Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/03/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 978/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice
Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 978/2025 promossa con ricorso congiunto in data 14.2.2025 da:
(C.F. , nata a [...] il giorno Parte_1 C.F._1
1.8.1975 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv.
Mara Del Giacco che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
ER DU (MI) in Via Rotondi n. 75, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv.
Mara Del Giacco che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Affidamento del figlio minore e casa coniugale. Per_1
- Il minore verrà affidato ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale (tra le quali, le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, all'istruzione, alla salute e alla residenza abituale della minore saranno assunte da entrambi i coniugi tra loro, tenendo conto delle inclinazioni, capacità, ispirazioni e desideri della stessa, mentre limitatamente alle questioni di natura ordinaria, la responsabilità genitoriale verrà esercitata separatamente), con collocazione prevalentemente presso la madre a cui verrà assegnata la casa coniugale sita in
ER DU, via De Amicis n. 26;
- Il sig. potrà liberamente vedere e incontrare i figli in considerazione della loro età, Pt_2 prendendo accordi direttamente con loro.
- Il SI. corrisponderà a titolo di contributo al mantenimento mensile del figlio , Pt_2 Per_1 Euro 200,00/mese fino al raggiungimento dell'indipendenza economica. Tale importo verrà annualmente adeguato secondo gli indici Istat, prendendo come riferimento il mese successivo all'omologa della presente separazione;
- le spese straordinarie relative al figlio (es. scolastiche, mediche, dentistiche, odontoiatriche, sportive, ludico-ricreative, etc.) verranno sostenute dai genitori al 50% ciascuno, in base a quanto previsto dalle Linee Guida del Tribunale di Monza. Sono comprese nelle spese straordinarie, senza necessità del preventivo accordo: le spese mediche: ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica, esclusi i farmaci da banco, nonché ad esami diagnostici non invasivi, a trattamenti sanitari ovvero a visite specialistiche, se prescritti dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionali;
le spese per l'acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, etc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal SSN se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
spese scolastiche e di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche se in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione centri estivi gestiti da ente pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori); Sono comprese nelle spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo: ogni altra spesa non ricompresa tra quelle sopra indicate è invece soggetta a consenso dell'altro genitore. In via esemplificativa e non esaustiva si possono indicare: spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
cure dentistiche o odontoiatriche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento, iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati, iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorsi senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore
(conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà essere inoltrata all'altro genitore in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica, in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa. Entro i sette giorni dalla comunicazione, l'altro genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, con indicazione specifica dei motivi del dissenso stesso;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, tale genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico, coi relativi giustificativi almeno 15 giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso, il pagamento avverrà unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori ad Euro 500,00, ciascuno dei genitori dovrà anticipare – e, quindi, a versare prima dell'erogazione – i relativi costi per la quota di sua spettanza;
4) l'assegno unico e universale per il figlio a carico verrà percepito dalla SI.ra nella misura Pt_1 del 100%;
5) I conti correnti personali.
Ciascuno dei coniugi rimarrà esclusivo titolare del proprio conto corrente personale, su cui le parti hanno già concordato di togliere le deleghe o le cointestazioni dell'altro coniuge, se esistenti, al momento della firma del presente accordo;
6) L'intestazione delle automobili di proprietà di ciascun coniuge.
Lo scooter, targato DH64024 intestata alla sig.ra , rimarrà in uso al sig. sino Pt_1 Pt_2 all'eventuale vendita o demolizione.
L'automobile di marca Renault Clio, targata DA766PR, intestata alla SI.ra rimarrà di sua Pt_1 esclusiva proprietà.
7) i coniugi prestano il loro assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e/o di altro documento valido per l'espatrio con facoltà per entrambi di richiedere per il figlio il rilascio del passaporto o Per_1 di altro documento valido per l'espatrio;
8) il SI. ha già lasciato la casa coniugale;
Pt_2
9) nulla reciprocamente si devono i coniugi essendo, entrambi, economicamente indipendenti;
10) i SIg.ri e dichiarano di voler sostituire l'udienza di comparizione parti, con il Pt_2 Pt_1 deposito di note scritte, ex art. 473 bis.51, II comma, c.p.c., e dichiarano altresì di non volersi riconciliare.
Tanto premesso, i ricorrenti, ut supra rappresentati, difesi e domiciliati chiedono al Tribunale adito, di concedere il termine per il deposito di note scritte ex art. 473 bis.51, II comma, c.p.c. – e, dunque, dichiarano di non volersi riconciliare - e successivamente provvedere all'emanazione del provvedimento di omologa della separazione consensuale alle condizioni esposte in narrativa e, pertanto:
- pronunciare la separazione personale tra il SI. e la SI.ra alle Parte_2 Parte_1 condizioni di cui al presente ricorso;
- e che dell'omologanda separazione sia ordinata l'annotazione sull'atto di matrimonio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di separazione è fondata.
Risulta, infatti, dai documenti in atti che le parti hanno contratto matrimonio in ER
DU (MI) in data 2.6.2001 e hanno confermato la volontà di non riprendere la convivenza coniugale con dichiarazione sottoscritta in ricorso e con atto depositato in data 10.3.2025 per l'udienza del 12.3.2025 in trattazione scritta.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Seguono gli adempimenti di legge. II. Le condizioni pattuite dalle parti sono meritevoli di accoglimento, ad eccezione di quelle relative all'affidamento ed al collocamento del figlio a fronte del raggiungimento Per_1 della maggiore età (11.3.2025), in quanto rispondenti all'interesse del figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la restante parte relative a diritti disponibili.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la separazione tra e;
Parte_1 Parte_2
II. omologa le condizioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte ad eccezione di quelle relative all'affidamento ed al collocamento del figlio maggiorenne;
Per_1
III. dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ER DU (MI) per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi