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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 13/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 161/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 161 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(c.f. – P.I. ) in proprio, con Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
studio professionale in Terni Viale Cesare Battisti n. 119, elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale PEC registrato in INI-PEC Email_1
- ricorrente
E
(C.F.: , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici
è legalmente domiciliato, in Perugia, Via degli Offici, 14
- convenuto
Oggetto: Ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 - 281decies c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento sulle spese di giustizia
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note depositate all'udienza cartolare del
12.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc l'avv. ha evocato in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, riformare il decreto di liquidazione per il compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato datato 23 ottobre 2024 ed inerente la procedura civile n. 2349/23 r.g. e, per gli effetti, rideterminare la somma da liquidare nel maggiore importo di € 1.178,00 o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia secondo parametri forensi da applicarsi al caso di specie. Con riconoscimento delle spese per contributo unificato e diritti della presente procedura e delle competenze legali”.
A supporto della propria domanda, ha esposto le seguenti argomentazioni:
- di aver assistito i sigg. e nella procedura per la separazione Parte_2 Parte_3
consensuale dei coniugi iscritta al n. 2349/2023 R.G. presso il Tribunale di Terni, in particolare, la sig.ra è stata ammessa in via anticipata e provvisoria al Parte_3 patrocinio a spese dello stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Terni del 09/10/2023 prot. N. 1413/10;
- il procedimento si è svolto nella udienza di comparizione dei coniugi tenuta in data 17 gennaio 2024 innanzi al giudice Dott.ssa Marzia Di Bari, alla presenza delle parti ricorrenti assistite dallo scrivente difensore, all'esito della quale, il giudice ha riservato la decisione al
Collegio che ha definito la procedura con sentenza n. 112 pubblicata in data 12/02/2024;
- In data 31 luglio 2024 è stata depositata istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività prestata in favore della sig.ra applicando i parametri del D.M. n. Parte_3
147/2022 secondo un valore della causa indeterminabile di complessità bassa e valori minimi dei compensi, per una somma netta richiesta liquidabile pari ad € 1.178,00 oltre accessori, la richiesta di liquidazione teneva conto della fase di studio, della fase introduttiva e della fase istruttoria/trattazione (in considerazione della assistenza alla udienza in presenza tenuta in data 17 gennaio 2024);
- Con provvedimento del 10/09/2024 il Tribunale di Terni ha invitato la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato a produrre ulteriore documentazione anche in autocertificazione per la determinazione del reddito ai fini della liquidazione;
- Con “Nota di deposito” del 27/09/2024 è stata depositata la documentazione richiesta;
- Con provvedimento del 23/10/2024 è stato liquidato il compenso per l'attività professionale in favore della parte ammessa al patrocinio sig.ra , nella somma di € 240,00 Parte_3 oltre accessori, l'importo è stato determinato partendo dalla somma liquidabile netta di €
1.200,00 (già ridotto al 50% ex art. 130 DPR 115/) corrispondente all'importo richiesto nella istanza di liquidazione e pari ad € 1.178,00 oltre accessori, tuttavia, è stata applicata una riduzione fino a rideterminare l'importo poi effettivamente liquidato in € 240,00;
- la motivazione che ha determinato la riduzione è erronea in quanto la valutazione sulla
“bassa complessità” di una procedura non può portare all'applicazione di una somma minima e sganciata da qualsivoglia paradigma legale, dovendo sempre trovare applicazione il meccanismo di liquidazione previsto dal D.M. 55/2014, giustificando al più la necessità di indirizzare la liquidazione verso il lato minimo delle cause di valore indeterminabile e di applicare i parametri minimi con riferimento allo scaglione così come individuato;
- la liquidazione finale è risultata pari al 20% dell'onorario, determinato in € 1.200,00 al netto della riduzione del 50% previsto dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 ed esula da qualunque riferimento normativo, non potendo trovare alcuna applicazione il Protocollo del Tribunale di
Milano, inoltre, viola qualunque disposizione sul c.d. equo compenso dell'avvocato che non può consistere in liquidazioni che violino il decoro professionale.
Il si è costituito con comparsa del 9.5.2025 in cui ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria stanza, eccezione e difesa, rigettarla in quanto infondata;
in mero subordine, fermi i principi esposti, rideterminare l'importo ritenuto di giustizia, comunque inferiore a quello ex adverso preteso, con vittoria ovvero, in subordine, compensazione di spese, anche generali”.
All'esito dell'udienza del 20.5.2025, il Giudice ha fissato l'udienza cartolare del 12.6.2025 per la decisione della causa.
All'esito dell'udienza cartolare del 12.6.2025, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc.
La domanda è non fondata per i motivi di seguito indicati.
Il ricorrente lamenta la violazione del DM 55/2014 nella determinazione del compenso spettante e chiede provvedersi ad una liquidazione di € 1.178,00, ovvero nella diversa misura derivante dall'applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
In particolare, non è in contestazione la determinazione del compenso spettante in riferimento al giudizio presupposto ed il rispetto dei parametri di cui al DM 55/2014, poiché il Tribunale, in conformità all'istanza avanzata dall'Avv. ha determinato detto importo in € 1.200,00, quindi, Pt_1 in misura sostanzialmente coincidente con quella di € 1.178,00 richiesta dal ricorrente.
Tuttavia, è stato ritenuto opportuno effettuare un'ulteriore riduzione del compenso rilevando che, essendo stata ammessa solo una parte al patrocinio a carico dello Stato, dovesse essere liquidata solamente la differenza del 20% per la parte ammessa pari ad euro 240,00. Orbene, questa liquidazione è stata operata nel rispetto delle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14/02/2022, n. 4759) e in linea con i principi affermati dalla Corte
Costituzionale con sentenza n.16/2018 e del “generale obiettivo di limitare le spese giudiziali” e perseguire “il particolare scopo di contenere tali spese soprattutto nei confronti delle parti private”.
Infatti, come è noto, la ratio sottesa alle norme in materia di patrocinio a carico dello Stato comprende sia l'esigenza di assicurare il diritto di difesa, sia quella di contenere la spesa pubblica congruamente ed equamente applicando le norme in tema di liquidazione dei compensi.
Alla luce di questi principi, quindi, la liquidazione deve ritenersi corretta, infatti, qualora una sola, fra più parti, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può determinarsi la necessità che sia lo Stato a onerarsi della maggior quota dei compensi complessivi spettanti all'unico difensore delle parti medesime, altrimenti ne deriverebbe l'irragionevole conseguenza di determinare un ingiustificato vantaggio per il soggetto non ammesso al beneficio, che si vedrebbe debitore del professionista da lui nominato per un importo inferiore a quanto dovuto in astratto in base alle tariffe (cfr. C.App. Perugia RG 636/2023).
Concludendo, quindi, alla luce delle ragioni appena esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite stante, considerata l'esplicita richiesta in tal senso della parte risultata vittoriosa, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. nei confronti del , ogni altra Parte_1 Controparte_1
difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese compensate.
Terni, 12/06/2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice dott.ssa Elisa Iacone, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 161 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 del
Tribunale di Terni, vertente
TRA
(c.f. – P.I. ) in proprio, con Parte_1 C.F._1 P.IVA_1
studio professionale in Terni Viale Cesare Battisti n. 119, elettivamente domiciliato all'indirizzo digitale PEC registrato in INI-PEC Email_1
- ricorrente
E
(C.F.: , in persona del Ministro in carica, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso i cui uffici
è legalmente domiciliato, in Perugia, Via degli Offici, 14
- convenuto
Oggetto: Ricorso ex art. 170 D.P.R. n. 115/2002 - 281decies c.p.c. in opposizione a decreto di pagamento sulle spese di giustizia
Conclusioni delle parti: le parti hanno concluso come da note depositate all'udienza cartolare del
12.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies cpc l'avv. ha evocato in giudizio dinanzi all'intestato Parte_1
Tribunale il per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_2
l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, riformare il decreto di liquidazione per il compenso del difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato datato 23 ottobre 2024 ed inerente la procedura civile n. 2349/23 r.g. e, per gli effetti, rideterminare la somma da liquidare nel maggiore importo di € 1.178,00 o quello maggiore o minore ritenuto di giustizia secondo parametri forensi da applicarsi al caso di specie. Con riconoscimento delle spese per contributo unificato e diritti della presente procedura e delle competenze legali”.
A supporto della propria domanda, ha esposto le seguenti argomentazioni:
- di aver assistito i sigg. e nella procedura per la separazione Parte_2 Parte_3
consensuale dei coniugi iscritta al n. 2349/2023 R.G. presso il Tribunale di Terni, in particolare, la sig.ra è stata ammessa in via anticipata e provvisoria al Parte_3 patrocinio a spese dello stato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Terni del 09/10/2023 prot. N. 1413/10;
- il procedimento si è svolto nella udienza di comparizione dei coniugi tenuta in data 17 gennaio 2024 innanzi al giudice Dott.ssa Marzia Di Bari, alla presenza delle parti ricorrenti assistite dallo scrivente difensore, all'esito della quale, il giudice ha riservato la decisione al
Collegio che ha definito la procedura con sentenza n. 112 pubblicata in data 12/02/2024;
- In data 31 luglio 2024 è stata depositata istanza di liquidazione del compenso professionale per l'attività prestata in favore della sig.ra applicando i parametri del D.M. n. Parte_3
147/2022 secondo un valore della causa indeterminabile di complessità bassa e valori minimi dei compensi, per una somma netta richiesta liquidabile pari ad € 1.178,00 oltre accessori, la richiesta di liquidazione teneva conto della fase di studio, della fase introduttiva e della fase istruttoria/trattazione (in considerazione della assistenza alla udienza in presenza tenuta in data 17 gennaio 2024);
- Con provvedimento del 10/09/2024 il Tribunale di Terni ha invitato la parte ammessa al patrocinio a spese dello stato a produrre ulteriore documentazione anche in autocertificazione per la determinazione del reddito ai fini della liquidazione;
- Con “Nota di deposito” del 27/09/2024 è stata depositata la documentazione richiesta;
- Con provvedimento del 23/10/2024 è stato liquidato il compenso per l'attività professionale in favore della parte ammessa al patrocinio sig.ra , nella somma di € 240,00 Parte_3 oltre accessori, l'importo è stato determinato partendo dalla somma liquidabile netta di €
1.200,00 (già ridotto al 50% ex art. 130 DPR 115/) corrispondente all'importo richiesto nella istanza di liquidazione e pari ad € 1.178,00 oltre accessori, tuttavia, è stata applicata una riduzione fino a rideterminare l'importo poi effettivamente liquidato in € 240,00;
- la motivazione che ha determinato la riduzione è erronea in quanto la valutazione sulla
“bassa complessità” di una procedura non può portare all'applicazione di una somma minima e sganciata da qualsivoglia paradigma legale, dovendo sempre trovare applicazione il meccanismo di liquidazione previsto dal D.M. 55/2014, giustificando al più la necessità di indirizzare la liquidazione verso il lato minimo delle cause di valore indeterminabile e di applicare i parametri minimi con riferimento allo scaglione così come individuato;
- la liquidazione finale è risultata pari al 20% dell'onorario, determinato in € 1.200,00 al netto della riduzione del 50% previsto dall'art. 130 D.P.R. n. 115/2002 ed esula da qualunque riferimento normativo, non potendo trovare alcuna applicazione il Protocollo del Tribunale di
Milano, inoltre, viola qualunque disposizione sul c.d. equo compenso dell'avvocato che non può consistere in liquidazioni che violino il decoro professionale.
Il si è costituito con comparsa del 9.5.2025 in cui ha rassegnato le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adìto, respinta ogni contraria stanza, eccezione e difesa, rigettarla in quanto infondata;
in mero subordine, fermi i principi esposti, rideterminare l'importo ritenuto di giustizia, comunque inferiore a quello ex adverso preteso, con vittoria ovvero, in subordine, compensazione di spese, anche generali”.
All'esito dell'udienza del 20.5.2025, il Giudice ha fissato l'udienza cartolare del 12.6.2025 per la decisione della causa.
All'esito dell'udienza cartolare del 12.6.2025, il Giudice, lette le note depositate dalle parti, ha trattenuto la causa in decisione ex art 281 sexies cpc.
La domanda è non fondata per i motivi di seguito indicati.
Il ricorrente lamenta la violazione del DM 55/2014 nella determinazione del compenso spettante e chiede provvedersi ad una liquidazione di € 1.178,00, ovvero nella diversa misura derivante dall'applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014.
In particolare, non è in contestazione la determinazione del compenso spettante in riferimento al giudizio presupposto ed il rispetto dei parametri di cui al DM 55/2014, poiché il Tribunale, in conformità all'istanza avanzata dall'Avv. ha determinato detto importo in € 1.200,00, quindi, Pt_1 in misura sostanzialmente coincidente con quella di € 1.178,00 richiesta dal ricorrente.
Tuttavia, è stato ritenuto opportuno effettuare un'ulteriore riduzione del compenso rilevando che, essendo stata ammessa solo una parte al patrocinio a carico dello Stato, dovesse essere liquidata solamente la differenza del 20% per la parte ammessa pari ad euro 240,00. Orbene, questa liquidazione è stata operata nel rispetto delle esigenze di contemperamento tra la tutela dell'interesse generale alla difesa del non abbiente ed il diritto dell'avvocato ad un compenso equo (Cass. civ. Sez. VI - 2 Ord., 14/02/2022, n. 4759) e in linea con i principi affermati dalla Corte
Costituzionale con sentenza n.16/2018 e del “generale obiettivo di limitare le spese giudiziali” e perseguire “il particolare scopo di contenere tali spese soprattutto nei confronti delle parti private”.
Infatti, come è noto, la ratio sottesa alle norme in materia di patrocinio a carico dello Stato comprende sia l'esigenza di assicurare il diritto di difesa, sia quella di contenere la spesa pubblica congruamente ed equamente applicando le norme in tema di liquidazione dei compensi.
Alla luce di questi principi, quindi, la liquidazione deve ritenersi corretta, infatti, qualora una sola, fra più parti, sia ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può determinarsi la necessità che sia lo Stato a onerarsi della maggior quota dei compensi complessivi spettanti all'unico difensore delle parti medesime, altrimenti ne deriverebbe l'irragionevole conseguenza di determinare un ingiustificato vantaggio per il soggetto non ammesso al beneficio, che si vedrebbe debitore del professionista da lui nominato per un importo inferiore a quanto dovuto in astratto in base alle tariffe (cfr. C.App. Perugia RG 636/2023).
Concludendo, quindi, alla luce delle ragioni appena esposte, l'opposizione deve essere rigettata.
Le spese di lite stante, considerata l'esplicita richiesta in tal senso della parte risultata vittoriosa, sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall'avv. nei confronti del , ogni altra Parte_1 Controparte_1
difesa, eccezione ed istanza disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda;
- spese compensate.
Terni, 12/06/2025
Il giudice
(dott.ssa Elisa Iacone)