Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/05/2025, n. 2123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2123 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati: dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere rel. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere riunita in camera di consiglio, all'esito della trattazione scritta, ha pronunciato in grado di appello il giorno 30 gennaio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 982/2023 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
, c.f. , nato a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e residente in [...], rappresentato e difeso, in virtù di mandato allegato telematicamente al presente atto, dall'Avv. Gerardo D'Angola ed elettivamente domiciliati in S.Andrea di Conza (AV) alla via Guido Dorso n. 15 (che dichiara, altresì, di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di cui agli artt. 133, comma 3, 134, comma 3, 170, ultimo comma, 176, comma 2, e 183, ultimo comma, c.p.c. a mezzo fax al n. 0827-35751 o all'indirizzo di posta elettronica certificata Email_1
APPELLANTE
E in persona del l.r.p.t. (c.f. Controparte_1 Controparte_2
), corrente in Sant'Andrea di Conza (AV), alla località Piano di Insediamento C.F._2
Produttivo, P.IVA rappresentata e difesa, giusta delega in calce al presente atto, P.IVA_1 dall'avv. Pasqualina Benedetto ( , C.F._3 Email_2
0976.5874), con la quale elettivamente domicilia in Andretta (AV), alla via Nazionale 28
APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 950/2022 pubblicata il giorno 2.11.2022
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 2 maggio 2023 ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Avellino in funzione di giudice del lavoro aveva accolto solo in parte il ricorso proposto dallo stesso istante nei confronti della società così disponendo: “ Accoglie parzialmente la domanda relativa alle differenze Controparte_3 retributive e, per l'effetto, condanna la parte resistente al pagamento della somma complessiva di
1
€ 2.257,00 a titolo di tredicesima mensilità; - Condanna la parte datoriale al pagamento, in favore del ricorrente, dell'ulteriore somma non contestata pari ad €
6.508,08 (nella misura di € 2.942,88, in ragione dei netti riportati in calce ai cedolini paga di febbraio, marzo e aprile 2018, oltre al residuo importo liquidato sull'ultimo cedolino paga a titolo di ferie, ROL e festività non godute, tredicesima residua e Trattamento di fine rapporto;
- Rigetta la domanda risarcitoria;
- Compensa le spese”.
L'appellante affidava il gravame a sei motivi con i quali, sostanzialmente, eccepiva l'erroneità della pronuncia di primo grado circa valutazione delle prove;
l'indebita disapplicazione del principio di non contestazione e la mancata statuizione relative alla richiesta di CTU. Lamentava quindi l'illegittima reiezione delle domande dirette ad ottenere il pagamento del lavoro straordinario;
della retribuzione ordinaria non percepita dal lavoratore;
della domanda di corresponsione della quattordicesima mensilità e della domanda risarcitoria. Lamentava inoltre l'illegittima compensazione delle spese.
Chiedeva, pertanto che la Corte di Appello, in riforma della sentenza impugnata, accogliesse integralmente la domanda proposta da esso istante con il ricorso introduttivo del primo grado di giudizio, con il favore delle spese del doppio grado di giudizio.
All'esito della corretta instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio la parte appellata che resisteva al gravame, chiedendone il rigetto.
Nel corso del presente giudizio è stata disposta la trattazione cartolare del procedimento, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con sostituzione, da ultimo, dell'udienza del 30 gennaio 2025 mercé lo scambio di note scritte.
All'esito della riserva e della successiva camera di consiglio, la causa è stata decisa nei termini di seguito esposti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere respinto per i motivi di seguito espressi.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la statuizione di primo grado nella parte in cui, ritenendo inutilizzabili le testimonianze rese da ed Controparte_4 CP_5
in ragione del rapporto di parentela con il ricorrente e disattendendo la deposizione del
[...] teste , ha respinto la domanda diretta al pagamento delle differenze retributive Testimone_1 per l'espletamento dell'orario di lavoro straordinario.
Il motivo di gravame deve essere disatteso. Questa Corte non ignora che la giurisprudenza di legittimità ha affermato reiteratamente che “L'insussistenza del divieto di testimoniare sancito per i parenti non consente al giudice di procedere ad una valutazione aprioristica di non credibilità delle deposizioni rese da parenti o affini, ma il giudice può considerare, in concorso con altri elementi, l'esistenza di vincoli familiari ai fini della verifica della maggiore o
2 minore attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, con motivazione adeguata e corretta” (cfr., fra le alte, Cass.civ., Ord. 23.07.2024 n. 20363; Cass.civ., Ord.
8.11.2023 n. 31158)
Tuttavia, nel caso in esame il primo giudice non si è limitato ad escludere l'utilizzabilità delle dichiarazioni dei testi ed ma, attraverso la trascrizione di stralci delle CP_4 CP_5 deposizioni, ha sottolineato la genericità delle dichiarazioni attestanti l'estraneità dei testimoni rispetto all'ambiente di lavoro del ricorrente e la natura “de relato” di molte asserzioni.
Ebbene, a parere della Corte, la valutazione effettuata dal primo giudice è del tutto condivisibile.
In merito all'orario di lavoro, la teste , dopo avere Controparte_4 apoditticamente confermato le circostanze relative all'orario di lavoro osservato dal ricorrente, ha dichiarato: “Mio figlio usciva di casa e mi diceva di andare a lavorare”.
E' chiaro, quindi, che -come ben sottolineato dal primo giudice- la testimone era estranea all'ambiente di lavoro ed ha appreso le circostanze dalla voce del figlio, attuale appellante. Si tratta quindi di una testimonianza “de relato ex parte actoris” che non ha valore probatorio (cfr. fra le altre, Cass. Sez. I, Ord. 20.02.2025 n. 4530).
Analoghe considerazioni valgono in merito alla deposizione del teste , escusso CP_5 all'udienza del 9.12.2020, il quale ha dichiarato: “conosco i fatti di causa perché frequento abitualmente la casa del ricorrente per ragioni di parentela e confermo la prima delle circostanze capitolate a pagina 7 del ricorso introduttivo in quanto tanto mi è stato riferito sia da
che da sua madre. Preciso inoltre di averlo più volte accompagnato sul posto di lavoro, Pt_1 perché lui era sprovvisto di macchina. Ricordo che spesso prendevamo il caffè insieme alle
07:00 prima che prendesse servizio. ADR in riferimento alla circostanza 2 capitolata a pagina 7 del ricorso confermo che qualche volta, da quando il sabato andavo a casa di questi Pt_1 non era presente e la madre mi riferiva che stava lavorando” .
Anche il secondo testimone, quindi, non ha avuto modo di verificare se negli orari indicati in ricorso l'appellante fosse intento ad espletare le proprie mansioni, avendo appreso tali circostanze dallo stesso o dalla madre di questi (a sua volta testimone de relato ex CP_6 parte actoris).
Il primo giudice, lungi dal limitarsi a valorizzare il rapporto di parentela tra i testi ed il ricorrente, ha sottolineato tali lacune che inficiano la validità delle testimonianze con una valutazione ineccepibile.
Quanto alla deposizione del teste questi, escusso all'udienza del Testimone_1
4.03.2020, ha dichiarato quanto segue: “ non ho contenziosi in essere con la società resistente salvo aver ricevuto una diffida legale alla restituzione di un prestito da parte del dottor CP_7
socio della società Vero è che il ricorrente signor
[...] Controparte_1 Parte_1 ha svolto su richiesta del datore di lavoro il seguente orario giornaliero: dalle 07:00 alle 13:00 e
3 nel pomeriggio dalle 14:00 alle 18:00 dal lunedì al venerdì. Si è vero ero dipendente dell Confermo gli orari di lavoro i giorni su indicati … ho lavorato con Controparte_1 dal 2006 al 2007 in nero e fino a settembre del 2016 regolarmente assunto;
Controparte_1 vero è che il signor ha lavorato almeno due volte al mese anche il sabato mattina dalle Pt_1 ore 7:00 alle ore 13:00, penso di poterlo confermare perché ho avuto modo di poter con lui interloquire e l'ho visto qualche qualche volta”
Ebbene, molteplici elementi inducono a dubitare dell'attendibilità del teste: da un lato l'inimicizia con la parte resistente, determinata dalla “diffida legale” alla restituzione di un non meglio precisato prestito;
dall'altro la genericità delle circostanze, meramente ripetitive e prive di dettagli circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa (peraltro condivisa per un breve periodo) ed infine l'ammissione circa la natura saltuaria della compresenza nelle giornate di lavoro straordinario oltre che l'ammissione circa la natura “de relato” delle notizie apprese.
In definitiva, secondo quanto correttamente evidenziato dal primo giudice, il quadro probatorio non era sufficiente a corroborare la domanda diretta alla retribuzione del lavoro straordinario.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure, che ha valorizzato la produzione documentale costituita dalle buste paga quietanzate e dai bonifici mentre ha disatteso le dichiarazioni della teste e del teste . CP_4 Tes_1
Anche a tale riguardo, osserva la Corte, il giudice ha valutato attentamente la documentazione
(ed infatti al riguardo non sono state mosse censure specifiche) ed ha correttamente disatteso le deposizioni, trattandosi di dichiarazioni generiche (la madre del ricorrente ha detto di sapere che il figlio, quando riceveva i bonifici, doveva restituire le somme ma non ha precisato di avere verificato o effettuato direttamente le operazioni contabili) o apprese de relato (cfr. teste . Tes_1
In conclusione, quindi, gli argomenti addotti a sostegno del motivo di appello non inducono e rivedere il ragionamento opportunamente sviluppato dal giudice di prima istanza sulla base della documentazione in atti, compiutamente esaminata.
Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice, disattendendo il principio di non contestazione, avrebbe ingiustamente escluso dal conteggio le somme pretese a titolo di quattordicesima mensilità perché non previste dal CCNL applicabile.
E' appena il caso di rilevare che l'appellante non ha contestato né l'applicabilità del CCNL indicato dal primo giudice, né l'assenza dell'istituto negoziale nel contratto collettivo rilevante. A fronte di ciò la censura -che lambisce i limiti dell'inammissibilità- è del tutto infondata atteso che
è compito del giudice esaminare gli elementi costitutivi della domanda e nel caso in esame, trattandosi di domanda di adempimento contrattuale, la sussistenza della fonte dell'obbligazione. A ciò consegue che la verifica dell'assenza della fonte negoziale ha
4 giustamente imposto il rigetto della domanda di condanna al pagamento della quattordicesima mensilità.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura la sentenza lamentando che il primo giudice, erroneamente, avrebbe omesso di disporre la CTU contabile ma tale motivo è inammissibile, atteso che non ha precisato le ragioni per le quali si imponesse Parte_1 la scelta istruttoria, a fronte di un conteggio esplicato dal primo giudice in ogni dettaglio.
Con il sesto motivo di gravame lamenta l'ingiusto rigetto della domanda Parte_1 risarcitoria. Ebbene, anche tale motivo di appello è destituito di ogni fondamento, sol che si consideri che nessuno dei testi escussi ha assistito direttamente alla denunciata aggressione, avendo tutti riportato le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente. In assenza di una prova specifica e diretta si imponeva il rigetto della domanda.
Con il quinto motivo di gravame, infine, l'appellante deduce l'illegittimità della compensazione delle spese disposta dal primo giudice. Il motivo di appello deve essere senza dubbio respinto, atteso che il primo giudice ha accolto la domanda solo in parte, escludendo la fondatezza del capo della domanda di natura risarcitoria. In definitiva, non si è trattato di un accoglimento parziale solo per differenze quantitative ma per discrasie qualitative, dato che è stata esclusa la fondatezza di un capo autonomo della domanda (quello risarcitorio), proposto cumulativamente nello stesso giudizio. Di tal che, in applicazione del consolidato indirizzo giurisprudenziale, il giudice era autorizzato a disporre la compensazione trattandosi di un'ipotesi assimilabile alla reciproca soccombenza.
In conclusione, l'appello deve essere respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
Tenuto conto dell'esito del gravame e dell'epoca di iscrizione a ruolo dello stesso, il
Collegio è tenuto a dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento della somma integrativa a titolo di contributo unificato
P.Q.M.
La Corte così provvede: - 1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
- 2) condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellata delle spese del grado che liquida in euro 3.473,00 oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario delle spese generali, come da Tariffa Forense, con distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Carta;
- 3) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
Napoli, 30.01.2025
Il Consigliere Est. Il Presidente
5 dr.ssa Maristella Agostinacchio dr.ssa Anna Carla Catalano
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