Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, sentenza 05/06/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 05/06/2025
N. 00542/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00274/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 274 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Claudia Orsini, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio del difensore in Perugia, Via Cortonese, 5;
contro
Ministero dell’interno, Prefettura di Perugia – Ufficio territoriale del governo e Questura di Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
per l’annullamento
- del provvedimento della Prefettura di Perugia, Area 1 – Ordine e sicurezza pubblica e tutela legalità territoriale in data 21 dicembre 2022, con il quale veniva fatto divieto al ricorrente di detenere le armi e munizioni in suo possesso, poi ritirate presso il Comando Stazione carabinieri di Umbertide;
- del provvedimento del Questore di Perugia prot. n. 0124599 del 30 dicembre 2022, recante la revoca della licenza di porto d’armi di cui il ricorrente è titolare per uso tiro al volo, rilasciata dal Commissariato di pubblica sicurezza di Città di Castello in data 25 gennaio 2021;
- per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico-patrimoniale del ricorrente, ivi inclusa la nota con la quale è stato comunicato preavviso di diniego.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno, della Prefettura di Perugia – Ufficio territoriale del governo e della Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS- impugna nel presente giudizio: (i) il decreto della Prefettura di Perugia in data 21 dicembre 2022, con il quale gli è stato vietato di detenere le armi e le munizioni in suo possesso; (ii) il decreto della Questura di Perugia del 30 dicembre 2022, recante la revoca della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo rilasciata in suo favore il 25 gennaio 2021.
Il divieto di detenzione di armi e munizioni è stato adottato sulla base della proposta formulata dal Comando Stazione carabinieri di Umbertide in data 2 novembre 2022, sottolineando i “ (...) recenti deferimenti all’A.G. per molteplici, gravi fattispecie di reato riconducibili alla criminalità organizzata di stampo ‘ndranghetistico (...) ” e le “ (...) sue numerose frequentazioni con soggetti che annoverano precedenti di polizia (...) ”.
La revoca della licenza di porto d’armi è stata disposta sulla base della medesima proposta del 2 novembre 2022 e visto il già adottato divieto di detenzione di armi e munizioni.
2. Nell’impugnare i predetti provvedimenti, il ricorrente ha articolato due motivi, con i quali ha dedotto quanto di seguito esposto.
I) Violazione dell’articolo 39 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per travisamento dei fatti.
A fronte del rilascio della licenza di porto d’armi per uso tiro a volo, avvenuto nel 2021, sarebbero privi di attualità gli elementi valutati, ossia un deferimento risalente al giugno 2019 (Tribunale di Mantova), un procedimento del 2012 (Tribunale di Perugia), nonché generiche frequentazioni non meglio specificate. D’altro canto, sia il predetto deferimento del 2019, sia anche un ulteriore procedimento penale del 2015 (Tribunale di Brescia), cui pure l’Amministrazione ha fatto riferimento, non avrebbero dato luogo a procedimenti attualmente pendenti, come sarebbe comprovato dalle certificazioni rilasciate dalle Procure della Repubblica presso i Tribunali di Mantova e di Brescia, depositate in atti, nonché da ulteriori circostanze. La valutazione operata dall’Autorità di pubblica sicurezza sarebbe, perciò, irragionevole e superficiale.
L’arbitrarietà delle valutazioni operate emergerebbe anche alla luce del fatto che l’Amministrazione avrebbe sostanzialmente equiparato la posizione dell’indagato a quella di un imputato o addirittura di un condannato.
Rileverebbe, in ultimo, al fine di far emergere l’illegittimità dei provvedimenti impugnati, la circostanza che questi sono sopravvenuti a breve distanza dal rilascio, in favore del ricorrente, della licenza di porto d’armi, avvenuto nel 2021.
II) Violazione dell’articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
Sarebbero insussistenti le esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica addotte per giustificare l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento, atteso che i provvedimenti impugnati sarebbero stati adottati tenendo conto di procedimenti penali risalenti nel tempo e non attualmente pendenti, nonché di imprecisate frequentazioni. Sotto quest’ultimo profilo, rileverebbe, tra l’altro, la circostanza che il ricorrente, essendo un imprenditore, avrebbe necessità di venire in contatto costantemente con persone.
3. L’Avvocatura dello Stato, costituitasi in giudizio, ha depositato documenti e una memoria, con la quale ha allegato l’infondatezza del ricorso.
4. All’udienza pubblica fissata la causa è stata trattenuta in decisione.
5. In via preliminare, deve ritenersi ascrivibile a un mero refuso il riferimento, contenuto nell’epigrafe del ricorso, all’impugnazione anche della “ nota con la quale è stato comunicato preavviso di diniego ”, in quanto non risulta che sia stato emesso un tale atto, come comprovato anche dalle contestazioni del ricorrente in ordine alla mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.
