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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 25/07/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI MILANO Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott.ssa LV IN AV Presidente
Dott. OB AT Consigliere rel.
Dott.ssa Benedetta Pattumelli Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1081 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024 avverso la sentenza n. 306/2024 in data 11 aprile 2024 del Tribunale di Monza, Giudice Dott.ssa Emilia Antenore, discussa e decisa all'udienza collegiale del 22 gennaio 2025
promossa da
rappresentata e difesa dall'Avv. Franco Calogero del Foro di Parte_1 Agrigento, elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Agrigento alla via Poggio Muscello, n. 50; Appellante
contro
. Controparte_1 Appellato - contumace
OGGETTO: Spese processuali giudizio di primo grado.
Conclusioni per l'appellante:
“
1. In accoglimento dei motivi di appello sopra dedotti, liquidare nuovamente le spese di lite del primo grado di giudizio in conformità ai parametri e alle disposizioni del D.M. 55/2014 per come modificato e aggiornato, ratione temporis;
2. Per l'effetto, condannare il a pagare le spese del primo grado di Controparte_1 giudizio, per come nuovamente liquidate dalla Corte, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, il quale nel primo grado di giudizio si era dichiarato (per come in effetti lo era) antistatario, avendo anticipato le spese e non avendo ricevuto acconti e/o compensi;
3. Con vittoria di spese del presente grado di appello, oneri ed accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto antistatario difensore il quale dichiara di avere anticipato le spese e di non avere ricevuto acconti”.
1 Fatto e motivi della decisione
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Monza, con sentenza n. 306/2024, accogliendo il suo ricorso, ha dichiarato il diritto di a ottenere la 'Carta del Docente' Parte_1 per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e ha condannato il CP_1 convenuto a fornire all'interessata la Carta o un beneficio equivalente per un valore complessivo di 1.500 euro, oltre interessi e rivalutazione, ponendo infine a suo carico le spese del grado liquidate in euro 850,00 oltre spese generali, IVA e CPA secondo le aliquote di legge.
aveva esposto di essere stata docente a termine (con incarichi annuali Parte_1 e fino al termine delle attività didattiche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022) e aveva contestato la legittimità dell'art. 1, commi 121-124, della legge n. 107/2015 (c.d. "Buona Scuola"), limitativa dell'assegnazione della Carta del Docente ai soli insegnanti di ruolo. La ricorrente aveva quindi chiesto la dichiarazione di illegittimità della normativa nazionale nella parte in cui esclude i docenti precari, ritenendola contraria agli articoli 3, 35 e 97 della Costituzione italiana;
l'accertamento del proprio diritto alla Carta del Docente per ciascun anno scolastico indicato (500 euro per anno, per un totale di 1.500 euro); la condanna del al risarcimento in forma specifica o mediante CP_1 pagamento equivalente.
Disattese le ragioni enunciate dal resistente, il Tribunale ha richiamato la CP_1 normativa italiana (art. 1, comma 121, legge n. 107/2015) laddove è previsto che la Carta del Docente rappresenti uno strumento per la formazione continua riservandola però ai soli docenti di ruolo;
al contempo, si è rifatto alla direttiva europea 1999/70/CE, in particolare rilevando come la limitazione posta dalla norma nazionale contrastasse con la clausola 4 dell'Accordo Quadro europeo allegato alla menzionata direttiva, che vieta trattamenti discriminatori tra lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo ragioni oggettive. A sostegno di ciò, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza comunitaria (Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, 18 maggio 2022), che ha confermato come l'escludere i lavoratori precari da benefici riservati ai lavoratori a tempo indeterminato costituisca una discriminazione ingiustificata mentre la giurisprudenza nazionale (Cassazione sentenza n. 29961/2023), ha stabilito che la Carta del Docente spetta anche ai docenti a tempo determinato con incarichi annuali o fino al termine delle attività didattiche. Cont Sul punto, il primo Giudice ha evidenziato che il non ha fornito motivazioni oggettive per giustificare la disparità di trattamento, e che l'attività svolta dai docenti a tempo determinato è analoga a quella dei docenti di ruolo, pertanto, devono beneficiare delle stesse condizioni di impiego. Precisamente, la clausola 4 della direttiva 1999/70/CE è "self-executing", ossia direttamente applicabile in Italia. Il Giudice ha quindi disapplicato la normativa nazionale in contrasto con il diritto UE. Infine, accogliendo il ricorso di è stato dato risalto all'obbligo per gli Parte_1 Stati membri dell'UE di rispettare il principio di non discriminazione nei contratti di lavoro, garantendo pari trattamento anche a chi opera in regime di precariato.
ha impugnato la sentenza, esclusivamente in riferimento alla Parte_1 liquidazione delle spese di lite.
2 Il ricorso in appello è interamente focalizzato sulla tutela del diritto del Difensore a ottenere un compenso congruo e proporzionato alla prestazione professionale, secondo le tabelle normative vigenti.
L'appellante non contesta dunque sotto alcun profilo il merito della sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del Docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, ma censura esclusivamente la liquidazione delle spese processuali, ritenendola inadeguata rispetto ai parametri forensi vigenti.
