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Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
Accoglimento
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 13/01/2026, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05561/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00273 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05561/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5561 del 2025, proposto da
TA CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Mariangela Di Giandomenico e Matteo Di
Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
AreaCom - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GE LU e
ZI LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 05561/2025 REG.RIC.
Mineracqua – Federazione Italiane delle Industrie delle Acque Minerali e delle Acque di Sorgente, non costituita in giudizio;
AC ANNA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Torchia e Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. 205/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AC ANNA S.p.A. e di AreaCom -
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. CO NT
e uditi per le parti gli avvocati Mariangela Di Giandomenico, Matteo Di Tonno,
GE LU e ZI LI;
Viste le conclusioni della controinteressata AC ANNA S.p.A. come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del disciplinare della gara (ID gara 9156235) – per quanto d'interesse della ricorrente
– indetta da RI (oggi AreaCom) (Agenzia Regionale di Informatica e N. 05561/2025 REG.RIC.
Committenza) ed avente ad oggetto “procedura aperta per l'affidamento in concessione, dalla durata pluriennale, degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella regione Abruzzo”;
- del capitolato tecnico allegato (nei limiti d'interesse);
- del modulo offerta economica;
- dell'allegato 8 del piano economico finanziario;
- della determinazione n. 156 di indizione e approvazione degli atti di gara adottata dal direttore generale dell'RI in data 14 giugno 2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da TA CE S.r.l. il 18 agosto
2023, ha chiesto l'annullamento:
- della determinazione direttoriale n. 266 del 2 agosto 2023 avente ad oggetto
“Secondo provvedimento di rettifica. ID gara 9156235” con la quale l'RI (Agenzia
Regionale di Informatica e Committenza) ha disposto la rettifica dei seguenti atti di gara: Disciplinare di gara; Capitolato tecnico; Allegato 1 - Domanda di partecipazione e Schema Dichiarazioni amministrative; Allegato 2 – Patto d'integrità; Allegato 3 –
Schema attestazione pagamento imposta di bollo; Allegato 4 - Schema di Contratto;
Allegato 5 – Attestazione avvenuto sopralluogo; Allegato 6 – Modello offerta tecnica;
Allegato 7 – PEF; - del Disciplinare di gara rettificato allegato (nei limiti d'interesse);
- dell'Allegato 1 - Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative
(nei limiti d'interesse);
- del Capitolato Tecnico allegato (nei limiti d'interesse);
- dello schema di contratto di concessione (nei limiti d'interesse);
-nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la determinazione direttoriale n. 225 del 27 luglio 2023 avente ad oggetto
“Provvedimento di rettifica atti e differimento termini. ID gara 9156235”
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente TA CE S.r.l. ha in primo luogo contestato la legittimità della procedura, deducendo che l'RI avrebbe predisposto gli atti di N. 05561/2025 REG.RIC.
gara richiamando impropriamente la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici mentre, nel caso di specie, troverebbe applicazione la normativa di cui alla L.R.
Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15.
La ricorrente ha poi dedotto che l'Amministrazione avrebbe introdotto clausole immediatamente escludenti, quale quella relativa alla determinazione della cauzione sul valore complessivo della concessione e all'unificazione nel lotto 1 delle due concessioni “S. Antonio-Sponga” e “Fiuggino”.
Con ordinanza cautelare n. 84/2023 il TAR, dopo aver considerato applicabile alla fattispecie in esame la disciplina dettata dalla L.R. Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15, inerente alle procedure di selezione dei concessionari di acque minerali, anziché quella di cui al d. lgs. n. 50 del 2016, ha ravvisato in capo alla ricorrente una condizione ostativa ope legis, ai sensi dell'art. 36, comma 5, lett. a) e b) della cennata L.R. n.
15/2002, al rilascio in suo favore della concessione, per essere stata avviata nei confronti della medesima una procedura di concordato preventivo con continuità, respingendo la domanda cautelare.
La società ricorrente ha interposto appello innanzi a questo Consiglio di Stato che, con decreto presidenziale monocratico ex art. 56 c.p.a. in data 17 luglio 2023, n. 2937, non condividendo le conclusioni del TAR in ordine al riscontrato profilo di inammissibilità del ricorso “in quanto la lex specialis della procedura sembra consentire a determinate condizioni la partecipazione delle imprese in concordato con continuità aziendale (art. 17.4 del disciplinare di gara)”, ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a, rilevando la possibilità per la ricorrente di partecipare alla procedura e, nel corso della procedura stessa, di “contestare gli eventuali provvedimenti lesivi fondati sulle clausole del bando in contestazione non aventi allo stato chiaro carattere escludente nei confronti della ricorrente”. N. 05561/2025 REG.RIC.
Con determinazione n. 225 del 27 luglio 2023 e successiva determinazione n. 266 del
2 agosto 2023 l'RI ha rettificato gli atti di gara fissando al 18 settembre 2023 il nuovo termine per la presentazione delle offerte.
Con ordinanza cautelare n. 111/2023 il TAR, ritenuto di dover rinviare l'esame delle questioni in fatto e in diritto sottese alla res controversa nella sede di merito, ha accolto l'istanza cautelare nei soli limiti di consentire la partecipazione della società ricorrente alla procedura di gara per cui è causa, visti l'imminente termine di scadenza per la presentazione delle offerte ed il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata partecipazione alla gara.
Con la medesima ordinanza è stata fissata per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 aprile 2024.
Con istanza in data 16 aprile 2024 la società ricorrente ha rappresentato che, dopo aver preso regolarmente parte alla procedura di gara in esecuzione del dictum cautelare,
l'RI ha valutato positivamente la propria offerta attribuendole il punteggio massimo.
L'Amministrazione ha quindi proposto la TA CE per l'aggiudicazione, giusta verbale del 5 febbraio 2024, ed ha escluso l'unico altro concorrente S. NA S.p.A.
“per la carenza sostanziale dei documenti costituenti l'offerta tecnica”.
Tuttavia AreaCom ha ritenuto di non poter procedere all'affidamento della concessione de qua in assenza di una pronuncia di merito in ordine al possesso della capacità economica in capo alla società ricorrente, ed ha richiesto quindi la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.
Con la decisione impugnata, Il TAR ha affermato che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che nelle more nel giudizio l'Amministrazione resistente, con le citate determinazioni n. 225 del 27 luglio 2023 e n. 266 del 2 agosto 2023, ha rettificato gli atti originariamente impugnati al fine di N. 05561/2025 REG.RIC.
conformarli alle disposizioni di cui alla Legge regionale 10 luglio 2002, n. 15, stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle offerte.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, è stato come detto respinto per le seguenti ragioni.
Relativamente alla censura con la quale la parte ricorrente deduceva l'incompetenza di RI nella predisposizione della clausola di esclusione dalla procedura delle imprese in concordato preventivo con continuità, ne ha rilevato il primo giudice l'infondatezza, spettando all'Agenzia, alla luce della normativa di riferimento, ampia autonomia nella predisposizione degli atti di gara e nella elaborazione delle condizioni di ammissione dei partecipanti, che non devono essere sottoposti ad alcun vaglio preventivo da parte della Regione.
Quanto alla doglianza con la quale si lamentava che il combinato disposto dei parr. 8
e 12.2. – “parte III” – del Disciplinare di gara rettificato sarebbero stati ostativi alla sua partecipazione alla gara in quanto contemplanti, quale causa di esclusione, la pendenza di una procedura di concordato preventivo ovvero una ipotesi assimilata secondo l'ordinamento civile, il TAR ha osservato che la ratio ispiratrice della disciplina regionale, che è volta a garantire l'interesse pubblico allo sfruttamento ottimale del bene demaniale, giustifica l'esclusione dalla procedura delle imprese che si trovano in una situazione di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, anche con continuità aziendale, o in altra situazione equiparata, che potrebbero infatti non assicurare adeguate garanzie di stabilità economico-finanziaria, con conseguente lesione dell'interesse pubblico.
Pertanto, l'interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla ricorrente è apparsa al TAR inammissibile.
Né il TAR ha ritenuto fondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, non ravvisando alcun contrasto della norma regionale con i parametri costituzionali evocati. N. 05561/2025 REG.RIC.
Secondo il primo giudice, l'RI ha in sostanza correttamente predisposto gli atti di gara rettificati introducendo, tra le cause di esclusione, le condizioni ostative tipiche ed obbligatorie prescritte dal novellato art. 36, comma 5 della L.R. n. 15/2012 che devono ritenersi operanti già a monte nella fase di ammissione alla gara, prima ancora che nella fase del rilascio della concessione.
Ha poi rilevato il TAR che la sussistenza, nel caso di specie, di gravi irregolarità fiscali a carico della ricorrente, incompatibili con la partecipazione alla gara ad evidenza pubblica e con il mantenimento della concessione risultano oggetto di giudicato amministrativo, giusta sentenza del TAR per l'Abruzzo, L'Aquila, n. 341 del 18 giugno 2021, confermata dal Consiglio di Stato, Sez, V, con sentenza n. 3218 del 26 aprile 2022, che ha annullato l'ultima aggiudicazione a favore della Società ricorrente proprio per l'intervenuto accertamento della situazione fiscale in capo alla stessa, attestata da una certificazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate.
Secondo la sentenza impugnata, la ricorrente ha omesso di dichiarare detta circostanza ostativa, di cui era ben consapevole, contravvenendo in tal modo all'art. 12 del
Disciplinare di gara che prescrive l'obbligo di rendere, nella compilazione della domanda e della corredata documentazione, dichiarazioni veritiere, diversamente comportando, tra le varie conseguenze, l'esclusione dalla partecipazione alla procedura.
Quanto sopra consente di poter configurare nei confronti della ricorrente, sottolinea il
TAR, anche l'ulteriore condizione ostativa alla partecipazione alla gara di cui al punto
8 del Disciplinare di gara ed alla lett. d-bis) del comma 5, dell'art. 36 L.R. n. 15/2002, risultando così irrilevanti le considerazioni formulate dalla medesima ricorrente sull'inconferenza e la mancanza di attualità dei documenti.
Con il quarto motivo la TA CE ha lamentato avanti il giudice di prime cure l'illegittimità degli artt. 15 e 29 dello schema di contratto di concessione in quanto N. 05561/2025 REG.RIC.
prevedono delle “penali” prive di supporto normativo, di importo ancora da definire e in relazione a circostanze fattuali altrettanto generiche ed indescritte.
Infine, con la quinta doglianza ha dedotto che, in palese contrasto con tutti i precedenti bandi adottati dalla Regione Abruzzo sulle acque minerali, il Disciplinare di gara rettificato nulla ha previsto sulla “idoneità tecnica, economica e professionale” del potenziale aggiudicatore in violazione dell'art. 36 co. 6, lett. a) della L. R. 15/2002.
Tutti i motivi di gravame sono stati considerati dal TAR inammissibili.
Secondo il primo giudice, infatti, il rigetto del primo motivo dell'atto per motivi aggiunti comporta l'inammissibilità delle restanti censure per difetto di interesse, tanto più che le clausole contestate non rivestono carattere escludente, come testimoniato dal fatto che la ricorrente ha in effetti partecipato alla procedura formulando la propria offerta tecnica che è stata valutata con il punteggio massimo dalla Commissione di gara.
Conclusivamente, alla luce delle esposte considerazioni, il primo giudice ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo; respinto il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione; condannato la ricorrente al pagamento in favore della resistente RI e dell'interveniente ad opponendum S.
NA S.p.A. delle spese di lite.
Avverso la sentenza impugnata in data 8 luglio 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio AC ANNA S.p.A. e AreaCom - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza.
Con ordinanza n. 2878 del 1 agosto 2025 questa Sezione ha accolto la istanza di sospensione dell'impugnata sentenza.
In data 15 novembre 2025 ha depositato memoria TA CE S.r.l..
In data 24 novembre 2025 ha depositato memoria di replica AreaCom.
In data 25 novembre 2025 ha depositato memoria di replica TA CE S.r.l.. N. 05561/2025 REG.RIC.
In data 10 dicembre 2025 ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse AC ANNA S.p.A.
All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità dell'appello, a causa della sopravvenuta adozione del provvedimento di AreaCom n.
222 del 17 novembre 2025, nonché della possibile inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado poiché non è mai stato adottato un provvedimento di esclusione, non essendo certa l'immediata lesività del bando di gara.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
- Error in iudicando – Omessa pronuncia e difetto di motivazione - travisamento dei fatti e delle censure – Erroneità della Sentenza laddove respinge il II motivo di ricorso
(del ricorso per motivi aggiunti): Difetto di competenza di AreaCom a definire le cause di esclusione per violazione del d.P.C.M. 30 giugno 2011 e della L. R. 14 marzo
2000, n. 25 come modificata dalla L. R. 27 novembre 2016, n. 34, nonché della delibera di Giunta Regionale 7 agosto 2018, n. 610
Argomenta l'appellante, avuto riguardo al secondo motivo dei motivi aggiunti, concernente il contestato difetto di competenza di AreaCom a definire le cause di esclusione dalla procedura, che, in base ai limiti apposti nella delega ricevuta dalla
Regione Abruzzo, l'AreaCom, prima della pubblicazione del bando di gara contestato, avrebbe dovuto ricevere l'approvazione da parte della Regione Abruzzo, in quanto
Centrale Unica di Committenza con prerogative circoscritte alla mera gestione della procedura di gara e non alla individuazione delle regole di partecipazione.
Peraltro, osserva l'appellante che la materia relativa all'affidamento di concessioni di beni minerari risulterebbe caratterizzata da un'ampia discrezionalità da parte dell'Ente concedente (nel caso di specie la Regione Abruzzo) e anche in relazione alle N. 05561/2025 REG.RIC.
caratteristiche soggettive dell'operatore interessato alla coltivazione degli stessi beni minerari.
Le statuizioni in proposito del TAR contrasterebbero, secondo l'appellante, con i limiti sanciti dalle disposizioni inerenti ai compiti della Centrale Unica di Committenza. Ne conseguirebbe l'erroneità della sentenza e il difetto di competenza di AreaCom rispetto alla fattispecie oggetto di causa.
Soggiunge l'appellante che, anche a voler richiamare l'art. 3, comma 1, lett. g) del d.P.C.M. 30 giugno 2011, come citato dal TAR – e che alla lett. g), tra le attività della
Stazione Unica Appaltante (SUA), menziona quella della redazione degli atti di gara
– sussisterebbe in ogni caso l'onere per le singole SUA di far precedere la fase di redazione degli atti di gara e il momento di gestione della stessa gara da una serie di attività concertative, collaborative e di condivisione con i singoli Enti aderenti.
Nel caso di specie, sarebbe risultato pacifico tra le parti che il bando di gara impugnato sia stato redatto dalla sola AreaCom senza alcun preliminare passaggio concertativo e di condivisione con la Regione Abruzzo, con la conseguenza che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti e in riforma della sentenza appellata, dovrebbe procedersi all'annullamento;
- Error in iudicando e in procedendo - Difetto di motivazione travisamento dei fatti e delle censure – eccesso di potere giurisdizionale e difetto di giurisdizione– Erroneità della Sentenza laddove respinge il I motivo di ricorso (del ricorso per motivi aggiunti): Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 36, commi 5 e 6 della L.R. n.
15/2002 – Violazione dell'art. 186-bis (“concordato con continuità aziendale”), comma 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sotto un duplice profilo - Eccesso di potere per violazione dei principi di favor partecipationis e non discriminazione - Eccesso di potere per violazione dei principi di tipicità e legalità - Contraddittorietà manifesta.
Sviamento. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. In subordine: Violazione di legge per contrasto dei §§ 8 e 12.2 del Disciplinare di gara N. 05561/2025 REG.RIC.
rettificato con gli artt. 3, 41, 97 e 117, II co., lett. e) ed l), Cost. - Eccesso di potere per illegittimità derivata e falso supposto di diritto per incostituzionalità della norma regionale applicata.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata sarebbe altresì gravemente errata e viziata per assoluto difetto di motivazione e travisamento delle censure proposte anche laddove respinge il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, concernente la contestata disciplina di gara laddove intesa come ostativa alla partecipazione e alla assegnazione della concessione mineraria ad operatori che abbiano deciso di accedere alla procedura del concordato preventivo con continuità.
L'appellante ribadisce quanto già evidenziato in primo grado nel senso che le norme, richiamate nella sentenza impugnata, non sarebbero di per sé preclusive della possibilità di prendere parte al confronto competitivo per l'assegnazione della concessione, ma che la normativa regionale prevede che questa fattispecie rilevi – semmai - al solo momento del rilascio della “concessione” e non anche rispetto ai requisiti di ammissione alla procedura comparativa e che quindi il disciplinare fosse illegittimo anche sotto questo profilo.
In subordine, l'appellante richiama di aver sollevato avanti il primo giudice una questione di legittimità costituzionale della legge regionale, per violazione degli articoli indicati in rubrica della Costituzione, ove la norma regionale la si intenda preclusiva della partecipazione alle procedure di assegnazione di beni pubblici per le imprese in concordato preventivo con continuità.
Argomenta poi l'appellante che il TAR avrebbe disatteso le censure dedotte da TA
CE sulla base di argomenti errati e infondati, frutto di travisamento della disciplina civilistica del concordato e delle norme regionali.
In sintesi, si asserisce che la norma regionale farebbe riferimento a istituti dell'ordinamento civile volti alla liquidazione degli asset societari, in quanto si applicherebbe a soggetti che sono in “situazioni equiparate” rispetto al fallimento, la N. 05561/2025 REG.RIC.
liquidazione e il concordato preventivo, che sono unicamente procedure liquidatorie,
a differenza del concordato preventivo con continuità che è invece una procedura recuperatoria.
Sarebbe dunque escluso che il riferimento al concordato preventivo includa anche il concordato preventivo con continuità, trattandosi di fattispecie differenti e autonome essendo quest'ultimo stato introdotto come fattispecie autonoma dal concordato preventivo e, a differenza del primo, che avrebbe natura liquidatoria, il secondo avrebbe lo scopo di recupero dell'azienda, e quindi non potrebbe essere mai equiparato alle procedure liquidatorie che impediscono la continuazione e l'assegnazione di contratti pubblici di qualsivoglia genere.
E difatti, come evidenziato in punto di fatto, TA CE ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 186- bis comma 5 alla partecipazione alla gara per la concessione in oggetto, che è stata rilasciata in data 4 settembre 2023.
Rispetto alla legge regionale, secondo l'appellante, l'art. 186-bis non può non trovare applicazione, sia per il dato letterale, sia in quanto norma che afferisce alla legislazione statale esclusiva in materia di ordinamento civile che costituisce un limite alla competenza regionale, sia in quanto la normativa sulle concessioni di beni minerari risponde ai principi della concorrenza e quindi l'individuazione dei soggetti ammessi a partecipare deve ispirarsi alle norme che garantiscono ed ampliano i soggetti concorrenti, senza alcun pregiudizio per il bene pubblico.
Circa la tesi ulteriore del TAR secondo cui l'applicabilità dell'art. 186-bis sarebbe limitata ai contratti pubblici e non varrebbe per le concessioni di beni, detta tesi risulterebbe, per l'appellante, non solamente contraria ad una interpretazione letterale delle norme sia fallimentari che regionali, ma anche in contrasto con la ratio dell'istituto del concordato con continuità, oltre che contraria ai principi, anche da ultimo ribaditi dalla giurisprudenza e dalla normativa nazionale, in materia di N. 05561/2025 REG.RIC.
assegnazione di concessione di beni demaniali, che infatti ammettono espressamente le imprese in concordato con continuità alla relativa assegnazione.
Non vi sarebbe alcun fondamento, argomenta l'appellante, per sostenere che la disciplina dell'art. 186-bis trovi applicazione solo agli appalti pubblici e non alle concessioni di beni pubblici.
La mera pendenza di una procedura di concordato con continuità non potrebbe, pertanto, costituire, per l'appellante, valido motivo di esclusione da una gara, anche per le gare relative alle concessioni di beni pubblici, dovendosi considerare illegittime tutte le disposizioni di lex specialis confliggenti con il dato normativo.
Soggiunge l'appellante che l'applicazione dei principi normativi vigenti, nonché
l'onere gravante anche sulle Stazioni Appaltanti di interpretare le clausole di lex specialis in senso estensivo ed a salvaguardia della maggior partecipazione possibile, dovendosi “preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto, renderebbe la norma del Disciplinare di gara rettificato, ove intesa in senso preclusivo della partecipazione delle imprese in concordato con continuità, illegittima e ingiusta.
- Error in iudicando e in procedendo - ultra petitum, eccesso di potere giurisdizionale, violazione dell'art. 34 c.p.a. per pronuncia su poteri amministrativi non esercitati - erroneità e assoluto difetto di motivazione -violazione del diritto di difesa e del contraddittorio processuale - inammissibilità ed irritualità delle censure introdotte dall'interveniente ad opponendum
Evidenzia l'appellante, nel terzo motivo di appello, che il TAR avrebbe, in asserita violazione dei principi che governano il processo amministrativo, sostenuto che vi sarebbe una ulteriore causa ostativa alla partecipazione alla gara da parte di TA
CE, che ricorre allorché il richiedente abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. N. 05561/2025 REG.RIC.
Vi sarebbe dunque, secondo il TAR, un ulteriore motivo di esclusione dell'appellante.
Argomenta al riguardo l'appellante che il TAR avrebbe accolto una eccezione che esorbiterebbe l'oggetto del contendere, inammissibilmente proposta dall'interveniente ad opponendum, il quale non potrebbe estendere o snaturare il thema decidendum.
Peraltro, trattandosi di motivo ulteriore di asserita esclusione, estraneo alla censura proposta da TA CE contro la clausola escludente del Bando, quand'anche fosse stato proponibile da un interveniente avrebbe dovuto essere sollevato semmai con ricorso incidentale notificato, per garantire il pieno contraddittorio.
Si tratta, per l'appellante, di una statuizione viziata per violazione dell'art. 34 c.p.a. in quanto la pronuncia riguarda poteri amministrativi non ancora esercitati.
La sentenza sul punto sarebbe altresì viziata per eccesso di potere giurisdizionale, essendosi il giudice amministrativo sostituito alla stazione appaltante nella valutazione relativa alla sussistenza o meno di una ulteriore causa di esclusione.
In ogni caso, si tratterebbe di eccezione infondata nel merito e quanto sostenuto dal
TAR sarebbe errato in punto di diritto in quanto, secondo l'appellante, la domanda di concordato con continuità aziendale assorbirebbe la questione fiscale.
Non vi sarebbe motivo per ritenere che l'aver assunto l'impegno di ripianare eventuali esposizioni debitorie sia ostativo alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o istanze per la concessione di beni pubblici, in cui peraltro non viene sostenuto alcun genere di esborso da parte della Regione, contrariamente a quanto avviene invece in tema di appalti.
Pertanto, si chiede che la sentenza impugnata sia riformata sul punto.
- Error in iudicando - Sull'atto di intervento ad opponendum di ANNA: erroneità della sentenza ai sensi degli artt. 28, comma secondo, c.p.a. e 50, primo comma, c.p.a. in combinato disposto con l'art. 40 c.p.a. e con gli artt. 100 e 112 c.p.c. N. 05561/2025 REG.RIC.
Richiama l'appellante la circostanza che alcuna delle due imprese partecipanti è risultata destinataria di un provvedimento di aggiudicazione stante la attuale e persistente pendenza della gara.
L'appellante contesta la statuizione con la quale il primo Giudice ha ritenuto ammissibile l'atto di intervento ad opponendum, in quanto asseritamente confliggente con le risultanze processuali e contraddittoria.
La sentenza meriterebbe, pertanto, secondo l'appellante, di essere riformata, atteso che non corrisponderebbe al contenuto degli atti processuali l'assunto secondo il quale l'atto di intervento ad opponendum sarebbe stato fondato sull'interesse alla caducazione e alla riedizione della gara.
In ogni caso, per l'appellante un siffatto interesse di ANNA non avrebbe potuto legittimare il suo atto di intervento ad opponendum, che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
- Sulla declaratoria di inammissibilità dei motivi III, IV, V.
Evidenzia l'appellante che, considerato che TA CE S.r.l. è stata proposta per l'aggiudicazione della procedura, l'accoglimento dei motivi sopra riportati consentirebbe alla stessa di ottenere il bene della vita, e pertanto la stessa non ha interesse a coltivare i motivi III, IV, V, che attengono a vizi della procedura ad oggi non incidenti sulla partecipazione della ricorrente alla gara e pertanto vi è difetto di interesse a censurare la sentenza sul punto.
Con la memoria depositata in data 24 novembre 2025 l'amministrazione appellata ha dato atto del fatto sopravvenuto consistente nell'adozione da parte di Areacom della determinazione n. 222 del 17 novembre 2025 con la quale ha proceduto all'esclusione delle due concorrenti dalla gara assumendo la decisione di non aggiudicare la procedura di gara de quo, non essendo pervenuta alcuna offerta valida.
Con riferimento alla posizione dell'appellante, specifica l'amministrazione appellata che l'odierna appellante sarebbe stata esclusa per cause diverse e assorbenti (falso N. 05561/2025 REG.RIC.
dichiarativo e insolvenza sostanziale accertata dai Commissari), che operano indipendentemente dalla asserita compatibilità tra il concordato con continuità e la partecipazione ai procedimenti per l'assegnazione delle concessioni minerarie, deducendo l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse dell'appellante alla decisione.
Con la memoria di replica depositata il 25 novembre 2025 l'odierna appellante ribadisce l'interesse a che il giudizio venga deciso nel merito, essendo oggetto del contendere la possibilità di partecipare ad una gara per una impresa in concordato con continuità, argomentando che la determinazione de qua sarebbe palesemente elusiva delle pronunce cautelari adottate, laddove esclude TA CE S.r.l. e dichiara non aggiudicabile la concessione alla stessa, in quanto motivata con argomenti identici tuttora sub iudice nel presente giudizio.
L'appello è parzialmente fondato.
Rileva altresì preliminarmente il Collegio, con riferimento alle memorie depositate dalla parte appellata in data 24 novembre 2025 e dalla parte appellante in data 25 novembre 2025 di ritenere sussistente l'interesse dell'appellante alla decisione, considerato che il provvedimento di esclusione di cui alla citata determinazione
AreaCom n. 222 del 17 novembre 2025, si fonda, tra l'altro, sulla sussistenza della situazione debitoria da parte dell'appellante, che, come meglio illustrato oltre, costituisce un profilo estraneo all'oggetto del presente giudizio.
Permane l'interesse dell'impresa appellante all'accertamento della compatibilità della sua situazione di concordato preventivo con continuità con la partecipazione alla procedura di gara e permane altresì l'interesse a confutare la statuizione con cui il giudice di primo grado ha individuato autonomamente ulteriori profili di esclusione, in modo da non precludere la loro contestazione in altro giudizio.
Rileva sempre preliminarmente il Collegio, profili di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza d'interesse, relativamente alla circostanza che non appaiono N. 05561/2025 REG.RIC.
sussistere, nel bando di gara, clausole direttamente escludenti, venendo di conseguenza meno, in capo alla ricorrente, la sussistenza di una lesione personale, immediata e concreta tale da radicare l'interesse al ricorso.
La clausola del bando di gara impugnato in primo grado con motivi aggiunti e lo stesso art. 36 della L. R. Abruzzo n. 15 del 2002 devono essere interpretati in modo costituzionalmente orientato nel senso che la preclusione al rilascio della concessione in favore di chi è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente non riguarda il caso particolare del concordato preventivo con continuità.
Infatti, la ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 186-bis L.F. risulta all'evidenza quella di consentire all'impresa la prosecuzione dell'attività, ivi compresa la partecipazione alle pubbliche gare, come chiarito anche dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 85/2020 al punto 5.1 della motivazione (e come da ultimo stabilito dall'articolo 94, comma 5, lettera d) del d.lgs. 36 del 2023 – Codice dei contratti pubblici).
La richiamata norma regionale e la contestata clausola del bando mirano a impedire la partecipazione alle gare delle imprese sottoposte a procedure finalizzate alla liquidazione degli asset societari, alle quali non può essere equiparata la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, che ha invece lo scopo di mantenere in vita l'impresa e la sua operatività, seppur con determinati controlli.
Nel caso di specie, la partecipazione alla gara dell'impresa ricorrente era stata autorizzata dal giudice delegato del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 186-bis, comma 5, L.F..
In tal senso, anche tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza dell'Adunanza
Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 9/2021, la partecipazione dell'appellante alla gara doveva essere consentita e, pur tenendo conto che la materia delle acque minerali e termali risulta di potestà legislativa regionale, non sussistono ragioni ostative a una N. 05561/2025 REG.RIC.
lettura della normativa regionale coerente con quella nazionale e con i principi costituzionali che, di fatto assicurando una disciplina omogenea in un segmento sensibile quale quello della partecipazione alle gare, che afferisce alle materie dell'ordinamento civile e alla tutela della concorrenza di potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, II, Cost., non preclude detta partecipazione.
Di conseguenza, la tesi della parte appellante va accolta nel senso che deve essere consentita la partecipazione alla gara in questione di una impresa, quale la ricorrente, che si trova in una situazione di concordato preventivo con continuità aziendale, non potendosi pertanto escludere per tale ragione l'appellante.
Tuttavia, l'esito di tale ragionamento e della suddetta interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina regionale e delle clausole del bando rende non escludente la contestata clausola del bando con conseguente inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti di primo grado.
Infatti, va ricordato che alcun provvedimento di esclusione era stato adottato dall'amministrazione, che si era determinata in tal senso solo dopo la sentenza del giudice di primo grado che aveva affermato l'impossibilità della partecipazione alla gara dell'impresa ricorrente.
Anche il terzo motivo di appello è fondato nella parte in cui censura la sentenza di primo grado rilevando che il primo giudice non poteva pronunciarsi sul debito fiscale, in quanto tema estraneo all'oggetto del giudizio e i relativi poteri non erano stati ancora esercitati.
La statuizione del Tar relativa a un ulteriore motivo di esclusione della ricorrente derivante dalla sussistenza di gravi violazioni fiscali da un lato costituisce una evidente ultra petizione rispetto a un ricorso diretto a contestare un bando di gara senza che fossero stati adottati provvedimenti di esclusione e, sotto ulteriore profilo, non poteva costituire oggetto di esame neanche a seguito di una eccezione dell'amministrazione perché, in violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., N. 05561/2025 REG.RIC.
l'accertamento in sede giurisdizionale di una causa di esclusione non disposta dall'amministrazione è precluso trattandosi di un potere non ancora esercitato.
Alla luce di quanto statuito sui profili dirimenti della controversia, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado ha carattere assorbente delle ulteriori censure proposte in appello.
L'appello, pertanto, va parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza di primo grado va riformata con declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti davanti al Tar.
L'effetto conformativo della presente decisione è costituito dall'accertamento della ammissibilità della partecipazione alla gara di una impresa, quale la ricorrente, in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale, restando invece estranei a questo giudizio ulteriori profili di esclusione oggetto di successivi provvedimenti dell'amministrazione, la cui contestazione resta eventualmente possibile in altro giudizio.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese tra le parti della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 05561/2025 REG.RIC.
OB HI, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
CO NT, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
CO NT
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
OB HI
Pubblicato il 13/01/2026
N. 00273 /2026 REG.PROV.COLL. N. 05561/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5561 del 2025, proposto da
TA CE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Di Tonno, Mariangela Di Giandomenico e Matteo Di
Tonno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Abruzzo, non costituita in giudizio;
AreaCom - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati GE LU e
ZI LI, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti N. 05561/2025 REG.RIC.
Mineracqua – Federazione Italiane delle Industrie delle Acque Minerali e delle Acque di Sorgente, non costituita in giudizio;
AC ANNA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Torchia e Salvatore Braghini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), n. 205/2025, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di AC ANNA S.p.A. e di AreaCom -
Agenzia Regionale di Informatica e Committenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il Cons. CO NT
e uditi per le parti gli avvocati Mariangela Di Giandomenico, Matteo Di Tonno,
GE LU e ZI LI;
Viste le conclusioni della controinteressata AC ANNA S.p.A. come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l'originaria ricorrente, odierna appellante, ha chiesto l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del disciplinare della gara (ID gara 9156235) – per quanto d'interesse della ricorrente
– indetta da RI (oggi AreaCom) (Agenzia Regionale di Informatica e N. 05561/2025 REG.RIC.
Committenza) ed avente ad oggetto “procedura aperta per l'affidamento in concessione, dalla durata pluriennale, degli interventi di sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente per le sorgenti ubicate nella regione Abruzzo”;
- del capitolato tecnico allegato (nei limiti d'interesse);
- del modulo offerta economica;
- dell'allegato 8 del piano economico finanziario;
- della determinazione n. 156 di indizione e approvazione degli atti di gara adottata dal direttore generale dell'RI in data 14 giugno 2023.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti, presentati da TA CE S.r.l. il 18 agosto
2023, ha chiesto l'annullamento:
- della determinazione direttoriale n. 266 del 2 agosto 2023 avente ad oggetto
“Secondo provvedimento di rettifica. ID gara 9156235” con la quale l'RI (Agenzia
Regionale di Informatica e Committenza) ha disposto la rettifica dei seguenti atti di gara: Disciplinare di gara; Capitolato tecnico; Allegato 1 - Domanda di partecipazione e Schema Dichiarazioni amministrative; Allegato 2 – Patto d'integrità; Allegato 3 –
Schema attestazione pagamento imposta di bollo; Allegato 4 - Schema di Contratto;
Allegato 5 – Attestazione avvenuto sopralluogo; Allegato 6 – Modello offerta tecnica;
Allegato 7 – PEF; - del Disciplinare di gara rettificato allegato (nei limiti d'interesse);
- dell'Allegato 1 - Domanda di partecipazione e Schema dichiarazioni amministrative
(nei limiti d'interesse);
- del Capitolato Tecnico allegato (nei limiti d'interesse);
- dello schema di contratto di concessione (nei limiti d'interesse);
-nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la determinazione direttoriale n. 225 del 27 luglio 2023 avente ad oggetto
“Provvedimento di rettifica atti e differimento termini. ID gara 9156235”
Con il ricorso introduttivo, la ricorrente TA CE S.r.l. ha in primo luogo contestato la legittimità della procedura, deducendo che l'RI avrebbe predisposto gli atti di N. 05561/2025 REG.RIC.
gara richiamando impropriamente la disciplina di cui al Codice dei contratti pubblici mentre, nel caso di specie, troverebbe applicazione la normativa di cui alla L.R.
Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15.
La ricorrente ha poi dedotto che l'Amministrazione avrebbe introdotto clausole immediatamente escludenti, quale quella relativa alla determinazione della cauzione sul valore complessivo della concessione e all'unificazione nel lotto 1 delle due concessioni “S. Antonio-Sponga” e “Fiuggino”.
Con ordinanza cautelare n. 84/2023 il TAR, dopo aver considerato applicabile alla fattispecie in esame la disciplina dettata dalla L.R. Abruzzo 10 luglio 2002, n. 15, inerente alle procedure di selezione dei concessionari di acque minerali, anziché quella di cui al d. lgs. n. 50 del 2016, ha ravvisato in capo alla ricorrente una condizione ostativa ope legis, ai sensi dell'art. 36, comma 5, lett. a) e b) della cennata L.R. n.
15/2002, al rilascio in suo favore della concessione, per essere stata avviata nei confronti della medesima una procedura di concordato preventivo con continuità, respingendo la domanda cautelare.
La società ricorrente ha interposto appello innanzi a questo Consiglio di Stato che, con decreto presidenziale monocratico ex art. 56 c.p.a. in data 17 luglio 2023, n. 2937, non condividendo le conclusioni del TAR in ordine al riscontrato profilo di inammissibilità del ricorso “in quanto la lex specialis della procedura sembra consentire a determinate condizioni la partecipazione delle imprese in concordato con continuità aziendale (art. 17.4 del disciplinare di gara)”, ha respinto l'istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a, rilevando la possibilità per la ricorrente di partecipare alla procedura e, nel corso della procedura stessa, di “contestare gli eventuali provvedimenti lesivi fondati sulle clausole del bando in contestazione non aventi allo stato chiaro carattere escludente nei confronti della ricorrente”. N. 05561/2025 REG.RIC.
Con determinazione n. 225 del 27 luglio 2023 e successiva determinazione n. 266 del
2 agosto 2023 l'RI ha rettificato gli atti di gara fissando al 18 settembre 2023 il nuovo termine per la presentazione delle offerte.
Con ordinanza cautelare n. 111/2023 il TAR, ritenuto di dover rinviare l'esame delle questioni in fatto e in diritto sottese alla res controversa nella sede di merito, ha accolto l'istanza cautelare nei soli limiti di consentire la partecipazione della società ricorrente alla procedura di gara per cui è causa, visti l'imminente termine di scadenza per la presentazione delle offerte ed il pregiudizio grave e irreparabile derivante dalla mancata partecipazione alla gara.
Con la medesima ordinanza è stata fissata per la trattazione del merito del ricorso l'udienza pubblica del 19 aprile 2024.
Con istanza in data 16 aprile 2024 la società ricorrente ha rappresentato che, dopo aver preso regolarmente parte alla procedura di gara in esecuzione del dictum cautelare,
l'RI ha valutato positivamente la propria offerta attribuendole il punteggio massimo.
L'Amministrazione ha quindi proposto la TA CE per l'aggiudicazione, giusta verbale del 5 febbraio 2024, ed ha escluso l'unico altro concorrente S. NA S.p.A.
“per la carenza sostanziale dei documenti costituenti l'offerta tecnica”.
Tuttavia AreaCom ha ritenuto di non poter procedere all'affidamento della concessione de qua in assenza di una pronuncia di merito in ordine al possesso della capacità economica in capo alla società ricorrente, ed ha richiesto quindi la sollecita fissazione dell'udienza di discussione del ricorso.
Con la decisione impugnata, Il TAR ha affermato che il ricorso introduttivo è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che nelle more nel giudizio l'Amministrazione resistente, con le citate determinazioni n. 225 del 27 luglio 2023 e n. 266 del 2 agosto 2023, ha rettificato gli atti originariamente impugnati al fine di N. 05561/2025 REG.RIC.
conformarli alle disposizioni di cui alla Legge regionale 10 luglio 2002, n. 15, stabilendo un nuovo termine per la presentazione delle offerte.
Quanto al ricorso per motivi aggiunti, è stato come detto respinto per le seguenti ragioni.
Relativamente alla censura con la quale la parte ricorrente deduceva l'incompetenza di RI nella predisposizione della clausola di esclusione dalla procedura delle imprese in concordato preventivo con continuità, ne ha rilevato il primo giudice l'infondatezza, spettando all'Agenzia, alla luce della normativa di riferimento, ampia autonomia nella predisposizione degli atti di gara e nella elaborazione delle condizioni di ammissione dei partecipanti, che non devono essere sottoposti ad alcun vaglio preventivo da parte della Regione.
Quanto alla doglianza con la quale si lamentava che il combinato disposto dei parr. 8
e 12.2. – “parte III” – del Disciplinare di gara rettificato sarebbero stati ostativi alla sua partecipazione alla gara in quanto contemplanti, quale causa di esclusione, la pendenza di una procedura di concordato preventivo ovvero una ipotesi assimilata secondo l'ordinamento civile, il TAR ha osservato che la ratio ispiratrice della disciplina regionale, che è volta a garantire l'interesse pubblico allo sfruttamento ottimale del bene demaniale, giustifica l'esclusione dalla procedura delle imprese che si trovano in una situazione di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo, anche con continuità aziendale, o in altra situazione equiparata, che potrebbero infatti non assicurare adeguate garanzie di stabilità economico-finanziaria, con conseguente lesione dell'interesse pubblico.
Pertanto, l'interpretazione costituzionalmente orientata prospettata dalla ricorrente è apparsa al TAR inammissibile.
Né il TAR ha ritenuto fondata la prospettata questione di legittimità costituzionale, non ravvisando alcun contrasto della norma regionale con i parametri costituzionali evocati. N. 05561/2025 REG.RIC.
Secondo il primo giudice, l'RI ha in sostanza correttamente predisposto gli atti di gara rettificati introducendo, tra le cause di esclusione, le condizioni ostative tipiche ed obbligatorie prescritte dal novellato art. 36, comma 5 della L.R. n. 15/2012 che devono ritenersi operanti già a monte nella fase di ammissione alla gara, prima ancora che nella fase del rilascio della concessione.
Ha poi rilevato il TAR che la sussistenza, nel caso di specie, di gravi irregolarità fiscali a carico della ricorrente, incompatibili con la partecipazione alla gara ad evidenza pubblica e con il mantenimento della concessione risultano oggetto di giudicato amministrativo, giusta sentenza del TAR per l'Abruzzo, L'Aquila, n. 341 del 18 giugno 2021, confermata dal Consiglio di Stato, Sez, V, con sentenza n. 3218 del 26 aprile 2022, che ha annullato l'ultima aggiudicazione a favore della Società ricorrente proprio per l'intervenuto accertamento della situazione fiscale in capo alla stessa, attestata da una certificazione proveniente dall'Agenzia delle Entrate.
Secondo la sentenza impugnata, la ricorrente ha omesso di dichiarare detta circostanza ostativa, di cui era ben consapevole, contravvenendo in tal modo all'art. 12 del
Disciplinare di gara che prescrive l'obbligo di rendere, nella compilazione della domanda e della corredata documentazione, dichiarazioni veritiere, diversamente comportando, tra le varie conseguenze, l'esclusione dalla partecipazione alla procedura.
Quanto sopra consente di poter configurare nei confronti della ricorrente, sottolinea il
TAR, anche l'ulteriore condizione ostativa alla partecipazione alla gara di cui al punto
8 del Disciplinare di gara ed alla lett. d-bis) del comma 5, dell'art. 36 L.R. n. 15/2002, risultando così irrilevanti le considerazioni formulate dalla medesima ricorrente sull'inconferenza e la mancanza di attualità dei documenti.
Con il quarto motivo la TA CE ha lamentato avanti il giudice di prime cure l'illegittimità degli artt. 15 e 29 dello schema di contratto di concessione in quanto N. 05561/2025 REG.RIC.
prevedono delle “penali” prive di supporto normativo, di importo ancora da definire e in relazione a circostanze fattuali altrettanto generiche ed indescritte.
Infine, con la quinta doglianza ha dedotto che, in palese contrasto con tutti i precedenti bandi adottati dalla Regione Abruzzo sulle acque minerali, il Disciplinare di gara rettificato nulla ha previsto sulla “idoneità tecnica, economica e professionale” del potenziale aggiudicatore in violazione dell'art. 36 co. 6, lett. a) della L. R. 15/2002.
Tutti i motivi di gravame sono stati considerati dal TAR inammissibili.
Secondo il primo giudice, infatti, il rigetto del primo motivo dell'atto per motivi aggiunti comporta l'inammissibilità delle restanti censure per difetto di interesse, tanto più che le clausole contestate non rivestono carattere escludente, come testimoniato dal fatto che la ricorrente ha in effetti partecipato alla procedura formulando la propria offerta tecnica che è stata valutata con il punteggio massimo dalla Commissione di gara.
Conclusivamente, alla luce delle esposte considerazioni, il primo giudice ha dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo; respinto il ricorso per motivi aggiunti, nei sensi di cui in motivazione; condannato la ricorrente al pagamento in favore della resistente RI e dell'interveniente ad opponendum S.
NA S.p.A. delle spese di lite.
Avverso la sentenza impugnata in data 8 luglio 2025 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio AC ANNA S.p.A. e AreaCom - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza.
Con ordinanza n. 2878 del 1 agosto 2025 questa Sezione ha accolto la istanza di sospensione dell'impugnata sentenza.
In data 15 novembre 2025 ha depositato memoria TA CE S.r.l..
In data 24 novembre 2025 ha depositato memoria di replica AreaCom.
In data 25 novembre 2025 ha depositato memoria di replica TA CE S.r.l.. N. 05561/2025 REG.RIC.
In data 10 dicembre 2025 ha depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse AC ANNA S.p.A.
All'udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile improcedibilità dell'appello, a causa della sopravvenuta adozione del provvedimento di AreaCom n.
222 del 17 novembre 2025, nonché della possibile inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti proposto in primo grado poiché non è mai stato adottato un provvedimento di esclusione, non essendo certa l'immediata lesività del bando di gara.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:
- Error in iudicando – Omessa pronuncia e difetto di motivazione - travisamento dei fatti e delle censure – Erroneità della Sentenza laddove respinge il II motivo di ricorso
(del ricorso per motivi aggiunti): Difetto di competenza di AreaCom a definire le cause di esclusione per violazione del d.P.C.M. 30 giugno 2011 e della L. R. 14 marzo
2000, n. 25 come modificata dalla L. R. 27 novembre 2016, n. 34, nonché della delibera di Giunta Regionale 7 agosto 2018, n. 610
Argomenta l'appellante, avuto riguardo al secondo motivo dei motivi aggiunti, concernente il contestato difetto di competenza di AreaCom a definire le cause di esclusione dalla procedura, che, in base ai limiti apposti nella delega ricevuta dalla
Regione Abruzzo, l'AreaCom, prima della pubblicazione del bando di gara contestato, avrebbe dovuto ricevere l'approvazione da parte della Regione Abruzzo, in quanto
Centrale Unica di Committenza con prerogative circoscritte alla mera gestione della procedura di gara e non alla individuazione delle regole di partecipazione.
Peraltro, osserva l'appellante che la materia relativa all'affidamento di concessioni di beni minerari risulterebbe caratterizzata da un'ampia discrezionalità da parte dell'Ente concedente (nel caso di specie la Regione Abruzzo) e anche in relazione alle N. 05561/2025 REG.RIC.
caratteristiche soggettive dell'operatore interessato alla coltivazione degli stessi beni minerari.
Le statuizioni in proposito del TAR contrasterebbero, secondo l'appellante, con i limiti sanciti dalle disposizioni inerenti ai compiti della Centrale Unica di Committenza. Ne conseguirebbe l'erroneità della sentenza e il difetto di competenza di AreaCom rispetto alla fattispecie oggetto di causa.
Soggiunge l'appellante che, anche a voler richiamare l'art. 3, comma 1, lett. g) del d.P.C.M. 30 giugno 2011, come citato dal TAR – e che alla lett. g), tra le attività della
Stazione Unica Appaltante (SUA), menziona quella della redazione degli atti di gara
– sussisterebbe in ogni caso l'onere per le singole SUA di far precedere la fase di redazione degli atti di gara e il momento di gestione della stessa gara da una serie di attività concertative, collaborative e di condivisione con i singoli Enti aderenti.
Nel caso di specie, sarebbe risultato pacifico tra le parti che il bando di gara impugnato sia stato redatto dalla sola AreaCom senza alcun preliminare passaggio concertativo e di condivisione con la Regione Abruzzo, con la conseguenza che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso per motivi aggiunti e in riforma della sentenza appellata, dovrebbe procedersi all'annullamento;
- Error in iudicando e in procedendo - Difetto di motivazione travisamento dei fatti e delle censure – eccesso di potere giurisdizionale e difetto di giurisdizione– Erroneità della Sentenza laddove respinge il I motivo di ricorso (del ricorso per motivi aggiunti): Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 36, commi 5 e 6 della L.R. n.
15/2002 – Violazione dell'art. 186-bis (“concordato con continuità aziendale”), comma 5, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 sotto un duplice profilo - Eccesso di potere per violazione dei principi di favor partecipationis e non discriminazione - Eccesso di potere per violazione dei principi di tipicità e legalità - Contraddittorietà manifesta.
Sviamento. Violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. In subordine: Violazione di legge per contrasto dei §§ 8 e 12.2 del Disciplinare di gara N. 05561/2025 REG.RIC.
rettificato con gli artt. 3, 41, 97 e 117, II co., lett. e) ed l), Cost. - Eccesso di potere per illegittimità derivata e falso supposto di diritto per incostituzionalità della norma regionale applicata.
Secondo l'appellante, la sentenza impugnata sarebbe altresì gravemente errata e viziata per assoluto difetto di motivazione e travisamento delle censure proposte anche laddove respinge il primo motivo di ricorso per motivi aggiunti, concernente la contestata disciplina di gara laddove intesa come ostativa alla partecipazione e alla assegnazione della concessione mineraria ad operatori che abbiano deciso di accedere alla procedura del concordato preventivo con continuità.
