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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 07/05/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 2030/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
(R. G. A. C.) dell'anno 2013, avente ad “oggetto: diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore” e promossa
DA
(C.F.: ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Persona_1 C.F._2
Avv.ti Sergio Contestabile, Filippo Napoli e Francesco Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Orecchio, sito in Soriano Calabro, alla Via Giardinieri n.
55;
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dagli Avvocati P.IVA_1
Rosa Maria Laria e Domenico Tripodi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Gasponi di Drapia, P.zza Giovanni XXIII;
-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE IN RIASSUNZIONE-
CONCLUSIONI: all'udienza 5.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.10.2013, conveniva Persona_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia la in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e
1 dichiarare il diritto al riscatto agrario, enunciato nella parte espositiva, in favore di Persona_1
ed a carico della – e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
dichiarare trasferiti alla medesima in virtù di sostituzione nel relativo atto Persona_1
di acquisto alla detta dietro rimborso del Controparte_1 prezzo di acquisto di € 500.000,00 entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto predetto, l'intero compendio immobiliare sito nel Comune di Ricadi
(VV) nella frazione di Santa Domenica, località “Torre Marino”, oggetto del contratto per Notar da Vibo Valentia Rep. N.30345 Racc. N.11921 del 15 maggio 2013, e precisamente, Per_2
formato da un appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale di complessivi mq. 20.918, nel Catasto Terreni individuato al foglio di mappa 6 con le particelle 9, di are 7.93, pascolo;
10, di are 21.60, pascolo;
19, di are 50.07, seminativo;
20, di are 31.55, seminativo;
1224 (ex 21/d), di are
62.87, seminativo irriguo;
1226 (ex 22/f), di are 35.16, seminativo;
un aggregato edilizio entrostante al detto appezzamento di terreno e destinato al servizio del medesimo, occupante il suolo già individuato, nel Catasto Terreni, al foglio di mappa 6 coi numeri di particella 1221 (ex 23/a), 1222
(ex 21/b), 1223 (ex 21/c) e 1225 (ex 22/e) e, specificamente, comprensivo di un corpo di fabbrica a duplice elevazione costituente una casa colonica, nel Catasto Fabbricati censito al foglio 6 particella
1221 sub 2, cat. A/4, vani 5; un corpo di fabbrica ad unica elevazione costituente deposito di attrezzi
e prodotti agricoli, nel Catasto Fabbricati censito al foglio 6 particella 1221, sub.3, cat. C/2, mq. 29; un corpo di fabbrica ad unica elevazione e piccola corte pertinenziale, costituente deposito di attrezzi
e prodotti agricoli, nel Catasto Fabbricati censito al foglio 6 particella 1221 sub.4, cat. C/2, mq. 78; un corpo di fabbrica ad unica elevazione e piccola corte pertinenziale, costituente deposito di attrezzi
e prodotti agricoli, nel Catasto Fabbricati censito al foglio 6 particella 1221 sub.5, cat. C/2, mq. 23; un'area libera scoperta, estesa per mq. 289, collegante tra loro i quattro corpi di fabbrica cennati da ultimo e individuata in Catasto, quale bene comunque non censibile, al foglio 6, particella 1221 sub.1; 2) In subordine, accertare e dichiarare il diritto al riscatto agrario, enunciato nella parte espositiva, in favore di ed a carico della Persona_1 Controparte_1
– relativamente ai soli beni rientranti nel compendio immobiliare oggetto del
[...]
contratto per Notar da Vibo Valentia Rep. N.30345 Racc. N.11921 del 15 maggio 2013 Per_2
e già oggetto del rapporto di affittanza di cui era parte la medesima e, per Persona_1
l'effetto, dichiarare trasferiti a quest'ultima, in virtù di sostituzione nel relativo atto di acquisto alla detta -, dietro rimborso, sempre da effettuarsi Controparte_1
entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto esercitato, della parte del prezzo di acquisto di € 500.000,00 proporzionalmente corrispondente alle cose retratte, i beni elencati al punto 1) che precede, ad eccezione delle particelle 9 e 10 del foglio
2 di mappa 6 del Catasto Terreni del Comune di Ricadi;
3) Ordinare al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4) In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
In particolare, esponeva parte attrice a fondamento della domanda proposta che la stessa conduceva in affitto un fondo rustico sito in agro di Ricadi, località “Torre Marino” in forza di contratto di mezzadria originariamente stipulato dal suo dante causa, e la Persona_3 proprietaria dell'immobile, e in seguito convertito in contratto di affitto a coltivatore CP_3
diretto in ossequio alle disposizioni di cui alla legge 203/1982.
Detto contratto, secondo l'attrice, doveva ritenersi valido ed efficace per effetto delle proroghe legali sancite dalla summenzionata legge, a nulla valendo la disdetta inoltrata dalla proprietaria, per la scadenza del 1° novembre 2007, con lettera raccomandata del 5 maggio 2005.
Nella pendenza del rapporto, in data 15.5.2013, trasferiva alla CP_3 [...]
– un compendio immobiliare comprensivo degli appezzamenti di Controparte_1 terreno costituenti oggetto del contratto di affitto prevendendo un corrispettivo pari a € 500.000,00.
L'alienazione dei beni in discorso, secondo parte attrice, si porrebbe in contrasto con l'art. 8 della legge 590/65, che riconosce in capo all'affittuario il diritto ad essere preferito nell'acquisto degli immobili nel caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto.
Esposte le ragioni in grado di sostenere il possesso, da parte dell'attrice, di tutti i requisiti previsti dalla legge per la configurabilità del diritto di prelazione, la stessa precisava come l'art. 8 della medesima legge ricollega alla lesione della situazione giuridica de qua la nascita di un diritto potestativo al retratto del bene nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa.
