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Sentenza 19 maggio 2025
Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/05/2025, n. 736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 736 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3587 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (ricorso congiunto) Per
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. CAPUANO
MIRKO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Degli Artisti,
27;
E
nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del C.F._2 ricorso, dall'avv. CAPUANO MIRKO presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Piazza Degli Artisti, 27;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 26/02/2025, e Parte_1 CP_1
, premettendo di aver intrattenuto una relazione dalla quale erano nati
[...]
i figli (nato a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]), Per_2 Per_3
1 rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui minori.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso, come precisate con note di trattazione scritta del 16/04/2025, che di seguito si riportano:
“1. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori i quali, Per_2 Per_3
limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre;
2.La casa coniugale sita in Napoli, alla via Francesco Bacone, 3 di proprietà dell'Acer ed assegnata alla Sig. , madre della Sig. Persona_4 [...]
, resta assegnata alla stessa che vi abiterà congiuntamente ai figli CP_1
minori e Per_2 Per_3
3. Il Sig. potrà vedere e trattenere con sé i figli minori e Parte_1 Per_2
nei tempi e con le modalità di seguito indicati: Per_3
a week end alterni dalle 20,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica con pernotto, e due volte alla settimana dall'uscita della scuola fino alle ore 19,30, compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori. Si precisa che il Sig. preleverà i minori dalla loro abitazione, Pt_1
riaccompagnandoli sempre e comunque presso la loro abitazione, salvo che non li vada prendere o ad accompagnare a scuola. Per quanto riguarda le vacanze natalizie, il Sig. terrà con sé i figli minori, alternativamente, un Parte_2 anno, dalle ore 15,00 del 24 dicembre alle ore 21,00 del 28 dicembre, e l'anno successivo, dalle ore 15,00 del 28 dicembre alle ore 21,00 del successivo 2 gennaio;
i minori, altresì, trascorreranno le festività di Pasqua e Lunedì in Albis, ivi compresa la notte tra le medesime, alternativamente un anno con un genitore e
1'anno successivo con l'altro, iniziando con la madre per l'anno successivo;
infine,
e trascorreranno con il padre, durante le vacanze scolastiche Per_2 Per_3
estive, due settimane consecutive durante il mese di luglio o agosto, sempre dalle ore 10,00 del lunedì alle ore 21,00 della domenica successiva, la cui collocazione nei mesi di riferimento dovrà concordarsi preventivamente tra i coniugi entro il 31 maggio di ogni anno;
4. I ricorrenti adotteranno autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione attinenti alla quotidianità dei figli minori mentre si impegnano a consultarsi reciprocamente e a decidere di comune accordo tutte le questioni di rilevante importanza attinente la salute, l'educazione e l'istruzione dei figli minori
2 e tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle Per_2 Per_3
aspirazioni degli stessi;
5. I coniugi, comunque, sono ben consapevoli della necessità per i figli minori e di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo, pertanto, Per_2 Per_3
gli accordi sopra indicati costituiscono il contenuto minimo dei rapporti genitori- figli, nel senso che si cercherà in ogni caso di favorire un'equa presenza dei minori presso ciascun genitore;
6. Il sig. si obbliga a corrispondere alla Sig. Parte_1 [...]
, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento CP_1 dei figli minori, la somma di € 500,00 (cinquecento /00), di cui € 250,00 per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici istat, oltre il 100% dell'assegno unico universale percepito per i figli minori . All'uopo autorizza sin d'ora la Sig. a percepire agli assegni unici universali in Controparte_1
favore dei figli minori. Inoltre si impegna altresì a versare la quota del 50% delle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse dei figli, secondo Protocollo
d'intesa datato 07.03.2018 siglato tra Magistrati del Tribunale di Napoli ed avvocati del foro di Napoli, richiamandone il contenuto;
7. il sig. autorizza la sig.ra a percepire l'importo di Pt_1 Controparte_1
400,00 a titolo di assegno unico per entrambi i figli minori.
8. Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza, e di essere stati edotti della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla comparizione all'udienza ex art. 473 bis 51 cpc che sarà pertanto virtuale confermando le condizioni allegate alle note di trattazione scritta.
9. Compensare le spese del presente giudizio tra le parti.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51
e ss cpc.
All'udienza cartolare del 22/04/2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, si riportavano all'accordo aumentando il mantenimento previsto per i minori nella misura di euro 500,00 complessivi oltre il 100% dell'assegno unico ( pari ad euro 400,00 mensili all'attualità) chiedevano l'accoglimento.
Il Tribunale, all'esito delle conclusioni favorevoli PM, del 31.03.2025, si riservava la decisione.
3 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso congiunto depositato da dalle parti, come modificate nelle note di trattazione scritta congiuntamente depositate;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/4/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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