Sentenza breve 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 18/04/2025, n. 7754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 7754 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07754/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03114/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3114 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Santino Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Guardia di Finanza, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensiva,
- del verbale di inidoneità adottato dal Comando generale della Guardia di Finanza – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento – Sottocommissione per l’accertamento dell’idoneità attitudinale del 21 febbraio 2025 e del conseguente provvedimento di non idoneità con il quale è stata formalizzata l’esclusione del ricorrente dal «concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri – anno 2024», contingente ordinario per n. 1.420 posti – 1) n. 204 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.), recante la seguente motivazione «NON IDONEA, in quanto non in linea con le seguenti aree: intellettivo-cognitiva, socio-relazionale, gestionale, emotiva, dell’assunzione del ruolo, evidenziando di non possedere le attitudini e le capacità previste dal sopra menzionato profilo ideale di riferimento del ruolo a concorso.»;
- delle graduatorie di merito dei candidati, da approvarsi, della suddetta procedura, nella parte i cui non è presente il collocamento del ricorrente;
- ove occorra e per quanto di ragione, qualora interpretate in malam partem, delle “Disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri – anno 2024, indetto con determinazione n. -OMISSIS- del Comandante Generale in data 20 novembre 2024.
- ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 15, comma 6, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che “Il giudizio espresso dalla competente Sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente.
per l’accertamento
del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali con ogni consequenziale statuizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 il dott. Giuseppe Grauso;
Visto l’art. 60 cod. proc. amm.;
1. La rilevata sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito.
Prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “ in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata ”.
Di quanto sopra, è stato reso avviso, come da verbale dell’odierna Camera di Consiglio.
1.1. Il ricorrente ha impugnato i provvedimenti, meglio specificati in epigrafe, con cui è stato giudicato non idoneo e, per l’effetto, escluso dal « concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri – anno 2024 », contingente ordinario per n. 1.420 posti – 1) n. 204 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.), all’esito dell’accertamento dell’idoneità attitudinale del 21 febbraio 2024 “ in quanto non in linea con le seguenti aree: intellettivo cognitiva, socio-relazionale, gestionale, emotiva, dell’assunzione del ruolo, evidenziando di non possedere le attitudini e le capacità previste dal sopra menzionato profilo ideale di riferimento del ruolo a concorso ”.
Il ricorso viene affidato ai seguenti motivi:
I. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRONEA VALUTAZIONE E/O TRAVISAMENTO DEIFATTI SOTTO IL PROFILO DELL’INSUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI AL RECLUTAMENTO, POICHE’ FONDATO SU RAGIONI SINTETICHE E PRETESTUOSE NON COINCIDENTI CON LA PERSONALITÀ DEL RICORRENTE - DIFETTO E INSUFFICIENZA DI MOTIVAZIONE E ISTRUTTORIA.
II.ECCESSO DI POTEREPER CARENZA DIMOTIVAZIONE– VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE 241/1990 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST.
2. Resiste in giudizio la Guardia di Finanza, chiedendo l’integrale reiezione del ricorso.
3. Alla camera di consiglio del 9 aprile 2025, rilevati, come sopra, i presupposti per una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Espone parte ricorrente di aver partecipato al «concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 1634 allievi finanzieri – anno 2024», contingente ordinario per n. 1.420 posti – 1) n. 204 da avviare al conseguimento della specializzazione “Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.).
Dopo aver superato le prove scritte e le prove fisiche veniva sottoposto all’accertamento dell’idoneità attitudinale all’esito dei quale veniva dichiarato con giudizio del 21 febbraio 2025 non idoneo e conseguentemente escluso dalla procedura “in quanto non in linea con le seguenti aree: intellettivo cognitiva, socio-relazionale, gestionale, emotiva, dell’assunzione del ruolo, evidenziando di non possedere le attitudini e le capacità previste dal sopra menzionato profilo ideale di riferimento del ruolo a concorso”.
5. Lamenta parte ricorrente l’illegittimità del predetto provvedimento essendo questo in contrasto con il precedente giudizio di idoneità attitudinale del 16 febbraio 2024, cui era giunta la Sottocommissione per il precedente concorso per l’assunzione di 1.673 Allievi finanzieri – anno 2023, vinto dal ricorrente, sebbene, successivamente abbia abbandonato il corso di addestramento e, conseguentemente, rinunciato al ruolo che aveva conseguito con il concorso.
