un contratto concluso dal "de cuius", nella specie un contratto di conto corrente bancario, con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall'art. 1341 c.c., giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall'altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell'art. 752 c.c. salvo che il testatore abbia disposto diversamente, potendo il debitore porre, sui suoi beni, carichi secondo la sua volontà, salva per gli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all'eredità o accettandola con il beneficio
d'inventario” (Cass. n. 20397/17, n. 7281/05).
Legittimamente, quindi, parte opposta ha chiesto la condanna in solido, anziché “pro quota”, degli eredi di . Parte_9
Per quanto attiene alle doglianze inerenti al saldo debitorio del c/c n. 122185, le stesse non hanno fondamento.
In primo luogo, in ordine all'asserito superamento del tasso soglia di cui alla normativa in materia di usura, le contestazioni degli opponenti risultano del tutto generiche, in quanto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo parte opponente neppure allegato, né
pagina 6 di 9 nell'atto di citazione né nella prima memoria istruttoria, le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione ai rapporti “de quibus”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte degli opponenti, i quali si sono limitati a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In relazione agli ulteriori profili di asserita illegittimità delle pattuizioni contrattuali, dalla documentazione in atti risulta che: 1) gli interessi ultralegali sono stati espressamente pattuiti;
2) è stata prevista, e specificamente approvata ex art. 1341 c.c., la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, nel pieno rispetto della delibera CICR del 09/02/00; 3) le valute e commissioni, ove applicate, sono state anch'esse espressamente pattuite.
Infine, gli opponenti hanno eccepito, nel corso del giudizio, la nullità delle fideiussioni omnibus oggetto di causa per la presenza, nelle stesse, delle clausole dello schema ABI - ossia le clausole n.
2 (c.d. clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) – che, secondo il provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA, sarebbero violative della libera concorrenza sul mercato, e dunque della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
In proposito, occorre rilevare che, secondo la recente pronuncia di Cass. S.U. n. 41994/21, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in pagina 7 di 9 relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (conf. Cass. n. 18794/23, secondo cui spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre
è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Nella specie, nessuna prova hanno fornito gli opponenti in ordine al fatto che, senza le clausole nulle perchè abusive, le parti non avrebbero stipulato il contratto di fideiussione.
Ma, a parte quanto appena rilevato, deve sottolinearsi che le fideiussioni omnibus per cui è lite risultano stipulate nel 2008, cioè a distanza di circa tre anni dal provvedimento n. 55/2005 della
CA d'IA (nella specie, peraltro, neanche prodotto dagli opponenti), che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo dallo stesso considerato;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni in parola, stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria, com'è noto, ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Poiché, quindi, il predetto provvedimento della CA d'IA costituisce prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame dalla
CA medesima, i garanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della predetta l.
n. 287/90, non essendo sufficiente neppure la produzione (comunque non avvenuta) del provvedimento dell'autorità di vigilanza, ma occorrendo nello specifico provare che le garanzie sottoscritte in quel determinato periodo fossero frutto di un'intesa illecita a monte tra i diversi istituti di credito.
Nel giudizio in esame, tuttavia, gli opponenti non hanno offerto alcuna prova di ciò, non avendo depositato documenti o articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2008 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, quindi, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia “de qua”, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il pagina 8 di 9 gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie (nello stesso senso, Trib. Milano, sez. spec. impr., sent. n. 8031/21; Trib. Roma, sez. spec. impr., sent. n.
6749/23).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate, in favore della terza interventrice, come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10124/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2766/18,
emesso dal Tribunale di Salerno in data 11/10/18, pubblicato il 12/10/18;
2) condanna gli opponenti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido, al pagamento, in favore della delle spese
[...] Controparte_2 giudiziali, che si liquidano in € 50,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 10124/18 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 2766/18, emesso dal Tribunale di Salerno in data 11/10/18, pubblicato il 12/10/18
TRA
, , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Raffaele Martone, presso il cui studio sono
[...]
elettivamente domiciliati in Massa Martana (PG), alla via Cicognola n. 419, in virtù di procura allegata all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa
[...] dall'avv. Edoardo Rossi, presso il cui studio è elett.te dom.ta in Battipaglia, alla via Fratelli
Rosselli n. 7, in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
OPPOSTA
E
in persona del legale rappresentante p.t., tramite la procuratrice Controparte_2 CP_3
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Merola,
[...]