In ossequio alle disposizioni di legge, parte attrice provvedeva a comunicare all'acquirente, con lettera raccomandata a/r del 7 agosto 2013, la propria volontà di riscattare gli immobili cui seguiva missiva del 30 agosto 2013, attraverso la quale l'acquirente si opponeva all'iniziativa dichiarando l'insussistenza dei presupposti per l'esistenza del diritto di prelazione.
Parte attrice, inoltre, osservava come la domanda di riscatto possa in realtà venire estesa anche agli altri beni oggetto del contratto di compravendita in virtù del fatto che la prelazione agraria viene riconosciuta dal legislatore allo scopo di favorire la formazione della proprietà contadina e l'accorpamento funzionale delle unità produttive e che il compendio immobiliare trasferito rappresenta di fatto un unico complesso produttivo, non essendo ravvisabili altre situazioni giuridiche soggettive preferenziali idonee all'acquisto dello stesso o di parte di esso.
Alla luce di quanto esposto, parte istante chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il diritto al riscatto agrario, e, per l'effetto, dichiarare trasferiti alla medesima in virtù di Persona_1
3 sostituzione nel relativo atto di acquisto alla limitata, Controparte_1 Controparte_1 dietro rimborso del prezzo di acquisto di € 500.000,00, l'intero compendio immobiliare sito nel
Comune di Ricadi (VV) nella frazione di Santa Domenica, località “Torre Marino”, oggetto del contratto di compravendita del 15 maggio 2013.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.2.2014, si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
formulando altresì domanda riconvenzionale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“che il Tribunale adito voglia preliminarmente sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio, in attesa della decisione che sarà assunta dallo stesso Tribunale, sezione specializzata agraria, relativamente alla scadenza del rapporto. Di seguito voglia dichiarare inammissibile, improponibile
o comunque infondata l'azione promossa, per i motivi esposti in premessa e/o per quelli che si intenderanno ravvisare. In accoglimento della proposta riconvenzionale voglia: riconoscere e dichiarare il diritto della società al risarcimento dei danni subiti e conseguentemente CP_1 condannare l'attrice alla corresponsione di € 200.000,00 od in quella somma che si riterrà all'esito del giudizio;
riconoscere e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'attrice e conseguentemente condannare la stessa in favore della società al risarcimento nella misura CP_1 di € 30.000,00 od in quella che si riterrà in esito al giudizio. Emettere ogni altro provvedimento conseguente e connesso. Con vittoria di spese e competenze tutte”.
In particolare, secondo la convenuta, la preliminare sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. trovava giustificazione nella pendenza, presso lo stesso Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, di una controversia avente ad oggetto l'avvenuta cessazione del contratto di affitto in favore dell'attrice in data antecedente alla vendita del compendio immobiliare.
Parte convenuta, inoltre, rilevava come la domanda debba ritenersi inammissibile e, in ogni caso, infondata in quanto carente dei presupposti di fatto e di diritto. Ciò in ragione del fatto che parte attrice erroneamente riteneva di godere della disponibilità del bene individuato alla particella 19, omettendo di riconoscere come il medesimo bene piuttosto appartenesse al complesso di terreno concessi in affitto agrario al sig. . Persona_4
Ulteriori profili di inammissibilità ed infondatezza della domanda venivano inoltre rinvenuti negli automatismi previsti dalla legge 203/1982. Ed infatti, a seguito della conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto determinata dall'entrata in vigore della norma di cui sopra, il rapporto veniva prorogato per dieci anni e, alla scadenza, non essendo intervenuta alcuna disdetta, sarebbe proseguito nelle forme e con le modalità individuate dalla medesima legge.
Ne conseguiva, dunque, un'ulteriore proroga per altri quindici anni. Delineate le modalità di svolgimento del rapporto e definita la relativa durata, parte convenuta precisava come la scadenza del
4 contratto fosse da collocare temporalmente nell'anno 2007, circostanza, questa, che giustificava l'avvenuta trasmissione degli atti di disdetta da parte della proprietaria in data 5.5.2005 e 5.12.2008.
Rilevando, allora, come l'atto di compravendita fosse certamente successivo rispetto alla scadenza del contratto di affitto, parte convenuta asseriva la non riconoscibilità in capo all'attrice di un diritto di riscatto esercitabile sui beni appartenenti al compendio immobiliare.
Ancora, sotto altro profilo, parte convenuta evidenziava l'assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'azione di riscatto. Nello specifico, l'attrice non svolgeva sui terreni di cui è causa alcun tipo di attività da molto tempo di talché non era qualificabile come coltivatrice diretta e neppure può sostenersi l'ipotesi di una conduzione familiare atteso che la stessa non risulta avere altri componenti nel nucleo familiare. Inoltre, l'assunta unicità del compendio immobiliare e la sua riconducibilità ad un medesimo complesso produttivo, elementi, questi, invocati da parte attrice ai fini dell'estensione della domanda di riscatto a tutti i beni oggetto di compravendita, venivano smentite da parte convenuta sulla base della considerazione che le diverse superfici sono divise in porzioni distinte ed autonome sia sotto l'aspetto giuridico sia sotto l'aspetto economico anche tenuto conto della diversità delle caratteristiche produttive, peraltro emergenti dalla diversità dei dati catastali. Parte convenuta, infine, rilevava come la condotta tenuta dall'attrice nell'imminenza della vendita e successivamente alla stessa avesse di fatto determinato un danno economico in capo alla società acquirente per avere la stessa posto in uno stato di quiescenza l'intera progettazione che la stessa società aveva realizzato ai fini della completa produttività del bene.
