TRIB
Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del Lavoro, dott. AN IA, al termine dell'udienza del 19/11/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 27/2025 R.G., promossa
DA
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NG AL
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. LAUDICINA VITO
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. , con ricorso in riassunzione depositato in data 08.01.2025, ha esposto Parte_1 di avere prestato attività lavorativa alle dipendenze della svolgendo, Controparte_1 benché formalmente assunto con qualifica di operaio cat. J del CCNL Nettezza Urbana,
“compiti e mansioni non conformi al livello di assegnazione e appartenenza” consistenti nella “raccolta differenziata all'interno di autocompattatore con autista” e riconducibili al diverso livello professionale 2B; ha esposto, inoltre, di avere prestato lavoro ultroneo rispetto a quello contrattualizzato per un totale di 38 ore settimanali;
ha pertanto convenuto in giudizio la al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “dichiarare il diritto del Controparte_1 sig. al pagamento di tutte le differenze retributive maturate dal mese di agosto 2018 e sino Parte_1 alla data di intervenuta cessazione del rapporto di lavoro per le superiori mansioni espletate nonché differenze per le ore di lavoro straordinario espletate quantificate nella complessiva somma di € 38.511,53 oltre ulteriori interessi legali e rivalutazione monetaria maturati e maturandi o nella diversa maggiore o minore somma che verrà accertata in corso di causa anche a mezzo di espletanda CTU”.
1 2. con memoria depositata in data 24.2.2025, ha contestato Controparte_1 integralmente la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il rigetto con vittoria di spese.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti e acquisita d'ufficio, espletate le prove orali, è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
4. Occorre in primo luogo soffermarsi sulla domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento dello svolgimento di mansioni relative ad un profilo superiore rispetto a quello di inquadramento.
Tale domanda non può trovare accoglimento.
Come noto, il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere le differenze retributive per una qualifica superiore ha “l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) nonché “l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav.,
23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925).
Tale onere assume rilevanza fondamentale affinché il giudice possa procedere: i) all'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte;
ii) all'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria;
iii) al raffronto dei risultati di tali due indagini. Va, infatti, rammentato che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non può prescindersi da tre fasi successive, e cioè dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto dei risultati di tali due indagini (cfr. Cass., sez. lav., 16 febbraio 2005, n. 3069).
Orbene, nel caso di specie, il superiore onere probatorio non è stato assolto da parte ricorrente.
Il ricorso, infatti, risulta totalmente carente sotto il profilo assertivo, essendosi il ricorrente limitato ad affermare di avere prestato attività di “Raccolta differenziata all'interno di autocompattatore con autista” senza indicare le concrete modalità di estrinsecazione della suddetta attività (conduceva lui stesso l'autocompattatore? era in possesso o meno della relativa patente? svolgeva operazioni semplici oppure svolgeva attività - in applicazione di istruzioni dettagliate soggette a controllo diretto - presupponenti conoscenze generiche del processo lavorato utilizzando veicoli?).
2 In difetto di tale allegazione non è possibile effettuare quel raffronto tra profili formalmente assegnati e profili caratterizzanti le mansioni effettivamente assegnate e svolte, necessario per verificare l'ascrivibilità nella declaratoria pretesa, piuttosto che in quella di formale inquadramento, dei compiti disimpegnati.
5. Passando alla domanda volta all'accertamento di lavoro ultroneo, va anzitutto evidenziato che incombe sul lavoratore che rivendichi il diritto ad una maggiore retribuzione per le ore di lavoro prestate in eccesso rispetto all'orario concordato, l'onere di fornire una prova rigorosa in ordine allo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente previsti, nonché in ordine all'esatta collocazione cronologica della prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito (cfr. Cass.
Civ., sez. lav, n. 16150/2018).
È stato infatti affermato che “è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare la relativa prestazione e, quando egli ammetta bensì di esserne stato remunerato ma assuma l'insufficienza della remunerazione, anche di provare la quantità di lavoro effettivamente svolto, senza che eventuali ma non decisive ammissioni del datore di lavoro possano portare a un'inversione dell'onere della prova;
in mancanza della prova dello svolgimento della prestazione, non può procedersi a liquidazione equitativa” (in tali termini, Cass. Civ., sez. lav., n. 3194/2009).
Nel caso in esame, tale onere non è stato sufficientemente assolto.
Il ricorrente, infatti, in seno al ricorso ha rappresentato di avere prestato attività lavorativa dalle 06:00 alle 12:30 dal lunedì al sabato.
I testi escussi, invece, hanno dichiarato che il ricorrente prestava attività lavorativa dalle
06:00 alle 12:00.
, invero, ha precisato: “ era un dipendente della società Parte_2 Parte_1 resistente. L'operatore svolgeva le mansioni di operatore ecologico nella raccolta porta a porta del territorio di
Adrano. Il ricorrente lavorava dalle 06:00 alle 12:00. Si trattava di un lavoratore part-time”; La
invece, ha riferito: “Conosco il ricorrente. Lavorava per . Lui Persona_1 CP_1 lavorava dalle 06:00 alle 12:00”.
Le prove acquisite in giudizio, in conclusione, non consentono di confortare appieno l'assunto del ricorrente in ordine all'espletamento da parte dello stesso di un costante e periodico lavoro straordinario oltre le ore settimanali contrattualmente pattuite.
6. Conseguentemente, le domande economiche avanzate dal ricorrente vanno integralmente rigettate.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
3 Il Tribunale di Marsala, in persona del giudice AN IA, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 27/2025, rigetta il ricorso e condanna al pagamento delle spese di lite sostenute da parte Parte_1 resistente che liquida in € 4.629,00 per compensi professionali, oltre spese generali, I.V.A. e
C.P.A disponendone la distrazione in favore dell'avv. Laudicina dichiaratosi antistatario
Marsala, 19.11.2025
IL GIUDICE
AN IA
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice AN
IA, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
4