con la quale è elettivamente domiciliata in Salerno, alla via A. Lerro n. 6, in virtù di procura allegata alla comparsa di intervento volontario
TERZA INTERVENTRICE
pagina 1 di 9 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, notificato il 22/11/18, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2766 dell'11- Parte_4
12/10/18, notificato il 18/10/18, con cui il Tribunale di Salerno aveva intimato loro, in solido con
, il pagamento, in favore della Parte_5 Controparte_4
della somma di € 80.176,07 per e e
[...] Parte_1 Parte_5 di € 75.000,00 per , e , oltre interessi moratori Parte_2 Parte_3 Parte_4
convenzionali e spese processuali, in ragione delle fideiussioni omnibus del 15/02/08 e del
22/02/08 prestate nell'interesse della società di Parte_6 Parte_7 intestataria del contratto di c/c di corrispondenza n. 122185/62 del 27/12/07, accesso con l'allora
Cassa Rurale ed Artigiana di Montecorvino Rovella e chiuso il 28/03/12 per recesso della banca.
Gli opponenti deducevano: 1) la violazione dell'art. 752 c.c. in ordine all'intimazione in solido, anzichè “pro quota hereditaria”, nei confronti di , e , in relazione Parte_3 Pt_2 Pt_4 al debito gravante sul fideiussore “de cuius”; 2) la prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c. del credito vantato da controparte;
3) che il rapporto di c/c intestato alla debitrice principale era inficiato da pattuizioni usurarie e da addebiti illegittimi protrattisi nel corso del tempo a titolo di interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, commissioni e valute non pattuite, sicchè era necessario disporre CTU contabile per ricalcolare il saldo di tale rapporto.
Tanto premesso, gli opponenti chiedevano revocarsi il decreto ingiuntivo per le ragioni addotte, con vittoria di spese giudiziali.
Con comparsa di risposta, depositata il 31/05/19, si costituiva la
[...]
la quale, deducendo l'infondatezza delle avverse domande, Controparte_4 concludeva per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, vinte le spese giudiziali.
Con comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c., depositata il 23/02/22, si costituiva in giudizio la tramite la mandataria quale cessionaria, con contratto del Controparte_2 CP_3
16/11/21, del credito vantato dalla banca opposta. La cessionaria si riportava alla domanda monitoria proposta dalla chiedendone l'accoglimento con conferma del Controparte_4
decreto ingiuntivo e vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 16/03/22 il G.I. rigettava l'istanza ex art. 648 c.p.c.
Veniva espletato con esito negativo il tentativo di mediazione ex d.lgs. n. 28/2010.
pagina 2 di 9 Acquisita documentazione varia, all'odierna udienza le parti precisavano le conclusioni e discutevano oralmente la causa, che veniva decisa ex art. 281sexies c.p.c. mediante lettura della presente sentenza.
Preliminarmente va esaminata l'eccezione di carenza di legittimazione della terza interventrice, sollevata dagli opponenti.
In proposito, la ha specificamente allegato, fin dalla propria comparsa di Controparte_2
intervento, le circostanze relative alla intervenuta stipulazione di un contratto di cessione di crediti in data 16/11/21, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ex artt. 4 e 7 l. n. 130/99 e 58
d.lgs. n. 385/93 (T.U.B.) intercorsa con la , come da avviso pubblicato sulla Controparte_4
G.U., Parte II, n. 140 del 25 novembre 2021.
Tale cessione, come emerge dal contenuto del predetto avviso, comprendeva “tutti i crediti pecuniari (derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo Contratto di Cessione
Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza (i "Crediti da
Finanziamento")…i Crediti da Finanziamento derivano dalla seguente tipologia di rapporti: (i) finanziamenti (incluse aperture di credito) e/o (ii) crediti di firma vantati verso i medesimi debitori dei finanziamenti. In particolare, è stata oggetto di cessione l'intera posizione debitoria dei debitori ceduti esistente verso la relativa CA Cedente alla Data di Stipulazione…I Crediti sono sorti nel periodo tra novembre 1971 e gennaio 2021…ai sensi dell'articolo 1263 del codice civile i diritti accessori ai Crediti (ivi inclusi diritti, azioni, eccezioni o facoltà relativi agli stessi, tra i quali i diritti derivanti da qualsiasi polizza assicurativa sottoscritta in relazione ai Crediti) e tutte le garanzie specifiche ed i privilegi che assistono e garantiscono i Crediti od altrimenti ad essi inerenti, senza bisogno di alcuna ulteriore formalità o annotazione, come previsto dall'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione”.