6. Nel merito, il ricorso è infondato.
7. Oggetto di impugnazione sono, come detto, i provvedimenti emessi a carico del ricorrente di divieto di detenzione di armi e munizioni, nonché di revoca della licenza di porto d’armi rilasciata nel 2021 per uso tiro al volo.
8. Al riguardo, va anzitutto evidenziato che quest’ultimo atto costituisce una conseguenza del primo. Si è, infatti, da tempo chiarito che “ (...) il diniego di rilascio del porto d’armi costituisce atto vincolato rispetto al divieto prefettizio di detenzione delle armi, poiché non può essere mantenuta l’autorizzazione al porto delle armi in capo ad un soggetto al quale sia stato vietato persino di detenerle, in quanto ritenuto inaffidabile ” (Cons. Stato, Sez. III, 13 agosto 2018, n. 4914).
9. Deve poi osservarsi che, secondo i principi consolidati affermati dalla giurisprudenza (cfr., ex multis : Cons. Stato, Sez. III, 25 gennaio 2023, n. 841; Id., 28 dicembre 2022, n. 11437; Id., 25 novembre 2022, n. 10399 e n. 10400; Id., 14 novembre 2022, n. 9965):
- nel nostro ordinamento, come rimarcato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 440 del 1993 e n. 109 del 2019, non è rinvenibile un diritto di portare le armi; al contrario, il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi o di consentire la detenzione delle stesse costituisce una deroga al divieto sancito dall’articolo 699 cod. pen. e dall’articolo 4, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110, e tale deroga si giustifica in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire;
- di conseguenza, la valutazione rimessa all’Amministrazione si connota in modo peculiare, atteso che l’interesse pubblico inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone assume carattere necessariamente prevalente rispetto a quello del privato; è richiesta, in particolare, la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi, in modo da scongiurare dubbi o perplessità, sotto il profilo prognostico, per l’ordine pubblico e per la tranquilla convivenza della collettività;
- è in questa prospettiva, anticipatoria della difesa della legalità, che si collocano i provvedimenti con cui l’Autorità di pubblica sicurezza vieta la detenzione di armi, ai quali viene infatti riconosciuta natura cautelare e preventiva, di modo che l’inaffidabilità rispetto all’uso delle armi è idonea a giustificare il divieto, senza che occorra dimostrare l’avvenuto abuso;
- questa interpretazione trova puntuale riscontro nella formulazione dell’articolo 39 del TULPS, il quale indica come sufficiente, al fine dell’adozione di un divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, l’esistenza di elementi che fondino anche solo una ragionevole previsione di un uso inappropriato.
La giurisprudenza ha inoltre rimarcato che “ La valutazione del Prefetto di cui all’art. 39 del R.D. n. 773 del 1931 (...) è (...) una valutazione caratterizzata da ampia discrezionalità, che ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero avere occasione per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili (cfr. Cons. Stato, sez. III, 1 agosto 2014, nr. 4121). (...) Il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è, quindi, un giudizio di pericolosità sociale, bensì un giudizio prognostico sull’affidabilità del soggetto e sull’assenza di rischio di abusi, che potrebbero verificarsi anche in caso di comportamenti omissivi, consistenti nel mancato assolvimento di quegli oneri di diligente custodia che l’ordinamento impone a chi detenga armi e esplosivi (Cons. Stato, Sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238); pertanto, il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a “ buona condotta ” (cfr., ex plurimis , Consiglio di Stato sez. III, 12/06/2020; 25/08/2020, n. 5200; Cons. Stato, Sez. III, 13 novembre 2020, n. 6977; id. 7 marzo 2016, n. 922; id., 12 giugno 2014, n. 2987) ” (Cons. Stato, Sez. III, 29 aprile 2025, n. 3643).
In questa prospettiva, anche le frequentazioni di persone gravate da precedenti di polizia assumono rilievo nella valutazione rimessa all’Autorità di pubblica sicurezza ai fini dell’adozione dei provvedimenti in materia di armi, “ (...) atteso che il rischio di abuso ben può scaturire dal possibile impiego delle armi da parte di terzi di non specchiata condotta e che, pertanto, il giudizio dell’Amministrazione deve tener conto anche dei rapporti di parentela dell’interessato e di eventuali legami con soggetti che non offrano idonee garanzie, ove siano suscettibili di metterne in discussione (...) l’affidabilità ” (Cons. Stato, Sez. III, 30 novembre 2023, n. 10317). In altri termini, “ I provvedimenti inibitori in materia di armi possono (...) essere legittimamente applicati anche nei casi in cui, pur non potendosi imputare direttamente nulla al titolare delle armi, vi sia una situazione di fatto che rende le armi stesse accessibili ad un terzo nei cui confronti vi siano fondate ragioni di sospetto ” (Cons. Stato, Sez. III, 7 marzo 2023, n. 2385); di conseguenza, “ Il titolare dell’autorizzazione, oltre a dover essere una persona assolutamente esente da mende o da indizi negativi, deve anche assicurare non soltanto la sua sicura e personale affidabilità circa il buon uso delle armi, ma anche che non vi sia pericolo che abusi possano derivare da parte dei soggetti con cui ha relazioni personali o familiari ” (Cons. Stato, Sez. III, 18 settembre 2023, n. 8393). Quanto a quest’ultimo profilo, infine, “ (...) non può rilevare la circostanza che gli incontri segnalati siano stati casuali e sporadici atteso che anche l’occasionalità delle frequentazioni non rende irragionevole, sul piano prognostico e della tutela anticipata della sicurezza e dell’incolumità pubblica, il giudizio dell’amministrazione sul rischio di abuso delle armi (Cons. St. sez. III, 29 dicembre 2022, n. 11590) ” (Cons. Stato n. 2385 del 2023, cit.).
10. Nel caso in esame, il ricorrente sostiene anzitutto che i procedimenti penali presi in considerazione dall’Autorità di pubblica sicurezza sarebbero risalenti nel tempo e ormai definiti senza alcun accertamento di responsabilità a suo carico.
10.1. Al riguardo, deve tuttavia osservarsi che i provvedimenti impugnati si basano su una proposta formulata il 2 novembre 2022 dal Comando Stazione carabinieri di Umbertide, nella quale si fa riferimento a una pluralità di elementi, tra i quali: (i) un’iscrizione nel registro delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia in data 16 giugno 2021 per le ipotesi di reato di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti aggravata) e 416, primo comma, cod. pen. (associazione per delinquere), “ (...) in quanto reati connessi ad attività mafiose riconducibili alla ‘ndrangheta ”; (ii) un ulteriore procedimento pendente presso il Tribunale di Perugia, originante da un deferimento del 27 luglio 2022 da parte della Stazione carabinieri di Ponte San Giovanni, per i reati di cui agli articoli 640- ter cod. pen. (frode informatica) e 416, primo comma, cod. pen. (associazione per delinquere).
Risulta, inoltre, che:
- prima dell’adozione dei provvedimenti impugnati, la Questura ha provveduto ad acquisire conferma dalla Procura della Repubblica di Brescia della pendenza del procedimento ivi incardinato (v. documentazione depositata in atti dall’Avvocatura dello Stato);
- nelle premesse del provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi la Questura ha dato atto della fissazione presso il Tribunale di Perugia di un’udienza dibattimentale per il 28 febbraio 2023 per i reati di cui agli articoli 81, 110 e 644, primo comma, cod. pen.
10.2. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, le valutazioni compiute dall’Amministrazione risultano, pertanto, basate anche sull’esistenza, a carico del ricorrente, di procedimenti penali di recente apertura e attualmente pendenti, peraltro relativi a reati che destano un grave allarme sociale.
11. Quanto alle frequentazioni prese in considerazione, l’impugnato provvedimento di divieto di detenzione di armi evidenzia che il ricorrente “ (...) in un ampio arco temporale che va dal 26 febbraio 2017 al 19 settembre 2022, in numerose occasioni, è stato controllato dalle Forze di Polizia in compagnia di soggetti gravati da precedenti per reati inerenti gli stupefacenti, contro la persona, l’economia, l’ambiente ed il patrimonio, associazione per delinquere, rapina, insolvenza fraudolenta, riciclaggio, frode informatica, invasione di terreni e di edifici, truffa, ricettazione, sostituzione di persona, maltrattamenti in famiglia, furto, lesioni personali, ingiuria, violazione di domicilio, appropriazione indebita, minaccia, lesioni personali e guida in stato di ebbrezza alcolica ”. Analoghe considerazioni sono contenute nelle premesse del provvedimento di revoca della licenza di porto d’armi.
L’elenco dettagliato delle circostanze nelle quali il sig. -OMISSIS- è stato controllato e delle persone a cui in ciascuna occasione si accompagnava è riportato nella proposta della Stazione dei carabinieri di Umbertide del 2 novembre 2022. Non si tratta, quindi, di elementi imprecisati, essendo puntualmente determinati mediante il rinvio per relationem alla predetta proposta, come detto espressamente richiamata.
Tenuto conto, inoltre, del numero delle frequentazioni accertate e della gravità dei precedenti a carico delle persone trovate in compagnia del sig. -OMISSIS-, le valutazioni dell’Amministrazione circa il potenziale rischio di abuso delle armi devono ritenersi immuni dai profili di arbitrarietà dedotti nel ricorso.
12. Non può poi farsi discendere l’illegittimità delle determinazioni assunte dalla circostanza che il 25 gennaio 2021 il ricorrente avesse ottenuto il rilascio del porto d’armi per uso sportivo.
12.1. Deve osservarsi anzitutto che, come ricordato anche di recente da questo Tribunale, “ la giurisprudenza amministrativa è pressoché costante nell’affermare che «il precedente rilascio del titolo di porto d’armi non genera diritti, né legittimi affidamenti sul rinnovo in perpetuo, ma soggiace a un controllo assiduo e continuo, assai penetrante, che si dispiega normalmente proprio all’atto del periodico rinnovo, non solo sull’uso (o non abuso) del titolo e sul permanere attuale di tutti i requisiti e le condizioni che avevano condotto all’autorizzazione, ma che abilita altresì l’Autorità competente a condurre – nonostante i precedenti rinnovi – anche una riconsiderazione discrezionale sulla stessa opportunità del permanere del titolo autorizzatorio, e ciò eventualmente anche per l’effetto di mutati indirizzi in materia di sicurezza pubblica» (v. ex multis Consiglio di Stato, III, 7 marzo 2023, n. 2385 e 19 agosto 2022, n. 7315, nonché Tar Campania, V, 13 ottobre 2023, n. 5614) ” (TAR Umbria, 27 marzo 2025, n. 329, che richiama TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 22).
Più in generale, con riguardo ai provvedimenti in materia di armi, “ (...) la circostanza che in passato l’Amministrazione si sia determinata in modo favorevole all’interessato non preclude alla stessa la possibilità di operare opposte valutazioni, sia adducendo il sopravvenire di elementi di novità, sia soltanto sulla base di un ripensamento delle considerazioni svolte originariamente, per una nuova discrezionale valutazione della convenienza e opportunità della scelta originariamente compiuta, anche alla luce di mutati indirizzi di gestione degli interessi generali di settore, purché basato su elementi istruttori adeguati e su una motivazione accurata ” (Cons. Stato, Sez. III, 8 marzo 2023, n. 2471). L’Autorità competente è, infatti, tenuta ad assicurare costantemente che i provvedimenti adottati siano rispondenti alle esigenze di pubblica sicurezza e può, pertanto, disporre in ogni tempo la revoca delle determinazioni precedentemente assunte, anche sulla base di una diversa valutazione degli elementi già in suo possesso al tempo del rilascio dei titoli.
12.2. Nella fattispecie qui in esame, peraltro, l’Amministrazione ha preso in considerazione non solo circostanze note alla data di emissione della licenza di porto d’armi, ma anche plurimi elementi sopravvenuti, e in particolare i due procedimenti penali pendenti sopra richiamati, nonché le ulteriori frequentazioni accertate a carico del ricorrente. Le vicende conosciute sono state quindi valutate alla luce di quelle emerse successivamente, delineando un quadro complessivo che ha indotto l’Autorità di pubblica sicurezza a ritenere di non poter escludere il rischio di abuso delle armi.
La valutazione così compiuta non risulta affetta dai dedotti profili di arbitrarietà e travisamento dei fatti, rivelandosi perciò immune dal sindacato esercitabile in questa sede.
13. Il ricorrente lamenta, infine, l’omissione, a suo avviso non consentita, della comunicazione di avvio del procedimento.
13.1. Come sopra detto, la parte sostiene che le ragioni di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica addotte al fine di giustificare tale mancata comunicazione sarebbero escluse dall’inesistenza di procedimenti penali pendenti e dalla genericità e inconsistenza del riferimento alle frequentazioni ascritte al sig. -OMISSIS-.
Sul punto, è sufficiente rinviare a quanto sopra illustrato in ordine alle circostanze poste alla base delle determinazioni assunte dall’Amministrazione.
13.2. Va inoltre ribadita, stante la natura preventiva e cautelare del provvedimento, finalizzato ad assicurare la tutela della sicurezza pubblica, la sussistenza delle particolari esigenze di celerità che giustificano l’omissione della partecipazione procedimentale (cfr., tra le altre, TAR Umbria, 12 maggio 2025, n. 491; Id., 11 maggio 2023, n. 303; Id., 10 maggio 2023, n. 250).
14. Alla luce delle considerazioni sin qui esposte, tutte le censure articolate nel ricorso si rivelano infondate e, pertanto, il gravame deve essere respinto.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero dell’interno, delle spese del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare il ricorrente.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Floriana Venera Di Mauro | Pierfrancesco Ungari |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.