Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 273
CS
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026

Argomenti

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  • Improcedibile
    Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse

    Il TAR ha ritenuto che le rettifiche apportate dall'Amministrazione agli atti di gara abbiano fatto venir meno l'interesse del ricorrente a ottenerne l'annullamento.

  • Accolto
    Difetto di competenza di AreaCom a definire le cause di esclusione

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la materia delle acque minerali e termali sia di potestà legislativa regionale, ma che la normativa regionale debba essere interpretata in modo coerente con quella nazionale e i principi costituzionali, consentendo la partecipazione di imprese in concordato preventivo con continuità.

  • Accolto
    Disciplina di gara ostativa alla partecipazione di imprese in concordato preventivo con continuità

    Il Consiglio di Stato ha accolto la tesi dell'appellante, affermando che la normativa regionale e le clausole del bando devono essere interpretate in modo costituzionalmente orientato, consentendo la partecipazione di imprese in concordato preventivo con continuità aziendale, in quanto la ratio della norma è impedire la partecipazione di imprese in procedure liquidatorie e non quelle volte al risanamento aziendale. Di conseguenza, la contestata clausola del bando non è escludente.

  • Accolto
    Pronuncia su ulteriore causa ostativa (debito fiscale) estranea all'oggetto del giudizio

    Il Consiglio di Stato ha accolto questo motivo di appello, ritenendo che il TAR abbia commesso una ultra petizione pronunciandosi su un potere amministrativo non ancora esercitato e su un tema estraneo all'oggetto del giudizio.

  • Accolto
    Ammissibilità dell'atto di intervento ad opponendum di ANNA

    La sentenza viene riformata in quanto l'atto di intervento ad opponendum non avrebbe potuto legittimare l'interesse di ANNA alla sua proposizione.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, dato l'esito sui profili dirimenti della controversia, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado assorbe le ulteriori censure proposte in appello.

  • Inammissibile
    Difetto di interesse

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, dato l'esito sui profili dirimenti della controversia, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado assorbe le ulteriori censure proposte in appello.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 273
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 273
    Data del deposito : 13 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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