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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/12/2025, n. 11559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11559 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 5193/2024 Verbale dell'udienza del 9/12/2025 Per l'appellante è presente l'avv. Samantha Cerrone per delega dell'avv. Petrella. Per la sig.ra è presente l'avv. Roberta Procino per delega dell'avv. Murolo. CP_1
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. l giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 5193 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione esattoriale TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Petrella, presso il cui studio elett.te domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla Via Vittorio Emanuele II, n. 53 APPELLANTE E
, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._1 in Napoli alla Via Carlo De Cesare n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Murolo, dal quale è rappresentata e difesa APPELLATA NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_1
innanzi al giudice di pace di Napoli, impugnando l'intimazione Controparte_3
07120199028352049000 afferente al presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n. 07120140123479525 per l'importo di € 2.657,50, emessa per carichi relativi a sanzioni per violazioni al c.d.s.. Eccependo la prescrizione per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del credito, e altri vizi formali, chiese dichiararsi “illegittimo il diritto dell'
[...]
e della alla riscossione del credito indicato nella Parte_1 Controparte_3 cartella de qua, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, annullare le cartelle impugnate, previa sospensione della sua esecutorietà e tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque con esso connessi”, formulando altresì domanda subordinata di accertamento negativo e richiesta di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario, oltre spese ex art. 96 c.p.c. per il caso di resistenza con dolo o colpa grave delle controparti. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre la benché regolarmente evocata, rimase contumace. Controparte_3
Il giudice di pace, con sentenza n. 36078/2023, accolse la domanda;
rilevò che “l'opposta non ha versato in atti alcuna documentazione finalizzata a dimostrare la rituale CP_4 notifica della cartella esattoriale sottostante il sollecito di pagamento (in atti è stato versato solo un frontespizio privo di qualsivoglia sountatura) di conseguenza gli enti sono decaduti dal diritto a riscuotere le somme di cui in premessa” e, per l'effetto, dispose l'annullamento dell'atto di intimazione, con condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo l'errore del primo giudice nell'avere ritenuto non depositata documentazione a riprova della notifica della cartella esattoriale e nel non avere conseguentemente esaminato tale documentazione, al fine di respingere l'avversa domanda, chiedendo, pertanto, la riforma della decisione con accertamento della validità degli atti impugnati e condanna dell'opponente al pagamento delle spese del doppio grado. Si è costituita la sig.ra resistendo all'appello e chiedendone il rigetto;
la CP_1
è, invece, rimasta contumace, nonostante rituale notificato dell'atto d'appello. CP_3
L'appello è infondato. L'appellante si duole sostanzialmente del fatto che il giudice di pace non abbia esaminato la documentazione prodotta, che dimostrerebbe la rituale notifica della cartella sottesa alla intimazione impugnata. Tuttavia, l'appellante non coglie la reale portata della decisione. Invero, nella sua cripticità, il primo giudice evidenzia, come riportato dall'appellante, che
“l'opposta non ha versato in atti alcuna documentazione finalizzata a dimostrare la CP_4 rituale notifica della cartella esattoriale sottostante il sollecito di pagamento (in atti è stato versato solo un frontespizio privo di qualsivoglia sountatura) di conseguenza gli enti sono decaduti dal diritto a riscuotere le somme di cui in premessa”. Il giudice, laddove afferma che è stato versato solo un frontespizio privo di qualsivoglia spuntatura (è chiaro l'errore materiale di digitazione), sebbene tralasci di chiarire che sono stati prodotti anche l'attestazione di deposito e di invio della unitamente alla copia Pt_2 della raccomandata restituita per compiuta giacenza, ha mostrato di voler esaminare l'atto principale, di cui ha rilevato l'assenza di “spuntature”. Orbene, effettivamente la relata di notifica della cartella è del tutto incompleta, poiché, pur riportandosi due tentativi di consegna non andati a buon fine, l'attestazione di notifica in data 16/01/2015 è priva di qualsivoglia “spunta” circa che le modalità della notifica. Pertanto, deve ritenersi corretta la conclusione secondo cui difetta la prova della notifica, nella specie, in quanto l'assenza di una spunta nello spazio di cui al modello ministeriale di relata di notifica non consente di comprendere le modalità della notifica, ciò che appare necessario, ai fini della validità, dovendo l'ufficiale dare atto delle ricerche compiute prima di poter procedere nelle forme previste per l'irreperibilità relativa. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata, con esclusione della fase istruttoria (Cass. 10206 del 16/04/2021). Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento delle competenze di lite in Parte_1 favore della sig.ra , che liquida in € 852,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_2 iva e cpa, se dovuti, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Murolo, dichiaratosi antistatario;
- ex art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano agli atti e alle conclusioni ivi rassegnate. l giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 5193 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2024 avente ad oggetto opposizione all'esecuzione esattoriale TRA
, c.f. in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Petrella, presso il cui studio elett.te domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla Via Vittorio Emanuele II, n. 53 APPELLANTE E
, C.F. , elettivamente domiciliata Controparte_2 C.F._1 in Napoli alla Via Carlo De Cesare n. 64, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Murolo, dal quale è rappresentata e difesa APPELLATA NONCHE'
Controparte_3
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_1
innanzi al giudice di pace di Napoli, impugnando l'intimazione Controparte_3
07120199028352049000 afferente al presunto mancato pagamento della cartella esattoriale n. 07120140123479525 per l'importo di € 2.657,50, emessa per carichi relativi a sanzioni per violazioni al c.d.s.. Eccependo la prescrizione per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del credito, e altri vizi formali, chiese dichiararsi “illegittimo il diritto dell'
[...]