Il credito posto a fondamento della domanda monitoria rientra nella predetta categoria, trattandosi di fideiussione prestata in relazione a rapporto di c/c con apertura di credito e fido stipulato nel
2007. In proposito, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze” (Cass. n. 21821/23, n. 4277/23, n. 31188/17).
pagina 3 di 9 E' pur vero che non è stato prodotto il contratto di cessione, ma, come precisato in giurisprudenza, la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma, ragion per cui la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità.
Non può, quindi, escludersi che anche l'avviso di pubblicazione della cessione sulla G.U., unitamente ad altri elementi (e, quindi, non singolarmente), possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad es., nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un elemento che faccia effettivamente presumere l'esistenza della dedotta cessione (in tal senso, Cass. n.
17944/23), ad es. se accompagnato dalla dichiarazione della cedente confermativa della cessione stessa (Cass. n. 10200/21).
Nella specie, la terza interventrice ha prodotto, in data 23/03/22, anche la dichiarazione del
17/03/22 con cui la ha attestato Controparte_4
di aver alienato alla il credito oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto nei Controparte_2
confronti degli odierni opponenti.
Assume poi rilevanza, sul piano presuntivo, la circostanza per cui la banca cedente ha abbandonato il presente giudizio non appena si è perfezionata la dedotta cessione del credito, da ciò potendosi evincere la sopravvenuta carenza di interesse della stessa in conseguenza del venir meno della titolarità del credito azionato in sede monitoria.
Ne consegue che, valutando unitariamente il contenuto dell'avviso di cessione pubblicato sulla
G.U., che richiama categorie di crediti ceduti comprensivi di quello “de quo”, la dichiarazione e la condotta processuale della cedente, nonché il carattere assolutamente generico della contestazione sollevata dagli opponenti, può ritenersi dimostrata la titolarità del credito in esame in capo alla
Controparte_2
Del tutto infondata, e quindi da rigettare, è anche la deduzione degli opponenti secondo cui, essendo il Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante p.t. della banca opposta deceduto in data 06/06/20, l'attività svolta dal difensore dell'opposta dal 24/09/20 sarebbe inammissibile ai sensi dell'art. 299 c.p.c.: invero, premesso che i “rappresentanti legali” la cui morte, per il disposto degli artt. 299 e 300 c.p.c., è causa di interruzione del processo, sono soltanto pagina 4 di 9 coloro che stanno in giudizio in luogo degli incapaci, non anche le persone che svolgono la funzione di organi degli enti dotati di una propria autonoma soggettività (Cass. n. 2817/18), va in ogni caso rilevato che l'interruzione del giudizio per morte (del legale rappresentante) della parte, a tutto voler concedere, poteva essere chiesta solo dal difensore della stessa banca opposta, e non certo dagli opponenti, in quanto le norme sull'interruzione del processo sono rivolte a tutelare la parte nei cui confronti si sia verificato l'evento interruttivo e, pertanto, nel caso di unico processo con pluralità di parti, soltanto quella che dall'evento può essere pregiudicata può far valere l'irregolare prosecuzione del giudizio, non le altre parti, le quali nessun pregiudizio risentono dall'omessa interruzione del processo (Cass. n. 18804/21).
Venendo al merito, dalla documentazione in atti risulta che la Parte_8
stipulava, in data 27/12/07, con la ora
[...] Controparte_5 [...]
a seguito di fusione per Controparte_4
incorporazione, il contratto di conto corrente di corrispondenza n. 122185/62. Con atto del
25/02/08 veniva accordata alla società correntista un'apertura di credito sul predetto conto corrente di € 50.000,00, con relativa pattuizione delle condizioni economiche (modificate con lettera raccomandata del 14/05/08), poi rideterminata in € 20.000,00 con atto del 15/12/08; inoltre, con contratto del 15/12/08, veniva concesso alla società correntista “…un affidamento sotto forma di anticipazione su fatture o altri documenti...” fino alla concorrenza massima di € 30.000,00, regolato sul medesimo conto corrente di corrispondenza n. 122185, secondo le condizioni pattuite nel citato contratto, nonché nell'allegato documento di sintesi delle condizioni economiche più significative, anch'esso recante data del 15/12/08, credito poi elevato ad € 60.000,00 con contratto dell'01/07/09 e relative condizioni economiche applicabili.
Con atto del 15/02/08, rilasciava in favore della Parte_1 Controparte_5 fideiussione omnibus a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte o da assumere da parte della fino a concorrenza dell'importo di € Parte_8
75.000,00, poi elevato ad € 120.000,00 con atto integrativo dell'01/07/09. Analoga fideiussione omnibus sottoscriveva fino a concorrenza dell'importo di € 75.000,00, con atto del Parte_9
22/02/08.
La decedeva “ab intestato” il 16/06/08 (cfr. certificato di stato di famiglia originario del Pt_9
coniuge ), lasciando a sé eredi il marito ed i figli Controparte_6 Controparte_6 Parte_3
ed , per la quota di 1/3 ciascuno;
decedeva il 20/11/12,
[...] Parte_2 Controparte_6
sicchè la sua quota di 1/3 si trasferiva ai figli ed , nonchè ad Parte_3 Parte_2
e quali figli avuti dalla prima moglie. Parte_1 Parte_4
pagina 5 di 9 Con lettera raccomandata del 28/03/12, la banca, a seguito del perdurare dell'anomalo andamento dei rapporti intrattenuti, revocava l'affidamento concesso, recedendo dal contratto di conto corrente e invitando la società correntista al pagamento della somma all'epoca dovuta.
La banca opposta ha depositato i contratti di tutti i predetti rapporti e l'estratto conto integrale del c/c di corrispondenza, da cui si evince che la correntista era debitrice della somma di € 80.176,07, come da estratto conto ex art. 50 T.U.B. del 25/11/15, oltre interessi successivi al tasso contrattuale del 9,50% annuo.
Le eccezioni sollevate nel merito dagli opponenti sono infondate e vanno rigettate.
In primo luogo, la prescrizione decennale del credito vanato da parte opposta, decorrente dalla chiusura del c/c in data 28/03/12, è stata interrotta con le lettere raccomandate di messa in mora del
19/07/16 (la cui ricezione non è stata contestata), oltre che con la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto attiene alla asserita responsabilità parziaria degli eredi della fideiubente Parte_9 in base al disposto dell'art. 752 c.c., l'art. 3 del contratto di fideiussione sottoscritto da quest'ultima prevede che: “Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa”.
In proposito, la giurisprudenza ha condivisibilmente sostenuto che “La clausola di un contratto concluso dal "de cuius", nella specie un contratto di conto corrente bancario, con la quale si pattuisce che per le obbligazioni derivanti dal contratto siano solidalmente responsabili gli eredi del debitore, non può ritenersi vessatoria, non rientrando fra quelle tassativamente indicate dall'art. 1341 c.c., giacché, se da un lato la deroga a un principio di diritto non costituisce parametro di configurazione delle clausole vessatorie, dall'altro la ripartizione dei debiti fra gli eredi è prevista dalla disposizione dell'art. 752 c.c. salvo che il testatore abbia disposto diversamente, potendo il debitore porre, sui suoi beni, carichi secondo la sua volontà, salva per gli eredi la facoltà di sottrarsi a quei vincoli, rinunciando all'eredità o accettandola con il beneficio
d'inventario” (Cass. n. 20397/17, n. 7281/05).
Legittimamente, quindi, parte opposta ha chiesto la condanna in solido, anziché “pro quota”, degli eredi di . Parte_9
Per quanto attiene alle doglianze inerenti al saldo debitorio del c/c n. 122185, le stesse non hanno fondamento.
In primo luogo, in ordine all'asserito superamento del tasso soglia di cui alla normativa in materia di usura, le contestazioni degli opponenti risultano del tutto generiche, in quanto sganciate da concreti riferimenti alle pattuizioni contrattuali, non avendo parte opponente neppure allegato, né
pagina 6 di 9 nell'atto di citazione né nella prima memoria istruttoria, le condizioni convenute, quelle applicate ed in che misura sarebbe stato superato il tasso-soglia ex l. n. 108/96 operante in relazione ai rapporti “de quibus”.
In proposito, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “Nelle controversie relative alla spettanza e alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che il debitore che intenda dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte dovrà allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass. S.U. n. 19597/20).
Tali oneri allegatori e probatori sono stati del tutto disattesi da parte degli opponenti, i quali si sono limitati a chiedere che venisse disposta una CTU, senza indicare, però, alcun concreto elemento che giustificasse un siffatto accertamento contabile. La CTU, invero, non può avere una finalità meramente esplorativa, né può essere utilizzata per sopperire alle lacune allegatorie e probatorie della parte sulla quale grava il relativo onere.