Censura pertanto la contraddittorietà tra la valutazione di idoneità emessa per il concorso del 2023 ed il successivo giudizio di inidoneità per il concorso del 2024, per la medesima qualifica di allievo finanziere, laddove nella prima valutazione il ricorrente veniva dichiarato idoneo in tutte e cinque le aree di riferimento, mentre nel successivo giudizio veniva dichiarato non idoneo su tutte le aree: intellettivo-cognitiva, socio-relazionale, gestionale, emotiva, dell’assunzione del ruolo.
Sostiene quindi l’illegittimità del provvedimento di esclusione “ che si rivela particolarmente afflittivo e mortificante nei confronti di parte ricorrente, in quanto in palese contrasto con le recenti positive valutazioni ricevute, in cui, invece, l’attitudine del ricorrente è stata valutata più che confacente al profilo per cui si concorre, in tutte e cinque le aree di riferimento. Tale giudizio è illegittimo in quanto risulta palesemente viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, oltreché da travisamento dei presupposti di fatto e di diritto ”.
6. Ai fini dello scrutinio dei motivi di ricorso è utile, anzitutto, un richiamo all’articolo 15 del bando di concorso il quale prevede che l’idoneità attitudinale venga accertata dalla competente commissione sottoponendo il candidato alle seguenti prove:
a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l’inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
e) un eventuale secondo colloquio.
La disciplina della procedura di selezione, per quanto di interesse, è poi completata dalla determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 188523/13, cui si fa espresso richiamo nel bando, la quale precisa, all’articolo 2, comma 2, punto b) che “ sono dichiarati “non idonei”, gli aspiranti che risultino carenti in una o più aree tra quelle previste all’interno del suddetto profilo ideale attitudinale […] ”.
Dal quadro appena descritto emerge come la procedura di valutazione attitudinale preveda due fasi: una prima fase, che si svolge su test e questionari informativi calibrati sul profilo ideale di riferimento richiesto per quella categoria a concorso, all’esito dei quali lo psicologo redige una relazione descrittiva della personalità del candidato con precipuo riguardo alla sua capacità di relazionarsi, in via generale, con se stesso ed all’esterno; una seconda fase – eventuale – volta ad accertare, sulla scorta degli elementi valutativi emersi nella fase precedente, l’attitudine, questa volta specifica, del candidato a svolgere una determinata attività.
In particolare, si rende necessaria tale seconda fase di accertamento qualora “ l’atteggiamento dell’aspirante nei confronti di un test di personalità quale il BFQ-2 non dovesse essere improntato a sincerità ed apertura, infatti, le scale di validità presenterebbero valori tali (innalzati o, al contrario, molto bassi) da evidenziare che il profilo ottenuto potrebbe risultare distorto e falsato.
Si riporta a tal punto l’orientamento del Consiglio di Stato in base al quale “ […] L’art. 11 del bando di concorso chiarisce, invece, che l’accertamento dell’idoneità attitudinale si articola in tests intellettivi, tests di personalità, questionario biografico e colloquio, quest’ultimo costituendo parte importante (al pari dei tests) del complesso degli esami posti a base del giudizio complessivo: il che è tanto vero nell’ipotesi in cui taluni aspetti della personalità del candidato siano risultati “da approfondire” […]” (C.d.S., sez. III, parere n. 3574/12).
