Sentenza breve 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza breve 13/06/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 13/06/2025
N. 01295/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01669/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1669 del 2024, proposto da
NN LO US AL, IA AR AG, GI AL, GI AR AL, US NN AL, US AL, AR SA AL, IM AG, AR RE EL, US EN AG, AT ER, AT RD, VA NA ER, rappresentati e difesi dall'avvocato Michele RD, con domicilio eletto presso il suo studio in Modena, via V. Borelli n. 1;
contro
Ministero della Difesa - Direzione Generale dei Lavori e del Demanio - Aeronautica Militare 3 Reparto Genio Ufficio Demanio, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via ARno Stabile n. 182;
RI UM, RO LO, GE TI Accardo, non costituiti in giudizio;
per l'accertamento:
- dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dalle Amministrazioni resistenti in merito alla conclusione dell’iter di calcolo della indennità definitiva di esproprio avviato ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., che avrebbe dovuto concludersi con il deposito della relazione tecnica di stima delle aree da espropriare e con la conseguente comunicazione ai ricorrenti dell’avvenuto deposito della predetta relazione;
- dell'obbligo di provvedere, in capo alle Amministrazioni resistenti, a concludere l’iter procedimentale avviato ai sensi dell’art. 21 DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., dando notizia agli odierni ricorrenti dell’avvenuto deposito della relazione di stima oppure, nella denegata ipotesi in cui la relazione di stima non sia stata ancora depositata presso l’Autorità espropriante, a procedere con la celere conclusione del procedimento di determinazione della indennità definitiva di esproprio ex art. 21 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 il dott. Bartolo Salone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso regolarmente notificato e depositato, i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato il silenzio-inadempimento asseritamente serbato dalle Amministrazioni resistenti (Ministero della Difesa e Collegio peritale costituito ai fini della procedura ex art. 21 del DPR n. 327 del 2001) in merito alla conclusione dell’iter di calcolo della indennità definitiva di esproprio avviato ai sensi dell’art. 21 del DPR n. 327/2001 e ss.mm.ii., che avrebbe dovuto concludersi con il deposito della relazione tecnica di stima delle aree da espropriare e con la conseguente comunicazione ai ricorrenti dell’avvenuto deposito della predetta relazione.
A tal proposito, i ricorrenti hanno chiarito in fatto quanto segue:
- l’Ufficio Demanio del 3° Reparto Genio dell’Aeronautica Militare, con provvedimento del 30.9.2022, comunicava agli odierni ricorrenti l’indennità provvisoria di esproprio agli stessi riconosciuta relativamente alle ditte 48, 48-bis e 197 - di loro proprietà - da espropriare per ragioni di pubblica utilità (ampliamento della base aerea di Trapani Birgi);
- i ricorrenti, non intendendo accettare l’indennità provvisoria proposta dall’Autorità espropriante, con note del 2.2.2023 e del 6.2.2023, presentavano istanza di avvio del procedimento previsto dall’art. 21 comma 3 del D.P.R. 327/2001, ai fini della nomina del Collegio peritale, individuando quale proprio tecnico di fiducia, unico per tutte le ditte, il geom. RO LO;
- l’Autorità Espropriante indicava a sua volta quale proprio tecnico di fiducia il Ten. Col. RI UM e richiedeva al Presidente del Tribunale di Marsala di provvedere alla nomina del terzo tecnico, individuato dal Tribunale in data 1° agosto 2023 nella persona dell’Ing. GE TI Accardo;
- al momento della formale costituzione del Collegio peritale come da atto di nomina prot. n. 0024817 del 1.9.2023, il termine per il deposito della relazione di stima era individuato dall’autorità espropriante, ai sensi dell’art. 21, comma 3, d.p.r. 327/2001, “ entro e non oltre il termine di 90 gg. giorni solari consecutivi decorrente dalla data [del 1.9.2023] di protocollo della citata nomina a riferimento c), in considerazione dell’avvenuta nomina da parte del Tribunale nel periodo feriale appena conclusosi ”;
- nonostante lo spirare (in data 30.11.2023) del termine per il deposito della relazione di stima, le Amministrazioni resistenti non hanno però ancora provveduto a darne comunicazione agli odierni ricorrenti, in ottemperanza all’art. 21, comma 10 del DPR cit.
Da qui la presente azione contro il silenzio, diretta a ottenere una pronuncia di condanna delle Amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, al deposito della relazione di stima e alla comunicazione della stessa ai ricorrenti ai sensi dell’art. 21, comma 10 del DPR cit.
Si è costituito in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo il Ministero della Difesa, rappresentando che:
- con comunicazione del 30.11.2023, il Presidente del Collegio Peritale, ing. Accardo, trasmetteva alle Amministrazioni resistenti due relazioni finali, una firmata dall’ing. Accardo e dall’ing. UM (consulente dell’Amministrazione), l’altra dall’ing. Accardo e dal geom. LO (consulente dei ricorrenti), dando atto che “ Vista la scadenza dei 90 giorni concessi, lo scrivente chiude le operazioni del collegio peritale senza un documento condiviso ” (Allegato Q del Ministero);
- nelle relazioni si dava atto delle dissenting opinion manifestate, ma comune e univoca risultava la misura dell’indennità definitiva di esproprio approvata da due membri su tre del collegio peritale (indicata e sottoscritta nelle due relazioni citate);
- dopo aver tentato di conciliare le posizioni delle parti senza alcun risultato positivo, il Reparto trasmetteva alla Direzione Generale la documentazione del collegio peritale, la relazione descrittiva degli eventi occorsi e le relative giustificazioni addotte per la mancata sottoscrizione di una delle due relazioni, da parte del T.Col. UM (in allegato “S”), trasmettendola per le relative determinazioni dell’organo sovraordinato, per la conclusione dell’iter collegiale.
Alla camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025, il Presidente ha segnalato ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. la possibile inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione e la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Tanto premesso, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo sul rapporto sottostante alla spiegata azione avverso il silenzio.
Come autorevolmente sostenuto in giurisprudenza, “[…] l'articolo 21 del D.P.R. n. 327 del 2001 reca la disciplina del ‘ Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione ’.
Al comma 2 dell'articolato, è stabilito che, ‘ Se manca l'accordo sulla determinazione dell'indennità di espropriazione, l'autorità espropriante invita il proprietario interessato, con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario, a comunicare entro i successivi venti giorni se intenda avvalersi, per la determinazione dell'indennità, del procedimento previsto nei seguenti commi e, in caso affermativo, designare un tecnico di propria fiducia ’.
I successivi commi disciplinano le modalità di svolgimento delle operazioni peritali, attribuiscono al presidente del tribunale civile, nella cui circoscrizione si trova il bene da stimare, la competenza a nominare il terzo tecnico (su istanza di chi vi abbia interesse), e richiamano, infine, ad integrazione le norme del codice di procedura civile per quanto riguarda le norme regolatrici delle operazioni peritali e le relative relazioni.
In questo contesto normativo, il Collegio ritiene che la procedura scandita nell'articolo 21, comma 2, del T.U.E., pur palesando una matrice di carattere pubblicistica (in ragione della preminente finalità perseguita), attiene in concreto alle modalità di determinazione e corresponsione delle indennità di esproprio dovute in conseguenza dell'adozione di atti di natura espropriativa o ablativa, nell'ambito delle quali si inserisce in via strumentale e funzionale, la cui cognizione non può che essere riservata, per eventuali opposizioni e reclami, alla stessa autorità giudiziaria ordinaria avente giurisdizione sulla determinazione delle indennità di esproprio (art. 133, comma 1, lett. f, c.p.a.).
Detta procedura si pone, dunque, al di fuori del perimetro della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia urbanistica.
Essa neppure impinge su posizioni di interesse legittimo tutelabili mediante la procedura speciale sul silenzio, dovendosi escludere che l'amministrazione sia chiamata ad esercitare, in fattispecie, una attività di natura autoritativa, trattandosi, piuttosto, di prestare una attività finalizzata alla realizzazione del diritto soggettivo patrimoniale degli espropriati ” (Cons. Stato, Sez. IV, Sent., 02/07/2021, n. 5063; T.A.R. Sardegna Cagliari, Sez. II, Sent., 09/10/2023, n. 746).
Il Collegio è ben a conoscenza della giurisprudenza di merito secondo cui è suscettibile di essere accertato di fronte al giudice amministrativo, mediante il ricorso avverso il silenzio, l'obbligo della P.A. di provvedere in ordine all'istanza del ricorrente di attivazione del sub-procedimento di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 327/2001, in tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, e ciò perché in tali casi il procedimento ex artt. 31 e 117 del D.Lgs. n. 104/2010 è finalizzato unicamente ad ottenere che la P.A. ponga in essere un incombente procedimentale, nomina dell'esperto, ecc., ed interseca una posizione di interesse legittimo del privato (T.A.R. Campania Napoli, Sez. VII, 06/04/2022, n. 2349; T.A.R. Brescia n. 578/2015, T.A.R. Latina, n. 223/2014, T.A.R. Palermo sez. III 08/02/2012 n. 306).
Ritiene, tuttavia, che tale approdo non sia traslabile alla determinazione dell’indennità di esproprio, volta che, come nel caso di specie, l’autorità espropriante abbia dato impulso al procedimento, nominando i periti, e la questione sia stata rimessa al collegio tecnico peritale, analogamente a quel che sarebbe accaduto nel caso in cui la determinazione dell’indennità di esproprio fosse stata rimessa alla Commissione Provinciale di cui all'articolo 41 del d.P.R. n. 327/2001 ai sensi dell’art. 21, comma 15, d.p.r. n. 327/2001 (v. sul punto Consiglio di Stato sez. IV, 29/02/2016, n. 858), residuando in un caso come nell’altro una situazione giuridica di diritto soggettivo alla determinazione e conseguente pagamento dell’indennità definitiva di espropriazione tutelabile dal G.O. ai sensi del combinato disposto degli artt. 21, comma 9 e 54, d.p.r. 327/2001.
Spetta pertanto al giudice ordinario dirimere, nell’ambito della sua giurisdizione, la controversia relativa allo svolgimento delle operazioni peritali preordinate alla determinazione dell’indennità definitiva di espropriazione, avuto particolare riguardo all’avvenuto deposito di due relazioni di stima (rispettivamente sottoscritte, la prima, dall’ing. Accardo e dal T.Col. UM, tecnico dell’aeronautica militare, e la seconda in ordine di tempo dall’ing. Accardo e dal tecnico della ditta espropriata Geom. LO) le quali, pur convergendo sul valore di esproprio di 0,40 euro al mq (deliberato a maggioranza di due componenti su tre del collegio peritale, come normativamente consentito dall’art. 21, comma 11, cit. il quale ammette che “In caso di dissenso di uno dei tecnici, la relazione è redatta a maggioranza”), divergono poi nella concreta redazione del verbale riassuntivo delle operazioni svolte.
Orbene, poiché secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa la giurisdizione si determina in base alla natura delle situazioni giuridiche soggettive di cui si invoca tutela, allorché il rapporto giuridico sottostante al silenzio serbato dall'Amministrazione involge posizioni di diritto soggettivo, è inammissibile il ricorso proposto, ai sensi degli artt. 31 e 117, cod. proc. amm., al fine di accertare l'illegittimità dell'inadempimento dell'Amministrazione; il difetto di giurisdizione relativo al rapporto sostanziale non potrebbe, infatti, essere aggirato mediante l'istituto del silenzio-inadempimento perché la norma meramente processuale che ne prevede la tutela non fonda la giurisdizione del giudice amministrativo (v. Cons. Stato, Sez. V, 08/05/2018, n. 2751; Cons. Stato, Sez. III, 01/02/2012, n. 501).
Nessuna posizione giuridica di interesse legittimo è inoltre predicabile rispetto all’obbligo dell’autorità espropriante di notiziare agli interessati, al termine delle operazioni peritali, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l’avvenuto deposito della relazione dei tecnici ai sensi dell’art. 21, comma 10, d.p.r. 327/2001, trattandosi di un mero adempimento pubblicitario non implicante l’esercizio di un potere autoritativo da parte della predetta autorità amministrativa.
Ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione di questo giudice amministrativo, dovendo nella fattispecie essere riconosciuta la giurisdizione del giudice ordinario, dinanzi al quale il giudizio dovrà essere riproposto a cura della parte ricorrente, ex art. 11, comma 2 c.p.a., entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.
Le spese del giudizio possono essere compensate, tenuto conto del rilievo ufficioso della inammissibilità.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il ricorso, come in epigrafe proposto, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Tenca, Presidente
Bartolo Salone, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Bartolo Salone | Stefano Tenca |
IL SEGRETARIO