Sentenza 9 marzo 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/03/2004, n. 4753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4753 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIULIANO Angelo - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - Consigliere -
Dott. SABATINI Francesco - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - rel. Consigliere -
Dott. DURANTE Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TINTORIA DI VAIANO SRL, in persona del legale rappresentante pro- tempore rag. EN GI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CORSO 525, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI CASCINO, che la difende unitamente agli avvocati MARIO SAMBO, FERDINANDO GIANNINI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RESINTEX SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1497/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, Sezione Prima Civile emessa il 2/6/2000, depositata il 09/08/00; RG. 45/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 15/12/03 dal Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI;
udito l'Avvocato GIOVANNI CASCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Presidente del Tribunale di Prato la TI di Vaiano s.r.l., premesso di aver compiuto lavorazioni su ordinazione della IN s.r.l., chiese ed ottenne a tal titolo, nei confronti della IN, ingiunzione di pagamento della somma di L. 11.188.254. La intimata propose opposizione, eccependo pregiudizialmente la nullità della procura a ricorrere per ingiunzione e sostenendo nel merito che la somma pretesa dalla TI era superiore a quella dovuta e che le lavorazioni effettuate si erano rivelate difettose. La TI contestò il fondamento della opposizione. Con sentenza del 28/1/1998 il Tribunale rigettò la opposizione. Su appello principale della TI e su appello incidentale della IN la Corte di Firenze, con sentenza del 9/8/2000, ha ritenuto la nullità del decreto ingiuntivo (per difetto della procura a ricorrere per ingiunzione) e lo ha revocato, senza ulteriori provvedimenti. Ricorre la TI di Vaiano con quattro motivi. La intimata IN non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo la società ricorrente denunzia violazione dell'art. 83 C.P.C. Lamenta che la corte di merito abbia ritenuto la nullità
della procura a ricorrere per ingiunzione perché conferita con sottoscrizione illeggibile, quantunque la TI di Vaiano avesse documentato, mediante certificazione della Camera di Commercio di Prato, che il suo legale rappresentante, che aveva conferito la procura, rispondeva al nome di GI EN. La doglianza è fondata. La Corte territoriale ha escluso l'efficacia probatoria della detta certificazione in quanto rilasciata in data successiva a quella di conferimento della procura e non in data antecedente, come richiesto da costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 30/1/1999 8, n. 975, Cass. 23/5/1998, n. 51). La Corte fiorentina non ha, tuttavia considerato che la certificazione in discorso attestava che il EN rivestiva la qualità di legale rappresentante della TI di Vaiano a decorrere dall'anno 1980 e cioè da epoca di gran lunga antecedente il conferimento della procura e, quindi, incorrendo effettivamente nel vizio denunziato, ha erroneamente ritenuto nulla la procura ed ha, altrettanto erroneamente, revocato il decreto ingiuntivo.
L'accoglimento del motivo testè esaminato preclude l'esame degli altri motivi del ricorso (con cui la società ricorrente lamenta che la Corte non abbia pronunziato sul merito della controversia introdotta con l'opposizione ad ingiunzione e non abbia, quindi, nemmeno pronunziato sulle domande della TI di Vaiano di attribuzione di interessi convenzionali e di condanna della IN al pagamento delle spese della consulenza tecnica assunta dalla controparte), che appaiono assorbiti.
La impugnata sentenza va, dunque, cassata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze, che terrà conto dei rilievi innanzi svolti e provvedere anche alla liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la impugnata sentenza e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte d'Appello di Firenze.
Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004