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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/07/2025, n. 10185 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10185 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44503 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] l'[...] con il patrocinio dell'Avv.Camilla Parte_1
Tamborrino, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 17.6.2025 la ricorrente. Nessuno per il resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 28.2.1977 con che dall'unione coniugale erano Controparte_1 nate due figlie da tempo autonome, mentre un terzo era prematuramente scomparso;
che con decreto del 2311.1990 il Tribunale di Taranto omologava la separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che il resistente non si costituiva, sebbene ritualmente citato ex art 143 c.p.c.; letti gli atti ed i documenti allegati;
viste le note scritte per l'udienza del 17.6.2025 ove la ricorrente (che aveva rinunciato alla comparizione personale) chiedeva decidersi il giudizio senza alcuna condizione;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente;
che alcun altro pronunciamento debba farsi, in difetto di domanda;
che le spese di lite possono dichiararsi irripetibili attesa la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria della pronuncia;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40503/2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di nata a [...] il Parte_1
1.04.1960 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Lizzano di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977, parte II, serie A, n. 7);
C) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 23.6.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg.
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 44503 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] l'[...] con il patrocinio dell'Avv.Camilla Parte_1
Tamborrino, giusta procura in atti
Ricorrente
E
, nato a [...] il [...] Controparte_1
Resistente non costituito
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 17.6.2025 la ricorrente. Nessuno per il resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 28.2.1977 con che dall'unione coniugale erano Controparte_1 nate due figlie da tempo autonome, mentre un terzo era prematuramente scomparso;
che con decreto del 2311.1990 il Tribunale di Taranto omologava la separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
che non era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso;
rilevato che il resistente non si costituiva, sebbene ritualmente citato ex art 143 c.p.c.; letti gli atti ed i documenti allegati;
viste le note scritte per l'udienza del 17.6.2025 ove la ricorrente (che aveva rinunciato alla comparizione personale) chiedeva decidersi il giudizio senza alcuna condizione;
ritenuto che
ricorrano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili dei coniugi, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al comportamento processuale ed extraprocessuale del resistente;
che alcun altro pronunciamento debba farsi, in difetto di domanda;
che le spese di lite possono dichiararsi irripetibili attesa la mancata costituzione del resistente e la natura necessaria della pronuncia;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 40503/2024 R.G.A.C così provvede:
A) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio di nata a [...] il Parte_1
1.04.1960 e nato a [...] il [...]; Controparte_1
B) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Lizzano di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1977, parte II, serie A, n. 7);
C) irripetibili le spese.
Così deciso in Roma il 23.6.25
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi