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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 07/10/2025, n. 4168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4168 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 9268 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. DUCA ALESSANDRO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
Resistente
All'udienza del19.11. 2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara
CP_ cessata la materia del contendere. Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che compensa per la metà e liquida in € 843,00 oltre spese generali,
I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.07.2023 parte ricorrente in epigrafe convenne in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ giudizio l chiedendo al Tribunale adito di “dire e dichiarare il diritto della
ricorrente alla restituzione:
a) della somma indebitamente trattenuta da luglio 21 ad aprile 2022 pari ad €
4.883,90 (€ 521,57 x 9 + 189,77)
b) dell'importo di € 10.358,28, indebitamente posto in compensazione con quanto
dovuto alla Sig.ra a titolo di ratei di pensione VOCOM n. 36042062 in relazione ai Pt_1
mesi da luglio ad ottobre 2018 (€ 2.589,57 x n. 4 ratei) che non è stato oggetto del
CP_ precedente ricorso;
c) della somma di € 4.947,54 di cui alla comunicazione del
30/01/2019 per i ratei (6/12 da gennaio a giugno) della 13^ mensilità anno 2018 della
CP_ pensione IOCOM mai liquidati dall' per complessivi €. 20.189,72 oltre interessi
legali dalle singole date al soddisfo.
CP_
= condannare l' al pagamento della somma di €. 20.189,72 oltre interessi legali
dalle singole date al soddisfo o a quella somma maggiore e /o minore che risulterà
dovuta nel caso di contestazione dei superiori conteggi in base all'espletanda CTU
Con il favore delle spese.”.
CP_ L si è costituito tempestivamente chiedendo di “Dichiarare cessata la materia
CP_ del contendere in relazione alla somma di €. 4.947,54, di cui alla comunicazione
del 30.1.2019;
2) Dichiarare che la somma da rimborsare è pari ad € 8.976,82;
3) Rigettare per il resto ogni avversa domanda;
Disposto con ordinanza del 17.09.2024 l'immediato pagamento in favore della ricorrente della somma non contestata di euro 8.976,82, la causa veniva istruita con l'audizione ex art. 421 c.p.c del funzionario responsabile del servizio all'esito del quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente nominato procedesse “ai conteggi in ordine agli emolumenti eventualmente dovuti alla
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente tenuto conto di quanto disposto con sentenza n. 945 del 24/03/2022, dal
CP_ Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, riquantificando l'indebito preteso dall' e delle
differenti ricostruzioni tecnico-contabile operate dalle parti nei rispettivi atti alla luce
della documentazione depositata in atti”. Indi, all'odierna udienza, disposta per il giuramento del c.t.u. nominato dott. , il procuratore di parte ricorrente Persona_1
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere “stante che le somme richieste in ricorso sono state corrisposte pertanto non è più necessario procedere alla c.t.u” chiedendo la condanna alle spese dell' resistente. Il procuratore CP_2
dell' si associava alla richiesta di cessazione della materia del CP_1
contendere e insisteva nella compensazione delle spese di lite
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere come richiesto congiuntamente dalle parti, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio.
Le spese di lite che appare equo, in ragione dell'esito complessivo della lite.
compensare per la metà, vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 07/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
Sezione Lavoro
N° ____/____ Registro
Sentenze Lavoro
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA Cron.__________
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO F.A.
_________________ Addì ______________ nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Anna Difalco, ha pronunciato la
Rilasciata spedizione in seguente forma esecutiva all'Avv. SSEENNTTEENNZZAA
_____________________________ nella causa iscritta al n. 9268 / 2023 del Ruolo Generale vertente
TRA Parte_1
per
(Avv. DUCA ALESSANDRO)
[...]
_____________________________
ricorrente
___________________________ CONTRO
Il Cancelliere (Avv. DOA ALESSANDRO) CP_1
Resistente
All'udienza del19.11. 2024 ha pronunciato
S E N T E N Z A mediante lettura di quanto segue
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara
CP_ cessata la materia del contendere. Condanna l a corrispondere alla ricorrente le spese di lite che compensa per la metà e liquida in € 843,00 oltre spese generali,
I.V.A. se dovuta e C.P.A. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.07.2023 parte ricorrente in epigrafe convenne in
Tribunale di Palermo sez. Lavoro CP_ giudizio l chiedendo al Tribunale adito di “dire e dichiarare il diritto della
ricorrente alla restituzione:
a) della somma indebitamente trattenuta da luglio 21 ad aprile 2022 pari ad €
4.883,90 (€ 521,57 x 9 + 189,77)
b) dell'importo di € 10.358,28, indebitamente posto in compensazione con quanto
dovuto alla Sig.ra a titolo di ratei di pensione VOCOM n. 36042062 in relazione ai Pt_1
mesi da luglio ad ottobre 2018 (€ 2.589,57 x n. 4 ratei) che non è stato oggetto del
CP_ precedente ricorso;
c) della somma di € 4.947,54 di cui alla comunicazione del
30/01/2019 per i ratei (6/12 da gennaio a giugno) della 13^ mensilità anno 2018 della
CP_ pensione IOCOM mai liquidati dall' per complessivi €. 20.189,72 oltre interessi
legali dalle singole date al soddisfo.
CP_
= condannare l' al pagamento della somma di €. 20.189,72 oltre interessi legali
dalle singole date al soddisfo o a quella somma maggiore e /o minore che risulterà
dovuta nel caso di contestazione dei superiori conteggi in base all'espletanda CTU
Con il favore delle spese.”.
CP_ L si è costituito tempestivamente chiedendo di “Dichiarare cessata la materia
CP_ del contendere in relazione alla somma di €. 4.947,54, di cui alla comunicazione
del 30.1.2019;
2) Dichiarare che la somma da rimborsare è pari ad € 8.976,82;
3) Rigettare per il resto ogni avversa domanda;
Disposto con ordinanza del 17.09.2024 l'immediato pagamento in favore della ricorrente della somma non contestata di euro 8.976,82, la causa veniva istruita con l'audizione ex art. 421 c.p.c del funzionario responsabile del servizio all'esito del quale veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente nominato procedesse “ai conteggi in ordine agli emolumenti eventualmente dovuti alla
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro ricorrente tenuto conto di quanto disposto con sentenza n. 945 del 24/03/2022, dal
CP_ Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, riquantificando l'indebito preteso dall' e delle
differenti ricostruzioni tecnico-contabile operate dalle parti nei rispettivi atti alla luce
della documentazione depositata in atti”. Indi, all'odierna udienza, disposta per il giuramento del c.t.u. nominato dott. , il procuratore di parte ricorrente Persona_1
chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere “stante che le somme richieste in ricorso sono state corrisposte pertanto non è più necessario procedere alla c.t.u” chiedendo la condanna alle spese dell' resistente. Il procuratore CP_2
dell' si associava alla richiesta di cessazione della materia del CP_1
contendere e insisteva nella compensazione delle spese di lite
Va, pertanto, dichiarata cessata la materia del contendere come richiesto congiuntamente dalle parti, essendo pacifico che quanto richiesto in ricorso è stato riconosciuto e corrisposto nel corso del giudizio.
Le spese di lite che appare equo, in ragione dell'esito complessivo della lite.
compensare per la metà, vanno poste a carico della parte resistente, soccombente virtuale, in quanto la liquidazione è avvenuta dopo il deposito del ricorso.
◊
◊
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo, all'udienza del 07/10/2025.
IILL GGIIUUDDIICCEE
AANNNNAA DDIIFFAALLCCOO
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro