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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
P.U. R.G. 199-2/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott. ER OV Presidente
Dott. IZ NT Giudice rel.
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
in sede Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
( .i. ) con sede legale in CORREZZANA via Principale n.17, CP_1 C.F._1 P.IVA_1
RESISTENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che
• con decreto in data odierna, a seguito di udienza di comparizione della resistente e del PM, nella persona del sostituto procuratore dott. fissato per il 19.11.2025, è stato Persona_1 revocato il termine concesso ex art. 44 c.1 lett. a) CCII stante l'accertato compimento da parte del legale rappresentante di di atti non autorizzata diretti a frodare le ragioni CP_1 creditorie;
1 • il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società producendo annotazione di polizia CP_1 giudiziaria da cui è emerso che la società ha un debito nei confronti dell'erario di € 860.499,50, come da comunicazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione e che l'attività aziendale della stessa
è di fatto cessata nel maggio 2024 in conseguenza dell'affitto d'azienda in favore della
[...] appositamente costituita;
Controparte_2
• sono stati prodotto i documenti di cui all'art. 39 CCII;
• la società debitrice non è comparsa all'udienza sopra indicata fissata anche ai sensi dell'art. 41
CCII.
Ritenuto che:
- sussista la legittimazione attiva del PM in forza degli artt. 37, comma 2, e 49 comma 2 CCII;
- sussista pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.
14 del 12 gennaio 2019 nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società è situata a Correzzana (MB) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali. Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la
Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello
Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243);
- sussista altresì, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di Correzzana rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società debitrice, risultante dal registro delle imprese;
- ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché esercita attività di impresa commerciale come evincibile dalla visura della CCIAA
e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
pag. 2 di 5 -con particolare riferimento alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, l'onere della prova della ricorrenza di tali requisiti grava sulla società debitrice;
- nel caso di specie è la stessa società ad aver dichiarato la sussistenza dei requisiti CP_1 dimensionali nel ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato il 19.06.2025.
Del resto la circostanza è confermata anche solo a voler considerare il debito nei confronti dell'Erario che, come evincibile dall'annotazione di P.g. prodotta dal PM, ammonta ad oltre
860.000,00 residui per cartelle non oggetto di rottamazione.
- Con riguardo allo stato di insolvenza deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato
(Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-
2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
mancato deposito di bilanci.
Nel caso di specie, emergono diversi elementi rivelatori dello stato di impotenza finanziaria della debitrice quali:
- il patrimonio netto negativo pari ad € 1.079.804,00 al 31.12.2024 (cfr. Bilancio e annotazione di p.g.) e le consistenti perdite negli ultimi esercizi (cfr. Bilanci prodotti dalla stessa resistente);
- la decadenza dal beneficio della definizione agevolata ex Legge n.197/2022 per il mancato pagamento delle rate concordate del debito residuo di € 3.704.411,22 (c. annotazione di P.g.) e la sussistenza dell'ammontare del debito erariale non rateizzato come sopra indicato;
- la situazione di inattività di fatto riscontrata dalla Guardia di finanza a far tempo dal maggio 2024 in conseguenza dell'affitto d'azienda in favore della CP_2
.
[...] CP_1
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, che la debitrice versa CP_1
pag. 3 di 5 effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, e ritenuto altresì di dover nominare il medesimo professionista nominato quale commissario giudiziale.
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 e segg. CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , (C.F./P.i. ), CP_1 P.IVA_1 con sede in CORREZZANA via Principale n.17;
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa IZ NT Giudice Delegato per la procedura nomina curatore dott./avv. con studio in Monza, Via Giuseppe Longhi 21- pec CP_3
- che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla base Email_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la pag. 4 di 5 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12.03.2026 ore 12.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IZ NT ER OV
pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Terza Civile
Procedure Concorsuali ed Individuali
Il Tribunale di Monza, Sezione III Civile, composto dai magistrati
Dott. ER OV Presidente
Dott. IZ NT Giudice rel.
Dott. Alessandro Longobardi Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di cui all'RG sopra indicato per l'apertura della liquidazione giudiziale promosso da
in sede Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
( .i. ) con sede legale in CORREZZANA via Principale n.17, CP_1 C.F._1 P.IVA_1
RESISTENTE
esaminati gli atti ed udita la relazione del Giudice Delegato, premesso che
• con decreto in data odierna, a seguito di udienza di comparizione della resistente e del PM, nella persona del sostituto procuratore dott. fissato per il 19.11.2025, è stato Persona_1 revocato il termine concesso ex art. 44 c.1 lett. a) CCII stante l'accertato compimento da parte del legale rappresentante di di atti non autorizzata diretti a frodare le ragioni CP_1 creditorie;
1 • il Pubblico Ministero ha chiesto di dichiararsi l'apertura del procedimento di liquidazione giudiziale nei confronti della società producendo annotazione di polizia CP_1 giudiziaria da cui è emerso che la società ha un debito nei confronti dell'erario di € 860.499,50, come da comunicazione di Agenzia delle Entrate-Riscossione e che l'attività aziendale della stessa
è di fatto cessata nel maggio 2024 in conseguenza dell'affitto d'azienda in favore della
[...] appositamente costituita;
Controparte_2
• sono stati prodotto i documenti di cui all'art. 39 CCII;
• la società debitrice non è comparsa all'udienza sopra indicata fissata anche ai sensi dell'art. 41
CCII.
Ritenuto che:
- sussista la legittimazione attiva del PM in forza degli artt. 37, comma 2, e 49 comma 2 CCII;
- sussista pregiudizialmente la giurisdizione del giudice italiano ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n.
14 del 12 gennaio 2019 nonché dell'art. 3, paragrafi 1, Regolamento (UE) 2015/848, dato che la sede legale della società è situata a Correzzana (MB) e non sono emersi elementi documentali e/o fattuali tali da far desumere una diversa ubicazione del centro degli interessi principali. Si deve quindi presumere la coincidenza tra quest'ultimo e la sede legale dell'impresa (a tal proposito la
Corte di Cassazione ha infatti statuito che: “..ai sensi dell'art. 3 paragrafo 1, Regolamento CE 29 maggio 2000, n. 1346/2000, competenti ad aprire la procedura d'insolvenza sono i giudici dello
Stato membro nei cui territorio è situato il centro di interessi principali del debitore, dovendosi presumere- per le società di persone e le persone giuridiche- che il centro degli interessi coincida, fino a prova contraria, con il luogo in cui si trova la sede statutaria, sicché quando risulti accertata una discrepanza tra sede legale e sede effettiva, è l'ubicazione di quest'ultima a dover prevalere ed a costituire il criterio determinante della giurisdizione, sicché incombe sui creditori istanti l'onere di provare fatti idonei a superare la presunzione di coincidenza tra sede statutaria ed effettivo centro di interessi della società” cfr. Cassazione sez. un. 26.5.2016 n. 10925; in senso conforme Cassazione sezioni unite 6.2.2015 n. 2243);
- sussista altresì, ai sensi dell'art. 27 CCII, la competenza di questo Tribunale, atteso che il
Comune di Correzzana rientra nel circondario dell'Ufficio ed ivi è situata la sede legale della società debitrice, risultante dal registro delle imprese;
- ricorre, altresì, il requisito di procedibilità di cui all'art. 49 comma 5, dal momento che l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente superiore ad € 30.000,00;
- la società debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121
CCII, poiché esercita attività di impresa commerciale come evincibile dalla visura della CCIAA
e non risultano elementi gravi precisi e concordanti dai quali dedurre la ricorrenza congiunta dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII;
pag. 2 di 5 -con particolare riferimento alle soglie per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale indicate all'art. 2, comma 1, lett. d), CCII si osserva che, anche a seguito dell'entrata in vigore del Codice, l'onere della prova della ricorrenza di tali requisiti grava sulla società debitrice;
- nel caso di specie è la stessa società ad aver dichiarato la sussistenza dei requisiti CP_1 dimensionali nel ricorso ex artt. 40 e 44 CCII depositato il 19.06.2025.
Del resto la circostanza è confermata anche solo a voler considerare il debito nei confronti dell'Erario che, come evincibile dall'annotazione di P.g. prodotta dal PM, ammonta ad oltre
860.000,00 residui per cartelle non oggetto di rottamazione.
- Con riguardo allo stato di insolvenza deve dunque preliminarmente richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte in punto di indici rilevatori dello stato di insolvenza: “l'insolvenza si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni o servizi con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonchè nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio (Cass. 27/3/2014 n. 7252, Cass. 28/7/1977 n. 3371). L'accertamento di una simile condizione si avvale dell'esistenza di fatti esteriori - quali inadempimenti o altre circostanze, con valore meramente indiziario e da apprezzarsi caso per caso - idonei a manifestare quello stato
(Cass. 8/8/2013 n. 19027)” (da ultimo in tal senso Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 08/11/2018) 11-03-
2019, n. 6978).
Può quindi desumersi lo stato di insolvenza sulla base di elementi quali: perdite di esercizio, relative all'anno precedente alla dichiarazione di apertura della liquidazione;
la pesante situazione debitoria;
inesistenza di liquidità; mancati adempimenti di debiti anche di modesto importo;
mancato deposito di bilanci.
Nel caso di specie, emergono diversi elementi rivelatori dello stato di impotenza finanziaria della debitrice quali:
- il patrimonio netto negativo pari ad € 1.079.804,00 al 31.12.2024 (cfr. Bilancio e annotazione di p.g.) e le consistenti perdite negli ultimi esercizi (cfr. Bilanci prodotti dalla stessa resistente);
- la decadenza dal beneficio della definizione agevolata ex Legge n.197/2022 per il mancato pagamento delle rate concordate del debito residuo di € 3.704.411,22 (c. annotazione di P.g.) e la sussistenza dell'ammontare del debito erariale non rateizzato come sopra indicato;
- la situazione di inattività di fatto riscontrata dalla Guardia di finanza a far tempo dal maggio 2024 in conseguenza dell'affitto d'azienda in favore della CP_2
.
[...] CP_1
Va pertanto esclusa la ricorrenza di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere, dagli elementi sopra indicati, che la debitrice versa CP_1
pag. 3 di 5 effettivamente in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.
Ritiene, pertanto, il Collegio che ricorrano i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125,
356 e 358 CCII e in particolare dell'organizzazione strutturata dello studio professionale, della precisione e professionalità dimostrata, in precedenti incarichi giudiziali, e ritenuto altresì di dover nominare il medesimo professionista nominato quale commissario giudiziale.
*
P.Q.M.
Il Tribunale visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49 e 121 e segg. CCII, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di , (C.F./P.i. ), CP_1 P.IVA_1 con sede in CORREZZANA via Principale n.17;
- la presente procedura principale ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCIII (art. 3 regolamento UE
2015/848) nomina la dott.ssa IZ NT Giudice Delegato per la procedura nomina curatore dott./avv. con studio in Monza, Via Giuseppe Longhi 21- pec CP_3
- che alla luce dell'organizzazione dello studio, e sulla base Email_1 delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. CCII risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCII, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina e al rispetto delle previsioni di cui all'art. 130 CCII;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la pag. 4 di 5 documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 12.03.2026 ore 12.15, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice
Delegato; assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in Cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 DPR 30.05.02 n.
115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, comma 4, CCII.
Così deciso in Monza nella camera di consiglio del 19/11/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
IZ NT ER OV
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