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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 13/11/2025, n. 980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 980 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 1748/2012
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatore
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1748/2012 R.G. promossa da:
, nata ad [...] il [...] e residente in [...], Loc. Etabloz, 16 Parte_1
C.F. ed nata ad [...] il [...] e ivi residente in C.F._1 Parte_2
Rue J.C. Mochet, 11 C.F. rappresentate e difese dall'Avv. Massimiliano C.F._2
SCIULLI (C.F. PEC presso lo studio del C.F._3 Email_1
quale sono elettivamente domiciliato in Aosta, Via Festaz n. 29 in forza di procura alle liti che si deposita unitamente al presente atto
- APPELLANTE -
CONTRO
, nata il [...] a [...], residente in [...], Loc. CP_1
Bret n. 14, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicole OR, in Aosta, Via C.F._4
Festaz n. 7, C.F. C.F._5
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE –
E
1 , nato il [...] in [...] – Romania, Controparte_2
c.f. , nella sua qualità di erede (figlio) del sig. , nato C.F._6 Persona_1
a San Luca (RV), il 27.09.1932, deceduto in data 19.11.2020 in Aosta, rappresentato e difeso dall'avv.
Nicole OR, in Aosta, Via Festaz n. 7, C.F. C.F._5
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 31 agosto 2012, ed Parte_3 Parte_4
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 259/2012, emessa in data 31 maggio 2012 dal
Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, depositata in data 31 maggio 2012, con cui il
Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
1. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione, proposta dalle convenute e nella comparsa di Parte_4 Parte_3
risposta;
2. assegna ad la proprietà esclusiva dei beni elencati nel lotto 1, meglio Parte_5
descritti alle pagg. 15 e 16 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 25/10/2010;
3. dispone che i predetti beni vengano rilasciati al predetto liberi da Parte_5
persone e/o cose;
4. assegna ad un assegno di conguaglio di euro 63.900 a carico di Parte_5
e in solido tra loro;
Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_7
su tale somma, a carico dei predetti, sono dovuti gli interessi legali, al tasso di tempo in tempo vigente,
dal 25/10/2010 fino all'effettivo saldo;
5. assegna ad e la Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_7
proprietà comune ed indivisa, con pari quote, dei beni componenti il lotto 2, meglio descritti a pag.
16 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 25/10/2010;
6. dichiara tenuto e condanna a restituire ad e Parte_5 Parte_3
la somma di euro 186; Parte_4
2 7. compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio, fatte salve le spese già
liquidate in corso di causa al C.T.U., le quali vengono poste a carico di Parte_5
nella misura di 2/3 d a carico di e Parte_3 Parte_4 Parte_6
nella misura di 1/12 ciascuno. Parte_7
si costituiva in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.. Parte_5
All'udienza del 18 marzo 2014, la Corte, rilevato che pendeva avanti al Tribunale di Aosta processo tra le stesse parti relativamente ad un'azione di accertamento dell'avvenuta usucapione degli immobili oggetto di divisione, sospendeva ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio, dal momento che la decisione di quel processo incideva sulla formazione della massa da dividere nel presente giudizio.
In data 14 febbraio 2024 la Corte di cassazione emetteva l'ordinanza n. 487/2024, pubblicata in data
26 aprile 2024, con la quale rigettava integralmente il ricorso promosso da ed Parte_4
Parte_3
In data 10 luglio 2024 si costituiva nel presente giudizio in qualità di erede di CP_1
con comparsa di costituzione e contestuale ricorso ex art. 297 c.p.c. per Parte_5
la prosecuzione della causa sospesa.
In data 20 febbraio 2025 con atto di intervento adesivo autonomo Parte_8
interveniva e si costituiva nel presente giudizio in qualità di erede (figlio) del sig.
[...]
Persona_2
[.
All'esito della trattazione della causa, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte Appellante e Parte_4 Parte_3
In via preliminare:
a) Dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di riassunzione del processo interrotto ex adverso proposta.
b) interrompere il presente procedimento a seguito del decesso di . Persona_1
Nel merito:
3 - In via principale respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del motivo di appello n. 4 dichiarare l'improcedibilità della per mancata allegazione dei documenti suindicati, con ogni Parte_9
conseguente statuizione.
- In via subordinata: respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei dedotti motivi, previo, ex artt. 713 cc e ss, nuovo accertamento e nuova formazione della massa dei beni mobili e immobili facenti parte della comunione e nuovo accertamento dei crediti e dei diritti, anche reali, maturati dai singoli proprietari e/o comproprietari, dichiarare nuova divisione giudiziale dei beni comuni, condannare l'appellato e i sig.ri e a rifondere in favore delle Sig.re Parte_7 Parte_6 Parte_4
e il nuovo credito vantato in virtù delle opere e delle spese sostenute relativamente Parte_3
alle parti comuni dello stabile sito in St. Christophe (AO) ivi comprese quelle relative alle due unità
immobiliari, site al terzo e al secondo piano abitate dalla appellanti, nella misura che risulterà di giustizia e condannare l'appellato a rifondere in favore delle Sig.re e Parte_4 Pt_3
il credito risarcitorio per il godimento non fruito della cosa comune e per l'uso indebito della
[...]
cosa comune, nella misura che risulterà di giustizia, anche tenuto conto dell'esito del giudizio di usucapione.
In Via di ulteriore subordine
Accertare e dichiarare che i diritti accertati nella sentenza 259/2021 del Tribunale di Aosta a favore di pertocchino agli eredi di Persona_1 Persona_1
e non in favore della sola sig.ra e che tutte le statuizioni ivi contenute in
[...] CP_1
riferimento a devono intendersi a favore e nell'interesse della massa Persona_1
ereditaria e degli eredi di . Persona_1
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte Attrice in riassunzione:
4 Voglia la Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello formulato dalle signore e Parte_1 Pt_2
e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata, con il favore delle spese
[...]
del giudizio di appello e di quello di riassunzione.
Le parti hanno quindi provveduto allo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica ex artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
-RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO
In data 3 agosto 2004 decedeva lasciando come eredi il marito Persona_3
e i figli e . La successione avveniva Parte_5 Pt_3 Pt_7 Pt_4 Pt_6
ab intestato, stante l'assenza di un testamento, ossia la quota di 1/3 al marito e la restante quota di 2/3
ai quattro figli.
Con atto di citazione datato 16 dicembre 2008 conveniva in giudizio i Parte_5
propri figli e al fine di promuovere la divisione della Parte_4 Pt_3 Pt_6 Pt_7
comunione ereditaria derivante dalla successione della signora nonché della Per_3
comunione ordinaria tra il signor , proprietario per la quota di ½ e l'eredità morendo Parte_5
dismessa dalla signora proprietaria dell'altro ½ dei beni immobili caduti in Persona_3
successione. All'udienza di comparizione si costituivano in giudizio le figlie ed Parte_4
le quali chiedevano, in via riconvenzionale, di accertarsi l'intervenuta usucapione Parte_3
a favore delle medesime di due appartamenti facenti parte della comunione e, segnatamente, quelli da loro occupati;
mentre degli altri convenuti ed veniva Parte_7 Parte_6
dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 259/2012 emessa in data 31 maggio 2012 il Tribunale di Aosta dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione ed assegnava ad il beni indicati nel lotto 1, così come stabilito nella CTU disposta in Parte_5
corso di causa;
disponeva che gli stessi fossero rilasciati liberi da persone o cose ed assegnava allo
5 stesso un conguaglio di euro 63.900 a carico solidale di tutti gli altri eredi;
assegnava, invece, il lotto
2 agli altri quattro eredi.
