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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 23/09/2025, n. 589 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 589 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 655/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 23.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Marco Canapicchi, presso il cui studio, sito in Pisa, alla Piazza A.
D'Ancona, 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero Lo Giudice, presso il quale in Pisa, alla Via
G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Infortunio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 17.5.2023, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'evento del 14/12/21 come infortunio sul lavoro e la condanna dell' all'indennizzo ovvero alla rendita per il CP_1 conseguente danno biologico del 6%, da valutare complessivamente con i precedenti indennizzati nella misura del 12%.
2. Con memoria depositata in data 23.11.2023 si è costituito l'ente resistente il quale si è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto indicati.
Pag. 1 di 4 3.
1. Dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “Sulla scorta della documentazione in atti risulta che la sig.ra operaia Pt_1 metalmeccanica, dipendente della società TrustLog Srl in data giorno
14/12/2021, verso le 11.30, stava svolgendo le proprie mansioni presso la sede di lavoro di Pisa, allorquando nel sollevare senza ausili una scatola contenente componentistica meccanica del peso di 18 kg accusava un dolore trafittivo alla spalla sinistra, per cui il giorno seguente si recava al PS ove le veniva diagnosticata una periartrite.
Successivamente, a seguito di una RM, eseguita il 21/12/2021 veniva evidenziata una lesione SLAP (Superior Labrum from Anterior to
Posterior), ovvero una lacerazione della porzione superiore del cercine glenoideo dell'articolazione gleno-omerale della spalla che veniva sottoposta a riparazione in data 11/4/2022. Tale danno anatomico può essere il risultato di un sovraccarico funzionale o di una sollecitazione acuta, quale può essere il sollevamento di un oggetto pesante. Nel caso, di specie, pertanto, è verosimile che tale lesione si sia prodotta, quindi, in data 14/12/2021 durante l'attività lavorativa, così come descritto nell'atto di citazione. A parere dello scrivente, dunque, ricorrono, nell'evento di cui trattasi, le caratteristiche dell'infortunio lavorativo, atteso che sussiste tanto l'occasione di lavoro - in termini di rischio generico aggravato e di finalità di lavoro, dal momento che la ricorrente era impegnata in una atto ricompreso nelle sue mansioni e le circostanze
e condizioni del lavoro hanno agevolato il concretizzarsi di un rischio - quanto la causa violenta, avendo questa agito in un ristretto arco temporale con intensità tale da determinare un danno… In conseguenza dell'infortunio occorso in data 14/12/2021 la sig.ra riportava Pt_1 una lesione tipo SLAP di spalla non dominante, valutabile, in termini di danno biologico nella misura del 4 (quattro) % in termini di danno biologico permanente, da intendersi, coerentemente con il dettato normativo dell'art 13 del D.Lgs 38 del 2009, quale “lesione all'integrità
Pag. 2 di 4 psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Il danno biologico complessivo, procedendo all'unificazione con i precedenti riconoscimenti (12%) può ritenersi pari al 16 (sedici) %.
L'inabilità temporanea assoluta ebbe una durata di 98 giorni.” (così, relazione di CTU depositata in data 29.7.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per l'infortunio di cui al presente giudizio, un grado di invalidità pari al 4%.
Di conseguenza, l'ente resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della rendita nella misura del 16%, previa unifica con i precedenti già riconosciuti.
Gli stessi importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
Inoltre, deve essere riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 98 giorni.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare che non presuppone la risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità.
4.1. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara che a seguito dell'infortunio del 14.12.2021 la ricorrente ha subito un grado di invalidità pari al 4% , e condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della stessa parte ricorrente la rendita, per
Pag. 3 di 4 unifica con il precedente già indennizzato, nella misura del 16%, con decorrenza ed interessi di legge;
condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennità per inabilità temporanea assoluta rapportata a 98 giorni;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 655/2023
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, a seguito dell'udienza del 23.9.2025, svoltasi mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv.to Marco Canapicchi, presso il cui studio, sito in Pisa, alla Piazza A.
D'Ancona, 3, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
(C.F./P.I.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Calogero Lo Giudice, presso il quale in Pisa, alla Via
G. Di Simone n.2, è elettivamente domiciliato
RESISTENTE
OGGETTO: Infortunio
Conclusioni: come da note di trattazione scritta per l'udienza del 25.9.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto depositato il 17.5.2023, la ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'evento del 14/12/21 come infortunio sul lavoro e la condanna dell' all'indennizzo ovvero alla rendita per il CP_1 conseguente danno biologico del 6%, da valutare complessivamente con i precedenti indennizzati nella misura del 12%.
2. Con memoria depositata in data 23.11.2023 si è costituito l'ente resistente il quale si è opposto all'accoglimento della domanda.
3. Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti sotto indicati.
Pag. 1 di 4 3.
1. Dalle risultanze a cui è pervenuto il consulente medico legale nominato nel corso del giudizio è possibile desumere come “Sulla scorta della documentazione in atti risulta che la sig.ra operaia Pt_1 metalmeccanica, dipendente della società TrustLog Srl in data giorno
14/12/2021, verso le 11.30, stava svolgendo le proprie mansioni presso la sede di lavoro di Pisa, allorquando nel sollevare senza ausili una scatola contenente componentistica meccanica del peso di 18 kg accusava un dolore trafittivo alla spalla sinistra, per cui il giorno seguente si recava al PS ove le veniva diagnosticata una periartrite.
Successivamente, a seguito di una RM, eseguita il 21/12/2021 veniva evidenziata una lesione SLAP (Superior Labrum from Anterior to
Posterior), ovvero una lacerazione della porzione superiore del cercine glenoideo dell'articolazione gleno-omerale della spalla che veniva sottoposta a riparazione in data 11/4/2022. Tale danno anatomico può essere il risultato di un sovraccarico funzionale o di una sollecitazione acuta, quale può essere il sollevamento di un oggetto pesante. Nel caso, di specie, pertanto, è verosimile che tale lesione si sia prodotta, quindi, in data 14/12/2021 durante l'attività lavorativa, così come descritto nell'atto di citazione. A parere dello scrivente, dunque, ricorrono, nell'evento di cui trattasi, le caratteristiche dell'infortunio lavorativo, atteso che sussiste tanto l'occasione di lavoro - in termini di rischio generico aggravato e di finalità di lavoro, dal momento che la ricorrente era impegnata in una atto ricompreso nelle sue mansioni e le circostanze
e condizioni del lavoro hanno agevolato il concretizzarsi di un rischio - quanto la causa violenta, avendo questa agito in un ristretto arco temporale con intensità tale da determinare un danno… In conseguenza dell'infortunio occorso in data 14/12/2021 la sig.ra riportava Pt_1 una lesione tipo SLAP di spalla non dominante, valutabile, in termini di danno biologico nella misura del 4 (quattro) % in termini di danno biologico permanente, da intendersi, coerentemente con il dettato normativo dell'art 13 del D.Lgs 38 del 2009, quale “lesione all'integrità
Pag. 2 di 4 psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Il danno biologico complessivo, procedendo all'unificazione con i precedenti riconoscimenti (12%) può ritenersi pari al 16 (sedici) %.
L'inabilità temporanea assoluta ebbe una durata di 98 giorni.” (così, relazione di CTU depositata in data 29.7.2025).
3.2. Attesa la condivisibilità degli accertamenti tecnici cui è pervenuto l'ausiliario, al ricorrente deve essere riconosciuto per l'infortunio di cui al presente giudizio, un grado di invalidità pari al 4%.
Di conseguenza, l'ente resistente deve essere condannato al pagamento in favore del ricorrente della rendita nella misura del 16%, previa unifica con i precedenti già riconosciuti.
Gli stessi importi dovranno essere maggiorati degli interessi legali, come per legge.
Inoltre, deve essere riconosciuto un periodo di inabilità temporanea assoluta pari a 98 giorni.
4. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 sino a 26.000,00, ulteriormente ridotto del 50%, in considerazione della natura e della difficoltà dell'affare che non presuppone la risoluzione di questioni giuridiche di particolare complessità.
4.1. Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
dichiara che a seguito dell'infortunio del 14.12.2021 la ricorrente ha subito un grado di invalidità pari al 4% , e condanna l' a CP_1 corrispondere in favore della stessa parte ricorrente la rendita, per
Pag. 3 di 4 unifica con il precedente già indennizzato, nella misura del 16%, con decorrenza ed interessi di legge;
condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente CP_1
l'indennità per inabilità temporanea assoluta rapportata a 98 giorni;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali, liquidate in € 2.697,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c. in favore del procuratore costituito;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli
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