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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 14/10/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 158 / 2024 R.G.;
promosso da:
(GIA' Parte_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FAZIO MONICA ed
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SAN BARNABA, 30 20122 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RO OL ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in INDIRIZZO
TELEMATICO;
- parte appellata
Oggetto: Factoring.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 607/2023, pubblicata in data 4/07/23, non notificata, condannare il (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Priarone, in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, al pagamento delle seguenti somme:
- € 720,00 (già decurtata la somma riconosciuta a tale titolo in sentenza) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato/ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 720,00).
- € 3.698,43 a titolo di interessi di mora maturati sulla sorte capitale – compresa la fattura riconosciuta in primo grado - da determinarsi ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del
D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze delle originarie fatture all'effettivo saldo, pari ad € 3.698,43, nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 18/07/22, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc 24/03/22, richiamando il contenuto della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc 14/04/22.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca
e successive”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello proposto da (già ) in quanto Pt_1 Parte_2 Pt_1 inammissibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 607/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 3 luglio 2023;
2 - condannare (già ) al pagamento delle spese e delle Pt_1 Parte_2 Pt_1 competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1. - oggi si è resa cessionaria per Parte_2 Parte_1
factoring di una serie di crediti delle società e Controparte_2 Controparte_3
nei confronti del . Controparte_4 CP_1 Controparte_1
Non avendo ottenuto il pagamento delle somme, ha agito Parte_3 dinanzi al Tribunale di Alessandria contro l'Ente locale per ottenerne la condanna al pagamento di € 25.682,36 per sorte capitale, più € 6.693,46 per interessi moratori ex artt. 4
e 5 d.lgs. 231/2002, più € 1.920 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2, d.lgs. cit. per ogni fattura non saldata.
1.2 - Il si è costituito eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza nel merito della domanda di pagamento avversaria, sia perché mancava la prova scritta dei contratti stipulati tra esso Ente territoriale e le società cedenti i crediti (a), sia perché non vi era stata adesione ai sensi dell'art. 9 l.
2248/1865, all. E, dell'Ente alla cessione (b), sia infine per la prescrizione biennale dei crediti stessi, ai sensi dell'art. 1, co. 4, l. 205/2017 (c).
1.3 - Il Tribunale dichiarava la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c. 4 c.p.c. e assegnava a un termine per integrare la domanda e Parte_2
regolarizzare le produzioni. Parte attrice ottemperava alla richiesta producendo alcuni documenti.
1.4 - All'udienza di precisazione delle conclusioni modificava Parte_2 parzialmente il quantum debeatur delle proprie domande nella misura di € 21.594,74 a titolo di residua sorte capitale alla data del 14.03.2023, oltre agli interessi moratori per € 11.159,33 nonché degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. oltre ad € 1.920,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002.
3 1.5 - Con sent. n. 607/2023, pubblicata il 4.07.2023, il Tribunale di Alessandria, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava il al Controparte_1
pagamento in favore di dei seguenti importi: Pt_1
- € 2.045 per capitale sulla fattura n. 2017900487, oltre agli interessi moratori da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza sino al saldo, ed oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso legale, con decorrenza dal 21.06.2021, sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi;
- € 6.235,45 per capitale sulle fatture nn. 1810831519, 1902695298, 1903716639,
1904702946, 1905733464, 1906863658, 1907690316, oltre interessi moratori da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, ed oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso legale, con decorrenza dal 21.06.2021, sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi;
- € 40 onnicomprensivi ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002;
e compensava integralmente le spese.
Questi gli argomenti del Tribunale:
- la mancata accettazione della cessione da parte dell'Ente territoriale debitore, ai sensi degli artt. 9 l. 2248/1865 all. E e 69 l. Cont. Stato, era irrilevante nella fattispecie, trattandosi di cessione di crediti per contratti già ampiamente eseguiti;
- la prova dell'esistenza dei contratti con il Comune di alla base dei crediti Controparte_1
ceduti era stata solo in parte fornita da , producendo solo Parte_2
alcuni dei testi contrattuali. Pertanto:
(a) quanto alle forniture da la società attrice aveva prodotto solo il Controparte_3
contratto di cessione e un prospetto contabile predisposto dalla stessa società contenente un “elenco di fatture” riproducente quello allegato al contratto di cessione, di talchè non poteva ritenersi provata l'esistenza di un contratto, a monte, tra la società fornitrice e l'Ente territoriale;
(b) quanto alle forniture di ( aveva Controparte_2 Parte_2 ridotto la domanda, in linea capitale, ad € 21.594,74, ossia alle sole fatture nn.
1810831519, 1902695298, 1903716639, 1904702946, 1905733464, 1906863658,
1907690316), le produzioni di consentivano di individuare Parte_2
la fonte dei crediti nella fattispecie prevista dal Titolo IV del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di
4 reti urbane – TIVG e nel regime c.d. di “ultima istanza”, in base al quale l'Ente pubblico che rimane privo di fornitura di gas viene “assegnato” ad un fornitore selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara (nella specie, il vincitore della gara era CP_2
), in modo da continuare ad alimentare la rete per ragioni di pubblico interesse;
il
[...]
PDR cui erano riferiti i consumi di gas oggetto di fatturazione, col n. 04330000016498 ubicato presso il Comune di , coincideva con quello rispetto al quale Controparte_1
aveva comunicato l'attivazione del servizio di “ultima istanza”, e pertanto, CP_2 erano dovuti gli importi di cui alle fatture indicate dalla società attrice, per un totale di €
6.235,45; andava, invece, respinta l'eccezione di prescrizione, perché, per quanto riguardava le fatture nn. 1905733464, 1906863658 e 1907690316 rispettivamente del
19.06.2019, 23.07.2019 e 20.08.2019, il deposito della memoria integrativa del
21.06.2021, successivo al rilievo di nullità ex art. 164, 5° co., c.p.c., costituiva valido atto interruttivo, mentre per le altre fatture, aveva prodotto al Parte_2
doc. 7 un sollecito di pagamento, includente tutte le fatture oggetto di causa, inviato dalla stessa in data 19.06.2020 alla p.e.c. del CP_1
(c) quanto ai crediti già vantati da (quelli oggetto di domanda erano Controparte_4 relativi a tre fatture: le nn. 2017900487 e 2017900702 cedute all'attrice con contratto del
27.07.2017 e la n. 2016900936 ceduta con contratto del 22.12.2016),
[...]
aveva prodotto: la determina 46/RAG del 30.12.2015, CIG Parte_2
ZAD1A4CDA1, contenente l'impegno di spesa “per assistenza programmi 2016”; un modulo d'ordine sottoscritto dal Comune di in data 31.12.2016; la Controparte_1 proposta economica con relativo modulo d'ordine di accettata e Controparte_4
sottoscritta dal in data 21.03.2017 e la determina n. 13/RAG del 22.03.2017, CP_1
CIG Z501DEFA41D; le tre fatture oggetto di domanda. Su tali basi, non poteva anzitutto essere riconosciuta all'attrice la somma portata dalla fattura n. 2016900936 intestata alla
“ENGINEERING TRIBUTI S.P.A”, soggetto nominalmente diverso dalla cedente
(e avente capitale sociale ed indirizzo della sede diversi per quel che Controparte_4 può evincersi dalle fatture) ed il cui rapporto con quest'ultima non era stato minimamente chiarito da , che si era limitata ad asserire: “Engineering Parte_2
SPA è ”; in ogni caso, la documentazione che avrebbe dovuto provare CP_4
il contratto di fornitura era del tutto inidonea, dal momento che la fattura di cui veniva chiesto il pagamento era del 30.06.2016 e il modulo d'ordine sottoscritto dal CP_1
con relativo contratto era del 31.12.2016 (per un servizio di manutenzione software che a quella data terminava essendo relativo all'annualità 2016). Era invece dovuta la
5 somma di € 2.045,00 di cui alla fattura n. 2017900487 del 30.04.2017, avente ad oggetto
“Manutenzione TINN 2017”. La fattura n. 2017900702 di € 190 non poteva essere riferita al titolo contrattuale allegato da , dal momento che la sua Parte_2
causale promanava da una determinazione differente, la n. 19/2017 del 05.05.2017; detta fattura, quindi, non poteva essere riconosciuta in pagamento non essendo comprensibile a che titolo ed in forza di quale rapporto contrattuale fossero state eseguite le prestazioni cui si riferiva di “relazione al conto di bilancio”. I crediti già della cedente non erano prescritti, dato che si trattava di corrispettivi dovuti Controparte_4
per servizi di manutenzione di software, e non per fornitura di gas/energia, cui si riferisce l'art. 1, co. 4, l. 207/2017;
- dovevano essere riconosciuti gli interessi moratori al tasso commerciale automaticamente decorrenti dalla scadenza di ciascuna delle fatture sino al saldo;
- l'importo forfetario dovuto a titolo risarcimento ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002, pari ad € 40, doveva essere riconosciuto una sola volta dal momento che trattavasi, appunto, di somma forfettariamente riconosciuta a titolo di “spese di recupero”, fatta salva la prova del maggior danno, e nel caso di specie, aveva compiuto Parte_2
un'unica intimazione di pagamento per tutte le fatture oggetto di causa, unica, perciò, essendo l'attività di recupero oggetto di risarcimento;
- erano dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., ma solo al tasso legale e dal giorno della domanda giudiziale per la quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi;
- le spese andavano compensate per reciproca soccombenza.
2. – L'appello di Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_1
2.1 – Il contesta preliminarmente l'ammissibilità dell'appello Controparte_1 poiché – si dice - le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo non risultano particolarmente chiare e poiché i motivi sono inammissibili e/o comunque manifestamente infondati.
L'eccezione è da respingere.
Come meglio si dirà oltre nell'esaminarli singolarmente, i motivi vengono articolati dalla banca appellante in modo da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e sono sempre accompagnati da argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal giudice di primo grado
6 a sostegno della propria decisione;
risulta, con ciò, rispettato il dettato del nuovo art. 342
c.p.c., come riformato dal d.lgs. 149/2022, quanto al requisito della specificità. Occorre aggiungere che la parte appellante, per osservare i requisiti di specificità e concludenza dei motivi del gravame, non deve per forza introdurre degli argomenti nuovi rispetto a quelli spesi nella precedente fase di giudizio, ma potrà anche invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in prime cure, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, purchè comunque nell'atto introduttivo dell'appello vengano contrapposte alle argomentazioni del giudicante di primo grado quelle dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico.
2.2 - Con il primo motivo (“Violazione dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 – mancato riconoscimento dell'importo di euro 40 per ogni fattura azionata”), rileva che il Pt_1 giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere l'importo di € 40 per ogni fattura azionata.
Tale importo è dovuto in virtù di quanto previsto dall'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio. La disposizione consente al creditore di addebitare al debitore, per ogni singola fattura insoluta e/o tardivamente pagata, una somma forfettariamente determinata in € 40 con un completo automatismo, senza che sia necessaria una specifica messa in mora;
essa, quindi, essa troverà applicazione in tutti quei casi in cui il rapporto cliente e fornitore si è deteriorato e si ricorra alle vie giudiziali, posto che si fonda sulla sola debenza degli importi e per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore.
Del resto, la CGUE, con sent. del 20.10.2022, si è pronunciata nel senso che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
Il motivo è fondato, ed è sufficiente, al riguardo, richiamare la pronuncia interpretativa resa dalla CGUE dell'art. 6 dir. 2011/7/CE, recepita nell'ordinamento nazionale dal d.lgs.
192/2012, di modifica del d.lgs. 231/2002.
Occorre, peraltro, considerare che non tutte le fatture azionate sono state riconosciute come dovute dal primo Giudice, bensì solo una parte di esse, e precisamente le fatture nn.
2017900487, 1810831519, 1902695298, 1903716639, 1904702946, 1905733464,
1906863658, 1907690316 e che – salvo quanto si dirà oltre per la fattura di MUNICIPIA
7 s.p.a. n. 2016900936 negata dal Tribunale, trattando del terzo motivo di impugnazione – non vi è stata impugnazione specifica della reiezione dei relativi capi di domanda.
Pertanto, la somma forfetaria di € 40 ex art. 6 d.lgs. 231/2002 spetterà a solo per Pt_1
le citate fatture, oltre alla fattura n. 2016900936 di riconosciuta come di Controparte_4
seguito al § 2.4.2, in parziale riforma della decisione appellata.
2.3 – Con il secondo motivo (“Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – errata compensazione delle spese legali”), ritiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere la reciproca Pt_1 soccombenza, stante l'assenza di domande avversarie, e quindi avrebbe dovuto liquidare le spese in favore di essa banca attrice: la Cass., Sez. Unite, n. 32.061/2022 hanno stabilito che chi vince la causa di poco non paga le spese alla controparte: l'accoglimento molto ridotto della domanda in unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che si configura se la domanda è articolata in più capi;
il riconoscimento della soccombenza reciproca quando una parte ha comunque vinto la causa, sia pure di poco, presenta notevoli difficoltà di applicazione dal momento che non è chiaro come dovrebbe essere individuata la misura oltre la quale l'accoglimento ridotto della domanda possa trasformare la soccombenza da unilaterale in reciproca. Né è agevole quantificare i maggiori oneri processuali che il resistente deve sopportare per la parziale infondatezza della pretesa di controparte.
Il motivo è completamente destituito di fondamento, così come inconferente è la Cass., Sez.
Unite, n. 32.061/2022, richiamata a riguardo.
Questa la massima della sentenza:
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, 2° co. c.p.c.”.
Il significato è chiaro: il giudice non può condannare alle spese la parte vittoriosa anche di
Parte poco, ma non è questo il caso, perché non è stata condannata dal giudicante di primo grado alle spese, le spese sono state compensate.
Piuttosto, nel caso di specie, i crediti azionati corrispondono ad altrettante pretese sostanziali, individuate per la diversa causa petendi (singole forniture per specifici periodi,
8 individuati nelle fatture, talune anche con diversi soggetti) e petitum (compenso per ogni singola fornitura, riferita ad un determinato periodo); sicchè vi è un cumulo oggettivo di domande nell'unico processo, solo alcune delle quali sono state accolte, mentre altre sono state respinte o ridotte nel quantum. quindi, vi sono i presupposti, come sopra delineati dalla giurisprudenza di legittimità, per ritenere una soccombenza reciproca.
L'accoglimento parziale del gravame, per quanto sopra e per quanto oltre, comporta peraltro la necessità di una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, sul che si rinvia a quanto oltre, al § 3.
2.4 - Con il terzo, articolato motivo (“Violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – mancato riconoscimento del credito ceduto da - Violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, CP_4 comma 2, 115 e 167, comma 2, c.p.c.”), afferma che il Tribunale avrebbe dovuto Pt_1
ritenere provati anche i crediti relativi alle fatture n. 2016900936 e n. 2017900702 emesse dalla cedente Controparte_4
Nello specifico:
- per quel che riguarda la fattura n. 2016900936, intestata alla “ENGINEERING TRIBUTI Parte S.P.A” (doc. 44 fasc. primo grado), la circostanza del cambio di denominazione sociale da ENGINEERING TRIBUTI s.p.a. in si può rilevare dal Controparte_4
numero di partita IVA e dal collegamento ipertestuale inserito in memoria di replica (a),
e tale circostanza non sarebbe mai stata contestata da controparte, con le conseguenze dell'art. 115 c.p.c. (a-bis); inoltre, il modulo d'ordine è stato effettivamente sottoscritto il
31/12/2016 ma per il periodo annuo 01/01/2016 - 31/12/2016 e la fattura in argomento è del 30/06/2016 (b). del resto, aggiunge l'appellante, le questioni afferenti alla legittimazione attiva della banca integrano una eccezione rilevabile dalla parte e il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti;
nel caso di specie, il non ha sollevato alcuna Controparte_1
eccezione in merito alla legittimazione di e, inoltre, ha sostenuto, in alcuni Pt_1
casi, il pagamento puntuale, in altri, la mancata ricezione delle fatture per giustificare il ritardo che ha generato le note debito. In ogni caso, nell'ipotesi in cui si considerasse l'eccezione rilevabile d'ufficio, il Tribunale avrebbe comunque errato poiché avrebbe dovuto concedere il termine previsto dall'art. 101 cpv. c.p.c. per consentire all'odierna appellante di integrare la domanda a seguito dell'eccezione svolta;
9 Parte
- in merito alla fattura n. 2017900702 di € 190 (doc. 46 fasc. primo grado), la determina n. 13/RAG si riferisce al periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2017 e ricomprende, pertanto, anche la fattura 2017900702.
2.4.1 – Iniziando con i profili di carattere processuale relativi alla fatt. n. 2016900936: Parte
- l'asserita questione della legittimazione attiva di in relazione all'intestazione della predetta fattura alla “ENGINEERING TRIBUTI S.P.A”, riguarda, propriamente, la titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e dunque non è un'eccezione in senso proprio, ma è questione che attiene alla titolarità del diritto controverso, rilevabile officiosamente (Cass., Sez. Unite, 16.02.2016, n. 2951);
- l'apprezzamento che le produzioni documentali a supporto della domanda di pagamento Parte della citata fattura non consentivano di ritenere come titolare del relativo credito non è questione rilevabile d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, 2° co., c.p.c., ma una semplice valutazione del materiale probatorio prodotto dalle parti, che non integra una questione nuova da sottoporsi necessariamente al contraddittorio delle parti. Si vd., sul punto, Cass., 19.05.2016, n. 10.353: “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito”.
2.4.2 – I rilievi di merito riguardo alla predetta fattura n. 2016900936 sono invece fondati. Parte La fattura. in questione, al doc. 44 prodd. primo grado, è stata emessa dalla
ENGINEERING TRIBUTI s.p.a. con identificativo ai fini IVA n. e codice P.IVA_3
fiscale n. P.IVA_4
Il codice fiscale di è n. e corrisponde, al netto del codice Controparte_4 P.IVA_5
IT, allo identificativo fiscale IVA di ENGINEERING TRIBUTI s.p.a.; risulta diverso l'indirizzo della sede legale (sempre in Trento) riportato nelle fatture emesse da e Controparte_4
nelle fatture emesse, invece, da ENGINEERING TRIBUTI s.p.a.
L' identificativo fiscale IVA per i soggetti residenti in Italia coincide con la partita IVA, più la sigla del paese che ha attribuito l'identificativo fiscale al soggetto (IT).
Ora, la partita IVA resta identica quando, pur a fronte di una trasformazione sociale o di una semplice variazione della denominazione sociale, il soggetto giuridico rimane identico e non si dà vita ad un nuovo soggetto;
il che è a dire, a contrario, che quando identica è la partita
10 IVA di due imprese sociali ma diversa, nel tempo, è la loro denominazione, si è di fronte ad uno stesso soggetto giuridico che ha subito una trasformazione che non comporta la creazione di un nuovo e diverso soggetto.
Dai dati emergenti dai documenti in atti circa l'identità di identificativo IVA tra
ENGINEERING TRIBUTI s.p.a. e si evince, pertanto, che si tratta dello Controparte_4
stesso soggetto giuridico, e che quindi la fattura n. 2016900936, emessa dalla
ENGINEERING TRIBUTI s.p.a., si riferisce ad un credito dello stesso soggetto quando prima aveva la denominazione sociale di Controparte_4
La fattura in esame, inoltre, è stata emessa il 30.06.2016, reca come causale “canone manutenzione 2016” e si riferisce pacificamente al servizio di manutenzione software del lo stesso Comune, del resto, aveva concluso proprio con ENGINEERING TRIBUTI CP_1
il 31.12.2016 un contratto di servizio per la manutenzione del software dei tributi, ma relativo al periodo annuale 1.01.2016 .31.12.2016, con tutta evidenza per regolarizzare un servizio reso nell'anno 2016 senza la previa stipula di un contratto e a sanatoria della prestazione resa.
La già citata fattura n. 2016900936, di € 1.804, deve pertanto essere pagata dal
[...]
, con interessi ex d.lgs. 231/2002 e con interessi anatocistici ex art. 1283 Controparte_1
c.c., da calcolarsi al tasso legale sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi dalla notifica della domanda giudiziale.
Parte 2.4.3 – In merito alla fattura n. 2017900702 di € 190 (doc. 46 fasc. primo grado), essa
– diversamente da quanto assume la difesa appellante – menziona non la determina n.
13/RAG come all'origine del rapporto di fornitura con la cedente (si tratta della determina relativa al conferimento dell'incarico per il 2017 di manutenzione software, v. doc. 43 fasc. Parte
di cui si produce anche il modulo d'ordine), bensì la determina n. 19/2017 del
5.05.2017, che non è in atti, e reca per di più come causale “relazione al conto di bilancio”.
Manca, pertanto, la produzione del titolo contrattuale su cui si fonda il credito portato dalla predetta fattura, e tale produzione, trattandosi di contratto di prestazione di servizi con un
Ente locale, soggetto come tale a forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 32, co. 14,
d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis (anche in forma di scambio di corrispondenza per gli affidamenti sotto i 40.000 euro), è indispensabile ex art. 2725 c.c. per la prova del contratto da cui origina il credito azionato da il modulo d'ordine al doc. 43 si Pt_1
riferisce infatti alla manutenzione software e la relativa spesa è stata impegnata contabilmente con la determina n. 13/RAG, mentre la fattura n. 2017900702 reca come
11 causale “relazione al conto di bilancio” e fa riferimento alla diversa determina n. 19/2017, rispetto alla quale non è prodotto il contratto di conferimento dell'incarico di servizio.
La valutazione del primo Giudice per cui non è chiaro a quale rapporto di fornitura, con relativo periodo, detta fattura faccia riferimento, si rivela perciò corretta.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, in conclusione, va parzialmente accolto per (a) risarcimento forfetario ex art. 6
d.lgs. 231/2002, nei termini di cui al § 2.2, e (b) per l'importo della fattura n. 2016900936 di
ENGINEERING TRIBUTI s.p.a., rigettato il resto.
Le spese, da rideterminarsi per entrambi i gradi ed esclusa, per questo grado d'appello, la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, vanno liquidate sul riconosciuto (art. 5, co. 1, d.m.
55/2014, scaglione 5.200 – 26.000) e debbono essere compensate ex art. 92, 2° co., c.p.c. per soccombenza reciproca, nella misura ritenuta di 2/3, in ragione della riduzione tra quanto all'origine richiesto da e quanto, all'esito dei due gradi, da questa ottenuto, Pt_1
ponendo il restante 1/3 a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (GIA' Parte_1 Parte_2
contro il avverso la sent.
[...] Controparte_1
n. 607/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 4.07.2023, con atto di citazione notificato in data 2.02.2024, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
Parte
a) condanna il al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 di € 40 per ciascuna delle seguenti fatture: nn. 2017900487, 1810831519, 1902695298,
1903716639, 1904702946, 1905733464, 1906863658, 1907690316 e n. 2016900936, oltre a interessi dalla scadenza delle predette fatture a saldo;
Parte
b) condanna il al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 della fattura n. 2016900936, pari ad € 1.804, oltre a interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e
5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo, e oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso legale sulla quota parte di interessi moratori dovuti da almeno per sei mesi dalla notifica della domanda giudiziale;
12 c) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da in complessivi € Pt_1
5.077, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
d) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute da in complessivi Pt_1
€ 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
e) condanna il alla rifusione delle spese processuali del primo Controparte_1
e del secondo grado di giudizio in favore di liquidate come ai punti precedenti, Pt_1
nella misura di 1/3, dichiarando compensate le spese per i restanti 2/3.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
- Sezione Prima Civile -
Composta dai sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Presidente
Dott.ssa Silvia Orlando Consigliere
Dott. Corrado Croci Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nell'appello iscritto al n. 158 / 2024 R.G.;
promosso da:
(GIA' Parte_1 Parte_2
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. FAZIO MONICA ed
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliata presso il suo Studio in VIA SAN BARNABA, 30 20122 MILANO;
- appellante contro
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_2
RO OL ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in INDIRIZZO
TELEMATICO;
- parte appellata
Oggetto: Factoring.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante: “Voglia la Corte d'Appello adita, contrariis reiectis, previe le declaratorie del caso e di legge, richiamate in ogni caso le domande e le eccezioni svolte in primo grado, in parziale riforma della sentenza n. 607/2023, pubblicata in data 4/07/23, non notificata, condannare il (C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Priarone, in forza di procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta di primo grado, al pagamento delle seguenti somme:
- € 720,00 (già decurtata la somma riconosciuta a tale titolo in sentenza) ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per il mancato/ritardato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale, da maggiorarsi di interessi al tasso legale, con decorrenza dalla data di scadenza del termine di pagamento delle singole fatture sino al pagamento dell'importo sopra quantificato (€ 720,00).
- € 3.698,43 a titolo di interessi di mora maturati sulla sorte capitale – compresa la fattura riconosciuta in primo grado - da determinarsi ex artt. 2 e 5 e da calcolarsi, ex art. 4, del
D.Lgs n. 231/02, come novellato dal D.Lgs n. 192/12, dalle singole scadenze delle originarie fatture all'effettivo saldo, pari ad € 3.698,43, nonché degli interessi anatocistici, ai sensi dell'art. 1283 c.c., determinati nella misura di cui agli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02, novellato dal D. Lgs. n. 192/12, o, in subordine, al tasso legale, con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione.
In via istruttoria: per scrupolo di difesa, letta l'ordinanza 18/07/22, insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie articolate con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 cpc 24/03/22, richiamando il contenuto della memoria ex art. 183 VI comma n. 3 cpc 14/04/22.
In ogni caso: con vittoria di compensi e spese di entrambi i gradi di giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca
e successive”.