7. Il ricorso è infondato.
Orbene, nel caso di specie, il provvedimento gravato appare esaustivamente motivato, atteso che l’analisi eseguita sulle risultanze testologiche somministrate alla parte ricorrente ha fatto emergere in capo allo stesso le seguenti note controindicanti:
“ AREA INTELLETTIVO-COGNITIVA: […] BFQ-2: il test evidenzia una persona intellettualmente molto chiusa, poco ricettiva e dotata di una scarsa vivacità intellettuale che risulta scarsamente incline a tenersi informata e ad aggiornarsi. Dinanzi a situazioni problematiche, risulta poco aperto alla ricerca di idee e soluzioni nuove e originali, preferendo evitare situazioni nuove e affrontando i problemi in base alle sue esperienze precedenti, adattandosi con difficoltà e lentezza ai cambiamenti. […] AREA SOCIO-RELAZIONALE: […] Emerge un soggetto scarsamente sensibile ai bisogni e alle esigenze altrui, risultando poco empatico. In situazioni di gruppo non risulta particolarmente incline a cooperare con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune, consultando raramente gli altri e non preoccupandosi della loro partecipazione. […] AREA EMOTIVA: […] QB AAFF 2024: il candidato potrebbe non avere piena consapevolezza dei propri limiti e delle proprie aree di miglioramento (domande n. 3, n. 4, n. 6, n. 12, n. 29 e n. 30), si consiglia un approfondimento con esempi pratici”. Nelle note eventuali, la citata professionista ha, altresì, evidenziato: “BFQ-2: Il candidato molto probabilmente ha fornito un profilo falsato in senso positivo, perciò mira a presentarsi in una luce migliore rispetto alla realtà (scala Lie=71)”. Va da sé, dunque, che il colloquio con i periti selettori, proprio in virtù delle indicazioni contenute nella relazione della psicologa consulente, doveva essere orientato a riscontrare le reali capacità del soggetto e la sua attitudine a mostrarsi per ciò che realmente è. Nel corso dell’intervista condotta dagli ufficiali periti selettori (all. 7), è emerso quanto segue: “AREA INTELLETTIVO-COGNITIVA
Candidato dall’eloquio sufficientemente fluente ma con forti inflessioni dialettali e caratterizzato da un vocabolario scarso. Risulta non sempre reattivo rispetto agli stimoli forniti. AREA SOCIO-RELAZIONALE Il candidato appare poco collaborativo durante il colloquio. Infatti, nonostante più volte stimolato, fornisce solo risposte stereotipate. AREA GESTIONALE Il candidato evidenzia capacità organizzative e gestionali non sufficienti. AREA DELL’ASSUNZIONE DI RUOLO Il candidato non appare consapevole della tipologia di impiego che potrebbe ricoprire in caso di vittoria del concorso cui partecipa. […] Per quanto su esposto si invia a colloquio con lo psicologo ”.
A tale negativo giudizio seguiva quindi l’ulteriore colloquio con la psicologa consulente che confermava la predetta valutazione negativa:
“ Il candidato viene inviato al colloquio di approfondimento con la Psicologa su richiesta dei Periti Selettori. Adotta una modalità espositiva meccanica e stereotipata rispetto alla presentazione di sé faticando ad essere più spontaneo e genuino. Il linguaggio è connotato da forte inflessione dialettale e da costante ricorrenza ad espressioni gergali. Durante il dialogo mostra di essere poco aperto alla riflessione relativa a strategie di problem solving alternative assumendo come uniche modalità risolutive le proprie personali convinzioni. Tale aspetto viene evidenziato anche dalla risultanza testologica BFQ – 2 area APERTURA MENTALE. Sul piano socio relazionale appare rispettoso dell’interlocutore, ma si evince una certa indisposizione verso le critiche. Inoltre dalle esperienze narrate pare che di fronte a situazioni personali di difficoltà sia scarsamente consultivo e assuma decisioni in maniera impulsiva senza considerare in maniera accurata eventuali conseguenze. Anche tale aspetto è ben evidenziato dall’esito del test BFQ – 2 AREA AMICALITA’. Benché si descriva come pignolo, gestisce il proprio compito (QB) in maniera confusionaria, disordinata e poco accurata contrariamente al test BFQ-2 AREA COSCIENZIOSITA’. Sul piano emotivo appare immaturo in termini di tolleranza verso la frustrazione risultando «vittimistico» nella narrazione delle proprie esperienze personali, contrariamente a quanto riferito nel test BFQ-2 AREA EMOTIVA. Allo stato attuale le caratteristiche osservate in sede di approfondimento non si allineano ai criteri stabiliti per il ruolo a concorso” (vgs. cit. all. 7). Pertanto e conclusivamente, la preposta Sottocommissione, previo esame congiunto dell’esito dei test e delle relazioni stilate sul conto del candidato, ha emesso un giudizio di non idoneità - come evidenziato nel “Giudizio finale di selezione” - “[...] poiché lo stesso, alla luce degli esiti conseguiti nelle prove presenti nel suo fascicolo personale e a seguito del colloquio con i Periti Selettori e con lo Psicologo, è risultato non in linea nelle seguenti aree d’indagine: - intellettivo – cognitiva; - socio relazionale; - gestionale; - emotiva; - dell’assunzione del ruolo;
evidenziando, pertanto, di NON possedere le attitudini e le capacità previste dal profilo di riferimento del ruolo a concorso approvato con determinazione n. 248517/15 del 31 agosto 2015 del Comandante Generale della Guardia di finanza ”
Ciò premesso, non appaiono persuasivi i profili di doglianza circa la mancata motivazione del provvedimento di inidoneità, atteso che il provvedimento di esclusione gravato fa puntuale riferimento agli “ esiti delle prove sostenute dal candidato (test attitudinali e di personalità, questionari biografici e/o motivazionali e colloqui) dettagliatamente ripotati dal fascicolo)” nei quali, come sopra evidenziato, vengono esaustivamente esplicitati i motivi alla base del provvedimento di inidoneità.
8. Ulteriormente, va respinta l’eccezione con la quale si eccepisce l’illegittimità del giudizio gravato in quanto in contrasto con la valutazione effettuata nel precedente concorso posto che “[...] gli accertamenti svolti in sede di arruolamento sono irripetibili e insuscettibili di revisione ulteriore da parte di altri organi e a distanza di tempo, assumendo rilievo, anche a tenore del bando e secondo principi generali, soltanto le condizioni al momento della visita [...]” (C. di S., Sez. IV, sentenza n. 3601 del 16.10.2012; Tar Lazio, Quarta Sezione, 28 marzo 2023, n. 5379).
Non rileva pertanto in senso favorevole per la parte ricorrente che la stessa aveva in passato partecipato ad un precedente concorso per la medesima posizione risultando in tale circostanza idonea. Pertanto “ non può da ciò trarsi che l’operato dell’Amministrazione appaia (come dall’appellato sostenuto) oltre che immotivato ed incomprensibile, radicalmente contraddittorio: ciò in adesione al consolidato orientamento (ex aliis Cons. Stato Sez. VI, Sent., 05-10-2010, n. 7282) sulla non traslabilità di risultati, esperienze, valutazioni, rese nei confronti di un candidato, da un esame ad un altro: ciò sempre e tanto più laddove gli stessi non abbiano una matrice comune omogenea.
Così altrimenti pensando, sfuggirebbe la necessità di ripetere esami identici volta per volta: semel idoneus (od inidoneus) semper idoneus (od inidoneus), verrebbe fatto di affermare. Così non è ovviamente, ed ogni esame conserva una propria identità, è connotato da infungibilità e soltanto in ipotesi di abnormità e/o palmare contraddittorietà, non ricorrenti nel caso di specie, se ne potrebbe aggredire giudizialmente l’esito, purché per vizi propri (e non sulla base della mera circostanza della contrarietà del “responso” rispetto a precedente manifestazione di discrezionalità tecnica).
In conclusione deve rammentarsi l’insegnamento di consolidata giurisprudenza, secondo il quale, se è vero che le valutazioni o giudizi di inidoneità o idoneità sono analisi di fatti piuttosto che ponderazione di interessi, essi costituiscono comunque espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire la idoneità caratteriale, attitudinale, culturale e intellettiva dei candidati, con la conseguenza che le stesse valutazioni sono suscettibili di sindacato da parte del giudice amministrativo, sia pure soltanto limitato al caso in cui sussistano elementi idonei a evidenziare uno sviamento logico o evidenti errori di fatto (Cons. Stato Sez. IV, Sent., 09-09-2009, n. 5400): tali elementi non sussistono certamente, né si rinviene dimostrazione anche embrionale di detti vizi nel caso in esame, mentre tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso ” (Cons. Stato, Sez. IV, 19 novembre 2013 n. 6070).
9. In conclusione, l’esclusione del ricorrente è il frutto di una complessa ed accurata procedura svolta dall’Amministrazione, sfociata in un giudizio di non idoneità che, nella sua formulazione, richiama in maniera diretta e puntuale le capacità e le qualità personali richieste dal profilo ideale attitudinale dell’allievo finanziere del contingente ordinario della Guardia di Finanza, distinte per aree (c.d. accertamento attitudinale), non possedute, allo stato, dal ricorrente.
Il ricorso va pertanto respinto atteso che il gravato giudizio di inidoneità attitudinale appare adeguatamente motivato e non risulta al contempo illogico ovvero irrazionale, giusta le risultanze degli accertamenti condotti, avuto anche riguardo alla discrezionalità che caratterizza in materia l’esercizio del potere amministrativo .
Occorre infatti ricordare come “ il sindacato del giudice amministrativo, in ordine alle valutazioni di carattere attitudinale deve arrestarsi qualora l’operato dell’Amministrazione non presenti – come nel caso di specie - indizi di manifestata irragionevolezza, di arbitrarietà e di travisamento dei fatti o qualora siano stati criticati i criteri tecnici impiegati (C.d.S., sez. IV, 18 giugno 2009, n. 3984).
10. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente
Giuseppe Grauso, Referendario, Estensore
Giuseppe Bianchi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Grauso | Francesco Mele |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.