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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3131/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3131/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
LO MO (MI), Viale Piemonte n. 5; e
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Pisa, Via R. Fucini n. 49, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita a LO MO (MI) in viale Piemonte n. 5 ritornerà nella piena ed esclusiva disponibilità della IG -la quale ne è piena proprietaria- in quanto il signor Pt_2 se ne allontanerà entro e non oltre il 15 giugno 2025, portando con sé tutti i propri effetti Pt_1 personali.
2) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
3) Al fine di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali i coniugi concordano quanto segue, in deroga a quanto convenuto in sede di separazione: A) Il signor si impegna a versare alla IG , con cadenza Parte_1 Parte_2 mensile:
- euro 250,00 (duecentocinquanta/00) il primo martedi di ogni mese, a titolo di rimborso delle rate del prestito contratto -per di lui esigenze personali di liquidità- con Agos S.p.A dalla IG
, fino alla sua estinzione integrale;
Pt_2 - euro 200,00 (duecento/00) il secondo martedi di ogni mese, affinchè la IG possa Pt_2 procedere al pagamento delle rate del debito assunto dallo stesso con la IG Parte_3
fino alla sua completa estinzione.
[...]
B) Il signor si impegna a corrispondere alla Sig.ra , entro il giorno 30 di ciascun mese, Pt_1 Pt_2 la somma di euro 800,00 (ottocento/00) a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di proprietà della medesima, con riferimento ai mesi di maggio 2025 e giugno 2025, e, comunque, sino all'effettivo rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e cose;
la decorrenza del suddetto obbligo è fissata alla data di sottoscrizione del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. C) Il signor si impegna a versare alla IG entro il 30 aprile 2025 la somma di Pt_1 Pt_2 euro 800,00 (ottocento/00), a titolo di indennità di occupazione dell'immobile della stessa prevista della sentenza di separazione n.181/2025 del Tribunale di Monza per i mesi di aprile 2025; D) La IG si impegna ad effettuare il bonifico a favore della IG entro due Pt_2 Pt_3 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa somma da parte del signor fornendo a Pt_1 quest'ultimo idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento. E) La IG rinuncia espressamente alla somma di euro 800,00, dovutale dal signor Pt_2 Pt_1
a titolo di indennità di occupazione per il mese di gennaio 2025 in forza della sentenza di separazione n.181/2025 del Tribunale di Monza per i mesi di aprile 2025. F) In caso di cessione, anche parziale, dell'attività lavorativa del signor (quale che sia la forma Pt_1 giuridica della stessa), il giorno del ricevimento del corrispettivo o anche solo di un acconto sullo stesso, il signor si impegna a: Pt_1
a) versare alla IG la somma necessaria ad estinzione anticipata del debito Agos S.p.A., Pt_2 con rinuncia espressa ad ogni azione di rivalsa nei suoi confronti;
b) estinguere integralmente il debito residuo verso la IG fornendone tempestiva Pt_3 documentazione alla IG;
Pt_2
c) corrispondere alla IG le somme dovute a titolo di indennità di occupazione Pt_2 dell'immobile di proprietà della IG di cui al punto 3 del presente accordo ove non Pt_2 puntualmente corrisposte;
G) La IG , in caso di cessione, anche parziale, dell'ttività lavorativa del Parte_2
Sig. -quale che sia la forma giuridica della stessa- si impegna a versare al medesimo la somma Pt_1 da lei eventualmente percepita a titolo di corrispettivo per la predetta cessione, a condizione che il signor abbia adempito puntualmente e integralmente a tutte le obbligazioni previste nel presente Pt_1 accordo;
tale versamento dovrà avvenire entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data in cui sarà stato documentato l'integrale adempimento delle suddette obbligazioni da parte del signor Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 181/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 16.01.2025 e pubblicata in data 04.02.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 07.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 5 ottobre 2015 (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Calcio (BG), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Calcio (BG), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3131/2025 R.G. vertente tra: (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
LO MO (MI), Viale Piemonte n. 5; e
(C.F. , nata a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Bongo ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore a Pisa, Via R. Fucini n. 49, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio CONCLUSIONI CONGIUNTE Voglia il Tribunale adito pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti alle seguenti condizioni:
1) La casa coniugale, sita a LO MO (MI) in viale Piemonte n. 5 ritornerà nella piena ed esclusiva disponibilità della IG -la quale ne è piena proprietaria- in quanto il signor Pt_2 se ne allontanerà entro e non oltre il 15 giugno 2025, portando con sé tutti i propri effetti Pt_1 personali.
2) Non vi è luogo per l'assegno divorzile per essi coniugi in quanto entrambi i coniugi godono di adeguati redditi.
3) Al fine di regolamentare i reciproci rapporti patrimoniali i coniugi concordano quanto segue, in deroga a quanto convenuto in sede di separazione: A) Il signor si impegna a versare alla IG , con cadenza Parte_1 Parte_2 mensile:
- euro 250,00 (duecentocinquanta/00) il primo martedi di ogni mese, a titolo di rimborso delle rate del prestito contratto -per di lui esigenze personali di liquidità- con Agos S.p.A dalla IG
, fino alla sua estinzione integrale;
Pt_2 - euro 200,00 (duecento/00) il secondo martedi di ogni mese, affinchè la IG possa Pt_2 procedere al pagamento delle rate del debito assunto dallo stesso con la IG Parte_3
fino alla sua completa estinzione.
[...]
B) Il signor si impegna a corrispondere alla Sig.ra , entro il giorno 30 di ciascun mese, Pt_1 Pt_2 la somma di euro 800,00 (ottocento/00) a titolo di indennità di occupazione dell'immobile di proprietà della medesima, con riferimento ai mesi di maggio 2025 e giugno 2025, e, comunque, sino all'effettivo rilascio dell'immobile stesso, libero da persone e cose;
la decorrenza del suddetto obbligo è fissata alla data di sottoscrizione del ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio. C) Il signor si impegna a versare alla IG entro il 30 aprile 2025 la somma di Pt_1 Pt_2 euro 800,00 (ottocento/00), a titolo di indennità di occupazione dell'immobile della stessa prevista della sentenza di separazione n.181/2025 del Tribunale di Monza per i mesi di aprile 2025; D) La IG si impegna ad effettuare il bonifico a favore della IG entro due Pt_2 Pt_3 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa somma da parte del signor fornendo a Pt_1 quest'ultimo idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento. E) La IG rinuncia espressamente alla somma di euro 800,00, dovutale dal signor Pt_2 Pt_1
a titolo di indennità di occupazione per il mese di gennaio 2025 in forza della sentenza di separazione n.181/2025 del Tribunale di Monza per i mesi di aprile 2025. F) In caso di cessione, anche parziale, dell'attività lavorativa del signor (quale che sia la forma Pt_1 giuridica della stessa), il giorno del ricevimento del corrispettivo o anche solo di un acconto sullo stesso, il signor si impegna a: Pt_1
a) versare alla IG la somma necessaria ad estinzione anticipata del debito Agos S.p.A., Pt_2 con rinuncia espressa ad ogni azione di rivalsa nei suoi confronti;
b) estinguere integralmente il debito residuo verso la IG fornendone tempestiva Pt_3 documentazione alla IG;
Pt_2
c) corrispondere alla IG le somme dovute a titolo di indennità di occupazione Pt_2 dell'immobile di proprietà della IG di cui al punto 3 del presente accordo ove non Pt_2 puntualmente corrisposte;
G) La IG , in caso di cessione, anche parziale, dell'ttività lavorativa del Parte_2
Sig. -quale che sia la forma giuridica della stessa- si impegna a versare al medesimo la somma Pt_1 da lei eventualmente percepita a titolo di corrispettivo per la predetta cessione, a condizione che il signor abbia adempito puntualmente e integralmente a tutte le obbligazioni previste nel presente Pt_1 accordo;
tale versamento dovrà avvenire entro il termine di 7 (sette) giorni dalla data in cui sarà stato documentato l'integrale adempimento delle suddette obbligazioni da parte del signor Pt_1
MOTIVI DELLA DECISIONE I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza definitiva n. 181/2025 emessa dal Tribunale di Monza in data 16.01.2025 e pubblicata in data 04.02.2025, passata in cosa giudicata. Non è poi contestato che sin dalla data dell'udienza innanzi al Giudice delegato in sede di separazione, tenuta su richiesta delle parti ex art. 127 ter c.p.c., non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza. Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. III. Le spese del procedimento devono essere interamente compensate fra le parti tenuto conto della natura del procedimento.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 07.05.2025, così provvede: Parte_2
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 [...]
in data 5 ottobre 2015 (atto n. 5 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio Parte_2 del Comune di Calcio (BG), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Calcio (BG), dopo il suo passaggio in giudicato, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898; III. Dichiara compensate le spese del presente giudizio. Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4 dicembre 2025 Il Giudice est. Camilla Filauro Il Presidente Carmen Arcellaschi