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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/05/2025, n. 3627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3627 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7314 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 5.2.2021 da
( Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Merlo e dall'avv. Marco Carlo Montessoro, come da procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Aqui Terme Piazza Matteotti 35
- ATTORE -
CONTRO
) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Maurizio Natale come da procura in atti ed elettivamente domiciliata preso lo studio del difensore in Milano, Via Ceradini 12
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare per i motivi di cui in premessa l'incapacità ex art. 428 c.c. del sig. al momento del rogito Parte_2
Notarile dott.ssa trascritto a Milano in data 26 ottobre 2020 n.69591-44895 e, per Persona_1
l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione della quota del 50% dell'immobile sito in Milano, CP_1
1 Via Monte Bianco 2-A già Viale Berengario 1 e meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Milano al fg. 339 mapp. 62 sub. 60 cat. A-2 cl. 2 vani 9 fg. 339 mapp. 62 sub. 46 cat. C-2 cl. 3 mq. 8 e fg. 339 mapp. 159 sub. 701 c.6 ct. C-6 cl.3 mq. 8 e fg. 339 mapp. 159 sub. 701 z.c. 6 ct. Cl. 7 mq e-o in subordine alla liquidazione della somma equivalente pari Firmato Da: Marco Carlo Montessoro Emesso
Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1385ec8 al danno patito dallo stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre ad accessori fiscali di legge ove previsti.
per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In Via Preliminare: 1) Dichiarare inammissibili per i motivi tutti meglio esposti in atti le domande attoree. Nel Merito: 2) Rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: 3) Con vittoria di spese e onorari, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, trattandosi di atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché́ la navigazione all'interno dell'atto, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge. In Via Istruttoria: A) Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte in fatto nella comparsa di costituzione dal n. 1) al n. 41) espunte eventuali considerazioni nel merito e precedute dalla locuzione” vero che”, nonché ammettere prova per interpello e testi sui seguenti ulteriori capitoli di prova: a) vero che in data 23 ottobre 2020 il sig. si è recato spontaneamente presso lo studio del Parte_1
Notaio in Milano, P.zza della Repubblica n. 11, per restituire / (retro)cedere alla dott.ssa Per_2 [...]
la quota del 50% dell'immobile sito in Milano, Via Monta Bianco 2/A”; b) “vero che, a quella CP_1
data, il sig. aveva già rilasciato la casa coniugale, a far data dal 3 ottobre 2020 e Parte_1
risultava già esser residente in [...], così come risulta dal contratto di locazione come da doc. doc. 70 che si rammostra al teste”; c) “vero che fra il 6 ed il 23 ottobre 2020 le Parti vivevano già separatamente e in quel periodo hanno mantenuto i contatti solo per telefono e sms”; h) “vero che il sig. ha tenuto, in qualità di banditore, l'asta dei gioielli Parte_1 organizzata da , tenutasi nelle giornate del 5 e 6 novembre 2020”; i) “vero che il sig. CP_2 [...] ha tenuto, in qualità di banditore, l'asta dei vini organizzata da tenutasi in data 9 Parte_1 CP_2 dicembre 2020; j) “vero che il sig. ha tenuto, in qualità di banditore, l'asta dei gioielli Parte_1 organizzata da , tenutasi nelle giornate del 14 e 15 dicembre 2020”; k) “vero che il sig. CP_2 [...]
[...
[...] [
ha tenuto, in qualità di banditore, l'asta dei gioielli organizzata da , tenutasi in data CP_3 CP_2
9.2.2021”; l) “vero che in media , le aste di , come quelle patrocinate dal sig. CP_2 Parte_1
in qualità di banditore, durano dalle 3 alle 4 ore, senza alcuna interruzione”? m) “vero che durante le aste, il banditore, oltre a promuovere l'articolo in asta, deve contemporaneamente occuparsi delle offerte scritte presenti sul libro del banditore, delle offerte telefoniche, delle offerte formulate dai presenti in sala, nonché verificare l'eventuale presenza di offerte tramite le diverse piattaforme web utilizzate da
Finarte Auctions”; n) “vero che il relativamente all'asta dei gioielli tenutasi nelle date del 14 Parte_1
e 15 dicembre 2020, nonché in quella del 9.2.2021si è occupato personalmente della redazione della formazione del catalogo, effettuando anche incontri con clienti”; o) “vero che il sig. Parte_1
quanto meno fino a dicembre 2020, era il Capo dipartimento settore gioielli e preziosi di , così CP_2
come risulta dal doc. 64 che si rammostra al teste Si indicano a testi: - Notaio in Persona_1
Milano, P.zza della Repubblica 11/A; - . - . B) Ci si oppone a tutte le Testimone_1 Testimone_2
eventuali avverse istanze istruttorie eventualmente formulate da controparte. C) Ci si oppone alla richiesta di CTU, così come richiesta da parte attrice. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della CTU ex adverso richiesta, D) Preliminarmente all'esame delle condizioni fisiche del Parte_1
tramite CTU, si chiede che il Giudice voglia ordinare a Finarte Auctions S.r.l. ex art. 210 c.p.c. di produrre e/o esibire in giudizio la seguente documentazione 1) copia integrali dei filmati delle aste in cui il ha svolto il ruolo e le funzioni di battitore d'asta e più precisamente: - asta vini del 5 e 6 Parte_1
dicembre 2020; - asta vini 9 dicembre 2020; - asta gioielli e preziosi del 14 e 15 dicembre 2020 2) copia del referto e del certificato relativi alla visita medica cui il è stato sottoposto da Finarte Parte_1
Auctions S.r.l. all'atto della sua assunzione quale lavoratore subordinato avvenuta in data 10.5.2021.
Espressamente riservato il diritto di nominare il proprio Consulente tecnico di parte entro l'inizio delle operazioni peritali. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione digli avversi capitoli di prova, si chiede di E) Essere ammessi alla prova contraria e si indicano i seguenti testi: - ; - Testimone_3 Tes_4
-
[...] Testimone_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti allegati dalle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto davanti al Tribunale di Parte_1
Milano chiedendo venisse dichiarato l'annullamento ex art. 428 cc del contratto di Controparte_1
3 compravendita del 50 % dell'immobile sito in Milano, Via Monte Bianco 2/A, redatto per atto pubblico dal notaio in data 23.10.2020 in favore della convenuta, esponendo Persona_1
quanto segue.
L'attore, coniugato con la convenuta a far tempo dal luglio 2015, nel 2018, aveva acquistato “in comproprietà” con la moglie, un appartamento sito in Milano, Via Monte Bianco 2/A ; nel 2020 il rapporto coniugale si era deteriorato tanto che in data 3 ottobre 2020 egli aveva abbandonato la casa familiare. Poco dopo la sig.ra dapprima aveva incassato a proprio favore la somma di euro CP_1
420.500,00 giacente su di un conto corrente cointestato e poi aveva invitato l'attore a recarsi davanti allo studio notarile al fine di sottoscrivere il contratto di compravendita con il quale veniva Per_2 trasferita alla medesima il 50% dell'abitazione familiare di proprietà dell'esponente.
Ha dedotto di avere sottoscritto il contratto di compravendita senza porre particolare attenzione al contenuto dello stesso e soprattutto alla dichiarazione “antiriciclaggio” che pure aveva sottoscritto nella quale si attestava che la sig.ra aveva erogato in favore dell'attore la somma di euro CP_1
700.000,00 a titolo di “finanziamento senza interessi”.
Ha affermato che aveva sottoscritto il contratto di compravendita del 50% dell'immobile adibito ad abitazione familiare (come quello immediatamente successivo relativo ad un camper), solo nella speranza di recuperare il matrimonio. In ogni caso a causa della forte depressione da cui era affetto, aggravatasi in occasione del naufragare del proprio matrimonio, non aveva letto né prestato attenzione alle clausole della compravendita che neppure ricordava tanto che pochi giorni dopo aveva incaricato la propria segretaria di contattare lo studio notarile per avere copia della dichiarazione antiriciclaggio che ricordava di avere sottoscritto, senza tuttavia avere immediatamente riscontro.
Ha contestato recisamente di avere ricevuto a titolo di finanziamento la somma oggetto della dichiarazione ed in ogni caso rappresentava come la coniuge si fosse approfittata del proprio stato di salute – dalla stessa ben conosciuto in quanto ella lo aveva indirizzato ai primi di ottobre 2020 da uno psichiatra – il dott. che ne aveva diagnosticato un disturbo depressivo e gli aveva Persona_3
somministrato una terapia farmacologica che egli aveva assunto.
A breve distanza di tempo l'attore aveva ricevuto una lettera di un avvocato che gli prospettava la decisione della moglie di richiedere la separazione personale circostanza che lo aveva ancor più fatti sprofondare nella depressione, come avevano certificato due psichiatri ai quali l'attore di era rivolto, il dott. ed il dott. Per_4 Per_5
4 Tanto premesso ha lamentato che il contratto di compravendita sottoscritto in data 23.10.20220 fosse stato sottoscritto in condizioni di incapacità di intendere e di volere in ragione del disturbo depressivo da cui era affetto che ne aveva scemato la capacità di valutare le conseguenze dell'operazione e ne chiedeva quindi l'annullamento. Ha richiamato, quanto alle condizioni di salute, le certificazioni dei tre psichiatri indicati, condizioni da ritenersi aggravate dalla particolare vulnerabilità determinata dalla inaspettata richiesta della moglie di procedere alla separazione. Quanto agli altri presupposti richiesti dall'art. 428 cc ha rilevato che sussisteva malafede in capo alla convenuta che si era approfittata della situazione di fragilità del coniuge, ben nota alla stessa, al fine di portare a termine un disegno ampio di depauperamento dell'attore, disegno del quale la cessione del 50% dell'immobile adibito ad abitazione familiare era solo uno dei tanti tasselli (ricordava la vendita del camper e il ritiro di somme da un conto corrente cointestato); inoltre sussisteva il pregiudizio poichè la cessione della quota per un valore di circa 400.000,00 era avvenuta a titolo di compensazione con il maggior debito dell'attore nei confronti della convenuta e detto debito era contestato, con conseguente pregiudizio economico di pari valore.
Si è costituita la convenuta chiedendo in principalità la dichiarazione di inammissibilità delle CP_1
domande attoree e nel merito il loro rigetto. Ha osservato che il coniuge, sebbene fosse affetto da anni da una depressione che lo portava ad “alti e bassi” comportamentali, era perfettamente cosciente e che, il rapporto coniugale si era definitivamente incrinato a seguito di una reazione verbale molto violenta dell'attore a seguito della quale ella aveva avuto seria paura.
La decisione di procedere a separazione personale era stata dapprima condivisa e solo in un secondo tempo il aveva cambiato idea cercando di tornare sui propri passi e di invalidare gli atti Parte_1 di cessione già compiuti (quali la cessione dell'abitazione familiare che la convenuta dichiarava e documentava di avere acquistato interamente con i propri proventi). Ha contestato quindi la valenza dei tre certificati medici che non solo non potevano documentare una condizione di incapacità in assenza di una contradditorio ma anche erano inconciliabili con il comportamento tenuto da nei rapporti con la convenuta ( dei quali offriva una registrazione – doc. 53) e sul lavoro Parte_1
( lavorava per una nota casa d'Aste ed aveva trattato proprio in quel frangente temporale, Parte_1
gioielli di rilevante valore - documentando attraverso un file video alcune aste nelle quali in quel periodo aveva partecipato come banditore). Parte_1
5 Ha infine documentato i prestiti concessi al marito in corso di matrimonio per la somma di cui alla dichiarazione sottoscritta dal marito in data 23.10.2020 rilevando come la “compensazione” che costituiva oggetto di pagamento della quota dell'immobile di Via Monte Bianco era stata voluta dall'attore in piena scienza e volontà.
La causa è pervenuta in decisione a seguito dello svolgimento di istruttoria orale, ammessa in parte dal giudice istruttore, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.6.2023 e quindi, a seguito di rimessione in istruttoria ad opera del precedente giudice assegnatario del procedimento, alla udienza del
18.12.2024, tenutasi davanti al sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del procedimento, con concessione di termine sino al 31.1.2025 per il deposito di sintetica memoria conclusionale.
2. La domanda di annullamento per incapacità di intendere e di volere ex art. 428 cc.
A mente dell'art. 428 cc “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere( al momento in cui gli atti sono
stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente” .
La giurisprudenza di legittimità (cfr Sez. 2 - , Sentenza n. 13659 del 30/05/2017) ha più volte affermato che “Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione
6 incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto”.
Trattandosi di contratto di compravendita merita rilevare quanto affermato da Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 17381 del 17/06/2021 (Rv. 661455 - 01) secondo la quale “qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato ed alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato. Tuttavia, ove la domanda di annullamento abbia ad oggetto un contratto di compravendita, implica vizio di motivazione della sentenza il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente (così, n. 1770/12). A sua volta, la sussistenza di un grave pregiudizio, sebbene non sia prescritta ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c., a differenza dell'ipotesi del primo comma della stessa norma, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest'ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (cfr. n. 4677/09, la quale soggiunge che, peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto).
Infine poichè la prova dell'incapacità d'intendere o di volere può essere data con qualsiasi mezzo non è necessaria la consulenza tecnica che può essere di soccorso quando l'incapacità naturale suppone, se non necessariamente una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà mentali del soggetto, quanto meno un turbamento psichico tale da menomare gravemente le attitudini volitive ed intellettive dello stesso.
Va ancora evidenziato che, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, ove esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché in concreto si verifica l'inversione dell'onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia
7 agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. 04/03/2016, Sez. 2, n. 4316;
Cass. Sez. 2, 09/08/2011, n. 17130; Cass. Sez. L, 12/03/2004, n. 5159).
Tanto premesso quanto ai principi interpretativi elaborati dalla Giurisprudenza, vale preliminarmente rilevare come il contratto in esame non sia stato contestato quanto a riferibilità della sottoscrizione all'attore né la dichiarazione con la quale egli, in pari data, si riconosce debitore della moglie della somma di euro 700.000,00 è mai stata oggetto di disconoscimento.
Può quindi considerarsi accertato che si sia presentato personalmente nello studio Parte_1
notarile ed abbia apposto la propria sottoscrizione sia al contratto di compravendita immobiliare sia alla scrittura che costituisce riconoscimento di debito, con conseguente effetto di inversione dell'onere della prova quanto alla sussistenza del rapporto fondamentale ivi riconosciuto ex art. 1988 cc.
Ora, dalla documentazione depositata in atti in allegato agli atti processuali delle parti e dalla istruttoria espletata è emersa con chiarezza l'assenza assoluta in capo all'attore di facoltà psichiche perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente durante la fase di stipula del contratto del 23.10.2020.
Anzi, la capacità di svolgere una seria valutazione del contenuto del contratto e dei suoi effetti è emersa in modo chiaro tanto da non richiedere alcun ulteriore approfondimento a mezzo di una CTU anche percipiente volta ad accertare da un punto di vista medico legale la sussistenza o meno di una condizione di salute su cui si possa fondare la allegata incapacità naturale.
Infatti la parte attrice, sulla quale grava l'onere probatorio di dimostrare la condizione di incapacità naturale, ha in allegazione fondato la sussistenza della propria incapacità naturale facendo esclusivo riferimento ad un disturbo depressivo rispetto al quale non ha prodotto documenti medici che attestino un percorso di cura e diagnosi presso un professionista in un arco di tempo apprezzabile, oppure l'esito di esami diagnostici, oppure ricoveri effettivi, o infine prescrizioni di medicinali assunti poi concretamente per un apprezzabile periodo di tempo coerenti con il disturbo in ipotesi diagnosticato.
In assenza di documenti medici che testimoniano un percorso di indagine e cura effettiva le considerazioni espresse dai professionisti incaricati dall'attore in epoca successiva al 23.10.2020 (dott.
e dott. costituiscono affermazioni assolutamente autoreferenziali e non valutabili Per_4 Per_5 neppure ai fini di una possibile previsione di consulenza tecnica dell'ufficio atteso che il CTU non potrebbe “valutare valutazioni di colleghi” e non avrebbe alcun documento medico oggettivo da prendere in considerazione. Il tema è rilevante se si considera che l'incapacità ex art 428 cc è una incapacità anche
8 transeunte e non necessariamente rilevabile secondo i canoni della patologia medica potendo dipendere da fattori svariati che incidono sulla capacità della persona di comprendere e volere un determinato atto con effetti verso terzi.
Inoltre, giusto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, in assenza di una condizione patologia rispetto alla quale possano operare le presunzioni ravvisate dalla giurisprudenza in casi di malattia persistente ( di cui non vi è prova) sarebbe spettato all'attore dimostrare che, proprio il giorno 23 ottobre
2020, fosse accaduto un evento particolare di tale spessore da offuscare in modo apprezzabile le capacità di intendere e di volere dell'attore. La prova non è stata assolta atteso che i due certificati medici del dott.
non evidenziano altro che uno stato apatico ed abbattuto a partire dal 2/19 ottobre 2020 ma Per_3
nessun accadimento peculiare è stato allegato tale da incidere in modo puntuale sulla formazione della volontà in data 23.10.2020.
Viceversa l'assenza di una condizione di incapacità e dunque la piena capacità di intendere e di volere si desumono da molteplici fatti, accertati nel presente giudizio, che presuntivamente consentono di delineare una condizione di piena capacità dell'attore al momento della conclusione del contrato di compravendita.
In primo luogo deve osservarsi che le caratteristiche del contratto appaiono tali da escludere una possibile confusione in capo a chi legge;
si tratta di un atto dal contenuto piano e di immediata chiarezza;
si prevede la cessione di una quota di immobile ben definita e il pagamento del prezzo mediante compensazione rispetto ad un debito nei confronti della acquirente. Si tratta dell'abitazione familiare e l'acquirente è persona ben nota stante il vincolo di coniugio. Anche la modalità di pagamento del prezzo non richiede particolari indagini essendo il debito riconosciuto dallo stesso attore.
La teste ( notaio rogante) ha del resto dichiarato: “Per quel che ricorso io, l'attore era Per_1 Parte_1 attivo, anzi mi ricordo che proprio sull'agevolazione aveva tranquillizzato la signora sul fatto CP_1 che avrebbe pagato di più ma sarebbe stata tranquilla. AD: ho riletto interamente l'atto; una volta letto,
è stato firmato dalle patti;
per quel che ricordo, non mi risulta che le parti mi abbiano chiesto niente di particolare;
per quel che ricordo io, il signor era presente, non ho elementi per affermare il Parte_3
contrario; ADR: per quel che ricordo io, non è successo nulla né sotto il profilo di una particolare celerità nella conclusione dell'atto, né di una eccessiva durata dello stesso, tenuto conto della modifica relativa alla prima casa” ( la teste va valutata quale teste attendibile tenuto conto della dichiarazione resa, essenziale e al tempo stesso ricca di addentellati specifici – luogo di residenza di in Parte_1
9 Vercelli, luogo ove la notaia aveva esercitato la professione- che ne consentono di inferire l'effettivo ricordo di un atto rogato nonostante la ordinarietà della attività).
La chiarezza dell'atto va poi collegata con le caratteristiche intellettuali dell'attore, uomo di sicure capacità culturali e professionali, che svolgeva la professione di banditore di aste di preziosi presso una famosa casa d'Aste, abituato a vendere oggetti di grande valore e a gestire una attività professionale non meramente esecutiva.
I documenti prodotti dalla parte convenuta (contratto di lavoro, file video della attività quale banditore dell'attore in tempi coevi alla sottoscrizione del contratto) consentono di evidenziare come proprio nel periodo in esame l'attore era pienamente in grado di comprendere ed agire in contesti complessi e nei quali era necessaria concentrazione e vaglio critico.
Ma ciò che più dà sostanza all'accertamento in ordine alla capacità piena di intendere e volere è il comportamento di nel mese di ottobre/novembre 2020 comportamento che dà piana CP_4
evidenza di come egli fosse stato la causa del litigio con la coniuge ( sul punto appaiono di rilevante chiarificazione sia la mail inviata dalla sig.ra al primo psichiatra dott. in data CP_1 Per_3
6.10.2020, laddove si evidenziava il comportamento violento del coniuge e il certificato rilasciato dal centro antiviolenza Cerchi d'acqua del febbraio 2021 ( doc. 23 delle produzioni della convenuta) nel quale si dà atto di avere avuto un primo colloquio con la sig.ra in data 5.10.2020 nel quale la CP_1
signora rappresenta vessazioni di carattere psicologico e patrimoniale da parte del marito.
Del resto è pacifico che fosse stata decisone dell'attore quella di allontanarsi dalla casa coniugale, sempre nel mese di ottobre 2020, con ciò assumendo pertanto comportamenti del tutto coscienti e voluti, senza ripensamenti concreti.
Viceversa, all'esito della recezione del ricorso consensuale di separazione dei coniugi si nota un cambio di direzione che svolge effetti anche a ritroso sugli atti già compiuti in apparente consensualità.
Illuminante è la conversazione registrata dalla convenuta e depositata in atti ( doc. 53).
In essa si assiste ad uno scambio di idee tra i due coniugi, alla presenza anche del figlio della sig.ra e con l'intervento telefonico dell'avv. VI. Che aveva seguito la parte iniziale della Pt_4 separazione personale dei due coniugi, nell'ambito del quale vale segnalare le seguenti espressioni proferite dal sig. “ LA “ciao …. (risata) … bene te …. poi che ti ha CP_4 Per_6 girato quell'affare lì ……… come procedere (parla VI ) ah …. si allora ti spiego brevemente forse con anche se è entrata subito con idee malsane, allora la mia idea è quella di riconoscere, anche CP_1
10 se mi sembrava un regalo, ma chissenefrega, di riconoscere questo debito di 700.000,00 euro e di mettere nero su bianco una rateizzazione, che questi soldi usciranno dalla mia società, io ho chiesto un periodo decennale perché parliamo di cifre molto importanti, magari stabilendo già un minimo mensile però con la facoltà da parte mia, se ho la possibilità, di rientrare prima chiaramente io rientro prima perché volentieri prima rientro meglio è anche per me. subito è entrata, apri la cassaforte, dammi i gioielli CP_1 qua e là come una pazzoide, forse adesso si rende conto. Questa è la possibilità nei suoi confronti. L'altra cosa che mi diceva, ah no, apri la cassaforte, dammi i gioielli me li prendo;
però, capisci bene che io ho dei gioielli che magari io vendo a €. 50.000,00 euro ce ne ricavi solo 15.000,00, allora qual è il prezzo che devi fare? perché se li vendo a €. 15.000,00 ci rimetto un sacco di soldi, se gli do a 50.000,00 euro ci rimettere lei un sacco di soldi perché se li deve far vendere, se li deve vendere, va a realizzare molto meno, no, su questi gioielli c'è sempre questa grossa differenza tra acquisto e vendere. Io gli ho detto non stiamo a guardare il valore dei gioielli facciamo un piano di ammortamento proprio sulla cifra, sulla cifra che secondo me è la cosa migliore e bom. Basta io …”… prima era beau Parte_1 geste perché ti fa vedere che è stata 2 anni a Parigi a fare un cazzo, adesso l'hai detto … dov'è che sei stata? a …. cioè stiamo rasentando la follia. VI, cerca di farla ragionare, mi sembra CP_5 completamente fuori di melone vuoi €. 5.000,00 euro gli faccio 5.000,00 euro a testa, mi fai due righe e andiamo dalla VI che anziché 700.000,00 te ne dovrò 690.000,00 ti cambia qualcosa? vuoi tirare fuori qualche altra parolina francese ? mais on peut parler francais naturalement, io ho studiato in
Svizzera pensa a te. Scusa VI, vai avanti scusa”” LA “VI? VI? o si fa così o andiamo in stragiudiziale. In stragiudiziale, io domani vendo i gioielli e se lo prende nel sedere, CP_1
ok? Perciò, apriamo gli occhi, io sono io non rubo un cazzo a nessuno perché non Parte_1
ho mai rubato 1 euro in vita mia e mi comporto in maniera onesta, Perché sarò uno fuori di testa, sono un depresso, sono uno che ha tanti problemi, ma io non sono un ladro, perché la casa che era cointestata io il giorno dopo sono andato è ho firmato” “comunque la lo sa anche che” CP_1 Pt_5
GE “nessuno intende dire questo” “allora, per cortesia, io vorrei essere trattato Parte_1 da persona seria quale sono. Grazie, ma non lo dico nei tuoi confronti eh, scusami” GE “no no no ma, certo, però capisci che quando si è da una parte e dall'altra, purtroppo, ognuno la vede dal suo punto di vista” “ho capito ma una, VI, non ti può entrare nell'ufficio, apri la Parte_1
cassaforte dopo che tuo marito è andato da un Notaio e ti ha lasciato la casa e i soldi che, erano giustamente i suoi, per l'amor di Dio;
però li ho ridati senza batter ciglio. E adesso vieni qui, apri la
11 cassaforte come se fossi un ladro, oh con chi stai parlando tè? con chi stati parlando? non so? scusa vai avanti”.
Della rispondenza a verità del contenuto di tale conversazioni è prova anche la effettiva compilazione dell'assegno di euro 10.000,00 , con fondi della società dell'attore e indirizzato alla sig.ra ( doc. CP_1
30 delle produzioni di parte convenuta) e circostanza confermata anche dalla teste segretaria sig.ra Tes_6
(“: Ricordo la circostanza, l'assegno l'ho dovuto contabilizzare in quanto i soldi erano usciti dal
[...] conto dell'impresa. Io ricordo soltanto una foto mi pare dell'assegno con una annotazione, ai fini della contabilizzazione. “.
Il profilo della sussistenza del credito di euro 700.000,00 in capo alla sig.ra del resto è già stato CP_1
ampiamente valutato dal Tribunale in sede di ricorso per sequestro e di conseguente reclamo (accolto sotto il profilo del periculum in mora e ma confermato nel fumus – docc. Da 41 a 47) e trova piena conferma nella documentazione bancaria in atti ( peraltro superflua non avendo l'attore neppure articolato prove a fine di provare la causa giustificatrice degli importi pacificamente ricevuti dalla moglie).
Non sussistono neppure i restanti presupposti ex art 428 secondo comma cc.
Non la malafede, perchè essa poggia nella prospettazione attorea sulla pregressa conoscenza dello stato di salute mentale del coniuge mentre come riferisce l'attore stesso “un conto è essere depresso e un conto
è non sapere riconoscere l'oggetto degli atti che si firmano”. La mala fede infatti inerisce ad una conoscenza pregressa che si utilizza a proprio vantaggio per procurare ad altri un danno;
nel caso di specie la conoscenza pregressa della sig.ra è stata attivata all'unico scopo di indirizzare il coniuge CP_1
presso uno specialista affinchè venisse curato.
Non il pregiudizio perché sussistendo effettivamente il debito di euro 700.000,00 il pagamento del prezzo della cessione attraverso compensazione con un pregresso debito equivale ad una estinzione parziale del debito che, tra l'atro, è formulata in modo netto senza considerare interessi e diversi scaglioni di pagamento e quindi, in sostanza, si risolve in un vantaggio per l'attore che, come emerge dalla trascrizione (doc 53) aveva difficoltà a restituire l'importo ricevuto in una unica tranche.
Né del resto risulta allegato in modo preciso l'asserito maggior valore del bene immobile ceduto in quota rispetto a quello dell'originario acquisto, con riferimento all'incremento di valore che i beni immobili della zona hanno avuto dal 2018 (anno di acquisto) al 2020 ( anno di cessione). Il decorso di soli due anni infatti in assenza di una descrizione accurata dell'incremento di valore per immobili consimili è del
12 tutto irrilevante ( come irrilevante è il profilo del pregiudizio legato ad ipotetici lavori di ristrutturazione dell'immobile neppure documentati). Non sussiste pertanto alcun evidente divario di prezzo tra quello di acquisto e quello della successiva cessione che potrebbe segnalare una malafede della controparte.
In definitiva la domanda va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa come da domanda ( 456.000,00 euro ), dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni sottese sulla base degli indici tariffari medi di cui al DM 147/22.
5- Domanda soggetta a trascrizione
Non vedo la nota
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- Respinge la domanda di parte attrice;
Parte_1
- Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si Controparte_1
liquidano in euro 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
Così deciso in Milano il 5 maggio 2025
Il giudice
Valentina Boroni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del giudice monocratico dott. ssa Valentina Boroni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione notificato il 5.2.2021 da
( Parte_1 C.F._1
Rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Merlo e dall'avv. Marco Carlo Montessoro, come da procura in atti, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori in Aqui Terme Piazza Matteotti 35
- ATTORE -
CONTRO
) Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Maurizio Natale come da procura in atti ed elettivamente domiciliata preso lo studio del difensore in Milano, Via Ceradini 12
CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI per parte attrice
Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria richiesta, istanza ed eccezione, accertare e dichiarare per i motivi di cui in premessa l'incapacità ex art. 428 c.c. del sig. al momento del rogito Parte_2
Notarile dott.ssa trascritto a Milano in data 26 ottobre 2020 n.69591-44895 e, per Persona_1
l'effetto, condannare la sig.ra alla restituzione della quota del 50% dell'immobile sito in Milano, CP_1
1 Via Monte Bianco 2-A già Viale Berengario 1 e meglio identificato al Catasto Fabbricati del Comune di
Milano al fg. 339 mapp. 62 sub. 60 cat. A-2 cl. 2 vani 9 fg. 339 mapp. 62 sub. 46 cat. C-2 cl. 3 mq. 8 e fg. 339 mapp. 159 sub. 701 c.6 ct. C-6 cl.3 mq. 8 e fg. 339 mapp. 159 sub. 701 z.c. 6 ct. Cl. 7 mq e-o in subordine alla liquidazione della somma equivalente pari Firmato Da: Marco Carlo Montessoro Emesso
Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1385ec8 al danno patito dallo stesso. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa oltre ad accessori fiscali di legge ove previsti.
per parte convenuta
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In Via Preliminare: 1) Dichiarare inammissibili per i motivi tutti meglio esposti in atti le domande attoree. Nel Merito: 2) Rigettare tutte le avverse domande perché infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: 3) Con vittoria di spese e onorari, maggiorati del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del DM 55/2014, trattandosi di atti redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché́ la navigazione all'interno dell'atto, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, Iva e Cpa come per legge. In Via Istruttoria: A) Si chiede ammettersi prova per interpello e testi sulle circostanze dedotte in fatto nella comparsa di costituzione dal n. 1) al n. 41) espunte eventuali considerazioni nel merito e precedute dalla locuzione” vero che”, nonché ammettere prova per interpello e testi sui seguenti ulteriori capitoli di prova: a) vero che in data 23 ottobre 2020 il sig. si è recato spontaneamente presso lo studio del Parte_1
Notaio in Milano, P.zza della Repubblica n. 11, per restituire / (retro)cedere alla dott.ssa Per_2 [...]
la quota del 50% dell'immobile sito in Milano, Via Monta Bianco 2/A”; b) “vero che, a quella CP_1
data, il sig. aveva già rilasciato la casa coniugale, a far data dal 3 ottobre 2020 e Parte_1
risultava già esser residente in [...], così come risulta dal contratto di locazione come da doc. doc. 70 che si rammostra al teste”; c) “vero che fra il 6 ed il 23 ottobre 2020 le Parti vivevano già separatamente e in quel periodo hanno mantenuto i contatti solo per telefono e sms”; h) “vero che il sig. ha tenuto, in qualità di banditore, l'asta dei gioielli Parte_1 organizzata da , tenutasi nelle giornate del 5 e 6 novembre 2020”; i) “vero che il sig. CP_2 [...] ha tenuto, in qualità di banditore, l'asta dei vini organizzata da tenutasi in data 9 Parte_1 CP_2 dicembre 2020; j) “vero che il sig. ha tenuto, in qualità di banditore, l'asta dei gioielli Parte_1 organizzata da , tenutasi nelle giornate del 14 e 15 dicembre 2020”; k) “vero che il sig. CP_2 [...]
[...
[...] [
ha tenuto, in qualità di banditore, l'asta dei gioielli organizzata da , tenutasi in data CP_3 CP_2
9.2.2021”; l) “vero che in media , le aste di , come quelle patrocinate dal sig. CP_2 Parte_1
in qualità di banditore, durano dalle 3 alle 4 ore, senza alcuna interruzione”? m) “vero che durante le aste, il banditore, oltre a promuovere l'articolo in asta, deve contemporaneamente occuparsi delle offerte scritte presenti sul libro del banditore, delle offerte telefoniche, delle offerte formulate dai presenti in sala, nonché verificare l'eventuale presenza di offerte tramite le diverse piattaforme web utilizzate da
Finarte Auctions”; n) “vero che il relativamente all'asta dei gioielli tenutasi nelle date del 14 Parte_1
e 15 dicembre 2020, nonché in quella del 9.2.2021si è occupato personalmente della redazione della formazione del catalogo, effettuando anche incontri con clienti”; o) “vero che il sig. Parte_1
quanto meno fino a dicembre 2020, era il Capo dipartimento settore gioielli e preziosi di , così CP_2
come risulta dal doc. 64 che si rammostra al teste Si indicano a testi: - Notaio in Persona_1
Milano, P.zza della Repubblica 11/A; - . - . B) Ci si oppone a tutte le Testimone_1 Testimone_2
eventuali avverse istanze istruttorie eventualmente formulate da controparte. C) Ci si oppone alla richiesta di CTU, così come richiesta da parte attrice. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della CTU ex adverso richiesta, D) Preliminarmente all'esame delle condizioni fisiche del Parte_1
tramite CTU, si chiede che il Giudice voglia ordinare a Finarte Auctions S.r.l. ex art. 210 c.p.c. di produrre e/o esibire in giudizio la seguente documentazione 1) copia integrali dei filmati delle aste in cui il ha svolto il ruolo e le funzioni di battitore d'asta e più precisamente: - asta vini del 5 e 6 Parte_1
dicembre 2020; - asta vini 9 dicembre 2020; - asta gioielli e preziosi del 14 e 15 dicembre 2020 2) copia del referto e del certificato relativi alla visita medica cui il è stato sottoposto da Finarte Parte_1
Auctions S.r.l. all'atto della sua assunzione quale lavoratore subordinato avvenuta in data 10.5.2021.
Espressamente riservato il diritto di nominare il proprio Consulente tecnico di parte entro l'inizio delle operazioni peritali. Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione digli avversi capitoli di prova, si chiede di E) Essere ammessi alla prova contraria e si indicano i seguenti testi: - ; - Testimone_3 Tes_4
-
[...] Testimone_5
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti allegati dalle parti
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto davanti al Tribunale di Parte_1
Milano chiedendo venisse dichiarato l'annullamento ex art. 428 cc del contratto di Controparte_1
3 compravendita del 50 % dell'immobile sito in Milano, Via Monte Bianco 2/A, redatto per atto pubblico dal notaio in data 23.10.2020 in favore della convenuta, esponendo Persona_1
quanto segue.
L'attore, coniugato con la convenuta a far tempo dal luglio 2015, nel 2018, aveva acquistato “in comproprietà” con la moglie, un appartamento sito in Milano, Via Monte Bianco 2/A ; nel 2020 il rapporto coniugale si era deteriorato tanto che in data 3 ottobre 2020 egli aveva abbandonato la casa familiare. Poco dopo la sig.ra dapprima aveva incassato a proprio favore la somma di euro CP_1
420.500,00 giacente su di un conto corrente cointestato e poi aveva invitato l'attore a recarsi davanti allo studio notarile al fine di sottoscrivere il contratto di compravendita con il quale veniva Per_2 trasferita alla medesima il 50% dell'abitazione familiare di proprietà dell'esponente.
Ha dedotto di avere sottoscritto il contratto di compravendita senza porre particolare attenzione al contenuto dello stesso e soprattutto alla dichiarazione “antiriciclaggio” che pure aveva sottoscritto nella quale si attestava che la sig.ra aveva erogato in favore dell'attore la somma di euro CP_1
700.000,00 a titolo di “finanziamento senza interessi”.
Ha affermato che aveva sottoscritto il contratto di compravendita del 50% dell'immobile adibito ad abitazione familiare (come quello immediatamente successivo relativo ad un camper), solo nella speranza di recuperare il matrimonio. In ogni caso a causa della forte depressione da cui era affetto, aggravatasi in occasione del naufragare del proprio matrimonio, non aveva letto né prestato attenzione alle clausole della compravendita che neppure ricordava tanto che pochi giorni dopo aveva incaricato la propria segretaria di contattare lo studio notarile per avere copia della dichiarazione antiriciclaggio che ricordava di avere sottoscritto, senza tuttavia avere immediatamente riscontro.
Ha contestato recisamente di avere ricevuto a titolo di finanziamento la somma oggetto della dichiarazione ed in ogni caso rappresentava come la coniuge si fosse approfittata del proprio stato di salute – dalla stessa ben conosciuto in quanto ella lo aveva indirizzato ai primi di ottobre 2020 da uno psichiatra – il dott. che ne aveva diagnosticato un disturbo depressivo e gli aveva Persona_3
somministrato una terapia farmacologica che egli aveva assunto.
A breve distanza di tempo l'attore aveva ricevuto una lettera di un avvocato che gli prospettava la decisione della moglie di richiedere la separazione personale circostanza che lo aveva ancor più fatti sprofondare nella depressione, come avevano certificato due psichiatri ai quali l'attore di era rivolto, il dott. ed il dott. Per_4 Per_5
4 Tanto premesso ha lamentato che il contratto di compravendita sottoscritto in data 23.10.20220 fosse stato sottoscritto in condizioni di incapacità di intendere e di volere in ragione del disturbo depressivo da cui era affetto che ne aveva scemato la capacità di valutare le conseguenze dell'operazione e ne chiedeva quindi l'annullamento. Ha richiamato, quanto alle condizioni di salute, le certificazioni dei tre psichiatri indicati, condizioni da ritenersi aggravate dalla particolare vulnerabilità determinata dalla inaspettata richiesta della moglie di procedere alla separazione. Quanto agli altri presupposti richiesti dall'art. 428 cc ha rilevato che sussisteva malafede in capo alla convenuta che si era approfittata della situazione di fragilità del coniuge, ben nota alla stessa, al fine di portare a termine un disegno ampio di depauperamento dell'attore, disegno del quale la cessione del 50% dell'immobile adibito ad abitazione familiare era solo uno dei tanti tasselli (ricordava la vendita del camper e il ritiro di somme da un conto corrente cointestato); inoltre sussisteva il pregiudizio poichè la cessione della quota per un valore di circa 400.000,00 era avvenuta a titolo di compensazione con il maggior debito dell'attore nei confronti della convenuta e detto debito era contestato, con conseguente pregiudizio economico di pari valore.
Si è costituita la convenuta chiedendo in principalità la dichiarazione di inammissibilità delle CP_1
domande attoree e nel merito il loro rigetto. Ha osservato che il coniuge, sebbene fosse affetto da anni da una depressione che lo portava ad “alti e bassi” comportamentali, era perfettamente cosciente e che, il rapporto coniugale si era definitivamente incrinato a seguito di una reazione verbale molto violenta dell'attore a seguito della quale ella aveva avuto seria paura.
La decisione di procedere a separazione personale era stata dapprima condivisa e solo in un secondo tempo il aveva cambiato idea cercando di tornare sui propri passi e di invalidare gli atti Parte_1 di cessione già compiuti (quali la cessione dell'abitazione familiare che la convenuta dichiarava e documentava di avere acquistato interamente con i propri proventi). Ha contestato quindi la valenza dei tre certificati medici che non solo non potevano documentare una condizione di incapacità in assenza di una contradditorio ma anche erano inconciliabili con il comportamento tenuto da nei rapporti con la convenuta ( dei quali offriva una registrazione – doc. 53) e sul lavoro Parte_1
( lavorava per una nota casa d'Aste ed aveva trattato proprio in quel frangente temporale, Parte_1
gioielli di rilevante valore - documentando attraverso un file video alcune aste nelle quali in quel periodo aveva partecipato come banditore). Parte_1
5 Ha infine documentato i prestiti concessi al marito in corso di matrimonio per la somma di cui alla dichiarazione sottoscritta dal marito in data 23.10.2020 rilevando come la “compensazione” che costituiva oggetto di pagamento della quota dell'immobile di Via Monte Bianco era stata voluta dall'attore in piena scienza e volontà.
La causa è pervenuta in decisione a seguito dello svolgimento di istruttoria orale, ammessa in parte dal giudice istruttore, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.6.2023 e quindi, a seguito di rimessione in istruttoria ad opera del precedente giudice assegnatario del procedimento, alla udienza del
18.12.2024, tenutasi davanti al sottoscritto giudice, nuovo assegnatario del procedimento, con concessione di termine sino al 31.1.2025 per il deposito di sintetica memoria conclusionale.
2. La domanda di annullamento per incapacità di intendere e di volere ex art. 428 cc.
A mente dell'art. 428 cc “gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere( al momento in cui gli atti sono
stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore.
L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente” .
La giurisprudenza di legittimità (cfr Sez. 2 - , Sentenza n. 13659 del 30/05/2017) ha più volte affermato che “Ai fini della sussistenza dell'incapacità di intendere e di volere, costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c., non occorre la totale privazione delle facoltà intellettive e volitive, essendo sufficiente che esse siano menomate, sì da impedire comunque la formazione di una volontà cosciente;
la prova di tale condizione non richiede la dimostrazione che il soggetto, al momento di compiere l'atto, versava in uno stato patologico tale da far venir meno, in modo totale e assoluto, le facoltà psichiche, essendo sufficiente accertare che queste erano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente, e può essere data con ogni mezzo o in base ad indizi e presunzioni, che anche da soli, se del caso, possono essere decisivi per la sua configurabilità, essendo il giudice di merito libero di utilizzare, ai fini del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un giudizio intercorso tra le stesse parti o tra altre, secondo una valutazione
6 incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da congrue argomentazioni, scevre da vizi logici ed errori di diritto”.
Trattandosi di contratto di compravendita merita rilevare quanto affermato da Cass.
Sez. 2 - , Sentenza n. 17381 del 17/06/2021 (Rv. 661455 - 01) secondo la quale “qualora sia proposta domanda di annullamento di un contratto per incapacità naturale, l'indagine relativa alla sussistenza dello stato di incapacità del soggetto che lo ha stipulato ed alla malafede di colui che contrae con l'incapace di intendere e di volere si risolve in un accertamento in fatto demandato al giudice di merito, sottratto al sindacato del giudice di legittimità ove congruamente e logicamente motivato. Tuttavia, ove la domanda di annullamento abbia ad oggetto un contratto di compravendita, implica vizio di motivazione della sentenza il fatto che il giudice di merito non abbia tenuto in alcuna considerazione il divario tra il prezzo di mercato ed il prezzo esposto nel contratto, in quanto tale elemento, se accertato, costituisce un importante sintomo rivelatore della malafede dell'altro contraente (così, n. 1770/12). A sua volta, la sussistenza di un grave pregiudizio, sebbene non sia prescritta ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità di intendere e di volere, ai sensi dell'art. 428, secondo comma, c.c., a differenza dell'ipotesi del primo comma della stessa norma, costituisce indizio rivelatore dell'essenziale requisito della mala fede dell'altro contraente;
quest'ultima risulta o dal pregiudizio anche solo potenziale, derivato all'incapace, o dalla natura e qualità del contratto, e consiste nella consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente (cfr. n. 4677/09, la quale soggiunge che, peraltro, la prova dell'incapacità deve essere rigorosa e precisa ed il suo apprezzamento, riservato al giudice del merito, non è censurabile in sede di legittimità tranne che per vizi logici o errori di diritto).
Infine poichè la prova dell'incapacità d'intendere o di volere può essere data con qualsiasi mezzo non è necessaria la consulenza tecnica che può essere di soccorso quando l'incapacità naturale suppone, se non necessariamente una malattia che annulli in modo assoluto le facoltà mentali del soggetto, quanto meno un turbamento psichico tale da menomare gravemente le attitudini volitive ed intellettive dello stesso.
Va ancora evidenziato che, in tema di incapacità naturale conseguente ad infermità psichica, ove esista una situazione di malattia mentale di carattere tendenzialmente permanente, una volta accertata la totale incapacità di un soggetto in due determinati periodi prossimi nel tempo, per il periodo intermedio la sussistenza dell'incapacità è assistita da presunzione iuris tantum, sicché in concreto si verifica l'inversione dell'onere della prova, dovendo essere dimostrato dalla parte interessata che il soggetto abbia
7 agito in una fase di lucido intervallo o di remissione della patologia (Cass. 04/03/2016, Sez. 2, n. 4316;
Cass. Sez. 2, 09/08/2011, n. 17130; Cass. Sez. L, 12/03/2004, n. 5159).