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, parte convenuta richiedeva dunque il rigetto della domanda di parte attrice ed insisteva nell'accoglimento della proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni e ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nel corso dell'istruttoria, il giudice precedentemente titolare del fascicolo in esame, con ordinanza del 5.3.2014, rigettava in via preliminare l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata da parte convenuta e concedeva i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.. A seguito di una serie di rinvii per medesimi incombenti, all'udienza presidenziale del 5.3.2019, fissata ex art. 274, al fine di valutare i presupposti della riunione del presente procedimento con quello recante R.G. n. 731/2014, il procuratore presente per parte attrice dichiarava il decesso della sua assistita depositando altresì certificato di morte (certificato di morte dell'1.1.2019 di . Con ordinanza del Persona_1
7.3.2019, il Presidente dichiarava l'interruzione del procedimento recante R.G. 2030/2013 e disponeva la trasmissione del fascicolo R.G. 73/2014 all'altro giudice titolare del procedimento non ravvisando i presupposti della riunione.
In data 30.5.2019, la società depositava, dunque, ricorso in riassunzione. Il Tribunale CP_5
procedeva poi a fissare in prosecuzione, con decreto del 25.7.2019, in prosecuzione l'udienza del 18
5 febbraio 2020. Ricorso e decreto venivano notificati a cura della società convenuta in riassunzione agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta. Si costituiva in prosecuzione con comparsa del 27.1.2020, , in qualità di erede di Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate dall'originaria attrice. Persona_1
Con ordinanza del 18.12.2020, il Tribunale rigettava le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti e rinviava per la precisazione conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo e al cambio di giudice titolare del procedimento, con ordinanza del 6.11.2024, il Tribunale, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per i motivi di cui si dirà.
In via preliminare, giova rammentare che l'art. 8 della legge 590/1965 stabilisce che: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché' coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione
a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
In linea generale, si osserva che il riscatto agrario a favore del coltivatore diretto che non sia stato messo in grado di esercitare il diritto di prelazione si concreta nel potere del retraente di determinare una modificazione soggettiva degli effetti traslativi del negozio di alienazione del fondo, che gli consente di sostituirsi all'acquirente e di acquistare, in luogo di lui e direttamente dal concedente alienante, lo stesso fondo per effetto dell'unico atto di alienazione.
Occorre, quindi, verificare la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla disposizione invocata da parte attrice, atteso che la mancanza della prova anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge impone il rigetto della domanda. Preliminarmente, secondo quanto previsto dall'art. 31, l. 26 maggio
1965, n. 590, può osservarsi come “ai fini della presente legge (e, quindi, anche per l'esercizio del diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge stessa) sono considerati coltivatori diretti solo coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento od al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per
l'allevamento ed il governo del bestiame”. Ed ancora, la Corte di legittimità ha, in particolare, chiarito che: “ai fini della domanda di riscatto ex art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, la qualità di coltivatore
6 diretto deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che le certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena” (Cass., 21 maggio 1998, n. 5082; Cass., 27 gennaio 1988, n. 721). In altri termini, ai fini della qualità di coltivatore diretto, ciò che rileva non è il dato formale della iscrizione in elenchi, bensì
l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia
(cfr. Cass., 1 giugno 2001, n. 7445). In aggiunta, si osserva che “in tema di riscatto agrario, per
l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto hanno esclusiva rilevanza lo svolgimento dell'attività agricola in modo stabile e continuativo, nonché il rapporto tra la forza lavorativa totale, occorrente per la coltivazione del fondo, e quella di cui dispone il retraente con l'apporto dei membri della propria famiglia, l'eventuale utilizzazione di mezzi meccanici e l'apprezzamento dello svolgimento di altre attività da parte del retraente, ove esistenti” (Cass. 15 gennaio 1982, n. 245;
Cass. 9 febbraio 1982, n. 758; Cass. 18 gennaio 1983, n. 476).
Nel caso di specie, l'istante ha del tutto omesso, nell'atto introduttivo, di dedurre le concrete modalità di fruizione del fondo rivendicato, limitandosi piuttosto a richiamare astrattamente il tenore delle disposizioni normative invocate. Parimenti la stessa non ha, da un lato, allegato la propria
(quantomeno) prevalente qualità di coltivatore diretto con riferimento ai terreni oggetto di causa e, altresì, dimostrato la ricorrenza delle altre condizioni quali-quantitative indicate dalle norme richiamate. La sussistenza di tali requisiti non avrebbe neppure trovato conforto nella prova testi formulata da parte attrice, comunque inammissibile in quanto del tutto genericamente formulata.
D'altra parte, l'attrice non ha prodotto alcuna documentazione attestante il reddito ricavato dall'attività agricola svolta con lavoro prevalentemente proprio o della famiglia (Cassazione civile, sez. III, 22.04.2013, n. 9737; Cassazione civile, sez. III, 28.07.2005, n. 15805) né documentato di non aver alienato, nel biennio precedente, altri fondi rustici. Sul punto, in particolare, alcuna documentazione attestante la mancata alienazione nel termine indicato è stata prodotta in ipotesi per mezzo di eventuali risultanze di registri immobiliari prive di riferimenti relativi a compravendite a proprio carico. La domanda di riscatto va, conseguentemente, respinta, con assorbimento di ogni altra questione.
Posta tale assorbente motivazione, quanto alla effettiva scadenza del contratto di affitto in esame può rilevarsi - ad abuntantiam - che, come eccepito da parte convenuta, il Tribunale di Vibo Valentia
(Sezione Specializzata Agraria) con sentenza n. 838/2015 emessa in data 16.12.2015 e pubblicata in data 25.1.2016 acclarava l'intervenuta scadenza del contratto di affitto agrario di cui si discorre in data 10 novembre 2007. Da ciò può desumersi che la perdita della qualità di affittuaria da parte dell'attrice sia certamente antecedente rispetto alla vendita del complesso immobiliare, risalente, questa, all'anno 2013, con l'effetto dell'evidente carenza del diritto di riscatto del conduttore.
7 Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta, deve premettersi che essa ha ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno con consequenziale condanna dell'attrice per avere ella determinato lo stallo dell'intera progettazione ideata dalla società acquirente facendo affidamento sulla validità dell'acquisto dei terreni e, al contempo, agito in giudizio con mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La domanda, nella sua duplice accezione, deve essere rigettata poiché non provata.
Si consideri, infatti, che la società convenuta, su cui incombe l'onere della prova del danno eventualmente subito, ha erroneamente preteso di derivare l'esistenza del danno dall'assunta temerarietà della condotta processuale dell'attrice, trascurando evidentemente l'esigenza di provare in concreto l'an ed il quantum del danno, così come il legame causale intercorrente tra il danno medesimo e il fatto imputabile all'attrice. Allo stato degli atti di causa, dunque, non può che considerarsi il danno da lucro cessante come meramente ipotetico e non proiettabile nel futuro neppure in ragione di criteri di ragionevole probabilità, difettando sotto tale profilo anche delle mere allegazioni prima ancora che le prove dei danni subiti.
Quanto alla domanda formulata ex art. 96 c.p.c., giova ribadire che rielaborando il nomen dell'istituto in “responsabilità processuale aggravata”, la giurisprudenza maggioritaria ha più volte precisato che l'art 96 cpc si pone con carattere di “specialità” rispetto all'art. 2043 c.c. e risulta rappresentata da una serie di elementi, costituiti dalla soccombenza e dalla violazione di una norma di diritto processuale, elemento quest'ultimo che la differenzia dalla responsabilità di cui all'art. 2043
c.c. ove l'illecito aquiliano è basato sulla violazione di una norma di diritto sostanziale;
inoltre, nei casi di responsabilità processuale aggravata il danno va richiesto e liquidato nella sentenza che chiude il processo nel quale esso si è verificato, mentre il risarcimento aquiliano può essere richiesto in un processo diverso da quello ove si è prodotto il danno.
Peraltro, la norma dell'art. 96 cpc contempla ipotesi di responsabilità tra loro differenti;
ed infatti, nelle fattispecie disciplinate ai commi 1 e 2 della norma, in ossequio al principio dispositivo e agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc, il soggetto leso è tenuto alla prova dell'esistenza e dell'entità del danno, del nesso causale tra il danno e la condotta illecita di controparte e dello stato soggettivo del responsabile del danno;
diversamente dai commi precedenti, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. configura invece una sanzione di tipo pubblicistico, autonoma ed indipendente, in virtù della quale il giudice può disporre d'ufficio - e dunque a prescindere dalla domanda delle controparti e della prova del danno - sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali, consistenti nella condanna al pagamento di una somma di danaro;
infine, a seguito della più recente riforma, l'ultimo comma
8 prevede che il giudice condanni il soccombente anche al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende.
Esaminando ora il caso che ci occupa sulla scorta di quanto testé rammentato in diritto, deve affermarsi che la domanda di condanna formulata da parte convenuta con un generico richiamo all'art. 96 c.p.c. nel suo complesso, non può che riguardare la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 96
c.p.c.. La valutazione degli elementi di fatto della controversia consente tuttavia di rilevare che, pur nella incontestabile soccombenza nel merito del giudizio di parte attrice, nel corso del giudizio non sia stata offerta l'indefettibile prova relativa ai danni patiti dalla controparte in conseguenza della condotta di controparte. Ed infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 96 cpc, il giudice può riconoscere la responsabilità aggravata solo se espressamente richiesta e con prova dei danni, riferendosi l'inciso “d'ufficio” soltanto alla loro liquidazione;
pertanto, sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria grava in ogni caso l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno patito, anche quando il giudice deve provvedere in via equitativa in caso di danni non agevolmente quantificabili. L'evidente mancanza di prova sul punto, impedendo di ravvisare tutti gli elementi essenziali per la configurazione della responsabilità di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c. conduce al rigetto della domanda di parte convenuta.
In ragione della cd. soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti del presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Vibo Valentia, 7.5.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera
s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
- SEZIONE ORDINARIA CIVILE - nella persona del GIUDICE MONOCRATICO dott.ssa GERMANA RADICE ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al numero 2030/2013 del Ruolo Generale Affari Contenziosi
(R. G. A. C.) dell'anno 2013, avente ad “oggetto: diritto di prelazione - diritto di riscatto del conduttore” e promossa
DA
(C.F.: ), nella qualità di erede di Parte_1 C.F._1
(C.F.: ), rappresentata e difesa dagli Persona_1 C.F._2
Avv.ti Sergio Contestabile, Filippo Napoli e Francesco Napoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Orecchio, sito in Soriano Calabro, alla Via Giardinieri n.
55;
-ATTRICE IN RIASSUNZIONE-
CONTRO
(C.F: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difeso dagli Avvocati P.IVA_1
Rosa Maria Laria e Domenico Tripodi ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Gasponi di Drapia, P.zza Giovanni XXIII;
-CONVENUTA IN RICONVENZIONALE IN RIASSUNZIONE-
CONCLUSIONI: all'udienza 5.11.2024, svoltasi mediante trattazione scritta, le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 22.10.2013, conveniva Persona_1
in giudizio innanzi al Tribunale di Vibo Valentia la in persona del CP_1 Controparte_2
legale rappresentante p.t., al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) Accertare e
1 dichiarare il diritto al riscatto agrario, enunciato nella parte espositiva, in favore di Persona_1
ed a carico della – e, per l'effetto,
[...] Controparte_1
dichiarare trasferiti alla medesima in virtù di sostituzione nel relativo atto Persona_1
di acquisto alla detta dietro rimborso del Controparte_1 prezzo di acquisto di € 500.000,00 entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto predetto, l'intero compendio immobiliare sito nel Comune di Ricadi
(VV) nella frazione di Santa Domenica, località “Torre Marino”, oggetto del contratto per Notar da Vibo Valentia Rep. N.30345 Racc. N.11921 del 15 maggio 2013, e precisamente, Per_2
formato da un appezzamento di terreno agricolo della superficie catastale di complessivi mq. 20.918, nel Catasto Terreni individuato al foglio di mappa 6 con le particelle 9, di are 7.93, pascolo;
10, di are 21.60, pascolo;
19, di are 50.07, seminativo;
20, di are 31.55, seminativo;
1224 (ex 21/d), di are
62.87, seminativo irriguo;
1226 (ex 22/f), di are 35.16, seminativo;
un aggregato edilizio entrostante al detto appezzamento di terreno e destinato al servizio del medesimo, occupante il suolo già individuato, nel Catasto Terreni, al foglio di mappa 6 coi numeri di particella 1221 (ex 23/a), 1222
(ex 21/b), 1223 (ex 21/c) e 1225 (ex 22/e) e, specificamente, comprensivo di un corpo di fabbrica a duplice elevazione costituente una casa colonica, nel Catasto Fabbricati censito al foglio 6 particella
1221 sub 2, cat. A/4, vani 5; un corpo di fabbrica ad unica elevazione costituente deposito di attrezzi
e prodotti agricoli, nel Catasto Fabbricati censito al foglio 6 particella 1221, sub.3, cat. C/2, mq. 29; un corpo di fabbrica ad unica elevazione e piccola corte pertinenziale, costituente deposito di attrezzi
e prodotti agricoli, nel Catasto Fabbricati censito al foglio 6 particella 1221 sub.4, cat. C/2, mq. 78; un corpo di fabbrica ad unica elevazione e piccola corte pertinenziale, costituente deposito di attrezzi
e prodotti agricoli, nel Catasto Fabbricati censito al foglio 6 particella 1221 sub.5, cat. C/2, mq. 23; un'area libera scoperta, estesa per mq. 289, collegante tra loro i quattro corpi di fabbrica cennati da ultimo e individuata in Catasto, quale bene comunque non censibile, al foglio 6, particella 1221 sub.1; 2) In subordine, accertare e dichiarare il diritto al riscatto agrario, enunciato nella parte espositiva, in favore di ed a carico della Persona_1 Controparte_1
– relativamente ai soli beni rientranti nel compendio immobiliare oggetto del
[...]
contratto per Notar da Vibo Valentia Rep. N.30345 Racc. N.11921 del 15 maggio 2013 Per_2
e già oggetto del rapporto di affittanza di cui era parte la medesima e, per Persona_1
l'effetto, dichiarare trasferiti a quest'ultima, in virtù di sostituzione nel relativo atto di acquisto alla detta -, dietro rimborso, sempre da effettuarsi Controparte_1
entro il termine di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che riconosce il diritto esercitato, della parte del prezzo di acquisto di € 500.000,00 proporzionalmente corrispondente alle cose retratte, i beni elencati al punto 1) che precede, ad eccezione delle particelle 9 e 10 del foglio
2 di mappa 6 del Catasto Terreni del Comune di Ricadi;
3) Ordinare al competente Conservatore dei
Registri Immobiliari di procedere alla trascrizione della sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo;
4) In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese e competenze del giudizio.”
In particolare, esponeva parte attrice a fondamento della domanda proposta che la stessa conduceva in affitto un fondo rustico sito in agro di Ricadi, località “Torre Marino” in forza di contratto di mezzadria originariamente stipulato dal suo dante causa, e la Persona_3 proprietaria dell'immobile, e in seguito convertito in contratto di affitto a coltivatore CP_3
diretto in ossequio alle disposizioni di cui alla legge 203/1982.
Detto contratto, secondo l'attrice, doveva ritenersi valido ed efficace per effetto delle proroghe legali sancite dalla summenzionata legge, a nulla valendo la disdetta inoltrata dalla proprietaria, per la scadenza del 1° novembre 2007, con lettera raccomandata del 5 maggio 2005.
Nella pendenza del rapporto, in data 15.5.2013, trasferiva alla CP_3 [...]
– un compendio immobiliare comprensivo degli appezzamenti di Controparte_1 terreno costituenti oggetto del contratto di affitto prevendendo un corrispettivo pari a € 500.000,00.
L'alienazione dei beni in discorso, secondo parte attrice, si porrebbe in contrasto con l'art. 8 della legge 590/65, che riconosce in capo all'affittuario il diritto ad essere preferito nell'acquisto degli immobili nel caso di trasferimento a titolo oneroso di fondi concessi in affitto.
Esposte le ragioni in grado di sostenere il possesso, da parte dell'attrice, di tutti i requisiti previsti dalla legge per la configurabilità del diritto di prelazione, la stessa precisava come l'art. 8 della medesima legge ricollega alla lesione della situazione giuridica de qua la nascita di un diritto potestativo al retratto del bene nei confronti dell'acquirente e di ogni altro successivo avente causa.
In ossequio alle disposizioni di legge, parte attrice provvedeva a comunicare all'acquirente, con lettera raccomandata a/r del 7 agosto 2013, la propria volontà di riscattare gli immobili cui seguiva missiva del 30 agosto 2013, attraverso la quale l'acquirente si opponeva all'iniziativa dichiarando l'insussistenza dei presupposti per l'esistenza del diritto di prelazione.
Parte attrice, inoltre, osservava come la domanda di riscatto possa in realtà venire estesa anche agli altri beni oggetto del contratto di compravendita in virtù del fatto che la prelazione agraria viene riconosciuta dal legislatore allo scopo di favorire la formazione della proprietà contadina e l'accorpamento funzionale delle unità produttive e che il compendio immobiliare trasferito rappresenta di fatto un unico complesso produttivo, non essendo ravvisabili altre situazioni giuridiche soggettive preferenziali idonee all'acquisto dello stesso o di parte di esso.
