Sentenza 20 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/06/2025, n. 6202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6202 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
VIII Sezione Civile
nella causa civile R.G. n. 22000/2021
Il Tribunale di Napoli – VIII sezione civile, in persona dei magistrati:
1) dott. Pietro Lupi Presidente
2) dott.ssa Barbara Di Tonto Giudice
3) dott.ssa Claudia Colicchio Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Tra
( ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giulio Pasolini ( ) con studio in Napoli alla Via Ferrante Imparato C.F._2
n. 23, ove elettivamente domicilia come da mandato in atti
Attore
E
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Enrico CP_1 CodiceFiscale_3
Duranti ( presso il cui studio elett.te domicilia in Portici (NA), CodiceFiscale_4
alla via Armando Diaz come da mandato in atti
Via Pietro Castellino 10 presso lo studio dell'Avv. Antonio Esposito (Cod. Fisc.
) che la rappresenta e difende come da mandato in atti C.F._6
Convenute
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l' attore esponeva che:
1) il proprio padre prima ancora di essere sottoposto ad Persona_1
amministrazione di sostegno (Trib. Napoli r.g.v.g. 6870/2014) era stato dichiarato con sentenza del Tribunale di Napoli sez. Prev. n. 23288/12, che aveva definito il giudizio n. r.g. 38336/11, “non in grado di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita a far data dal febbraio del 2011”;
2) molto tesi erano i rapporti con il padre anche a seguito delle segnalazioni fatte dal figlio all'Amministratore di sostegno della necessità di scongiurare la realizzazione della volontà espressa dal padre di convolare a nuove Per_1
nozze con la convenuta, essendo questi affetto da paranoia ed altre gravi patologie cerebrali che non gli facevano comprendere il significato del matrimonio;
3) che in data 15/01/2020 veniva dimesso da un ricovero Persona_1
ospedaliero con diagnosi di neoplasia polmonare in liminae vitae e veniva trasferito in Fiumicino (RM) presso l'abitazione della CP_1
conosciuta, secondo i racconti del padre, in Ospedale a Roma in occasione del ricovero del figlio sig. , cui era stato diagnosticato un tumore Persona_2
cerebrale, poi deceduto a Napoli;
4) in data 11/02/2020 il sig. veniva condotto in urgenza presso il Persona_1
pronto soccorso dell'Aurelia Hospital in Roma ove gli veniva diagnosticato una
“ischemia acuta” e, successivamente, oltre al tumore polmonare varie metastasi
“corticali –sottocorticali in sede frontale e temporale destra”; 5) in data 18/02/2020, a seguito di emiplagia lato sinistro, il sig. Persona_1
viene trasferito in urgenza al pronto soccorso dell'Aurelia Hospital, ove rimaneva ricoverato sino al 23/02/2020;
6) in data 22 febbraio 2020 il sig. redigeva testamento nominando Persona_1
quale unica erede la sig.ra che in data 4 febbraio 2021 aveva CP_1
venduto, nelle more di un tentativo di accordo con il figlio legittimario - con atto per notaio di Napoli - la unica quota di immobile caduto Persona_3
in successione.
Agiva pertanto per ottenere l' annullamento del testamento olografo datato 22 febbraio
2020, pubblicato con verbale per notaio - rep.1673, racc. 1492 ex art. Persona_4
591 cc. in ragione della già dichiarata incapacità del testatore a non poter svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita a far data dal febbraio del 2011 e delle innumerevoli patologie che gli erano state diagnosticate. Rivendicava quindi l'intera eredità quale unico erede nei confronti della convenuta e per l'effetto CP_1
anche l'intera proprietà, nei confronti dell'avente causa dall'erede apparente , CP_2
dell'appartamento venduto pro quota distinto dal n.ro int. 23 sito al V piano del
[...]
fabbricato in Napoli alla via Montevergine n. 19 in catasto fol 5 part.lla 268 sub 41, giusta atto di cessione per notaio del 24/02/2021 rep. 26662 racc. Persona_3
16308 trascritto presso l'Ufficio Provinciale del Territorio di Napoli 1 in data
05/02/2021 ai n.ri 3064/2229, ai sensi dell'art. 534 c.c.
Si costituiva la convenuta la quale in primo luogo eccepiva CP_1
l'improcedibilità della domanda, per mancato esperimento del preventivo tentativo di mediazione di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e nel merito chiedeva il rigetto della domanda ritenendola infondata.
In particolare metteva in luce la forte conflittualità esistente tra il de cuius ed il figlio tanto che il padre aveva conferito mandato per esperire azione di revoca Parte_1
della donazione eseguita in suo favore per indegnità ex art. 801 c.c. Rilevava inoltre come i provvedimenti che si sono susseguiti, emessi dal Giudice
Tutelare, nel dettare le limitazioni alla capacità del beneficiario di disporre autonomamente, non avevano fatto riferimento alla capacità di disporre per testamento.
Descriveva come la loro relazione, intrattenuta inizialmente solo per via telefonica, era divenuta nel tempo sempre più intensa, sino ad evolvere in periodi di convivenza, con inizio di una vera e propria relazione sentimentale, autentica e disinteressata. Precisava come il nonostante l'età avanzata ed il variegato quadro patologico, era Persona_1
comunque vigile, lucido, cosciente, con una sufficiente capacità di orientamento e discernimento, anche durante le varie fasi di ricovero.
Si costituiva la quale chiedeva il rigetto della domanda ed in via Controparte_2
riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore ( titolare dell'altra metà dell'immobile acquistato dalla ) alla consegna delle chiavi della serratura dell'appartamento sito CP_1
in Napoli, alla via Montevergine n.19, Sc. B Piano 5 int. 23 al fine di poter garantire, anche alla sig.ra il compossesso del bene e, quindi, il paritario utilizzo secondo i CP_2
propri diritti, in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea chiedeva la condanna della a prestare la dovuta garanzia per evizione, con condanna alla CP_1
restituzione in favore della Sig.ra del prezzo di € 40.000,00. CP_2
Con ricorso per sequestro conservativo depositato in corso di causa parte attrice chiedeva disporsi il sequestro conservativo sulle somme depositate e tuttora esistenti presso la banca Credit RI Spa (filiale Napoli 17) sui conti correnti già di spettanza del defunto Sig. n.ri 00540/000057032491 – 00540/000056511422. Persona_1
Allegava il ricorrente che la resistente, oltre ad essersi già venduto alla acquirente l'appartamento facente parte dell'asse ereditario, a seguito dell'invio Controparte_2
della bozza della ctu avrebbe prontamente richiesto alla banca la liquidazione delle somme presenti sul conto corrente del de cuius. Depositata missiva della banca con la quale l'ente illustrava al ricorrente l'impossibilità di trattenere le somme sino all'esito del giudizio di merito, il proponeva il ricorso evidenziando l'intenzione della Per_1 CP_1
di appropriarsi rapidamente di tali somme, che sarebbero state poi difficilmente recuperabili. Il sequestro ex art. 671 cpc veniva concesso con provvedimento del 18.12.23 autorizzando il ricorrente a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili e immobili della resistente e delle somme o cose a lei dovute, nei limiti in CP_1
cui la legge ne permette il pignoramento, fino alla concorrenza della somma di €
11.940,81, pari al saldo presente sul cc al momento del decesso del padre.
Con nota di deposito del giorno 08.09.2023 veniva prodotta in giudizio rinunzia congiunta alle reciproche domande da parte dell'attore e della convenuta CP_2
depositata con firma digitale da entrambi gli avvocati costituiti, di talchè all'udienza successiva del 30.10.23 il Giudice, vista la rinuncia agli atti formulata dalla parte attrice ed accettata dalla parte convenuta Sig. ra;
vista la rinuncia agli atti della Controparte_2
domanda riconvenzionale formulata dalla parte convenuta e Controparte_2
l'accettazione della stessa da parte dell'attore dichiarava l'estinzione del giudizio limitatamente al rapporto processuale tra e con Parte_1 Controparte_2
compensazione reciproca delle spese di lite, disponendo che il giudizio proseguisse tra l'attore e la convenuta . CP_1
In questa sede, essendo venuto meno l'interesse dell'attore alla azione di petizione di eredità nei confronti della convenuta deve ritenersi assorbita la riconvenzionale CP_2
trasversale proposta, in via subordinata all'accoglimento della domanda attorea, dalla stessa nei confronti della essendo sul punto cessata la materia del contendere CP_1
sottendendo la pronuncia estinzione di cui all'ordinanza del 30.10.23 il venir meno dell'interesse alla richiesta tutela per evizione del bene con integrale compensazione delle spese di lite.
La domanda principale tesa ad accertare l'invalidità del testamento per incapacità naturale del testatore, ex art. 591, co. 3, c.c., è fondata e, pertanto, merita accoglimento per le motivazioni di seguito esplicitate.
In via preliminare deve essere rigettata l'eccezione di improcedibilità per il mancato esperimento della mediazione essendo allegato in atti ( cfr. dep. attoreo del 9.06.2022) il verbale di chiusura incontro di mediazione ( proc. n. 24/2022). Passando al merito della controversia, è da rammentare che l'incapacità naturale di testare - causa di annullamento del lascito testamentario ex art. 591 n. 3) c.c. - non si identifica in una generica alterazione del normale processo di formazione ed estrinsecazione della volontà, ma richiede che, a cagione di una infermità transitoria o permanente o di altra causa perturbatrice, il soggetto, al momento della redazione del testamento, sia assolutamente privo della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (così Cass. n. 3934/2018; Cass. n. 19767/2015; Cass. n. 27351/2014;
Cass. n. 9081/2010; Cass. n. 8079/2005), così da versare in condizioni analoghe a quelle che, con il concorso dell'abitualità, legittimino la pronuncia di interdizione (Cass. n.
1444/2003).
Ne consegue che, a carico di chi quello stato di incapacità assume, sussiste l'onere di provare che il testamento fu redatto proprio in un momento di incapacità di intendere e di volere (Cass. n. 15480/2001), e nel valutare ciò - ovvero ai fini dell'accertamento sulla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento - il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate (Cass. n. 230/2011; Cass. n. 5620/1995, la quale ha annullato la sentenza impugnata rilevando che in essa si era fatto riferimento ad elementi indiziari che di per sé erano rappresentativi di una generica riduzione della capacità di intendere e di volere, senza però effettivamente valutare - sulla base di adeguata e specifica disamina della portata dei dati clinici, di quelli inerenti agli effetti dei farmaci antidolorifici assunti dal soggetto e di quelli offerti dalla grafica e dal contenuto della scheda testamentaria- se poteva desumersene anche la più specifica prova della incapacità rilevante ai fini in esame.
Peraltro, soltanto nel caso di infermità tipica permanente ed abituale l'incapacità del testatore si presume, e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità (così Cass. n.
26873/2019; Cass. n. 27351/2014), laddove, invece, qualora detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione, e quindi la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cass. n. 25053/2018; Cass. n. 3934/2018).
Posto il quadro degli oneri probatori in subiecta materia, venendo al caso di specie mette conto anzitutto rilevare come il defunto fosse sottoposto alla tutela Persona_1
dell'amministrazione di sostegno sin dal mese di ottobre 2014, sentenza che metteva in luce la forte personalità problematica del beneficiario che aveva chiesto il rigetto del ricorso, invero inizialmente presentato dal figlio per l'interdizione del padre.
Il Collegio, nel ripercorrere le condizioni psichiche del beneficiario, non condivideva le asserzioni di piena capacità dallo stesso affermate anche sulla scorta di una ctu già disposta innanzi al giudice del Lavoro affermando che “la difesa dell'interdicendo è del tutto infondata, basandosi la stessa su una apodittica affermazione per cui egli sarebbe sano di mente e pienamente capace di gestire autonomamente la propria persona, affermazione del tutto smentita dai plurimi accertamenti sanitari effettuati, nonché dalla semplice constatazione oggettiva delle condizioni di vita del e del suo stato Per_1
mentale.” Ora, in ordine alle limitazioni che seguono la nomina di un amministratore di sostegno vanno “ nettamente distinte le diverse ipotesi dell'amministrazione di sostegno cd. sostitutiva o mista e dell'amministrazione puramente di assistenza. Nel primo caso l'amministrazione di sostegno presenta caratteristiche affini alla tutela, poiché
l'amministrato, pur non essendo tecnicamente incapace di compiere atti giuridici, non è comunque in grado di determinarsi autonomamente in difetto di un intervento, appunto sostitutivo ovvero di ausilio attivo, dell'amministratore. Nel secondo caso, invece,
l'istituto dell'amministrazione di sostegno si avvicina alla curatela, in relazione alla quale l'ordinamento non prevede i divieti di ricevere per testamento e donazione che, al contrario, sono previsti per tutore e protutore dagli artt.596, 599 e 779 c.c.” ( Cass n.