Tanto premesso quanto ai principi interpretativi elaborati dalla Giurisprudenza, vale preliminarmente rilevare come il contratto in esame non sia stato contestato quanto a riferibilità della sottoscrizione all'attore né la dichiarazione con la quale egli, in pari data, si riconosce debitore della moglie della somma di euro 700.000,00 è mai stata oggetto di disconoscimento.
Può quindi considerarsi accertato che si sia presentato personalmente nello studio Parte_1
notarile ed abbia apposto la propria sottoscrizione sia al contratto di compravendita immobiliare sia alla scrittura che costituisce riconoscimento di debito, con conseguente effetto di inversione dell'onere della prova quanto alla sussistenza del rapporto fondamentale ivi riconosciuto ex art. 1988 cc.
Ora, dalla documentazione depositata in atti in allegato agli atti processuali delle parti e dalla istruttoria espletata è emersa con chiarezza l'assenza assoluta in capo all'attore di facoltà psichiche perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio e, quindi, il formarsi di una volontà cosciente durante la fase di stipula del contratto del 23.10.2020.
Anzi, la capacità di svolgere una seria valutazione del contenuto del contratto e dei suoi effetti è emersa in modo chiaro tanto da non richiedere alcun ulteriore approfondimento a mezzo di una CTU anche percipiente volta ad accertare da un punto di vista medico legale la sussistenza o meno di una condizione di salute su cui si possa fondare la allegata incapacità naturale.
Infatti la parte attrice, sulla quale grava l'onere probatorio di dimostrare la condizione di incapacità naturale, ha in allegazione fondato la sussistenza della propria incapacità naturale facendo esclusivo riferimento ad un disturbo depressivo rispetto al quale non ha prodotto documenti medici che attestino un percorso di cura e diagnosi presso un professionista in un arco di tempo apprezzabile, oppure l'esito di esami diagnostici, oppure ricoveri effettivi, o infine prescrizioni di medicinali assunti poi concretamente per un apprezzabile periodo di tempo coerenti con il disturbo in ipotesi diagnosticato.
In assenza di documenti medici che testimoniano un percorso di indagine e cura effettiva le considerazioni espresse dai professionisti incaricati dall'attore in epoca successiva al 23.10.2020 (dott.
e dott. costituiscono affermazioni assolutamente autoreferenziali e non valutabili Per_4 Per_5 neppure ai fini di una possibile previsione di consulenza tecnica dell'ufficio atteso che il CTU non potrebbe “valutare valutazioni di colleghi” e non avrebbe alcun documento medico oggettivo da prendere in considerazione. Il tema è rilevante se si considera che l'incapacità ex art 428 cc è una incapacità anche
8 transeunte e non necessariamente rilevabile secondo i canoni della patologia medica potendo dipendere da fattori svariati che incidono sulla capacità della persona di comprendere e volere un determinato atto con effetti verso terzi.
Inoltre, giusto l'onere probatorio gravante sulla parte attrice, in assenza di una condizione patologia rispetto alla quale possano operare le presunzioni ravvisate dalla giurisprudenza in casi di malattia persistente ( di cui non vi è prova) sarebbe spettato all'attore dimostrare che, proprio il giorno 23 ottobre
2020, fosse accaduto un evento particolare di tale spessore da offuscare in modo apprezzabile le capacità di intendere e di volere dell'attore. La prova non è stata assolta atteso che i due certificati medici del dott.
non evidenziano altro che uno stato apatico ed abbattuto a partire dal 2/19 ottobre 2020 ma Per_3
nessun accadimento peculiare è stato allegato tale da incidere in modo puntuale sulla formazione della volontà in data 23.10.2020.
Viceversa l'assenza di una condizione di incapacità e dunque la piena capacità di intendere e di volere si desumono da molteplici fatti, accertati nel presente giudizio, che presuntivamente consentono di delineare una condizione di piena capacità dell'attore al momento della conclusione del contrato di compravendita.
In primo luogo deve osservarsi che le caratteristiche del contratto appaiono tali da escludere una possibile confusione in capo a chi legge;
si tratta di un atto dal contenuto piano e di immediata chiarezza;
si prevede la cessione di una quota di immobile ben definita e il pagamento del prezzo mediante compensazione rispetto ad un debito nei confronti della acquirente. Si tratta dell'abitazione familiare e l'acquirente è persona ben nota stante il vincolo di coniugio. Anche la modalità di pagamento del prezzo non richiede particolari indagini essendo il debito riconosciuto dallo stesso attore.
La teste ( notaio rogante) ha del resto dichiarato: “Per quel che ricorso io, l'attore era Per_1 Parte_1 attivo, anzi mi ricordo che proprio sull'agevolazione aveva tranquillizzato la signora sul fatto CP_1 che avrebbe pagato di più ma sarebbe stata tranquilla. AD: ho riletto interamente l'atto; una volta letto,
è stato firmato dalle patti;
per quel che ricordo, non mi risulta che le parti mi abbiano chiesto niente di particolare;
per quel che ricordo io, il signor era presente, non ho elementi per affermare il Parte_3
contrario; ADR: per quel che ricordo io, non è successo nulla né sotto il profilo di una particolare celerità nella conclusione dell'atto, né di una eccessiva durata dello stesso, tenuto conto della modifica relativa alla prima casa” ( la teste va valutata quale teste attendibile tenuto conto della dichiarazione resa, essenziale e al tempo stesso ricca di addentellati specifici – luogo di residenza di in Parte_1
9 Vercelli, luogo ove la notaia aveva esercitato la professione- che ne consentono di inferire l'effettivo ricordo di un atto rogato nonostante la ordinarietà della attività).
La chiarezza dell'atto va poi collegata con le caratteristiche intellettuali dell'attore, uomo di sicure capacità culturali e professionali, che svolgeva la professione di banditore di aste di preziosi presso una famosa casa d'Aste, abituato a vendere oggetti di grande valore e a gestire una attività professionale non meramente esecutiva.
I documenti prodotti dalla parte convenuta (contratto di lavoro, file video della attività quale banditore dell'attore in tempi coevi alla sottoscrizione del contratto) consentono di evidenziare come proprio nel periodo in esame l'attore era pienamente in grado di comprendere ed agire in contesti complessi e nei quali era necessaria concentrazione e vaglio critico.
Ma ciò che più dà sostanza all'accertamento in ordine alla capacità piena di intendere e volere è il comportamento di nel mese di ottobre/novembre 2020 comportamento che dà piana CP_4
evidenza di come egli fosse stato la causa del litigio con la coniuge ( sul punto appaiono di rilevante chiarificazione sia la mail inviata dalla sig.ra al primo psichiatra dott. in data CP_1 Per_3
6.10.2020, laddove si evidenziava il comportamento violento del coniuge e il certificato rilasciato dal centro antiviolenza Cerchi d'acqua del febbraio 2021 ( doc. 23 delle produzioni della convenuta) nel quale si dà atto di avere avuto un primo colloquio con la sig.ra in data 5.10.2020 nel quale la CP_1
signora rappresenta vessazioni di carattere psicologico e patrimoniale da parte del marito.
Del resto è pacifico che fosse stata decisone dell'attore quella di allontanarsi dalla casa coniugale, sempre nel mese di ottobre 2020, con ciò assumendo pertanto comportamenti del tutto coscienti e voluti, senza ripensamenti concreti.
Viceversa, all'esito della recezione del ricorso consensuale di separazione dei coniugi si nota un cambio di direzione che svolge effetti anche a ritroso sugli atti già compiuti in apparente consensualità.
Illuminante è la conversazione registrata dalla convenuta e depositata in atti ( doc. 53).
In essa si assiste ad uno scambio di idee tra i due coniugi, alla presenza anche del figlio della sig.ra e con l'intervento telefonico dell'avv. VI. Che aveva seguito la parte iniziale della Pt_4 separazione personale dei due coniugi, nell'ambito del quale vale segnalare le seguenti espressioni proferite dal sig. “ LA “ciao …. (risata) … bene te …. poi che ti ha CP_4 Per_6 girato quell'affare lì ……… come procedere (parla VI ) ah …. si allora ti spiego brevemente forse con anche se è entrata subito con idee malsane, allora la mia idea è quella di riconoscere, anche CP_1
10 se mi sembrava un regalo, ma chissenefrega, di riconoscere questo debito di 700.000,00 euro e di mettere nero su bianco una rateizzazione, che questi soldi usciranno dalla mia società, io ho chiesto un periodo decennale perché parliamo di cifre molto importanti, magari stabilendo già un minimo mensile però con la facoltà da parte mia, se ho la possibilità, di rientrare prima chiaramente io rientro prima perché volentieri prima rientro meglio è anche per me. subito è entrata, apri la cassaforte, dammi i gioielli CP_1 qua e là come una pazzoide, forse adesso si rende conto. Questa è la possibilità nei suoi confronti. L'altra cosa che mi diceva, ah no, apri la cassaforte, dammi i gioielli me li prendo;
però, capisci bene che io ho dei gioielli che magari io vendo a €. 50.000,00 euro ce ne ricavi solo 15.000,00, allora qual è il prezzo che devi fare? perché se li vendo a €. 15.000,00 ci rimetto un sacco di soldi, se gli do a 50.000,00 euro ci rimettere lei un sacco di soldi perché se li deve far vendere, se li deve vendere, va a realizzare molto meno, no, su questi gioielli c'è sempre questa grossa differenza tra acquisto e vendere. Io gli ho detto non stiamo a guardare il valore dei gioielli facciamo un piano di ammortamento proprio sulla cifra, sulla cifra che secondo me è la cosa migliore e bom. Basta io …”… prima era beau Parte_1 geste perché ti fa vedere che è stata 2 anni a Parigi a fare un cazzo, adesso l'hai detto … dov'è che sei stata? a …. cioè stiamo rasentando la follia. VI, cerca di farla ragionare, mi sembra CP_5 completamente fuori di melone vuoi €. 5.000,00 euro gli faccio 5.000,00 euro a testa, mi fai due righe e andiamo dalla VI che anziché 700.000,00 te ne dovrò 690.000,00 ti cambia qualcosa? vuoi tirare fuori qualche altra parolina francese ? mais on peut parler francais naturalement, io ho studiato in
Svizzera pensa a te. Scusa VI, vai avanti scusa”” LA “VI? VI? o si fa così o andiamo in stragiudiziale. In stragiudiziale, io domani vendo i gioielli e se lo prende nel sedere, CP_1
ok? Perciò, apriamo gli occhi, io sono io non rubo un cazzo a nessuno perché non Parte_1
ho mai rubato 1 euro in vita mia e mi comporto in maniera onesta, Perché sarò uno fuori di testa, sono un depresso, sono uno che ha tanti problemi, ma io non sono un ladro, perché la casa che era cointestata io il giorno dopo sono andato è ho firmato” “comunque la lo sa anche che” CP_1 Pt_5
GE “nessuno intende dire questo” “allora, per cortesia, io vorrei essere trattato Parte_1 da persona seria quale sono. Grazie, ma non lo dico nei tuoi confronti eh, scusami” GE “no no no ma, certo, però capisci che quando si è da una parte e dall'altra, purtroppo, ognuno la vede dal suo punto di vista” “ho capito ma una, VI, non ti può entrare nell'ufficio, apri la Parte_1
cassaforte dopo che tuo marito è andato da un Notaio e ti ha lasciato la casa e i soldi che, erano giustamente i suoi, per l'amor di Dio;
però li ho ridati senza batter ciglio. E adesso vieni qui, apri la
11 cassaforte come se fossi un ladro, oh con chi stai parlando tè? con chi stati parlando? non so? scusa vai avanti”.
Della rispondenza a verità del contenuto di tale conversazioni è prova anche la effettiva compilazione dell'assegno di euro 10.000,00 , con fondi della società dell'attore e indirizzato alla sig.ra ( doc. CP_1
30 delle produzioni di parte convenuta) e circostanza confermata anche dalla teste segretaria sig.ra Tes_6
(“: Ricordo la circostanza, l'assegno l'ho dovuto contabilizzare in quanto i soldi erano usciti dal
[...] conto dell'impresa. Io ricordo soltanto una foto mi pare dell'assegno con una annotazione, ai fini della contabilizzazione. “.
Il profilo della sussistenza del credito di euro 700.000,00 in capo alla sig.ra del resto è già stato CP_1
ampiamente valutato dal Tribunale in sede di ricorso per sequestro e di conseguente reclamo (accolto sotto il profilo del periculum in mora e ma confermato nel fumus – docc. Da 41 a 47) e trova piena conferma nella documentazione bancaria in atti ( peraltro superflua non avendo l'attore neppure articolato prove a fine di provare la causa giustificatrice degli importi pacificamente ricevuti dalla moglie).
Non sussistono neppure i restanti presupposti ex art 428 secondo comma cc.
Non la malafede, perchè essa poggia nella prospettazione attorea sulla pregressa conoscenza dello stato di salute mentale del coniuge mentre come riferisce l'attore stesso “un conto è essere depresso e un conto
è non sapere riconoscere l'oggetto degli atti che si firmano”. La mala fede infatti inerisce ad una conoscenza pregressa che si utilizza a proprio vantaggio per procurare ad altri un danno;
nel caso di specie la conoscenza pregressa della sig.ra è stata attivata all'unico scopo di indirizzare il coniuge CP_1
presso uno specialista affinchè venisse curato.
Non il pregiudizio perché sussistendo effettivamente il debito di euro 700.000,00 il pagamento del prezzo della cessione attraverso compensazione con un pregresso debito equivale ad una estinzione parziale del debito che, tra l'atro, è formulata in modo netto senza considerare interessi e diversi scaglioni di pagamento e quindi, in sostanza, si risolve in un vantaggio per l'attore che, come emerge dalla trascrizione (doc 53) aveva difficoltà a restituire l'importo ricevuto in una unica tranche.
Né del resto risulta allegato in modo preciso l'asserito maggior valore del bene immobile ceduto in quota rispetto a quello dell'originario acquisto, con riferimento all'incremento di valore che i beni immobili della zona hanno avuto dal 2018 (anno di acquisto) al 2020 ( anno di cessione). Il decorso di soli due anni infatti in assenza di una descrizione accurata dell'incremento di valore per immobili consimili è del
12 tutto irrilevante ( come irrilevante è il profilo del pregiudizio legato ad ipotetici lavori di ristrutturazione dell'immobile neppure documentati). Non sussiste pertanto alcun evidente divario di prezzo tra quello di acquisto e quello della successiva cessione che potrebbe segnalare una malafede della controparte.
In definitiva la domanda va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa come da domanda ( 456.000,00 euro ), dello svolgimento di attività istruttoria e delle questioni sottese sulla base degli indici tariffari medi di cui al DM 147/22.
5- Domanda soggetta a trascrizione
Non vedo la nota
PQM
Il Tribunale di Milano, pronunciando in via definitiva nella causa tra le parti indicate in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa:
- Respinge la domanda di parte attrice;
Parte_1
- Condanna la parte attrice alla rifusione delle spese di lite sostenute da che si Controparte_1
liquidano in euro 22.457,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, iva e cpa come per legge
Così deciso in Milano il 5 maggio 2025
Il giudice
Valentina Boroni
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