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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 23/01/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
II SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del
Giudice Margherita Valeriani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2013/2023 R.G.
TRA
(CF: ) e (CF: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliate presso lo studio dell'avv. Antonia De Mitrio, C.F._2
che le rappresenta e difende, giusta mandato in atti;
attrici
E
ANTONIA DE MITRIO, in proprio;
altra attrice
CONTRO
; Controparte_1
convenuto contumace
CONCLUSIONI
Parte attrice conclude come da verbale di udienza odierna.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di di- ritto della decisione in termini succinti ed essenziali (artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posi- zioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.- Con ricorso ex artt. 281 undecies c.p.c. depositato il 16.3.2023, e Parte_1 [...]
e l'avv. Antonia De Mitrio, nella qualità di difensore delle attrici, ammesse in via CP_2
provvisoria al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, hanno proposto opposizione ex art. 170
1 D.P.R. 115/2002 e art. 15 D.Lgs. n. 150/2011 avverso il decreto emesso dal Tribunale di Foggia in data 22.2.2023 e comunicato in data 24.2.2023, con il quale era stata rigettata l'istanza di liquida- zione per l'attività professionale espletata in favore delle ricorrenti nell'ambito del giudizio civile iscritto al n. 4609/2014 R.G., definito con sentenza del Tribunale di Foggia n. 2020/2022 del
21.7.2022, e, per l'effetto, revocata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato dal COA di Foggia in data 23.5.2014.
A fondamento dell'opposizione, le attrici hanno esposto che il Giudice civile ha errato nell'applicare l'art. 76, 2 co., D.P.R. n. 115/2002, non costituendo le sorelle un unico ed Pt_1
esclusivo nucleo familiare, come si evince dai certificati di stato di famiglia e dal dato anagrafico della residenza ( abita e risiede al piano terra di via Brunico n. 5, mente Contento Parte_2
Rosaria al piano superiore dello stesso stabile), sicché i due redditi non andavano cumulati.
Hanno, quindi, chiesto – previa sospensione dell'efficacia del provvedimento di revoca – che, in ac- coglimento della predetta opposizione, venisse dichiarata, in favore di e Parte_2 Parte_1
, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato e, per
[...]
l'effetto, confermata l'ammissione al beneficio e venisse accolta, in favore dell'avv. Antonia De
Mitrio, la richiesta di liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta nell'ambito del procedimento civile sopra richiamato, come da istanza depositata in data 20.9.2022.
II.- In assenza di attività istruttoria, la causa è pervenuta all'odierna udienza, in cui, precisate le conclusioni come in epigrafe, viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. mediante deposito telematico della sentenza.
III.- Deve preliminarmente essere dichiarata la contumacia del , il Controparte_1
quale – nonostante la regolarità della notifica – ha deciso di non costituirsi in giudizio.
IV.- Con il primo e unico motivo di ricorso le attrici lamentano la violazione e falsa applica- zione dell'art. 76, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002 per avere il Giudice erroneamente ritenuto supe- rato il limite di reddito stabilito ex lege (€ 11.764,68), stante l'inapplicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 76, 2 co., d.P.R. n. 115/2002, secondo cui i redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia vanno tra loro sommati.
Secondo la prospettazione attorea, infatti, il reddito delle attrici non andava cumulato per assenza del requisito della convivenza, evincibile dal certificato di stato famiglia prodotto in atti.
Ebbene, ritiene questo Giudice che tale assunto non sia condivisibile e che il provvedimento impugnato sia immune da censure.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 76, 2 co., d.P.R. n. 115/2002, se l'interessato convive con il co- niuge o con altri familiari, il reddito da tenere in considerazione ai fini dell'ammissione al beneficio
2 del gratuito patrocinio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Secondo il condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la locuzione “com- ponente della famiglia” ha una sua specifica pregnanza, avendo il legislatore voluto tenere conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, per legami giuridici o di fatto, comunque concorrono a formare il reddito familiare del soggetto richiedente il beneficio;
e ciò in quanto non sarebbe conforme ai principi costituzionali di solidarietà, di equa distribuzione e di partecipazione di ogni cittadino alla spesa comune attraverso il prelievo fiscale il fatto di gravare i contribuenti del costo della difesa di chi può fruire dell'apporto economico dei vari componenti il nucleo familiare, ancorché il suo reddito personale gli consenta di accedere al beneficio (Cass. Civ. n. 18134/2023).
Ne consegue che all'interno della suddetta categoria vanno ricompresi sia coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui e contribuiscono al ménage familiare.
L'art. 76, 1 co., del d.P.R. n. 115/2002 va, infatti, interpretato in correlazione con gli artt. 76, com- ma 3, e 79, comma 1, lett. d), del medesimo d.P.R., dai quali si desume che il presupposto sostan- ziale per l'ammissione è costituito dal reddito effettivamente percepito nell'anno antecedente all'i- stanza, dovendosi, al riguardo, tenere conto anche dei redditi non rientranti nella base imponibile (o perché esenti o perché non risultanti di fatto soggetti ad alcuna imposizione), nonché delle variazio- ni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione predetta per tutta la durata del pro- cedimento e sino alla sua definizione (Cass. Civ. n. 15458 del 21.7.2020) e anche della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari.
A tal proposito, il rapporto di convivenza familiare, essendo caratterizzato da continuativi rapporti di affetto, da costante comunanza di interessi e responsabilità e, dunque, da un legame stabile e du- raturo (che si sostanzia in una situazione di fatto e non di diritto), prescinde dalla coabitazione fisi- ca, con la conseguenza che la sua prova non può scaturire, del tutto formalisticamente, dalle sole ri- sultanze anagrafiche, essendo invece ricavabile da ogni accertata evenienza fattuale che, nella so- stanza e nella realtà, dia contezza della sussistenza di un simile rapporto (cfr. Cass. Civ. n.
3501/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi del tutto irrilevante l'assunto at- toreo secondo cui che dal certificato storico di famiglia si evincerebbe che “ognuna per se costitui- sce unico ed esclusivo componente il proprio nucleo familiare”.
Tale dato, infatti, non è sufficiente ad escludere la sussistenza di quel rapporto di “convivenza fami- liare” che giustifica l'applicazione del disposto di cui all'art. 76, 2 co., d.P.R. cit., la cui ricorrenza è
3 desumibile innanzitutto dallo stretto vincolo di parentela (sorelle) tra loro intercorrente e, in secon- do luogo, da ulteriori indici sintomatici, quali la dichiarazione contenuta nella istanza per l'ammissione al gratuito patrocinio di far parte dello stesso nucleo familiare e l'aver agito nel giudi- zio iscritto al n. 4609/2014 R.G. a tutela della loro proprietà comune sita in Cerignola alla via Bru- nico n. 5, ossia il medesimo indirizzo presso il quale hanno entrambe fissato la loro residenza ana- grafica (ancorché su due piani differenti dello stesso stabile).
È evidente, quindi, che ai fini della verifica della persistenza delle condizioni di ammissione al be- neficio riconosciuto in via provvisoria alle attrici, i redditi delle sorelle – senza dubbio Pt_1
componenti della medesima famiglia ex art. 76 d.P.R. n. 115/2002 – andavano tra loro sommati, come correttamente statuito dal Giudice del provvedimento impugnato.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
V.- Nulla sulle spese, stante la contumacia della parte vittoriosa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. RIGETTA il ricorso in opposizione;
2. NULLA sulle spese.
Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Foggia, 23.1.2025
Il Giudice – Margherita Valeriani
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