Con atto di citazione in appello del 31 agosto 2012 ed Parte_3 Parte_4
impugnavano la sentenza di primo grado chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'esecutività
della medesima ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; sempre in via preliminare di sospendere ex art. 295 ss c.p.c. il presente giudizio di appello in attesa della definizione del giudizio di primo grado avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili occupati dalle odierne appellanti (causa ad oggi definita con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 487/2024, v. supra); in via principale dichiarare l'improcedibilità della divisione per mancata allegazione dei documenti suindicati;
in via di subordine dichiarare nuova divisione giudiziale dei beni comuni, condannare l'appellato e i signori Pt_6
ed a rifondere alle appellanti il credito vantato in virtù delle opere e
[...] Parte_7
delle spese sostenute relativamente alle parti comuni dello stabile in Saint Christophe (AO) ivi comprese quelle relative alle due unità immobiliari abitate dalle appellanti e condannare l'appellato a rifondere nei confronti di ed il credito risarcitorio per il Parte_3 Parte_4
godimento non fruito della cosa comune e per l'uso indebito della medesima, anche tenuto conto dell'esito del giudizio di usucapione.
Con comparsa di risposta del 17 gennaio 2023 si costituiva nel giudizio di appello
[...]
richiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di Parte_5
primo grado e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata, con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 22 gennaio 2013 il Collegio rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, dopo aver dichiarato la contumacia di Parte_7
ed rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 18 marzo 2014. Parte_6
In data 18 marzo 2014 la Corte sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità
in attesa dell'esito della causa di usucapione promossa da ed Parte_3 Parte_4
nei confronti degli altri eredi.
6 Come già in parte indicato, la causa vertente sull'intervenuta usucapione veniva definita dalla Corte
di cassazione con l'ordinanza n. 487/2024 con la quale veniva rigettato integralmente il ricorso, condannando ed al pagamento delle spese legali, oltre al Parte_3 Parte_4
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Controparte_3
In data 10 luglio 2024 si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione CP_1
di erede e contestuale ricorso ex art. 297 c.p.c. in qualità di erede di (in Parte_5
virtù di testamento olografo pubblicato in data 14 settembre 2023) insistendo in tutte le domande,
eccezioni, istanze, ragioni e difese svolte dal medesimo nella comparsa del 25 ottobre 2012 e con tutti i precedenti scritti difensivi ai quali si riportava.
Con comparsa di costituzione del 17 dicembre 2024 si costituivano in giudizio ed Parte_3
chiedendo, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto della Parte_4
domanda di riassunzione del processo;
in via principale di dichiarare l'improcedibilità della divisione per mancata allegazione dei necessari documenti;
in via subordinata, di dichiarare una nuova divisione giudiziale previo nuovo accertamento e nuova formazione della massa dei beni mobili e immobili facenti parte della comunione e nuovo accertamento dei crediti e dei diritti, anche reali,
maturati dai singoli proprietari e/o comproprietari, nonché di condannare l'appellato, Pt_7
ed a rifondere in favore di ed il
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4
nuovo credito vantato in virtù delle opere e delle spese sostenute relativamente alle parti comuni dello stabile sito in St. Christophe (AO) ivi comprese quelle relative alle due unità immobiliari, abitate dalla appellanti e condannare l'appellato a rifondere in favore di e Parte_4 Pt_3
il credito risarcitorio per il godimento non fruito della cosa comune e per l'uso indebito della
[...]
medesima; nonché, in via di ulteriore subordine, di accertare e dichiarare che i diritti accertati nella sentenza 259/2021 del Tribunale di Aosta a favore di agli Parte_10
eredi dello stesso e non in favore della sola e che tutte le statuizioni ivi contenute in CP_1
riferimento ad devono intendersi a favore e nell'interesse della massa Parte_5
ereditaria e degli eredi dello stesso.
7 Con provvedimento assunto in data 29 gennaio 2025 la Corte, ritenuta la valida instaurazione del contraddittorio senza necessità di notifica ai contumaci e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. alla data del 12 marzo
2025.
In data 20 febbraio 2025, con atto di intervento adesivo autonomo, si costituiva in giudizio
[...]
nella sua qualità di erede di riportandosi e Controparte_2 Parte_5
facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese sollevate nella comparsa del medesimo del 25 ottobre 2012 ed in quella di costituzione di erede e contestuale ricorso ex art. 297
c.p.c. del 10 luglio 2024 di CP_1
Con provvedimento del 13 marzo 2025 la Corte, viste le note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, assumeva la causa a decisione, previa concessione dei termini di giorni 60 per il deposito di memoria conclusionale e di giorni 20 per il deposito di memoria di replica;
2. MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Le Appellanti, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata,
presentavano motivi di gravame, articolandoli nel seguente modo.
In via preliminare le Appellanti eccepivano l'inammissibilità della domanda di riassunzione e la mancata notifica dell'atto stesso di riassunzione ai convenuti contumaci.
La prima eccezione veniva argomentata muovendo dalla circostanza che, anche a voler tenere fede al testamento prodotto da ed risultano essere CP_1 Parte_4 Parte_3
eredi di e dunque comproprietarie dei beni facenti parte del lotto 1 della Parte_5
relazione di CTU. Difetterebbe perciò l'interesse ad agire in riassuzione in capo a poiché non CP_1
si potrebbe realizzare lo scopo cui è finalizzata l'azione di divisione, la quale consente a ciascun erede di godere e disporre dei beni pervenuti per successione in maniera piena e senza le limitazioni imposte dalla divisione. Nel caso di specie la ratio della norma verrebbe frustrata proprio dal decesso di in appello poiché determinerebbe un nuovo stato di indivisione sui beni Parte_5
facenti parte del lotto assegnato con la sentenza di primo grado.
8 Oltre a ciò, le Appellanti sostenevano che non avrebbe diritto in proprio di riassumere CP_1
la causa in quanto la stessa non sarebbe proprietaria esclusiva dei beni immobili che erano in comproprietà tra il de cuius ed i suoi figli né titolare in via esclusiva dei Parte_5
diritti sanciti in capo al medesimo dalla sentenza di primo grado. Ne consegue che per poter agire in riassunzione la stessa avrebbe dovuto confrontarsi con gli altri coeredi ed ottenere l'autorizzazione da questi;
pertanto, nel caso in esame difetterebbe una delibera autorizzativa da parte degli altri comunisti che decidano in ordine all'azione da esperire e circa la convenienza della prosecuzione del giudizio divisionale.
Con il primo motivo di gravame le Appellanti lamentavano il mancato espletamento del procedimento di cui agli artt. 713 ss c.c. dal momento che né l'attore avrebbe dato prova della consistenza dell'intera massa ereditaria né il Giudice avrebbe richiesto al CTU di compiere la ricostruzione di tale massa,
nonché, susseguentemente, di stimarla ed in seguito assegnarla. Il Giudice di prime cure, infatti,
avrebbe violato il disposto codicistico applicando una procedura di divisione illegittima e contraria alla legge, limitandosi a dividere i due lotti immobiliari come se si trattasse di una semplice divisione ordinaria e non ereditaria. La sentenza in esame, dunque, sarebbe per tale motivo altresì viziata dalla mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. poiché a fronte della domanda attorea di divisione della comunione ereditaria il Giudice avrebbe adottato una pronuncia di divisione unicamente dei due immobili, senza procedere alla ricostruzione e alla stima della massa.
Con il secondo motivo di gravame, le Appellanti ritenevano che il valore dei lotti risultasse essere qualificato in maniera non corretta in quanto il CTU non sarebbe stato messo nelle condizioni di valutare le migliorie e le spese sostenute dalle stesse negli alloggi da esse abitati. Le unità abitative,
infatti, erano state interessate, nel corso degli anni, da lavori di pavimentazione, posa di nuovi impianti elettrici, rivestimenti delle pareti con carta da parati, posa di nuovi impianti idraulici, nonché
interi rifacimenti di bagni comprensivi di nuovi sanitari e nuovi allacciamenti. Veniva, infatti,
evidenziato che il CTU compiva una valutazione sullo status attuale degli immobili ma tale valutazione sarebbe viziata dal fatto che, se i suddetti immobili hanno il valore accertato in perizia è
anche grazie alle migliorie apportate dalle appellanti. Pertanto, i relativi conguagli stabiliti nel
9 progetto divisionale avrebbero dovuto essere di differente importo, vale a dire comprensivi delle spese sostenute nel corso degli anni dalle sorelle invece, accogliendo tale progetto divisionale Pt_4
il Giudice di primo grado avrebbe procurato un ingiustificato arricchimento nei confronti di
[...]
. Parte_5
Le Appellanti rilevavano ancora che nella qualificazione dei lotti assegnati non si sarebbe tenuto conto di tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili abitati, nonché delle parti comuni dell'edificio. A tal guisa avanzavano istanze istruttorie che, tuttavia, venivano rigettate.
Il terzo motivo di appello verteva sulla nullità del provvedimento di assegnazione contenuto nella sentenza di primo grado poiché viziato dal mancato assolvimento da parte dell'attore dell'obbligo di produrre la documentazione necessaria per gli effetti traslativi conseguenti la divisione. Veniva
sostenuto che visto che la divisione giudiziale equivale alla divisione negoziale e sottostà alle regole imperative di un atto negoziale inter vivos, parte attrice avrebbe dovuto produrre in corso di causa tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini del trasferimento dei beni di cui veniva chiesta la divisione.
Parte Appellata, dal canto suo, si opponeva all'accoglimento dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto esponendo, quanto al primo motivo di gravame, che il Giudice di prime cure non formava la massa ereditaria con la relativa collazione poiché le Appellanti non proponevano alcuna domanda di collazione, salvo che per l'imputazione dell'anticipazione di un paio di versamenti per tasse annuali
(domanda accolta dal Giudice). Specificava inoltre che le medesime non avanzavano alcuna collazione ereditaria in quanto consapevoli che non vi era nessuna donazione o credito della de cuius nei confronti dell' Pt_4
In ordine alla mancata prova della consistenza dell'asse ereditario l'Appellato asseriva di aver prodotto la denuncia di successione indicando i beni immobili dei quali si componeva l'eredità.
Quanto, invece, ai presunti crediti per opere e ristrutturazioni eseguite dalle Appellanti su alcuni beni della massa da dividere l'Appellato dichiarava che tale allegazione non era provata poiché nessuna prova documentale era data per tali esborsi. Le produzioni si limitavano ad alcuni documenti (due
10 fatture della luce e delle fatture telefoniche dei due appartamenti in questione) avulsi da eventuali lavori di ristrutturazione, inidonei a dimostrare il sostenimento delle spese lamentate.
Con riferimento al terzo motivo di gravame l'Appellato sottolineava che nell'atto di scioglimento della comunione devono essere indicati gli estremi delle concessioni o delle sanatorie e non la produzione dei relativi certificati o copie delle concessioni.
3. LA DECISIONE
Questa Corte ritiene l'impugnazione presentata non meritevole di accoglimento.
In ordine alle eccezioni sollevate deve ritenersi che, quanto al contestato difetto di titolarità in capo all'odierna attrice in riassunzione, l'oggetto del presente giudizio di divisione non concerne la divisione dell'eredità di bensì la divisione della comunione ereditaria Parte_5
derivante dalla successione di per cui è irrilevante sul punto il decesso Persona_3
dell'uomo. è legittimata ad agire in riassunzione in quanto erede di CP_1 [...]
in virtù di testamento olografo pubblicato in data 14 settembre 2023. Quanto al Parte_5
preteso difetto di accettazione dell'eredità lamentato dalle Appellanti deve evidenziarsi che l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che, essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrano negli atti conservativi e dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., per cui,
trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle, pertanto dimostra, se le esperisce, di aver accettato l'eredità. Nel caso di specie ciò è dimostrato dalla costituzione in giudizio di avanti la Corte di cassazione nel giudizio di usucapione CP_1
avente ad oggetto parte dei beni caduti nella massa ereditaria.
In ordine alla mancata notifica dell'atto di riassunzione del giudizio ai convenuti contumaci si prevede che la notifica al contumace di tale atto è disposta unicamente nelle ipotesi in cui si ravvisi una modifica radicale rispetto alla situazione preesistente sotto il profilo soggettivo od oggettivo. La ratio di tale previsione, infatti, va individuata nel fatto che, se la parte ha deciso di non costituirsi nel giudizio precedente ciò non consente di presumere che agirà nello stesso modo anche in seguito alle
11 mutate condizioni, diversamente opinando ne risulterebbe leso il suo diritto di difesa. L'art. 292 c.p.c.
prevede un elenco degli atti da notificare al contumace da considerarsi tassativo e tra questi non vi è
l'atto di riassunzione. La giurisprudenza, consolidata sul punto, asserisce che la prosecuzione del processo in cui gli eredi subentrino ai loro danti causa nella medesima posizione, senza alcuna modifica alle domande e alle eccezioni proposte, non rientra nella fattispecie della modifica della preesistente situazione processuale. Nel caso in esame , nell'atto di riassunzione, si è riportata CP_1
integralmente al contenuto e alle domande formulate da nella comparsa Parte_5
di costituzione, per cui non v'è quella richiesta modifica della preesistente situazione processuale.
Quanto alla contestata irregolarità della procedura di divisione dei beni ereditari – oggetto del primo motivo di appello – e, in particolare, all'accertamento della massa ereditaria mediante collazione,
deve sottolinearsi che, sebbene la giurisprudenza prevalente escluda la necessità di una specifica domanda di collazione, ritenendosi sufficiente, affinché il giudice vi provveda, un semplice riferimento negli atti di causa all'esistenza di pregresse donazioni a favore di uno dei soggetti tenuti alla collazione (cfr. sul punto Cass. Sez. II 19 novembre 2004 n. 21895), difetta, nel caso di specie l'allegazione delle presunte donazioni. È pacifico, infatti, che dal punto di vista probatorio, per il coerede che intenda chiedere la collazione, si reputano sufficienti la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni - indicati come oggetto di pregressa donazione diretta od indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire – a sollecitare che l'accertamento da parte del giudice in ordine alla consistenza dell'esse abbia luogo con riferimento anche a codesti beni;
con l'ulteriore conseguenza che sulla parte la quale eccepisca un fatto ostativo alla collazione gravi l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti.
Ne consegue che, per chi invoca la collazione, sia sufficiente la semplice menzione in giudizio di una donazione diretta od indiretta, con la precisazione, tuttavia, che tale allegazione deve essere specifica.
Quest'ultima, infatti, deve individuare il bene che costituisce oggetto di donazione diretta od indiretta e deve essere corredata dall'allegazione che sia stato effettivamente il de cuius a procurarne l'acquisto; al contrario, un'allegazione generica non è suscettibile di essere presa in considerazione a tal fine.
12 Nel caso in esame non v'è prova di eventuali donazioni, dirette od indirette.
Nel formulare domanda di divisione, provvedeva alla denuncia di Parte_5
successione indicando i beni dei quali si componeva l'eredità; le odierne Appellanti, costituendosi in causa, non contestavano detta consistenza ed indicavano in maniera del tutto generica l'eventuale presenza della società Stella SNC, di liquidità giacenti su conti correnti e somme in contanti, circostanze queste ultime non meritevoli di essere prese in considerazione attesa l'evidente genericità.
Quanto alle presunte migliorie apportate dalle appellanti negli alloggi da esse abitate deve condividersi quanto asserito dal Giudice di prime cure. Le sorelle i limitavano unicamente Pt_4
ad indicare i lavori effettuati ma omettevano di produrre documentazione attestante le spese sostenute,
unica modalità (quella documentale) suscettibile di assurgere a provare quanto allegato, nel caso in esame del tutto mancante. Le produzioni, infatti, si limitavano ad alcuni documenti avulsi da eventuali lavori di ristrutturazione – quali fatture della luce e fatture telefoniche – nonché ad alcuni manoscritti provenienti dalle medesime sorelle, materiale questo evidentemente inidoneo a dimostrare il sostenimento delle spese asseritamente sostenute.
In ordine al terzo motivo di gravame deve muoversi dall'assunto secondo il quale la nullità comminata dall'art. 46 D.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47/1985 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c. 3 c.c., di cui costituisce specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
testuale, con tale espressione dovendosi intendere, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali indicati nelle norme che la prevedono,
che è volta a sanzionare la mancata inclusione in tali atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, ovviamente, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile. Deve altresì precisarsi che tale causa di nullità si applica anche agli atti di divisione,
finanche di provenienza ereditaria, e ciò senza che rilevi che l'abuso sia stato commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 47/1985 (cfr. ord. Cass. n. 2062/2024). Alla luce di quanto sinora asserito risulta evidentemente ultronea, per il fine che qui rileva, la doverosa allegazione delle licenze, concessioni edilizie, eventuali denunce di inizio attività e titoli abilitativi in sanatoria concernenti gli immobili de qua, in quanto accertamenti già svolti in sede di CTU.
13 Quanto, invece, alla richiesta di accertare e dichiarare che i diritti accertati nella sentenza n. 259/2021
del Tribunale di Aosta a favore di agli eredi del medesimo e Parte_10
non in favore della sola e che tutte le statuizioni ivi contenute in riferimento all'uomo CP_1
debbano intendersi a favore e nell'interesse della massa ereditaria e degli eredi dello stesso,
trattandosi di questione non attinente all'oggetto della presente causa, come indicato supra, va pertanto fatta valere in separato giudizio.
Stante quanto sinora riportato l'appello va rigettato.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
In relazione al presente grado di appello, in applicazione del disposto di cui agli artt. 91 ss c.p.c., va ritenuta la soccombenza delle appellanti.
Deve essere pertanto pronunciata la condanna di parte appellante al rimborso delle spese legali a favore di parte appellata e dell'intervenuto che, in ragione dell'unicità delle posizione, vengono liquidate unitariamente.
Atteso il valore della massa da dividere, oggetto del presente appello, le spese devono essere liquidate nello scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000, in un valore intermedio tra il minimo e il massimo,
tenuto conto della media difficoltà della controversia, alla luce delle questioni di fatto e diritto affrontate.
Le spese legali si liquidano in euro 20.000,00, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 2 del DM
n. 55/2014, con un totale di euro 30.000,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è
respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”: va,
pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'Appello di Torino – Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
14 respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza;
condanna ed a rimborsare a e ad Parte_3 Parte_4 CP_1 [...]
le spese del presente giudizio che si liquidano in 30.000,00 euro per Controparte_2
compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 5.11.2025
Minuta redatta dal MOT, Dott. Stefano Minniti
Il Presidente relatore
Dott.ssa Cecilia Marino
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE II CIVILE
R.G. 1748/2012
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente - relatore
2) dott. Roberto Rivello Consigliere
3) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 1748/2012 R.G. promossa da:
, nata ad [...] il [...] e residente in [...], Loc. Etabloz, 16 Parte_1
C.F. ed nata ad [...] il [...] e ivi residente in C.F._1 Parte_2
Rue J.C. Mochet, 11 C.F. rappresentate e difese dall'Avv. Massimiliano C.F._2
SCIULLI (C.F. PEC presso lo studio del C.F._3 Email_1
quale sono elettivamente domiciliato in Aosta, Via Festaz n. 29 in forza di procura alle liti che si deposita unitamente al presente atto
- APPELLANTE -
CONTRO
, nata il [...] a [...], residente in [...], Loc. CP_1
Bret n. 14, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Nicole OR, in Aosta, Via C.F._4
Festaz n. 7, C.F. C.F._5
- ATTRICE IN RIASSUNZIONE –
E
1 , nato il [...] in [...] – Romania, Controparte_2
c.f. , nella sua qualità di erede (figlio) del sig. , nato C.F._6 Persona_1
a San Luca (RV), il 27.09.1932, deceduto in data 19.11.2020 in Aosta, rappresentato e difeso dall'avv.
Nicole OR, in Aosta, Via Festaz n. 7, C.F. C.F._5
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO D'APPELLO
I. Con atto di citazione notificato in data 31 agosto 2012, ed Parte_3 Parte_4
hanno proposto impugnazione avverso la sentenza n. 259/2012, emessa in data 31 maggio 2012 dal
Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, depositata in data 31 maggio 2012, con cui il
Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
ha disposto nei seguenti termini:
1. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento dell'acquisto per intervenuta usucapione, proposta dalle convenute e nella comparsa di Parte_4 Parte_3
risposta;
2. assegna ad la proprietà esclusiva dei beni elencati nel lotto 1, meglio Parte_5
descritti alle pagg. 15 e 16 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 25/10/2010;
3. dispone che i predetti beni vengano rilasciati al predetto liberi da Parte_5
persone e/o cose;
4. assegna ad un assegno di conguaglio di euro 63.900 a carico di Parte_5
e in solido tra loro;
Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_7
su tale somma, a carico dei predetti, sono dovuti gli interessi legali, al tasso di tempo in tempo vigente,
dal 25/10/2010 fino all'effettivo saldo;
5. assegna ad e la Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_7
proprietà comune ed indivisa, con pari quote, dei beni componenti il lotto 2, meglio descritti a pag.
16 della relazione di consulenza tecnica d'ufficio, depositata il 25/10/2010;
6. dichiara tenuto e condanna a restituire ad e Parte_5 Parte_3
la somma di euro 186; Parte_4
2 7. compensa interamente tra le parti le spese di lite del presente giudizio, fatte salve le spese già
liquidate in corso di causa al C.T.U., le quali vengono poste a carico di Parte_5
nella misura di 2/3 d a carico di e Parte_3 Parte_4 Parte_6
nella misura di 1/12 ciascuno. Parte_7
si costituiva in appello nelle forme e nei termini di cui all'art. 347 c.p.c.. Parte_5
All'udienza del 18 marzo 2014, la Corte, rilevato che pendeva avanti al Tribunale di Aosta processo tra le stesse parti relativamente ad un'azione di accertamento dell'avvenuta usucapione degli immobili oggetto di divisione, sospendeva ai sensi dell'art. 295 c.p.c. il presente giudizio, dal momento che la decisione di quel processo incideva sulla formazione della massa da dividere nel presente giudizio.
In data 14 febbraio 2024 la Corte di cassazione emetteva l'ordinanza n. 487/2024, pubblicata in data
26 aprile 2024, con la quale rigettava integralmente il ricorso promosso da ed Parte_4
Parte_3
In data 10 luglio 2024 si costituiva nel presente giudizio in qualità di erede di CP_1
con comparsa di costituzione e contestuale ricorso ex art. 297 c.p.c. per Parte_5
la prosecuzione della causa sospesa.
In data 20 febbraio 2025 con atto di intervento adesivo autonomo Parte_8
interveniva e si costituiva nel presente giudizio in qualità di erede (figlio) del sig.
[...]
Persona_2
[.
All'esito della trattazione della causa, le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte Appellante e Parte_4 Parte_3
In via preliminare:
a) Dichiarare inammissibile e/o rigettare la domanda di riassunzione del processo interrotto ex adverso proposta.
b) interrompere il presente procedimento a seguito del decesso di . Persona_1
Nel merito:
3 - In via principale respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del motivo di appello n. 4 dichiarare l'improcedibilità della per mancata allegazione dei documenti suindicati, con ogni Parte_9
conseguente statuizione.
- In via subordinata: respinta e disattesa ogni avversa deduzione ed eccezione, in riforma e/o annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento dei dedotti motivi, previo, ex artt. 713 cc e ss, nuovo accertamento e nuova formazione della massa dei beni mobili e immobili facenti parte della comunione e nuovo accertamento dei crediti e dei diritti, anche reali, maturati dai singoli proprietari e/o comproprietari, dichiarare nuova divisione giudiziale dei beni comuni, condannare l'appellato e i sig.ri e a rifondere in favore delle Sig.re Parte_7 Parte_6 Parte_4
e il nuovo credito vantato in virtù delle opere e delle spese sostenute relativamente Parte_3
alle parti comuni dello stabile sito in St. Christophe (AO) ivi comprese quelle relative alle due unità
immobiliari, site al terzo e al secondo piano abitate dalla appellanti, nella misura che risulterà di giustizia e condannare l'appellato a rifondere in favore delle Sig.re e Parte_4 Pt_3
il credito risarcitorio per il godimento non fruito della cosa comune e per l'uso indebito della
[...]
cosa comune, nella misura che risulterà di giustizia, anche tenuto conto dell'esito del giudizio di usucapione.
In Via di ulteriore subordine
Accertare e dichiarare che i diritti accertati nella sentenza 259/2021 del Tribunale di Aosta a favore di pertocchino agli eredi di Persona_1 Persona_1
e non in favore della sola sig.ra e che tutte le statuizioni ivi contenute in
[...] CP_1
riferimento a devono intendersi a favore e nell'interesse della massa Persona_1
ereditaria e degli eredi di . Persona_1
In ogni caso
Con vittoria di spese, diritti, onorari di causa, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge e successive occorrende di entrambi i gradi di giudizio.
Per parte Attrice in riassunzione:
4 Voglia la Ecc.ma Corte adita rigettare l'appello formulato dalle signore e Parte_1 Pt_2
e per l'effetto confermare in ogni sua parte la sentenza impugnata, con il favore delle spese
[...]
del giudizio di appello e di quello di riassunzione.
Le parti hanno quindi provveduto allo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica ex artt. 190 e 352 c.p.c..
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 5 novembre 2025.
-RAGIONI DELLA DECISIONE
1. OGGETTO DEL GIUDIZIO
In data 3 agosto 2004 decedeva lasciando come eredi il marito Persona_3
e i figli e . La successione avveniva Parte_5 Pt_3 Pt_7 Pt_4 Pt_6
ab intestato, stante l'assenza di un testamento, ossia la quota di 1/3 al marito e la restante quota di 2/3
ai quattro figli.
Con atto di citazione datato 16 dicembre 2008 conveniva in giudizio i Parte_5
propri figli e al fine di promuovere la divisione della Parte_4 Pt_3 Pt_6 Pt_7
comunione ereditaria derivante dalla successione della signora nonché della Per_3
comunione ordinaria tra il signor , proprietario per la quota di ½ e l'eredità morendo Parte_5
dismessa dalla signora proprietaria dell'altro ½ dei beni immobili caduti in Persona_3
successione. All'udienza di comparizione si costituivano in giudizio le figlie ed Parte_4
le quali chiedevano, in via riconvenzionale, di accertarsi l'intervenuta usucapione Parte_3
a favore delle medesime di due appartamenti facenti parte della comunione e, segnatamente, quelli da loro occupati;
mentre degli altri convenuti ed veniva Parte_7 Parte_6
dichiarata la contumacia.
Con sentenza n. 259/2012 emessa in data 31 maggio 2012 il Tribunale di Aosta dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale di accertamento dell'intervenuta usucapione ed assegnava ad il beni indicati nel lotto 1, così come stabilito nella CTU disposta in Parte_5
corso di causa;
disponeva che gli stessi fossero rilasciati liberi da persone o cose ed assegnava allo
5 stesso un conguaglio di euro 63.900 a carico solidale di tutti gli altri eredi;
assegnava, invece, il lotto
2 agli altri quattro eredi.
Con atto di citazione in appello del 31 agosto 2012 ed Parte_3 Parte_4
impugnavano la sentenza di primo grado chiedendo, in via preliminare, di sospendere l'esecutività
della medesima ai sensi dell'art. 283 c.p.c.; sempre in via preliminare di sospendere ex art. 295 ss c.p.c. il presente giudizio di appello in attesa della definizione del giudizio di primo grado avente ad oggetto l'usucapione dei beni immobili occupati dalle odierne appellanti (causa ad oggi definita con l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 487/2024, v. supra); in via principale dichiarare l'improcedibilità della divisione per mancata allegazione dei documenti suindicati;
in via di subordine dichiarare nuova divisione giudiziale dei beni comuni, condannare l'appellato e i signori Pt_6
ed a rifondere alle appellanti il credito vantato in virtù delle opere e
[...] Parte_7
delle spese sostenute relativamente alle parti comuni dello stabile in Saint Christophe (AO) ivi comprese quelle relative alle due unità immobiliari abitate dalle appellanti e condannare l'appellato a rifondere nei confronti di ed il credito risarcitorio per il Parte_3 Parte_4
godimento non fruito della cosa comune e per l'uso indebito della medesima, anche tenuto conto dell'esito del giudizio di usucapione.
Con comparsa di risposta del 17 gennaio 2023 si costituiva nel giudizio di appello
[...]
richiedendo il rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di Parte_5
primo grado e la conferma in ogni sua parte della sentenza impugnata, con il favore delle spese di lite.
All'udienza del 22 gennaio 2013 il Collegio rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e, dopo aver dichiarato la contumacia di Parte_7
ed rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni al 18 marzo 2014. Parte_6
In data 18 marzo 2014 la Corte sospendeva il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. per pregiudizialità
in attesa dell'esito della causa di usucapione promossa da ed Parte_3 Parte_4
nei confronti degli altri eredi.
6 Come già in parte indicato, la causa vertente sull'intervenuta usucapione veniva definita dalla Corte
di cassazione con l'ordinanza n. 487/2024 con la quale veniva rigettato integralmente il ricorso, condannando ed al pagamento delle spese legali, oltre al Parte_3 Parte_4
risarcimento del danno ai sensi dell'art. 96 c.p.c., nonché al pagamento della somma di euro 3.000 in favore della Controparte_3
In data 10 luglio 2024 si costituiva nel presente giudizio con comparsa di costituzione CP_1
di erede e contestuale ricorso ex art. 297 c.p.c. in qualità di erede di (in Parte_5
virtù di testamento olografo pubblicato in data 14 settembre 2023) insistendo in tutte le domande,
eccezioni, istanze, ragioni e difese svolte dal medesimo nella comparsa del 25 ottobre 2012 e con tutti i precedenti scritti difensivi ai quali si riportava.
Con comparsa di costituzione del 17 dicembre 2024 si costituivano in giudizio ed Parte_3
chiedendo, in via preliminare di dichiarare l'inammissibilità e/o il rigetto della Parte_4
domanda di riassunzione del processo;
in via principale di dichiarare l'improcedibilità della divisione per mancata allegazione dei necessari documenti;
in via subordinata, di dichiarare una nuova divisione giudiziale previo nuovo accertamento e nuova formazione della massa dei beni mobili e immobili facenti parte della comunione e nuovo accertamento dei crediti e dei diritti, anche reali,
maturati dai singoli proprietari e/o comproprietari, nonché di condannare l'appellato, Pt_7
ed a rifondere in favore di ed il
[...] Parte_6 Parte_3 Parte_4
nuovo credito vantato in virtù delle opere e delle spese sostenute relativamente alle parti comuni dello stabile sito in St. Christophe (AO) ivi comprese quelle relative alle due unità immobiliari, abitate dalla appellanti e condannare l'appellato a rifondere in favore di e Parte_4 Pt_3
il credito risarcitorio per il godimento non fruito della cosa comune e per l'uso indebito della
[...]
medesima; nonché, in via di ulteriore subordine, di accertare e dichiarare che i diritti accertati nella sentenza 259/2021 del Tribunale di Aosta a favore di agli Parte_10
eredi dello stesso e non in favore della sola e che tutte le statuizioni ivi contenute in CP_1
riferimento ad devono intendersi a favore e nell'interesse della massa Parte_5
ereditaria e degli eredi dello stesso.
7 Con provvedimento assunto in data 29 gennaio 2025 la Corte, ritenuta la valida instaurazione del contraddittorio senza necessità di notifica ai contumaci e ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza di precisazione delle conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. alla data del 12 marzo
2025.
In data 20 febbraio 2025, con atto di intervento adesivo autonomo, si costituiva in giudizio
[...]
nella sua qualità di erede di riportandosi e Controparte_2 Parte_5
facendo proprie tutte le domande, eccezioni, istanze, ragioni e difese sollevate nella comparsa del medesimo del 25 ottobre 2012 ed in quella di costituzione di erede e contestuale ricorso ex art. 297
c.p.c. del 10 luglio 2024 di CP_1
Con provvedimento del 13 marzo 2025 la Corte, viste le note di precisazione delle conclusioni depositate dalle parti, assumeva la causa a decisione, previa concessione dei termini di giorni 60 per il deposito di memoria conclusionale e di giorni 20 per il deposito di memoria di replica;
2. MOTIVI D'IMPUGNAZIONE
Le Appellanti, ritenendo la sentenza di prime cure non condivisibile e meritevole di essere riformata,
presentavano motivi di gravame, articolandoli nel seguente modo.
In via preliminare le Appellanti eccepivano l'inammissibilità della domanda di riassunzione e la mancata notifica dell'atto stesso di riassunzione ai convenuti contumaci.
La prima eccezione veniva argomentata muovendo dalla circostanza che, anche a voler tenere fede al testamento prodotto da ed risultano essere CP_1 Parte_4 Parte_3
eredi di e dunque comproprietarie dei beni facenti parte del lotto 1 della Parte_5
relazione di CTU. Difetterebbe perciò l'interesse ad agire in riassuzione in capo a poiché non CP_1
si potrebbe realizzare lo scopo cui è finalizzata l'azione di divisione, la quale consente a ciascun erede di godere e disporre dei beni pervenuti per successione in maniera piena e senza le limitazioni imposte dalla divisione. Nel caso di specie la ratio della norma verrebbe frustrata proprio dal decesso di in appello poiché determinerebbe un nuovo stato di indivisione sui beni Parte_5
facenti parte del lotto assegnato con la sentenza di primo grado.
8 Oltre a ciò, le Appellanti sostenevano che non avrebbe diritto in proprio di riassumere CP_1
la causa in quanto la stessa non sarebbe proprietaria esclusiva dei beni immobili che erano in comproprietà tra il de cuius ed i suoi figli né titolare in via esclusiva dei Parte_5
diritti sanciti in capo al medesimo dalla sentenza di primo grado. Ne consegue che per poter agire in riassunzione la stessa avrebbe dovuto confrontarsi con gli altri coeredi ed ottenere l'autorizzazione da questi;
pertanto, nel caso in esame difetterebbe una delibera autorizzativa da parte degli altri comunisti che decidano in ordine all'azione da esperire e circa la convenienza della prosecuzione del giudizio divisionale.
