Sentenza 19 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 19/06/2025, n. 1405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1405 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Emanuele
Rocco, ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 24/3/2025, la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 5123/2024 del
Ruolo generale a.c. vertente
TRA
, nato il [...] a [...], rapp.to e difeso Parte_1 dall'Avv. Domenico Carotenuto, presso lo studio del quale elett.te domicilia in
Boscotrecase (NA) alla Via Promiscua ang. Via Pastengo n. 99 ricorrente
E
, in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to e difeso Controparte_1 dall'Avvocatura dello Stato di Napoli, presso i cui uffici ope legis domicilia in Napoli alla Via A. Diaz n. 11 resistente
Ragioni in fatto e in diritto delle parti e motivi della decisione
Con atto depositato il 10/9/20241 il ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto che con la favorevole sentenza n. 8/2024 il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di
Giudice del lavoro, aveva condannato il al pagamento in suo Controparte_1 favore dell'indennizzo previsto dalla L. 210/92 per menomazione causata da epatopatia post trasfusionale ascrivibile alla 7^ categoria Tabella A del DPR 81/834 a decorrere dal 1/2/2018 (primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa), oltre accessori come per legge;
deduceva, inoltre, che nonostante la rituale notifica della sentenza succitata (peraltro passata in giudicato) il non aveva erogato la prestazione in parola, senza Controparte_1 alcuna motivazione.
Il si costituiva e insisteva per il rigetto della domanda. Controparte_1
Ciò detto, si osserva che la domanda è fondata e va accolta.
Deve in primo luogo rilevarsi che il diritto dell'istante a percepire l'indennizzo ex L.
210/92 è stato già accertato e dichiarato con la sentenza n. 8/2024 del Tribunale di
Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro (cfr. documentazione in atti).
Tale diritto, pertanto, non può più essere messo in discussione nel presente giudizio.
Pertanto, in mancanza di specifici elementi ostativi, non dedotti dal CP_1 convenuto, la mancata erogazione della prestazione richiesta costituisce un mero inadempimento di un'obbligazione giudizialmente accertata.
Resta assorbita ogni ulteriore questione, da ritenersi superata in considerazione del fatto che, in mancanza di un'espressa quantificazione della somma dovuta, non presente nella sentenza n. 8/2024, sussiste l'indubbio interesse del ricorrente di ottenere una pronuncia che quantifichi l'importo spettante, non potendosi, in caso contrario, far valere un credito illiquido perché scaturente da una sentenza di condanna generica.
Per le suesposte considerazioni il va condannato al pagamento Controparte_1 in favore di parte ricorrente della complessiva somma di euro 66.334, 03dovuta a titolo di ratei dell'indennizzo ex L. 210/92 maturati a partire dal 1/2/2018, oltre accessori come per legge.
Osserva il Giudicante che, per quanto concerne la quantificazione della somma spettante, possono essere utilizzati i conteggi depositati dalla difesa dell'istante unitamente al ricorso introduttivo, atteso che detti conteggi appaiono precisi e dettagliati, non sono oggetto di specifiche contestazioni contabili e sono stati correttamente elaborati sulla base dei criteri normativamente previsti per la determinazione della prestazione richiesta.
Si osserva altresì che lo stesso resistente nella propria memoria difensiva , CP_1 definisce , sia pure in via meramente subordinata, “congrue” le somme richieste a titolo di ratei dell'indennizzo di cui alla L. 210/92 per il periodo considerato (cfr. pag.
4 della memoria difensiva), per cui la nomina di un CTU tecnico – contabile appare senz'altro superflua. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con attribuzione in favore del procuratore costituito.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del 10/9/2024 nei confronti del così Parte_1 Controparte_1 provvede: a)accoglie la domanda, e per l'effetto condanna il al Controparte_1 pagamento, in favore di parte ricorrente, della complessiva somma di euro 66.334,03 dovuta per la causale di cui in motivazione, oltre accessori come per legge;
b)condanna il al pagamento delle spese processuali, che liquida Controparte_1 in complessivi euro 4.217,00 dovuti per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, con attribuzione.
Torre Annunziata, li 19/6/2025 Il Tribunale
Giudice del Lavoro
Dr. Emanuele Rocco