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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 16/04/2025, n. 752 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 752 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1271/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via F. Fiore n. 5/A, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Oreste Via che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Sant'Angela Merici n. 96, presso lo studio dell'Avv. Guido De Santis che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: indennità sostitutiva di preavviso;
risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… chiede pronunciamento di cessata la materia del
contendere …”.
Conclusioni di parte resistente: “… pronunciare la intervenuta cessazione della materia
del contendere tra le parti, con compensazione integrale delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la parte resistente;
che, con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera n. 88 del
30.1.2023, il rapporto di lavoro era stato risolto a seguito di riconoscimento di inabilità
totale e permanente a qualsiasi lavoro;
che spettava l'indennità di sostitutiva di preavviso,
non corrisposta;
che, in subordine, la somma dovuta andava riconosciuta a titolo di risarcimento danni. Ha chiesto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di preavviso con
1 condanna dell al pagamento delle somme dovute e, in subordine, la Controparte_1
condanna della parte resistente al pagamento di dodici mensilità della retribuzione a titolo di risarcimento danni.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte, con cui hanno depositato atto di transazione intervenuto tra le parti e hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ragione dell'accordo transattivo e delle concordi richieste delle parti, deve dirsi che non residua alcun interesse alla pronuncia del Giudice e che la materia del contendere è
cessata.
Le spese di lite si compensano in ragione dell'intervenuta transazione tra le parti ed ex art. 92, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 16.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
2
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore
Bloise quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1271/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via F. Fiore n. 5/A, Parte_1
presso lo studio dell'Avv. Oreste Via che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di Sant'Angela Merici n. 96, presso lo studio dell'Avv. Guido De Santis che la rappresenta e difende - resistente
Oggetto: indennità sostitutiva di preavviso;
risarcimento danni.
Conclusioni di parte ricorrente: “… chiede pronunciamento di cessata la materia del
contendere …”.
Conclusioni di parte resistente: “… pronunciare la intervenuta cessazione della materia
del contendere tra le parti, con compensazione integrale delle spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver lavorato per la parte resistente;
che, con deliberazione del Commissario Straordinario dell'Azienda Ospedaliera n. 88 del
30.1.2023, il rapporto di lavoro era stato risolto a seguito di riconoscimento di inabilità
totale e permanente a qualsiasi lavoro;
che spettava l'indennità di sostitutiva di preavviso,
non corrisposta;
che, in subordine, la somma dovuta andava riconosciuta a titolo di risarcimento danni. Ha chiesto il riconoscimento dell'indennità sostitutiva di preavviso con
1 condanna dell al pagamento delle somme dovute e, in subordine, la Controparte_1
condanna della parte resistente al pagamento di dodici mensilità della retribuzione a titolo di risarcimento danni.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni e chiedendo il rigetto del ricorso.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 25.3.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte, con cui hanno depositato atto di transazione intervenuto tra le parti e hanno formulato le conclusioni sopra trascritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
In ragione dell'accordo transattivo e delle concordi richieste delle parti, deve dirsi che non residua alcun interesse alla pronuncia del Giudice e che la materia del contendere è
cessata.
Le spese di lite si compensano in ragione dell'intervenuta transazione tra le parti ed ex art. 92, comma 3, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Si comunichi
Cosenza, 16.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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