Con il primo motivo di gravame le Appellanti lamentavano il mancato espletamento del procedimento di cui agli artt. 713 ss c.c. dal momento che né l'attore avrebbe dato prova della consistenza dell'intera massa ereditaria né il Giudice avrebbe richiesto al CTU di compiere la ricostruzione di tale massa,
nonché, susseguentemente, di stimarla ed in seguito assegnarla. Il Giudice di prime cure, infatti,
avrebbe violato il disposto codicistico applicando una procedura di divisione illegittima e contraria alla legge, limitandosi a dividere i due lotti immobiliari come se si trattasse di una semplice divisione ordinaria e non ereditaria. La sentenza in esame, dunque, sarebbe per tale motivo altresì viziata dalla mancanza di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c. poiché a fronte della domanda attorea di divisione della comunione ereditaria il Giudice avrebbe adottato una pronuncia di divisione unicamente dei due immobili, senza procedere alla ricostruzione e alla stima della massa.
Con il secondo motivo di gravame, le Appellanti ritenevano che il valore dei lotti risultasse essere qualificato in maniera non corretta in quanto il CTU non sarebbe stato messo nelle condizioni di valutare le migliorie e le spese sostenute dalle stesse negli alloggi da esse abitati. Le unità abitative,
infatti, erano state interessate, nel corso degli anni, da lavori di pavimentazione, posa di nuovi impianti elettrici, rivestimenti delle pareti con carta da parati, posa di nuovi impianti idraulici, nonché
interi rifacimenti di bagni comprensivi di nuovi sanitari e nuovi allacciamenti. Veniva, infatti,
evidenziato che il CTU compiva una valutazione sullo status attuale degli immobili ma tale valutazione sarebbe viziata dal fatto che, se i suddetti immobili hanno il valore accertato in perizia è
anche grazie alle migliorie apportate dalle appellanti. Pertanto, i relativi conguagli stabiliti nel
9 progetto divisionale avrebbero dovuto essere di differente importo, vale a dire comprensivi delle spese sostenute nel corso degli anni dalle sorelle invece, accogliendo tale progetto divisionale Pt_4
il Giudice di primo grado avrebbe procurato un ingiustificato arricchimento nei confronti di
[...]
. Parte_5
Le Appellanti rilevavano ancora che nella qualificazione dei lotti assegnati non si sarebbe tenuto conto di tutte le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili abitati, nonché delle parti comuni dell'edificio. A tal guisa avanzavano istanze istruttorie che, tuttavia, venivano rigettate.
Il terzo motivo di appello verteva sulla nullità del provvedimento di assegnazione contenuto nella sentenza di primo grado poiché viziato dal mancato assolvimento da parte dell'attore dell'obbligo di produrre la documentazione necessaria per gli effetti traslativi conseguenti la divisione. Veniva
sostenuto che visto che la divisione giudiziale equivale alla divisione negoziale e sottostà alle regole imperative di un atto negoziale inter vivos, parte attrice avrebbe dovuto produrre in corso di causa tutti gli elementi e i documenti necessari ai fini del trasferimento dei beni di cui veniva chiesta la divisione.
Parte Appellata, dal canto suo, si opponeva all'accoglimento dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto esponendo, quanto al primo motivo di gravame, che il Giudice di prime cure non formava la massa ereditaria con la relativa collazione poiché le Appellanti non proponevano alcuna domanda di collazione, salvo che per l'imputazione dell'anticipazione di un paio di versamenti per tasse annuali
(domanda accolta dal Giudice). Specificava inoltre che le medesime non avanzavano alcuna collazione ereditaria in quanto consapevoli che non vi era nessuna donazione o credito della de cuius nei confronti dell' Pt_4
In ordine alla mancata prova della consistenza dell'asse ereditario l'Appellato asseriva di aver prodotto la denuncia di successione indicando i beni immobili dei quali si componeva l'eredità.
Quanto, invece, ai presunti crediti per opere e ristrutturazioni eseguite dalle Appellanti su alcuni beni della massa da dividere l'Appellato dichiarava che tale allegazione non era provata poiché nessuna prova documentale era data per tali esborsi. Le produzioni si limitavano ad alcuni documenti (due
10 fatture della luce e delle fatture telefoniche dei due appartamenti in questione) avulsi da eventuali lavori di ristrutturazione, inidonei a dimostrare il sostenimento delle spese lamentate.
Con riferimento al terzo motivo di gravame l'Appellato sottolineava che nell'atto di scioglimento della comunione devono essere indicati gli estremi delle concessioni o delle sanatorie e non la produzione dei relativi certificati o copie delle concessioni.
3. LA DECISIONE
Questa Corte ritiene l'impugnazione presentata non meritevole di accoglimento.
In ordine alle eccezioni sollevate deve ritenersi che, quanto al contestato difetto di titolarità in capo all'odierna attrice in riassunzione, l'oggetto del presente giudizio di divisione non concerne la divisione dell'eredità di bensì la divisione della comunione ereditaria Parte_5
derivante dalla successione di per cui è irrilevante sul punto il decesso Persona_3
dell'uomo. è legittimata ad agire in riassunzione in quanto erede di CP_1 [...]
in virtù di testamento olografo pubblicato in data 14 settembre 2023. Quanto al Parte_5
preteso difetto di accettazione dell'eredità lamentato dalle Appellanti deve evidenziarsi che l'accettazione è implicita nell'esperimento, da parte del chiamato, di azioni giudiziarie che, essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari, non rientrano negli atti conservativi e dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c., per cui,
trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle, pertanto dimostra, se le esperisce, di aver accettato l'eredità. Nel caso di specie ciò è dimostrato dalla costituzione in giudizio di avanti la Corte di cassazione nel giudizio di usucapione CP_1
avente ad oggetto parte dei beni caduti nella massa ereditaria.
In ordine alla mancata notifica dell'atto di riassunzione del giudizio ai convenuti contumaci si prevede che la notifica al contumace di tale atto è disposta unicamente nelle ipotesi in cui si ravvisi una modifica radicale rispetto alla situazione preesistente sotto il profilo soggettivo od oggettivo. La ratio di tale previsione, infatti, va individuata nel fatto che, se la parte ha deciso di non costituirsi nel giudizio precedente ciò non consente di presumere che agirà nello stesso modo anche in seguito alle
11 mutate condizioni, diversamente opinando ne risulterebbe leso il suo diritto di difesa. L'art. 292 c.p.c.
prevede un elenco degli atti da notificare al contumace da considerarsi tassativo e tra questi non vi è
l'atto di riassunzione. La giurisprudenza, consolidata sul punto, asserisce che la prosecuzione del processo in cui gli eredi subentrino ai loro danti causa nella medesima posizione, senza alcuna modifica alle domande e alle eccezioni proposte, non rientra nella fattispecie della modifica della preesistente situazione processuale. Nel caso in esame , nell'atto di riassunzione, si è riportata CP_1
integralmente al contenuto e alle domande formulate da nella comparsa Parte_5
di costituzione, per cui non v'è quella richiesta modifica della preesistente situazione processuale.