Alla luce di quanto esposto, parte istante chiedeva pertanto di accertare e dichiarare il diritto al riscatto agrario, e, per l'effetto, dichiarare trasferiti alla medesima in virtù di Persona_1
3 sostituzione nel relativo atto di acquisto alla limitata, Controparte_1 Controparte_1 dietro rimborso del prezzo di acquisto di € 500.000,00, l'intero compendio immobiliare sito nel
Comune di Ricadi (VV) nella frazione di Santa Domenica, località “Torre Marino”, oggetto del contratto di compravendita del 15 maggio 2013.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 5.2.2014, si costituiva in giudizio la
, in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4
formulando altresì domanda riconvenzionale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“che il Tribunale adito voglia preliminarmente sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente giudizio, in attesa della decisione che sarà assunta dallo stesso Tribunale, sezione specializzata agraria, relativamente alla scadenza del rapporto. Di seguito voglia dichiarare inammissibile, improponibile
o comunque infondata l'azione promossa, per i motivi esposti in premessa e/o per quelli che si intenderanno ravvisare. In accoglimento della proposta riconvenzionale voglia: riconoscere e dichiarare il diritto della società al risarcimento dei danni subiti e conseguentemente CP_1 condannare l'attrice alla corresponsione di € 200.000,00 od in quella somma che si riterrà all'esito del giudizio;
riconoscere e dichiarare la responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. dell'attrice e conseguentemente condannare la stessa in favore della società al risarcimento nella misura CP_1 di € 30.000,00 od in quella che si riterrà in esito al giudizio. Emettere ogni altro provvedimento conseguente e connesso. Con vittoria di spese e competenze tutte”.
In particolare, secondo la convenuta, la preliminare sospensione del procedimento ex art. 295 c.p.c. trovava giustificazione nella pendenza, presso lo stesso Tribunale, Sezione Specializzata Agraria, di una controversia avente ad oggetto l'avvenuta cessazione del contratto di affitto in favore dell'attrice in data antecedente alla vendita del compendio immobiliare.
Parte convenuta, inoltre, rilevava come la domanda debba ritenersi inammissibile e, in ogni caso, infondata in quanto carente dei presupposti di fatto e di diritto. Ciò in ragione del fatto che parte attrice erroneamente riteneva di godere della disponibilità del bene individuato alla particella 19, omettendo di riconoscere come il medesimo bene piuttosto appartenesse al complesso di terreno concessi in affitto agrario al sig. . Persona_4
Ulteriori profili di inammissibilità ed infondatezza della domanda venivano inoltre rinvenuti negli automatismi previsti dalla legge 203/1982. Ed infatti, a seguito della conversione del contratto associativo in contratto di affitto a coltivatore diretto determinata dall'entrata in vigore della norma di cui sopra, il rapporto veniva prorogato per dieci anni e, alla scadenza, non essendo intervenuta alcuna disdetta, sarebbe proseguito nelle forme e con le modalità individuate dalla medesima legge.
Ne conseguiva, dunque, un'ulteriore proroga per altri quindici anni. Delineate le modalità di svolgimento del rapporto e definita la relativa durata, parte convenuta precisava come la scadenza del
4 contratto fosse da collocare temporalmente nell'anno 2007, circostanza, questa, che giustificava l'avvenuta trasmissione degli atti di disdetta da parte della proprietaria in data 5.5.2005 e 5.12.2008.
Rilevando, allora, come l'atto di compravendita fosse certamente successivo rispetto alla scadenza del contratto di affitto, parte convenuta asseriva la non riconoscibilità in capo all'attrice di un diritto di riscatto esercitabile sui beni appartenenti al compendio immobiliare.
Ancora, sotto altro profilo, parte convenuta evidenziava l'assenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'esercizio dell'azione di riscatto. Nello specifico, l'attrice non svolgeva sui terreni di cui è causa alcun tipo di attività da molto tempo di talché non era qualificabile come coltivatrice diretta e neppure può sostenersi l'ipotesi di una conduzione familiare atteso che la stessa non risulta avere altri componenti nel nucleo familiare. Inoltre, l'assunta unicità del compendio immobiliare e la sua riconducibilità ad un medesimo complesso produttivo, elementi, questi, invocati da parte attrice ai fini dell'estensione della domanda di riscatto a tutti i beni oggetto di compravendita, venivano smentite da parte convenuta sulla base della considerazione che le diverse superfici sono divise in porzioni distinte ed autonome sia sotto l'aspetto giuridico sia sotto l'aspetto economico anche tenuto conto della diversità delle caratteristiche produttive, peraltro emergenti dalla diversità dei dati catastali. Parte convenuta, infine, rilevava come la condotta tenuta dall'attrice nell'imminenza della vendita e successivamente alla stessa avesse di fatto determinato un danno economico in capo alla società acquirente per avere la stessa posto in uno stato di quiescenza l'intera progettazione che la stessa società aveva realizzato ai fini della completa produttività del bene.
Alla luce delle premesse in fatto ed in diritto svolte, parte convenuta richiedeva dunque il rigetto della domanda di parte attrice ed insisteva nell'accoglimento della proposta domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni e ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Nel corso dell'istruttoria, il giudice precedentemente titolare del fascicolo in esame, con ordinanza del 5.3.2014, rigettava in via preliminare l'istanza di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata da parte convenuta e concedeva i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.. A seguito di una serie di rinvii per medesimi incombenti, all'udienza presidenziale del 5.3.2019, fissata ex art. 274, al fine di valutare i presupposti della riunione del presente procedimento con quello recante R.G. n. 731/2014, il procuratore presente per parte attrice dichiarava il decesso della sua assistita depositando altresì certificato di morte (certificato di morte dell'1.1.2019 di . Con ordinanza del Persona_1
7.3.2019, il Presidente dichiarava l'interruzione del procedimento recante R.G. 2030/2013 e disponeva la trasmissione del fascicolo R.G. 73/2014 all'altro giudice titolare del procedimento non ravvisando i presupposti della riunione.
In data 30.5.2019, la società depositava, dunque, ricorso in riassunzione. Il Tribunale CP_5
procedeva poi a fissare in prosecuzione, con decreto del 25.7.2019, in prosecuzione l'udienza del 18
5 febbraio 2020. Ricorso e decreto venivano notificati a cura della società convenuta in riassunzione agli eredi collettivamente ed impersonalmente presso l'ultimo domicilio della defunta. Si costituiva in prosecuzione con comparsa del 27.1.2020, , in qualità di erede di Parte_1 [...]
chiedendo l'accoglimento delle conclusioni formulate dall'originaria attrice. Persona_1
Con ordinanza del 18.12.2020, il Tribunale rigettava le richieste istruttorie formulate da entrambe le parti e rinviava per la precisazione conclusioni. Dopo una serie di rinvii dovuti al carico di ruolo e al cambio di giudice titolare del procedimento, con ordinanza del 6.11.2024, il Tribunale, precisate le conclusioni come da note di trattazione scritta ritualmente depositate, tratteneva la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda di parte attrice deve essere rigettata per i motivi di cui si dirà.
In via preliminare, giova rammentare che l'art. 8 della legge 590/1965 stabilisce che: “in caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale,
l'affittuario, il mezzadro, il colono o il compartecipante, a parità di condizioni, ha diritto di prelazione purché' coltivi il fondo stesso da almeno due anni, non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione
a scopo di ricomposizione fondiaria, ed il fondo per il quale intende esercitare la prelazione in aggiunta ad altri eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia”.
In linea generale, si osserva che il riscatto agrario a favore del coltivatore diretto che non sia stato messo in grado di esercitare il diritto di prelazione si concreta nel potere del retraente di determinare una modificazione soggettiva degli effetti traslativi del negozio di alienazione del fondo, che gli consente di sostituirsi all'acquirente e di acquistare, in luogo di lui e direttamente dal concedente alienante, lo stesso fondo per effetto dell'unico atto di alienazione.
Occorre, quindi, verificare la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla disposizione invocata da parte attrice, atteso che la mancanza della prova anche di uno solo dei requisiti previsti dalla legge impone il rigetto della domanda. Preliminarmente, secondo quanto previsto dall'art. 31, l. 26 maggio
1965, n. 590, può osservarsi come “ai fini della presente legge (e, quindi, anche per l'esercizio del diritto di riscatto di cui all'art. 8 della legge stessa) sono considerati coltivatori diretti solo coloro che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento od al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per
l'allevamento ed il governo del bestiame”. Ed ancora, la Corte di legittimità ha, in particolare, chiarito che: “ai fini della domanda di riscatto ex art. 8, l. 26 maggio 1965, n. 590, la qualità di coltivatore
6 diretto deve essere fornita in concreto, in relazione alle necessità colturali del fondo, senza che le certificazioni anagrafiche o altre attestazioni amministrative possano assurgere al valore di prova piena” (Cass., 21 maggio 1998, n. 5082; Cass., 27 gennaio 1988, n. 721). In altri termini, ai fini della qualità di coltivatore diretto, ciò che rileva non è il dato formale della iscrizione in elenchi, bensì
l'effettivo esercizio dell'attività agricola con lavoro prevalentemente proprio e della propria famiglia
(cfr. Cass., 1 giugno 2001, n. 7445). In aggiunta, si osserva che “in tema di riscatto agrario, per
l'attribuzione della qualifica di coltivatore diretto hanno esclusiva rilevanza lo svolgimento dell'attività agricola in modo stabile e continuativo, nonché il rapporto tra la forza lavorativa totale, occorrente per la coltivazione del fondo, e quella di cui dispone il retraente con l'apporto dei membri della propria famiglia, l'eventuale utilizzazione di mezzi meccanici e l'apprezzamento dello svolgimento di altre attività da parte del retraente, ove esistenti” (Cass. 15 gennaio 1982, n. 245;
Cass. 9 febbraio 1982, n. 758; Cass. 18 gennaio 1983, n. 476).
Nel caso di specie, l'istante ha del tutto omesso, nell'atto introduttivo, di dedurre le concrete modalità di fruizione del fondo rivendicato, limitandosi piuttosto a richiamare astrattamente il tenore delle disposizioni normative invocate. Parimenti la stessa non ha, da un lato, allegato la propria
(quantomeno) prevalente qualità di coltivatore diretto con riferimento ai terreni oggetto di causa e, altresì, dimostrato la ricorrenza delle altre condizioni quali-quantitative indicate dalle norme richiamate. La sussistenza di tali requisiti non avrebbe neppure trovato conforto nella prova testi formulata da parte attrice, comunque inammissibile in quanto del tutto genericamente formulata.
D'altra parte, l'attrice non ha prodotto alcuna documentazione attestante il reddito ricavato dall'attività agricola svolta con lavoro prevalentemente proprio o della famiglia (Cassazione civile, sez. III, 22.04.2013, n. 9737; Cassazione civile, sez. III, 28.07.2005, n. 15805) né documentato di non aver alienato, nel biennio precedente, altri fondi rustici. Sul punto, in particolare, alcuna documentazione attestante la mancata alienazione nel termine indicato è stata prodotta in ipotesi per mezzo di eventuali risultanze di registri immobiliari prive di riferimenti relativi a compravendite a proprio carico. La domanda di riscatto va, conseguentemente, respinta, con assorbimento di ogni altra questione.
