Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 3486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Silvia Corinaldesi Presidente dott. Alessandro Di Tano Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 3486/2024 promosso da: nata il [...] a [...], rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. NICOLINI ELISABETTA;
e nato il [...] a [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2
BOVE ELEONORA.
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE.
CONCLUSIONI: “1) PIANO GENITORIALE: Affidamento, collocamento e contributo al mantenimento per le figlie minorenni.
Affidamento, collocamento e residenza delle figlie.
Per_ Le figlie minori e saranno affidate in regime di affido condiviso ad entrambi i Per_1 genitori e saranno collocate presso l'abitazione materna nella nuova residenza sita ad
Osimo (AN) in Via
Olimpia 113, ove le stesse trasferiranno altresì la loro residenza;
il sig. Parte_2
autorizza espressamente detto cambio di residenza delle figlie.
La casa familiare di Via Sogno Edgardo n. 5 di Osimo (AN) resterà nella totale disponibilità del sig. che ne è esclusivo proprietario. Parte_2
Diritto di visita:
- 1 -
calendario ordinario
Prima settimana:
- dalla pomeriggio/cena del lunedì fino al martedì mattina quando le accompagnerà a scuola
(o sino alle ore 9,00 in periodo non scolastico), con pernotto;
- dall'uscita della scuola il venerdì (o dal pranzo in periodo non scolastico) fino alla domenica sera prima di cena con due pernotti;
Seconda settimana:
- dall'uscita della scuola il mercoledì (o dal pranzo in periodo non scolastico) fino al venerdì mattina quanto le accompagnerà a scuola (o fino alle ore 9,00 in periodo non scolastico), con due pernotti.
Il predetto calendario potrà essere modificato previo accordo preso con congruo anticipo in occasione di impegni lavorativi dei genitori (congressi, ecc.), ma resta inteso tra le parti che il calendario delle visite, esaurito l'impegno, riprenderà ad applicarsi con le medesime cadenze senza possibilità di recupero delle visite non effettuate.
Durante le festività natalizie le figlie trascorreranno la Vigilia con il padre;
il pranzo del giorno di Natale con entrambi i genitori e la cena con la madre;
il pranzo del 26 dicembre con la madre;
ad anni alterni le figlie trascorreranno alternativamente con i genitori una settimana consecutiva, con inizio della prima settimana la sera del 26 e termine il 1° gennaio a pranzo, e con inizio della seconda settimana dalla cena del 1° gennaio e termine il 7 gennaio quando il genitore le accompagnerà a scuola.
Durante le festività pasquali le figlie trascorreranno con i genitori tre giorni consecutivi comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il giorno del Lunedì dell'Angelo.
Durante le vacanze estive le figlie trascorreranno due settimane esclusive, anche non consecutive, con ciascuno dei genitori, intendendosi sospeso il diritto di visita dell'altro genitore nelle predette settimane.
Le festività di un solo giorno verranno trascorse dalle figlie con i genitori secondo il calendario ordinario.
Le figlie trascorreranno invece con ciascun genitore il giorno del suo compleanno, ma resta inteso tra le parti che il calendario delle visite riprenderà ad applicarsi con le medesime cadenze senza possibilità di recupero ove il compleanno di un genitore ricada nel turno dell'altro genitore.
- 2 - Mantenimento delle figlie:
- il sig. contribuirà al mantenimento ordinario delle figlie mediante il Parte_2
pagamento diretto alla madre, sig.ra della somma di euro 610,00 (euro Parte_1
305,00 per ciascuna delle figlie) da effettuarsi entro il giorno 15 di ciascun mese;
tale importo sarà soggetto a rivalutazione annua sulla base della variazione degli indici ISTAT con decorrenza a far data da un anno dall'omologa della separazione.;
- il sig. contribuirà al pagamento delle spese straordinarie delle figlie nella Parte_2
misura del 50%, così come da Protocollo del Tribunale di Ancona e che i coniugi con la sottoscrizione del presente ricorso dichiarano di conoscere ed accettare.
2) Rapporti personali
I ricorrenti vivranno separati con l'obbligo del mutuo e reciproco rispetto e con facoltà di ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, dandosi sin da ora espresso e reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto, della carta d'identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio.
I coniugi prestano fin d'ora assenso reciproco al rilascio del passaporto e/o della carta di identità valida per l'espatrio e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio a favore delle figlie minori.
3) Rinuncia reciproca al mantenimento.
Viste le proprie condizioni reddituali e lavorative, i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi contributo di mantenimento ordinario e/o straordinario.
4) Rapporti patrimoniali
I ricorrenti concordano nel regolare in modo definitivo i loro rapporti patrimoniali mediante la corresponsione della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00) da parte del sig.
[...]
in favore della sig.ra somma che verrà corrisposta dopo il Pt_2 Parte_1
deposito del presente ricorso e prima dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a codesto Tribunale: con il predetto pagamento i coniugi non avranno più nulla a pretendersi reciprocamente ad alcun titolo”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che si sono Parte_1 Parte_2
sposati a Osimo (AN) il 18/07/2009, hanno chiesto la separazione consensuale.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 3 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51
c.p.c., che ha espresso parere favorevole.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale, inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve in conseguenza essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi delle figlie.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto delle minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione delle minori.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio ed hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato e dovendosi prima attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato, affinché lo stesso - trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte
(atteso che l'udienza di comparizione è stata sostituita dal deposito telematico di tali note) - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali hanno Parte_1 Parte_2
contatto matrimonio a Osimo (AN) il 18/07/2009, trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di Osimo (AN) al n. 46, parte 2, serie A dell'anno 2009; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
- 4 - ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Osimo (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
dispone con separata ordinanza le modalità di prosecuzione del giudizio. spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 22/01/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Valerio Guidarelli dott. Silvia Corinaldesi
- 5 -