Quanto alla contestata irregolarità della procedura di divisione dei beni ereditari – oggetto del primo motivo di appello – e, in particolare, all'accertamento della massa ereditaria mediante collazione,
deve sottolinearsi che, sebbene la giurisprudenza prevalente escluda la necessità di una specifica domanda di collazione, ritenendosi sufficiente, affinché il giudice vi provveda, un semplice riferimento negli atti di causa all'esistenza di pregresse donazioni a favore di uno dei soggetti tenuti alla collazione (cfr. sul punto Cass. Sez. II 19 novembre 2004 n. 21895), difetta, nel caso di specie l'allegazione delle presunte donazioni. È pacifico, infatti, che dal punto di vista probatorio, per il coerede che intenda chiedere la collazione, si reputano sufficienti la domanda di divisione e la menzione in essa di determinati beni - indicati come oggetto di pregressa donazione diretta od indiretta e quali facenti parte dell'asse ereditario da ricostruire – a sollecitare che l'accertamento da parte del giudice in ordine alla consistenza dell'esse abbia luogo con riferimento anche a codesti beni;
con l'ulteriore conseguenza che sulla parte la quale eccepisca un fatto ostativo alla collazione gravi l'onere di fornirne la prova nei confronti di tutti gli altri condividenti.
Ne consegue che, per chi invoca la collazione, sia sufficiente la semplice menzione in giudizio di una donazione diretta od indiretta, con la precisazione, tuttavia, che tale allegazione deve essere specifica.
Quest'ultima, infatti, deve individuare il bene che costituisce oggetto di donazione diretta od indiretta e deve essere corredata dall'allegazione che sia stato effettivamente il de cuius a procurarne l'acquisto; al contrario, un'allegazione generica non è suscettibile di essere presa in considerazione a tal fine.
12 Nel caso in esame non v'è prova di eventuali donazioni, dirette od indirette.
Nel formulare domanda di divisione, provvedeva alla denuncia di Parte_5
successione indicando i beni dei quali si componeva l'eredità; le odierne Appellanti, costituendosi in causa, non contestavano detta consistenza ed indicavano in maniera del tutto generica l'eventuale presenza della società Stella SNC, di liquidità giacenti su conti correnti e somme in contanti, circostanze queste ultime non meritevoli di essere prese in considerazione attesa l'evidente genericità.
Quanto alle presunte migliorie apportate dalle appellanti negli alloggi da esse abitate deve condividersi quanto asserito dal Giudice di prime cure. Le sorelle i limitavano unicamente Pt_4
ad indicare i lavori effettuati ma omettevano di produrre documentazione attestante le spese sostenute,
unica modalità (quella documentale) suscettibile di assurgere a provare quanto allegato, nel caso in esame del tutto mancante. Le produzioni, infatti, si limitavano ad alcuni documenti avulsi da eventuali lavori di ristrutturazione – quali fatture della luce e fatture telefoniche – nonché ad alcuni manoscritti provenienti dalle medesime sorelle, materiale questo evidentemente inidoneo a dimostrare il sostenimento delle spese asseritamente sostenute.
In ordine al terzo motivo di gravame deve muoversi dall'assunto secondo il quale la nullità comminata dall'art. 46 D.P.R. n. 380/2001 e dagli artt. 17 e 40 della L. n. 47/1985 va ricondotta nell'ambito dell'art. 1418 c. 3 c.c., di cui costituisce specifica declinazione, e deve qualificarsi come nullità
testuale, con tale espressione dovendosi intendere, in stretta adesione al dato normativo, un'unica fattispecie di nullità che colpisce gli atti tra vivi ad effetti reali indicati nelle norme che la prevedono,
che è volta a sanzionare la mancata inclusione in tali atti degli estremi del titolo abilitativo dell'immobile, titolo che, ovviamente, deve esistere realmente e deve essere riferibile proprio a quell'immobile. Deve altresì precisarsi che tale causa di nullità si applica anche agli atti di divisione,
finanche di provenienza ereditaria, e ciò senza che rilevi che l'abuso sia stato commesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 47/1985 (cfr. ord. Cass. n. 2062/2024). Alla luce di quanto sinora asserito risulta evidentemente ultronea, per il fine che qui rileva, la doverosa allegazione delle licenze, concessioni edilizie, eventuali denunce di inizio attività e titoli abilitativi in sanatoria concernenti gli immobili de qua, in quanto accertamenti già svolti in sede di CTU.
13 Quanto, invece, alla richiesta di accertare e dichiarare che i diritti accertati nella sentenza n. 259/2021
del Tribunale di Aosta a favore di agli eredi del medesimo e Parte_10
non in favore della sola e che tutte le statuizioni ivi contenute in riferimento all'uomo CP_1
debbano intendersi a favore e nell'interesse della massa ereditaria e degli eredi dello stesso,
trattandosi di questione non attinente all'oggetto della presente causa, come indicato supra, va pertanto fatta valere in separato giudizio.
Stante quanto sinora riportato l'appello va rigettato.
4. SPESE DEL GIUDIZIO D'APPELLO
In relazione al presente grado di appello, in applicazione del disposto di cui agli artt. 91 ss c.p.c., va ritenuta la soccombenza delle appellanti.
Deve essere pertanto pronunciata la condanna di parte appellante al rimborso delle spese legali a favore di parte appellata e dell'intervenuto che, in ragione dell'unicità delle posizione, vengono liquidate unitariamente.
Atteso il valore della massa da dividere, oggetto del presente appello, le spese devono essere liquidate nello scaglione da € 1.000.001 a € 2.000.000, in un valore intermedio tra il minimo e il massimo,
tenuto conto della media difficoltà della controversia, alla luce delle questioni di fatto e diritto affrontate.
Le spese legali si liquidano in euro 20.000,00, con aumento del 30% ai sensi dell'art. 4 c. 2 del DM
n. 55/2014, con un totale di euro 30.000,00 oltre accessori di legge.
Ai sensi del disposto dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115/2002, allorquando l'impugnazione è
respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte “è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione”: va,
pertanto, dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale normativa.
P.Q.M.
Visti gli artt. 352, 359, 132 c.p.c.
La Corte d'Appello di Torino – Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione respinta,
14 respinge l'appello confermando integralmente l'impugnata sentenza;
condanna ed a rimborsare a e ad Parte_3 Parte_4 CP_1 [...]
le spese del presente giudizio che si liquidano in 30.000,00 euro per Controparte_2
compensi, oltre rimborso spese forfettario del 15%, CPA ed IVA.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, a fronte della presente decisione, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di chi ha presentato appello, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto, in applicazione delle normative vigenti, per l'appello proposto.
Così deciso il 5.11.2025
Minuta redatta dal MOT, Dott. Stefano Minniti
Il Presidente relatore
Dott.ssa Cecilia Marino
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