Per parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Torino, contrariis reiectis,
- rigettare l'appello proposto da (già ) in quanto Pt_1 Parte_2 Pt_1 inammissibile e/o comunque infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 607/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 3 luglio 2023;
2 - condannare (già ) al pagamento delle spese e delle Pt_1 Parte_2 Pt_1 competenze di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. – Gli antefatti e il primo grado di giudizio.
1.1. - oggi si è resa cessionaria per Parte_2 Parte_1
factoring di una serie di crediti delle società e Controparte_2 Controparte_3
nei confronti del . Controparte_4 CP_1 Controparte_1
Non avendo ottenuto il pagamento delle somme, ha agito Parte_3 dinanzi al Tribunale di Alessandria contro l'Ente locale per ottenerne la condanna al pagamento di € 25.682,36 per sorte capitale, più € 6.693,46 per interessi moratori ex artt. 4
e 5 d.lgs. 231/2002, più € 1.920 a titolo di risarcimento del danno ex art. 6, co. 2, d.lgs. cit. per ogni fattura non saldata.
1.2 - Il si è costituito eccependo preliminarmente la nullità Controparte_1 dell'atto di citazione e, nel merito, l'infondatezza nel merito della domanda di pagamento avversaria, sia perché mancava la prova scritta dei contratti stipulati tra esso Ente territoriale e le società cedenti i crediti (a), sia perché non vi era stata adesione ai sensi dell'art. 9 l.
2248/1865, all. E, dell'Ente alla cessione (b), sia infine per la prescrizione biennale dei crediti stessi, ai sensi dell'art. 1, co. 4, l. 205/2017 (c).
1.3 - Il Tribunale dichiarava la nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 c. 4 c.p.c. e assegnava a un termine per integrare la domanda e Parte_2
regolarizzare le produzioni. Parte attrice ottemperava alla richiesta producendo alcuni documenti.
1.4 - All'udienza di precisazione delle conclusioni modificava Parte_2 parzialmente il quantum debeatur delle proprie domande nella misura di € 21.594,74 a titolo di residua sorte capitale alla data del 14.03.2023, oltre agli interessi moratori per € 11.159,33 nonché degli interessi anatocistici ai sensi dell'art. 1283 c.c. oltre ad € 1.920,00 ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002.
3 1.5 - Con sent. n. 607/2023, pubblicata il 4.07.2023, il Tribunale di Alessandria, in parziale accoglimento delle domande attoree, condannava il al Controparte_1
pagamento in favore di dei seguenti importi: Pt_1
- € 2.045 per capitale sulla fattura n. 2017900487, oltre agli interessi moratori da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza sino al saldo, ed oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso legale, con decorrenza dal 21.06.2021, sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi;
- € 6.235,45 per capitale sulle fatture nn. 1810831519, 1902695298, 1903716639,
1904702946, 1905733464, 1906863658, 1907690316, oltre interessi moratori da calcolarsi ai sensi degli artt. 4 e 5 d.lgs. 231/2002, con decorrenza dalla data di scadenza di ciascuna fattura sino al saldo, ed oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso legale, con decorrenza dal 21.06.2021, sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi;
- € 40 onnicomprensivi ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002;
e compensava integralmente le spese.
Questi gli argomenti del Tribunale:
- la mancata accettazione della cessione da parte dell'Ente territoriale debitore, ai sensi degli artt. 9 l. 2248/1865 all. E e 69 l. Cont. Stato, era irrilevante nella fattispecie, trattandosi di cessione di crediti per contratti già ampiamente eseguiti;
- la prova dell'esistenza dei contratti con il Comune di alla base dei crediti Controparte_1
ceduti era stata solo in parte fornita da , producendo solo Parte_2
alcuni dei testi contrattuali. Pertanto:
(a) quanto alle forniture da la società attrice aveva prodotto solo il Controparte_3
contratto di cessione e un prospetto contabile predisposto dalla stessa società contenente un “elenco di fatture” riproducente quello allegato al contratto di cessione, di talchè non poteva ritenersi provata l'esistenza di un contratto, a monte, tra la società fornitrice e l'Ente territoriale;
(b) quanto alle forniture di ( aveva Controparte_2 Parte_2 ridotto la domanda, in linea capitale, ad € 21.594,74, ossia alle sole fatture nn.
1810831519, 1902695298, 1903716639, 1904702946, 1905733464, 1906863658,
1907690316), le produzioni di consentivano di individuare Parte_2
la fonte dei crediti nella fattispecie prevista dal Titolo IV del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di
4 reti urbane – TIVG e nel regime c.d. di “ultima istanza”, in base al quale l'Ente pubblico che rimane privo di fornitura di gas viene “assegnato” ad un fornitore selezionato dall'Acquirente Unico attraverso una gara (nella specie, il vincitore della gara era CP_2
), in modo da continuare ad alimentare la rete per ragioni di pubblico interesse;
il
[...]
PDR cui erano riferiti i consumi di gas oggetto di fatturazione, col n. 04330000016498 ubicato presso il Comune di , coincideva con quello rispetto al quale Controparte_1
aveva comunicato l'attivazione del servizio di “ultima istanza”, e pertanto, CP_2 erano dovuti gli importi di cui alle fatture indicate dalla società attrice, per un totale di €
6.235,45; andava, invece, respinta l'eccezione di prescrizione, perché, per quanto riguardava le fatture nn. 1905733464, 1906863658 e 1907690316 rispettivamente del
19.06.2019, 23.07.2019 e 20.08.2019, il deposito della memoria integrativa del
21.06.2021, successivo al rilievo di nullità ex art. 164, 5° co., c.p.c., costituiva valido atto interruttivo, mentre per le altre fatture, aveva prodotto al Parte_2
doc. 7 un sollecito di pagamento, includente tutte le fatture oggetto di causa, inviato dalla stessa in data 19.06.2020 alla p.e.c. del CP_1
(c) quanto ai crediti già vantati da (quelli oggetto di domanda erano Controparte_4 relativi a tre fatture: le nn. 2017900487 e 2017900702 cedute all'attrice con contratto del
27.07.2017 e la n. 2016900936 ceduta con contratto del 22.12.2016),
[...]
aveva prodotto: la determina 46/RAG del 30.12.2015, CIG Parte_2
ZAD1A4CDA1, contenente l'impegno di spesa “per assistenza programmi 2016”; un modulo d'ordine sottoscritto dal Comune di in data 31.12.2016; la Controparte_1 proposta economica con relativo modulo d'ordine di accettata e Controparte_4
sottoscritta dal in data 21.03.2017 e la determina n. 13/RAG del 22.03.2017, CP_1
CIG Z501DEFA41D; le tre fatture oggetto di domanda. Su tali basi, non poteva anzitutto essere riconosciuta all'attrice la somma portata dalla fattura n. 2016900936 intestata alla
“ENGINEERING TRIBUTI S.P.A”, soggetto nominalmente diverso dalla cedente
(e avente capitale sociale ed indirizzo della sede diversi per quel che Controparte_4 può evincersi dalle fatture) ed il cui rapporto con quest'ultima non era stato minimamente chiarito da , che si era limitata ad asserire: “Engineering Parte_2
SPA è ”; in ogni caso, la documentazione che avrebbe dovuto provare CP_4
il contratto di fornitura era del tutto inidonea, dal momento che la fattura di cui veniva chiesto il pagamento era del 30.06.2016 e il modulo d'ordine sottoscritto dal CP_1
con relativo contratto era del 31.12.2016 (per un servizio di manutenzione software che a quella data terminava essendo relativo all'annualità 2016). Era invece dovuta la
5 somma di € 2.045,00 di cui alla fattura n. 2017900487 del 30.04.2017, avente ad oggetto
“Manutenzione TINN 2017”. La fattura n. 2017900702 di € 190 non poteva essere riferita al titolo contrattuale allegato da , dal momento che la sua Parte_2
causale promanava da una determinazione differente, la n. 19/2017 del 05.05.2017; detta fattura, quindi, non poteva essere riconosciuta in pagamento non essendo comprensibile a che titolo ed in forza di quale rapporto contrattuale fossero state eseguite le prestazioni cui si riferiva di “relazione al conto di bilancio”. I crediti già della cedente non erano prescritti, dato che si trattava di corrispettivi dovuti Controparte_4
per servizi di manutenzione di software, e non per fornitura di gas/energia, cui si riferisce l'art. 1, co. 4, l. 207/2017;
- dovevano essere riconosciuti gli interessi moratori al tasso commerciale automaticamente decorrenti dalla scadenza di ciascuna delle fatture sino al saldo;
- l'importo forfetario dovuto a titolo risarcimento ai sensi dell'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002, pari ad € 40, doveva essere riconosciuto una sola volta dal momento che trattavasi, appunto, di somma forfettariamente riconosciuta a titolo di “spese di recupero”, fatta salva la prova del maggior danno, e nel caso di specie, aveva compiuto Parte_2
un'unica intimazione di pagamento per tutte le fatture oggetto di causa, unica, perciò, essendo l'attività di recupero oggetto di risarcimento;
- erano dovuti gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., ma solo al tasso legale e dal giorno della domanda giudiziale per la quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi;
- le spese andavano compensate per reciproca soccombenza.
2. – L'appello di Pt_1
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello Pt_1
2.1 – Il contesta preliminarmente l'ammissibilità dell'appello Controparte_1 poiché – si dice - le conclusioni rassegnate nell'atto introduttivo non risultano particolarmente chiare e poiché i motivi sono inammissibili e/o comunque manifestamente infondati.
L'eccezione è da respingere.
Come meglio si dirà oltre nell'esaminarli singolarmente, i motivi vengono articolati dalla banca appellante in modo da consentirne una chiara individuazione come altrettante questioni e punti di decisione contestati della sentenza impugnata, e sono sempre accompagnati da argomenti a confutazione delle ragioni addotte dal giudice di primo grado
6 a sostegno della propria decisione;
risulta, con ciò, rispettato il dettato del nuovo art. 342
c.p.c., come riformato dal d.lgs. 149/2022, quanto al requisito della specificità. Occorre aggiungere che la parte appellante, per osservare i requisiti di specificità e concludenza dei motivi del gravame, non deve per forza introdurre degli argomenti nuovi rispetto a quelli spesi nella precedente fase di giudizio, ma potrà anche invocare una nuova valutazione delle difese già svolte in prime cure, pur se disattese in maniera motivata dal primo giudice, purchè comunque nell'atto introduttivo dell'appello vengano contrapposte alle argomentazioni del giudicante di primo grado quelle dell'appellante, il cui contenuto possa confutarne il fondamento logico-giuridico.
2.2 - Con il primo motivo (“Violazione dell'art. 6, comma 2, D.Lgs. 231/02 – mancato riconoscimento dell'importo di euro 40 per ogni fattura azionata”), rileva che il Pt_1 giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere l'importo di € 40 per ogni fattura azionata.
Tale importo è dovuto in virtù di quanto previsto dall'art. 6, co. 2, d.lgs. 231/2002 per il mancato pagamento delle fatture costituenti la sorte capitale oggetto del giudizio. La disposizione consente al creditore di addebitare al debitore, per ogni singola fattura insoluta e/o tardivamente pagata, una somma forfettariamente determinata in € 40 con un completo automatismo, senza che sia necessaria una specifica messa in mora;
essa, quindi, essa troverà applicazione in tutti quei casi in cui il rapporto cliente e fornitore si è deteriorato e si ricorra alle vie giudiziali, posto che si fonda sulla sola debenza degli importi e per il solo fatto del ritardo imputabile al debitore.
Del resto, la CGUE, con sent. del 20.10.2022, si è pronunciata nel senso che “l'importo forfettario minimo di EUR 40, a titolo di risarcimento del creditore per i costi di recupero sostenuti a causa di un ritardo di pagamento del debitore, è dovuto per ogni operazione commerciale non pagata alla scadenza, attestata in una fattura, anche qualora tale fattura sia inclusa, insieme ad altre fatture, in un'unica domanda in via amministrativa o giudiziale”.
Il motivo è fondato, ed è sufficiente, al riguardo, richiamare la pronuncia interpretativa resa dalla CGUE dell'art. 6 dir. 2011/7/CE, recepita nell'ordinamento nazionale dal d.lgs.
192/2012, di modifica del d.lgs. 231/2002.
Occorre, peraltro, considerare che non tutte le fatture azionate sono state riconosciute come dovute dal primo Giudice, bensì solo una parte di esse, e precisamente le fatture nn.
2017900487, 1810831519, 1902695298, 1903716639, 1904702946, 1905733464,
1906863658, 1907690316 e che – salvo quanto si dirà oltre per la fattura di MUNICIPIA
7 s.p.a. n. 2016900936 negata dal Tribunale, trattando del terzo motivo di impugnazione – non vi è stata impugnazione specifica della reiezione dei relativi capi di domanda.
Pertanto, la somma forfetaria di € 40 ex art. 6 d.lgs. 231/2002 spetterà a solo per Pt_1
le citate fatture, oltre alla fattura n. 2016900936 di riconosciuta come di Controparte_4
seguito al § 2.4.2, in parziale riforma della decisione appellata.
2.3 – Con il secondo motivo (“Violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. – errata compensazione delle spese legali”), ritiene che il Tribunale abbia errato nel ritenere la reciproca Pt_1 soccombenza, stante l'assenza di domande avversarie, e quindi avrebbe dovuto liquidare le spese in favore di essa banca attrice: la Cass., Sez. Unite, n. 32.061/2022 hanno stabilito che chi vince la causa di poco non paga le spese alla controparte: l'accoglimento molto ridotto della domanda in unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, che si configura se la domanda è articolata in più capi;
il riconoscimento della soccombenza reciproca quando una parte ha comunque vinto la causa, sia pure di poco, presenta notevoli difficoltà di applicazione dal momento che non è chiaro come dovrebbe essere individuata la misura oltre la quale l'accoglimento ridotto della domanda possa trasformare la soccombenza da unilaterale in reciproca. Né è agevole quantificare i maggiori oneri processuali che il resistente deve sopportare per la parziale infondatezza della pretesa di controparte.
Il motivo è completamente destituito di fondamento, così come inconferente è la Cass., Sez.
Unite, n. 32.061/2022, richiamata a riguardo.
Questa la massima della sentenza:
“In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, 2° co. c.p.c.”.
Il significato è chiaro: il giudice non può condannare alle spese la parte vittoriosa anche di
Parte poco, ma non è questo il caso, perché non è stata condannata dal giudicante di primo grado alle spese, le spese sono state compensate.
Piuttosto, nel caso di specie, i crediti azionati corrispondono ad altrettante pretese sostanziali, individuate per la diversa causa petendi (singole forniture per specifici periodi,
8 individuati nelle fatture, talune anche con diversi soggetti) e petitum (compenso per ogni singola fornitura, riferita ad un determinato periodo); sicchè vi è un cumulo oggettivo di domande nell'unico processo, solo alcune delle quali sono state accolte, mentre altre sono state respinte o ridotte nel quantum. quindi, vi sono i presupposti, come sopra delineati dalla giurisprudenza di legittimità, per ritenere una soccombenza reciproca.
L'accoglimento parziale del gravame, per quanto sopra e per quanto oltre, comporta peraltro la necessità di una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio, sul che si rinvia a quanto oltre, al § 3.
2.4 - Con il terzo, articolato motivo (“Violazione dell'art. 2697 c.c. e 115 c.p.c. – mancato riconoscimento del credito ceduto da - Violazione degli artt. 2697 c.c. e 112, CP_4 comma 2, 115 e 167, comma 2, c.p.c.”), afferma che il Tribunale avrebbe dovuto Pt_1
ritenere provati anche i crediti relativi alle fatture n. 2016900936 e n. 2017900702 emesse dalla cedente Controparte_4
Nello specifico:
- per quel che riguarda la fattura n. 2016900936, intestata alla “ENGINEERING TRIBUTI Parte S.P.A” (doc. 44 fasc. primo grado), la circostanza del cambio di denominazione sociale da ENGINEERING TRIBUTI s.p.a. in si può rilevare dal Controparte_4
numero di partita IVA e dal collegamento ipertestuale inserito in memoria di replica (a),
e tale circostanza non sarebbe mai stata contestata da controparte, con le conseguenze dell'art. 115 c.p.c. (a-bis); inoltre, il modulo d'ordine è stato effettivamente sottoscritto il
31/12/2016 ma per il periodo annuo 01/01/2016 - 31/12/2016 e la fattura in argomento è del 30/06/2016 (b). del resto, aggiunge l'appellante, le questioni afferenti alla legittimazione attiva della banca integrano una eccezione rilevabile dalla parte e il giudice non può pronunciare d'ufficio su eccezioni che possono essere proposte soltanto dalle parti;
nel caso di specie, il non ha sollevato alcuna Controparte_1
eccezione in merito alla legittimazione di e, inoltre, ha sostenuto, in alcuni Pt_1
casi, il pagamento puntuale, in altri, la mancata ricezione delle fatture per giustificare il ritardo che ha generato le note debito. In ogni caso, nell'ipotesi in cui si considerasse l'eccezione rilevabile d'ufficio, il Tribunale avrebbe comunque errato poiché avrebbe dovuto concedere il termine previsto dall'art. 101 cpv. c.p.c. per consentire all'odierna appellante di integrare la domanda a seguito dell'eccezione svolta;
9 Parte
- in merito alla fattura n. 2017900702 di € 190 (doc. 46 fasc. primo grado), la determina n. 13/RAG si riferisce al periodo dal 1.01.2017 al 31.12.2017 e ricomprende, pertanto, anche la fattura 2017900702.
2.4.1 – Iniziando con i profili di carattere processuale relativi alla fatt. n. 2016900936: Parte
- l'asserita questione della legittimazione attiva di in relazione all'intestazione della predetta fattura alla “ENGINEERING TRIBUTI S.P.A”, riguarda, propriamente, la titolarità attiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e dunque non è un'eccezione in senso proprio, ma è questione che attiene alla titolarità del diritto controverso, rilevabile officiosamente (Cass., Sez. Unite, 16.02.2016, n. 2951);
- l'apprezzamento che le produzioni documentali a supporto della domanda di pagamento Parte della citata fattura non consentivano di ritenere come titolare del relativo credito non è questione rilevabile d'ufficio ai sensi e per gli effetti dell'art. 101, 2° co., c.p.c., ma una semplice valutazione del materiale probatorio prodotto dalle parti, che non integra una questione nuova da sottoporsi necessariamente al contraddittorio delle parti. Si vd., sul punto, Cass., 19.05.2016, n. 10.353: “L'obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio, rafforzato dall'aggiunta del secondo comma all'art. 101 c.p.c. ad opera della l. n. 69 del 2009, si estende solo alle questioni di fatto, che richiedono prove dal contenuto diverso rispetto a quelle chieste dalle parti, o alle eccezioni rilevabili d'ufficio, e non anche ad una diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito”.
2.4.2 – I rilievi di merito riguardo alla predetta fattura n. 2016900936 sono invece fondati. Parte La fattura. in questione, al doc. 44 prodd. primo grado, è stata emessa dalla
ENGINEERING TRIBUTI s.p.a. con identificativo ai fini IVA n. e codice P.IVA_3
fiscale n. P.IVA_4
Il codice fiscale di è n. e corrisponde, al netto del codice Controparte_4 P.IVA_5
IT, allo identificativo fiscale IVA di ENGINEERING TRIBUTI s.p.a.; risulta diverso l'indirizzo della sede legale (sempre in Trento) riportato nelle fatture emesse da e Controparte_4
nelle fatture emesse, invece, da ENGINEERING TRIBUTI s.p.a.
L' identificativo fiscale IVA per i soggetti residenti in Italia coincide con la partita IVA, più la sigla del paese che ha attribuito l'identificativo fiscale al soggetto (IT).
Ora, la partita IVA resta identica quando, pur a fronte di una trasformazione sociale o di una semplice variazione della denominazione sociale, il soggetto giuridico rimane identico e non si dà vita ad un nuovo soggetto;
il che è a dire, a contrario, che quando identica è la partita
10 IVA di due imprese sociali ma diversa, nel tempo, è la loro denominazione, si è di fronte ad uno stesso soggetto giuridico che ha subito una trasformazione che non comporta la creazione di un nuovo e diverso soggetto.
Dai dati emergenti dai documenti in atti circa l'identità di identificativo IVA tra
ENGINEERING TRIBUTI s.p.a. e si evince, pertanto, che si tratta dello Controparte_4
stesso soggetto giuridico, e che quindi la fattura n. 2016900936, emessa dalla
ENGINEERING TRIBUTI s.p.a., si riferisce ad un credito dello stesso soggetto quando prima aveva la denominazione sociale di Controparte_4
La fattura in esame, inoltre, è stata emessa il 30.06.2016, reca come causale “canone manutenzione 2016” e si riferisce pacificamente al servizio di manutenzione software del lo stesso Comune, del resto, aveva concluso proprio con ENGINEERING TRIBUTI CP_1
il 31.12.2016 un contratto di servizio per la manutenzione del software dei tributi, ma relativo al periodo annuale 1.01.2016 .31.12.2016, con tutta evidenza per regolarizzare un servizio reso nell'anno 2016 senza la previa stipula di un contratto e a sanatoria della prestazione resa.
La già citata fattura n. 2016900936, di € 1.804, deve pertanto essere pagata dal
[...]
, con interessi ex d.lgs. 231/2002 e con interessi anatocistici ex art. 1283 Controparte_1
c.c., da calcolarsi al tasso legale sulla quota parte di interessi moratori dovuti almeno per sei mesi dalla notifica della domanda giudiziale.
Parte 2.4.3 – In merito alla fattura n. 2017900702 di € 190 (doc. 46 fasc. primo grado), essa
– diversamente da quanto assume la difesa appellante – menziona non la determina n.
13/RAG come all'origine del rapporto di fornitura con la cedente (si tratta della determina relativa al conferimento dell'incarico per il 2017 di manutenzione software, v. doc. 43 fasc. Parte
di cui si produce anche il modulo d'ordine), bensì la determina n. 19/2017 del
5.05.2017, che non è in atti, e reca per di più come causale “relazione al conto di bilancio”.
Manca, pertanto, la produzione del titolo contrattuale su cui si fonda il credito portato dalla predetta fattura, e tale produzione, trattandosi di contratto di prestazione di servizi con un
Ente locale, soggetto come tale a forma scritta ad substantiam ai sensi dell'art. 32, co. 14,
d.lgs. 50/2016, applicabile ratione temporis (anche in forma di scambio di corrispondenza per gli affidamenti sotto i 40.000 euro), è indispensabile ex art. 2725 c.c. per la prova del contratto da cui origina il credito azionato da il modulo d'ordine al doc. 43 si Pt_1
riferisce infatti alla manutenzione software e la relativa spesa è stata impegnata contabilmente con la determina n. 13/RAG, mentre la fattura n. 2017900702 reca come
11 causale “relazione al conto di bilancio” e fa riferimento alla diversa determina n. 19/2017, rispetto alla quale non è prodotto il contratto di conferimento dell'incarico di servizio.
La valutazione del primo Giudice per cui non è chiaro a quale rapporto di fornitura, con relativo periodo, detta fattura faccia riferimento, si rivela perciò corretta.
3. – Conclusioni e spese.
L'appello, in conclusione, va parzialmente accolto per (a) risarcimento forfetario ex art. 6
d.lgs. 231/2002, nei termini di cui al § 2.2, e (b) per l'importo della fattura n. 2016900936 di
ENGINEERING TRIBUTI s.p.a., rigettato il resto.
Le spese, da rideterminarsi per entrambi i gradi ed esclusa, per questo grado d'appello, la fase istruttoria/trattazione, non svoltasi, vanno liquidate sul riconosciuto (art. 5, co. 1, d.m.
55/2014, scaglione 5.200 – 26.000) e debbono essere compensate ex art. 92, 2° co., c.p.c. per soccombenza reciproca, nella misura ritenuta di 2/3, in ragione della riduzione tra quanto all'origine richiesto da e quanto, all'esito dei due gradi, da questa ottenuto, Pt_1
ponendo il restante 1/3 a carico del . Controparte_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Torino, Sezione prima civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da (GIA' Parte_1 Parte_2
contro il avverso la sent.
[...] Controparte_1
n. 607/2023 emessa dal Tribunale di Alessandria in data 4.07.2023, con atto di citazione notificato in data 2.02.2024, in parziale riforma della sentenza di primo grado:
Parte
a) condanna il al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 di € 40 per ciascuna delle seguenti fatture: nn. 2017900487, 1810831519, 1902695298,
1903716639, 1904702946, 1905733464, 1906863658, 1907690316 e n. 2016900936, oltre a interessi dalla scadenza delle predette fatture a saldo;
Parte
b) condanna il al pagamento, in favore di dell'importo Controparte_1 della fattura n. 2016900936, pari ad € 1.804, oltre a interessi al tasso previsto dagli artt. 4 e
5 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza al saldo, e oltre agli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., da calcolarsi al tasso legale sulla quota parte di interessi moratori dovuti da almeno per sei mesi dalla notifica della domanda giudiziale;
12 c) liquida le spese del primo grado di giudizio sostenute da in complessivi € Pt_1
5.077, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
d) liquida le spese del secondo grado di giudizio sostenute da in complessivi Pt_1
€ 3.966, oltre IVA, CPA e rimb. forfet. come per legge e oltre a c.u. come in atti;
e) condanna il alla rifusione delle spese processuali del primo Controparte_1
e del secondo grado di giudizio in favore di liquidate come ai punti precedenti, Pt_1
nella misura di 1/3, dichiarando compensate le spese per i restanti 2/3.
Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 10/10/2025.
Il Presidente Il Consigliere Est.
Dott.ssa Emanuela Germano Cortese Dott. Corrado Croci
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