In relazione agli ulteriori profili di asserita illegittimità delle pattuizioni contrattuali, dalla documentazione in atti risulta che: 1) gli interessi ultralegali sono stati espressamente pattuiti;
2) è stata prevista, e specificamente approvata ex art. 1341 c.c., la capitalizzazione trimestrale degli interessi sia attivi che passivi, nel pieno rispetto della delibera CICR del 09/02/00; 3) le valute e commissioni, ove applicate, sono state anch'esse espressamente pattuite.
Infine, gli opponenti hanno eccepito, nel corso del giudizio, la nullità delle fideiussioni omnibus oggetto di causa per la presenza, nelle stesse, delle clausole dello schema ABI - ossia le clausole n.
2 (c.d. clausola di reviviscenza), n. 6 (clausola di rinuncia ai termini ex art. 1957 cc) e n. 8 (c.d. clausola di sopravvivenza) – che, secondo il provvedimento n. 55/2005 della CA d'IA, sarebbero violative della libera concorrenza sul mercato, e dunque della normativa antitrust ex art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90, che vieta le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attività consistenti nel fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali.
In proposito, occorre rilevare che, secondo la recente pronuncia di Cass. S.U. n. 41994/21, i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/90 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, co. 3, della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in pagina 7 di 9 relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (conf. Cass. n. 18794/23, secondo cui spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell'assetto di interessi programmato l'onere di provare l'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre
è precluso al giudice rilevare d'ufficio l'effetto estensivo della nullità parziale all'intero contratto).
Nella specie, nessuna prova hanno fornito gli opponenti in ordine al fatto che, senza le clausole nulle perchè abusive, le parti non avrebbero stipulato il contratto di fideiussione.
Ma, a parte quanto appena rilevato, deve sottolinearsi che le fideiussioni omnibus per cui è lite risultano stipulate nel 2008, cioè a distanza di circa tre anni dal provvedimento n. 55/2005 della
CA d'IA (nella specie, peraltro, neanche prodotto dagli opponenti), che costituisce prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso nel periodo dallo stesso considerato;
per contro, il provvedimento anzidetto non costituisce prova idonea dell'esistenza dell'intesa restrittiva della concorrenza con riguardo alle fideiussioni in parola, stipulate in un periodo rispetto al quale nessuna indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria, com'è noto, ha coperto un arco temporale compreso tra il 2002 ed il maggio 2005.
Poiché, quindi, il predetto provvedimento della CA d'IA costituisce prova privilegiata soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto di esame dalla
CA medesima, i garanti avrebbero dovuto allegare e dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio, di cui all'art. 2 della predetta l.
n. 287/90, non essendo sufficiente neppure la produzione (comunque non avvenuta) del provvedimento dell'autorità di vigilanza, ma occorrendo nello specifico provare che le garanzie sottoscritte in quel determinato periodo fossero frutto di un'intesa illecita a monte tra i diversi istituti di credito.
Nel giudizio in esame, tuttavia, gli opponenti non hanno offerto alcuna prova di ciò, non avendo depositato documenti o articolato mezzi di prova volti a dimostrare che nel 2008 un numero significativo di istituti di credito, all'interno del medesimo mercato, avrebbe coordinato la propria azione al fine di sottoporre alla clientela dei modelli uniformi di fideiussione per operazioni specifiche in modo da privare quella stessa clientela del diritto ad una scelta effettiva e non solo apparente tra prodotti alternativi e in reciproca concorrenza.
Manca, quindi, la prova di un'intesa, anteriore o coeva alla stipulazione della garanzia “de qua”, avente come oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il pagina 8 di 9 gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie (nello stesso senso, Trib. Milano, sez. spec. impr., sent. n. 8031/21; Trib. Roma, sez. spec. impr., sent. n.
6749/23).
Alla luce di tutte le anzidette considerazioni, l'opposizione non può che essere rigettata, con declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo.
Le spese giudiziali seguono la soccombenza in solido degli opponenti e sono liquidate, in favore della terza interventrice, come in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunziando nel giudizio n. 10124/18 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione rigettata e/o disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 2766/18,
emesso dal Tribunale di Salerno in data 11/10/18, pubblicato il 12/10/18;
2) condanna gli opponenti , , e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, in solido, al pagamento, in favore della delle spese
[...] Controparte_2 giudiziali, che si liquidano in € 50,00 per spese vive ed € 14.103,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 7 marzo 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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