Nello specifico, la sentenza di primo grado aveva liquidato le spese di lite in € 850,00, oltre accessori di legge. L'appellante ritiene che tale importo sia inferiore ai minimi tariffari previsti dal D.M. 55/2014, aggiornati dal D.M. 147/2022, per controversie di valore compreso tra € 1.500,00 e € 5.000,00. Dunque, l'appellante sostiene la violazione da parte del Tribunale dell'art. 4, comma 1, del D.M. 55/2014, che sancisce la possibilità di ridurre i parametri medi fino al massimo del 50%, ma non oltre;
inoltre, ritiene la liquidazione di € 850,00 "arbitraria e ingiustificata", in quanto inferiore al minimo ridotto previsto dalla normativa (€ 1.030,00). A fronte di ciò, l'appellante chiede una nuova liquidazione delle spese di lite da parte della Corte d'Appello, con l'attribuzione di un compenso professionale conforme ai parametri forensi aggiornati. Più precisamente, l'odierno ricorrente sottolinea che il valore medio per le controversie simili è pari a € 2.059,00 e che, anche applicando la riduzione massima del 50%, l'importo non dovrebbe scendere sotto i € 1.030,00. A sostegno di questo, viene richiamata la sentenza della Cassazione n. 11788/2023, che ribadisce l'inderogabilità dei minimi tariffari per la liquidazione delle spese processuali, ed evidenzia come la liquidazione al di sotto dei parametri minimi contravvenga al decoro della professione legale e rappresenti una violazione dei diritti del difensore. Infine, l'appellante domanda il pagamento delle spese processuali del grado d'appello da parte del , da liquidare secondo i parametri forensi e con distrazione in CP_1 favore del difensore antistatario.
All'udienza del 22 gennaio 2025 -trattata mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c.- è stata dichiarata la contumacia del appellato, non CP_1 costituitosi nonostante regolare notifica dell'atto di appello avversario, onde la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Le ragioni dell'appello sono fondate sulla base delle corrette doglianze formulate da per come sopra sintetizzate. Parte_1
Per maggiore chiarezza viene richiamata la normativa di riferimento.
L'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del D.M. 8 marzo 2018, n. 37 così dispone: “1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri
3 soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.
… 5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente: a) per fase di studio della controversia […] b) per fase introduttiva del giudizio […] c) per fase istruttoria: […] d) per fase decisionale […]”. L'art. 5, comma 1 del D.M. 55/2014 prevede che: “Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa - salvo quanto diversamente disposto dal presente comma - è determinato a norma del codice di procedura civile. […] Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale”. Nella fattispecie in esame, si rileva che il valore della causa di primo grado era pari a Euro 2.000,00 con la conseguenza lo scaglione di riferimento da utilizzare come parametro per la liquidazione delle spese di lite è quello relativo alle controversie di valore compreso da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00 nella misura indicata dalle tabelle introdotte dal D.M. 147/2022 per le cause di lavoro.
Considerato che avanti il Tribunale di Milano è stata prestata attività nelle seguenti fasi del giudizio: studio, introduttiva e decisionale, con esclusione della fase istruttoria non celebrata e considerato che l'art. 4, comma 1 del D.M. richiamato consente al Giudice di diminuire i parametri medi fino al 50%, in considerazione della natura seriale della controversia, si procede a riliquidare la somma dovuta per spese di lite a favore dell'appellante in quella complessivamente pari a € 1.030,00- oltre spese generali, IVA e CPA. In particolare, tale somma di € 1.030,00 viene così calcolata: per la fase di studio euro 888,00 ridotta del 50% = euro 444,00; per la fase introduttiva euro 426,00 ridotta del 50% = euro 213,00; per la fase decisionale euro 746,00 ridotta del 50% = euro 373,00 e così per un totale di euro 1.030,00.
Per le già indicate ragioni, in parziale riforma della sentenza impugnata, le spese di lite del primo grado vengono rideterminate nella misura complessiva di euro 1.030,00 oltre a spese generali e oneri di legge con la conseguente condanna, dunque, del
[...]
, a rifondere all'appellante la predetta somma, con Controparte_1 distrazione a favore del Procuratore dichiaratosi antistatario e confermando nel resto la sentenza appellata. Anche le spese del presente grado seguono la soccombenza del e vengono CP_1 liquidate -in ragione del valore della controversia con riferimento al presente grado di giudizio, della natura del contenzioso e in applicazione delle tabelle previste dal D.M. 147/2022- nella complessiva somma di euro 500,00 oltre a spese generali e oneri di legge anche qui da distrarre a favore del Procuratore antistatario.
P.Q.M.
In parziale riforma della sentenza n. 306/2024 del Tribunale di Monza, condanna il a rifondere a le spese del primo Controparte_1 Parte_1 grado liquidate in complessivi € 1.030,00 oltre spese generali, IVA e CPA che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore antistatario.
4 Conferma nel resto. Condanna il appellato a rifondere a le spese del presente CP_1 Parte_1 grado che liquida in complessivi € 500,00 oltre spese generali, IVA e CPA che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del Difensore antistatario. Milano, 22 gennaio 2025.
Il Consigliere rel. Il Presidente
OB AT LV IN AV
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