e della alla riscossione del credito indicato nella Parte_1 Controparte_3 cartella de qua, per i motivi sopra esposti e, per l'effetto, annullare le cartelle impugnate, previa sospensione della sua esecutorietà e tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque con esso connessi”, formulando altresì domanda subordinata di accertamento negativo e richiesta di condanna dei convenuti, in solido, al pagamento delle spese di lite con attribuzione al difensore costituito dichiaratosi antistatario, oltre spese ex art. 96 c.p.c. per il caso di resistenza con dolo o colpa grave delle controparti. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre la benché regolarmente evocata, rimase contumace. Controparte_3
Il giudice di pace, con sentenza n. 36078/2023, accolse la domanda;
rilevò che “l'opposta non ha versato in atti alcuna documentazione finalizzata a dimostrare la rituale CP_4 notifica della cartella esattoriale sottostante il sollecito di pagamento (in atti è stato versato solo un frontespizio privo di qualsivoglia sountatura) di conseguenza gli enti sono decaduti dal diritto a riscuotere le somme di cui in premessa” e, per l'effetto, dispose l'annullamento dell'atto di intimazione, con condanna dell'agente della riscossione al pagamento delle spese di lite con attribuzione. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo l'errore del primo giudice nell'avere ritenuto non depositata documentazione a riprova della notifica della cartella esattoriale e nel non avere conseguentemente esaminato tale documentazione, al fine di respingere l'avversa domanda, chiedendo, pertanto, la riforma della decisione con accertamento della validità degli atti impugnati e condanna dell'opponente al pagamento delle spese del doppio grado. Si è costituita la sig.ra resistendo all'appello e chiedendone il rigetto;
la CP_1
è, invece, rimasta contumace, nonostante rituale notificato dell'atto d'appello. CP_3
L'appello è infondato. L'appellante si duole sostanzialmente del fatto che il giudice di pace non abbia esaminato la documentazione prodotta, che dimostrerebbe la rituale notifica della cartella sottesa alla intimazione impugnata. Tuttavia, l'appellante non coglie la reale portata della decisione. Invero, nella sua cripticità, il primo giudice evidenzia, come riportato dall'appellante, che
“l'opposta non ha versato in atti alcuna documentazione finalizzata a dimostrare la CP_4 rituale notifica della cartella esattoriale sottostante il sollecito di pagamento (in atti è stato versato solo un frontespizio privo di qualsivoglia sountatura) di conseguenza gli enti sono decaduti dal diritto a riscuotere le somme di cui in premessa”. Il giudice, laddove afferma che è stato versato solo un frontespizio privo di qualsivoglia spuntatura (è chiaro l'errore materiale di digitazione), sebbene tralasci di chiarire che sono stati prodotti anche l'attestazione di deposito e di invio della unitamente alla copia Pt_2 della raccomandata restituita per compiuta giacenza, ha mostrato di voler esaminare l'atto principale, di cui ha rilevato l'assenza di “spuntature”. Orbene, effettivamente la relata di notifica della cartella è del tutto incompleta, poiché, pur riportandosi due tentativi di consegna non andati a buon fine, l'attestazione di notifica in data 16/01/2015 è priva di qualsivoglia “spunta” circa che le modalità della notifica. Pertanto, deve ritenersi corretta la conclusione secondo cui difetta la prova della notifica, nella specie, in quanto l'assenza di una spunta nello spazio di cui al modello ministeriale di relata di notifica non consente di comprendere le modalità della notifica, ciò che appare necessario, ai fini della validità, dovendo l'ufficiale dare atto delle ricerche compiute prima di poter procedere nelle forme previste per l'irreperibilità relativa. Ne consegue il rigetto dell'appello. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano ai sensi del D.M. 147/2022 nella misura minima prevista dallo scaglione di riferimento, stante la non particolare complessità della controversia e la limitata attività espletata, con esclusione della fase istruttoria (Cass. 10206 del 16/04/2021). Al rigetto dell'appello segue l'applicazione della norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, dPR 115/2002, circa l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per l'introduzione del gravame.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni istanza avversa disattesa, così provvede:
- rigetta l'appello;
- condanna l' al pagamento delle competenze di lite in Parte_1 favore della sig.ra , che liquida in € 852,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_2 iva e cpa, se dovuti, con attribuzione all'Avv. Giuseppe Murolo, dichiaratosi antistatario;
- ex art. 13, c.
1-quarter, dPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto all'atto dell'iscrizione a ruolo. Così deciso in Napoli, il 9/12/2025
Il giudice dott. Gabriele Montefusco