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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 24/01/2025, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3944/2024 vg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott. Eugenio Bolondi Relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3944/2024 vg promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLACANI Parte_1 C.F._1
DANIELE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLACANI CP_1 C.F._2
DANIELE
RICORRENTI
avente ad oggetto: separazione consensuale
Premesso che:
- con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 24/09/2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e gli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
“ a) dichiarare la separazione personale dei coniug Parte_1 CP_1
b)ordinare al Comune di Soliera (MO)di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
c)ilfiglio minor viene affidato ad entrambi i genitori secondo le regole Persona_1
dell'affido condiviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 ter c.c., con residenza anagrafica presso la madre;
d)collocazione paritetica del figlio, con diritto di visita e permanenza presso ciascun genitore secondo il seguente calendario, a settimane alterne: 5 giorni con la madre (lunedì, martedì,
venerdì, sabato e domenica) e 5 giorni con il padre la successiva settimana (lunedì, martedì,
venerdì, sabato e domenica);
e)quanto alle festività natalizie e pasquali il figli potrà trascorre il giorno di Natale e Per_1
il giorno di Pasqua alternativamente un anno con la madre e l'anno successivo con il padre,
con alternanza dei giorni festivi consecutivi;
f)durante le ferie e le vacanze scolastiche estive, sia il padre sia la madre potranno trascorrere
14 giorni consecutivi con il figlio minore, da concordarsi tra loro entro la fine del mese di giugno e ogni genitore dovrà comunicare all'altro illuogo di vacanza;
g) i coniug rinunciano ad ogni reciproco contributo a titolo Parte_2
di mantenimento per il figlio in considerazione che lo stesso vivrà e trascorrerà metà del proprio tempo con ognuno dei genitori;
h)saranno sostenute al 50% da ciascun coniuge le spese straordinarie affrontate dal figlio
, minorenne e non economicamente autosufficienti, con versamenti a mani Persona_1 del genitore che vi ha provveduto non oltre il giorno 30 di ogni mese, secondo lo schema e le modalità dell'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Modena Protocollo del Tribunale di
Modena per le cause in materia di famiglia del 25/9/2019, che dichiarano di conoscere;
i)entrambe le parti si impegnano a detrarre e/o dedurre fiscalmente nelle rispettive dichiarazioni dei redditi e/o altre dichiarazioni fiscali equipollenti le spese dagli stessi sostenute per il figlio, nella misura del 50% ciascuno, salva diversa disposizione di legge;
l si scambiano il reciproco consenso per l'espatrio l'uno nei Parte_1 CP_1
confronti dell'altro nonché si obbligano reciprocamente a concedere autorizzazione e assenso sia al rilascio che al rinnovo del passaporto e della carta di identità per il figlio minorenne
; Persona_1
m)i coniugi dichiarano di essere attualmente economicamente autosufficienti, di avere già
provveduto alla divisione dei beni comuni e di nulla più aver a che pretendere l'uno nei confronti dell'altro per tale titolo;
n)dichiarare compensate le spese legali.”
- che il Presidente ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno depositato la documentazione di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c.;
- Il Pubblico Ministero è stato notiziato del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
- Considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare.
-Rilevato, quindi, che la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta oramai da tempo intollerabile ex art. 151, comma 1 c.p.c.
- Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordate istanze. -La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente ed equamente le condizioni inerenti alla prole ed i rapporti economici.
-Con riferimento agli altri autonomi accordi anche patrimoniali, questi non sono contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da e ogni diversa domanda, deduzione ed Parte_1 CP_1
eccezione disattesa:
1. dichiara la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
27/02/1978 e ato a CARPI (MO) il 21/05/1978 CP_1
2. Omologa le concordate condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni economiche, riportate in motivazione.
3. Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Soliera (MO) di procedere all'annotazione del presente provvedimento nei registri degli atti di matrimonio di detto comune (Anno 2015,
atto n.19, Parte I)
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della prima sezione civile in data 15/01/2025
Il Giudice estensore
Dott. Eugenio Bolondi
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale