TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/10/2025, n. 4512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4512 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11843/2023
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
RE IN Presidente Michele Posio Giudice AU HE Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11843/2023 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Daria Damioli, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Matteo Riviello, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ma che ha rinunciato al mandato con comunicazione depositata nel fascicolo telematico in data 12.9.2024
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 23.10.2025)
Per parte ricorrente:
“Nel merito in via principale:
1- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli alla vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2- assegnare in godimento alla moglie la casa familiare, in comproprietà tra la ricorrente e i fratelli nonché la madre della medesima, con tutti gli arredi ivi presenti;
3- disporre che il signor corrisponda alla moglie un contributo mensile di € CP_1 325,00 per ciascuna figlia, oltre rivalutazione ISTAT di legge e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso l'adito Tribunale, o la somma maggiore
o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
4- disporre l'affido super esclusivo della prole in favore della madre, con collocamento prevalente presso la medesima;
5- disporre che il padre possa frequentare le figlie solo allorché si trovano presso i nonni paterni e alla presenza dei medesimi;
6- assegno unico al 100% alla moglie;
7- autorizzazione in favore della signora al rilascio dei documenti validi Parte_1 per l'espatrio anche della prole;
8- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Nuvolera (BS) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; Per parte resistente: “Voglia il Tribunale di Brescia, dato atto di quanto esposto in narrativa, previi gli accertamenti e le declaratorie di legge, contrariis reiectis, voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
- Assegnazione della casa coniugale posta in Via dei Marmi n. 57, Nuvolera a Parte_1 la quale vi risiederà unitamente alle figlie minori.
- Affidamento condiviso ad entrambi i coniugi delle figlie minori ( ed ) le quali Per_1 Per_2 saranno collocate prevalentemente presso la madre-ricorrente.
- Il padre potrà vedere le figlie quando vorrà compatibilmente con gli impegni delle stesse.
- Attesa la maggiore capacità economica della ricorrente, obbligo in capo a di CP_1 contribuire al mantenimento delle figlie minori sostenendo il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia.
- la parti si concedono reciproco assenso al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento equipollente idoneo all'espatrio.
- Autorizzare a ritirare immediatamente dalla casa coniugale i propri effetti CP_1 personali.
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge. Vittoria di spese e compenso professionale”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2023 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con a Nuvolera (BS) il 13.7.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2013, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nate le figlie (il 3.8.2012) e (il 4.6.2020), Per_1 Per_2 aggiungendo che la casa coniugale, in comproprietà fra la ricorrente, la madre e i fratelli di lei, era sita a Nuvolera (BS), in via dei Marmi n. 57.
La ricorrente affermava che la convivenza coniugale era cessata nel mese di gennaio 2023, quando il marito era tornato ad abitare dai propri genitori, e che, da allora, il resistente era stato discontinuo nell'accudimento delle figlie, da un punto di vista sia economico che materiale, oltre a manifestare comportamenti tali da indurre il sospetto che abusasse di alcol e di sostanze stupefacenti.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione, con affidamento super esclusivo delle figlie a sé, collocamento prevalente presso di sé, assegnazione a sé della casa familiare, incontri padre- figlie solo presso i nonni paterni, e un contributo al mantenimento delle figlie a carico del resistente pari ad € 325,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio per contestare il proprio disinteresse verso le figlie, CP_1 attribuendo l'irregolare adempimento del dovere di mantenimento verso di loro alle proprie difficoltà economiche, per aderire alla domanda di separazione, ma con affidamento condiviso delle figlie, collocamento prevalente presso la madre, incontri liberi con il padre, e nessun contributo al mantenimento indiretto delle minori a proprio carico, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 20.3.2024, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento super esclusivo delle figlie alla madre, con collocamento prevalente presso di lei e assegnazione a lei della casa familiare, incontri sorvegliati padre- figlie, e veniva posto, a carico del padre, in assenza di documentazione sulle sue condizioni reddituali, un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 150,00 mensili per ciascuna (ossia ad € 300,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati e, all'udienza del 23.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, mentre la difesa del resistente rinunciava al mandato, e la
Giudice riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti vivono separate dal mese di gennaio 2023, momento in cui il CP_1 ha abbandonato la casa coniugale e iniziato a rendersi inadempiente ai propri doveri coniugali e genitoriali. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di prima udienza, nel corso della quale entrambe le parti hanno espresso la volontà di separarsi.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figlie
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo delle figlie minori a sé stessa. Il resistente, invece, ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, le relazioni dei Servizi Sociali che hanno monitorato il nucleo familiare hanno confermato che la principale figura di riferimento delle minori è la madre, che è collaborante e si sta facendo integralmente carico delle figlie in assenza del padre, mentre quest'ultimo ha collaborato in modo solo formale con gli operatori incaricati di aiutarlo nella ripresa dei rapporti con le figlie, saltando gran parte degli incontri protetti programmati, non attivandosi, almeno in un primo momento, nella ricerca di un lavoro nonostante non fosse in grado di pagare il contributo al mantenimento delle figlie posto a suo carico dal Giudice, e non sottoponendosi ai controlli tossicologici ai quali si era impegnato in udienza (cfr. relazioni dei Servizi Sociali datate
11.9.2024, 20.1.2025, 7.10.2025).
Gli elementi suddetti sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa, anche in considerazione della distanza geografica fra la ricorrente, che vive a Nuvolera (BS), e il resistente, che vive ad Adria (RO) presso la propria nuova compagna.
L'affidamento delle minori al padre, quindi, non appare confacente al loro interesse.
Al contrario, la è sempre stata una figura genitoriale di riferimento per le proprie figlie, Pt_1 avendo provveduto quotidianamente ai loro bisogni, sia morali che materiali, attraverso una stretta collaborazione con i Servizi Sociali incaricati di supportare il nucleo familiare. Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie e a sé, nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” Per_1 Per_2 di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
L'affidamento super esclusivo delle minori alla madre comporta, quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 230/2021, la percezione integrale ed esclusiva della somma da parte di costei.
Il collocamento prevalente delle minori non può che essere disposto presso la unico Pt_1 genitore col quale esse convivono dal mese di gennaio 2023, presso l'abitazione sita a Nuvolera
(BS), in via dei Marmi n. 57, che deve essere assegnata alla madre quale genitore collocatario delle minori ex art. 337-sexies c.c.
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi continueranno ad avvenire in forma protetta a cadenza quindicinale, per assicurare la continuità della relazione genitore- figlie, che potrebbe essere del tutto trascurata ove lasciata alla condotta spontanea del CP_1
Per quanto attiene agli aspetti economici, considerato che il resistente, come emerge dall'ultima relazione dei Servizi Sociali depositata in giudizio datata 7.10.2025, ha iniziato a lavorare regolarmente, poiché ha addotto proprio motivi lavorativi per saltare alcuni degli incontri protetti con le figlie già fissati, e tenuto conto della condizione economica della ricorrente (che ha un'attività di tabaccheria, con un reddito mensile netto di circa € 843,00 nel 2021, di € 934,00 nel 2020, di € 1.324,50 nel 2019, e di € 536,60 nel 2022), della scarsità delle frequentazioni paterne, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, dell'età e delle esigenze delle minori, il contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre deve essere aumentato ad € 250,00 mensili per ciascuna figlia, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al 50% delle spese straordinarie.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi;
Parte_1 CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva le figlie minori e alla madre, Per_1 Per_2 Parte_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale delle figlie, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore delle stesse, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre organizzate dai Servizi
Sociali in forma sorvegliata a cadenza quindicinale;
4) Assegna la casa familiare, sita a Nuvolera (BS), in via dei Marmi n. 57, a Parte_1
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1
con il versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili per ciascuna (ossia di € Per_2
500,00 mensili complessivi), con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di importo Parte_1 soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, le CP_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali incaricati e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
AU HE RE IN
TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE FAMIGLIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti
Magistrati:
RE IN Presidente Michele Posio Giudice AU HE Giudice relatrice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11843/2023 R.G., avente come oggetto: “separazione giudiziale” promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata a Brescia, presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'Avv. Daria Damioli, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
contro
(c.f. , elettivamente domiciliato a Brescia, presso lo CP_1 C.F._2 studio dell'Avv. Matteo Riviello, che lo rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ma che ha rinunciato al mandato con comunicazione depositata nel fascicolo telematico in data 12.9.2024
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI (come da udienza del 23.10.2025)
Per parte ricorrente:
“Nel merito in via principale:
1- dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli alla vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto;
2- assegnare in godimento alla moglie la casa familiare, in comproprietà tra la ricorrente e i fratelli nonché la madre della medesima, con tutti gli arredi ivi presenti;
3- disporre che il signor corrisponda alla moglie un contributo mensile di € CP_1 325,00 per ciascuna figlia, oltre rivalutazione ISTAT di legge e il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso l'adito Tribunale, o la somma maggiore
o minore che risulterà dovuta in corso di causa;
4- disporre l'affido super esclusivo della prole in favore della madre, con collocamento prevalente presso la medesima;
5- disporre che il padre possa frequentare le figlie solo allorché si trovano presso i nonni paterni e alla presenza dei medesimi;
6- assegno unico al 100% alla moglie;
7- autorizzazione in favore della signora al rilascio dei documenti validi Parte_1 per l'espatrio anche della prole;
8- ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Nuvolera (BS) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa”; Per parte resistente: “Voglia il Tribunale di Brescia, dato atto di quanto esposto in narrativa, previi gli accertamenti e le declaratorie di legge, contrariis reiectis, voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- Vita separata con obbligo di mutuo rispetto.
- Assegnazione della casa coniugale posta in Via dei Marmi n. 57, Nuvolera a Parte_1 la quale vi risiederà unitamente alle figlie minori.
- Affidamento condiviso ad entrambi i coniugi delle figlie minori ( ed ) le quali Per_1 Per_2 saranno collocate prevalentemente presso la madre-ricorrente.
- Il padre potrà vedere le figlie quando vorrà compatibilmente con gli impegni delle stesse.
- Attesa la maggiore capacità economica della ricorrente, obbligo in capo a di CP_1 contribuire al mantenimento delle figlie minori sostenendo il 50% delle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Brescia.
- la parti si concedono reciproco assenso al rilascio del passaporto e di qualsiasi altro documento equipollente idoneo all'espatrio.
- Autorizzare a ritirare immediatamente dalla casa coniugale i propri effetti CP_1 personali.
- Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere alle annotazioni di legge. Vittoria di spese e compenso professionale”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.10.2023 deduceva di aver contratto matrimonio civile Parte_1 con a Nuvolera (BS) il 13.7.2013, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del CP_1 predetto Comune al n. 4, parte I, anno 2013, con il regime patrimoniale della separazione dei beni, unione dalla quale erano nate le figlie (il 3.8.2012) e (il 4.6.2020), Per_1 Per_2 aggiungendo che la casa coniugale, in comproprietà fra la ricorrente, la madre e i fratelli di lei, era sita a Nuvolera (BS), in via dei Marmi n. 57.
La ricorrente affermava che la convivenza coniugale era cessata nel mese di gennaio 2023, quando il marito era tornato ad abitare dai propri genitori, e che, da allora, il resistente era stato discontinuo nell'accudimento delle figlie, da un punto di vista sia economico che materiale, oltre a manifestare comportamenti tali da indurre il sospetto che abusasse di alcol e di sostanze stupefacenti.
La ricorrente, quindi, chiedeva la pronuncia della separazione, con affidamento super esclusivo delle figlie a sé, collocamento prevalente presso di sé, assegnazione a sé della casa familiare, incontri padre- figlie solo presso i nonni paterni, e un contributo al mantenimento delle figlie a carico del resistente pari ad € 325,00 mensili per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si costituiva in giudizio per contestare il proprio disinteresse verso le figlie, CP_1 attribuendo l'irregolare adempimento del dovere di mantenimento verso di loro alle proprie difficoltà economiche, per aderire alla domanda di separazione, ma con affidamento condiviso delle figlie, collocamento prevalente presso la madre, incontri liberi con il padre, e nessun contributo al mantenimento indiretto delle minori a proprio carico, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al 50% delle spese straordinarie.
All'esito della prima udienza dinanzi alla Giudice delegata, celebrata il 20.3.2024, in via temporanea ed urgente, venivano disposti l'affidamento super esclusivo delle figlie alla madre, con collocamento prevalente presso di lei e assegnazione a lei della casa familiare, incontri sorvegliati padre- figlie, e veniva posto, a carico del padre, in assenza di documentazione sulle sue condizioni reddituali, un contributo al mantenimento delle figlie pari ad € 150,00 mensili per ciascuna (ossia ad € 300,00 mensili complessivi), oltre al 50% delle spese straordinarie.
La causa veniva istruita in via documentale e con le relazioni dei Servizi Sociali incaricati e, all'udienza del 23.10.2025, svoltasi in modalità cartolare, la parte ricorrente precisava le conclusioni trascritte in epigrafe, mentre la difesa del resistente rinunciava al mandato, e la
Giudice riservava di riferire la causa al Collegio per la decisione.
***
1. Sulla pronuncia di separazione
Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile, anche in una prospettiva esclusivamente soggettiva, la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti vivono separate dal mese di gennaio 2023, momento in cui il CP_1 ha abbandonato la casa coniugale e iniziato a rendersi inadempiente ai propri doveri coniugali e genitoriali. L'inesistenza di qualsiasi possibilità di riconciliazione è stata, poi, confermata in sede di prima udienza, nel corso della quale entrambe le parti hanno espresso la volontà di separarsi.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda di separazione.
2. Sulla regolamentazione dei rapporti personali ed economici genitori- figlie
La ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento super esclusivo delle figlie minori a sé stessa. Il resistente, invece, ha chiesto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori.
Nel nostro ordinamento, come si evince chiaramente dagli artt. 337-ter e 337-quater c.c., la regola è l'affidamento condiviso, mentre quello esclusivo a uno solo dei genitori si pone come eccezione, che il Giudice può disporre qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che vada disposto l'affidamento esclusivo ad uno dei genitori quando si ravvisa il disinteresse dell'altro genitore, desumibile da inadempienze significative nei doveri genitoriali, che rende concretamente impossibile l'esercizio di una genitorialità condivisa (Trib. Padova sez. I, sent. 12.02.2025).
Nel caso di specie, le relazioni dei Servizi Sociali che hanno monitorato il nucleo familiare hanno confermato che la principale figura di riferimento delle minori è la madre, che è collaborante e si sta facendo integralmente carico delle figlie in assenza del padre, mentre quest'ultimo ha collaborato in modo solo formale con gli operatori incaricati di aiutarlo nella ripresa dei rapporti con le figlie, saltando gran parte degli incontri protetti programmati, non attivandosi, almeno in un primo momento, nella ricerca di un lavoro nonostante non fosse in grado di pagare il contributo al mantenimento delle figlie posto a suo carico dal Giudice, e non sottoponendosi ai controlli tossicologici ai quali si era impegnato in udienza (cfr. relazioni dei Servizi Sociali datate
11.9.2024, 20.1.2025, 7.10.2025).
Gli elementi suddetti sono espressivi dell'incapacità del resistente di svolgere in modo adeguato il proprio ruolo genitoriale e sono idonei a dimostrare l'impossibilità dell'esercizio di una genitorialità condivisa, anche in considerazione della distanza geografica fra la ricorrente, che vive a Nuvolera (BS), e il resistente, che vive ad Adria (RO) presso la propria nuova compagna.
L'affidamento delle minori al padre, quindi, non appare confacente al loro interesse.
Al contrario, la è sempre stata una figura genitoriale di riferimento per le proprie figlie, Pt_1 avendo provveduto quotidianamente ai loro bisogni, sia morali che materiali, attraverso una stretta collaborazione con i Servizi Sociali incaricati di supportare il nucleo familiare. Deve, pertanto, accogliersi la domanda avanzata dalla ricorrente di disporre l'affidamento esclusivo delle figlie e a sé, nella forma così detta “rafforzata” o “superesclusiva” Per_1 Per_2 di cui all'art. 337-quater, comma 3, c.c., in cui anche le scelte di maggiore interesse in relazione alla prole (relative alla salute, all'istruzione, all'educazione, alla scelta della residenza abituale, al rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore dei figli) sono assunte dal solo genitore affidatario.
L'affidamento super esclusivo delle minori alla madre comporta, quindi, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 230/2021, la percezione integrale ed esclusiva della somma da parte di costei.
Il collocamento prevalente delle minori non può che essere disposto presso la unico Pt_1 genitore col quale esse convivono dal mese di gennaio 2023, presso l'abitazione sita a Nuvolera
(BS), in via dei Marmi n. 57, che deve essere assegnata alla madre quale genitore collocatario delle minori ex art. 337-sexies c.c.
Per quanto riguarda gli incontri con il padre, invece, questi continueranno ad avvenire in forma protetta a cadenza quindicinale, per assicurare la continuità della relazione genitore- figlie, che potrebbe essere del tutto trascurata ove lasciata alla condotta spontanea del CP_1
Per quanto attiene agli aspetti economici, considerato che il resistente, come emerge dall'ultima relazione dei Servizi Sociali depositata in giudizio datata 7.10.2025, ha iniziato a lavorare regolarmente, poiché ha addotto proprio motivi lavorativi per saltare alcuni degli incontri protetti con le figlie già fissati, e tenuto conto della condizione economica della ricorrente (che ha un'attività di tabaccheria, con un reddito mensile netto di circa € 843,00 nel 2021, di € 934,00 nel 2020, di € 1.324,50 nel 2019, e di € 536,60 nel 2022), della scarsità delle frequentazioni paterne, dell'integrale gravare dei compiti domestici e di cura sulla madre, dell'età e delle esigenze delle minori, il contributo al mantenimento delle figlie a carico del padre deve essere aumentato ad € 250,00 mensili per ciascuna figlia, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, fermo l'obbligo di ciascun genitore di contribuire al 50% delle spese straordinarie.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e debbono essere liquidate come da dispositivo, secondo i valori minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile di bassa complessità, attesa la semplicità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione, istanza disattesa e/o assorbita, così provvede:
1) Pronuncia la separazione giudiziale dei coniugi;
Parte_1 CP_1
2) Ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza nell'atto di matrimonio;
3) Affida in via esclusiva le figlie minori e alla madre, Per_1 Per_2 Parte_1 attribuendo alla stessa l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale anche per quanto attiene alle decisioni di maggiore interesse ai sensi dell'art. 337-quater, comma 3, c.c. riguardanti l'istruzione, l'educazione, la salute, la scelta della residenza abituale delle figlie, ivi compresi il rilascio del passaporto e/o di documenti validi per l'espatrio a favore delle stesse, con collocamento prevalente presso la madre e frequentazioni del padre organizzate dai Servizi
Sociali in forma sorvegliata a cadenza quindicinale;
4) Assegna la casa familiare, sita a Nuvolera (BS), in via dei Marmi n. 57, a Parte_1
5) Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie e CP_1 Per_1
con il versamento di un assegno dell'importo di € 250,00 mensili per ciascuna (ossia di € Per_2
500,00 mensili complessivi), con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, da corrispondere ogni mese entro il giorno 10 nelle mani di importo Parte_1 soggetto a rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese come da «Protocollo d'intesa sul regime delle spese non comprese nell'assegno di mantenimento dei figli» di questo Tribunale, sottoscritto in data 14 luglio 2016;
6) Condanna il resistente, , a rimborsare alla ricorrente, le CP_1 Parte_1 spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, e in € 125,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti e ai Servizi Sociali incaricati e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 24.10.2025.
La Giudice estensora Il Presidente
AU HE RE IN