Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/05/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2840/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Simona Iavazzo - Giudice - dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2840/2024, promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. GENTILE ANNA MARIA Parte_1
CONSIGLIA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo alla Via Risorgimento
n. 19
RICORRENTE contro
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: all'udienza del 05.05.2025, sulle conclusioni del procuratore della parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, senza termini.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 07.06.2024, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
deducendo: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in San Controparte_1
Severo (FG) in data 03.08.2013 e che dall'unione coniugale sono nati tre figli, (nata a Persona_1
San Severo il 20.02.2008), (nato a [...] il [...]) e (nato a Persona_2 Per_3
San Severo il 08.05.2017); che con sentenza del Tribunale di Foggia n. 1683/2022 del 21.06.2022 è stata dichiarata la separazione personale tra i due coniugi secondo le statuizioni disposte
1
di mantenimento per i tre figli complessivo di euro 525,00 e per la moglie di euro 175,00; che non è mai ripresa la comunione materiale e spirituale tra le parti, né vi è stata riconciliazione;
che, a decorrere dal 28.02.2023 la ricorrente, unitamente ai figli minori, vive in un immobile preso in locazione a seguito della vendita all'asta di quella che era la casa coniugale;
che ella è disoccupata, non è intestataria di beni immobili o mobili registrati e percepisce sia il reddito di inclusione pari ad euro 980,00 mensili (incluso il contributo dell'affitto di euro 200,00) sia l'assegno unico universale per i tre figli di euro 330,00; che il resistente, muratore, non ha mai versato quanto dovuto a titolo di mantenimento per la moglie e per i figli, fatto salvo un versamento di euro 150,00; che sussistono tutti i presupposti per ottenere pronuncia di divorzio.
La ricorrente, pertanto, ha concluso chiedendo al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio e di confermare alcune delle statuizioni della separazione e, precisamente,
l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, il collocamento stabile dei minori presso la madre, la disciplina dell'esercizio del diritto di visita paterno e il versamento di un assegno mensile di mantenimento per i tre figli da parte del resistente di complessivi euro 525,00 (euro
175,00 per ciascun figlio), oltre spese straordinarie da dividersi al 50% tra i genitori.
Il resistente, benché regolarmente citato, non ha inteso costituirsi.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il Giudice relatore e rimesso le parti all'udienza del
07.10.2024, all'esito della quale il Giudice, emessi i provvedimenti temporanei ed urgenti e dichiarata la contumacia del resistente, ha rinviato all'udienza del 05.05.2025 ai fini della rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis.22 co. 4 c.p.c.
In tale udienza, il Giudice, sulle precisate conclusioni di parte ricorrente, come da note di trattazione scritta, ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, senza termini.
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1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta dalla ricorrente è fondata e, per l'effetto, può trovare accoglimento.
L'art. 2 L. 898/1970 consente al Giudice di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio allorquando sia accertato che “la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita per l'esistenza di una delle cause previste dall'articolo 3”.
2 Nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) L. 898/1970 secondo cui la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandata da uno dei coniugi nei casi in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale” fra gli stessi e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
Risulta provato il titolo addotto a sostegno della cessazione degli effetti civili, cioè la sentenza di separazione del Tribunale di Foggia n. 1683/2022 del 21.06.2022, e la circostanza che dalla data di comparizione dinnanzi al presidente del Tribunale fino alla proposizione del ricorso per la cessazione degli effetti civili del 07.06.2024 le parti hanno continuato a vivere separati, essendo, pertanto, trascorso un periodo di tempo superiore a quello richiesto dalla legge, durante il quale la convivenza, pacificamente, non è ripresa.
Tale obiettiva situazione, le dichiarazioni e le allegazioni di parte ricorrente, le risultanze anagrafiche, la contumacia del resistente e, dunque, il suo disinteresse rispetto alla domanda di divorzio avanzata dalla ricorrente, rendono evidente l'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato;
per cui, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi de quibus.
2. Sull'affidamento dei figli, collocamento e sul diritto di visita.
Per ciò che concerne i provvedimenti consequenziali alla pronuncia di divorzio, deve in primo luogo confermarsi l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori, già stabilito in sede di separazione e con l'ordinanza del Giudice Per_3
adottata in data 09.10.2024, considerato che il regime ordinario di affidamento dei minori previsto dall'art. 337 ter c.c. esprime un principio di pari responsabilità genitoriale che può essere derogato, nell'interesse dei minori, soltanto al ricorrere di precise e severe controindicazioni, che non sussistono nel caso in esame. Infatti, nel corso del presente giudizio, non sono emersi profili di inidoneità genitoriale tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.
Deve, inoltre, confermarsi il collocamento dei minori presso la madre, con la quale hanno sempre vissuto sin dalla separazione dei genitori, tenuto conto del principio del best interest dei figli che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole.
Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, va operata una distinzione per la figlia
[...]
rispetto agli altri due figli;
infatti, vista l'età di (17 anni), che lascia presumere Per_1 Persona_1
la sua piena capacità di autodeterminarsi e di decidere quando, dove e con quale frequenza incontrare il padre, ritiene il Tribunale che nulla debba essere disposto in ordine alla
3 regolamentazione del regime delle visite padre-figlia, demandando al libero apprezzamento degli stessi la decisione in merito ai loro incontri.
Invece, per quanto riguarda , di quasi 13 anni e , di 8 anni, l'esercizio del Persona_2 Per_3 diritto di visita paterno va confermato nei seguenti termini: “il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori il martedì, il giovedì ed il sabato di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 20,30; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto”.
3. Sulle statuizioni economiche.
La ricorrente ha chiesto che venga posto l'obbligo, a carico del resistente, di contribuire al mantenimento dei figli, versandole un assegno mensile complessivo di euro 525,00 (175,00 euro per ciascun figlio), importo già statuito al momento della separazione.
L'art. 6 L.898/1970 prevede che nei casi di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio si applicano al riguardo le norme degli artt. 315 bis s.s. c.c.
L'art. 337 ter c.c. partendo dal presupposto che il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da parte di entrambi, stabilisce che per realizzare tali finalità, il Giudice, avendo presente esclusivamente “l'interesse morale e materiale” della prole, stabilisce, tra l'altro, “la misura e il modo” con cui ciascun genitore “deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione” dei figli, in misura proporzionale ai propri redditi.
Nel caso di specie, è pacifico che debba essere previsto un assegno di mantenimento a carico del resistente, in qualità di genitore non collocatario, a titolo di contributo per il sostentamento de i figli minori, contributo che la madre fornisce in via diretta, quale genitore collocatario.
Per quanto concerne il quantum, occorre confermare, non essendo provate circostanze sopravvenute anche in forza della contumacia del resistente, l'importo del mantenimento già disposto dal Giudice con ordinanza del 09.10.2024, accogliendo quanto chiesto dalla ricorrente e, prima di allora, nella sentenza di separazione.
Pertanto, tenuto conto che la ricorrente, disoccupata, percepisce l'assegno di inclusione e il resistente, a dire della ricorrente, svolge attività lavorativa come muratore, seppur al momento della separazione si trovasse in stato di disoccupazione e nulla si sa ad oggi al riguardo stante la
4 contumacia, va confermato, a carico del , l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli CP_1
e , versando a , entro il 27 di ciascun Persona_1 Persona_2 Per_3 Parte_1 mese, la somma mensile di € 525,00 (€ 175,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel Protocollo del 18.03.2016 intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Foggia.
Inoltre, va disposto che l'assegno unico universale per i figli sia percepito, come per legge, da ciascun genitore nella misura del 50%, atteso che, in tema di erogazione dell'A.U.U. per i figli a carico (beneficio economico istituito con d.lgs. 230/2021 ed entrato in vigore dal 1° marzo 2022) nell'ambito dei giudizi di separazione o divorzio, costituisce regola generale che, in assenza di diverse previsioni, l'assegno unico sia erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, ovvero hanno l'affidamento condiviso dei figli.
Infine, nulla va previsto a titolo di assegno divorzile in favore della stante l'assenza di Parte_1
apposita domanda e l'insussistenza dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento.
4. Sull'assegnazione della casa coniugale.
La ricorrente ha riportato di non vivere più in quella che era la casa coniugale, a seguito dell'avvenuta vendita all'asta, e di essersi trasferita dal giorno 28.02.2023 in altro immobile preso in locazione per abitarci con i tre figli minori. Per questo motivo, non va adottato alcun provvedimento riguardo la casa coniugale.
5. Sulle spese del giudizio.
Considerato l'esito del giudizio e la contumacia di parte resistente, che ha costretto la ricorrente ad affrontare il presente procedimento contenzioso, le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., devono porsi a carico di e si liquidano in base al D.M. n. 55/2014 così come modificato Controparte_1 dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento (da € 5.201,00 a €
26.000,00), ad eccezione della fase istruttoria di fatto non tenutasi, anche in considerazione della circostanza che non sono state avanzate richieste istruttorie e con applicazione della riduzione al
30%, ai sensi dell'art. 4, comma 4 DM 55/2014, in considerazione della non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
5 • pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in San Severo (FG) in data 03.08.2013 tra , nato a [...] il [...] e Controparte_1 [...]
, nata a [...] il [...] (atto n. 80 – parte II – serie A – Parte_1
ufficio 1 - anno 2013);
• ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al vigente ordinamento dello stato civile;
• affida i figli minori e in via congiunta ad entrambi i Persona_1 Persona_2 Per_3
genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre;
la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai genitori, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i figli dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli;
• autorizza ciascun genitore all'esercizio separato della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• disciplina il diritto di visita paterno come da parte motiva;
• pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli Controparte_1
e , mediante il versamento a , Persona_1 Persona_2 Per_3 Parte_1
entro il giorno 27 di ogni mese, della somma di € 525,00 (€ 175,00 per ciascun figlio), rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al concorso nella misura del 50% alle spese straordinarie nell'interesse dei predetti figli, così come previste dal Protocollo siglato tra il Tribunale di Foggia e il COA;
• dispone che il versamento dell'A.U.U. dovuto per i figli sia percepito al 50% da entrambe le parti;
• nulla dispone a titolo di assegno divorzile;
• nulla dispone sull'assegnazione della casa coniugale;
• condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla Controparte_1 ricorrente, che si liquidano nell'ammontare complessivo di € 2.377,90 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali (15%), iva e cpa sul compenso come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 15 maggio 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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