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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2401 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza di discussione del 10 dicembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa recante RG. n. n. 5924/2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Sodano Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Sindaco p.t.- Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e pagamento differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento e riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso e dalla conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive e contributive.
***
In via preliminare, deve essere rilevata la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c n. 4, per assoluta indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda.
È noto che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 4296 del 27\4\98; 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91). Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414, infatti, non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione. Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto.
Senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse, nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti;
così pure non può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente, per fornire la prova contraria a quanto dedotto da controparte ovvero la prova indiretta di fatti estintivi o modificativi dei fatti costitutivi assunti dal ricorrente. In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che, come e cosa provare. D'altro canto, l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum vanifica l'esigenza di garantire allo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite.
Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile per consentire al giudice un corretto svolgimento dell'interrogatorio libero, e del connesso tentativo di conciliazione, e soprattutto un esercizio consapevole dei suoi poteri istruttori.
Nel caso in esame, parte ricorrente, già impiegato dal 02.10.1995 dalla resistente in attività di Lsu quale incaricato alla “Pulizia Caditorie e Cigli Stradali Assistenza Idraulica”, per poi essere, dal
21.05.2005, trasferito alla II Direzione per svolgere attività cimiteriale, quale addetto alla pulizia e spazzamento viali, pur chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di e il riconoscimento dello svolgimento di mansioni inquadrabili nella categoria CP_1
A1 del CCNL degli Enti Locali – Funzioni Locali, ha dedotto genericamente di aver svolto mansioni, prima di addetto alla pulizia e sorveglianza di impianti sportivi e, successivamente, dal 21 maggio
2005, presso il Cimitero di per essere addetto ad attività di pulizia e spazzamento dei viali”, CP_1 senza, tuttavia, allegare gli indici sintomatici della subordinazione;
in particolare, senza specificare il soggetto che forniva le necessarie direttive di lavoro o al quale era tenuto a giustificare eventuali ritardi o assenze;
non ha, poi, indicato i giorni di lavoro, e, pur indicando genericamente l'orario di lavoro osservato, non ha poi specificato in quale arco della giornata tali ore lavorative venissero svolte.
Tali difetti assoluti di allegazione impediscono al Giudice l'accertamento dell'esistenza stessa delle caratteristiche della subordinazione invocata e, nello stesso tempo, non consentono al convenuto di apprestare una adeguata difesa. Al riguardo, non può che richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, 3^ comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2002 n. 5526; Cass. n. 1353/04)). Da qui l'impossibilità di contestare o provare fatti non allegati nonché circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802 cit.;
Cass. 17 aprile 2002 n. 5526 cit.; Cass. 15 dicembre 2000 n. 15820).
Ritiene pertanto questo giudice che nel caso di specie le omissioni di cui al ricorso non possano ritenersi meramente formali, ma investendo l'esatta determinazione delle ragioni di fatto su cui la domanda si fonda, costituiscano inadempimento degli oneri imposti dall' art. 414 nn. 3 e 4 e non siano suscettibili di essere sanate successivamente.
Al riguardo, ritiene questo giudicante di non condividere quanto statuito dalla Suprema Corte, anche se solo incidentalmente, in ordine all'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al processo del lavoro (cfr. S.U.
Cass. n. 11353 del 17\6\04).
Appare, infatti, incompatibile con un processo, quale quello del lavoro, caratterizzato – almeno nell'originario disegno normativo - da concentrazione e speditezza e da un rigido sistema di preclusioni, volto all'immediata definizione del thema decidendum, qualsiasi successiva integrazione della domanda i cui fatti costitutivi non risultino compiutamente esposti nell'atto introduttivo del giudizio. Del resto, il sistema delineato per il rito ordinario dagli arrt. 180 e 183. c.p.c., si basa su una articolazione della prima fase del processo in due udienze, con uno spostamento delle preclusioni per il convenuto a venti giorni prima della seconda udienza.
Diverso è, invece, il sistema delle preclusioni e delle decadenze nel processo del lavoro, dove il convenuto è tenuto a proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, all'atto di costituzione in giudizio (art. 416 c.p.c) .
L'applicazione dell'art. 164 c.p.c. comporterebbe, dunque, una sostanziale vanificazione di detto sistema, dilatando i tempi del processo, senza peraltro avere alcun fondamento normativo.
La contumacia di parte resistente esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
- Dichiara la nullità del ricorso;
- nulla per spese. Nola, lì 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in persona del magistrato dott.ssa Carmen Maria Pigrini, all'udienza di discussione del 10 dicembre 2025, all'esito della trattazione scritta della causa ex art. 127 ter c.p.c., lette le note di udienza ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
Nella causa recante RG. n. n. 5924/2024
TRA rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Sodano Parte_1
Ricorrente
E
in persona del Sindaco p.t.- Controparte_1
Resistente contumace
OGGETTO: accertamento rapporto di lavoro subordinato e pagamento differenze retributive
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento e riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato per il periodo dedotto in ricorso e dalla conseguente condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive e contributive.
***
In via preliminare, deve essere rilevata la nullità del ricorso ai sensi dell'art. 414 c.p.c n. 4, per assoluta indeterminatezza delle ragioni di fatto e di diritto su cui la domanda si fonda.
È noto che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto (art. 414, nn. 3 e 4, cpc), esso – avendo la norma carattere imperativo – è affetto da nullità, in applicazione delle norme generali di cui agli artt. 164 e 156 cpc, non sanabile nemmeno dalla costituzione della controparte (Cass. n. 4296 del 27\4\98; 13066 del 29.12.97; Cass. n. 6778 del 15.6.91). Il rispetto del precetto di cui ai numeri 3 e 4 dell'art. 414, infatti, non è adempimento di un vuoto onere formale, ma risponde ad una duplice indispensabile esigenza, nella cui prospettiva deve essere valutata in concreto l'osservanza della disposizione. Da un canto vi è la necessità di salvaguardare i diritti di difesa del convenuto.
Senza una specifica determinazione dell'oggetto della domanda e senza una completa esposizione dei fatti allegati come costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, il convenuto non è posto in grado di assolvere all'onere, che l'art. 416 c.p.c. gli impone, di contestare in modo specifico le domande ed i fatti addotti a fondamento di esse, nonché di fornire in modo specifico la propria versione dei fatti;
così pure non può efficacemente avvalersi di mezzi istruttori, da proporre tempestivamente, per fornire la prova contraria a quanto dedotto da controparte ovvero la prova indiretta di fatti estintivi o modificativi dei fatti costitutivi assunti dal ricorrente. In altri termini, si mette in condizione il convenuto di non sapere compiutamente se e cosa contestare, ma anche di non sapere che, come e cosa provare. D'altro canto, l'insufficiente determinazione di causa petendi e petitum vanifica l'esigenza di garantire allo stesso giudice di individuare sin dall'inizio i profili di rilevanza della lite.
Delineare esattamente il thema decidendum è indispensabile per consentire al giudice un corretto svolgimento dell'interrogatorio libero, e del connesso tentativo di conciliazione, e soprattutto un esercizio consapevole dei suoi poteri istruttori.
Nel caso in esame, parte ricorrente, già impiegato dal 02.10.1995 dalla resistente in attività di Lsu quale incaricato alla “Pulizia Caditorie e Cigli Stradali Assistenza Idraulica”, per poi essere, dal
21.05.2005, trasferito alla II Direzione per svolgere attività cimiteriale, quale addetto alla pulizia e spazzamento viali, pur chiedendo l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze del Comune di e il riconoscimento dello svolgimento di mansioni inquadrabili nella categoria CP_1
A1 del CCNL degli Enti Locali – Funzioni Locali, ha dedotto genericamente di aver svolto mansioni, prima di addetto alla pulizia e sorveglianza di impianti sportivi e, successivamente, dal 21 maggio
2005, presso il Cimitero di per essere addetto ad attività di pulizia e spazzamento dei viali”, CP_1 senza, tuttavia, allegare gli indici sintomatici della subordinazione;
in particolare, senza specificare il soggetto che forniva le necessarie direttive di lavoro o al quale era tenuto a giustificare eventuali ritardi o assenze;
non ha, poi, indicato i giorni di lavoro, e, pur indicando genericamente l'orario di lavoro osservato, non ha poi specificato in quale arco della giornata tali ore lavorative venissero svolte.
Tali difetti assoluti di allegazione impediscono al Giudice l'accertamento dell'esistenza stessa delle caratteristiche della subordinazione invocata e, nello stesso tempo, non consentono al convenuto di apprestare una adeguata difesa. Al riguardo, non può che richiamarsi il consolidato orientamento della Suprema Corte, in base al quale gli elementi di fatto rilevanti ai fini della decisione devono tutti essere esplicitati in modo esaustivo o in quanto fondativi del diritto fatto valere in giudizio o in quanto volti ad introdurre nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria, non potendosi negare la necessaria circolarità, per quanto attiene al rito del lavoro, tra oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova;
circolarità attestata dal combinato disposto dell'art. 414 nn. 4 e 5 e dall'art. 416, 3^ comma, c.p.c. (cfr. al riguardo Cass. 17 aprile 2002 n. 5526; Cass. n. 1353/04)). Da qui l'impossibilità di contestare o provare fatti non allegati nonché circostanze che, pur configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano stati esplicitati in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo del giudizio (cfr. in argomento tra le altre: Cass. 24 febbraio 2003 n. 2802 cit.;
Cass. 17 aprile 2002 n. 5526 cit.; Cass. 15 dicembre 2000 n. 15820).
Ritiene pertanto questo giudice che nel caso di specie le omissioni di cui al ricorso non possano ritenersi meramente formali, ma investendo l'esatta determinazione delle ragioni di fatto su cui la domanda si fonda, costituiscano inadempimento degli oneri imposti dall' art. 414 nn. 3 e 4 e non siano suscettibili di essere sanate successivamente.
Al riguardo, ritiene questo giudicante di non condividere quanto statuito dalla Suprema Corte, anche se solo incidentalmente, in ordine all'applicabilità dell'art. 164 c.p.c. al processo del lavoro (cfr. S.U.
Cass. n. 11353 del 17\6\04).
Appare, infatti, incompatibile con un processo, quale quello del lavoro, caratterizzato – almeno nell'originario disegno normativo - da concentrazione e speditezza e da un rigido sistema di preclusioni, volto all'immediata definizione del thema decidendum, qualsiasi successiva integrazione della domanda i cui fatti costitutivi non risultino compiutamente esposti nell'atto introduttivo del giudizio. Del resto, il sistema delineato per il rito ordinario dagli arrt. 180 e 183. c.p.c., si basa su una articolazione della prima fase del processo in due udienze, con uno spostamento delle preclusioni per il convenuto a venti giorni prima della seconda udienza.
Diverso è, invece, il sistema delle preclusioni e delle decadenze nel processo del lavoro, dove il convenuto è tenuto a proporre domande riconvenzionali ed eccezioni non rilevabili d'ufficio entro il termine di dieci giorni prima dell'udienza, all'atto di costituzione in giudizio (art. 416 c.p.c) .
L'applicazione dell'art. 164 c.p.c. comporterebbe, dunque, una sostanziale vanificazione di detto sistema, dilatando i tempi del processo, senza peraltro avere alcun fondamento normativo.
La contumacia di parte resistente esime dalla pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
- Dichiara la nullità del ricorso;
- nulla per spese. Nola, lì 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Carmen Maria Pigrini