6079/20). Già nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno provvisorio ( resosi necessario nelle more dell'istruzione del procedimento) appare evidente la particolare compromissione delle facoltà del beneficiario che doveva essere sostituito dall'amministratore nella riscossione delle proprie entrate mensili, negli atti di cui agli artt. 374 e 375 cc, nel disporre donazioni, rappresentato nei rapporti con i terzi, e sostenuto nella cura della propria persona.
Va tuttavia rilevato come il Giudice Tutelare non abbia mai privato il della Persona_1
facoltà di fare testamento sicchè, in primis, si è indotti a ritenere insussistente la presunzione di incapacità rispetto a tale personalissimo atto, e specularmente la necessaria valutazione circa l'eventuale presenza di incapacità al momento della disposizione.
Nel caso di specie è da rilevare che la dedotta invalidità del negozio testamentario impugnato sotto il profilo della incapacità a testare del de cuius ha trovato, nel corso del giudizio, pieno sostegno probatorio. Il testamento è datato 22 febbraio 2020 e nomina erede universale la convenuta , estranea alla cerchia familiare nella quale in quel CP_1
momento era ricompreso il solo figlio sia pur con rapporti alquanto tesi con Parte_1
il padre.
E' da precisare che la copiosa documentazione medica e clinica esaminata in sede di ctu ( nel 2013) nella procedura di VG certifica radicali e permanenti menomazioni della sfera psichica del diagnosticate quale grave disturbo ossessivo compulsivo e da un Per_1
disturbo delirante cronico a contenuto misto di grandezza e di persecuzione sì da
“ridurre grandemente la capacità del soggetto di intendere e volere e di provvedere ai propri interessi, patrimoniali e non. La conservazione di un normale livello intellettivo, la tuttora valida funzione cognitiva e il mantenimento di un comportamento general e non significativamente compromessi” inducevano lo specialista ( ed il Collegio in seguito) alla scelta di una misura protettiva non troppo invasiva per preferire la figura dell'amministratore di sostegno. Nei 6 anni che sono trascorsi dalla nomina di un amministratore di sostegno ( ottobre 2014) alla redazione del testamento ( febbraio
2020) il quadro cognitivo e comportamentale non sembra mutato non essendo emerse novità di riguardo nella procedura di volontaria giurisdizione.
Gli unici dati clinici di rilievo attengono per lo più la patologia tumorale che porterà il al decesso che riguardano l'ultimo periodo della sua vita ed includono anche il Per_1 giorno di redazione del testamento in cui il de cuius era ricoverato all'Aurelia Hospital.
Per le ragioni sopra precisate, il Tribunale ha ritenuto di disporre un ctu , al fine di valutare la capacità di determinarsi del al momento della redazione dell'atto di Per_1
ultima volontà, al fine di valutare le certificazioni mediche/cliniche prodotte da parte attrice per valutare se le stesse restituissero un quadro di significativa compromissione della sua capacità di intendere e di volere al momento della redazione testamento e che lo stesso fosse in grado di intendere il significato ed il valore di quanto solo formalmente emergente quali ultime volontà. Di certo alla data di redazione del testamento olografo vi era una importante compromissione delle funzioni cognitive del de cuius, come emergente dalla procedura di amministrazione di sostegno e dalla lettura delle ctu disposte in quella sede ed in sede lavorista.
Il dott. psicopatologo Forense, nominato quale ctu, ha affermato che rispetto Per_5
alle patologie di interesse nel caso di specie, si rilevano, dalla documentazione in atti, evidenti segni Psicotico - Deliranti in comorbilità con un Disturbo da accumulo compulsivo e che “tale condizione alterava costantemente la percezione della realtà nel soggetto, inficiando così la concezione giuridica della capacità di intendere nella sua persona” tali da consentire di affermare che in assenza di terapia farmacologica neurolettica durante il ricovero ospedaliero e nei giorni di redazione del testamento “fa escludere con elevata certezza l'ipotesi di un “lucido intervallo” nel giorno del
22.02.2020 nel paziente”.
In particolare, richiamando l'esegesi dell'art. 591, n. 3), c.c., la Giurisprudenza di legittimità, più volte, ha precisato che “lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione”, per cui spetta a chi impugna il testamento dimostrare la dedotta incapacità, eccezion fatta per le ipotesi in cui il testatore risulti affetto da incapacità totale e permanente, gravando, in tal caso, su chi voglia avvalersene la prova della redazione della scheda testamentaria in un momento di lucido intervallo (Cass. Sez. 6, ord. 3934 del
19.02.2018). Le conclusioni della ctu che si ritengono di condividere in ragione dei giudizi espressi e della congruità delle conclusioni cui è giunto, ad ogni buon conto, giungono ad affermare che “ l'unica conclusione plausibile rispetto al quesito del G.I., è che il sig. nel giorno del 22.02.2020, essendo affetto da molti anni da una Persona_1
psicopatologia di stampo psicotico, non essendo trattato con terapia farmacologica per questa patologia, non possedeva, né potesse possedere nel giorno in esame, quelle cognizioni di comprensione della realtà circostante in maniera piena e completa che sono necessarie nella concezione di Capacità di Intendere”
Dunque, per tutto quanto esplicitato merita accoglimento la domanda di annullamento, ex art. 591, n. 3, c.c., del testamento olografo redatto da e pubblicato con Persona_1
verbale per Notaio rep.1673, racc. 1492 di pubblicazione testamento Persona_4
olografo - datato 22 febbraio 2020 che, pertanto, deve essere accolta.
La soccombenza della parte convenuta governa le spese di lite (art. 91 c.p.c.), anche per la fase cautelare che vengono liquidate come da dispositivo che segue, in conformità ai parametri di cui al D.M. 55/2014 recante: "Determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247", aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022, ai parametri medi dello scaglione indeterminabile per la causa di merito ed in quella dello scaglione della somma sottoposta a sequestro per la fase cautelare.
Le spese di CTU nei rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva delle stesse nei confronti del CTU come stabilito nel decreto di liquidazione del compenso del 26.02. 2024, restano a carico della parte convenuta.
PQM
Il Tribunale, in composizione collegiale non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea di invalidità del testamento per incapacità naturale del testatore ex art. 591 cc n. 3 cc ed annulla il testamento olografo redatto da datato 22 febbraio 2020 e pubblicato con verbale Persona_1
per Notaio rep.1673, racc. 1492 ; Persona_4 2) dichiara aperta la successione legittima del Sig. (c.f. Persona_1
) nato a [...] il [...] e deceduto in Roma il C.F._7
19/04/2020;
3) dichiara erede del defunto (c.f. ) nato a Persona_1 C.F._7
Napoli il 28/09/1933 e deceduto in Roma il 19/04/2020 il figlio sig.
nato a [...] il [...] ( Parte_1 C.F._1
) dichiarando che le somme giacenti sui conti correnti n
[...]
00540/000057032491 – 00540/000056511422, in essere presso la
[...]
17 sono da ritenersi in titolarità dell'attore; Controparte_3
4) dichiara cessata la materia del contendere sulla riconvenzionale trasversale proposta da nei confronti di dichiarando Controparte_2 CP_1
tra le parti compensate le spese di lite;
5) Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del presente giudizio di merito che si liquidano in € 600,00 per spese ed € 10.860,00 per compensi oltre Iva, cpa e rimb forf come per legge;
6) Condanna al pagamento in favore di CP_1 Parte_1
delle spese del giudizio cautelare che si liquidano in € 300,00 per spese ed €
3.503,00 per compensi oltre Iva, cpa e rimb forf come per legge;
7) spese di CTU come da parte motiva.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 19/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Colicchio Dott. Pietro Lupi