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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 15/01/2026, n. 321 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 321 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 321/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Grazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150014426749 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160010335540 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160044969952 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160044969952 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160044969952 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180006654221 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180006654221 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180006654221 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170037501025 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190021792980 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064133624 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 3.1.2025 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 5.11.2025, (preventiva di ipoteca, in relazione a crediti tributari pari alla somma complessiva di € 116.707,44, dovuta per IRPEF e addizionali regionali non versata nel periodo corrente dal 2009 al 2013, nonché negli anni di imposta 2016 e 2017, di cui alle 7 cartelle di pagamento presupposte, ivi indicate), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per essere illegittima la comunicazione opposta, in quanto emessa in esecuzione di crediti contratti per far fronte a bisogni non riguardanti la propria famiglia ed afferente i beni di cui al fondo patrimoniale, costituito ex art. 170 c.c. dalla ricorrente unitamente al di lei marito;
2. per difetto di notifica delle cartelle presupposte;
3. per difetto di congrua motivazione degli atti opposti;
in particolare per omessa indicazione dei criteri di quantificazione degli interessi e delle sanzioni in concreto applicate;
4. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
5. per intervenuta prescrizione decennale dei crediti erariali azionati;
6. per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati a titolo di interessi e sanzioni.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitesi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, resistevano in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedevano il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, esaminata altresì la memoria illustrativa del 10.3.2025 versata in atti da ADER, nonché la memoria del 29.12.2025 depositata dalla ricorrente, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Col primo motivo di impugnazione parte ricorrente sostiene l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca opposta, in quanto emessa in esecuzione di crediti contratti per far fronte a bisogni non riguardanti la propria famiglia ed afferente i beni di cui al fondo patrimoniale costituito ex art. 170 c.c., dalla stessa ricorrente unitamente al di lei marito.
L'eccezione non merita di essere accolta, atteso che i debiti tributari, come quelli in concreto derivanti da
IRPEF, non possono essere considerati automaticamente estranei ai bisogni della famiglia.
La Suprema Corte ha invero chiarito a riguardo che i debiti fiscali, se riferibili all'attività lavorativa o professionale del soggetto obbligato, possono essere diversamente considerati inerenti ai bisogni della famiglia, specie se il reddito prodotto è stato destinato al mantenimento del nucleo familiare, (cfr. Cass. n.
23765/2018).
Si ritiene pertanto che la iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973 sui beni del fondo patrimoniale per debiti IRPEF sia ammessa, salvo che il contribuente dimostri che il debito tributario sia totalmente estraneo ai bisogni della famiglia;
dimostrazione contraria che però non è stata fornita dalla ricorrente nella fattispecie concreta.
Col secondo motivo di gravame la ricorrente si duole del difetto di notifica delle cartelle presupposte.
L'eccezione è infondata e va disattesa, alla luce della documentazione versata in atti da ADER, da cui si desume diversamente che tutte le cartelle in questione sono state ritualmente notificate.
Ciò posto, va rilevato che, poiché le cartelle medesime, ritualmente notificate, (cfr. documentazione in atti), non sono state impugnate nel termine di decadenza di 60 giorni successivi alle predette notifiche, va ritenuto decaduta l'odierna contribuente dal potere di sollevare in questa sede, censure che, ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 546/1992, avrebbero dovute essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza e che pertanto i crediti relativi sono diventati definitivi e non più contestabili.
Ne consegue che, qualsiasi eccezione sollevata in questa sede, quale quella relativa all'omessa notifica degli atti prodromici di accertamento, ovvero all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, deve intendersi tardivamente proposta e quindi inammissibile a norma dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ritiene inoltre il collegio che la prescrizione dei crediti tributari per cui si procede non è maturata neppure nel periodo successivo alla notifica delle cartelle presupposte, atteso che risulta documentalmente provato che il decorso del periodo prescrizionale di legge, (decennale per i crediti erariali e quinquennale per i crediti azionati a titolo di sanzioni e di interessi), è stato in concreto ulteriormente interrotto dalla notifica in data
5.11.2024 della comunicazione preventiva di ipoteca opposta per cui di procede, ed è inoltre venuto a spostarsi in avanti il termine finale prescrizionale in questione, in forza del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al 31.12.2023), del termine prescrizionale medesimo, imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID 19, (cfr. decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, c.d.
“Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020,
c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, “Decreto Sostegni”).
Eccepisce altresì parte ricorrente il difetto di congrua motivazione dell'atto opposto ed, in particolare, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo della sorte capitale e degli interessi moratori.
L'eccezione è parimenti infondata, laddove si consideri che la comunicazione impugnata è un atto a natura vincolata, che non prevede alcun obbligo di motivazione, essendo sufficiente indicare le sottese cartelle di pagamento con la data di notifica e l'importo del credito tributario preteso da corrispondere, per consentire al contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti le pretese tributarie azionate e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
Con memoria del 29.12.2025 la ricorrente solleva ulteriori eccezioni, con cui in particolare evidenzia nuovi profili di invalidità delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ivi indicate.
Trattasi tuttavia, a giudizio del collegio, di eccezioni tardive, non dedotte come motivi aggiunti, in quanto tali inammissibili, secondo condiviso consolidato assunto giurisprudenziale della Suprema Corte.
Sul punto si osserva che la deduzione dell'omessa notifica delle cartelle presupposte – svolta, sia pure sinteticamente, in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità delle notifiche degli atti presupposti – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
Va inoltre rilevato che la preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Difensore_3, difensore di ADER, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti convenute e costituite in giudizio, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00, per ciascuna parte, oltre IVA ed accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Difensore_3, difensore di ADER, che si è dichiarato antistatario. Così deciso in data 8.1.2026 Il Giudice estensore (C.
Giongrandi) Il Presidente (S. Lopes)
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 09:15 con la seguente composizione collegiale:
LOPES SANTO, Presidente
GIONGRANDI CARMELO, Relatore
NIGRO PASQUALE, Giudice
in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 634/2025 depositato il 31/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Grazer 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Via Monsignor Domenico Orlando, 1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320150014426749 IRPEF-ALTRO 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160010335540 IRPEF-ALTRO 2010 - CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160044969952 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160044969952 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320160044969952 IRPEF-ALTRO 2012
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180006654221 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180006654221 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320180006654221 IRPEF-ALTRO 2009
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320170037501025 IRPEF-ALTRO 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320190021792980 IRPEF-ALTRO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320210064133624 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 42/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: vedi svolgimento del processo
Resistente: vedi svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso trasmesso telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania e notificato in data 3.1.2025 all'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania ed all'Agenzia delle Entrate –
Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
Ricorrente_1 impugnava la comunicazione, meglio indicata in epigrafe, notificata in data 5.11.2025, (preventiva di ipoteca, in relazione a crediti tributari pari alla somma complessiva di € 116.707,44, dovuta per IRPEF e addizionali regionali non versata nel periodo corrente dal 2009 al 2013, nonché negli anni di imposta 2016 e 2017, di cui alle 7 cartelle di pagamento presupposte, ivi indicate), chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi di illegittimità:
1. per essere illegittima la comunicazione opposta, in quanto emessa in esecuzione di crediti contratti per far fronte a bisogni non riguardanti la propria famiglia ed afferente i beni di cui al fondo patrimoniale, costituito ex art. 170 c.c. dalla ricorrente unitamente al di lei marito;
2. per difetto di notifica delle cartelle presupposte;
3. per difetto di congrua motivazione degli atti opposti;
in particolare per omessa indicazione dei criteri di quantificazione degli interessi e delle sanzioni in concreto applicate;
4. per intervenuta decadenza dal potere impositivo;
5. per intervenuta prescrizione decennale dei crediti erariali azionati;
6. per intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti azionati a titolo di interessi e sanzioni.
Vinte e distratte le spese ed i compensi del giudizio.
L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Catania e l'Agenzia delle Entrate – Riscossione Direzione regionale Sicilia, (AdER), costituitesi in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, resistevano in giudizio, contestando il fondamento del ricorso di cui chiedevano il rigetto, con condanna di parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio.
La Corte, all'odierna udienza, esaminata altresì la memoria illustrativa del 10.3.2025 versata in atti da ADER, nonché la memoria del 29.12.2025 depositata dalla ricorrente, previa esposizione dei fatti e delle questioni controverse da parte del relatore, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Col primo motivo di impugnazione parte ricorrente sostiene l'illegittimità della comunicazione preventiva di ipoteca opposta, in quanto emessa in esecuzione di crediti contratti per far fronte a bisogni non riguardanti la propria famiglia ed afferente i beni di cui al fondo patrimoniale costituito ex art. 170 c.c., dalla stessa ricorrente unitamente al di lei marito.
L'eccezione non merita di essere accolta, atteso che i debiti tributari, come quelli in concreto derivanti da
IRPEF, non possono essere considerati automaticamente estranei ai bisogni della famiglia.
La Suprema Corte ha invero chiarito a riguardo che i debiti fiscali, se riferibili all'attività lavorativa o professionale del soggetto obbligato, possono essere diversamente considerati inerenti ai bisogni della famiglia, specie se il reddito prodotto è stato destinato al mantenimento del nucleo familiare, (cfr. Cass. n.
23765/2018).
Si ritiene pertanto che la iscrizione di ipoteca ex art. 77 D.P.R. 602/1973 sui beni del fondo patrimoniale per debiti IRPEF sia ammessa, salvo che il contribuente dimostri che il debito tributario sia totalmente estraneo ai bisogni della famiglia;
dimostrazione contraria che però non è stata fornita dalla ricorrente nella fattispecie concreta.
Col secondo motivo di gravame la ricorrente si duole del difetto di notifica delle cartelle presupposte.
L'eccezione è infondata e va disattesa, alla luce della documentazione versata in atti da ADER, da cui si desume diversamente che tutte le cartelle in questione sono state ritualmente notificate.
Ciò posto, va rilevato che, poiché le cartelle medesime, ritualmente notificate, (cfr. documentazione in atti), non sono state impugnate nel termine di decadenza di 60 giorni successivi alle predette notifiche, va ritenuto decaduta l'odierna contribuente dal potere di sollevare in questa sede, censure che, ai sensi dell'art. 21 del
D.Lgs. n. 546/1992, avrebbero dovute essere proposte – a pena di preclusione – entro il menzionato termine di decadenza e che pertanto i crediti relativi sono diventati definitivi e non più contestabili.
Ne consegue che, qualsiasi eccezione sollevata in questa sede, quale quella relativa all'omessa notifica degli atti prodromici di accertamento, ovvero all'intervenuta prescrizione e/o decadenza, deve intendersi tardivamente proposta e quindi inammissibile a norma dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.
Ritiene inoltre il collegio che la prescrizione dei crediti tributari per cui si procede non è maturata neppure nel periodo successivo alla notifica delle cartelle presupposte, atteso che risulta documentalmente provato che il decorso del periodo prescrizionale di legge, (decennale per i crediti erariali e quinquennale per i crediti azionati a titolo di sanzioni e di interessi), è stato in concreto ulteriormente interrotto dalla notifica in data
5.11.2024 della comunicazione preventiva di ipoteca opposta per cui di procede, ed è inoltre venuto a spostarsi in avanti il termine finale prescrizionale in questione, in forza del periodo di sospensione, (corrente dall'8.03.2020 al 31.12.2023), del termine prescrizionale medesimo, imposto dalla normativa emergenziale tesa ad impedire il diffondersi della epidemia da COVID 19, (cfr. decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, c.d.
“Decreto Cura Italia,” decreto legge n. 34 del 19.05.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, decreto legge n. 14.08.2020,
c.d. “Decreto Agosto”, decreto legge n. 125/2020, c.d. “Decreto Ristori” convertito con modificazioni nella legge n. 176/2020, “Decreto Sostegni”).
Eccepisce altresì parte ricorrente il difetto di congrua motivazione dell'atto opposto ed, in particolare, l'omessa indicazione dei criteri di calcolo della sorte capitale e degli interessi moratori.
L'eccezione è parimenti infondata, laddove si consideri che la comunicazione impugnata è un atto a natura vincolata, che non prevede alcun obbligo di motivazione, essendo sufficiente indicare le sottese cartelle di pagamento con la data di notifica e l'importo del credito tributario preteso da corrispondere, per consentire al contribuente di conoscere tempestivamente gli elementi di fatto e di diritto fondanti le pretese tributarie azionate e di esercitare adeguatamente e con efficacia il proprio diritto di difesa.
Con memoria del 29.12.2025 la ricorrente solleva ulteriori eccezioni, con cui in particolare evidenzia nuovi profili di invalidità delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ivi indicate.
Trattasi tuttavia, a giudizio del collegio, di eccezioni tardive, non dedotte come motivi aggiunti, in quanto tali inammissibili, secondo condiviso consolidato assunto giurisprudenziale della Suprema Corte.
Sul punto si osserva che la deduzione dell'omessa notifica delle cartelle presupposte – svolta, sia pure sinteticamente, in ricorso - non può far ritenere acquisito al thema decidendum l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, sicché le nuove ragioni di contestazione della validità delle notifiche degli atti presupposti – a fronte dell'originaria deduzione dell'omessa notifica degli stessi – devono essere introdotte con la rituale proposizione dei motivi aggiunti ex art. 24, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n.
546 (trasfuso all'art. 70, comma 2, del d.lgs. n. 174/2024, in vigore dal gennaio 2024).
Va inoltre rilevato che la preclusione processuale per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (cfr. Cass. civ., sez. trib., 23 giugno 2025, n. 16797, ord.).
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza, e se ne dispone la distrazione in favore dell'avv. Difensore_3, difensore di ADER, che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione nona, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
• rigetta il ricorso;
• condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle parti convenute e costituite in giudizio, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 7.000,00, per ciascuna parte, oltre IVA ed accessori come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv. Difensore_3, difensore di ADER, che si è dichiarato antistatario. Così deciso in data 8.1.2026 Il Giudice estensore (C.
Giongrandi) Il Presidente (S. Lopes)