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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/12/2025, n. 2624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2624 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Verona, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente re.
dott. Virginia Manfroni Giudice
dott. Stefania Caparello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n°6/2024 R.G. promossa da
., rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. VIOLI ALESSANDRA;
ricorrente contro
, rappresentato e Controparte_1 C.F._2
difeso dall'avv. GALLINA CECILIA e dall'avv. ARRIGONI
ALESSANDRO;
convenuto e con l'intervento del p.m. presso la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Verona
oggetto: Separazione giudiziale e scioglimento di matrimonio
Causa rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 17/04/2025 e decisa alla camera di consiglio collegiale del 25/11/2025
conclusioni:
per la ricorrente: 2
I) SEPARAZIONE Vista la sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciata in via non definitiva da questo Ill.mo
Tribunale in data 28-29 maggio 2024, così decidere in via definitiva per la separazione giudiziale dei coniugi:
Nel merito
1) Affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente presso la madre con la quale vivono ad oggi nell'abitazione di Gag-giano, Via Roggia Nuova, di proprietà
esclusiva della sig.ra disponendo, in particola-re quanto ad Pt_1 Per_2
di anni 12, e in conformità ai provvedimenti presidenziali che ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà i figli con sé e
così disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre
(sempre conformemente ai provvedimenti presidenziali) come segue:
a) durante il periodo scolastico: fine settimana alternati dal venerdì
all'uscita di scuola fino al lunedì mattina allorché il padre li condurrà a scuola (ove non vadano in autonomia), oltre un pomeriggio infrasettimanale, il giovedì, dalle 17 fino alla mattina dopo conducendoli il padre a scuola, così che, nei fine settimana di competenza paterna, il giovedì venga accorpato al week-end con il padre allungandolo
b) Vacanze scolastiche estive: un periodo di tre settimane nel periodo estivo, di cui due consecutive nel mese di agosto (le prime due o le ultime due in via alternata annuale salvo diversi accordi fra le parti) da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
c) Vacanze scolastiche Natalizie: un periodo di una settimana alternando annualmente il Natale ed il Capodanno con ognuno dei genitori;
d) Vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre;
Prevedendo in ogni caso che i genitori potranno concordare modalità più
ampie, compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative degli stessi genitori e prevedendo espressa-mente altresì che nei periodi di
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sospensione scolastica estiva la signora potrà condurre i figli in Pt_1
villeggiatura sospendendosi, ove ella sia fuori AN con i figli, le visite nei fine settimana e infrasettimanali.
2) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
dei figli minori con il versamento alla madre di un contributo di mantenimento mensile di € 1500,00 per ciascun figlio a far data dalla domanda, assegno annualmente rivalutabile ex lege e da versarsi in via anticipata mensile entro il giorno 05 di ogni mese;
3) Disporre che il sig. sia tenuto a contribuire, a far data dal CP_1
deposito del ricorso per separazione, alle spese extra assegno dei figli minori nella misura del 70% delle stesse secondo il Protocollo del Tribunale
di Pavia (che sarà competente in caso di dissidio in quanto Foro di residenza oggi dei minori);
4) Disporre che il sig. sia tenuto al pagamento a favore della sig.ra CP_1
di un assegno di separazione di € 2.000,00 mensili netti da versarsi Pt_1
in via anticipata mensile entro il giorno 05 di ogni mese – o di quel diverso importo che verrà ritenuto di giustizia - assegno annualmente rivalutabile
ex lege, anche con funzione perequativa, con decorrenza dalla data della domanda o, in subordine, dalla mensilità di dicembre 2024, data del licenziamento intimato alla sig.ra dal sig. Pt_1 CP_1
5) Respingere tutte le ulteriori e diverse domande proposte dal sig. CP_1
nel presente procedimento, anche in via istruttoria, perché infondate in fatto e in diritto e per i motivi tutti di cui in atti. In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre CF, CPA e IVA In via
istruttoria: A) Disporre Consulenza Tecnica di Ufficio volta ad accertare le personalità dei coniugi e la capacità genitoriale delle parti che si ritiene necessaria alla luce dei fatti tutti occorso dalla data del deposito del ricorso per separazione e dei comportamenti precedenti del sig. così come CP_1
delle dichiarazioni e dei comportamenti di che la madre ritiene Per_1
plagiato dal padre. B) Ammettere prova per testi e prova per interpello del
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sig. sui capitoli di prova indicati in narrativa del ricorso ai CP_1
numeri da 3 a 33, 86 e 87 e ai punti 15 della memoria ex art. 473 bis n. 2
nonché ammettere prova contraria diretta e indiretta sulle circostanze e-
ventualmente ritenute ammissibili e rilevanti dedotte dal resistente. Si
indicano a testi su tutti i capitoli di prova e anche a prova contraria:
1) sig.ra VIA SAN LUIGI 389 PESINA (fraz. Caprino Testimone_1
Veronese) VR;
2) sig.ra , Piazza Catullo 14, Garda (VR); Controparte_2
3) sig.ra Via Medici da Seregno 14, Seregno (MB) Parte_2
C) Emettere a carico della ordine di esibizione del Controparte_3
contratto di assunzione della signora (imposta come Persona_3
sostituta della sig.ra D) Emettere ordine di esibizione a carico degli Pt_1
istituti bancari rispettivamente interessati del-la documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti dal sig. a far tempo dal 2019 e CP_1
precisamente:
MPS, Monte dei Paschi di Siena
WE Bank Banco BPM Spa
E) Emettere a carico di ordine di esibizione degli estratti di Controparte_3
conto corrente delle carte di credito aziendali in uso al sig. CP_1
nei periodi interessati ( 2019 – 2025) nonché copia dettagliata delle note spese dallo stesso addebitate alla società a far tempo dal 01.01.2020, delle fatture per telepass e delle fatture carburanti;
F) Ordinale al resistente e in difetto di ottemperanza a di CP_4
esibire tutta la documentazione relativa agli estratti del conto di cui è o è
stato titolare il resistente e ai fondi dallo stesso investiti per mezzo della detta piattaforma;
G) Ordinare al resistente e in difetto di ottemperanza a PayPal (Europe)
[...]
22-24 Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Numero di Controparte_5
registrazione dell'impresa: R.C.S. Luxembourg B 118 349 Partita IVA:
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di esibire copia degli estratti conto di tutti i conti Paypal P.IVA_1
intrattenuti dal resistente dal 2019 alla data dell'ordine di esibizione
H) Disporre CTU contabile sui reali redditi e disponibilità reali del sig.
CP_1
--o0o--
II) DIVORZIO
Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto fra i sigg.ri e in AN (MI) il 30 maggio Parte_1 Controparte_1
2015, iscritto nei Registri di Stato Civile di detto Comune al n. 4, Parte I,
anno 2015, in separazione dei beni
Alle seguenti condizioni.
1) Affidare i figli minori e in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2
genitori, con collocamento prevalente, soprattutto per quanto riguarda di anni 12, presso la madre con la quale vivono ad oggi Per_2
nell'abitazione di AN, Via Roggia Nuova, di proprietà esclusiva della sig.ra disponendo, in particolare quanto ad e in conformità Pt_1 Per_2
ai provvedimenti presidenziali che ciascun genitore eserciterà
disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà i figli con sé e così disciplinando i
tempi e le modalità di permanenza con il padre (sempre conforme-mente ai provvedimenti presidenziali) come segue:
e) durante il periodo scolastico: fine settimana alternati dal venerdì
all'uscita di scuola fino al lunedì mattina allorché il padre li condurrà a scuola (ove non vadano in autonomia) oltre un pomeriggio settimanale, il giovedì, dalle 17 fino alla mattina dopo conducendoli il padre a scuola, così
che, nei fine settimana di competenza paterna, il giovedì venga accorpato al week-end con il padre allungandolo.
f) Vacanze scolastiche estive: un periodo di tre settimane nel periodo estivo, di cui due consecutive nel mese di agosto (le prime due o le ultime
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due in via alternata annuale salvo diversi accordi fra le parti) da concordare fra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
g) Vacanze scolastiche Natalizie: un periodo di una settimana alternando annualmente il Natale ed il Capodanno con ognuno dei genitori;
h) Vacanze scolastiche pasquali ad anni alterni con la madre;
Prevedendo in ogni caso che i genitori potranno concordare modalità più
ampie, compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative degli stessi genitori e prevedendo espressa-mente altresì che nei periodi di sospensione scolastica estiva la signora potrà condurre i figli in Pt_1
villeggiatura sospendendosi, ove ella sia fuori AN con i figli, le visite nei fine settimana e infrasettimanali.
2) Porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento CP_1
dei figli minori con il versamento alla madre di un contributo di mantenimento mensile di € 1500,00 per ciascun figlio a far data dalla domanda, assegno annualmente rivalutabile ex lege e da versarsi in via anticipata mensile entro il giorno 05 di ogni mese;
3) Disporre che il sig. sia tenuto a contribuire, a far data dal CP_1
deposito del ricorso per separazione, alle spese extra assegno dei figli minori nella misura del 70% delle stesse secondo il Protocollo del Tribunale
di Pavia (che sarà competente in caso di dissidio in quanto Foro di residenza oggi dei minori)
4) Disporre che il sig. sia tenuto al pagamento a favore della sig.ra CP_1
di un assegno divorzile di € 1.500,00 mensili netti - o di quel diverso Pt_1
importo, maggiore o minore, che verrà ritenuto di giustizia - da versarsi in via anticipata mensile entro il giorno 05 di ogni mese, assegno annualmente rivalutabile ex lege;
5) Respingere tutte le ulteriori e diverse domande proposte dal sig. CP_1
nel presente procedimento, anche in via istruttoria, perché infondate in fatto e in diritto e per i motivi tutti di cui in atti In ogni caso Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento, oltre CF, CPA e IVA
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In via istruttoria:
A) Disporre Consulenza Tecnica di Ufficio volta ad accertare le personalità dei coniugi e la capacità genitoriale delle parti, CTU che si ritiene necessaria alla luce dei fatti tutti occorsi dalla data del deposito del ricorso per separazione e dei comportamenti precedenti del sig.
così come delle dichiarazioni e dei comportamenti di CP_1 Per_1
che la madre ritiene plagiato dal padre.
B) Ammettere prova per testi e prova per interpello del sig. CP_1
sui capitoli di prova indicati in narrativa del ricorso ai numeri da 3 a 33, 86
e 87 e ai punti 15 della memoria ex art. 473 bis n. 2 nonché ammettere prova contraria diretta e indiretta sulle circostanze e-eventualmente ritenute ammissibili e rilevanti dedotte dal resistente . Si indicano a testi su tutti i capitoli di prova e anche a prova contraria:
1) sig.ra VIA SAN LUIGI 389 PESINA (fraz. Caprino Testimone_1
Veronese) VR;
2) sig.ra , Piazza Catullo 14, Garda (VR); Controparte_2
3) sig.ra Via Medici da Seregno 14, Seregno (MB) Parte_2
C) Emettere a carico della ordine di esibizione del Controparte_3
contratto di assunzione della signora (imposta come Persona_3
sostituta della sig.ra D) Emettere ordine di esibizione a carico degli Pt_1
istituti bancari rispettivamente interessati del-la documentazione bancaria relativa ai rapporti intrattenuti dal sig. a far tempo dal 2019 e CP_1
precisamente:
MPS, Monte dei Paschi di Siena
WE Bank Banco BPM Spa
E) Emettere a carico di ordine di esibizione degli estratti di Controparte_3
conto corrente delle carte di credito aziendali in uso al sig. CP_1
nei periodi interessati ( 2019 – 2025) nonché copia dettagliata delle note spese dallo stesso addebitate alla società a far tempo dal 01.01.2020, della fatture per telepass e delle fatture carburanti;
F) Ordinale al resistente e in
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difetto di ottemperanza a di esibire tutta la CP_4
documentazione relativa agli estratti del conto di cui è o è stato titolare il resistente e ai fondi dallo stesso investiti per mezzo della detta piattaforma;
G) Ordinare al resistente e in difetto di ottemperanza a PayPal (Europe)
[...]
22-24 Boulevard Royal L-2449 Lussemburgo Numero di Controparte_5
registrazione dell'impresa: R.C.S. Luxembourg B 118 349 Partita IVA:
LU22046007 di esibire copia degli estratti conto di tutti i conti Paypal
intrattenuti dal resistente dal 2019 alla data dell'ordine di esibizione H)
Disporre CTU contabile sui reali redditi e disponibilità reali del sig.
CP_1
per il convenuto
Ø IN VIA PRINCIPALE:
- vista la sentenza di separazione personale dei coniugi, pronunciata in via non definitiva da codesto Ill.mo Tribunale in data 28-29 maggio 2024, e divenuta definitiva con passaggio in giudicato in data 8 gennaio 2025,
pronunciare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi sigg.ri Parte_1
e come richiesto in sede di memoria di
[...] Controparte_1
costituzione del sig. del 12 marzo 2024 ai sensi e per gli effetti di CP_1
cui all'art. 473 bis n. 49 c.p.c., anche in via riconvenzionale.
Ø NEL MERITO:
1. Ammonire, anche ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., la sig.ra Parte_1
per l'illegittima interruzione e/o limitazione dei rapporti padre-figli
[...]
in violazione dei diritti dei minori e del padre, intimandole di astenersi dal tenere condotte ostative delle frequentazioni padre-figli.
2. Invitare i sigg.ri e ove Parte_1 Controparte_1
ritenuto necessario, ad un percorso di mediazione al fine di ripristinare la necessaria cooperazione tra gli stessi genitori nell'interesse dei figli minori.
3. Disporre, in via principale, l'affidamento dei due figli minori Per_4
e in via condivisa ad entrambi i genitori, con
[...] Persona_5
collocamento prevalente a AN presso il padre nella casa familiare di
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AN, Via Roggia Nuova n. 30, con assegnazione della stessa al sig.
quale genitore collocatario dei due minori, Controparte_1
dettando ogni opportuno provvedimento in merito alle visite della madre ai figli.
4. Assegnare la casa familiare di AN, Via Roggia Nuova n. 30, al sig.
quale genitore collocatario dei due minori. Controparte_1
5. Disporre, in via meramente subordinata, l'affidamento dei due figli minori e in via condivisa ad entrambi i Persona_4 Persona_5
genitori, con collocamento prevalente a AN presso il padre nella casa ove lo stesso attualmente vive di AN, Via Italia n. 31, dettando ogni opportuno provvedimento in merito alle visite della madre ai figli.
6. Porre a carico di ciascun genitore l'obbligo di contributo al mantenimento ordinario nella misura da definirsi all'esito della decisione sul collocamento dei due minori, oltre all'obbligo del mantenimento straordinario dei due figli minori nella misura del 50% delle spese straordinarie secondo il protocollo d'intesa della Corte d'Appello di Milano
e del Tribunale di Milano.
7. Rigettare la richiesta della sig.ra di porre a carico del sig. Pt_1 CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 1.500,00 per ciascun minore, in quanto esorbitante rispetto alle allegazioni documentali fornite, e ricondurla su basi eque, tenuto conto delle rispettive capacità reddituali e patrimoniali dei due coniugi, rideterminandola nella misura massima già
disposta in via provvisoria di € 700,00 per ciascun figlio, ovvero nella misura minore o maggiore che verrà ritenuta di giustizia.
8. Rigettare la richiesta della sig.ra di porre a carico del sig. Pt_1 CP_1
l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie mediante il versamento di un assegno mensile pari ad € 2.000,00 quale assegno separativo, e di un assegno mensile pari ad € 1.500,00 quale assegno
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divorzile, in quanto entrambi non dovuti per i motivi esposti negli atti di causa.
9. Assumere eventuali provvedimenti accessori in maniera conforme alle conclusioni formulate per la fase presidenziale, fatto salvo per quanto ivi ulteriormente e meglio specificato.
Ø IN VIA SUBORDINATA:
- in via meramente subordinata: visto l'intervenuto trasferimento a far data dal 1° settembre 2024 della sig.ra con i figli nella abitazione Pt_1
familiare di AN, Via Roggia Nuova n. 30, disporre il collocamento alternato dei due minori, con identico tempo di permanenza presso ciascun genitore;
- in via ulteriormente subordinata: nel caso non venga accolta la richiesta di collocamento alternato dei due figli minori con identico tempo di permanenza presso ciascun genitore, dettare ogni opportuno provvedimento in merito alle visite del padre ai figli, da disporsi in maniera più ampia e dettagliata possibile, visto quanto sinora occorso,
prevendendo le visite del padre ai figli tutti i weekend, dal venerdì alle ore
19:00, fino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 9.00; oltre ad una sera alla settimana, con pernotto presso il padre, preferibilmente nella giornata di mercoledì, salvo diverso accordo tra i genitori, dalle ore 17.00 fino alla mattina successiva,
quando il padre li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 9.00.
Ø IN OGNI CASO:
Quanto ai periodi feriali e/o festivi che i due minori trascorreranno alternativamente con l'uno o l'altro genitore, stabilire le regole dell'alternanza per le visite da parte del genitore non collocatario secondo quanto segue:
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- ad anni alterni, con un genitore il periodo dal 25 dicembre dalle ore 10:00
al 31 dicembre alle ore 15:00, mentre con l'altro genitore, oltre alla Vigilia di
Natale, il periodo dal 31 dicembre dalle ore 15:00 al 6 gennaio alle ore 18:00;
- ad anni alterni, con un genitore le vacanze pasquali coincidenti con la chiusura scolastica e con l'altro genitore le vacanze di Carnevale;
- durante le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con i figli tre settimane, di cui due consecutive nel mese di agosto, e l'altra nel mese di luglio, da concordarsi tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno;
i restanti periodi, verranno suddivisi equamente, in modalità
alternata, tra i genitori nel pieno rispetto del principio della bigenitorialità;
- le frequentazioni ordinarie genitori-figli saranno sospese nel corso dei periodi di vacanza che ciascun genitore trascorrerà con i figli. L'alternanza riprenderà al termine dei suddetti periodi;
- in occasione dei periodi di vacanza che i figli trascorreranno con ciascun genitore e, in ogni caso, in occasione dei soggiorni trascorsi fuori dal domicilio abituale, i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente i recapiti, anche telefonici, delle località in cui si recheranno con i minori.
Il tutto con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, e con riserva, da parte del sig. di promuovere le Controparte_1
eventuali azioni giudiziarie volte ad accertare l'effettiva titolarità degli immobili di AN, Via Roggia Nuova n. 30, e di Garda, Via Ugo
Foscolo n. 5, o, in subordine, l'obbligo di rimborso da parte della sig.ra al sig. di tutte le somme dallo Parte_1 Controparte_1
stesso corrisposte per l'acquisto dei due predetti immobili.
Ø IN VIA ISTRUTTORIA
1. Ordinare alla sig.ra l'esibizione in giudizio ex art. 210 Parte_1
c.p.c.: a) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 10 (dieci) anni;
b) di tutta la documentazione inerente i pagamenti di emolumenti, corrispettivi,
11 12
bonus, benefits, rimborsi spese, competenze di fine rapporto, ecc. percepiti ad ogni titolo, ragione e causa;
c) della copia degli estratti di tutti i conti correnti e conto / dossier titoli / altri strumenti finanziari / cassette di sicurezza di cui sia, o sia stata, titolare in Italia e all'estero negli ultimi dieci anni, o sui quali operi in virtù di delega in Italia e all'estero, nonché degli estratti delle carte di credito di cui la stessa fruisce direttamente o indirettamente;
d) delle polizze assicurative di titolarità della stessa.
2. Ammettere la prova per testi sulle circostanze dedotte in narrativa nella parte “In fatto” della memoria di costituzione del 12 marzo 2024 (dal punto n. 4 al punto n. 128) sia della memoria ex art. 473 bis 17 c.p.c. del 5 aprile
2024 (dal punto n. 8 al punto n. 56), da intendersi qui ripetute e ritrascritte,
precedute dalla locuzione: “Vero che” ed espunte da eventuali giudizi ivi contenuti.
Si indicano i seguenti testi:
1. Sig. residente in [...]
VI MO n. 8;
2. Sig.ra residente in [...]
VI MO n. 8;
3. Sig. residente in [...]; Tes_4
4. Sig. residente in [...]
5/a;
5. Sig.ra residente in [...]
Moroni n. 3;
6. Sig. residente in [...]
n. 9;
7. Sig. residente in [...]; Testimone_7
8. Sig. residente in [...]; Testimone_8
9. Sig.ra residente a [...]
Minzoni n. 64;
12 13
10. Sig. , residente a [...]
n. 64;
11. Sig. residente in [...]; CP_8
12. Sig.ra residente in [...]; Tes_10
13. Sig.ra residente in [...]. Persona_6
Nell'eventualità in cui, secondo quanto ex adverso indicato, non dovessero essere ammessi a testimoni quelli tra i testi sopra indicati posto che sono dipendenti della società parimenti si chiede non Controparte_3
ammettersi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 252, comma primo, c.p.c.,
la prova testimoniale con i testi indicati dalla sig.ra in ragione del Pt_1
loro rapporto di parentela con la ricorrente.
3. Disporre, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 ter ultimo comma cod. civ., gli opportuni accertamenti di carattere economico, anche per il tramite della polizia tributaria e della Guardia di Finanza, nei confronti della sig.ra nata a [...], il 20 dicembre Parte_1
1981, cod. fisc.: . Le indagini dovranno essere estese C.F._1
sotto ogni profilo, sempre ai sensi dell'art. 337ter ultimo comma cod. civ.,
anche ai familiari della stessa e in particolare alla sig.ra (zia Testimone_1
paterna della resistente), residente a [...](frazione Caprino Veronese),
Via San Luigi n. 389, alla sig.ra (sorella della resistente), Parte_2
residente a [...], e al sig. Per_7
(padre della resistente), residente a [...], Piazza Catullo c/o
[...]
Palazzo Capitani.
4. Rigettare la richiesta della ricorrente di emettere a carico di CP_3
ordine di esibizione degli estratti di conto corrente della carta di
[...]
credito aziendale in uso al sig. nonché copia dettagliata CP_1
delle spese dallo stesso addebitate a far tempo dal 01.01.2020, in quanto non pertinente con il presente giudizio, oltre che ininfluente ai fini dello stesso.
13 14
5. Con riserva di ulteriormente meglio dedurre, articolare e produrre all'occorrenza.”
per il pubblico ministero:
“nulla oppone”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/12/2023 la ricorrente sig. Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio il 30/05/2015 con il sig.
[...]
adiva il Tribunale affinché fosse Controparte_1
dichiarata la separazione e fossero stabiliti l'affidamento condiviso dei figli nato a [...] il [...], e Persona_8 [...]
nato a [...] il [...], con collocamento Controparte_9
prevalente presso la madre e regolamentazione dei tempi di permanenza con il padre, nonché l'obbligo del marito d corrispondere a titolo di contributo mensile al mantenimento dei figli l'importo di € 1500 ciascuno e a titolo di contributo mensile al mantenimento della medesima l'importo di
€ 2000.
Con decreto in data 10/1/2023 la Presidente del. fissava udienza per la comparizione personale dei coniugi, assegnando termine per la notifica al convenuto e per la costituzione di quest'ultimo.
Il convenuto, regolarmente costituito, aderiva alla domanda di separazione e svolgeva altresì domanda di scioglimento del matrimonio,
ma chiedeva che, fermo l'affidamento condiviso, fosse stabilito il collocamento prevalente dei figli minorenni presso di sé, l'assegnazione a sé della casa familiare e il mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori con ripartizione al 50% delle spese straordinarie;
in via subordinata chiedeva che fossero stabiliti tempi paritari e in via ulteriormente subordinata per l'ipotesi in cui fosse disposto il collocamento presso la madre che fossero stabiliti ampi tempi di permanenza con il padre.
All'udienza del 16/4/2024 comparivano i coniugi che confermavano la volontà di separarsi e venivano sentiti.
14 15
All'esito, la Presidente del. esperiva inutilmente tentativo di conciliazione, e pronunciava la seguente ordinanza riservata:
“letti il ricorso introduttivo, la memoria di costituzione e le successive
ulteriori difese ex art. 473 bis 17 c.p.c.;
esaminati i documenti prodotti (111 oltre un file audio parte ricorrente e
171 parte resistente) e le istanze istruttorie formulate;
sentiti i coniugi ed esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione;
ritenuta preliminarmente l'infondatezza dell'eccezione preliminare di parte
resistente sulla procura alla lite rilasciata dalla ricorrente (si veda Cass. Sezioni
Unite n. 2075 del 19.1.2024), essendo stata peraltro depositata un'ulteriore
procura anche in relazione alla domanda riconvenzionale di divorzio proposta dal
resistente;
rilevato altresì che l'asserita illegittimità della produzione dei documenti
8.1, 8.2, 8.3 di parte ricorrente è superabile in quanto per costante giurisprudenza
della Suprema Corte “La produzione in giudizio di documenti contenenti dati
personali è sempre consentita ove necessaria per esercitare il proprio diritto di
difesa, anche in assenza del consenso del titolare e quali che siano le modalità con
cui è stata acquisita la loro conoscenza;
tuttavia, poiché la facoltà di difendersi in
giudizio utilizzando gli altrui dati personali va esercitata nel rispetto dei doveri di
correttezza, pertinenza e non eccedenza previsti dagli artt. 4 e 11 del d.lgs. n. 196
del 2003, la legittimità della produzione va valutata in base al bilanciamento tra il
contenuto del dato utilizzato, cui va correlato il grado di riservatezza, e le esigenze
di difesa”. (Sez. L - , Sentenza n. 33809 del 12/11/2021, Rv. 662774 - 01): il
contenuto dei documenti ha infatti una pertinenza rispetto alle ragioni della crisi
del matrimonio, sulla quale entrambi si soffermano diffusamente senza chiedere
l'addebito, ragioni che possono tuttavia hanno una certa rilevanza nella
valutazione della capacità genitoriale e delle relazioni tra i genitori;
a ciò si
aggiunga che sono i limiti della riservatezza in un contesto coniugale e di
convivenza sono assai diversi e meno rigorosi rispetto a quello tra persone non
legate da alcun rapporto familiare;
15 16
ritenuto che vadano pronunciati provvedimenti temporanei ed urgenti
nell'interesse dei coniugi e dei figli minorenni Persona_8
nato a [...] il [...] e e nato a [...]_1 Persona_5
il 17.12.2012 di anni 10;
ritenuto che i coniugi concordano sull'affidamento condiviso dei figli, ma
non sulla residenza prevalente dei figli, che ciascuno vorrebbe presso di sé a
AN (MI), essendosi modificato l'iniziale progetto della madre di continuare a
vivere a Garda (VR);
ritenuto che, vista la situazione spontaneamente consolidatasi dopo la
separazione di fatto fin dal settembre 2021, appare preferibile mantenere la
residenza prevalente dei figli presso la madre nella casa di Garda fino all'estate e
successivamente, con l'inizio dell'anno scolastico a AN, con affidamento
condiviso ad entrambi i genitori e ampi tempi d'incontro con il padre, incontri che
saranno sicuramente resi più agevoli dal ritorno a AN;
ritenuto inoltre che il padre non convivente dovrà contribuire al
mantenimento dei figli provvedendovi direttamente quando i figli rimarranno
presso lo stesso e corrispondendo alla madre un contributo in denaro che appare
congruo determinare in via provvisoria nell'importo complessivo fisso mensile di
€1400 (€ 700 ciascuno) rivalutabile, tenuto conto delle presumibili esigenze dei
figli, delle risorse economiche e delle capacità reddituali dei genitori quali emergono
dalla copiosa documentazione reddituale e bancaria, dei tempi di permanenza
presso ciascun genitore e dei compiti di cura e domestici che continueranno ad
essere svolti prevalentemente dalla madre;
rilevato altresì che il padre dovrà contribuire per il 60% alle spese
straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
ritenuto, quanto alla domanda di contributo proposta dalla moglie, che ella,
dipendente con mansioni di impiegata nella società a responsabilità limitata dalla
stessa partecipata (al 30%, il marito è socio per il restante 70%), percepisce una
retribuzione mensile di circa €3000, ha diritto altresì ad un bonus considerevole
che non è stato contestato non le sia stato corrisposto negli ultimi due anni ma che
16 17
potrà azionare, è proprietaria esclusiva delle abitazioni di AN e di Garda,
acquistate con contributi del marito;
ritenuto pertanto che, nonostante la disparità fra i redditi negli ultimi due
anni fiscali, allo stato non si ravvisano ragioni per stabilire un contributo al suo
mantenimento, tenuto conto della spesa che inevitabilmente il marito dovrà
affrontare per reperire un'abitazione autonoma (attualmente sta continuando ad
occupare l'abitazione di AN di proprietà esclusiva della moglie) e degli
inevitabili effetti sul tenore di vita che derivano dal venir meno delle economie di
spesa connesse alla convivenza;
ritenuto che la causa sia matura per la decisione in punto status;
per questi motivi
visto ed applicato l'art. 473 bis 22 c.p.c.pronuncia i seguenti provvedimenti
temporanei ed urgenti nell'interesse dei coniugi e dei figli minori:
1) Autorizza i coniugi a vivere separati;
2) Affida i figli minori e ad entrambi i Persona_4 Persona_5
genitori con residenza presso la madre, a Garda almeno fino al termine dell'anno
scolastico e a AN (MI) in via Roggia Nuova n. 30 al più tardi dall'inizio
dell'anno scolastico;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità
genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà i figli
con sé; disciplina i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: un
fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 19 fino al lunedì mattina
quando li riaccompagnerà a scuola o presso l'abitazione materna entro le ore 9.00;
un pomeriggio alla settimana dalle ore 17.00 alle ore 21.00, una settimana durante
le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il Natale o il Capodanno;
le
vacanze pasquali ad anni alterni (la prossima Pasqua 2025 sarà trascorsa con il
padre); venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare
entro il 31-5 di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie,
compatibili con le esigenze scolastiche dei figlio e lavorative degli stessi genitori;
3) Dispone che il sig. , con decorrenza dalla Controparte_1
domanda, contribuisca al mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel
17 18
tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di
ciascun mese, l'importo complessivo di € 1400 (€ 700 ciascuno), rivalutabile
annualmente secondo gli indici ISTAT e il 70% delle spese straordinarie secondo il
Protocollo del Tribunale di Verona.
Rimette la causa al Collegio per la decisione in punto status.
Predispone il seguente CALENDARIO del processo, modificabile solo in
caso di sopravvenienze o impedimenti:
udienza del 31.10.2024 h. 12.00 per verifica sull'attuazione dei
provvedimenti provvisori, per tentativo di conciliazione e per discussione sulle
prove;
udienza del 17.4.2025 h.
9.30 per la rimessione della causa al Collegio per
la decisione, con termine fino a sessanta giorni prima per il deposito di note scritte
di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima per il deposito delle
comparse conclusionali e di quindici giorni prima per il deposito di memorie di
replica”.
Con sentenza n. 1236/2024 pubblicata il 29/5/2024 era dichiarata la separazione personale e con contestuale ordinanza la causa era rimessa in istruttoria.
All'udienza del 31/10/2024 ciascuna parte formulava una proposta conciliativa e il procedimento veniva differito al fine di consentire di valutarle.
Le parti precisavano quindi le conclusioni e depositavano scritti conclusionali.
Con memoria 17/2/2025 parte ricorrente allegava che erano intervenute alcune sopravvenienze, posto che il suo rapporto di lavoro presso la società compartecipata dai coniugi era cessato per licenziamento e la stessa aveva dovuto sostenere ingenti spese per l'immobile di AN
nel quale era rientrata a vivere.
All'udienza del 17/4/2025 la Presidente del., vista la richiesta del resistente in sede di precisazione delle conclusioni e rilevando che la causa
18 19
era matura per la decisione anche in ordine alla domanda di divorzio,
disponeva l'ascolto dei due figli minorenni.
I figli minorenni erano ascoltati all'udienza del 12/6/2025 e all'esito era fissata udienza di rimessione della causa al Collegio per la decisione.
Le parti precisavano quindi nuovamente le conclusioni nel senso sopra riportato e depositavano scritti conclusionali.
La causa, a seguito di udienza a trattazione scritta del 9/10/2025, era rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione dei termini per conclusionali.
Il Collegio si è già pronunciato sulla domanda di separazione.
Rimangono quindi da decidere le domande di affidamento dei figli minorenni, collocamento e tempi di permanenza degli stessi con il genitore non collocatario, di contributo al mantenimento chiesto dalla ricorrente per sé e per i figli, nonché le domande di scioglimento del matrimonio proposte da entrambi e di assegno divorzile proposta dalla ricorrente. Va precisato che quanto all'affidamento e al mantenimento dei figli le questioni sono le medesime sia per la fase separativa che per quella divorzile, ma che dovrà
essere valutata l'evoluzione della situazione di fatto intervenuta in corso di causa.
1) AFFIDAMENTO DEI FIGLI MINORENNI
Entrambi i genitori hanno chiesto che sia disposto l'affidamento condiviso dei figli minorenni nato a [...] Persona_8
il 27.08.2008, oggi diciassettenne, e nato a Controparte_9
Milano il 17.12.2012, quasi tredicenne.
In tal senso si è provveduto in via provvisoria ed invero non constano esserci gravi ragioni che inducano a derogare al regime indicato come scelta prioritaria dall'art. 337 ter c.c. Né vi sono i presupposti per nominare un curatore speciale ai sensi dell'art. 473 bis 8 c.p.c.- chiesto dal resistente -, posto che non vi sono domande di decadenza della responsabilità genitoriale, né di altri provvedimenti limitativi della stessa,
19 20
né è emersa un'inadeguatezza dei genitori a rappresentare gli interessi dei figli, ma solo diversi punti di vista e una conflittualità determinata soprattutto da ragioni economiche.
Quanto al collocamento dei ragazzi, va innanzitutto considerato che pacificamente dal 2021 al settembre 2024 gli stessi sono vissuti con la madre a Garda (VR), mentre il padre era rimasto a AN, nella casa familiare,
e li incontrava per lo più nei fine settimana e non tutti.
Da settembre 2024 sono ritornati a AN, dove avevano vissuto fino al 2021.
Dal loro ascolto (si veda il verbale del 12/6/2025) è emerso quanto segue.
ha espresso con chiarezza il desiderio di trascorrere più Per_1
tempo con il padre, che prima dell'ascolto frequentava per lo più nei fine settimana a settimane alterne, secondo i provvedimenti provvisori (“Dal
papà non ho mai dormito durante la settimana. Vedo papà a fine settimana
alternati mentre durante la settimana raramente passo da lui in ufficio per
salutarlo.”); ha aggiunto di avere un dialogo maggiore con il padre, mentre con la madre la relazione sarebbe più tesa (“Quando ho un problema parlo
principalmente con il papà, altrimenti con i miei amici. Raramente parlo con mia
mamma. Non mi ricordo se è sempre stato così. Io sento il bisogno di mio padre,
vorrei andare a vivere da lui. Ne ho parlato con mia madre, la quale mi ha detto che
non si poteva, perché c'era la legge, il Tribunale e il Giudice. Io litigo spesso con
mia mamma. Litigavo e litigo spesso con mia mamma, anche su cavolate. Litigo
anche con il papà, perché alcune volte è pesante e mi costringe a fare cose tipo
studiare. Lui insiste molto perché io studi, soprattutto nell'ultimo anno…Vorrei
vedere mia mamma come sto vedendo ora mio papà. Nell'ultimo periodo mi sto
trovando male con mia mamma, perché mi obbliga ad andare a Garda nel fine
settimana anche quando mi sono organizzato con i miei amici.”).
20 21
Non è contestato che successivamente all'ascolto sia rimasto Per_1
a vivere con il padre, benché i provvedimenti provvisori non siano stati modificati.
Considerata l'età del ragazzo, che non richiede più una custodia pressoché costante che il padre impegnato nel lavoro non sarebbe in grado di garantire, reputa il Collegio che, tenuto conto degli esiti dell'ascolto e del cambio di collocamento già avvenuto di fatto, vada disposto il collocamento presso il padre, con tempi e modalità d'incontro con la madre secondo liberi accordi.
Quanto ad è emerso un rapporto equilibrato con entrambi Per_2
i genitori (“Quando ho un problema grave parlo con papà e mamma. Per le
situazioni che non sono così importanti non ne parlo con nessuno … Io comunque
parlo sia con il papà sia con la mamma”). Se è vero che ha ipotizzato una distribuzione quasi paritaria o alternata del tempo (“Forse per migliorare la
situazione potremmo stare tutti i fine settimana con il papà oppure viceversa tutti i
fine settimana con la mamma e durante la settimana col papà”) ha riconosciuto che l'attuale regolamentazione gli va bene, nonostante i tempi ridoti con il padre (“questa situazione va bene, nonostante veda troppo poco il papà, 10 minuti
la mattina e poi i giorni in cui faccio sport. La mattina di solito mi accompagna a
scuola il papà, ma se è via per lavoro mi accompagna la mamma”).
Come precisato dalla Corte di cassazione “le opinioni del minore
devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di
maturità” e il giudicante è tenuto a prendere una decisione tenendo “in debito conto” le sue volontà, ancorché non a seguirle pedissequamente (in questi termini, Cass. n. 16231 del 2023).
In ragione dell'età del ragazzo (quasi tredici anni), che ancora richiede custodia costante che attualmente il padre non è in grado di garantire perché molto impegnato nel lavoro, si ritiene che debba essere confermato il collocamento prevalente con la madre, con gli attuali tempi di permanenza con il padre, integrati con un pernottamento infrasettimanale.
21 22
2) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO DEI FIGLI
Ai sensi dell'art. 337 ter 4 comma c.c. “Salvo accordi diversi liberamente
sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in
misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la
corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di
proporzionalità, da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi
i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun
genitore.
L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro
parametro indicato dalle parti o dal giudice.”
Vanno innanzitutto esaminate le situazioni economiche di entrambi i genitori.
La ricorrente, nata nel 1981 (44 anni), è diplomata in ragioneria, e dal 2007, ancor prima del matrimonio, al 2024 ha collaborato con contratto di lavoro dipendente nella gestione amministrativa dell'attività di frigorista iniziata dal marito come ditta individuale e proseguita nel 2010 con la costituzione della società M. G. Service s.r.l., (doc. 5 di parte ricorrente) con quote rispettivamente pari al 70% del capitale sociale in capo al e CP_1
al 30% in capo alla stessa ricorrente (doc. 6 di parte ricorrente), quota tuttora detenuta dalla medesima, benché il 22.11.2024, ossia dopo l'instaurazione della lite sia stata licenziata dalla società (doc. 110 di parte ricorrente). Il licenziamento è stato impugnato e davanti al Giudice del
Lavoro competente pende il relativo procedimento. È proprietaria di due immobili: la casa coniugale di AN, acquistata contraendo un mutuo,
che si estinguerà nel 2029, la cui rata mensile di € 1151 viene
22 23
incontestatamente pagata dal marito;
l'abitazione di Garda (VR) acquistata nel 2021 contraendo un mutuo che si estinguerà nel 2036, la cui rata mensile di € 906 viene pagata dalla ricorrente. Dopo il novembre 2024 non risulta aver reperito altra attività lavorativa, percepisce la NASPI, della quale avrà
diritto per i 24 mesi successivi al licenziamento, seppur in misura progressivamente minore e notevolmente inferiore rispetto alla retribuzione di € 3.000 mensili e al generoso bonus che veniva percepito regolarmente. Nel 2025 ha ricevuto il TFR di € 69.804 e nel 2024 una ripartizione degli utili della società pari ad € 16.693, ma dal 2022 non ha più
ricevuto il bonus aziendale, bonus che aveva determinato in passato un aumento significativo del reddito. Questo lo specchietto elaborato dal resistente sui redditi fino al 2022:
Anni Redditi lordi Redditi lordi
MALUNE Pt_1
2010 € 16.301,00 € 17.528,83
2011 € 52.160,00 € 24.576,36
2012 € 61.836,00 € 29.869,89
2013 € 73.156,40 € 35.167,70
2014 € 47.747,69 € 44.407,50
2015 € 46.764,00 € 73.604,60
2016 € 50.036,73 € 84.872,55
2017 € 84.224,62 € 87.663,43
2018 € 94.853,84 € 88.495,66
2019 € 88.169,81 € 90.205,85
2020 € 145.648,74 € 136.879,18
2021 € 192.015,90 € 154.459,88
23 24
Il marito, nato il [...], e quindi quarantaseienne, è imprenditore,
come si è già detto socio e amministratore della società con una partecipazione di maggioranza al 70%, che gli consente piena autonomia.
In sede di udienza di comparizione ha dichiarato: “il mio compenso è di 8000
euro al mese. Gli utili non sono mai stati distribuiti ai soci ma accantonati e in
parte distribuiti come premi ai dipendenti. Non so con precisione ma gli utili
accantonati dovrebbero ammontare a circa 300.000 euro.” (si veda verbale di udienza). Non risulta avere proprietà immobiliari, anche se ha sostenuto di aver fornito alla moglie la provvista per versare la parte del prezzo non mutuata degli immobili intestati alla medesima;
provvede inoltre al pagamento della rata del mutuo dell'immobile di AN intestato alla moglie. Ha allegato di vivere in un'abitazione oggetto di un contratto rent
to buy, documentato in sede di rimessione della causa al Collegio, con una spesa mensile di € 1500. Ha sostenuto di dover sostenere la spesa per l'auto in leasing e per i viaggi, ma è verosimile che tale spesa sia in tutto o in parte rimborsata dalla società, o comunque in parte deducibile. Egli percepisce con continuità al termine di ogni anno un trattamento di fine mandato come amministratore In sede di comparsa conclusionale, nonostante il tenore delle conclusioni e la convivenza prevalente del figlio maggiore, egli si è dichiarato disponibile a contribuire nella misura stabilita in via temporanea (si veda a pag. 6 punto 3.2: In ogni caso, tenuto conto del reddito
del Resistente, si conferma sin d'ora la disponibilità del sig. a contribuire CP_1
al mantenimento dei figli minori, oltre che con il pagamento delle rate del mutuo
della casa di AN sino alla sua completa estinzione nel mese di febbraio 2029,
nella misura stabilita con l'ordinanza presidenziale depositata in data 27 maggio
2024 nel presente giudizio, che ha previsto un contributo di mantenimento
ordinario a carico del sig. per i due figli nella misura di € 700,00 mensili CP_1
per ciascun figlio, per un totale complessivo pari ad € 1.400,00 mensili da versare
anticipatamente alla sig.ra oltre ad un contributo di mantenimento Pt_1
straordinario nella misura del 70% a carico dello stesso.). È inoltre significativo
24 25
che, in caso di collocamento di entrambi i figli presso di sé, il padre non abbia chiesto alcun contributo a carico della madre.
Valutate comparativamente tali capacità economiche, tenuto conto delle presumibili esigenze dei figli ed il loro diritto di godere del medesimo tenore di vita sia quando stanno con il padre, sia quando stanno con la madre, nonché dei tempi di permanenza con ciascun genitore, si reputa congruo un contributo a carico del padre pari ad € 900 per il figlio Per_2
oltre al 70% delle spese straordinarie. La madre contribuirà al mantenimento di in via diretta e rimborsando il 30% delle spese Per_1
sraordinarie.
3) DOMANDA DI CONTRIBUTO SEPARATIVO AL
MANTENIMENTO DELLA MOGLIE
Ai sensi dell'art. 156, comma 1, c.c., “Il giudice, pronunziando la
separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la
separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo
mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri”.
I presupposti che devono concorrere affinché il giudice conceda il contributo di mantenimento sono, quindi, la non addebitabilità della separazione al coniuge a cui favore viene disposto il mantenimento, la mancanza per il beneficiario di adeguati redditi propri e la sussistenza di una disparità economica tra i coniugi.
Circa la quantificazione dell'assegno di mantenimento,
accertato il tenore di vita dei coniugi durante il matrimonio, occorre verificare se i mezzi economici a disposizione del coniuge gli permettano di conservarlo indipendentemente dalla percezione di detto assegno e, in caso di esito negativo di questo esame, deve procedere alla valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di ciascun coniuge al momento della separazione. In
25 26
quest'ambito, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede la determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati numerici, in quanto è
necessaria, ma anche sufficiente, una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire a fissare l'erogazione, in favore di quello più debole, di una somma corrispondente alle sue esigenze.
Tali essendo i principi regolatori della materia, nel caso concreto va considerato che, quanto meno fino al novembre 2024, la ricorrente godeva di una buona retribuzione e di un consistente bonus, che, tenuto conto del pagamento della rata del mutuo dell'immobile di AN da parte del marito, era sufficiente a garantirle un tenore di vita analogo a quello avuto in precedenza;
successivamente al licenziamento (impugnato), la sua situazione economica è invece peggiorata avendo perso la sua principale fonte di reddito. Pertanto, considerata la riduzione di reddito e l'onere di pagamento del mutuo della casa di Garda, ma altresì quanto percepito a titolo di TFR e di NASPI, va determinato un contributo al mantenimento mensile pari ad € 800 a decorrere dalla mensilità di dicembre 2024.
4) DOMANDA DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO
La domanda di scioglimento del matrimonio merita accoglimento.
Non c'è dubbio che nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n° 2) lett. B) l. 898/1970 e successive modificazioni, poiché tra i coniugi è intervenuta separazione giudiziale pronunciata in questo stesso procedimento e, per quanto allegato negli scritti difensivi e dichiarato da entrambi i coniugi all'udienza presidenziale, la medesima si è protratta
26 27
ininterrottamente a decorrere dalla comparizione personale davanti al presidente del Tribunale (udienza tenutasi il 16/4/2024).
Questo dimostra, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
5) DOMANDA DI ASSEGNO DIVORZILE
Poiché le parti hanno invocato l'applicazione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità sui presupposti del diritto all'assegno divorzile, vanno fatte alcune premesse.
Secondo Cass. SS. UU. 11.7.2018 n° 18287 “Il riconoscimento dell'
assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione
assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5,
comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei
mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni
oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i
quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla
attribuzione sia sulla quantificazione dell' assegno…La funzione equilibratrice del
reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all' assegno divorzile,
non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al
riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente
più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli
ex coniugi.… Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una
valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in
considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di
ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età
dell'avente diritto.”
Da tali dicta si desume che a) l'assegno ha funzione assistenziale;
b)
l'assegno ha anche funzione perequativa e compensativa, da realizzare attraverso gli indicatori di cui alla prima parte del VI° comma dell'art. 5 l.
27 28
div.; c) si supera definitivamente il parametro del tenore di vita;
d) il parametro dell'adeguatezza dei mezzi ha carattere intrinsecamente relativo, da fondarsi sui criteri indicatori di cui alla prima parte della norma di cui all'art. 5 comma 6, ossia sulle condizioni economico-
patrimoniali delle parti, sulla durata del matrimonio, sul contributo alla formazione del patrimonio comune, sulle potenzialità professionali e patrimoniali.
Dalla medesima pronuncia si evince che la valutazione relativa all'inadeguatezza dei mezzi e all'incapacità di procurarseli deve essere ancorata alle caratteristiche e alle ripartizioni dei ruoli familiari, secondo un principio di autoresponsabilità di entrambi i coniugi, così espresso dalla
Suprema Corte: “La conduzione della vita familiare è il frutto di decisioni libere e condivise alle quali si collegano doveri ed obblighi che imprimono alle condizioni personali ed economiche dei coniugi un corso, soprattutto in relazione alla durata del vincolo, anche irreversibile”.
Ciò premesso, nel caso concreto in esame, il confronto tra le capacità
economiche delle parti evidenzia un attuale apprezzabile squilibrio a favore del marito.
La ricorrente, infatti, avendo legato le proprie sorti lavorative all'impresa di famiglia dalla quale in corso di causa è stata licenziata, ha subito una rilevante riduzione di reddito derivante dal venir meno della retribuzione e dal generoso bonus annuale.
Infatti, se è vero che la stessa ha una capacità lavorativa connessa al titolo di studio (diplomata in ragioneria) e un'esperienza professionale quale addetta alla contabilità nella società con il marito, considerate le retribuzioni medie per analoghe posizioni, è prevedibile che non riescirà a ripristinare i livelli precedenti nel prossimo futuro.
È peraltro doveroso osservare che, benché vi possa essere il dubbio che il licenziamento intervenuto in corso di causa, dopo i provvedimenti provvisori, possa presentare profili di illegittimità o costituire comunque
28 29
una ritorsione da parte del marito, la questione è ancora sub iudice, e quindi del tutto incerto è il suo esito.
Ai fini della determinazione del diritto all'assegno divorzile è altresì
rilevante che dal 2021 al 2024 la stessa si è occupata in via pressoché
esclusiva dei figli, essendosi trasferita con loro a Garda, senza il marito, che pertanto ha potuto continuare a dedicarsi alla propria attività
imprenditoriale..
Non si può peraltro trascurare che comunque la sig. Pt_1
dispone di due immobili di proprietà, entrambi acquistati contraendo un mutuo, e che il marito provvede al pagamento della rata del mutuo dell'abitazione familiare, benché di proprietà della moglie, e ciò costituisce un'almeno parziale compensazione.
Ne consegue che la domanda di assegno divorzile, con funzione compensativa e perequativa, per aver legato le proprie sorti lavorative all'attività familiare anche prima del matrimonio e per il maggiore impegno per l'accudimento dei figli quanto meno dal 2021 al 2024 va pertanto accolta.
Al fine di determinare il quantum, in ragione della partecipazione societaria tuttora detenuta, benché minoritaria, della durata del matrimonio e della precedente convivenza, dei redditi goduti durante il rapporto di lavoro e del pagamento della rata del mutuo della casa coniugale da parte del marito, deve ritenersi congruo un assegno di € 400, decorrente dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza.
6) ULTERIORI DOMANDE
Il resistente ha chiesto che la ricorrente sia ammonita, anche ai sensi dell'art. 473 bis 39 c.p.c., per l'illegittima interruzione e/o limitazione dei rapporti padre-figli in violazione dei diritti dei minori e del padre,
intimandole di astenersi dal tenere condotte ostative delle frequentazioni padre-figli.
29 30
La domanda è infondata;
non risulta infatti alcuna condotta ostruzionistica da parte della madre: i mezzi di prova orale offerti, non formulati in capitoli separati è inammissibile (così anche Cass. Sez. 2,
07/06/2011, n. 12292: “Le prove per interrogatorio formale e per testi, secondo
quanto richiesto negli art. 230 e 244 cod. proc. civ. devono essere dedotte per
articoli separati e specifici. Ne consegue l'inammissibilità della richiesta di
ammissione su tutto il contenuto della comparsa di risposta che non consenta, per
la genericità ed indeterminatezza del testo, di individuare capitoli di prova che
rispondano ai requisiti richiesti dalle norme processuali citate, né può essere
richiesto al giudice di estrapolare egli stesso detti capitoli di prova (tramite una c.d.
"lettura estrapolativa" nell'atto di parte), contrastandovi il principio della
disponibilità della prova.”).
Per contro, risulta che in corso di causa, a fronte della parziale disponibilità della madre a consentire tempi più ampi dei ragazzi con il padre, quest'ultimo abbia disatteso i provvedimenti provvisori, favorendo il collocamento prevalente del figlio maggiore con sé.
Il resistente ha chiesto altresì di invitare le parti ad un percorso di mediazione al fine di ripristinare la necessaria cooperazione tra gli stessi genitori nell'interesse dei figli minori. L'invito era già contenuto nel decreto di fissazione dell'udienza, senza alcun seguito da parte dei coniugi, ed in ogni caso, essendo il procedimento oramai definito, almeno nella fase di primo grado, un ulteriore invito appare tardivo.
SPESE DI LITE
La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Verona, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, così decide:
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in
GG (MI) da e Parte_1 Controparte_1
30 31
in data 30/05/2015, trascritto nel Registro degli Atti di CP_1
Matrimonio del Comune di GG (MI) al n. 4 parte I anno 2015;
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di annotare la sentenza nei registri;
3) Affida i figli minorenni nato a Persona_8
Segrate il 27.08.2008, e nato a [...] il Controparte_9
17.12.2012, in via condivisa ad entrambi i genitori;
ciascun genitore eserciterà disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione nei tempi in cui avrà i figli con sé; Per_1
risiederà in via prevalente presso il padre, con tempi e modalità d'incontro con la madre secondo liberi accordi tra il ragazzo e la madre;
Per_2
risiederà in via prevalente presso la madre, con i seguenti tempi e modalità
di permanenza con il padre: un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì alle ore 19 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola o, nei periodi non scolastici, presso l'abitazione materna entro le ore
9.00; un pomeriggio alla settimana dalle ore 17.00 con successivo pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mattino successivo, o in periodi non scolastici presso l'abitazione materna entro le ore 9.00; una settimana durante le vacanze natalizie, comprendente ad anni alterni il
Natale o il Capodanno;
le vacanze pasquali ad anni alterni;
venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5
di ciascun anno;
i genitori potranno concordare modalità più ampie,
compatibili con le esigenze scolastiche dei figli e lavorative degli stessi genitori;
4) La casa familiare di AN (MI) in via Roggia Nuova n. 30 con i suoi arredi è assegnata alla moglie affinché ci abiti con il figlio Per_2
5) Dispone che il sig. contribuisca al Controparte_1
mantenimento del figlio provvedendovi direttamente nel tempo in Per_2
cui lo terrà con sé e corrispondendo mensilmente alla sig. Parte_1
entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo di € 900, rivalutabile
[...]
31 32
annualmente secondo gli indici ISTAT e il 70% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del Tribunale di Verona;
la madre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo il 30% delle spese Per_1
straordinarie;
6) Dispone che il sig. sia tenuto a Controparte_1
corrispondere alla moglie sig. un contributo di Parte_1
separazione pari ad € 800 mensili dal mese di dicembre 2024 fino al mese di dicembre 2025;
7) Dispone che il sig. corrisponda alla Controparte_1
sig. l'assegno divorzile di € 400, entro il 5° giorno di Parte_1
ciascun mese, con decorrenza dalla mensilità successiva al deposito della presente sentenza;
8) Respinge le restanti domande;
9) Dispone la compensazione integrale delle spese di lite.
Verona, 25/11/2025
La Presidente est. dott. Antonella GUERRA
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 € 167.497,78 € 62.812,03