L'appellante ribadisce quanto già evidenziato in primo grado nel senso che le norme, richiamate nella sentenza impugnata, non sarebbero di per sé preclusive della possibilità di prendere parte al confronto competitivo per l'assegnazione della concessione, ma che la normativa regionale prevede che questa fattispecie rilevi – semmai - al solo momento del rilascio della “concessione” e non anche rispetto ai requisiti di ammissione alla procedura comparativa e che quindi il disciplinare fosse illegittimo anche sotto questo profilo.
In subordine, l'appellante richiama di aver sollevato avanti il primo giudice una questione di legittimità costituzionale della legge regionale, per violazione degli articoli indicati in rubrica della Costituzione, ove la norma regionale la si intenda preclusiva della partecipazione alle procedure di assegnazione di beni pubblici per le imprese in concordato preventivo con continuità.
Argomenta poi l'appellante che il TAR avrebbe disatteso le censure dedotte da TA
CE sulla base di argomenti errati e infondati, frutto di travisamento della disciplina civilistica del concordato e delle norme regionali.
In sintesi, si asserisce che la norma regionale farebbe riferimento a istituti dell'ordinamento civile volti alla liquidazione degli asset societari, in quanto si applicherebbe a soggetti che sono in “situazioni equiparate” rispetto al fallimento, la N. 05561/2025 REG.RIC.
liquidazione e il concordato preventivo, che sono unicamente procedure liquidatorie,
a differenza del concordato preventivo con continuità che è invece una procedura recuperatoria.
Sarebbe dunque escluso che il riferimento al concordato preventivo includa anche il concordato preventivo con continuità, trattandosi di fattispecie differenti e autonome essendo quest'ultimo stato introdotto come fattispecie autonoma dal concordato preventivo e, a differenza del primo, che avrebbe natura liquidatoria, il secondo avrebbe lo scopo di recupero dell'azienda, e quindi non potrebbe essere mai equiparato alle procedure liquidatorie che impediscono la continuazione e l'assegnazione di contratti pubblici di qualsivoglia genere.
E difatti, come evidenziato in punto di fatto, TA CE ha richiesto e ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato del Tribunale di Roma, ai sensi dell'art. 186- bis comma 5 alla partecipazione alla gara per la concessione in oggetto, che è stata rilasciata in data 4 settembre 2023.
Rispetto alla legge regionale, secondo l'appellante, l'art. 186-bis non può non trovare applicazione, sia per il dato letterale, sia in quanto norma che afferisce alla legislazione statale esclusiva in materia di ordinamento civile che costituisce un limite alla competenza regionale, sia in quanto la normativa sulle concessioni di beni minerari risponde ai principi della concorrenza e quindi l'individuazione dei soggetti ammessi a partecipare deve ispirarsi alle norme che garantiscono ed ampliano i soggetti concorrenti, senza alcun pregiudizio per il bene pubblico.
Circa la tesi ulteriore del TAR secondo cui l'applicabilità dell'art. 186-bis sarebbe limitata ai contratti pubblici e non varrebbe per le concessioni di beni, detta tesi risulterebbe, per l'appellante, non solamente contraria ad una interpretazione letterale delle norme sia fallimentari che regionali, ma anche in contrasto con la ratio dell'istituto del concordato con continuità, oltre che contraria ai principi, anche da ultimo ribaditi dalla giurisprudenza e dalla normativa nazionale, in materia di N. 05561/2025 REG.RIC.
assegnazione di concessione di beni demaniali, che infatti ammettono espressamente le imprese in concordato con continuità alla relativa assegnazione.
Non vi sarebbe alcun fondamento, argomenta l'appellante, per sostenere che la disciplina dell'art. 186-bis trovi applicazione solo agli appalti pubblici e non alle concessioni di beni pubblici.
La mera pendenza di una procedura di concordato con continuità non potrebbe, pertanto, costituire, per l'appellante, valido motivo di esclusione da una gara, anche per le gare relative alle concessioni di beni pubblici, dovendosi considerare illegittime tutte le disposizioni di lex specialis confliggenti con il dato normativo.
Soggiunge l'appellante che l'applicazione dei principi normativi vigenti, nonché
l'onere gravante anche sulle Stazioni Appaltanti di interpretare le clausole di lex specialis in senso estensivo ed a salvaguardia della maggior partecipazione possibile, dovendosi “preferire l'interpretazione della lex specialis maggiormente rispettosa del principio del favor partecipationis e dell'interesse al più ampio confronto, renderebbe la norma del Disciplinare di gara rettificato, ove intesa in senso preclusivo della partecipazione delle imprese in concordato con continuità, illegittima e ingiusta.
- Error in iudicando e in procedendo - ultra petitum, eccesso di potere giurisdizionale, violazione dell'art. 34 c.p.a. per pronuncia su poteri amministrativi non esercitati - erroneità e assoluto difetto di motivazione -violazione del diritto di difesa e del contraddittorio processuale - inammissibilità ed irritualità delle censure introdotte dall'interveniente ad opponendum
Evidenzia l'appellante, nel terzo motivo di appello, che il TAR avrebbe, in asserita violazione dei principi che governano il processo amministrativo, sostenuto che vi sarebbe una ulteriore causa ostativa alla partecipazione alla gara da parte di TA
CE, che ricorre allorché il richiedente abbia commesso violazioni gravi e definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, previsti dalla normativa nazionale o regionale. N. 05561/2025 REG.RIC.
Vi sarebbe dunque, secondo il TAR, un ulteriore motivo di esclusione dell'appellante.
Argomenta al riguardo l'appellante che il TAR avrebbe accolto una eccezione che esorbiterebbe l'oggetto del contendere, inammissibilmente proposta dall'interveniente ad opponendum, il quale non potrebbe estendere o snaturare il thema decidendum.
Peraltro, trattandosi di motivo ulteriore di asserita esclusione, estraneo alla censura proposta da TA CE contro la clausola escludente del Bando, quand'anche fosse stato proponibile da un interveniente avrebbe dovuto essere sollevato semmai con ricorso incidentale notificato, per garantire il pieno contraddittorio.
Si tratta, per l'appellante, di una statuizione viziata per violazione dell'art. 34 c.p.a. in quanto la pronuncia riguarda poteri amministrativi non ancora esercitati.
La sentenza sul punto sarebbe altresì viziata per eccesso di potere giurisdizionale, essendosi il giudice amministrativo sostituito alla stazione appaltante nella valutazione relativa alla sussistenza o meno di una ulteriore causa di esclusione.
In ogni caso, si tratterebbe di eccezione infondata nel merito e quanto sostenuto dal
TAR sarebbe errato in punto di diritto in quanto, secondo l'appellante, la domanda di concordato con continuità aziendale assorbirebbe la questione fiscale.
Non vi sarebbe motivo per ritenere che l'aver assunto l'impegno di ripianare eventuali esposizioni debitorie sia ostativo alla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica o istanze per la concessione di beni pubblici, in cui peraltro non viene sostenuto alcun genere di esborso da parte della Regione, contrariamente a quanto avviene invece in tema di appalti.
Pertanto, si chiede che la sentenza impugnata sia riformata sul punto.
- Error in iudicando - Sull'atto di intervento ad opponendum di ANNA: erroneità della sentenza ai sensi degli artt. 28, comma secondo, c.p.a. e 50, primo comma, c.p.a. in combinato disposto con l'art. 40 c.p.a. e con gli artt. 100 e 112 c.p.c. N. 05561/2025 REG.RIC.
Richiama l'appellante la circostanza che alcuna delle due imprese partecipanti è risultata destinataria di un provvedimento di aggiudicazione stante la attuale e persistente pendenza della gara.
L'appellante contesta la statuizione con la quale il primo Giudice ha ritenuto ammissibile l'atto di intervento ad opponendum, in quanto asseritamente confliggente con le risultanze processuali e contraddittoria.
La sentenza meriterebbe, pertanto, secondo l'appellante, di essere riformata, atteso che non corrisponderebbe al contenuto degli atti processuali l'assunto secondo il quale l'atto di intervento ad opponendum sarebbe stato fondato sull'interesse alla caducazione e alla riedizione della gara.
In ogni caso, per l'appellante un siffatto interesse di ANNA non avrebbe potuto legittimare il suo atto di intervento ad opponendum, che avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.
- Sulla declaratoria di inammissibilità dei motivi III, IV, V.
Evidenzia l'appellante che, considerato che TA CE S.r.l. è stata proposta per l'aggiudicazione della procedura, l'accoglimento dei motivi sopra riportati consentirebbe alla stessa di ottenere il bene della vita, e pertanto la stessa non ha interesse a coltivare i motivi III, IV, V, che attengono a vizi della procedura ad oggi non incidenti sulla partecipazione della ricorrente alla gara e pertanto vi è difetto di interesse a censurare la sentenza sul punto.
Con la memoria depositata in data 24 novembre 2025 l'amministrazione appellata ha dato atto del fatto sopravvenuto consistente nell'adozione da parte di Areacom della determinazione n. 222 del 17 novembre 2025 con la quale ha proceduto all'esclusione delle due concorrenti dalla gara assumendo la decisione di non aggiudicare la procedura di gara de quo, non essendo pervenuta alcuna offerta valida.
Con riferimento alla posizione dell'appellante, specifica l'amministrazione appellata che l'odierna appellante sarebbe stata esclusa per cause diverse e assorbenti (falso N. 05561/2025 REG.RIC.
dichiarativo e insolvenza sostanziale accertata dai Commissari), che operano indipendentemente dalla asserita compatibilità tra il concordato con continuità e la partecipazione ai procedimenti per l'assegnazione delle concessioni minerarie, deducendo l'improcedibilità per sopravvenuta carenza d'interesse dell'appellante alla decisione.
Con la memoria di replica depositata il 25 novembre 2025 l'odierna appellante ribadisce l'interesse a che il giudizio venga deciso nel merito, essendo oggetto del contendere la possibilità di partecipare ad una gara per una impresa in concordato con continuità, argomentando che la determinazione de qua sarebbe palesemente elusiva delle pronunce cautelari adottate, laddove esclude TA CE S.r.l. e dichiara non aggiudicabile la concessione alla stessa, in quanto motivata con argomenti identici tuttora sub iudice nel presente giudizio.
L'appello è parzialmente fondato.
Rileva altresì preliminarmente il Collegio, con riferimento alle memorie depositate dalla parte appellata in data 24 novembre 2025 e dalla parte appellante in data 25 novembre 2025 di ritenere sussistente l'interesse dell'appellante alla decisione, considerato che il provvedimento di esclusione di cui alla citata determinazione
AreaCom n. 222 del 17 novembre 2025, si fonda, tra l'altro, sulla sussistenza della situazione debitoria da parte dell'appellante, che, come meglio illustrato oltre, costituisce un profilo estraneo all'oggetto del presente giudizio.
Permane l'interesse dell'impresa appellante all'accertamento della compatibilità della sua situazione di concordato preventivo con continuità con la partecipazione alla procedura di gara e permane altresì l'interesse a confutare la statuizione con cui il giudice di primo grado ha individuato autonomamente ulteriori profili di esclusione, in modo da non precludere la loro contestazione in altro giudizio.
Rileva sempre preliminarmente il Collegio, profili di inammissibilità del ricorso di primo grado per carenza d'interesse, relativamente alla circostanza che non appaiono N. 05561/2025 REG.RIC.
sussistere, nel bando di gara, clausole direttamente escludenti, venendo di conseguenza meno, in capo alla ricorrente, la sussistenza di una lesione personale, immediata e concreta tale da radicare l'interesse al ricorso.
La clausola del bando di gara impugnato in primo grado con motivi aggiunti e lo stesso art. 36 della L. R. Abruzzo n. 15 del 2002 devono essere interpretati in modo costituzionalmente orientato nel senso che la preclusione al rilascio della concessione in favore di chi è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente non riguarda il caso particolare del concordato preventivo con continuità.
Infatti, la ratio sottesa alla disposizione di cui all'art. 186-bis L.F. risulta all'evidenza quella di consentire all'impresa la prosecuzione dell'attività, ivi compresa la partecipazione alle pubbliche gare, come chiarito anche dalla sentenza della Corte
Costituzionale n. 85/2020 al punto 5.1 della motivazione (e come da ultimo stabilito dall'articolo 94, comma 5, lettera d) del d.lgs. 36 del 2023 – Codice dei contratti pubblici).
La richiamata norma regionale e la contestata clausola del bando mirano a impedire la partecipazione alle gare delle imprese sottoposte a procedure finalizzate alla liquidazione degli asset societari, alle quali non può essere equiparata la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, che ha invece lo scopo di mantenere in vita l'impresa e la sua operatività, seppur con determinati controlli.
Nel caso di specie, la partecipazione alla gara dell'impresa ricorrente era stata autorizzata dal giudice delegato del Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 186-bis, comma 5, L.F..
In tal senso, anche tenuto conto di quanto statuito dalla sentenza dell'Adunanza
Plenaria di questo Consiglio di Stato n. 9/2021, la partecipazione dell'appellante alla gara doveva essere consentita e, pur tenendo conto che la materia delle acque minerali e termali risulta di potestà legislativa regionale, non sussistono ragioni ostative a una N. 05561/2025 REG.RIC.
lettura della normativa regionale coerente con quella nazionale e con i principi costituzionali che, di fatto assicurando una disciplina omogenea in un segmento sensibile quale quello della partecipazione alle gare, che afferisce alle materie dell'ordinamento civile e alla tutela della concorrenza di potestà legislativa esclusiva statale ex art. 117, II, Cost., non preclude detta partecipazione.
Di conseguenza, la tesi della parte appellante va accolta nel senso che deve essere consentita la partecipazione alla gara in questione di una impresa, quale la ricorrente, che si trova in una situazione di concordato preventivo con continuità aziendale, non potendosi pertanto escludere per tale ragione l'appellante.
Tuttavia, l'esito di tale ragionamento e della suddetta interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina regionale e delle clausole del bando rende non escludente la contestata clausola del bando con conseguente inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti di primo grado.
Infatti, va ricordato che alcun provvedimento di esclusione era stato adottato dall'amministrazione, che si era determinata in tal senso solo dopo la sentenza del giudice di primo grado che aveva affermato l'impossibilità della partecipazione alla gara dell'impresa ricorrente.
Anche il terzo motivo di appello è fondato nella parte in cui censura la sentenza di primo grado rilevando che il primo giudice non poteva pronunciarsi sul debito fiscale, in quanto tema estraneo all'oggetto del giudizio e i relativi poteri non erano stati ancora esercitati.
La statuizione del Tar relativa a un ulteriore motivo di esclusione della ricorrente derivante dalla sussistenza di gravi violazioni fiscali da un lato costituisce una evidente ultra petizione rispetto a un ricorso diretto a contestare un bando di gara senza che fossero stati adottati provvedimenti di esclusione e, sotto ulteriore profilo, non poteva costituire oggetto di esame neanche a seguito di una eccezione dell'amministrazione perché, in violazione dell'art. 34, comma 2, c.p.a., N. 05561/2025 REG.RIC.
l'accertamento in sede giurisdizionale di una causa di esclusione non disposta dall'amministrazione è precluso trattandosi di un potere non ancora esercitato.
Alla luce di quanto statuito sui profili dirimenti della controversia, la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado ha carattere assorbente delle ulteriori censure proposte in appello.
L'appello, pertanto, va parzialmente accolto nei sensi di cui in motivazione e la sentenza di primo grado va riformata con declaratoria di inammissibilità dei motivi aggiunti proposti davanti al Tar.
L'effetto conformativo della presente decisione è costituito dall'accertamento della ammissibilità della partecipazione alla gara di una impresa, quale la ricorrente, in situazione di concordato preventivo con continuità aziendale, restando invece estranei a questo giudizio ulteriori profili di esclusione oggetto di successivi provvedimenti dell'amministrazione, la cui contestazione resta eventualmente possibile in altro giudizio.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese tra le parti della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso per motivi aggiunti di primo grado nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati: N. 05561/2025 REG.RIC.
OB HI, Presidente
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere
CO NT, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE
CO NT
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
OB HI