Posta tale assorbente motivazione, quanto alla effettiva scadenza del contratto di affitto in esame può rilevarsi - ad abuntantiam - che, come eccepito da parte convenuta, il Tribunale di Vibo Valentia
(Sezione Specializzata Agraria) con sentenza n. 838/2015 emessa in data 16.12.2015 e pubblicata in data 25.1.2016 acclarava l'intervenuta scadenza del contratto di affitto agrario di cui si discorre in data 10 novembre 2007. Da ciò può desumersi che la perdita della qualità di affittuaria da parte dell'attrice sia certamente antecedente rispetto alla vendita del complesso immobiliare, risalente, questa, all'anno 2013, con l'effetto dell'evidente carenza del diritto di riscatto del conduttore.
7 Con riferimento alla domanda riconvenzionale formulata dalla società convenuta, deve premettersi che essa ha ad oggetto il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno con consequenziale condanna dell'attrice per avere ella determinato lo stallo dell'intera progettazione ideata dalla società acquirente facendo affidamento sulla validità dell'acquisto dei terreni e, al contempo, agito in giudizio con mala fede o colpa grave ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
La domanda, nella sua duplice accezione, deve essere rigettata poiché non provata.
Si consideri, infatti, che la società convenuta, su cui incombe l'onere della prova del danno eventualmente subito, ha erroneamente preteso di derivare l'esistenza del danno dall'assunta temerarietà della condotta processuale dell'attrice, trascurando evidentemente l'esigenza di provare in concreto l'an ed il quantum del danno, così come il legame causale intercorrente tra il danno medesimo e il fatto imputabile all'attrice. Allo stato degli atti di causa, dunque, non può che considerarsi il danno da lucro cessante come meramente ipotetico e non proiettabile nel futuro neppure in ragione di criteri di ragionevole probabilità, difettando sotto tale profilo anche delle mere allegazioni prima ancora che le prove dei danni subiti.
Quanto alla domanda formulata ex art. 96 c.p.c., giova ribadire che rielaborando il nomen dell'istituto in “responsabilità processuale aggravata”, la giurisprudenza maggioritaria ha più volte precisato che l'art 96 cpc si pone con carattere di “specialità” rispetto all'art. 2043 c.c. e risulta rappresentata da una serie di elementi, costituiti dalla soccombenza e dalla violazione di una norma di diritto processuale, elemento quest'ultimo che la differenzia dalla responsabilità di cui all'art. 2043
c.c. ove l'illecito aquiliano è basato sulla violazione di una norma di diritto sostanziale;
inoltre, nei casi di responsabilità processuale aggravata il danno va richiesto e liquidato nella sentenza che chiude il processo nel quale esso si è verificato, mentre il risarcimento aquiliano può essere richiesto in un processo diverso da quello ove si è prodotto il danno.
Peraltro, la norma dell'art. 96 cpc contempla ipotesi di responsabilità tra loro differenti;
ed infatti, nelle fattispecie disciplinate ai commi 1 e 2 della norma, in ossequio al principio dispositivo e agli ordinari criteri di distribuzione dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 cc, il soggetto leso è tenuto alla prova dell'esistenza e dell'entità del danno, del nesso causale tra il danno e la condotta illecita di controparte e dello stato soggettivo del responsabile del danno;
diversamente dai commi precedenti, il terzo comma dell'art. 96 c.p.c. configura invece una sanzione di tipo pubblicistico, autonoma ed indipendente, in virtù della quale il giudice può disporre d'ufficio - e dunque a prescindere dalla domanda delle controparti e della prova del danno - sanzioni per l'uso distorto degli strumenti processuali, consistenti nella condanna al pagamento di una somma di danaro;
infine, a seguito della più recente riforma, l'ultimo comma
8 prevede che il giudice condanni il soccombente anche al pagamento di somme in favore della cassa delle ammende.
Esaminando ora il caso che ci occupa sulla scorta di quanto testé rammentato in diritto, deve affermarsi che la domanda di condanna formulata da parte convenuta con un generico richiamo all'art. 96 c.p.c. nel suo complesso, non può che riguardare la fattispecie di cui al primo comma dell'art. 96
c.p.c.. La valutazione degli elementi di fatto della controversia consente tuttavia di rilevare che, pur nella incontestabile soccombenza nel merito del giudizio di parte attrice, nel corso del giudizio non sia stata offerta l'indefettibile prova relativa ai danni patiti dalla controparte in conseguenza della condotta di controparte. Ed infatti, ai sensi del primo comma dell'art. 96 cpc, il giudice può riconoscere la responsabilità aggravata solo se espressamente richiesta e con prova dei danni, riferendosi l'inciso “d'ufficio” soltanto alla loro liquidazione;
pertanto, sulla parte che chiede la condanna per lite temeraria grava in ogni caso l'onere di allegare gli elementi di fatto necessari alla liquidazione del danno patito, anche quando il giudice deve provvedere in via equitativa in caso di danni non agevolmente quantificabili. L'evidente mancanza di prova sul punto, impedendo di ravvisare tutti gli elementi essenziali per la configurazione della responsabilità di cui al primo comma dell'art. 96 c.p.c. conduce al rigetto della domanda di parte convenuta.
In ragione della cd. soccombenza reciproca, si dispone la compensazione delle spese di lite tra le parti del presente processo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- RIGETTA la domanda di parte attrice;
- RIGETTA la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
- COMPENSA le spese di lite tra le parti;
Così deciso in Vibo Valentia, 7.5.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
dott.ssa Germana Radice
L'originale della presente sentenza costituisce un documento informatico sottoscritto mediante cd. “firma digitale” [artt. 1, lettera
s), 21 e 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82] e depositata telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D. M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D. M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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